<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240335620240523131317671" id="20240335620240523131317671" modello="4" modifica="23/05/2024 13:20:01" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="10" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03356"/><fascicolo anno="2024" n="01951"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240335620240523131317671.xml</file><wordfile>20240335620240523131317671.docm</wordfile><ricorso NRG="202403356">202403356\202403356.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\960 Raffaele Greco\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ezio Fedullo</firma><data>23/05/2024 13:20:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Presidente</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</h:div><h:div>- l’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dei -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, sul piano della valutazione comparativa dei contrapposti interessi e del conseguente apprezzamento del requisito cautelare del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che il soddisfacimento dell’interesse partecipativo al corso di specializzazione Se.F.A. 2023 da parte della appellante, relativamente ai moduli ancora da espletare, vada di pari passo con quello dell’Amministrazione a contenere gli oneri organizzativi che essa si troverebbe ad affrontare laddove, nell’ipotesi di esito favorevole al ricorrente del giudizio di merito, fosse tenuta a consentire al suddetto di recuperare le ore di attività formativa perdute in conseguenza del provvedimento di non ammissione impugnato in primo grado;</h:div><h:div>Evidenziato che, essendo la tutela cautelare invocata dalla appellante primariamente preordinata ad evitare la frustrazione del suo interesse partecipativo al corso di cui si tratta, gli effetti della presente ordinanza devono ritenersi circoscritti alla ammissione con riserva della medesima al corso relativamente ai moduli ancora da svolgere, mentre lo svolgimento dell’esame finale ed il conseguimento, nell’ipotesi di esito positivo dello stesso, dell’idoneità <corsivo>ex</corsivo> art. 14, comma 2, d.P.R. n. 465/1997, previo eventuale recupero - ove ritenuto possibile e necessario - delle ore di formazione cui la ricorrente non ha potuto partecipare, restano subordinati all’esito del giudizio di merito, anche alla luce della auspicabile celere fissazione della relativa udienza da parte del T.A.R.;</h:div><h:div>Ritenuta infine la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello cautelare e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in primo grado e sospende, nei limiti e con gli effetti indicati in motivazione, gli effetti del provvedimento di esclusione impugnato.</h:div><h:div>Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Ezio Fedullo</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3356/2024) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>