<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240214220240404132538945" descrizione="" gruppo="20240214220240404132538945" modifica="04/04/2024 19:25:59" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02142"/><fascicolo anno="2024" n="01235"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240214220240404132538945.xml</file><wordfile>20240214220240404132538945.docm</wordfile><ricorso NRG="202402142">202402142\202402142.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>04/04/2024 17:50:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Caponigro</firma><data>04/04/2024 13:37:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 482 del 2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Caccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia, A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione Regionale Lombarda, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Balletti e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia -Associazione Italiana della Caccia – Regione Lombardia, Arcicaccia Regionale della Lombardia, ACL Associazione Cacciatori Lombardi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Balletti e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia e di Consiglio Regionale della Lombardia e di Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia e di A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale e di Unione Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione Regionale Lombarda;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Cristiano Bosin per delega di Alessandro Gianelli, Claudio Linzola e Pietro Balletti</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che, alla delibazione sommaria propria della presente fase, l’istanza cautelare non appare fornita di sufficiente fumus boni iuris, in quanto:</h:div><h:div>- la sentenza ottemperanda (Tar Lombardia, Sezione Quarta, n. 852 del 2003) ha accertato l’obbligo, in capo alle amministrazioni competenti, di individuare i valichi montani interessati dalle rotte migratorie presenti nel territorio della Regione Lombardia e di sottoporli a tutela assoluta, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022;</h:div><h:div>- l’attività da svolgere in esecuzione della sentenza in discorso, pertanto, si concreta nell’accertamento di un fatto, costituito dall’individuazione dei valichi montani presenti nel territorio regionale interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, piuttosto che in una manifestazione di giudizio, sicché il potere esercitato dall’Amministrazione non appare avere ad oggetto l’esercizio di discrezionalità tecnica, ma più propriamente può qualificarsi come accertamento tecnico;</h:div><h:div>Ritenuto che sembra carente anche il requisito del periculum in mora, atteso che il danno paventato dall’appellante si concreta nel fatto che l’esecuzione della sentenza impugnata precluderebbe la caccia di selezione al cinghiale sugli altri valichi cui sarebbe estesa la tutela obbligatoria, laddove nella Regione Lombardia è comparsa la peste suina africana (PSA) che rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; </h:div><h:div>Ritenuto, in proposito, che, come dedotto dalla Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia, non sembra sussistere un effettivo rapporto tra l’esigenza di caccia ai cinghiali e la tutela dei valichi montani, ove non è provato siano stati mai abbattuti cinghiali, per cui, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’esigenza paventata dall’Amministrazione appellante non può ritenersi prevalente sulla necessità di tutela della fauna migratoria;</h:div><h:div>Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Roberto Caponigro</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 2142/2024) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>