<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240196820240729161008233" descrizione="" gruppo="20240196820240729161008233" modifica="29/07/2024 16:31:47" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01968"/><fascicolo anno="2024" n="07262"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240196820240729161008233.xml</file><wordfile>20240196820240729161008233.docm</wordfile><ricorso NRG="202401968">202401968\202401968.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppina luciana barreca</firma><data>29/07/2024 16:31:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/08/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00229/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Stabile C.I.S.P., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio SWI, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio SWI e di Poste Italiane S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Fortunato Marcello, Clarizia Angelo, Clarizia Paolo, De Chiara Alberto;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dal Consorzio Stabile C.I.S.P. contro Poste Italiane S.p.a. e nei confronti del Consorzio SWI per l’annullamento del provvedimento con il quale Poste Italiane ha aggiudicato a quest’ultimo Consorzio il lotto 3 della procedura per la stipula di accordi quadro aventi a oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate, afferenti alla rete locale.</h:div><h:div>1.1. Il tribunale – dopo aver dato atto di un regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal T.a.r. del Lazio dopo una prima declinatoria da parte del T.a.r. Toscana e definito dal Consiglio di Stato con l’affermazione della competenza territoriale del T.a.r. Toscana, dinanzi al quale il giudizio è stato perciò riassunto – ha accolto l’eccezione di improcedibilità avanzata da Poste Italiane perché il Consorzio C.I.S.P. si è aggiudicato il lotto 5 della medesima procedura di gara: questa circostanza infatti, a norma dell’art. 3 della lettera d’invito, impedirebbe al ricorrente di rendersi aggiudicatario di altri lotti in gara. Il tribunale ha valorizzato la condotta del Consorzio, che ha sottoscritto il contratto relativo al lotto 5, dando altresì avvio all’esecuzione, “<corsivo>senza tuttavia formulare alcuna riserva circa l’esito del contenzioso pendente in ordine al lotto n. 3</corsivo>”: tale condotta è stata ritenuta “<corsivo>incompatibile con la volontà di coltivare il contenzioso medesimo, stante la consapevolezza del ricorrente di non potersi aggiudicare più di un lotto</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. I motivi di ricorso sono stati tuttavia esaminati “<corsivo>ai soli fini della pronuncia sulle spese processuali</corsivo>”. Il rigetto ha comportato la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori, per ciascuna delle altre parti processuali.</h:div><h:div>2. Il Consorzio Stabile C.I.S.P. ha proposto appello con un motivo di gravame e quattro motivi di critica delle motivazioni addotte in merito all’infondatezza dei motivi del primo grado.</h:div><h:div>Poste Italiane e il Consorzio SWI si sono costituiti per resistere all’appello. </h:div><h:div>2.2. All’udienza del 6 giugno 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche.</h:div><h:div>3. Col primo motivo il Consorzio Stabile C.I.S.P. impugna la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>3.1. L’appellante critica la statuizione osservando che, rispetto all’aggiudicazione del lotto 5, non avrebbe potuto formulare alcuna riserva, né questa avrebbe potuto essere inserita nel contratto di appalto, il cui schema è preventivamente approvato dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Aggiunge che, comunque, il diritto all’aggiudicazione del lotto di maggior importo discenderebbe dall’art. 4 della lettera d’invito, che ha previsto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta “<corsivo>seguendo l’ordine numerico dei lotti, organizzati per importo decrescente, e tenendo conto del limite massimo di cumulabilità per partecipante …</corsivo>”.</h:div><h:div>3.2. Le ragioni di critica sono fondate.</h:div><h:div>Premesso che non è in contestazione l’interesse del Consorzio appellante a conseguire l’aggiudicazione del lotto 3 in luogo di quella del lotto 5 (atteso il maggior importo del primo), la questione controversa attiene al significato da attribuire all’accettazione dell’aggiudicazione del lotto 5 ed alla sottoscrizione del relativo accordo quadro senza apposizione di alcuna riserva.</h:div><h:div>La stazione appaltante, seguita dal giudice di primo grado, ha sostanzialmente ritenuto una rinuncia implicita da parte del Consorzio Stabile C.I.S.P.</h:div><h:div>L’assunto non appare condivisibile, dal momento che, allo scopo sarebbe stata necessaria una condotta libera ed inequivocabilmente diretta a manifestare la volontà di rinunciare definitivamente ad ogni pretesa relativa al lotto 3. Ciò, in applicazione della stessa giurisprudenza richiamata dal Poste Italiane in tema di acquiescenza – intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, con conseguente estinzione del diritto di agire in giudizio – per la quale è necessaria una condotta libera ed inequivocabilmente diretta a manifestare la volontà di non contestare più l’assetto di interessi definito dall’amministrazione mediante il provvedimento lesivo (cfr. Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2013, n. 5775).</h:div><h:div>Nel caso di specie, per un verso, l’accettazione dell’aggiudicazione con riserva avrebbe potuto causare ritardi o resistenze della stazione appaltante nella stipula dell’accordo quadro relativa al lotto 5 (che avrebbero finito per pregiudicare lo stesso Consorzio Stabile C.I.S.P.), per altro verso, mentre l’accettazione dell’aggiudicazione del lotto 5 in assenza di contenzioso pendente tra le parti  avrebbe avuto di certo il significato inequivocabile di rinuncia all’aggiudicazione del lotto 3 (soprattutto in presenza di una clausola quale quella dell’art. 4 indicata dall’appellante), diversamente deve ritenersi in pendenza di contenzioso, quando il Consorzio aveva già manifestato la volontà contraria all’assetto di interessi definito dall’amministrazione con l’approvazione della graduatoria. In tale ultima situazione, trattandosi di rinunciare, non tanto all’impugnativa di un provvedimento non ancora proposta, quanto alla prosecuzione del giudizio in atto, sarebbe stata necessaria una condotta idonea a manifestare tale volontà di rinuncia in termini meno equivoci.   </h:div><h:div>3.3. Pertanto, la sentenza gravata va riformata nella parte in cui ha ritenuto la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.</h:div><h:div>4. Ritenuto procedibile il ricorso, occorre esaminare nel merito i motivi, già sommariamente delibati dal primo giudice per regolare le spese di giudizio, quindi con affermazioni non idonee al giudicato.</h:div><h:div>4.1. Col primo motivo il ricorrente aveva sostenuto che la consorziata LID S.r.l., della quale si sarebbe avvalso il Consorzio SWI per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di Poste, non sarebbe in possesso dei requisiti di ordine generale per consentire la partecipazione del Consorzio alla gara per essersi la consorziata resa responsabile di significative, persistenti e plurime carenze nell’esecuzione di precedenti contratti con la medesima stazione appaltante, ed essere pertanto incorsa in rilevanti inadempimenti e nell’applicazione di penali. LID, inoltre, avrebbe commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali, imposte e tasse.</h:div><h:div>4.2. Il tribunale ha ritenuto che, anche a prescindere dal ruolo rivestito rispetto all’affidamento in questione da LID, non designata quale esecutrice dell’appalto, “<corsivo>non vi è alcuna dimostrazione degli inadempimenti contrattuali asseritamente imputabili alla predetta LID, all’uopo nessun elemento utile potendosi ricavare dagli articoli di stampa prodotti dal consorzio ricorrente.</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alla posizione fiscale della medesima LID, ha affermato che “<corsivo>le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate, in atti, attestano l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate, mentre le violazioni non definitive si riferiscono a importi inferiori alla soglia stabilita dall’art. 80 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 3 del d.m. 28 settembre 2022 (10% del valore dell’appalto).</corsivo>”.</h:div><h:div>4.3. Il Consorzio appellante critica entrambe le affermazioni.</h:div><h:div>4.3.1. Premesso che, in base alle clausole del disciplinare richiamate in ricorso, i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i consorziati che concorrono alla qualificazione del consorzio, sia per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di Poste Italiane che per il mantenimento dell’iscrizione, il Consorzio Stabile C.I.S.P. espone che il Consorzio SWI è stato iscritto a detto Albo con provvedimento del 20 luglio 2022, avvalendosi anche dei requisiti di fatturato della LID.</h:div><h:div>Dato ciò, l’appellante sostiene che quest’ultima società si sarebbe resa inadempiente nell’esecuzione di precedenti contratti, tra l’altro, con la medesima stazione appaltante, che avrebbero determinato l’applicazione di penali e comunque rilevanti inadempienze.</h:div><h:div>Ripropone quindi l’ulteriore censura riguardante la commissione da parte della LID di violazioni gravi e definitivamente accertate anche in materia di contributi previdenziali, imposte e tasse, che si evincerebbero dal DURC negativo.</h:div><h:div>In base alle deduzioni di cui sopra, l’appellante sostiene l’illegittimità dell’invito del Consorzio SWI alla gara, perché opererebbe la causa di sospensione dell’art. 20.1 del disciplinare Albo Fornitori (per perdita dei requisiti generali ovvero per l’applicazione di penali durante l’esecuzione contrattuale). </h:div><h:div>4.3.2. In merito alla prova dell’inadempienza, lamenta che il T.a.r. abbia “<corsivo>completamente ignorato</corsivo>” l’istanza istruttoria formulata in primo grado, che viene reiterata in appello, richiedendo la produzione da parte di Poste Italiane dell’istanza di iscrizione all’Albo Fornitori depositata dal Consorzio SWI, in uno con tutta la documentazione prodotta, nonché di “<corsivo>copia dei provvedimenti sanzionatori, risolutori e di applicazione delle penali, emanati nei confronti della Società Lid s.r.l.</corsivo>”.</h:div><h:div>Aggiunge che aveva formulato istanza di accesso agli atti e che questa era stata riscontrata da Poste Italiane con la comunicazione che avrebbe eseguito le verifiche del caso, ma poi non vi sarebbe stato alcun seguito.</h:div><h:div>4.4. Il motivo non merita accoglimento.</h:div><h:div>Le censure riproposte con l’atto di appello mantengono la genericità e l’indeterminatezza che hanno connotato il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>La mancanza di qualsivoglia principio di prova è stata già stigmatizzata dal tribunale e la relativa statuizione va confermata perché non superata dai motivi di gravame.</h:div><h:div>Le notizie di stampa sono prive di efficacia probatoria, non costituendo affatto il “mezzo adeguato” per il cui tramite possa essere dimostrata l’inaffidabilità dell’operatore economico ex art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr., tra le tante Cons. Stato, III, 16 aprile 2019, n. 2493). A maggior ragione tale conclusione s’impone nel caso di specie, in cui, per deduzione di parte ricorrente, le inadempienze sarebbero state commesse nell’esecuzione di commesse affidate da Poste Italiane, perciò, a sua volta, in grado di valutare autonomamente l’affidabilità del Consorzio SWI.</h:div><h:div>4.4.1. Il Consorzio Stabile C.I.S.P., se avesse inteso contestare il mancato seguito dato all’istanza di accesso, avrebbe dovuto riproporre la medesima in giudizio, previa tuttavia l’indicazione di almeno un principio di prova riguardo all’esistenza di provvedimenti volti a sanzionare le asserite inadempienze della LID. </h:div><h:div>All’opposto, a fronte dell’esplicita e ripetuta rappresentazione da parte di Poste Italiane della mancanza di qualsivoglia atto adottato in qualità di stazione appaltante che avesse accertato significative e plurime carenze nell’esecuzione di precedenti contratti da parte di LID, l’istanza istruttoria, formulata come richiesta di esibizione, ha valenza meramente esplorativa ed è perciò inammissibile.</h:div><h:div>4.4.2. In merito alla sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate in capo a LID, con riguardo al pagamento di imposte e tasse, va integralmente confermata la sentenza appellata. La relativa motivazione non risulta smentita in alcun punto dai motivi di appello, tanto è vero che l’appellante nulla ha detto a proposito delle violazioni fiscali. Per le irregolarità contributive si è sostanzialmente limitato a ribadire l’inammissibile richiesta di acquisizione di DURC storico, a portata evidentemente esplorativa, oltre che resistita dagli elementi contrari addotti dalla stazione appaltante e dal Consorzio controinteressato.</h:div><h:div>4.5. La manifesta infondatezza delle doglianze di parte appellante consente di prescindere, anche in appello, così come è stato fatto in primo grado, dall’approfondimento concernente la posizione di LID, impresa consorziata non designata nemmeno quale esecutrice, ai fini della permanenza dell’iscrizione del Consorzio Stabile C.I.S.P. all’Albo dei Fornitori di Poste Italiane e della legittimità dell’invito per la gara <corsivo>de qua</corsivo> ai sensi degli artt. 15 e 20 del Disciplinare Albo Fornitori.</h:div><h:div>4.6. Il motivo di appello (rubricato sub III) va quindi respinto.   </h:div><h:div>5. Col secondo motivo il ricorrente in primo grado aveva sostenuto che l’offerta vincitrice sarebbe stata affetta da diversi profili di anomalia; e segnatamente: il Consorzio SWI avrebbe giustificato il costo della manodopera facendo riferimento alla propria posizione, anziché a quella della consorziata esecutrice del servizio, Samtransport S.r.l.; nel computo del costo del lavoro, inoltre, non sarebbero risultate come prese in considerazione l’indennità di anzianità, né l’indennità di mensa, sostituita da un <corsivo>ticket restaurant</corsivo>; ancora, il Consorzio SWI avrebbe fatto valere la riduzione del tasso I.N.A.I.L. e la riduzione del costo della sicurezza da esso fruiti in virtù delle certificazioni possedute, ma tali benefici non sarebbero stati automaticamente trasferibili alla consorziata esecutrice del servizio; altri errori riguarderebbero le giustificazioni rese in ordine al costo medio giornaliero dei lavoratori ed al costo dei mezzi impiegati per l’esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>5.1. Il tribunale ha ritenuto infondato il motivo nel suo complesso, premettendo che il solo interlocutore della stazione appaltante è il consorzio, in capo al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti speciali (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6777); osservando, quindi, riguardo alle singole censure che:</h:div><h:div>- dato che l’offerta esibisce un costo della manodopera pari a 1.599.043,00 euro (modello G allegato agli atti della procedura), il Consorzio aggiudicatario ha dimostrato per il tramite della relazione depositata il 1 febbraio 2024 che, pur volendo farsi carico dei maggiori costi derivanti dall’inquadramento di tutto il personale al III livello, nonché dal riconoscimento generalizzato dell’indennità di anzianità e dalla corresponsione dei ticket-mensa nell’importo indicato dal ricorrente, l’offerta continuerebbe a produrre un utile superiore ai trentamila euro annui;</h:div><h:div>- più in generale, il costo del lavoro – comprensivo dell’incidenza degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza – è in linea con le tabelle ministeriali di settore, se si considera che il personale di SWI è impiegato in regime di part-time e che il Consorzio dispone delle certificazioni di qualità in virtù delle quali si giustifica la riduzione degli oneri accessori;</h:div><h:div>- le risultanze della menzionata relazione di parte non sono contestate e possono costituire idoneo fondamento della decisione;</h:div><h:div>- non colgono nel segno neppure le doglianze inerenti il costo per il noleggio dei veicoli e per i veicoli di scorta, inammissibili nella loro genericità (i costi di noleggio non sarebbero in linea con le non meglio precisate tariffe di mercato, i costi per assicurazione e tassa di circolazione dei veicoli di scorta sarebbero stati quantificati in misura irrisoria, pari a 300,00 euro al mese, importo che di per sé non appare affatto manifestamente incongruo).</h:div><h:div>5.2. Il Consorzio appellante critica, in primo luogo, la premessa da cui ha preso le mosse il ragionamento del T.a.r. In particolare, sostiene che il costo del lavoro avrebbe dovuto essere giustificato dalla consorziata indicata come esecutrice, Samtransport s.r.l., e non dal Consorzio SWI.</h:div><h:div>5.2.1. L’appellante critica poi le giustificazioni del Consorzio aggiudicatario in punto di indennità di anzianità, indennità di mensa, riduzione del tasso INAIL, quindi del costo medio giornaliero del lavoratore, al fine di sostenere che il costo del lavoro determinato dall’aggiudicataria violerebbe il CCNL di settore e i minimi salariali, come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Consorzio con la dichiarazione del 21 giugno 2023, a firma del rag. Roberto Pietrapaoli, e come si evincerebbe dalla relativa tabella che espone un importo di € 35.706,08, a fronte di quello di gran lunga inferiore (€ 32.195,01) indicato dall’aggiudicatario.</h:div><h:div>5.2.2. In merito alla motivazione del T.a.r., basata sulla sostenibilità dell’offerta per l’utile d’impresa, l’appellante deduce che il costo della manodopera sarebbe un elemento essenziale dell’offerta e non potrebbe essere modificato né coperto con l’utile d’impresa.</h:div><h:div>Contesta inoltre che il costo del lavoro calcolato dal Consorzio SWI sarebbe in linea con le tabelle ministeriali di settore, come detto dal T.a.r., poiché sarebbe stato dimostrato il contrario, così come non varrebbero le certificazioni di qualità che riguardano il Consorzio e non l’impresa esecutrice.</h:div><h:div>5.2.3. Contesta infine l’idoneità probatoria riconosciuta dal T.a.r. alla relazione di parte del Consorzio SWI e ne critica comunque il contenuto sul calcolo del costo della manodopera, rifacendosi invece alla relazione del proprio tecnico di parte depositata in primo grado (che lamenta essere stata “<corsivo>totalmente ignorata, mentre quella depositata dall’aggiudicataria è stata, addirittura, considerata come non contestata</corsivo>”).</h:div><h:div>5.2.4. Vengono quindi riproposte le censure che riguardano il costo del carburante e il costo dei veicoli, che, secondo l’appellante, sarebbero stati giustificati in maniera irrisoria.</h:div><h:div>5.3. Il motivo non merita di essere accolto.</h:div><h:div>Nel caso di specie, non risulta efficacemente censurata in appello la principale<corsivo> ratio decidendi</corsivo> della sentenza di primo grado in punto di anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>Essa attiene alla sostenibilità dell’offerta del Consorzio SWI, anche a voler tenere conto delle voci di costo della manodopera che, secondo il Consorzio ricorrente, non sarebbero state giustificate, poiché l’offerta economica resterebbe in utile di oltre trentamila euro.</h:div><h:div>In proposito, rileva, in diritto, l’univoco orientamento giurisprudenziale che valorizza l’esistenza dell’utile, escludendo che sia possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala (cfr. Cons. Stato, IV, 16 gennaio 2023, n. 500). </h:div><h:div>In punto di fatto, va sottolineato che la Commissione giudicatrice, all’esito del procedimento di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei chiarimenti richiesti al controinteressato, ha positivamente valutato l’offerta del Consorzio SWI con la seguente motivazione: “<corsivo>I giustificativi forniti risultano esaustivi, ragionevoli nelle assunzioni economiche e nella valutazione dei costi e, pertanto, idonei a comprovare, complessivamente, l’attendibilità, la sostenibilità e pertanto la congruità dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta di motivazione che rispetta l’univoca giurisprudenza in tema di giudizio di anomalia dell’offerta, a natura necessariamente globale e sintetica, che ben può prescindere dalla ricerca di inesattezze nelle singole voci che la compongono, che, ove ravvisate, sono del tutto irrilevanti se l’offerta è nel suo complesso economicamente sostenibile (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 19 aprile 2021, n. 3174 e, di recente, id., V, 16 febbraio 2023, n. 1652).</h:div><h:div>5.3.1. Corollario processuale di siffatta impostazione è quello per il quale il ricorrente non si può limitare a sostenere l’omessa indicazione di costi da parte dell’aggiudicatario ma deve fornire la prova dell’insostenibilità dell’offerta unitariamente considerata (cfr. Cons. Stato, III, 14 maggio 2021, n. 3817). </h:div><h:div>Il Consorzio Stabile C.I.S.P. ha sostenuto che non sarebbero state considerate una serie di voci necessarie alla composizione del costo della manodopera, ma non è stato in grado di superare l’affermazione del tribunale secondo cui “<corsivo>l’odierno controinteressato, la cui offerta esibisce un costo della manodopera pari a 1.599.043,00 euro (modello G allegato agli atti della procedura), ha dimostrato per il tramite della relazione depositata il 1 febbraio 2024 che, pur volendo farsi carico dei maggiori costi derivanti dall’inquadramento di tutto il personale al III livello, nonché dal riconoscimento generalizzato dell’indennità di anzianità e dalla corresponsione dei ticket-mensa nell’importo indicato dal ricorrente, l’offerta continuerebbe a produrre un utile superiore ai trentamila euro annui</corsivo>”.</h:div><h:div>Il dato è tratto dalla relazione depositata il 1° febbraio 2024 dal controinteressato, la quale risponde alle obiezioni formulate nella relazione di parte ricorrente depositata in data 4 gennaio 2024.</h:div><h:div>Tenuto conto delle argomentazioni della relazione del Consorzio controinteressato (peraltro in linea di continuità con le giustificazioni già valutate positivamente da Poste Italiane), va confermata la sostenibilità complessiva dell’offerta.</h:div><h:div>5.3.2. L’appellante assume che, anche a voler ritenere la sostenibilità complessiva dell’offerta del Consorzio SWI, questa sarebbe stata comunque da escludere perché l’aggiudicatario avrebbe violato la prescrizione inderogabile del rispetto dei minimi salariali.</h:div><h:div>In proposito, va premesso che, essendo, come detto, il giudizio di anomalia riferito all’offerta nel suo complesso, la componente del costo del lavoro assume la rilevanza essenziale che comporta l’esclusione soltanto nel caso di violazione dei minimi salariali, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016,  in quanto considerata <corsivo>ex lege </corsivo>anormalmente bassa; in ogni altra eventualità, la destinazione di utili a copertura dei costi è operazione consentita con le giustificazioni in sede di sub-procedimento di verifica di anomalia, sempre che non comporti la modifica dell’offerta tecnica; circostanza, quest’ultima, decisamente da escludere nel caso di specie.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, è altresì da escludere che la parte ricorrente sia riuscita a provare la violazione dei minimi salariali risultante dall’offerta economica del Consorzio aggiudicatario.</h:div><h:div>Invero, le argomentazioni del Consorzio Stabile C.I.S.P. sono incentrare sul costo orario medio del lavoro, nozione diversa da quella del trattamento retributivo minimo la cui violazione è sanzionata con l’esclusione.</h:div><h:div>Come accertato dalla Commissione in sede di verifica di congruità, il costo orario di euro 19,00 per dipendente del III livello applicato dal Consorzio rispetta il CCNL Servizi postali vigente ed è conforme ai minimi salariali.</h:div><h:div>Il costo medio orario tabellare è un parametro di valutazione di congruità dell’offerta, ma è derogabile dall’operatore economico partecipante alla procedura purché lo scostamento sia non eccessivo e comunque giustificato (cfr. Cons. Stato, V, 4 maggio 2020, n. 2796). </h:div><h:div>5.3.3. Infine, del tutto infondate o indimostrate sono le censure di parte ricorrente concernenti il costo dei noleggi, il costo del carburante e i costi dei veicoli di scorta, per le ragioni già ritenute dal tribunale, che qui si confermano.</h:div><h:div>5.4. Il motivo di appello (rubricato sub IV) va quindi respinto.</h:div><h:div>6. In sede di prima riassunzione dinanzi al T.A.R. del Lazio, il Consorzio ricorrente aveva fatto valere ulteriori vizi dell’aggiudicazione, affidandoli a due ulteriori motivi.</h:div><h:div>Il primo ha investito la qualificazione del Consorzio SWI, che, ad avviso del ricorrente, mancherebbe dei requisiti del consorzio stabile e, di conseguenza, non avrebbe potuto partecipare alla gara per la sola consorziata esecutrice, ma avrebbe dovuto partecipare per tutte le consorziate, indicando le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione.</h:div><h:div>Il secondo, connesso, è volto a evidenziare la falsità della dichiarazione resa dal Consorzio SWI, indebitamente qualificatosi ai fini della partecipazione come consorzio stabile.</h:div><h:div>6.1. Il tribunale ha ritenuto infondati entrambi i motivi osservando che:</h:div><h:div>- dalla lettura dell’atto costitutivo e dello statuto è agevole rinvenire in capo al Consorzio SWI le caratteristiche sostanziali di stabilità richieste dall’art. 45 co.2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dal dato formale del mancato impiego dell’attributo “stabile”. In particolare, lo statuto (art. 3) fissa al 31 dicembre 2050 la durata del Consorzio, salvo proroga o scioglimento anticipato, vale a dire ben oltre il termine quinquennale minimo previsto dall’art. 45 cit.; né in contrario rileva la previsione della facoltà di recesso per giusta causa (art. 6 dello statuto), la quale non contraddice affatto l’impegno delle imprese consorziate a operare in modo congiunto fino alla data di scadenza stabilita (a diverse conclusioni si sarebbe potuto giungere, in ipotesi, laddove si fosse trattato di un recesso “libero” e non per giusta causa);</h:div><h:div>- va esclusa, di conseguenza, la pretesa falsità delle dichiarazioni rese dal controinteressato ai fini della partecipazione alla procedura. </h:div><h:div>6.2. Il Consorzio appellante torna a sostenere che il Consorzio aggiudicatario non sarebbe qualificabile come consorzio stabile, perché: l’atto costitutivo e lo statuto non conterrebbero tale qualificazione e non recherebbero i requisiti dell’art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016, quanto all’impegno delle consorziate di restare associate almeno per 5 anni, consentendo l’ammissione dei soci senza limiti temporali e il recesso “libero” anche prima del quinquennio.</h:div><h:div>6.2.1. Vengono quindi criticate le argomentazioni contrarie del T.a.r., osservando l’appellante che sarebbe rilevante la mancanza dell’impegno espresso di partecipazione minima al Consorzio per almeno 5 anni.</h:div><h:div>Conseguentemente, il Consorzio SWI avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver reso una falsa dichiarazione.</h:div><h:div>6.3. I motivi sono infondati.</h:div><h:div>La mancanza di qualificazione formale negli atti costitutivi del Consorzio è irrilevante (come da Cons. Stato, III, 16 aprile 2019, n. 2493, alla cui motivazione si fa rinvio, anche per la citazione dei precedenti conformi) e l’impegno alla partecipazione minima delle consorziate è desumibile dalla previsione della possibilità di recesso soltanto “per giusta causa”, già posta in rilievo dal T.a.r. e non efficacemente censurata in appello.</h:div><h:div>Giova aggiungere che il tratto distintivo del consorzio ordinario rispetto al consorzio stabile è che il primo nasce e permane in vista di un numero limitato di operazioni laddove il consorzio stabile deve presentare l’idoneità al compimento di un numero illimitato di operazioni (cfr. Cons. Stato, V, 7 novembre 2022, n. 9762), come è sostanzialmente desumibile dalla durata fino al 2050 del Consorzio SWI, dotato allo scopo di una propria struttura di impresa, comune alle consorziate (nemmeno contestata dal ricorrente, peraltro comprovata dalle clausole dello statuto e dagli elementi dettagliatamente indicati e descritti già nelle memorie cautelari di entrambe le parti appellate). In senso contrario non depone la facoltà di recesso per giusta causa che, in quanto istituto di ordine generale a carattere inderogabile, non è preclusivo della qualificazione di consorzio stabile.</h:div><h:div>Conseguentemente, non vi è stata alcuna falsa dichiarazione in sede di gara.</h:div><h:div>6.4. I motivi di appello (rubricati sub V e VI) vanno quindi respinti. </h:div><h:div>7. In conclusione va interamente respinto l’appello, dovendo essere confermato, con diversa motivazione, il rigetto del ricorso originariamente proposto dal Consorzio Stabile C.I.S.P..</h:div><h:div>7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ferma restando la condanna di cui al primo grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, respinge l’originario ricorso del Consorzio Stabile C.I.S.P. ed i motivi aggiunti, con diversa motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello, che liquida, per ciascuno degli appellati nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ludovica Mattia Andrea Muoio</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>