<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240320720241030002227604" descrizione="" gruppo="20240320720241030002227604" modifica="03/11/2024 18:57:16" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03207"/><fascicolo anno="2024" n="08784"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240320720241030002227604.xml</file><wordfile>20240320720241030002227604.docm</wordfile><ricorso NRG="202403207">202403207\202403207.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>01/11/2024 18:45:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Roberto Cerroni</firma><data>30/10/2024 01:44:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Enzo Bernardini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6200/2024, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2024, proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 90253702F0, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Lazio, Asl Viterbo, Asl Rieti, Asl Roma 4, Acapo Soc. Coop. Soc. Integrata in proprio e quale Mandante Rti, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in proprio e quale Capogruppo Mandataria del R.T.I, S.D.S. – Società di Servizi S.r.l. in proprio e quale Mandante Rti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo e Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo></h:div><h:div>Contact Care Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Consorzio Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in proprio e quale Capogruppo Mandataria del R.T.I e di S.D.S. – Società di Servizi S.r.l. in proprio e quale Mandante Rti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – La Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti ha indetto una procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddiviso in 5 lotti. Il contratto ha una durata prevista di 4 anni, con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi e l’importo complessivo dell’affidamento è di € 199.754.081,28. </h:div><h:div>Viene qui in evidenza il lotto n. 5 (CIG: 90253702F0), destinato alle Aziende sanitarie ASL Viterbo, ASL Rieti e ASL Roma 4, il cui importo per quattro anni è stato stimato in € 33.029.324,64.</h:div><h:div>Il criterio per l’aggiudicazione della commessa è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti in palio per il pregio tecnico delle offerte e 30 punti per la parte economica. A tal fine, il disciplinare di gara richiedeva agli operatori economici l’apporto di una relazione tecnica articolata in vari capitoli, i quali poi sarebbero stati presi come riferimento dalla Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte e per la relativa assegnazione del punteggio.</h:div><h:div>2. – Per l’affidamento del lotto n. 5 della gara indetta dalla Regione Lazio hanno presentato offerta tre concorrenti tra cui Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” (qui di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, Consorzio Leonardo) e CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in raggruppamento temporaneo con la mandante S.D.S. S.r.l.. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il CNS è risultato primo in classifica per il lotto n. 5 con un punteggio complessivo pari a 91,76, seguito a poca distanza dal Consorzio Leonardo con un punteggio totale pari a 90,68. Ne è conseguita l’aggiudicazione a favore dell’RTI CNS Soc. Coop. (mandataria) - S.D.S. S.r.l. (mandante) del lotto in questione.</h:div><h:div>3. – Gli esiti di gara sono stati gravati sia dal concorrente terzo graduato Contact Care Solutions s.r.l., in raggruppamento temporaneo con aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata, sia da Consorzio Leonardo innanzi al TAR per il Lazio con separati ricorsi: il primo giudizio si è concluso con l’annullamento in prime cure dell’intera procedura di gara, esito poi riformato in appello da questo Consiglio di Stato (sentenza n. 2266 dell’8 marzo 2024). Il secondo giudizio si è, invece, concluso con una reiezione, resa con la sentenza del TAR per il Lazio n. 6200 del 2024 e oggi gravata in appello nel presente giudizio.</h:div><h:div>4. – Con rituale ricorso in appello Consorzio Leonardo ha impugnato la sentenza affidando il gravame a cinque motivi di censura.</h:div><h:div>4.1. – Il primo motivo di appello, nel dedurre plurime violazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, della disciplina legislativa sui contratti pubblici oltre a svariate figure sintomatiche di eccesso di potere, censura la sentenza del tribunale capitolino nella parte in cui ha disatteso il primo motivo del ricorso introduttivo, riguardante il fatto che la mandataria CNS non avrebbe dovuto ottenere il massimo dei punti (i.e. due punti) relativi al criterio premiale concernente la “<corsivo>Gender Equality”</corsivo> (criterio n. 10 “<corsivo>Percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione/amministratore e dirigenti, non inferiore al 40%</corsivo>”), poiché le uniche società che, nella specie, soddisfacevano compiutamente siffatto criterio erano le consorziate esecutrici del consorzio di cooperative e non il consorzio stesso. Senonché, la legge di gara, secondo un’esegesi avallata anche da uno specifico chiarimento della Stazione appaltante (chiarimento n. PI010980-22), stabiliva che in caso di partecipazione di un consorzio stabile – a cui si assimilerebbe il consorzio di cooperative come il CNS - il rispetto del “<corsivo>Gender Equality”</corsivo> dovesse essere valutato solo in capo al consorzio. </h:div><h:div>A supporto di tale argomentare, l’appellante osserva che il consorzio di società cooperative deve considerarsi soggetto giuridico a sé stante e distinto, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte, al punto tale da schermare anche ipotetiche cause di esclusione delle consorziate stesse. </h:div><h:div>Soggiunge l’appellante che, nel caso del CNS, le uniche imprese che possiederebbero una percentuale di donne in ruoli apicali superiore al 40% sarebbero la mandante SDS e le consorziate esecutrici, mentre la struttura consortile in realtà non vanterebbe una presenza femminile in ruoli apicali e dirigenziali superiore al 40% come evincibile dalla visura storica, sicché il RTI avrebbe dovuto essere premiato solo con 0,47 punti sullo specifico criterio. Ciò consentirebbe di superare anche la prova di resistenza atteso che il RTI CNS totalizzerebbe un punteggio tecnico pari a 65,31 (in luogo dei 66,80), che sommato al punteggio economico condurrebbe a complessivi punti 90,21, posizionandosi dietro al Consorzio Leonardo che ha totalizzato 90,68.</h:div><h:div>4.2. – Con la seconda censura, Consorzio Leonardo estende lo schema critico del primo motivo anche ai criteri premiali n. 8 e 9 che, rispettivamente, prevedevano l’attribuzione di un punteggio tecnico al possesso delle seguenti certificazioni di qualità: Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2008 e Certificazione ISO 45001:2018. Segnatamente, l’appellante denuncia il fatto che la mandataria CNS non avrebbe dovuto ottenere il massimo dei punti in merito a tali criteri valutativi volti a premiare il possesso delle due certificazioni, posto che le uniche società idonee ad integrare il criterio erano le consorziate esecutrici del consorzio e non il consorzio stesso. </h:div><h:div>In punto di prova di resistenza, Consorzio Leonardo opina che, decurtando il punteggio riferibile ai criteri n. 8 e n. 9 relativi al possesso delle suddette certificazioni, il RTI CNS totalizzerebbe un punteggio tecnico pari a 62,36 (in luogo dei 66,80), che, sommato al punteggio economico, condurrebbe a complessivi 87,32 punti, dunque in posizione postergata rispetto all’appellante.</h:div><h:div>4.3. – Il terzo capo di impugnazione svolto dal Consorzio Leonardo si appunta sul criterio teso a premiare la figura del “<corsivo>Responsabile del servizio/commessa</corsivo>”, vale a dire il soggetto incaricato dal concorrente per gestire ed organizzare l’attività oggetto dell’affidamento, preso in considerazione dal sub-criterio b1 (posto all’interno del criterio I “<corsivo>Modello organizzativo proposto e risorse dedicate</corsivo>”) stabilendo che “<corsivo>Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa</corsivo>”. Più nello specifico, il disciplinare richiedeva l’indicazione nell’offerta tecnica, di “<corsivo>esperienza e competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa. Come specificato al cap. 7 del Capitolato tecnico il responsabile deve avere almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi in progetti di front office/back office</corsivo>”. Opina l’appellante che le prescrizioni capitolari individuassero un onere in capo ai concorrenti molto specifico ossia di mettere a disposizione della stazione appaltante una figura con dimostrate e concrete esperienze e competenze pregresse, senza che fosse tuttavia necessario allegare materialmente il <corsivo>Curriculum Vitae</corsivo> del Responsabile a mente del chiarimento PI009708-22.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione di parte appellante, il CNS non avrebbe offerto una figura professionale ben precisa e concreta, bensì una figura immaginaria di cui delinea un ipotetico profilo professionale, ancora da selezionare, mentre il TAR avrebbe erroneamente dislocato tale prescrizione sul terreno dei requisiti di esecuzione e non già di qualificazione. Così congegnata, l’offerta del CNS sarebbe aleatoria e indeterminata <corsivo>in parte qua</corsivo>, e in quanto tale inammissibile, oltre a svuotare di effettività il criterio premiale previsto per tale figura che si ridurrebbe ad un mero esercizio di stile (“<corsivo>Quale concorrente, nel descrivere “a tavolino” un profilo di Responsabile di commessa, non gli assegnerebbe le migliori competenze e capacità?</corsivo>”).</h:div><h:div>Di conseguenza, Consorzio Leonardo denuncia <corsivo>in primis</corsivo> la mancata esclusione del CNS per l’indeterminatezza dell’offerta e, in subordine, l’erronea attribuzione del punteggio premiale a cui dovrebbe conseguire la decurtazione di quattro punti e la postergazione nella graduatoria finale con complessivi 87,76 punti.</h:div><h:div>4.4. – Col quarto profilo di appello, Consorzio Leonardo passa ai vizi cd. escludenti e denuncia, nello specifico, la mancata esclusione del RTI CNS-SDS per carenza dei requisiti generali prescritti dall’art. 80, co. 4 e 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 di una delle consorziate esecutrici, la Socioculturale Cooperativa Sociale. Nella specie, la Socioculturale, pur avendo dichiarato di essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, risulterebbe esser stata attinta da un verbale del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento di accertamento e notificazione per irregolarità nell’applicazione del C.C.N.L. di riferimento in relazione all’appalto avente ad oggetto i “Servizi per il Museo delle scienze di Trento”. A detta dell’appellante, invece, dall’esame del verbale emergerebbero non solo irregolarità retributive nei confronti dei propri lavoratori, ma anche difformità previdenziali e assicurative da cui deriverebbe la falsità di quanto dichiarato dalla consorziata all’atto della partecipazione circa la sussistenza della regolarità previdenziale. Indi, la Socioculturale e, di riflesso, l’intero consorzio avrebbero dovuto essere esclusi per carenza dei requisiti di regolarità contributiva o, a tutto concedere, per gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>4.5. – Da ultimo, il quinto capo di impugnazione stigmatizza un ulteriore profilo escludente indebitamente disatteso dal primo giudice a carico del CNS e riferibile segnatamente sempre alla Socioculturale nella misura in cui sarebbe stato giudizialmente accertato che quest’ultima avrebbe posto in essere un’illecita interposizione di manodopera. Secondo l’appellante, con sentenza del 15 febbraio 2022, n. 106 dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro, sarebbe stato accertato che la Socioculturale ha posto in essere “<corsivo>un’intermediazione illecita di manodopera in quanto non rientrante negli schemi né della somministrazione regolare, né dell’appalto lecito ex d.lvo 276/2003</corsivo>”. Tale circostanza costituirebbe di per sé condotta sanzionabile con l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. a) e art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e, comunque, sarebbe suscettibile di integrare una fattispecie di grave illecito professionale a valenza parimenti escludente. </h:div><h:div>Di contro, il primo giudice avrebbe erroneamente dequotato la pronuncia del giudice del lavoro obiettando l’estraneità di Socioculturale al giudizio, con correlativa inopponibilità <corsivo>inter alios</corsivo> del giudicato.</h:div><h:div>Consorzio Leonardo insiste, invece, nel lamentare la mancata esclusione del RTI giacché, diversamente opinando, la partecipazione del consorzio finirebbe per consentire alle imprese consorziate di poter godere di una sorta di “schermo” rispetto all’omissione dichiarativa di eventuali fatti rilevanti per la complessiva valutazione di affidabilità rimessa alla Stazione Appaltante, per il sol fatto che il Consorzio non sarebbe tenuto a conoscere ogni vicenda relativa alla propria compagine consortile.</h:div><h:div>4.6. – L’impugnazione è stata corredata da domanda di risarcimento dei danni in via di mero subordine rispetto al subentro nell’esecuzione del servizio, nonché da domanda di misure cautelari, anche in sede monocratica.</h:div><h:div>5. – Ha dispiegato intervento adesivo <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> Contact Care solutions S.r.l., terza graduata e già soccombente in via definitiva in separati giudizi avverso gli atti della stessa gara. Adduce a fondamento della propria legittimazione all’intervento la circostanza che “<corsivo>l’esclusione dell’attuale aggiudicatario riaprirebbe così la chance per Contact Care di ambire all’aggiudicazione della commessa, atteso che quest’ultima risulta preceduta in graduatoria solo dall’offerta dell’odierna appellante che, tuttavia, deve ancora essere obbligatoriamente sottoposta a verifica di anomalia da parte della stazione appaltante, avendo la stessa superato la soglia di anomalia </corsivo>ex<corsivo> art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016</corsivo>”. A sostegno di tale posizione, l’interveniente si rifà alla nozione più ampia di interesse a ricorrere, ormai invalsa nella giurisprudenza eurounitaria, e suscettibile di ricomprendere posizioni giuridiche di natura strumentale, mediata o indiretta come l’interesse all’intervento in autotutela della stazione appaltante, allo scorrimento della graduatoria o, financo, alla riedizione dell’intera gara (<corsivo>cfr</corsivo>. CGUE, Decima Sezione, 5 settembre 2019, C-333/18, Lombardi S.r.l. c. Comune di Auletta; CGUE, 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb; CGUE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica c. Airgest s.p.a.).</h:div><h:div>Nel merito del gravame, l’interveniente si sofferma diffusamente sulla carenza del requisito di regolarità contributiva e lavoristica della consorziata esecutrice Socioculturale sviluppando ulteriormente le implicazioni del verbale unico di accertamento spiccato dall’Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Trento e aderendo alle conclusioni rassegnate dall’appellante circa l’illegittimità dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>6. – Si sono costituiti nel giudizio di appello sia la Regione Lazio quale amministrazione resistente, sia il CNS quale controinteressato appellato.</h:div><h:div>6.1. – La Regione Lazio ha svolto diffusamente motivate difese per la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>6.2. – L’appellata CNS ha obiettato preliminarmente l’inammissibilità dell’intervento di Contact Care sul rilievo che non pare postulabile la sussistenza di un interesse diverso dell’interveniente la cui posizione sostanziale si pone invero in insanabile contrasto con quella della concorrente appellante: a rigore, l’interveniente è terzo in graduatoria e per ritrarre una qualsivoglia utilità dovrebbe scavalcare la concorrente appellante, seconda in graduatoria, eventualità però già delibata ed esclusa dal Consiglio di Stato nelle sentenze 2261/2024, 2262/2024, 2263/2024, 2266/2024 e 2270/2024.</h:div><h:div>6.3. – Dipoi, CNS ha controdedotto nel merito per la reiezione del gravame, riproponendo altresì i motivi di ricorso incidentale svolti con la memoria notificata in primo grado il 14 novembre 2022 e tesi a far valere, <corsivo>in primis</corsivo>, l’esclusione del Consorzio Leonardo per carenza del requisito di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore richiesto, e in secondo luogo per il difetto di due elementi premiali relativamente ai criteri di valutazione n. 8 e 9 (valevoli sei punti) poiché nè la Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2008, nè la Certificazione ISO 45001:2018 avrebbero oggetto pertinente rispetto a quello della gara riguardando esclusivamente l’organizzazione, il coordinamento, il governo e la promozione delle attività delle aziende consorziate.</h:div><h:div>7. – In sede monocratica è stata accordata la sospensiva ritenendo prevalente l’interesse al mantenimento della <corsivo>res adhuc integra</corsivo> fino alla valutazione collegiale dell’appello cautelare. </h:div><h:div>All’esito della trattazione camerale del 9 maggio 2024 il Collegio ha confermato la sospensiva monocratica tenendo in particolare considerazione l’impatto dell’avvicendamento del gestore nell’esercizio della commessa e la fissazione ravvicinata della udienza pubblica per la cognizione piena.</h:div><h:div>8. – Espletato lo scambio di memorie difensive <corsivo>ex</corsivo> art. 73 cod. proc. amm. la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 19 settembre 2024 ed è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Successivamente alla camera di consiglio decisoria, Contact Care Solutions ha presentato istanza di rimessione della causa sul ruolo versando in atti le risultanze dell’accesso documentale esperito presso l’INPS in ordine alle irregolarità contributive della Socioculturale.</h:div><h:div>L’istanza è stata esaminata in una camera di consiglio all’uopo riconvocata in data 31 ottobre 2024 all’esito della quale la causa è stata nuovamente spedita in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – La <corsivo>res controversa</corsivo> consta dell’impugnazione degli atti della procedura di affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni occorrente alle Azienda Sanitarie della Regione Lazio da parte della società seconda graduata all’esito degli atti di gara.</h:div><h:div>2. – In via del tutto preliminare deve essere respinta l’istanza di rimessione sul ruolo presentata da Contact Care Solutions, pur motivata dalle sopravvenienze documentali relative alla posizione previdenziale della Socioculturale. L’istanza è, infatti, inammissibile in ragione della inammissibilità dell’intervento spiegato dalla stessa Contact care per le ragioni che si espongono più diffusamente di seguito.</h:div><h:div>La disamina del Collegio deve, dunque, prendere l’abbrivio dallo scrutinio dell’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> spiegato da Contact Care Solutions s.r.l., nella veste di concorrente terza graduata nella medesima procedura competitiva.</h:div><h:div>2.1. – L’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> è, come appena detto, inammissibile.</h:div><h:div>La cornice normativa che regola l’intervento volontario nel processo amministrativo è delineata dagli artt. 28, 50 e, con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione, 97 cod. proc. amm. la cui esegesi sistematica individua un fondamentale punto di sintesi nella conformazione dell’interesse vantato dall’interveniente: l’art. 28, co. 2 stabilisce, da un lato, che “<corsivo>chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova</corsivo>”, l’art. 97 prevede inoltre che “<corsivo>può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo l’elaborazione consolidata della giurisprudenza amministrativa è cruciale “<corsivo>l’alterità dell'interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l'intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale”; concorre a delineare siffatto interesse l’imprescindibile “configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale</corsivo>” (<corsivo>cfr. ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2022, n. 8114; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2021, n. 5274; Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 105). Soggiunge, altresì, il diritto vivente che per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva <corsivo>causa petendi</corsivo>, come desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, e non già in concreto all'esito del giudizio.</h:div><h:div>2.2. – Orbene, nel caso di specie, Contact Care Solutions interviene nel presente giudizio di appello in virtù della sua posizione quale terza graduata nella procedura di affidamento, indi sostiene le ragioni dell’appellante dichiaratamente “<corsivo>allo scopo di ottenere l’esclusione di CNS dalla gara, circostanza questa che produrrebbe un indubbio vantaggio per l’esponente che beneficerebbe di nuove chance di aggiudicazione</corsivo>” sull’ipotetica eventualità di un successivo scorrimento della graduatoria in caso di riscontrata anomalia dell’offerta del Consorzio Leonardo.</h:div><h:div>Senonché, siffatta ricostruzione dell’interesse prospettata da CCS perde di vista gli effettivi <corsivo>petitum</corsivo> e <corsivo>causa petendi</corsivo> che contraddistinguono l’azione promossa dall’appellante principale: Consorzio Leonardo chiosa, infatti, nel suo ricorso in appello domandando chiaramente di “<corsivo>disporre l’annullamento degli atti impugnati con conseguente aggiudicazione al ricorrente della procedura in oggetto</corsivo>”, sicché il <corsivo>petitum</corsivo> mediato e finale dell’azione impugnatoria coltivata in appello è incontrovertibilmente l’aggiudicazione della gara, che corrisponde <corsivo>de plano</corsivo> a quello di CCS, al di là degli artifici dialettici sviluppati sapientemente dalla sua difesa. Non ha, infatti, senso delimitare l’attenzione sul <corsivo>petitum</corsivo> immediato rappresentato dall’esclusione del CNS, mercé l’annullamento della relativa aggiudicazione, se non si prende poi nella debita considerazione il corollario provvedimentale costituito dallo scorrimento della graduatoria con l’aggiudicazione in favore del successivo operatore economico utilmente graduato.</h:div><h:div>In definitiva, sia Consorzio Leonardo sia Contact Care Solutions anelano in egual modo allo stesso bene della vita, l’aggiudicazione della commessa posta a gara, a nulla rilevando gli obiettivi mediati e strumentali costituiti dall’esclusione del CNS e dal successivo scorrimento della graduatoria.</h:div><h:div>Tanto basta per ritenere insussistente la condizione di alterità dell’interesse vantato dall’interveniente quale imprescindibile presupposto legittimante l’intervento adesivo <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> in parola.</h:div><h:div>2.3. – Al difetto di alterità si somma l’intrinseca incompatibilità dell’interesse sostanziale dell’interveniente con quello dell’appellante principale.</h:div><h:div>Come dianzi puntualizzato, da un lato, l’interveniente aderisce al gravame di Consorzio Leonardo il cui <corsivo>petitum</corsivo> principale consiste nell’aggiudicazione in proprio favore della procedura, dall’altro, Contact care àncora il proprio interesse alla <corsivo>chance</corsivo> di aggiudicazione – a discapito dello stesso Consorzio Leonardo – che verrebbe a concretizzarsi in caso di valutazione di anomalia della relativa offerta. I due interessi stridono negli esiti realizzativi finali in quanto non si può al contempo aderire alla prospettazione di aggiudicazione in favore del Consorzio Leonardo (esito da cui non si ritrarrebbe alcuna utilità) e adombrare <corsivo>en passant</corsivo> l’interesse a coltivare la <corsivo>chance</corsivo> di aggiudicazione in proprio favore, pur facendo leva suggestivamente sulla nozione assai dilatata e strumentale dell’interesse a ricorrere accolta dall’ordinamento unionale. </h:div><h:div>2.4. – Non può poi sottacersi la dirimente circostanza che l’interesse correlato alla posizione giuridica soggettiva di CCS è stato azionato in giudizio esaurendo lo spettro di rimedi ordinamentali consentiti: segnatamente, l’impresa ha fatto valere con rituale ricorso giurisdizionale la propria posizione giuridica di terza graduata interessata all’aggiudicazione mercé l’esclusione delle prime due graduate o, in subordine, all’annullamento dell’intera procedura e il relativo giudizio è stato definito da questa Sezione (sentenza 8 marzo 2024, n. 2266) col rigetto dei mezzi di gravame rivolti contro il secondo graduato Consorzio Leonardo e la declaratoria di improcedibilità di quelli per l’esclusione del CNS primo graduato, indi è stata dichiarata con forza di giudicato la carenza di interesse all’aggressione della posizione della prima alla luce della posizione impregiudicata della seconda (punto 14.9 sentenza n. 2266/2024).</h:div><h:div>Alla luce di ciò, deve osservarsi che non solo l’interesse vantato da CCS non è di mero fatto, ma ha indubbio spessore giuridico, differenziato e qualificato al punto da esser stato diligentemente azionato in un separato giudizio e coltivato sino in grado di appello. Al riguardo, può invocarsi utilmente quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2022, n. 8114) per cui se è inammissibile l’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> spiegato nel processo amministrativo da chi sia <corsivo>ex se</corsivo> legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale - considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante proposizione di un ricorso principale nei prescritti termini decadenziali – ciò vale <corsivo>a fortiori</corsivo> nell’ipotesi in cui l’interveniente abbia già esaurito i mezzi di ricorso in via principale.</h:div><h:div>2.5. – Non valgono a scalfire tale approdo ermeneutico gli arresti giurisprudenziali invocati dalla difesa di Contact care: segnatamente, non calza la pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 10142 del 17 novembre 2022 poiché, professandosi fedele ai saldi principi pretori ribaditi <corsivo>sub</corsivo> 2.1, verte sulla peculiare posizione del terzo interveniente la cui azione autonoma sia stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, situazione assai dissimile da quella di Contact care che ha visto scrutinare <corsivo>au fond</corsivo> i vizi denunciati a carico di Consorzio Leonardo nel separato giudizio per poi incorrere nell’improcedibilità dei restanti motivi di appello vista la carenza di interesse ad aggredire la posizione della prima graduata.</h:div><h:div>Né appare conferente l’arresto n. 882 della Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato pronunciato il 3 marzo 2016, laddove non reputa il disposto dell’art. 28 c.p.a. ostativo alla <corsivo>“partecipazione al giudizio a chi, non volendo esercitare alcuna azione, voglia semplicemente tutelare il proprio interesse ad ottenere, tramite l’accoglimento del ricorso principale, l’eliminazione di un atto i cui effetti sono inscindibilmente lesivi anche del suo interesse</corsivo>”: orbene, le due fattispecie non sono assimilabili per il sol fatto che CCS, a differenza del cointeressato preso in esame nella prefata pronuncia, ha ben inteso esercitare – e <corsivo>pleno iure</corsivo> – le proprie prerogative processuali promuovendo autonoma azione demolitoria senza, però, riportare un esito favorevole. Inoltre, come già visto dianzi, non può essere predicata la condizione di assoluta cointeressenza tra Consorzio Leonardo e CCS, essendo il loro interesse al <corsivo>petitum</corsivo> finale, l’aggiudicazione della gara, in rapporto di inesorabile rivalità.</h:div><h:div>Da ultimo, non soccorre le tesi dell’interveniente neanche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre 2023 (erroneamente richiamata sotto il n. 8394) che, nel cassare la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021, ha qualificato come diniego di giustizia la declaratoria di inammissibilità dell’intervento adesivo di enti esponenziali di interessi collettivi per aver degradato l’interesse legittimo fatto valere dagli intervenienti a mero interesse di fatto non giustiziabile: nuovamente, CCS si rifà a situazioni in cui l’interveniente non ha altro modo per far valere il proprio interesse che spiegando l’intervento in un giudizio promosso da altri.</h:div><h:div>2.6. – Tutto ciò considerato, deve concludersi che l’interesse fatto valere in questa sede da CCS non è altro che la riproposizione sotto mentite spoglie della medesima posizione giuridica soggettiva già azionata autonomamente nel precedente giudizio su cui è calata la decisione del giudice amministrativo, in senso sfavorevole per l’odierno interveniente e con forza di <corsivo>res iudicata</corsivo> sicché, per le plurime considerazioni che precedono, l’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> spiegato da CCS non può trovare ingresso nel presente giudizio e deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>3. – Il Collegio può, dunque, procedere all’esame del piano delle censure svolte <corsivo>principaliter</corsivo> dall’appellante Consorzio Leonardo.</h:div><h:div>4. – Come visto in narrativa, la prima censura contesta l’attribuzione a CNS del punteggio volto a premiare l’osservanza del criterio relativo al parametro di “<corsivo>Gender equality”</corsivo> in considerazione del fatto che le uniche società ad integrare il criterio erano le consorziate esecutrici del consorzio di cooperative e non il consorzio stesso CNS.</h:div><h:div>Giova preliminarmente offrire una ricostruzione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara che, sul punto, prevedeva che la relazione tecnica di ciascun partecipante desse conto del profilo di “<corsivo>Gender equality”</corsivo> con l’avvertenza metodologica di “<corsivo>Indicare l’eventuale percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione/amministratore e dirigenti), nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio da parte di ciascuna impresa</corsivo>” (punto 10 dell’art. 16 del disciplinare). Dipoi, all’art. 18 dello stesso disciplinare si declinava operativamente l’applicazione del criterio premiale in parola, che rivestiva natura tabellare e poteva cubare sino a due punti, precisando che “<corsivo>nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio da parte delle imprese. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1. – Nella concreta applicazione pratica, il CNS si è visto attribuire il massimo del punteggio (due punti) per aver dichiarato, all’esito del soccorso istruttorio, che “<corsivo>la percentuale di donne in ruoli apicali della Mandante S.D.S. S.r.l. e delle singole consorziate esecutrici indicate da CNS è maggiore o uguale al 40%</corsivo>”.</h:div><h:div>Consorzio Leonardo contesta fermamente siffatta assegnazione del punteggio premiale sul rilievo critico che la natura assimilabile al consorzio stabile dell’aggiudicatario impedirebbe l’applicazione del cd. “cumulo alla rinfusa” a mente dell’art. 47, co. 1 d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>4.2. – Mette conto di precisare che CNS riveste la natura di consorzio di cooperative <corsivo>ex</corsivo> art. 45, co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 che, in analogia con i consorzi stabili, costituisce un soggetto giuridico distinto dai consorziati ed è dotato di una struttura permanente (v. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144). Secondo la giurisprudenza amministrativa, il consorzio di cooperative partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia “<corsivo>interna corporis”</corsivo>). Il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi; ne consegue che, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione converge esclusivamente in capo al consorzio senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024).</h:div><h:div>4.3. – Siffatta cesura, ontologica e funzionale, tra consorzio e consorziate si è riverberata lungo l’arco di evoluzione della legislazione sui contratti pubblici sul terreno del controverso tema del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione con esiti difformi tra consorzi stabili e consorzi di cooperative: mentre per i primi la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che “<corsivo>il consorzio stabile, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, è un soggetto autonomo che può beneficiare del principio del cumulo alla rinfusa. Ciò significa che il consorzio può utilizzare i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle imprese associate senza dover ricorrere all'avvalimento</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 71) – approdo definitivamente consacrato dalla formulazione del nuovo codice dei contratti pubblici all’art. 67, co. 2 lett. b) d.lgs. 36/2023, per i secondi, si è imposta l’applicazione dell’art. 47, co. 1 d.lgs. 50/2016 che impone la qualificazione in proprio, con possibilità di cumulo dei requisiti posseduti dalle singole consorziate limitatamente alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo (Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5124). Sotto il profilo della qualificazione, dunque, non può condividersi la linea argomentativa sviluppata dall’appellante che punta all’assimilazione <corsivo>tout court</corsivo> dei due tipi di consorzi passati in rassegna.</h:div><h:div>4.4. – Senonché, in via del tutto assorbente, devono essere scrutinate positivamente le controdeduzioni difensive addotte dal CNS e da Regione Lazio e fatte proprie dal primo giudice per cui l’intero <corsivo>corpus</corsivo> pretorio invocato dall’appellante concerne esclusivamente la materia dei requisiti di qualificazione, mentre la fattispecie contenziosa accende i riflettori su un criterio premiale per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica: si tratta con tutta evidenza di fattispecie dissimili e giammai assimilabili.</h:div><h:div>Segnatamente, il criterio premiale della “<corsivo>Gender equality”</corsivo> è stato inserito dalla stazione appaltante sulla scia della temperie socio-culturale, che, al momento dell’indizione del bando (21 dicembre 2021), aveva da poco visto l’ingresso nell’ordinamento della cd. certificazione della parità di genere (art. 46-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) che sarebbe stato successivamente richiamato espressamente nel corpo dell’art. 95, co. 13 d.lgs. 50/2016 (in forza della novella di cui alla l. n. 79 del 2022 di conversione, con modifiche, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36) stabilendo che, nel novero dei criteri premiali da applicare nella valutazione dell’offerta, figuri anche “<corsivo>l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dalla certificazione del possesso della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice</corsivo>” delle pari opportunità.</h:div><h:div>Orbene, la disciplina sui criteri di aggiudicazione degli appalti non detta norme stringenti sulla delimitazione del cumulo alla rinfusa, di tal ché devono riespandersi <corsivo>in subiecta materia</corsivo> i principi del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> che si prestano a preziosi canoni ermeneutici nell’indirizzare l’esegeta verso un’applicazione generalizzata del criterio in esame, di indole prettamente soggettiva, all’intera compagine del consorzio di cooperative, includendovi consorzio e consorziate.</h:div><h:div>Militano a favore di tale esegesi solidi argomenti letterali e teleologici: da un lato, il combinato disposto degli artt. 16 e 18 del disciplinare pone l’accento costante sull’attribuzione del punteggio in proporzione alle quote di esecuzione delle consorziate esecutrici, riferendosi sempre genericamente ai Consorzi. Siffatta focalizzazione sulle consorziate esecutive appare coerente con la <corsivo>ratio legis</corsivo> tesa a promuovere il più capillarmente possibile “<corsivo>politiche e misure concrete […] per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità</corsivo>” (art. 46-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. 198/2006), obiettivo che risulterebbe incomprensibilmente frustrato da una delimitazione del parametro di “<corsivo>Gender equality”</corsivo> alla sola struttura consortile in virtù della personalità giuridica autonoma che vanta rispetto alle consorziate.</h:div><h:div>I due chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, in chiara antitesi tra loro, non valgono a spostare i termini di approdo della disamina, e possono essere disattesi alla luce della loro equivocità estrinseca a mente dei noti limiti tracciati dalla giurisprudenza amministrativa alla portata dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante (es. <corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1793: “<corsivo>I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non possono andare oltre l'ambito semantico della lex specialis, presupponendo piuttosto la stessa, né, tantomeno, modificare il contenuto, il senso e la ratio di un istituto disciplinato dalla legge</corsivo>”).</h:div><h:div>4.5. – In definitiva, il computo del tasso relativo alla “<corsivo>gender equality</corsivo>” doveva riferirsi all’intera compagine consortile, estendendosi alle consorziate esecutrici, come correttamente operato dalla Commissione giudicatrice e successivamente opinato dal primo giudice.</h:div><h:div>Tutto ciò considerato, il motivo si appalesa infondato.</h:div><h:div>5. – Il secondo motivo di gravame estende la medesima <corsivo>quaestio iuris</corsivo> del primo motivo ai criteri premiali n. 8 e 9 che, rispettivamente, prevedevano l’attribuzione di un punteggio tecnico al possesso delle seguenti certificazioni di qualità: Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2008 e Certificazione ISO 45001:2018.</h:div><h:div>Come avvenuto per il criterio della “<corsivo>gender equality</corsivo>” il CNS ha speso le certificazioni delle sole proprie consorziate esecutrici, mentre Consorzio Leonardo obietta che tali certificazioni avrebbero dovuto riferirsi alla sola compagine consortile facendo leva sul divieto di cumulo alla rinfusa dettato per i requisiti di partecipazione dei consorzi di cooperative.</h:div><h:div>5.1. – Il motivo è inconferente per la medesima <corsivo>ratio decidendi</corsivo> svolta con riguardo alla prima censura.</h:div><h:div>In punto di fatto giova rammentare che il CNS, pur non avendo materialmente allegato copia dei predetti documenti in sede di gara, ha comunque dichiarato che l’intero R.T.I. costituito per il 74% dal CNS e per il 26% da SDS, è in possesso della certificazione SA 8000:2008 o equivalente e della certificazione ISO 45001:2018 o equivalente, ed ha prodotto la certificazione delle consorziate.</h:div><h:div>Pertanto, indipendentemente dal possesso delle certificazioni da parte del Consorzio stesso, comprovato, peraltro, successivamente mediante produzioni documentali in giudizio, ciò che assume rilevanza dirimente in questa sede è che i due criteri sono da intendersi estesi a tutte le consorziate esecutrici e non al solo consorzio <corsivo>ex se</corsivo> in quanto, trattandosi appunto di criteri premiali, non trova applicazione il regime restrittivo del divieto di cumulo alla rinfusa dettato, invece, per i requisiti di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 47, co. 1 d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Ne è riprova la chiara formulazione del disciplinare di gara che, all’art. 18.1 in tema di “<corsivo>criteri di valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>”, stabilisce che per l’attribuzione del punteggio “<corsivo>nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione</corsivo>”. L’assenza di ulteriori specifiche o distinguo non può essere interpretato in via inferenziale come implicitamente riferito ai soli consorzi ordinari, per i quali rileverebbero le quote di esecuzione, con esclusione dunque dei consorzi stabili o di cooperative. Siffatta esegesi restrittiva non troverebbe conforto nel canone di <corsivo>favor partecipationis</corsivo> che permea l’intera disciplina di gara.</h:div><h:div>6. – La reiezione dei primi due motivi di appello impone all’attenzione della presente disamina i motivi di ricorso incidentale ritualmente riproposti da CNS in quanto dichiarati improcedibili in prime cure e concernenti rispettivamente, l’inappropriatezza della certificazione di qualità a titolo di requisito di partecipazione e la carenza delle certificazioni richieste dai criteri premiali n. 8 e 9 appena esaminati.</h:div><h:div>6.1. – Con riguardo al primo profilo, di rilevanza escludente, CNS lamenta che l’appellante Consorzio Leonardo non avrebbe comprovato il possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente per lo specifico settore richiesto.</h:div><h:div>Non potendo operare il cumulo alla rinfusa, trattandosi espressamente di requisito di partecipazione, occorre soffermare l’attenzione sulle certificazioni vantate dal solo Consorzio Leonardo che ha comprovato documentalmente di avere conseguito tale certificazione di qualità per il settore “<corsivo>Organizzazione, coordinamento, governo e promozione delle attività delle aziende consorziate</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura, tuttavia, non coglie nel segno perché è inficiata da un travisamento interpretativo della legge di gara. Più nello specifico, va evidenziato che il punto 5.4 lett. b) del disciplinare richiede, a pena di esclusione, il “<corsivo>possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) N. 765/2008</corsivo>”.</h:div><h:div>Come si può desumere dalla piana esegesi testuale, la <corsivo>relatio</corsivo> allo “specifico settore richiesto” opera rispetto all’organismo certificatore e non già alla certificazione, indi la censura svolta in via incidentale da CNS perde con tutta evidenza mordente assumendo rilevanza la sola pertinenza dell’organismo certificatore rispetto al settore di certificazione, e non già la certificazione al settore oggetto di gara.</h:div><h:div>6.2. – Relativamente al secondo profilo incidentale, CNS obietta con analoghe cadenze argomentative che il Consorzio Leonardo non avrebbe avuto diritto al punteggio premiale scaturente dai criteri n. 8 e 9 per le medesime ragioni di inappropriatezza appena esposte applicabili anche alle certificazioni previste da tali criteri, né avrebbe potuto fruire delle pertinenti certificazioni vantate dalle consorziate esecutrici (ciò sull’assunto dell’adesione alle coordinate ermeneutiche prospettate dal Consorzio Leonardo sull’operatività generalizzata del divieto di cumulo alla rinfusa).</h:div><h:div>La censura è con tutta evidenza priva di pregio a mente dell’acclarata possibilità di cumulo delle caratteristiche rilevanti ai fini del punteggio premiale tra consorzio e consorziate esecutrici, coerentemente col percorso argomentativo appena svolto con riguardo ai primi due motivi di appello principale.</h:div><h:div>6.3. – In definitiva, i due motivi di ricorso incidentale ritualmente riproposti in appello dall’appellata CNS devono essere disattesi in quanto infondati.</h:div><h:div>7. – Il Collegio deve proseguire la disamina con lo scrutinio del terzo profilo di gravame con cui l’appellante denuncia la mancata esclusione del CNS per aver proposto un’offerta indeterminata, aleatoria e condizionata in relazione alla figura del Responsabile del servizio: secondo la prospettazione censoria, CNS non avrebbe proposto una figura preventivamente individuata, bensì si sarebbe impegnato <corsivo>pro futuro</corsivo> a selezionarne una con date caratteristiche.</h:div><h:div>7.1. – Prendendo le mosse dal dettato testuale della <corsivo>lex specialis</corsivo>, si evidenzia che il capitolato (art. 7) stabiliva che il Responsabile del servizio/commessa, con almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi in progetti di front office/back office (prenotazione/cassa/supporto di back office, etc.), fosse “<corsivo>la persona, individuata dal fornitore, responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Contraente, referente e coordinatore della gestione di tutti gli aspetti della commessa (qualitativi ed economici)</corsivo>” e che tale figura fosse “<corsivo>dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale</corsivo>”; inoltre, si prevedeva che le ore prestate dal responsabile non fossero incluse nel monte ore espresso come fabbisogno dalle singole Azienda sanitarie.</h:div><h:div>Parallelamente, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che il modello organizzativo proposto da ciascun operatore economico descrivesse la figura del “<corsivo>Responsabile di commessa/servizio (referente per l’AS): esperienza e competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa. Come specificato al cap. 7 del Capitolato tecnico il responsabile deve avere almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi in progetti di front office/back office (prenotazione/cassa/supporto di back office, etc.), è responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Contraente, referente e coordinatore della gestione di tutti gli aspetti della commessa (qualitativi ed economici)</corsivo>” (punto 16.A.I) e che per l’attribuzione dei relativi quattro punti discrezionali “<corsivo>Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa</corsivo>” (punto 18.I.b).</h:div><h:div>Infine, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha escluso la necessità di allegare il <corsivo>curriculum vitae</corsivo> del responsabile di commessa al progetto tecnico (chiarimento PI009708-22).</h:div><h:div>7.2. – Costituisce circostanza incontestata in punto di fatto che CNS non abbia individuato <corsivo>ex ante</corsivo> una figura professionale destinata a ricoprire il ruolo di responsabile di commessa bensì si sia impegnato <corsivo>pro futuro</corsivo> a selezionarne una in possesso delle caratteristiche richieste. Ha precisato, in particolare, CNS che “<corsivo>in coerenza con quanto esplicitato dalla risposta PI009708-22 (quesito 4), il RTI ha ritenuto di non proporre un Curriculum Vitae relativo ad una figura definita in maniera univoca, bensì di descrivere i requisiti minimi che caratterizzeranno il profilo professionale che sarà proposta per il ruolo di RS a valle dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto</corsivo>”. Sicché nella relazione tecnica viene tratteggiato un generico <corsivo>job profile</corsivo> con “<corsivo>spiccate competenze tecniche in merito ai servizi di appalto, comprovate capacità di tipo manageriale il tutto abbinato a soft skills ad ampio raggio</corsivo>”.</h:div><h:div>7.3. – Nonostante la censura di indeterminatezza e aleatorietà mossa dal Consorzio Leonardo, il primo giudice ha disatteso la censura sul rilievo che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara si limita ad elencare “<corsivo>i requisiti di esperienza e competenza di cui dovrà essere dotata la figura del Responsabile del Servizio - da accertarsi da parte delle aziende sanitarie contraenti in sede di esecuzione del contratto - senza tuttavia richiedere già in sede di offerta l’individuazione di una precisa figura</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4. – Il Collegio deve dissentire dalla ricostruzione offerta in prime cure.</h:div><h:div>La scelta inequivoca dell’Amministrazione di situare la valutazione del Responsabile di commessa sul terreno dei criteri premiali – stabilendo all’uopo un punteggio massimo di quattro punti da assegnarsi su base discrezionale – confuta con tutta evidenza l’assunto del giudice di prime cure che postergherebbe, di contro, in sede di esecuzione del contratto la conformità del Responsabile di commessa alle caratteristiche professionali richieste. </h:div><h:div>Ad un’attenta esegesi letterale e logico-sistematica, il criterio tabellato al punto 18 del disciplinare (“<corsivo>Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa</corsivo>”) milita nel senso che l’offerta tecnica dovesse previamente individuare nel proprio organico (o anche al di fuori di esso, purché esistente) una figura professionale dotata delle caratteristiche di esperienza e competenza richieste all’art. 7 del capitolato.</h:div><h:div>Rimettere ad un reclutamento successivo l’individuazione di tale figura – secondo la lettura offerta da CNS - mina il fondamento ontologico del criterio premiale, trasformandolo surrettiziamente in un requisito di esecuzione come incomprensibilmente affermato dal primo giudice, ma così non può essere per l’assorbente rilievo che i quattro punti sono fondamentali ai fini dell’assegnazione della commessa in esame.</h:div><h:div>7.5. – Non possono trarsi argomenti in favore della tesi avversa neanche dal Chiarimento PI009708-22 che esclude la necessità di allegare il CV della figura di responsabile: da tale precisazione, attinente alle indicazioni redazionali per la stesura della relazione tecnica, non può evincersi, se non a costo di una insuperabile fallacia logico-induttiva, che l’offerta tecnica non dovesse individuare la figura del responsabile di commessa in modo concreto e specifico ma tutt’al più che non fosse necessario comprovarlo con la produzione e allegazione di uno specifico <corsivo>curriculum</corsivo>, bastando a tale scopo la descrizione recata nel corpo della relazione tecnica.</h:div><h:div>7.6. – All’argomento letterale si sommano considerazioni di indole logica e teleologica: dal punto di vista logico avrebbe ben poco senso apprestare un criterio premiale per valorizzare le offerte tecniche che recano profili professionali di particolare esperienza e competenza se essi si risolvono in meri profili <corsivo>à la carte</corsivo>, corrispondenti in verità alla <corsivo>cd. job description</corsivo> per la ricerca futura di personale; inoltre, sul versante della <corsivo>ratio</corsivo> della legge di gara, l’aver inserito la profilazione del responsabile di commessa tra i criteri premiali e non già tra i requisiti di esecuzione comportava che le offerte tecniche fossero, sotto questo aspetto, complete e immediatamente fruibili senza necessità di rimettere ad un secondo momento, futuro ed eventuale, la selezione del miglior profilo di responsabile di commessa. <corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo comunque di precisare che “<corsivo>la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).</h:div><h:div>Con ciò non si vuole giungere ad affermare che le offerte dovessero giocoforza recare la designazione nominativa del responsabile di commessa (come ha in verità operato Consorzio Leonardo), ma che dovessero contemplare quantomeno una descrizione sufficientemente accurata dei profili professionali in organico all’impresa che potevano essere destinati a tale ruolo o, portando tale ragionamento al limite, anche figure non ancora in organico, ma previamente individuate e disponibili alla contrattualizzazione in caso di aggiudicazione della commessa. </h:div><h:div>In definitiva, solo la connotazione in termini di specificità e concretezza della figura salvaguarda la selettività del criterio premiale, che altrimenti sarebbe posto nel nulla mercé l’assegnazione di punteggi assegnati a profili inesistenti, ma ben costruiti <corsivo>à la carte</corsivo>.</h:div><h:div>7.7. – Il motivo merita, dunque, accoglimento con conseguente caducazione degli esiti valutativi di tale criterio premiale. La natura discrezionale del criterio in parola comporta che l’accoglimento del motivo non determini l’automatica decurtazione del punteggio bensì l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CNS aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica. Tenuto conto che l’art. 18 al punto I.b precisava che sarebbero state “<corsivo>valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa</corsivo>” competerà alla Commissione rideterminarsi sull’<corsivo>an</corsivo> e sul <corsivo>quantum</corsivo> del punteggio premiale da attribuire al CNS in relazione ai profili concretamente individuati in organico (v. pag. 7 relazione tecnica CNS).</h:div><h:div>8. – La disamina del Collegio deve proseguire con la trattazione del quarto motivo che mira a denunciare l’erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui ha disatteso la specifica censura sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria alla luce della carenza dei requisiti di regolarità contributiva e lavoristica di una delle consorziate esecutrici, la Socioculturale cooperativa sociale.</h:div><h:div>La premessa in fatto è che Socioculturale cooperativa, consorziata esecutrice di CNS, è stata attinta da verbale unico di accertamento e notificazione, spiccato dall’Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Trento il 17 marzo 2021 per irregolarità nell’applicazione del C.C.N.L. di riferimento in relazione all’appalto avente ad oggetto i “<corsivo>Servizi per il Museo delle scienze di Trento</corsivo>”. Dal verbale emergerebbero quattro profili di irregolarità: le prime due contestazioni sono di indole retributiva e attengono all’erronea applicazione del C.C.N.L. e all’omessa corresponsione dell’indennità di appalto, mentre le ultime due, qualificate dallo stesso verbale come violazioni amministrative sanabili, concernono infedeltà nelle registrazioni sul LUL e la violazione della normativa in materia di orario di lavoro relativamente ad una singola posizione.</h:div><h:div>L’appellante lamenta che il RUP non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle risultanze di tale verbale sia sotto il profilo delle irregolarità lavoristiche, sia sotto il versante delle conseguenti omissioni contributive rispetto alle quali a nulla rileverebbe il rilascio del DURC positivo.</h:div><h:div>8.1. – Il motivo di appello è infondato.</h:div><h:div>Il Collegio deve soffermarsi dapprima sulla valenza probatoria del verbale unico di accertamento e notificazione puntualmente portato all’attenzione della Stazione appaltante da parte della Socioculturale: sono ben noti i precedenti arresti di questo Consiglio che, in disaccordo con opposti indirizzi seguiti dalla Corte di cassazione (<corsivo>cfr</corsivo>. Corte Cass. 11369/2020), ascrivono ai verbali dei servizi ispettivi del lavoro l’attitudine a fungere da mezzo di debito accertamento delle gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi (art. 30, co. 3 d.lgs. 50/2016). Tali arresti pongono l’accento, in contrapposizione all’ordinanza-ingiunzione, sulla “<corsivo>qualificazione dei verbali medesimi come “atti di accertamento”, ai sensi dell’art. 13 l. n. 689/1981, essendo demandato all’autorità competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione il compito, non di accertare la violazione, ma di verificare che l’accertamento all’uopo compiuto, e trasfuso nel relativo rapporto, sia “fondato” ovvero meritevole di archiviazione</corsivo>” (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2020, n. 5564; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8409).</h:div><h:div>Senonché, le casistiche concrete in cui è venuta in rilievo la valenza dei verbali dei servizi ispettivi concernevano nello specifico fattispecie di omesso esercizio del potere valutativo dell’Amministrazione ai fini espulsivi (Cons. Stato, n. 5564/2020) od omissioni dichiarative dell’aggiudicatario (Cons. Stato, n. 8409/2020). Di contro, nella fattispecie in esame il verbale è stato adeguatamente portato a conoscenza della stazione appaltante da parte della consorziata esecutrice e ne è seguita l’attivazione del contraddittorio procedimentale con la produzione di puntuali controdeduzioni circa l’irrilevanza dei fatti oggetto del verbale di accertamento.</h:div><h:div>8.2. – Andando poi nel merito delle irregolarità emerse deve osservarsi che le due infrazioni sanabili per cui il Servizio ispettivo ha irrogato sanzioni pecuniarie sono state prontamente estinte dalla cooperativa Socioculturale mediante adempimento alle prescrizioni impartite e pagamento delle relative sanzioni amministrative irrogate. Di contro, le irregolarità retributive non sono state oggetto di diffida accertativa <corsivo>ex</corsivo> art. 12 d.lgs. 124/2004, né di comminazione di sanzioni, limitandosi il Servizio ispettivo alla contestazione in ordine all’erronea applicazione del contratto collettivo Cooperative sociali e alla mancata corresponsione dell’indennità di appalto, prontamente opposte e impugnate dalla Socioculturale. Tale circostanza è stata espressamente apprezzata dall’Amministrazione in sede di valutazione delle controdeduzioni di tal ché può ritenersi che essa non abbia ritenuto debitamente accertata alcuna violazione lavoristica grave del contratto collettivo, specie a mente del carattere peculiarmente controvertibile dell’individuazione del contratto collettivo, di norma appannaggio dell’autonomia imprenditoriale del datore di lavoro con l’unico limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (<corsivo>cfr</corsivo>. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 770; Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897).</h:div><h:div>8.3. – Del tutto destituita di fondamento è poi l’allegazione censoria relativa alle asserite difformità previdenziali: in nessun passaggio del verbale unico il Servizio ispettivo accerta o quantifica gli inadempimenti previdenziali e assicurativi per il sol fatto che tale potere pertiene all’apprezzamento esclusivo degli Istituti di assistenza e previdenza sociale a cui il verbale è stato, infatti, trasmesso per i seguiti di competenza. In altre parole, dal verbale unico di accertamento non era in alcun modo rinvenibile la commissione di “<corsivo>gravi violazioni definitivamente [o non definitivamente] accertate rispetto agli obblighi</corsivo>” contributivi o previdenziali, le quali sarebbero per espressa previsione legislativa solo quelle “<corsivo>ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva</corsivo>”.</h:div><h:div>D’altronde, la Socioculturale ha comprovato di aver ottenuto ripetutamente il DURC positivo il quale si impone alla Stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, anche in sede nomofilattica (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Ad. pl. 24 aprile 2024, n. 7: “<corsivo>va ribadito l'orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti</corsivo>”).</h:div><h:div>9. – Lo scrutinio del Collegio deve, infine, spostarsi sul quinto motivo di gravame spiccato dal Consorzio Leonardo che denuncia la mancata esclusione della medesima cooperativa sociale Socioculturale, nella misura in cui sarebbe stato giudizialmente accertato - con sentenza del 15 febbraio 2022, n. 106 del Tribunale di Venezia, sezione lavoro - che Socioculturale Cooperativa, consorziata esecutrice, ha posto in essere un’illecita interposizione di manodopera suscettibile di integrare causa di esclusione, vuoi per la grave infrazione lavoristica debitamente accertata (art. 80, co. 5, lett. a)) vuoi per il grave illecito professionale (art. 80, co. 5, lett. c)).</h:div><h:div>9.1. – La censura si appalesa manifestamente priva di pregio.</h:div><h:div>Al riguardo, deve trovare condivisione il centrale rilievo per cui la sentenza invocata da parte appellante non è stata pronunciata nei confronti della Socioculturale, bensì nei soli confronti dei lavoratori ricorrenti e della Fondazione Musei Civici di Venezia, sicché l’accertamento ivi svolto opera <corsivo>inter partes</corsivo> in forza dei noti limiti soggettivi del giudicato - e comunque, a tutto concedere, la riscontrata fattispecie interpositoria illecita è stata accertata a carico della Fondazione Musei civici di Venezia e non certo della Socioculturale quale soggetto interposto.</h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, non può non censurarsi l’intrinseca contraddittorietà degli argomenti addotti dal Consorzio appellante laddove, al primo motivo, nel perorare l’autonoma soggettività giuridica della compagine consortile, ritorna insistentemente sull’attitudine del consorzio di cooperative financo a “schermare”, ai fini partecipativi, l’eventuale perdita dei requisiti di ammissione da parte di una propria consorziata esecutrice (v. <corsivo>expressis verbis</corsivo>, pagg. 18 e 25 ricorso in appello), mentre in relazione al quinto motivo di gravame ribalta completamente l’argomento stigmatizzando, con riguardo all’interposizione illecita di manodopera da parte di Socioculturale, che “<corsivo>la partecipazione del consorzio finirebbe per consentire alle imprese consorziate di poter godere di una sorta di “schermo” rispetto all’omissione dichiarativa di eventuali fatti rilevanti per la complessiva valutazione di affidabilità rimessa alla Stazione Appaltante</corsivo>”. Siffatti capovolgimenti dell’<corsivo>iter</corsivo> argomentativo non possono che inficiare la condivisibilità e, in definitiva, la fondatezza di tale blocco di censure.</h:div><h:div>10. – In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> di CCS e reiezione dei motivi di ricorso incidentale quivi riproposti da CNS, l’appello principale può trovare accoglimento limitatamente al terzo profilo di censura relativo all’erronea attribuzione del punteggio premiale per la caratterizzazione della figura del responsabile di commessa. Sicché, in riforma della gravata sentenza, va accolto parzialmente il ricorso introduttivo con annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del CNS.</h:div><h:div>10.1. – Nell’ottica degli effetti conformativi della presente pronuncia, è fatta salva la riedizione del potere della Stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio spettante a favore dell’RTI CNS Soc. Coop. - S.D.S. S.r.l. in relazione al predetto criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare conformemente a quanto precisato <corsivo>sub</corsivo> 7.7.</h:div><h:div>11. – La particolare complessità della controversia e l’esito di parziale accoglimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:</h:div><h:div>1. dichiara inammissibile l’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> di Contact Care Solutions S.r.l.;</h:div><h:div>2. respinge i motivi di ricorso incidentale riproposti in appello da CNS;</h:div><h:div>3. accoglie l’appello principale nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo di primo grado e annulla gli atti impugnati;</h:div><h:div>4. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 settembre 2024 e 31 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angelo Roberto Cerroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>