<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Appalto - Art. 80 co. 3 e 7" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240284920241102233621132" id="20240284920241102233621132" modello="3" modifica="02/11/2024 23:39:33" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02849"/><fascicolo anno="2024" n="08729"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240284920241102233621132.xml</file><wordfile>20240284920241102233621132.docm</wordfile><ricorso NRG="202402849">202402849\202402849.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>02/11/2024 23:39:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 59/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vita Lucrezia Vaccarella, Fabio Verile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vasto, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Vaccarella e Taverniti, per delega dell'avvocato Ceceri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il -OMISSIS- (di seguito: il Consorzio) ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il provvedimento -OMISSIS-, con cui il Comune di Vasto lo ha escluso dai quattro lotti (pur delimitando il proprio interesse nella presente controversia al solo lotto 2, per il quale si è collocato al primo posto della graduatoria, potendo così conseguire l’aggiudicazione) in cui è suddivisa la gara per l’affidamento della gestione dei servizi alla persona, previsti nel Piano distrettuale 2016/2018.</h:div><h:div>Tale esclusione è stata disposta dall’Amministrazione in applicazione dell’art. 80, commi 3 e 7, d.lgs. n. 50/2016, attesa la sentenza penale di condanna per reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), cit, a una pena detentiva di due anni, che ha colpito l’ex legale rappresentante della cooperativa “-OMISSIS-”, indicata quale consorziata esecutrice, e richiamando altresì la sentenza n. 5406/2023, con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto in virtù di tali disposizioni di confermare l’esclusione in via automatica da un’altra gara della medesima cooperativa “-OMISSIS-”, ritenendo irrilevante la</h:div><h:div>eventuale dissociazione dell’impresa dalla condotta del reo.</h:div><h:div>Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Con sentenza n. 59/24 il TAR Pescara ha rigettato il ricorso.</h:div><h:div>Avverso tale statuizione giurisdizionale il Consorzio ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 80 commi 1m 2 34 3 e 7 del d.lgs. n.50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione; violazione degli art.12 e 14 delle preleggi; eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 72,73 e 79 co.3 e 5 bis del d.lgs. n.50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 co. 3 del codice dei contratti pubblici; eccesso di potere.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitosi in giudizio, il -OMISSIS- ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 24.10.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. Con il primo e terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza l’appellante deduce l’erroneità della pronuncia impugnata, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non applicabile la dissociazione prevista in favore dell’impresa dall’art. 80 co. 3 d. lgs. n. 50/16 (vecchio codice dei contratti, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), in relazione a condotte penalmente rilevanti dei propri vertici societari cessati dall’incarico da meno di un anno dall’indizione della procedura di gara.</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>3. L’esame – per il vero di non pronta e immediata intellegibilità – del combinato disposto delle previsioni di cui all’art. 80 commi 1, 3 e 7 d. lgs. n. 50/16 consente di affermare quanto segue:</h:div><h:div>- il comma 1 dell’art. 80 prevede i casi di condanna che, per essere relativa a determinati (e gravi) reati, determina la esclusione automatica del concorrente dalla gara;</h:div><h:div>- il comma 3 stabilisce che, in relazione a determinate figure professionali della società, la esclusione automatica opera anche se esse sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, a meno che l’impresa non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione rispetto alla condotta penalmente sanzionata;</h:div><h:div>- il comma 7, che non contiene riferimenti temporali (e dunque si riferisce sia a soggetti in carica e sia a soggetti cessati nell’anno precedente), detta la regola per cui, se la sentenza ha inflitto una condanna a pena detentiva non superiore a 18 mesi o ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione, la esclusione automatica può essere evitata solo se si è risarcito il danno, se ci </h:div><h:div>si è impegnati a risarcirlo, o se si siano adottate misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>, vale a dire provvedimenti di carattere organizzativo-gestionale idonei a prevenire ulteriori reati.</h:div><h:div>4. Ciò consente di affermare che:</h:div><h:div>- la regola generale è quella per cui la condanna dei vertici societari per determinati reati determina l’esclusione automatica dalla gara (art. 80 co. 1 vecchio codice degli appalti);</h:div><h:div>- tale regola, sia per i soggetti in carica, sia per i cessati infrannuali, vale in tutti i casi in cui vi sia condanna a pena detentiva superiore a 18 mesi (art. 80 co. 7);</h:div><h:div>- per i soggetti in carica, se la pena è inferiore a 18 mesi, l’esclusione può essere evitata (prima eccezione alla regola generale di cui all’art. 80 co. 1) mediante prova dell’adesione a soluzioni risarcitorie, ovvero dell’adozione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> (art. 80 co. 7);</h:div><h:div>- per i cessati infrannuali, l’esclusione automatica può essere evitata (seconda eccezione alla regola generale di cui all’art. 80 co. 1) mediante prova, da parte dell’impresa, di un’effettiva dissociazione (art. 80 co. 3).</h:div><h:div>5. Ciò premesso, costituisce circostanza pacifica la condanna dell’ex legale rappresentante della cooperativa esecutrice – cessato dalla carica da meno di un anno dalla pubblicazione del bando – a pena detentiva superiore a 18 mesi.</h:div><h:div>Per tali ragioni, non si versa nell’ambito né della prima, né della seconda eccezione sopra delineate, con la conseguenza che del tutto legittimamente l’Amministrazione, in applicazione della regola generale (art. 80 co. 1 vecchio codice degli appalti), ha disposto l’esclusione dell’appellante dalla gara.</h:div><h:div>6. Viceversa, non coglie nel segno l’assunto di parte appellante, secondo cui non troverebbe applicazione la previsione di cui all’art. 80 co. 7 vecchio codice degli appalti, e si applicherebbe viceversa la previsione di cui all’art. 80 co. 3. Ciò in quanto tale interpretazione è sconfessata dal dato normativo, che in relazione alla fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80, non distingue tra soggetti in carica e soggetti cessati, e si applica dunque ad entrambi. Inoltre, il comma 7 dell’art. 80 richiama anche il precedente comma 1, ad indicare proprio il rapporto da regola a eccezione che sussiste nel caso di specie. Eccezione (quella del comma 7) che opera dunque nei soli limiti legalmente previsti, vale a dire in caso di condanna dei vertici societari (non importa se ancora in carica o cessati infrannuali) a pena inferiore a 18 mesi. Situazione quest’ultima che, come sopra detto, non sussiste nella fattispecie in esame, essendo l’ex legale rappresentante della cooperativa esecutrice condannato a pena detentiva superiore a 18 mesi.</h:div><h:div>7. Ne consegue – in difetto di eccezione – l’operatività della regola generale (art. 80 co. 1), che prevede in siffatta ipotesi l’esclusione del concorrente dalla gara. Provvedimento, quest’ultimo, correttamente adottato dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>8. Alla luce di tali considerazioni, il primo e terzo motivo di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.</h:div><h:div>9. Con il secondo motivo di appello, il Consorzio lamenta la circostanza che, con delibere n. 313 del 27.04.2022 e n. 401 del 13.05.2022, l’Amministrazione – oltre a prorogare i termini di ricezione delle offerte a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica – avrebbe modificato </h:div><h:div>sostanzialmente la <corsivo>lex specialis</corsivo>, senza tuttavia riaprire i termini di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>Qualora invece lo avesse fatto, l’appellante non sarebbe più incorsa nel divieto di partecipazione alle gare, essendo decorso più di un anno dalla cessazione dell’incarico dell’ex legale rappresentante della cooperativa esecutrice.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>9.1. Premette il Collegio che, come già chiarito da questo Consesso: “<corsivo>Le modifiche marginali della lex specialis ... non obbligano la stazione appaltante a procedere alla rinnovazione della pubblicazione di un nuovo bando ed alla fissazione del termine dilatorio di cui all'art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini della presentazione delle offerte, essendo sufficienti forme di pubblicità e di dilazione dei termini congrue [...]</corsivo>” (C.d.S, III, 4.9.2020, n. 5358).</h:div><h:div>9.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, le modifiche apportate dall’Amministrazione al disciplinare di gara si limitano a porre rimedio a un errore nell’assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche.</h:div><h:div>Pertanto, esse non ampliano in alcun modo la potenziale platea dei concorrenti, non incidendo in alcuna misura sui requisiti di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>9.3. Ne consegue che non vi era alcuna necessità di nuova pubblicazione del bando, dovendo pertanto farsi riferimento – ai fini del computo dell’anno stabilito dall’art. 80 vecchio codice degli appalti – unicamente alla data della sua (unica) pubblicazione. E poiché a tale data pacificamente non era ancora spirato il termine di un anno entro il quale – in relazione a fatti commessi dai suoi organi apicali cessati da meno di un anno, e condannati a pena detentiva superiore a 18 mesi, come nel caso di specie – opera l’esclusione dell’impresa dalla gara, anche sotto tale profilo l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure.</h:div><h:div>9.4. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.</h:div><h:div>10. Conclusivamente, l’appello è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto.</h:div><h:div>11. Sussistono giusti motivi, legati alla peculiare natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>