<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240352120240629221900267" id="20240352120240629221900267" modello="2" modifica="18/07/2024 01:21:59" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03521"/><fascicolo anno="2024" n="06520"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240352120240629221900267.xml</file><wordfile>20240352120240629221900267.docm</wordfile><ricorso NRG="202403521">202403521\202403521.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marina Perrelli</firma><data>18/07/2024 01:21:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 313, pubblicata il 30 gennaio 2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Campagna, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>le società -OMISSIS- a r.l., -OMISSIS- a r.l., -OMISSIS- a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'avvocato Gaetano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l., di -OMISSIS- s.r.l., di -OMISSIS- s.r.l., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Melucci, La Marca;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il Consorzio -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno n. 313, pubblicata il 30 gennaio 2024, limitatamente alla parte in cui ha accolto il ricorso proposto dall’ATI -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. avverso gli esiti della procedura indetta dal Comune di Campagna per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via -OMISSIS- alla frazione Quadrivio (CIG. -OMISSIS-).</h:div><h:div>1.2. Il Consorzio appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata limitatamente all’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore:</h:div><h:div>1) nella parte in cui ha escluso che “la proposizione del primo e del secondo motivo di ricorso integri una condotta di “abuso del processo” da parte della ricorrente principale, come eccepito in pubblica udienza dalla difesa del Consorzio”. Secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato il comportamento dell’ATI appellata che, nonostante fosse consapevole di essere incorsa nell’omessa dichiarazione dell’annotazione in suo danno nel casellario informatico dei contratti pubblici dell’ANAC, avrebbe censurato la carenza di motivazione sull’ammissione del Consorzio -OMISSIS- che avrebbe, invece, ritualmente dichiarato tutte le conclusioni non fisiologiche di precedenti appalti. </h:div><h:div>Con riguardo all’omessa dichiarazione della controinteressata appellata il Consorzio appellante ha evidenziato l’erroneità della sentenza sotto più profili: a) per non aver considerato l’assenza di qualsiasi effetto esimente sull’onere dichiarativo del provvedimento di revoca stante l’irrilevanza della pendenza del giudizio avverso l’annotazione ANAC; b) per non avere correttamente valutato l’obbligo della controinteressata di rendere la dichiarazione al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, attesa la reiezione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del T.a.r. per il Lazio di rigetto del ricorso proposto da -OMISSIS- s.r.l.; c) per non avere debitamente considerato la mancata impugnazione del provvedimento n. 385 del 19 luglio 2022, con cui il Comune di Pimonte ha revocato l’aggiudicazione della procedura di gara per i lavori di “Sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico con interventi su versante in località-OMISSIS-” per mancato adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario;</h:div><h:div>2) nella parte in cui ha accolto il rilievo afferente al difetto di motivazione sul presupposto che, seppur è possibile la valutazione implicita in termini di affidabilità professionale dell’operatore economico, sussiste un onere di specifica ed espressa motivazione in caso di plurime ipotesi di illecito professionale. </h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe errato sia sotto un profilo quantitativo per non avere considerato che il Consorzio è composto da 84 consorziate ed ha eseguito centinaia di contratti di appalto, sia sotto il profilo qualitativo per avere pretermesso il fatto che: a) le risoluzioni contrattuali con i comuni di Reggio Calabria, di Angri e di Rapallo – risalenti rispettivamente al 2019 e al 2020 - sarebbero antecedenti al triennio di cui all’art. 10 <corsivo>bis </corsivo>del d.lgs. n. 50 del 2016 e non rilevanti ai fini di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) la risoluzione disposta dal comune di Calabritto si è definita in via transattiva nelle more del giudizio, con svincolo delle polizze e rilascio del certificato di esecuzione lavori; c) la risoluzione contrattuale adottata dall’ANAS è oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma e l’ANAC ha archiviato la relativa annotazione sul presupposto che le circostanze rappresentate dalla S.A. non consentirebbero “di trarre dalla condotta dell’o.e. utili indicazioni circa l’inaffidabilità dello stesso”. </h:div><h:div>Inoltre, secondo la prospettazione dell’appellante, l’avvenuta dichiarazione di tutti gli illeciti professionali, unitamente alle misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate, avrebbero reso possibile un’ammissione con motivazione implicita, essendo richiesto un supplemento istruttorio solo laddove le suddette misure fossero considerate inidonee a superare i profili di apparente inaffidabilità dell’operatore; </h:div><h:div>3) nella parte in cui, all’esito di una ricostruzione sulla giurisprudenza sui raggruppamenti di progettisti, ha affermato che nella relazione descrittiva delle migliorie e nel progetto definitivo “risultano effettivamente mancanti le sottoscrizioni del responsabile della progettazione e del giovane professionista indicati dalla -OMISSIS- Società di Ingegneria in sede di partecipazione alla gara che, alla luce di quanto chiarito nel paragrafo precedente, sono i progettisti che avrebbero dovuto assumere personalmente la responsabilità del progetto definitivo e della relazione tecnica contenuti nell’Offerta Tecnica”.</h:div><h:div>Premesso che il raggruppamento ha indicato l’ing. -OMISSIS-, socio della -OMISSIS-, quale responsabile della progettazione, e l’ing. -OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS-, quale giovane professionista, sui predetti soggetti, in quanto riconducibili alla società di ingegneria, non sarebbe gravato alcun onere autonomo di firma dal momento che la sottoscrizione del progetto da parte del legale rappresentante della società era in grado di impegnare anche le singole persone fisiche. </h:div><h:div>La detta conclusione sarebbe avallata anche dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 263 del 2016, ai sensi del quale “La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società”, con la conseguenza che sarebbe sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante della -OMISSIS-, soggetto titolare del potere di delega;</h:div><h:div>4) nella parte in cui ha ritenuto che la sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti fosse diretta conseguenza della disciplina prescritta dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;</h:div><h:div>5) nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’articolo 4.2. del disciplinare di gara, ove interpretato nel senso che richiedesse la sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti, anche se soci o dipendenti della società di ingegneria, nonostante il legale rappresentante, mandatario del RTP, avesse firmato tutti gli elaborati presentati e senza neanche la possibilità di attivare il soccorso istruttorio;</h:div><h:div>6) nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura articolata dall’ATI -OMISSIS- relativamente alla mancata comprova dei requisiti in capo alla -OMISSIS-, mandataria del raggruppamento dei progettisti, statuendo l’inidoneità della documentazione presentata a comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale perché “il certificato sub 1) rilasciato dal Comune di Monteforte Cilento si riferisce chiaramente a classi e categorie di opere diverse da quelle richieste dal disciplinare (E.12; S.06; IA.02 e IA.04), mentre i certificati rilasciati dalle società -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.c. a r.l. non risultano corredati degli ulteriori documenti richiesti dal disciplinare nel caso di committenza privata (contratto, fatture e quietanze di pagamento)”. </h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante la comprova avrebbe potuto essere chiesta mediante il soccorso istruttorio e, comunque, alla luce delle prescrizioni della <corsivo>lex </corsivo>di gara e della giurisprudenza l’esecuzione di opere nella medesima categoria, con ID diversi, ma di grado di complessità pari o superiore a quelli indicati dal bando, sarebbe idonea ad integrare il requisito prescritto.</h:div><h:div>2. Le società -OMISSIS- a r.l., -OMISSIS- a r.l. e -OMISSIS- a r.l. si sono costituite in giudizio concludendo per l’infondatezza dei motivi articolati dal Consorzio appellante e per la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>2.1. Le appellate hanno, a loro volta, proposto appello incidentale deducendo l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha annullato la determina n. -OMISSIS- del 25 maggio 2023 del Comune di Campagna relativamente all’ammissione e alla positiva valutazione dell’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. per violazione del d.P.R. n.207 del 2010, dell’art. 4.2 del disciplinare, dell’art. 112 c.p.c.. </h:div><h:div>Secondo le appellate il giudice di primo grado: </h:div><h:div>a) avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. laddove non ha limitato la pronuncia alla domanda dell’appellante che aveva chiesto l’annullamento dell’ammissione alla gara del secondo in graduatoria esclusivamente per “l’impossibilità di valutazione della proposta tecnica”;</h:div><h:div>b) si sarebbe erroneamente discostato dalle considerazioni del verificatore secondo il quale la Commissione di gara era in grado di “valutare l’Offerta Tecnica presentata dal Raggruppamento -OMISSIS- s.r.l. sulla base dei contenuti della “Relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte” che, secondo lo stesso Disciplinare, riveste un ruolo centrale nell’attribuzione del punteggio ai diversi criteri di valutazione (Tabella 3.3)”;</h:div><h:div>c) avrebbe dato una lettura erronea dell’art. 4.2. del disciplinare non limitando l’esclusione al solo mancato deposito del progetto definitivo, ma estendendola anche alle violazioni relative alla mancanza di una o più relazioni <corsivo>ex </corsivo>artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, mancanza che, ad avviso delle appellanti incidentali non avrebbe potuto produrre alcun effetto escludente.</h:div><h:div>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.</h:div><h:div>3.1. Il Comune di Campagna non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>4. Con l’ordinanza n. 1830 del 17 maggio 2024 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza per mancanza del requisito del <corsivo>periculum</corsivo>, evidenziando che “l’interesse correlato alla possibilità di perdere il finanziamento avrebbe dovuto essere fatto valere dal Ministero e dal Comune di Campagna titolari dello stesso e che, comunque, sotto tale profilo occorre dare rilevanza al termine di completamento dei lavori, fissato al 31 dicembre 2025 ed ulteriormente prorogato”, anche alla luce “delle determinazioni adottate dal Comune di Campagna successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata e, segnatamente, della determina n. -OMISSIS- del 22 aprile 2024 con la quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara sia dell’appellante principale che dell’appellante incidentale ed è stato avviato il procedimento di esclusione dalla procedura della terza in graduatoria e della determina n. -OMISSIS- del 14 maggio 2024 con la quale è stata definita la procedura di esclusione della terza graduata ed è stata dichiarata deserta la gara”.</h:div><h:div>5. L’appellante ha depositato memorie e repliche <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., eccependo l’improcedibilità dell’appello incidentale per mancata tempestiva impugnazione della delibera n. -OMISSIS- del 14 maggio 2024 con la quale il Comune di Campagna ha escluso la terza graduata e ha dichiarato deserta la gara, non potendosi qualificare tale delibera come mera attuazione della sentenza di primo grado. </h:div><h:div>6. Con memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a. le appellate hanno chiesto accertarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la parte in cui ha accolto il ricorso per motivi aggiunti ed annullato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2023 di affidamento della redazione del progetto esecutivo al Consorzio -OMISSIS- per non essere stato il detto capo oggetto di appello, nonché hanno insistito per l’inammissibilità del deposito del 14 maggio 2024 avente ad oggetto documenti nuovi, mai prodotti in primo grado sebbene già esistenti.</h:div><h:div>6.1. Nel merito le appellate hanno concluso per la conferma della sentenza, ad eccezione che per la parte relativa all’annullamento della loro ammissione, oggetto di appello incidentale.</h:div><h:div>7. All’udienza del 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. L’appello principale e l’appello incidentale sono entrambi infondati nel merito, ragione che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’appello incidentale sollevata dal Consorzio appellante.</h:div><h:div>9. Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado, all’esito della disposta verificazione:</h:div><h:div>1) ha dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e coesione economica;</h:div><h:div>2) ha accolto il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle società -OMISSIS- a r.l., -OMISSIS- a r.l. e -OMISSIS- a r.l., per omessa motivazione sull’affidabilità professionale del Consorzio, per mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutti i progettisti, per mancata comprova del requisito relativo ai “servizi di punta” da parte del Raggruppamento incaricato della progettazione dal Consorzio e, per l’effetto, ha annullato l'aggiudicazione disposta a favore del Consorzio odierno appellante, con automatica caducazione del provvedimento del 13 ottobre 2023 con il quale è stata disposta la redazione del progetto esecutivo da parte di quest’ultimo;</h:div><h:div>3) ha, altresì, accolto il ricorso incidentale ed ha annullato la determina n. -OMISSIS- del 25 maggio 2023 del Comune di Campagna nella parte in cui è stata ammessa e positivamente valutata l’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., classificata al secondo posto nella graduatoria, a causa dell’incompletezza del progetto definitivo e, segnatamente, perché “gli elaborati di cui la Parte Ricorrente Incidentale lamenta la mancanza sono effettivamente richiesti per il Progetto Definitivo” e “il disciplinare di gara al punto 4.2. non lascia dubbi in ordine alla necessità della completezza del “Progetto definitivo” dell’intervento, a pena di esclusione, seppur l’offerta tecnica debba poi essere valutata nel suo complesso, anche con riguardo alla “Relazione” descrittiva delle migliorie”;</h:div><h:div>4) ha compensato le spese di lite, ponendo le spese di verificazione a carico di -OMISSIS- s.r.l., del Consorzio -OMISSIS- e del Comune di Campagna, in solido tra loro.</h:div><h:div>10. L’appello principale non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>11. E’ infondata la censura con la quale parte appellante deduce che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato il comportamento delle società appellate che, nonostante fossero consapevoli di essere incorse nell’omessa dichiarazione dell’annotazione in danno della società -OMISSIS- nel casellario informatico dei contratti pubblici dell’ANAC, hanno censurato la carenza di motivazione sull’ammissione del Consorzio -OMISSIS- che avrebbe, invece, ritualmente dichiarato tutte le conclusioni non fisiologiche dei precedenti appalti.</h:div><h:div>11.1. Dalla documentazione allegata agli atti emerge che il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2023 con cui l’ANAC aveva disposto l’annotazione della società -OMISSIS- a r.l. nell’area B del casellario informatico:</h:div><h:div>- è stato portato a conoscenza della S.A. con dichiarazione del 7 marzo 2023;</h:div><h:div>- era oggetto di un contenzioso pendente;</h:div><h:div>- ne è stata sospesa l’efficacia con l’ordinanza di questa Sezione n. 1885 del 12 maggio 2023, in riforma dell’ordinanza del T.a.r. per il Lazio, Roma n. 1856/2023;</h:div><h:div>- è stato, infine, annullato con la sentenza di questa Sezione n. 5643, pubblicata il 26 giugno 2024, che accogliendo l’appello della società -OMISSIS- ha riformato la sentenza di rigetto del giudice di primo grado.</h:div><h:div>11.2. Merita, inoltre, di essere evidenziata l’irrilevanza dell’andamento della vicenda contrattuale sottesa all’annotazione, richiamata anche nel presente giudizio dal Consorzio appellante, atteso che viene contestata alle appellate l’omessa dichiarazione dell’annotazione nel casellario dell’ANAC. </h:div><h:div>11.2. Premesso che integra un abuso del processo la condotta della parte che mira ad utilizzare gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento per finalità altre rispetto a quelle di accertamento della verità processuale, ossia a piegare tali strumenti alle esigenze difensionali di volta in volta avvertite, in aperta violazione del dovere di cooperazione e di legale collaborazione, il Collegio ritiene che, anche a prescindere dai fatti richiamati al punto precedente, il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado, articolati dalle società appellate, si collochino nell’ambito delle legittime strategie difensive di parte ricorrente e non integrino, pertanto, una forma di abuso del processo.</h:div><h:div>12. E’ infondato e da disattendere anche secondo motivo con il quale il Consorzio appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di motivazione sia perché, pur ammettendo la valutazione implicita in termini di affidabilità professionale dell’operatore economico, ne avrebbe di fatto escluso la possibilità in caso di plurime ipotesi di illecito professionale, sia perché non avrebbe debitamente valutato, sotto il profilo quantitativo, che il Consorzio è composto da 84 consorziate ed ha eseguito centinaia di contratti di appalto, e sotto il profilo qualitativo l’irrilevanza, ai sensi dell’ art. 10 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 50 del 2016, delle risoluzioni contrattuali con i comuni di Reggio Calabria, di Angri e di Rapallo, risalenti rispettivamente al 2019 e al 2020, la definizione in via transattiva della risoluzione disposta dal comune di Calabritto e la pendenza di un contenzioso in relazione alla risoluzione contrattuale adottata dall’ANAS.</h:div><h:div>12.1. Se è vero che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 2580 del 2020; Cons. Stato, VI, n. 8081 del 021) la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, ciò non vuol dire che la mancanza dell’obbligo di esplicitare in maniera analitica le ragioni del convincimento sotteso alla ammissione la esenti integralmente da qualsiasi tipo di motivazione, anche a fronte della molteplicità o della particolare gravità degli illeciti professionali dichiarati dall’operatore economico.</h:div><h:div>Come è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il principio dell’onere motivazionale “attenuato” in caso di ammissione trova un controlimite in presenza di motivi ostativi di particolare intensità e va declinato nel senso che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile, pena l’insindacabilità delle scelte operate in questa fase (Cons. Stato, V, n. 10607 del 2022; Cons. Stato, V, n. 1500 del 2021). .</h:div><h:div>A fronte di un’attività pacificamente connotata da un ampio margine di discrezionalità, se la stazione appaltante fosse sempre e comunque esentata da qualsiasi onere motivazionale in fase di ammissione alla procedura di gara, a prescindere alla intensità e dalla molteplicità degli illeciti professionali dichiarati dagli operatori economici, ne discenderebbe l’impossibilità per il giudice amministrativo di verificare la logicità, la congruità e la ragionevolezza delle scelte operate in tale fase che costituirebbe un’inammissibile zona “franca” da qualunque tipo di sindacato giurisdizionale. </h:div><h:div>12.2. Alla luce delle esposte premesse appare, pertanto, condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado in ordine alla carenza di motivazione dell’ammissione dell’appellante.</h:div><h:div>12.3. Tanto premesso, la sentenza di primo grado appare condivisibile anche per la parte in cui, a fronte della prospettazione dell’odierno Consorzio appellante circa l’irrilevanza dei “provvedimenti di risoluzione indicati nel DGUE, oltre a quelli indicati dal ricorrente principale” ai fini del giudizio sulla “sua affidabilità ed integrità” , ha ritenuto che “i numerosi provvedimenti di risoluzione “per grave inadempimento” che, peraltro, sono stati presi in considerazione in senso negativo dal Comune di Domicella, con determina di esclusione n. -OMISSIS- del 7 giugno 2023, possono senz’altro costituire in astratto indizi di inaffidabilità dell'operatore, onde è necessario che la stazione appaltante dia conto della valutazione che l'ha indotta a diversa conclusione, perché della sua logicità e ragionevolezza possa poi conoscerne il giudice amministrativo, se richiesto, nel dovuto contraddittorio tra le parti”.</h:div><h:div>12.4. Accertata per le ragioni già esposte l’esistenza di un onere motivazionale della stazione appaltante, il Collegio evidenzia che tanto basta a ritenere fondato il motivo dedotto in primo grado e condivisibile la conclusione del T.a.r.. </h:div><h:div>Ciò detto, va comunque rilevato che non appare condivisibile la prospettazione dell’appellante secondo cui gli illeciti professionali, dichiarati nel DGUE, e quelli invocati dalle appellate sarebbero irrilevanti perché antecedenti al triennio calcolato a ritroso dalla data di indizione della gara (7 febbraio 2023), poiché, ad eccezione di quelli concernenti l’annualità 2019, gli altri riguardano anni successivi.</h:div><h:div>Né, infine, tale onere motivazione può dirsi escluso per la pendenza dei contenziosi relativi ad alcuni degli illeciti professionali ovvero per l’attuazione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> nelle more della procedura anche successivamente alla presentazione dell’offerta. </h:div><h:div>13. Sono infondati anche il terzo, il quarto e il quinto motivo, tutti relativi al medesimo capo della sentenza, con i quali parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza rispettivamente:</h:div><h:div>- per aver ritenuto fondata la censura relativa alla mancanza nella relazione descrittiva delle migliorie e nel progetto definitivo delle sottoscrizioni del responsabile della progettazione e del giovane professionista indicati dalla -OMISSIS- Società di Ingegneria in sede di partecipazione alla gara poiché sui predetti soggetti, riconducibili alla società di ingegneria, non graverebbe nessun onere autonomo di firma, essendo sufficiente la sottoscrizione del progetto da parte del legale rappresentante della società;</h:div><h:div>- per aver ritenuto la sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti una diretta conseguenza della disciplina prescritta dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;</h:div><h:div>- per non aver dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 4.2. del disciplinare di gara, ove interpretato nel senso che richiedesse la sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti, anche se soci o dipendenti della società di ingegneria, nonostante il legale rappresentante, mandatario del RTP, avesse firmato tutti gli elaborati presentati e senza neanche la possibilità di attivare il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>13.1. E’ documentalmente provato e non contestato che: a) il Consorzio appellante “ha affidato l’incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo di progettisti, costituito da -OMISSIS- società di ingegneria a r.l.s., quale capogruppo, nella persona dell’arch. -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico, legale rappresentante e socio; ing. -OMISSIS-; arch. -OMISSIS-; ing. -OMISSIS-; geol. -OMISSIS-”; b) il progetto definitivo, presentato dall’appellante, non recasse le firme né del responsabile della progettazione, ing. -OMISSIS-, né del giovane progettista, ing. -OMISSIS-; c) la procedura ad evidenza pubblica, oggetto di controversia, fosse diretta all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un asilo nido nel Comune di Campagna, collocato in zona sismica 2, zona con pericolosità sismica media, in virtù dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la delibera della Giunta regionale della Campania n. 5447 del 7 novembre 2002.</h:div><h:div>13.2. Secondo la prospettazione dell’appellante essendo stato il progetto sottoscritto dal legale rappresentante della -OMISSIS- (di cui l’ing. -OMISSIS- è socio e l’ing. -OMISSIS- è dipendente) che è anche, in qualità di architetto, un professionista abilitato per la sottoscrizione del progetto afferente ai lavori oggetto di controversia, quest’ultimo avrebbe avuto il potere di manifestare la volontà di tutti i soci e componenti della società, senza che fosse ravvisabile un autonomo onere di firma gravante su questi ultimi. </h:div><h:div>13.3. Il Collegio ritiene che la lettura delle disposizioni generali e di quelle della <corsivo>lex</corsivo> di gara – della cui nullità parte appellante dubita solo in appello - prospettata da parte appellante non sia condivisibile e idonea a riformare le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado. </h:div><h:div>Nel caso in esame la necessità della sottoscrizione del progettista è espressamente indicata, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara e, segnatamente, dall’art. 4.2, rubricato contenuto dell’offerta tecnica, ai sensi del quale “L’“OFFERTA TECNICA” deve, pertanto, contenere, a pena di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara: il “Progetto definitivo”, con tutta la relativa documentazione, come innanzi specificata; la “Relazione” descrittiva con le soluzioni migliorative proposte; Tutti gli elaborati del progetto definitivo (in copertina, per le relazioni, e in testata, per i grafici) dovranno essere sottoscritti dai progettisti che lo hanno redatto e dal Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla procedura di gara o da un suo procuratore”.</h:div><h:div>13.4. La Sezione, in tema di sottoscrizione del progettista, intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene necessaria tale sottoscrizione qualora si verta, come nel presente caso, di appalti che prevedano non solo l’esecuzione di lavori pubblici, ma anche la relativa progettazione, poiché “la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di soggetto all'uopo qualificato ed abilitato rappresenta l'attestazione da parte di soggetto in possesso della necessaria competenza professionale e specialistica della rispondenza dei contenuti migliorativi - e quindi intrinsecamente innovativi rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara - dell'offerta alle pertinenti norme tecniche, quale solo un soggetto in possesso della prescritta abilitazione è in grado di formulare” (Cons. Stato, III, n. 4589 del 2023).</h:div><h:div>La necessaria sottoscrizione del progettista comporta che, in mancanza della predetta sottoscrizione, l’offerta tecnica – che contenga in ipotesi un progetto anche solo in parte diverso da quello posto dalla stazione appaltante a base di gara – non possa essere qualificata come tale, con la conseguenza che l’operatore economico deve essere escluso dalla procedura ad evidenza pubblica, tanto più laddove si sia in presenza, come nella fattispecie in esame, di un’espressa previsione in tal senso della <corsivo>lex</corsivo>
				<corsivo>specialis</corsivo>, senza peraltro potersi attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di carenze relative all’offerta tecnica.</h:div><h:div>13.5. Attesa la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa alla sottoscrizione del progetto da parte del professionista il Collegio ritiene che la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società di cui il professionista è socio o dipendente non possa ritenersi equivalente in quanto la funzione svolta dalla sottoscrizione non è tanto quella di manifestare la volontà di tutti i soci e componenti della società, quanto quella di attestare da parte del soggetto che ha redatto il progetto il possesso della necessaria competenza professionale e specialistica.</h:div><h:div>Né a tal fine può rivelare la circostanza, pure invocata dal Consorzio appellante, che il legale rappresentante della -OMISSIS- è anche, nella sua qualità di architetto, un professionista abilitato per la sottoscrizione del progetto afferente ai lavori oggetto di controversia, dal momento che ciò non lo abilita a sostituirsi a chi lo ha redatto o co - redatto con la società -OMISSIS-. </h:div><h:div>13.6. La sentenza di primo grado appare, infine, immune dalle censure di illogicità ed erroneità anche nella parte in cui ha ritenuto che i richiamati principi risultassero “ancor più validi nel caso in esame in considerazione della particolare rilevanza della progettazione definitiva, quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica in vista della stipula di un contratto di appalto integrato, nonché della collocazione dell’opera da edificare in zona sismica”, in relazione alla quale l’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede per le denunce di lavori e la presentazione di progetti riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di immobili la firma di “un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e il successivo art. 94, comma 4, riserva alle medesime figure professionali la direzione dei lavori. </h:div><h:div>14. E’ infondato e va respinto anche il sesto motivo con il quale il Consorzio appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la comprova dei requisiti in capo alla -OMISSIS-, mandataria del raggruppamento dei progettisti, statuendo l’inidoneità della documentazione presentata a dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale.</h:div><h:div>14.1. Il giudice di primo grado, richiamato l’art. 3.2.2.3 del disciplinare. relativo ai requisiti dei progettisti, ha elencato i certificati di regolare esecuzione dei servizi, inviati dalla società -OMISSIS-, a seguito di richiesta di comprova dei requisiti dell’11 maggio 2023 (“Adeguamento e completamento di una struttura del Parco del Cilento e Valle di Diano” per Comune di Monteforte Cilento; 2) Complesso natatorio in Capaccio Scalo per -OMISSIS- s.r.l.; 3)“Stazione EAV di Santa Maria a Vico”, l’ha ritenuta inidonea a comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale perché “il certificato sub 1) rilasciato dal Comune di Monteforte Cilento si riferisce chiaramente a classi e categorie di opere diverse da quelle richieste dal disciplinare (E.12; S.06; IA.02 e IA.04), mentre i certificati rilasciati dalle società -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.c. a r.l. non risultano corredati degli ulteriori documenti richiesti dal disciplinare nel caso di committenza privata (contratto, fatture e quietanze di pagamento)”.</h:div><h:div>14.2. Ad avviso dell’appellante la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado sarebbe erronea perché la comprova avrebbe potuto essere chiesta mediante il soccorso istruttorio e, comunque, alla luce delle prescrizioni della <corsivo>lex </corsivo>di gara e della giurisprudenza l’esecuzione di opere nella medesima categoria, con ID diversi, ma di grado di complessità pari o superiore a quelli indicati dal bando, sarebbe idonea ad integrare il requisito prescritto.</h:div><h:div>14.3. L’art. 3.2.2.3 prevede, a pena di esclusione, il possesso da parte dell’operatore: a) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv)  del  Codice,  relativi  a  lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e  categorie  dei  lavori  cui  si riferiscono  i  servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe professionali,  per  un  importo  globale  per  ogni  classe  e  categoria  pari  ad  1  volta  l’importo  stimato  dei lavori cui si riferisce la prestazione; b) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della lettera di invito   di almeno 2  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  di  cui  all’art.3,  comma  1,  lett.  vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.</h:div><h:div>14.4. A fronte della citata disposizione i documenti prodotti dalla -OMISSIS- in sede di verifica non rispettavano le condizioni imposte dal disciplinare di gara. In particolare, la dichiarazione del Comune di Monteforte Cilento riguardava classi e categorie differenti rispetto a quelli previsti dal disciplinare di gara, mentre i certificati sottoscritti dalla -OMISSIS- s.r.l. e dalla -OMISSIS- attengono a   a categorie e classi difformi rispetto a quelle previste dal disciplinare di gara e non sono corredati né dai collaudi, né dai certificati di regolare esecuzione, né dalle quietanze di pagamento.</h:div><h:div>Né, a differenza di quanto sostenuto dal Consorzio appellante, era possibile l’attivazione del soccorso istruttorio in presenza di documenti tecnici inadeguati inidonei a comprovare l’equivalenza dei servizi svolti, poiché ciò implicherebbe una rimessione in termini per la produzione di certificati nuovi e adeguati rispetto a quelli già prodotti. </h:div><h:div>15. Per le esposte ragioni l’appello principale deve essere respinto.</h:div><h:div>16. Il Collegio ritiene, infine, infondato anche l’appello incidentale con il quale le società appellate hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui ha annullato la determina n. -OMISSIS- del 25 maggio 2023 del Comune di Campagna relativamente alla ammissione e alla positiva valutazione della loro offerta.</h:div><h:div>16.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto dalla lettura del ricorso incidentale di primo grado si evince che il Consorzio appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della costituenda ATI delle appellate contestando sia l’ammissibilità della proposta presentata, che la sua valutabilità, attesa la carenza di allegati fondamentali. </h:div><h:div>16.2. Sono infondate anche le ulteriori censure con le quali le appellanti incidentali lamentano che il giudice di primo grado, discostandosi erroneamente dalle conclusioni del verificatore in ordine alla valutabilità della loro proposta, avrebbe dato una lettura erronea dell’art. 4.2. del disciplinare non limitando l’esclusione al solo mancato deposito del progetto definitivo, ma estendendola anche alle violazioni relative alla mancanza di una o più relazioni <corsivo>ex </corsivo>artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.</h:div><h:div>16.3. Il giudice di primo grado, richiamate le conclusioni del verificatore in ordine alla mancanza degli elaborati richiesti per il progetto definitivo e, segnatamente, dello “Studio di fattibilità ambientale”, del “Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze”, esplicitamente citati nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2 (lettere e ed h), dello “Studio di prevenzione incendi” e della “Verifica illuminotecnica degli ambienti”, ricomprese tra le “apposite relazioni” previste dall’art. 26, comma 2, ha concluso per la non ammissibilità dell’offerta delle appellate alla luce del disposto dell’art. 4.2 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Tale disposizione alla lettera A prevede testualmente che “L’ Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il “Progetto definitivo” dell’intervento e deve essere: a) redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 5ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche e integrazioni; b)completo in ogni sua parte; c) corredato da relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, compresi quelli necessari a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da Enti e altri soggetti competenti (Genio Civile, Vigili del Fuoco, ASL ecc.)”.</h:div><h:div>16.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e, <corsivo>in primis</corsivo>, il criterio letterale e quello sistematico, <corsivo>ex</corsivo> artt. 1362 e 1363 c.c., e che esclude che esse possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio di <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, il significato più favorevole al concorrente ( Cons. Stato, V, n. 10491 del 2022; Cons. Stato, V, n. 8481 del 2022; Cons. Stato, V, n. 1486 del 2021).</h:div><h:div>16.5. Ciò detto, nel caso di specie l’art. 4.2 del disciplinare di gara non presenta alcuna evidente ambiguità laddove espressamente prevede che l’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il progetto definitivo dell’intervento, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 24 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, completo in ogni sua parte e corredato da relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, compresi quelli necessari a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da Enti e altri soggetti competenti.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, infatti, che in applicazione dei criteri letterale e teleologico la previsione dell’esclusione non possa che riferirsi al progetto definitivo, redatto secondo le disposizioni richiamate e corredato dagli allegati e dalle relazioni normativamente previste, non potendosi limitare la sanzione espulsiva esclusivamente alla mancanza del progetto definitivo, a prescindere dalla sua completezza e dalla sua conformità alle disposizioni di legge.</h:div><h:div>16.6. Accertato che il ricorrente incidentale in primo grado non ha limitato le proprie doglianze alla sola valutabilità dell’offerta delle appellate, ma le ha estese ancor prima alla sua stessa ammissibilità in ragione della carenza di allegati fondamentali, il giudice di prime cure ha, quindi, condivisibilmente ritenuto non dirimenti ai fini della decisione le considerazioni del verificatore sulla possibilità per la Commissione di “valutare l’Offerta Tecnica presentata dal Raggruppamento -OMISSIS- s.r.l. sulla base dei contenuti della “Relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte”, a prescindere dalla mancanza di allegati fondamentali.</h:div><h:div>17. Conclusivamente sia l’appello principale che quello incidentale devono essere respinti.</h:div><h:div>18. La complessità della vicenda e delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Respinge l’appello incidentale.</h:div><h:div>Compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante principale e le appellanti incidentali.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sonia Sasso</h:div><h:div>Marina Perrelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>