<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240308420240730103622169" descrizione="" gruppo="20240308420240730103622169" modifica="01/08/2024 07:55:02" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03084"/><fascicolo anno="2024" n="07442"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240308420240730103622169.xml</file><wordfile>20240308420240730103622169.docm</wordfile><ricorso NRG="202403084">202403084\202403084.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Santise</firma><data>01/08/2024 07:55:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Santise,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1316/2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Gruppo Simone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gruppo Simone S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. In data 20.12.2007 il Comune di Altamura ha rilasciato alla società Edil Costruzioni Simone (ora Gruppo Simone s.r.l.) il permesso di costruire n. 108/2007 per la realizzazione in zona C/1 R del PRG di un fabbricato destinato a residenze e servizi, comprendente tre corpi di fabbrica “A-B-C”; il piano interrato di tutti e tre i fabbricati e il piano terra del corpo B sono destinati ad autorimessa. Le unità abitative del corpo B sono di edilizia residenziale pubblica. </h:div><h:div>Il rilascio del titolo ha comportato il pagamento di un contributo di costruzione pari ad € 66.210,66.</h:div><h:div>In data 18.6.2010 il Comune aveva già rilasciato al Gruppo Simone s.r.l. il permesso di costruire n. 1453/2006 per la realizzazione in zona D3 del PRG di un “complesso polifunzionale direzionale, commerciale e ricettivo con quota parte residenziale” costituito da tre corpi di fabbrica “A-B-C”; i piani interrati dei tre corpi di fabbrica e parte del piano terra del corpo A sono destinati ad autorimessa. </h:div><h:div>Il contributo di costruzione ammontava ad € 660.407,76.</h:div><h:div>In entrambi i casi non è stata corrisposta alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione, avendo la stessa società realizzato le opere a scomputo.</h:div><h:div>A distanza di sei anni dal rilascio del permesso di costruire n. 108/2007 del 20.12.2007, il Gruppo Simone s.r.l., con nota del 26.11.2013, ha chiesto il rimborso di € 23.102,37, sostenendo che “Da una verifica contabile è emerso che per il rilascio del P. di C. oggettivato avete imposto il pagamento del costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione anche in relazione alla realizzazione dei parcheggi obbligatori, nonostante l’esonero previsto dall’art. 11 comma 1 Legge 122 del 1989 e dall’art. 9, comma 1, lett. F della Legge 10 del 1977”.</h:div><h:div>Con la stessa motivazione, dopo cinque anni dal rilascio del permesso di costruire n. 1453/2006 del 18.6.2010, la società con nota del 28.4.2015 (reiterata l’11.7.2017) ha chiesto il rimborso di € 298.501,93. </h:div><h:div>Con il ricorso proposto innanzi al T.a.r. del 1° marzo 2018 il Gruppo Simone s.r.l. ha chiesto la ripetizione delle suddette somme, nonché degli € 11.006,79 versati a titolo di sanzione, per un totale di € 332.611,09.</h:div><h:div>Il T.a.r. per la Puglia, dopo aver disposto verificazione, con sentenza n. 1316 del 10.11.2023 ha accolto il ricorso, ricalcolando la somma complessiva da restituire in € 201.749,12, oltre alla restituzione della somma a titolo di sanzione di € 11.006,79.</h:div><h:div>Il Comune, quindi, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo con un unico motivo di appello l’erroneità della sentenza in relazione alla qualificazione dei parcheggi e dell’esonero per gli stessi del pagamento del contributo di costruzione.</h:div><h:div>Il Gruppo Simone S.r.l. si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Si controverte in ordine alla debenza del contributo di costruzione in relazione alla realizzazioen dei parcheggi obbligatori relativi al progetto oggetto del presente giudizio che riguarda edifici di nuova costruzione.</h:div><h:div>Il T.a.r., nell’accogliere il ricorso di primo grado, ha evidenziato che non” può ragionevolmente sostenersi che dal calcolo della dotazione obbligatoria vadano esclusi gli spazi a parcheggio previsti dal menzionato art. 2 della legge Tognoli nonché dall’art. 5 del D.M. n. 1444/68 e dalla L.R. n. 11/2003; si tratta –per consolidata giurisprudenza- di opere di urbanizzazione, in quanto tali escluse dal pagamento del contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001”, anche perché  si tratta di opere destinate alla pubblica fruizione. “Per quanto concerne invece i parcheggi ex art. 5 D.M. 1444/68, si tratta di <corsivo>standards</corsivo> urbanistici funzionali all’edificazione</h:div><h:div>di nuove zone, ossia spazi asserviti all’uso generalizzato della collettività indistinta degli utenti, compensativi dell’aumento del carico insediativo e non già destinati all’uso dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo. </h:div><h:div>3. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.</h:div><h:div>L’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.</h:div><h:div>L’art. 2 della legge n. 122 del 1989 (legge Tognoli) ha disposto la sostituzione dell’articolo 41 <corsivo>sexies</corsivo> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel modo seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».</h:div><h:div>L’art. 9 prevede poi che “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici”. </h:div><h:div>L’art. 11 della medesima legge qualifica tali interventi (“Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge”) come opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.</h:div><h:div>Ai fini, dunque, dell’esonero del contributo di costruzione è necessario che i parcheggi rappresentino opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>4. E’, quindi, necessario verificare se la realizzazione di parcheggi disciplinati dalla legge Tognoli e considerati dalla legge medesima opere di urbanizzazione siano quelli predisposti per edifici già esistenti o anche per edifici di nuova costruzione, considerato che i parcheggi oggetto del presente giudizio afferiscono a edifici di nuova costruzione.</h:div><h:div>Parte della giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene che i parcheggi previsti dalla legge Tognoli siano quelli afferenti a edifici già presenti.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ritiene che l’esonero del contributo di costruzione riguardi esclusivamente la realizzazione dei parcheggi interrati relativi ad edifici esistenti che, a norma dell’art. 11, della legge Tognoli, sono considerati opere di urbanizzazione primaria e, quindi, come tali, ai sensi dell’art. 17, comma 3, escluse dal contributo di costruzione</h:div><h:div>In particolare, la realizzazione di parcheggi in costruzioni di nuova realizzazione esula dalle previsioni di cui alla legge n. 122/1989, con la conseguenza che in tal caso il soggetto interessato è tenuto a corrispondere il costo di costruzione. In tal senso si, è infatti, espressa la giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, V, n. 3690/2014 e n. 5676/2009, nonché Cons. Stato, IV, n. 2185/ 2012 e n. 1565/ 2011), chiarendo che l’art. 9 della legge n. 122/1989 riguarda i soli edifici esistenti e non anche gli edifici nuovi, per i quali trova invece applicazione l’art. 41-<corsivo>sexies</corsivo> della legge urbanistica n. 1150/ 1942, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 122/1989; b) perché si possa beneficiare dell'esonero dal contributo concessorio, deve trattarsi di parcheggi da realizzare, con vincolo di pertinenzialità rispetto alle unità immobiliari dei residenti o comunque ad uso esclusivo dei residenti in tali unità immobiliari, in edifici già esistenti” (Cons. Stato, sez. VI., n. 139 del 4 gennaio 2023).</h:div><h:div>Ciò perché la volontà del legislatore sottesa all’art. 9 della legge n. 122/1989 è quella di incentivare la realizzazione parcheggi da destinare al servizio di edifici esistenti.</h:div><h:div>Questa Sezione ha già evidenziato che “presupposto fondamentale affinché possa operare la speciale deroga del pagamento degli oneri urbanistici ex art. 9 della legge 122/1989 è, quindi, che i parcheggi siano realizzati a servizio di fabbricati preesistenti e non di nuovi fabbricati”.</h:div><h:div>5. Ritiene, tuttavia, la Sezione che tale interpretazione non possa essere più condivisa.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 9 della legge n. 122/1989, al secondo comma, originariamente, prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001, stabiliva che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita”.</h:div><h:div>Questo comma è stato, però, sostituito dall’art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.".</h:div><h:div>E’ scomparso, quindi, il riferimento all’autorizzazione gratuita specificamente rivolta agli interventi previsti dall’art. 9.</h:div><h:div>Nonostante l’abrogazione dell’autorizzazione gratuita prevista esclusivamente per gli interventi ex articolo 9, che secondo la giurisprudenza prevalente sopra citata riguarda solo gli edifici già esistenti, è rimasta ferma la disposizione dell’art. 11, secondo cui “Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f) , della legge 28 gennaio 1977, n. 10”. Il riferimento volutamente generico agli “interventi previsti dalla presente legge” non può che essere inteso come rivolto a tutti gli interventi menzionati dalla legge Tognoli e, quindi, anche a quelli previsti dal comma 2.</h:div><h:div>Il d.P.R. 380 del 2001, nell’abrogare la disposizione sull’autorizzazione gratuita per gli interventi di cui all’art. 9, ha previsto all’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 la gratuità (“il contributo di costruzione non è dovuto”) “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.</h:div><h:div>E allora, non può essere messo in discussione che tutti gli interventi contemplati dalla legge Tognoli rappresentino opere di urbanizzazione, e non solo quelli di cui all’art 9, altrimenti il legislatore avrebbe espressamente specificato tale aspetto o avrebbe inserito la norma, ora contenuta nell’art. 11, all’interno dell’art. 9.</h:div><h:div>Ne consegue che anche gli interventi di cui all’art. 2 rappresentano opere di urbanizzazione senza che sia rilevante in proposito la circostanza che la legge Tognoli abbia solo modificato da un punto di vista quantitativo l’art. 41 <corsivo>sexies</corsivo> della l. n. 1150 del 1942.</h:div><h:div>6. Del resto la lettura appena offerta è quella più coerente e ragionevole anche in relazione ad un principio di eguaglianza e non discriminazione: ritenere che siano gratuiti solo gli interventi relativi a parcheggi obbligatori realizzati su edifici esistenti e non anche quelli relativi ad edifici di nuova costruzione potrebbe rappresentare una soluzione irragionevole e arbitraria, in quanto in entrambi i casi la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa alla gratuita è evidentemente quella di favorire la realizzazione dei parcheggi che hanno sempre un effetto, quantomeno indiretto, di soddisfare esigenze pubbliche perché decogestionano il traffico e garantiscono una migliore circolazione anche dei pedoni sulla pubblica via.</h:div><h:div>Per questo motivo non rileva semplicemente la circostanza che si tratta di uno standard obbligatorio (come altri che cita l’appellante), ma di uno standard obbligatorio che integra un’opera di urbanizzazione destinata direttamente o indirettamente a beneficio della collettività intera.</h:div><h:div>Ne consegue che il contributo di costruzione non è dovuto in relazione a tutti i parcheggi previsti come dotazione obbligatoria dalla legge, sia che siano previsti in relazione a edifici già esistenti sia che siano previsti in relazione a edifici di nuova costruzione.</h:div><h:div>7. Queste considerazioni consentono di respingere anche il motivo di appello relativo ai parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 1444/1968. Il decreto prevede “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 196”.</h:div><h:div>Si tratta di spazi a parcheggio destinati alla collettività (in questo senso, Cons. Stato, Sez. V, n. 5372/2018), che anche se funzionali a esercizi commerciali, hanno certamente natura pubblica e come tali sono sottratti al contributo di costruzione in quanto l’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 prescrive che il contributo non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale”. Né rileva la circostanza che l’intervento sia o meno realizzato dalla pubblica amministrazione dovendo essere valorizzato l’aspetto funzionale della destinazione più che quello soggettivo di chi ha eseguito l’intervento, specie in un momento storico in cui il legislatore consente, in omaggio anche al principio di sussidiarietà orizzontale, che fini pubblici o attività di interesse pubblico siano perseguiti da soggetti privati (cfr., art. 1, comma 1 <corsivo>ter</corsivo> l. n. 241 del 1990).</h:div><h:div>Medesime conclusioni vanno raggiunte anche in relazione alla legge regionale n. 11/2003, che, come puntualmente rilevato dal T.a.r., si è limitata “ad incrementare la dotazione di aree a parcheggio funzionali alle attività commerciali rispetto alle previsioni della legge statale (cfr. art.13)”.</h:div><h:div>L’appello va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Maurizio Santise</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>