<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240312120241004132350833" descrizione="" gruppo="20240312120241004132350833" modifica="06/10/2024 10:36:36" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fontana Iris Ivana" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03121"/><fascicolo anno="2024" n="08344"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240312120241004132350833.xml</file><wordfile>20240312120241004132350833.docm</wordfile><ricorso NRG="202403121">202403121\202403121.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>06/10/2024 10:36:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Enzo Bernardini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00191/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3121 del 2024, proposto dalla sig.ra Fontana Iris Ivana, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Sarah Garabello, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ospedale Policlinico San Martino - Sistema Sanitario Regione Liguria - Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Liguria, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Andorno Enzo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ospedale Policlinico San Martino - Sistema Sanitario Regione Liguria - Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appellata sentenza n. 191 del 13 marzo 2024, il T.A.R. per la Liguria ha declinato la giurisdizione sul ricorso proposto dalla odierna appellante, dott.ssa Iris Ivana Fontana, per l’annullamento degli atti della procedura selettiva indetta dall’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino con avviso pubblicato il 17 marzo 2023, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “<corsivo>U.O. chirurgia epatobiliare e dei trapianti d’organo</corsivo>”. </h:div><h:div>2. La procedura, espletata secondo il disposto dell’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, si è conclusa con l’attribuzione dell’incarico al controinteressato dott. Enzo Andorno, classificatosi primo in graduatoria innanzi alla seconda classificata dott.ssa Fontana.</h:div><h:div>3. Nella sua impugnativa la ricorrente ha denunciato asserite incongruenze concernenti la fase di valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi e, in via subordinata, ha eccepito la violazione delle norme volte a garantire il rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>4. Il T.A.R. ligure ha ritenuto di spogliarsi della controversia in favore del G.O. richiamando la traiettoria argomentativa già svolta in una precedente decisione resa su fattispecie analoga (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 novembre 2023, n. 941).</h:div><h:div>4.1. Secondo il ragionamento del giudice di primo grado:</h:div><h:div>-- la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa attiene al “<corsivo>conferimento degli incarichi di direzione</corsivo>” (art. 15, comma 7- bis, primo cpv., del d.lgs. n. 502/1992), materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario per espressa previsione della norma speciale di cui al sopra menzionato art. 63, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 165 (“<corsivo>Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale</corsivo>”);</h:div><h:div>-- le modifiche introdotte dall’art. 20, comma 1 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (che ha completamento sostituito il testo dell’art. 15 comma 7 - bis) non hanno mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva, anche dopo la novella, continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale;</h:div><h:div>-- anche ipotizzando che la novella n. 118/2022 abbia introdotto elementi di assimilazione al modello concorsuale, nondimeno la giurisdizione resta devoluta al giudice ordinario: <corsivo>(a)</corsivo> sia per effetto della norma speciale suddetta di cui all’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che espressamente attrae la materia nell’orbita della giurisdizione ordinaria; <corsivo>(b)</corsivo> sia perché, ai sensi del comma 4 dell’art. 63, del d.lgs n. 165/2001 (<corsivo>“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”</corsivo>), la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile nelle sole ipotesi di concorsi finalizzati alla prima “assunzione” del dipendente, mentre l’incarico di direttore di struttura complessa è conferibile a soli soggetti che siano già assunti nel ruolo della dirigenza medica mediante concorso pubblico ai sensi dell’art. 15, comma 7, primo periodo, del d.lgs n. 502/1992.</h:div><h:div>5. L’appello avverso la sentenza proposto dalla originaria ricorrente fa leva sulle seguenti deduzioni. </h:div><h:div>5.1. Sostiene l’appellante: </h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> che il novellato art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 ha strutturato la procedura <corsivo>de qua</corsivo> in forma concorsuale, dal che consegue il radicamento su di essa della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la nomina del direttore di struttura complessa non avviene più sulla base di una scelta fiduciaria del direttore generale, che poteva individuare uno qualsiasi dei candidati idonei nell’ambito della terna proposta dalla Commissione, ma sulla base di una procedura concorsuale per titoli e colloquio che culmina con una graduatoria vincolante e l’individuazione di un vincitore necessariamente coincidente con il primo graduato; </h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> il T.A.R., contraddicendo con motivazione sommaria quanto ritenuto in fase cautelare, ha mancato di analizzare gli elementi caratterizzanti la procedura indetta dal Policlinico San Martino (principalmente la previsione di criteri valutativi e di prove selettive destinate a confluire in una graduatoria di merito vincolante), limitandosi ad operare un richiamo alla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 941/2023, che però affronta un caso in parte divergente da quello qui in esame.</h:div><h:div>5.2. Nella successiva memoria di replica ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha ulteriormente osservato che - diversamente dalla fattispecie esaminata nel precedente di questa Sezione n. 6534/2024 -  la procedura <corsivo>de qua</corsivo> non presenta carattere “interno”, in quanto il bando non richiede che al concorso partecipino solo medici già dipendenti della pubblica Amministrazione, sicché è del tutto casuale che nella vicenda specifica alcuni candidati fossero già in servizio presso la stessa Amministrazione. </h:div><h:div>6. Si è costituito nel giudizio di appello, per resistere alla domanda della parte appellante, l’Ospedale Policlinico San Martino.</h:div><h:div>7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 settembre 2024.</h:div><h:div>8. L’appello è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>9. L’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall’art. 20 comma 1 della legge n. 118/2022 e applicabile alla fattispecie <corsivo>de qua</corsivo> - prevede, per quanto qui di interesse, che:</h:div><h:div>“<corsivo>Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>..</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”.</corsivo></h:div><h:div>10. La Sezione con la sentenza n. 6534/2024 si è già pronunciata sulla nuova configurazione della procedura, mettendola a confronto con la precedente disciplina e riepilogando i punti di divergenza tra i due modelli.</h:div><h:div>10.1. Tratti salienti della precedente disciplina erano:</h:div><h:div>- lo svolgimento ad opera di apposita Commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di “<corsivo>una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’individuazione da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare;</h:div><h:div>- la facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di “<corsivo>motivare analiticamente la scelta</corsivo>”.</h:div><h:div>10.2. I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 consistono invece:</h:div><h:div>- nella valutazione comparativa svolta dalla Commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, la quale deve essere condotta “<corsivo>secondo criteri fissati preventivamente</corsivo>” e mettere capo ad una “<corsivo>graduatoria dei candidati</corsivo>”;</h:div><h:div>- nella scelta del direttore generale che deve indefettibilmente cadere sul “<corsivo>candidato che ha conseguito il miglior punteggio</corsivo>”.</h:div><h:div>10.3. Sulla base di questa premessa, la Sezione ha affermato non esservi dubbio sul fatto che, <corsivo>“per effetto della suddetta novella normativa, il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta – rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale – a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina: tale cambiamento di prospettiva è appunto stato valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell’esito della predetta valutazione in termini di vera e propria “graduatoria”</corsivo>”.</h:div><h:div>10.4. Nondimeno, approssimandosi alla disamina della concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Sezione ha ritenuto che tali pur significativi cambiamenti di regime non abbiano “<corsivo>alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>10.5. Ciò in quanto, “<corsivo>in primo luogo .. permane la carenza in esso di vere e proprie “prove selettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria: del resto, non può farsi a meno di notare che la previsione del colloquio era presente anche nello schema procedimentale previgente, senza che esso fosse ritenuto idoneo dalla Cassazione a mutare le sue conclusioni in punto di assenza nella procedura di “prove selettive”, ai fini della risoluzione della relativa questione di giurisdizione</corsivo>”.</h:div><h:div>10.6. In secondo luogo, “<corsivo>non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale – e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione – così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b) d.lvo n. 502/1992, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”. Tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, infatti, “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti…il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali…”) e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo (atteso che, ai sensi del già citato comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali ad esso attribuite sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente)</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Illustrati i termini della contesa e del formante interpretativo nel quale essa si inquadra, il Collegio ritiene che l’indirizzo espresso dalla precedente pronuncia - riflettente le peculiarità della fattispecie in quella sede esaminata - non sia applicabile tal quale al caso qui in esame.</h:div><h:div>11.1. Nel bando analizzato dalla pronuncia n. 6534/2024 si prevedeva infatti che il colloquio (incidente per un massimo di 30 punti, a fronte dei rimanenti 70 assegnabili alla valutazione dei titoli) dovesse vertere genericamente sulla “<corsivo>valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, il bando aggiungeva quanto segue: “<corsivo>nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura. Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio</corsivo>”.</h:div><h:div>11.2. La prova del colloquio, quindi, oltre a presentare un contenuto generico, si calava in un contesto di variabili valutative ulteriori e aggiuntive, che ne indebolivano il carattere strettamente comparativo e l’incidenza diretta sulla graduazione di merito. È su queste basi che la Sezione ha ritenuto che gli esiti del colloquio fossero “<corsivo>solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria</corsivo>”.</h:div><h:div>11.3. Nel bando della procedura qui in esame, di contro, il peso ponderale del colloquio è pari a quello della valutazione dei titoli (essendo entrambe le prove apprezzabili con l’attribuzione di 50 punti); inoltre, tanto la valutazione dei titoli quanto quella del colloquio risultano tassativamente orientate su una rigida elencazione di ambiti o sottocriteri - ognuno dei quali associato ad uno specifico <corsivo>range</corsivo> ponderale - non integrabili con altri parametri valutativi. A più riprese nel bando si ribadisce, infatti, che <corsivo>“non è consentita l’introduzione di ulteriori ambiti di valutazione all’infuori di quelli sopra indicati, né la modifica dei pesi/valori percentuali come sopra fissati”</corsivo>.</h:div><h:div>11.4. Quanto in modo più specifico al colloquio, si prevedono due sotto-ambiti valutativi (ognuno dei quali valorizzabile con un punteggio massimo di 25) riferiti a voci attitudinali più dettagliate e indirizzate sulla specifica natura dell’incarico da conferire.  </h:div><h:div>11.5. Si registrano quindi specifiche peculiarità differenziali rispetto al caso esaminato dalla pronuncia n. 6534 consistenti nel maggior dettaglio dei parametri valutativi, con esclusione di criteri diversi da quelli prestabiliti, nell’assenza di possibili spazi di ponderazione integrativa e astratta da riferimenti predefiniti e, dunque, nella più rigida conformazione del potere di giudizio della Commissione.</h:div><h:div>11.6. Non è un caso che il bando reiteri a più riprese l’espressa qualificazione della procedura come “<corsivo>concorsuale</corsivo>” e delle prove come “<corsivo>prove d’esame</corsivo>” (v. pagg. 7 e 8 del bando).</h:div><h:div>11.7. Si ravvisano, dunque, obiettivi tratti differenziali rispetto al precedente n. 6534 che depongono nel senso dell’attrazione del caso qui in oggetto in uno schema certamente più prossimo a quello “concorsuale”.</h:div><h:div>11.8. D’altra parte, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (“<corsivo>Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</corsivo>”) - nel testo vigente sino al 13 luglio 2023 e quindi applicabile alla procedura qui in esame, avviata con avviso pubblicato il 17 marzo 2023 - prevedeva espressamente (all’art. 1) la possibilità di svolgimento del concorso pubblico anche per soli “<corsivo>titoli</corsivo>” o per “<corsivo>selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria</corsivo>”: dunque, la morfologia della procedura comparativa - impostata sulla valutazione dei titoli e il colloquio - è coerente con la sua attrazione nel campo delle procedure concorsuali (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1969/2014 e sez. VI n. 3331/2006; nello stesso senso Cass. civ., sez. Un., n. 1478/2004).</h:div><h:div>12. Diventa a questo punto rilevante osservare che il diaframma con il modello concorsuale  che la Corte  regolatrice  della giurisdizione individuava nella disciplina dell’art. 15, comma 7 – bis, antevigente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo <corsivo>“svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale”</corsivo> né l’ <corsivo>“individuazione del candidato vincitore”</corsivo>, <corsivo>“ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”</corsivo>. Questo schema induceva a concludere che delle due fasi del procedimento -  la prima  incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall’apposita Commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda finalizzata al conferimento dell’incarico, rimessa alla discrezionalità del direttore generale, non fondata sulla previa formazione di alcuna graduatoria ma devoluta ad una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco dei soggetti ritenuti idonei – la seconda avesse <corsivo>“carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione” </corsivo>e che dunque per tale ragione <corsivo>“le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale”</corsivo> dovessero rientrare <corsivo>“per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento”</corsivo> (Cass., SS.UU., n. 4773/2023 e  n. 6455/2020).</h:div><h:div>12.1. E’ tuttavia evidente che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta <corsivo>“secondo criteri fissati preventivamente”</corsivo> e deve mettere capo ad una <corsivo>“graduatoria dei candidati”</corsivo> che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul <corsivo>“candidato che ha conseguito il miglior punteggio”</corsivo>.</h:div><h:div>12.2. È venuta meno, pertanto, quella logica di concentrazione delle tutele che – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario.</h:div><h:div>12.3. Tornano attuali le considerazioni che questa Sezione aveva già espresso con riguardo a fattispecie che – sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina – per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato, sez. III, nn. 4658/2014 e 3578/2013). </h:div><h:div>13. Resta da esaminare l’ultimo profilo ostativo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, rinvenibile nel presunto <corsivo>“carattere interno della selezione”</corsivo> che, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b) d.lgs. n. 502/1992 – rappresenterebbe l’estremo ancoraggio della materia all’area delle <corsivo>“controversie lavoristiche”,</corsivo> correlate cioè a rapporti di lavoro già in essere alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni.</h:div><h:div>13.1. Sul punto si osserva tuttavia che: </h:div><h:div>-- in punto di fatto, il bando della procedura di cui si controverte non esclude la partecipazione di soggetti “esterni”, anzi indirettamente la consente poiché a pag. 7 menziona tra i titoli valutabili quelli concernenti un <corsivo>“eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrano”</corsivo>;</h:div><h:div>-- sempre in punto di fatto, stando alle allegazioni della parte qui ricorrente non smentite dall’Amministrazione nelle proprie difese scritte, alla procedura sono stati ammessi anche soggetti “esterni”;</h:div><h:div>-- in punto di diritto, la descritta impostazione del bando (aperta anche a soggetti non dipendenti della pubblica Amministrazione) non tradisce il parametro normativo in quanto la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484 del 1997, non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l’Azienda USL che ha bandito la selezione, ma – come chiaramente si rinviene nell’avviso per il conferimento dell’incarico in questione – tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell’avere una specifica anzianità di servizio <corsivo>“presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali”</corsivo> (art. 10 del D.P.R. n. 484 del 1997). </h:div><h:div>In altri termini, la selezione e il conferimento dell’incarico in parola – a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego – non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati. Ne viene che non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l’AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà “aperta e pubblica” - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - ed assume i connotati di una procedura per l’immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l’Azienda procedente (v. Cass. civ. sez. Un., n. 1478/2004).</h:div><h:div>13.2. Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, mette conto considerare che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla <corsivo>“progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza”</corsivo>: l’incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) - rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l’Amministrazione procedente, una <corsivo>“progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza”</corsivo> ovvero l’acquisizione di uno “<corsivo>status</corsivo>” professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., sez. un., n. 8985/2018).</h:div><h:div>13.3. Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio.    </h:div><h:div>13.4. Si ribadisce anche sotto questo profilo la conclusiva affermazione della devoluzione della controversia alla cognizione al giudice amministrativo in forza dell’art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego. </h:div><h:div>14. L’esito del giudizio è quindi di accoglimento dell’appello e di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.</h:div><h:div>15. La peculiarità della controversia integra il presupposto di legge per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Pescatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>