<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240147620260625141159310" descrizione="" gruppo="20240147620260625141159310" modifica="10/07/2026 17:47:17" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01476"/><fascicolo anno="2026" n="05674"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240147620260625141159310.xml</file><wordfile>20240147620260625141159310.docm</wordfile><ricorso NRG="202401476">202401476\202401476.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>09/07/2026 16:42:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giordano Lamberti</firma><data>25/06/2026 14:14:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12605/2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Global Starnet Ltd, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mingiardi anche in sostituzione di Carmelo Barreca e dello Stato Amedeo Elefante;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1 – L’appellante espone: </h:div><h:div>- di essere concessionaria del servizio pubblico di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 lett a) e b) del TULPS. La convenzione di concessione originaria riguardava gli apparecchi ex art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS (le normali slot machines collocate prevalentemente negli esercizi pubblici e nelle rivendite di tabacchi) con astratta previsione, tuttavia, dell’apertura e dell’inserimento nel mercato del gioco anche delle cd “Videolotteries” (“VLT”); </h:div><h:div>- che il legislatore, con l’art. 12 lettera l) del DL 39/09, prevedeva l’introduzione delle VLT: a) chiedendo il versamento una tantum di una somma pari ad EU 15.000 per ciascun diritto di installazione per singola VLT; b) prevedendo un numero massimo di diritti opzionabili (pari al 14% delle corrispondenti AWP già installate); c) incentivando l’acquisto di tali “diritti” con l’impegno (secondo la società) a mantenere una tassazione (PREU) su tale nuova tipologia di giochi al livello massimo del 4%; </h:div><h:div>- che, con l’art 21.7 del DL 78/09 (convertito con la legge 102/09), si precisava che i concessionari che si fossero resi acquirenti di tali diritti avrebbe potuto usufruire della prosecuzione/affidamento della concessione (di durata novennale) “senza soluzione di continuità”; </h:div><h:div>- che Global Starnet, facendo legittimo affidamento sul mantenimento della tassazione al livello massimo del 4%, acquistava n. 11953 diritti di installazione VLT, versando in due tranche il complessivo importo di Euro 179.250.000;</h:div><h:div>- che, nell’atto aggiuntivo alla concessione del 23.3.2010, che regolava l’introduzione della disciplina della raccolta del gioco tramite VLT, ADM richiamava sia il contenuto dell’art 12 lettera l del DL 39/09 ed il decreto attuativo di ADM del 6.8.2009, sia la previsione dell’art. 21.7 del DL 78/09; </h:div><h:div>- che è poi accaduto che il PREU è stato via via innalzato, giungendo negli anni all’8,60%, con conseguente lesione dell’affidamento riposto dalla società sulla stabilità dello stesso ed in base al quale avrebbe valutato la convenienza dell’investimento.</h:div><h:div>2 – Nel contesto innanzi descritto, l’appellante ha proposto ricorso al Tar per il Lazio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del progressivo aumento del PREU. I danni sono stati quantificati in misura pari alla differenza tra il maggior PREU effettivamente versato e quello che la società avrebbe dovuto versare ove fosse stato mantenuto il limite massimo del 4%.</h:div><h:div>3 - Il Tar per il Lazio, con la sentenza non definitiva n. 2046 del 18.2.2021, ha ritenuto inammissibile, in quanto coperto da giudicato rappresentato dalla sentenza del medesimo Tar n. 7568 del 2017, il primo segmento temporale dell’azione risarcitoria (ossia quello relativo all’aumento del PREU sino al 4,5%).</h:div><h:div>3.1 – Il Tar, a proposito del risarcimento relativo al successivo segmento temporale (aumento del PREU dal 4,5% all’8,6%), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’azione risarcitoria, ritenendo che non fosse configurabile alcun legittimo affidamento in ordine alla stabilità del PREU ed al non superamento del limite del 4%.</h:div><h:div>4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo che la misura massima del PREU al 4% a regime e per tutta la durata di sfruttamento dell’investimento era un elemento chiaro, che ha indotto Global Starnet ad investire circa 180 milioni di euro, facendo su ciò legittimo affidamento.</h:div><h:div>Per l’appellante, non vi sarebbe dubbio che la fissazione del PREU al 4% era un elemento fondamentale e strutturale del sinallagma concessorio, che si è inserito in una negoziazione pubblicistica di ben più ampio contesto relativamente all’acquisto dei diritti/licenze di installazione delle VLT, tant’è che la previsione è inserita in sequela in un unico corpo normativo che regola la sperimentazione delle VLT e prevede tutto: prezzo d’acquisto, costo fiscale, tipologia apparecchi VLT, tipologia locali dedicati, rinnovo concessione (per l’appellante, si era concretizzato un unico pacchetto che rappresentava l’offerta “negoziale” dello Stato ai concessionari).</h:div><h:div>4.1 - L’appellante, in tema di violazione del principio del legittimo affidamento, richiama la rilevanza della pronunzia della CGUE dell’11.6.2015, resa nella causa C 98/14, in tema di aumento della tassazione delle slot machines in Ungheria.</h:div><h:div>In relazione al caso specifico, ribadisce inoltre che la lesione del principio del legittimo affidamento consiste nel fatto che la richiesta/proposta di eseguire un oneroso investimento sarebbe stata collegata all’impegno al mantenimento di una pressione fiscale con un limite massimo al 4% e correlata, ai sensi dell’art. 21.7 del DL 78/09, alla proroga novennale “senza soluzione di continuità” della convenzione di concessione.</h:div><h:div>4.2 – L’appellante ha chiesto, in via subordinata all’accoglimento della domanda, la rimessione alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, delle seguenti questioni: </h:div><h:div>a) se osti ai principi contenuti negli articoli 49 e 56 TFUE ed ai generali principi in materia di legittimo affidamento una normativa di uno Stato membro che ha aumentato il PREU sulla raccolta del gioco tramite VLT dal 4,5% sino all'8,6 %, a fronte delle rassicurazioni precedentemente fornite al concessionario;</h:div><h:div>b) se, ai fini di cui sopra, lo Stato membro possa fondare su ragioni economiche i motivi imperativi che consentano la violazione dei superiori principi dando luogo alle correlate restrizioni.</h:div><h:div>5 – A seguito dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione (ordinanza n. 3602/2025) le parti hanno chiarito, tra l’altro, quanto segue:</h:div><h:div>- non risulta agli atti dell’Agenzia, né del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcuna iniziativa che possa aver fornito la base per giustificare un legittimo affidamento sulla cristallizzazione della percentuale di tassazione indicata dall’art. 12, lettera l), del Decreto-legge n. 39/2009 nella misura massima del 4% sino al termine della concessione;</h:div><h:div>- in base a quanto dichiarato dall’Amministratore Giudiziario (essendo nelle more intervenuto il sequestro giudiziario della società), nel periodo 2013-2023 (sino a giugno 2023), a fronte del maggior PREU indebitamente versato (il calcolo è solo dalla soglia del 5% in poi), rispetto al PREU che si sarebbe dovuto versare, vi è stata un’incidenza media sulla riduzione dei ricavi del 102,5%; </h:div><h:div>- l’amministrazione ha evidenziato che, dai conti giudiziali depositati dalla società, il compenso netto per gli anni dal 2013 al 2019 si è attestato mediamente intorno ai 46 milioni di euro per ciascun anno senza una concreta riduzione;</h:div><h:div>- con la sentenza n. 7568 del 2017 (con riferimento al segmento temporale sino all’innalzamento del PREU sulle VLT al 4,5 % e passata in giudicato), il Tar per il Lazio ha respinto le censure basate sulla lesione del legittimo affidamento che la concessionaria avrebbe riposto sull’assetto di cui al DL n. 39/2009 con il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2015, che riconosce la copertura costituzionale del valore del legittimo affidamento “<corsivo>ma non già in termini assoluti e inderogabili</corsivo>”. Per l’amministrazione, il giudicato rappresentato da tale sentenza non potrebbe che estendersi alla questione attualmente <corsivo>sub iudice</corsivo>, avendo ad oggetto la medesima <corsivo>causa petendi</corsivo>;</h:div><h:div>- la società non ha mai impugnato i successivi atti con i quali il PREU sulle VTL ha subito ulteriori variazioni in aumento (oltre al 4,5%); </h:div><h:div>- quanto ai motivi sottesi all’aumento dell’aliquota PREU nel corso del tempo, la documentazione inerente agli interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo evidenzia esigenze di mantenimento e consolidamento del gettito erariale. Tuttavia, per l’amministrazione, non si può disconoscere l’effetto generalmente e tipicamente correlato a tale misura e, cioè, la disaffezione e l’allontanamento dal gioco di una parte dei giocatori.</h:div><h:div>6 – L’appellante nelle difese articolare nelle memorie depositate, richiamando numerosi precedenti della Corte di Giustizia, ha reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale, ricordando la doverosità del rinvio per il Giudice di ultima istanza.</h:div><h:div>7 - Il Collegio, anche in considerazione dei rilevanti riflessi sulla responsabilità del Giudice in subiecta materia, è consapevole che “<corsivo>quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è …tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale</corsivo>” (cfr. articolo 267, terzo comma, TFUE).</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno - quale deve intendersi il Consiglio di Stato italiano (v.: C.G.U.E., Grande Sezione, 21.12.2021, causa C-497/2020) - quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, può essere esonerato dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267, par. 3, T.F.U.E. solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (C.G.U.E. 6.10.2021, causa C–561/19, punto 33).</h:div><h:div>Nel caso in esame non paiono sussistere le situazioni di esonero dall’obbligo del rinvio pregiudiziale così come individuate dalla Corte di Giustizia.</h:div><h:div>8 – Il diritto dell’Unione rilevante.</h:div><h:div>L’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede il diritto di stabilimento: “<corsivo>Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”</corsivo>.</h:div><h:div>L’art. 56 TFUE prevede al comma 1 la libertà di prestazione dei servizi: “<corsivo>Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene, in generale, che costituiscano restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi tutte le misure che abbiano l’effetto di vietarne, ostacolarne o anche semplicemente renderne meno attraente l’esercizio, e che ciò in particolare valga per le misure che incidono sull’attività già avviata da un concessionario dell’Amministrazione, le quali gli impediscano di far fruttare il proprio investimento (per tutte, relative al gioco lecito, le sentenze Corte di Giustizia sez. I 11 giugno 2015 C-98/14 Berlington Hungary e sez. I 20 dicembre 2017 C-322/16 Global Starnet).</h:div><h:div>8.1 – Nel caso in esame rileva inoltre il principio del legittimo affidamento che, pur non avendo  una esplicita formulazione nei testi normativi, è stato ripetutamente richiamato dalla Corte di giustizia, secondo la quale “<corsivo>i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario</corsivo>” (Corte di Giustizia CE, 26 aprile 2005, causa C-376/02, par. 32, Stichting; tra le altre, Corte di Giustizia CE, 14 maggio 1975, causa C-74/74, CNTA/Commissione; Corte di Giustizia UE, 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff.).</h:div><h:div>La Corte di giustizia ha infatti affermato ripetutamente che: “<corsivo>per quanto concerne il principio di tutela del legittimo affidamento, il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a seguito di assicurazioni precise che gli avrebbero fornito. A tal riguardo, è dunque necessario verificare se gli atti di un’autorità amministrativa abbiano ingenerato ragionevoli aspettative in capo ad un operatore economico prudente ed accorto e, se ciò è avvenuto, accertare la legittimità di tali aspettative</corsivo>” (Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C-144/14, Cabinet Medical Vetrinar Dr. Andrei; Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C-183/14, Salomie e Oltan).</h:div><h:div>9 – Il diritto nazionale.</h:div><h:div>L’art. 12.1 lettera l del DL 39/09, poi convertito con la legge 77/2009, prevede che: “<corsivo>1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:…l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo : 1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;… 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 novembre 2010”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (poi convertito dalla legge 101/09), articolo 21.7, così recita: “<corsivo>Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità”; b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.”</corsivo></h:div><h:div>Il decreto di ADM in data 6.8.2009, all’art. 4, specifica testualmente che “<corsivo>Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico, fissato in misura del 2% delle somme giocate per gli anni 2009, 2010 e 2011, del 3% delle somme giocate per l’anno 2012 e del 4% delle somme giocate per l’anno 2013, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi</corsivo>.”</h:div><h:div>Nell’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione stipulato da Global Starnet con ADM in data 23.3.2010, si richiamano l’art. 12 del DL 39/09, il DL 78/09 e il Decreto Direttoriale 6.8.2009.</h:div><h:div>9.1 - Riassuntivamente: con il DL 39/2009 si prevedeva: a) il versamento di una somma pari ad EU 15.000 per ciascun diritto di installazione di ogni singola VLT; b) un numero massimo di diritti opzionabili, pari al 14% delle corrispondenti AWP1 già installate; c) un prelievo del PREU sulle VLT entro un massimo del 4% sulla raccolta del gioco. Ai sensi dell’art. 21, comma 7, del DL 78/2009 si è infine prevista una proroga di nove anni della concessione di gioco per chi avesse proceduto all’investimento.</h:div><h:div>Va precisato che tali disposizioni sono state introdotte in un periodo anteriore a quello in cui è maturata la “scelta” del concessionario Global Starnet di procedere all’investimento. Per tale ragione, secondo parte appellante, tali disposizioni, lette congiuntamente, sono idonee a fondare una situazione di affidamento tutelabile in relazione al limite massimo di tassazione al 4% ( nel senso che  un tasso di aumento dell’imposizione superiore a quella soglia sarebbe da considerarsi violativo dell’affidamento ). </h:div><h:div>9.2 - Con il decreto legge 13 agosto 2011 n 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, veniva stabilito che: “<corsivo>Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro ... variare ... la misura del prelievo erariale unico</corsivo>” (articolo 2, comma 3).</h:div><h:div>In seguito, si sono poi riscontrati i progressivi aumenti del PREU sino 8,60%: a) dal 1° gennaio 2013 al 5%, per effetto dall’art 1.479 della legge n. 228/12; b) dal 1.1.2016 al 5,5% (art 1.919 legge 208 del 2015); c) dal 24.4.2017 sino al 31.8.2018 al 6% (per effetto dell’art. 6 del DL 24 aprile 2017 n. 50); d) dal 1.9.2018 al 6,25% (per effetto dell’art. 9.6 del DL 87 del 2018); e) dall’1.1.2019 sino al 30.4.2019 al 7,50% (legge 145 del 2018, articolo unico, comma 1051); f) dall’1.5.2019 e sino al 31.12.2019 al 7,90% (sempre ex art. 9.6 DL 87/2018 e art. 27 DL 4/19); g) dall’1.1.2020 all’8,50% (art. unico comma 731 legge 160/19); h) dall’1.1.2021 all’8,60% (sempre ex articolo unico comma 731 legge 160/19).</h:div><h:div>10 – Salva ogni successiva valutazione, non può essere messo in dubbio che l’incremento del carico fiscale vada inevitabilmente ad incidere sui rapporti di concessione già in corso, in modo da peggiorarne i termini economici. </h:div><h:div>10.1 – A seguito dell’istruttoria è inoltre emerso che, nello specifico caso in esame, l’incremento della tassazione non appare esplicitamente ispirato da “<corsivo>altri motivi imperativi di interesse generale</corsivo>”, ma da ragioni prettamente fiscali. Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, l’incremento previsto normativamente a partire dal 2011 non è stato repentino e sproporzionato, dal momento che si è trattato di un adeguamento progressivo del livello del prelievo fiscale spalmato su un arco temporale di circa 12 anni ( nei quali era da attendersi in relazione alla durata del rapporto che potesse variarsi il prelievo fiscale ).</h:div><h:div>L’Agenzia ha anche illustrato l’andamento dei dati della raccolta, da cui si evince che il settore in esame si presenta come quello maggiormente remunerativo tra quelli oggetto di concessione. Inoltre, anche nel caso specifico, la società pare aver sempre preservato la propria capacità di produrre un utile positivo nel corso del tempo. </h:div><h:div>10.2 – Alla luce delle circostanze innanzi esposte appare ben possibile affermare che gli interventi del legislatore volti ad inasprire il carico fiscale sono intervenuti nel settore in cui si è manifestata una maggior capacità reddituale, in conformità all’art. 53 della Costituzione, per cui tutti devono sostenere il carico fiscale in proporzione alla propria capacità contributiva, ed al fine di attuare i superiori interessi di giustizia sociale ed uguaglianza sostanziale tra i cittadini, parimenti tutelati dall’ordinamento giuridico (artt. 2 e 3 della Costituzione) e da ritenersi prevalenti rispetto alla posizione della società.</h:div><h:div>Va infatti evidenziato che quest’ultima ha potuto operare, all’interno di un mercato particolarmente profittevole, in una situazione protetta grazie al titolo concessorio prorogato a suo favore, senza assoggettarla all’alea di una procedura competitiva, proprio grazie all’investimento per cui è causa, così come previsto dall’art. 21, comma 7, del DL 78/2009 (cfr. al riguardo sentenza Cons. St. 4371/2013 resa in relazione alla società appellante).</h:div><h:div>10.3 - Avuto riguardo all’oggetto del presente giudizio – prettamente risarcitorio – è in definitiva dubbio che sia prospettabile una responsabilità delle amministrazioni appellate per l’assunta lesione dell’affidamento così come prospettata dalla società, dal momento che l’imposizione alla quale è stata assoggetta è diretta applicazione delle disposizioni legislative innanzi citate – mai impugnate – che trovano giustificazione nel legittimo perseguimento di una politica fiscale volta a colpire un settore particolarmente redditizio, secondo lo spirito solidarista al quale si ispira l’ordinamento giuridico nazionale (artt. 2, 3 e 53 Cost.) e unionale (artt. 2 e 3 TUE).</h:div><h:div>Da un altro punto di vista, il fatto che l’incremento sia stato graduale ed abbia interessato un arco temporale di dodici anni porta a ritenere che sia stata adeguatamente considerata anche la posizione della società, già avvantaggiata dalla proroga dell’originaria concessione, nel rispetto del principio di proporzionalità e, dunque, senza un’apprezzabile lesione del suo affidamento legittimo.</h:div><h:div>11 – Da quanto sopra – visto il già ricordato dovere che incombe, a pena di responsabilità, sul Giudice di ultima istanza – appare necessario interessare la Corte della questione, precisandosi che, per quel che consta, non esistono precedenti in termini, avendo la stessa appellante rilevato che anche la sentenza della Corte di Giustizia della II Sezione del 22.9.2022 non si attaglia appieno al “focus” del presente giudizio nel quale l’azione del legislatore fiscale può dirsi graduale e proporzionata e fondata sul contesto particolarmente profittevole di un mercato riservato oggetto di diritti speciali ed esclusivi nel complesso vantaggioso per il privato ed ormai stabilizzatosi.</h:div><h:div>12 - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il seguente quesito: “<corsivo>se osti ai principi contenuti negli articoli 49 e 56 TFUE ed ai generali principi in materia di legittimo affidamento una normativa di uno Stato membro - quale quella risultante dall’applicazione dei seguenti articoli: art. 1.479 della legge n. 228/12, art. 1.919 legge 208 del 2015, art. 6 del DL 24 Aprile 2017 n. 50, art. 9.6 del DL 87 del 2018; art. unico comma 1051 legge 145 del 2018; art. 27 DL 4/19; art. unico comma 731 Legge 160/19 - che hanno via via aumentato il PREU sulla raccolta del gioco tramite VLT dal 4% sino all’8,6 %, a fronte del disposto di cui all’art. 12.1, lettera l, del DL 39/09, poi convertito con la legge 77/2009 nonché dell’art. 21, comma 7, del DL 78/2009</corsivo>”.</h:div><h:div>12.1 - Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei Giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” 2012/C 338/01 in G.U.C.E. 6 novembre 2012, vanno trasmessi, a cura della segreteria della Sezione, in copia alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato i seguenti atti: 1) gli atti impugnati; 2) il ricorso di primo grado; 3) la sentenza del TAR appellata; 4) l’atto di appello e le memorie delle parti; 5) la presente ordinanza. </h:div><h:div>12.2 - Il presente giudizio va sospeso nelle more della definizione dell’incidente comunitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) impregiudicata ogni questione sia di rito che di merito, non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>1) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;</h:div><h:div>2) dispone a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione;</h:div><h:div>3) dispone la sospensione del presente giudizio;</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giordano Lamberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>