<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240130820240618155954824" descrizione="appalto Università Catanzaro" gruppo="20240130820240618155954824" modifica="27/06/2024 15:16:13" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01308"/><fascicolo anno="2024" n="05712"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240130820240618155954824.xml</file><wordfile>20240130820240618155954824.docm</wordfile><ricorso NRG="202401308">202401308\202401308.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>27/06/2024 15:03:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Marzano</firma><data>23/06/2024 10:43:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione prima, n. 154/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2024, proposto da: </h:div><h:div>Sa.Mi. s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro e Ministero dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Costruzioni Procopio s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Rogu Costruzioni s.r.l. e Co.E.S. di Francesco Guzzo s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro con il Ministero dell'università e della ricerca e di Costruzioni Procopio s.r.l., nella spiegata qualità;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore il Cons. Laura Marzano;</h:div><h:div>Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024, gli avvocati Francesco Zaccone e Giovanni Spataro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 154 del 30 gennaio 2024, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione I, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro recante l’esclusione dalla “procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione di un edificio aule presso il campus universitario Salvatore Venuta, comprensivo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - CIG 9448831DFF – CUP F62E20000020006”.</h:div><h:div>L’università e la controinteressata Costruzioni Procopio s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti ROGU Costruzioni s.r.l. e CO.E.S. di Francesco Guzzo s.r.l., si sono costituite nel presente grado di giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 12 marzo 2024 il Collegio ha rinviato la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 18 giugno 2024, anche al fine di consentire la trattazione congiunta con il ricorso avente ad oggetto la stessa gara, proposto da Costruzioni Procopio e CO.E.S.</h:div><h:div>In vista di tale scadenza l’appellante e la controinteressata hanno depositato memorie conclusive e repliche.</h:div><h:div>Con nota depositata in data 17 giugno 2024 l’Università ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 18 giugno 2024, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Con bando del 17 ottobre 2022 l’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro ha indetto “la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione di un edificio aule presso il Campus universitario Salvatore Venuta, comprensivo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG 9448831DFF – CUP F62E20000020006”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a € 6.314.411,76</h:div><h:div>Alla procedura selettiva ha partecipato anche la controinteressata “Costruzioni Procopio”.</h:div><h:div>Riferisce l’appellante che, in base al disciplinare di gara, paragrafo 10.1.2, le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria e afferma di essere stata in possesso di i requisiti di qualificazione: in particolare, con riguardo alla categoria OS4 di importo pari ad euro 48.261, 42, precisa di avere eseguito in precedenza lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara, idonee alla qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010. </h:div><h:div>Tuttavia, in sede di partecipazione alla gara, nell’attestare il possesso dei requisiti richiesti per tali lavorazioni, non ha indicato il ricorso a tale modalità di qualificazione semplificata in assenza, nel DGUE, di un apposito campo a tal fine destinato.</h:div><h:div>In esito all’esame della documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha quindi ammesso con riserva SA.MI., attivando il soccorso istruttorio nei suoi confronti, con nota prot. 6515 del 21 marzo 2023, al fine di consentire la dimostrazione del possesso: del requisito di qualificazione nella categoria scorporabile OS4, non risultando tale categoria nell’attestato SOA (avendo l’amministrazione ritenuto che SA.MI. avesse inteso coprire tale categoria con il <corsivo>surplus </corsivo>di qualificazione posseduto nella categoria prevalente OG1); del requisito del fatturato globale in capo al progettista indicato, non avendo lo stesso reso alcuna dichiarazione sul punto.</h:div><h:div>Con nota di riscontro del 30 marzo 2023 l’appellante ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando di aver inteso far ricorso, per la categoria OS4, alla modalità di qualificazione semplificata prevista dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 e documentando il possesso del requisito, secondo le relative modalità, con il richiamo a “lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando pari ad € 60.000,00”.</h:div><h:div>A seguito di contraddittorio procedimentale, la stazione appaltante con la determinazione prot. n. 891 del 21 luglio 2023 ha però disposto l’esclusione di SA.MI. dalla procedura, avendo la commissione verificato, nella seduta di gara del 18 giugno 2023, il “mancato possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4 - I, richiesto dall’articolo 10.1.2. del Disciplinare di gara”, non risultando correttamente indicati nell’offerta “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’esecuzione dell’opera”: la decisione è stata assunta anche alla luce del parere espresso dall’Avvocatura dello Stato.</h:div><h:div>Contestualmente è stata esclusa dalla gara anche la “Costruzioni Procopio” per violazione del principio di segretezza delle offerte.</h:div><h:div>3. Il Tar Calabria, dinanzi al quale è stata impugnata la determinazione di esclusione di SA.MI., ha respinto il ricorso osservando che è incontestato che l’esponente non abbia allegato all’offerta l’attestazione della qualificazione SOA per i lavori specialistici OS4 - inerenti alla fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione - non manifestando al contempo la volontà di far ricorso alla modalità di qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010: omissione non riconducibile all’errore materiale. </h:div><h:div>A fronte, pertanto, della mancata allegazione di un requisito tecnico nei termini appena chiariti, il Tar ha escluso l’ammissibilità del soccorso istruttorio.</h:div><h:div>4. Ritenendo errata la sentenza l’appellante l’ha impugnata formulando i motivi di seguito sintetizzati.</h:div><h:div>I) “<corsivo>Difettoso ed erroneo apprezzamento del primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 83, comma 2, 84, comma 1 e 216, comma 14, D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 1, d.P.R. 207/2010.Violazione delle norme e dei principi in punto di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità</corsivo>”.</h:div><h:div>In sintesi l’appellante lamenta che il Tar, “con approccio estremamente rigido e formalistico, ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio al caso di specie, sebbene fosse incontestato, sul piano sostanziale, il possesso in capo all’odierno appellante del requisito richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, per mero errore materiale non declinato in sede di gara” (pag. 7 dell’atto di appello).</h:div><h:div>Sostiene di essere stata certamente in possesso del requisito richiesto in OS4 e di aver inteso far ricorso alla modalità di qualificazione semplificata prevista dall’art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010 (per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00) ammettendo, tuttavia, di non aver indicato tale volontà nella domanda di partecipazione.</h:div><h:div>Rappresenta che, nella successiva dichiarazione integrativa, resa in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla stazione appaltante, ha specificato di possedere, quanto alla categoria OS4, i requisiti corrispondenti, in forza della pregressa esecuzione di lavori in OS4 per un “importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando pari ad €. 60.000,00”. </h:div><h:div>Ritiene, pertanto, che non le sia imputabile alcuna sostanziale carenza qualificatoria.</h:div><h:div>Lamenta che il Tar abbia accordato rilievo prevalente all’errore formale, ossia alla mancata dichiarazione del possesso del requisito in sede di gara, piuttosto che al profilo sostanziale (possesso del requisito in OS4 ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010).</h:div><h:div>II) “<corsivo>Omesso esame del secondo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, concorrenza, efficacia, efficienza, economicità, ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis. Violazione del principio del risultato. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità</corsivo>”. </h:div><h:div>L’erroneità della sentenza impugnata sarebbe poi evidente laddove il Tar, appellandosi al solo principio di autoresponsabilità, ha omesso di esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale l’esponente aveva censurato l’illegittimità degli atti impugnati per aver l’amministrazione, con grave difetto di istruttoria ed estremo formalismo, male interpretato la disciplina applicabile ed obliterato il (miglior) perseguimento dell’interesse pubblico.</h:div><h:div>Invero, pur a fronte di un’offerta pienamente regolare e di una concorrente certamente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ha comunque deliberato di escluderla per un vizio asseritamente inesistente.</h:div><h:div>L’appellante ha anche reiterato l’istanza di risarcimento del danno per equivalente, formulata in subordine in primo grado, ribadendo comunque che il suo interesse primario è quello di conseguire l’aggiudicazione.</h:div><h:div>5. Le argomentazioni svolte dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, di tenore pressoché analogo, sostanzialmente sono coerenti con le motivazioni poste a sostegno dell’impugnato provvedimento di esclusione, condivise dal Tar, che richiamano e ampliano.</h:div><h:div>6. L’appello non può essere accolto.</h:div><h:div>6.1. Il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio risiede nella mancata “dichiarazione” da parte di SA.MI., nella domanda di partecipazione, di essere in possesso un requisito di ordine speciale: segnatamente della qualificazione (obbligatoria) per le lavorazioni di cui alla categoria OS4.</h:div><h:div>Le doglianze dell’appellante, riproduttive di quelle proposte in primo grado, investono invece la diversa problematica della mancata “dimostrazione” di tale requisito: sostiene infatti l’appellante che essa sarebbe stata in possesso del requisito in questione, relativo alla categoria OS4 di importo pari ad euro 48.261,42, avendo eseguito in precedenza lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara, idonee alla qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010, ma di aver dimenticato di indicare di volersi avvalere di tale forma di qualificazione semplificata.</h:div><h:div>6.2. Esaminando l’istanza di partecipazione caricata da SA.MI. sulla piattaforma emerge <corsivo>ictu oculi </corsivo>che la categoria OS4 non è mai menzionata: infatti, mentre per le restanti lavorazioni l’appellante ha indicato e allegato le attestazioni SOA di cui era in possesso, per la suddetta categoria nulla è indicato.</h:div><h:div>Il disciplinare di gara, all’art. 10.1.2, prevede che i concorrenti, “<corsivo>a pena di esclusione, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni di cui al precedente paragrafo 5, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere</corsivo>”.</h:div><h:div>Aggiunge: “<corsivo>N.B. Le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria. Il concorrente in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente OG1 per l’intero importo dei lavori, ai sensi del comma 1 dell’art. 92 D.P.R. n. 207/2010, è pertanto obbligato a subappaltare dette lavorazioni a impresa qualificata, purché comunque in possesso della necessaria qualificazione</corsivo>” e conclude, per quanto di interesse, affermando che “<corsivo>La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità</corsivo>”. </h:div><h:div>Nella seduta del 14 marzo 2023 il seggio di gara, quanto alla tematica in esame, ha riscontrato: “<corsivo>Con riferimento al requisito di capacità economica - finanziaria e tecnica – organizzativa relativo all’esecuzione dei lavori (articolo 10.1.2 del Disciplinare di gara) codesto Spett.le concorrente ha allegato l’attestazione di qualificazione SOA n. 58618/3/00, rilasciata dalla SOA MEDITERRANEA S.P.A. con scadenza 13/01/2027, nella categoria OG1 – IVbis, corrispondente all’importo di € 3.500.000 (€ 4.200.000,00 con l’incremento di 1/5 di cui all’art. 61, c. 2 del DPR 207/2010) con la quale soddisfa il requisito relativo ai lavori nella categoria OG1 (€4.185.740,71), e nella categoria OG11 – IVbis, corrispondente all’importo di € 3.500.000,00 con la quale soddisfa il requisito richiesto nelle categorie OS3, OS28 e OS30 (somma = € 1.888.409,63). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il concorrente non risulta, invece, in possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4 – I</corsivo>”. </h:div><h:div>Pertanto la concorrente SA.MI. è stata ammessa alla gara con riserva, in attesa di acquisire chiarimenti, avendo il seggio di gara ipotizzato, nonostante le evidenze di segno contrario, che la qualificazione potesse avvenire mediante la sola categoria prevalente OG1 per l’intero importo dei lavori.</h:div><h:div>A seguire, richiamando le disposizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, il RUP, con nota del 21 marzo 2023, ha chiesto chiarimenti sul possesso del richiamato requisito evidenziando che “<corsivo>Ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, tuttora vigente, e del paragrafo 10.1.2 del disciplinare di gara, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Il Seggio di gara, quindi, ha verificato se tale enunciato viene rispettato nel caso in questione. Il concorrente in virtù del requisito posseduto nella categoria OG1 – IV bis può eseguire lavori per un importo massimo pari a € 4.200.000,00 (comprensivo dell’incremento di 1/5 di cui all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010). Il Seggio di gara riscontra che la somma dei lavori nella categoria OG1 (€ 4.185.740,71) e nella categoria OS4 (€ 48.261,42) ammonta ad € 4.234.002,13 e, pertanto, risulta maggiore all’importo massimo, pari a € 4.200.000,00, dei lavori che l’operatore economico può eseguire in virtù della certificazione posseduta nella categoria OG1</corsivo>”.</h:div><h:div>6.3. Come in precedenza evidenziato, risulta dalla documentazione in atti che la mancanza del requisito in questione è stata rilevata prontamente dal seggio di gara, il quale si è premurato, stante l’assenza di altre dichiarazioni o della necessaria allegazione dell’attestazione SOA da parte di SA.MI., di verificare se il requisito non posseduto (<corsivo>rectius</corsivo>: non dichiarato) nella categoria scorporabile OS4 potesse essere soddisfatto, conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, con riferimento alla categoria prevalente.</h:div><h:div>Nella risposta alla richiesta di chiarimenti l’appellante, tuttavia, ha affermato che il possesso del requisito in parola fosse dimostrabile non già con riferimento alla categoria prevalente, bensì mediante la qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010.</h:div><h:div>Ha infatti dichiarato che, in merito alla comprova del requisito di qualificazione nella categoria OS4, “<corsivo>effettivamente la scrivente, per mera distrazione nella formazione della busta amministrativa, ha omesso di allegare la dichiarazione ex art. 90 del DPR n. 207/2010 ed il relativo Certificato di Esecuzione Lavori rilasciato da Campana d’Oro S.r.l. del 10/10/2021 per un importo della specifica categoria OS4 pari a 60.000,00, utile a dimostrare il possesso in proprio del requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara che vengono allegati alla presente affinché vengano acquisiti agli atti della gara in sede di soccorso istruttorio</corsivo>”.</h:div><h:div>6.4. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ragione dell’esclusione risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, che, come correttamente affermato dalla stazione appaltante in adesione al parere dell’Avvocatura dello Stato, non è suscettibile di soccorso istruttorio.</h:div><h:div>6.5. In una fattispecie analoga, in cui l'appellante sosteneva di aver comunque maturato l'esperienza richiesta e che avrebbe potuto allegarla nel caso in cui fosse stata ammessa al soccorso istruttorio, il quale in tesi andrebbe interpretato e applicato in conformità al principio del risultato, questo Consiglio ha affermato (sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372) che la legge di gara era chiara nel richiedere di fornire la comprova del requisito di ordine speciale mediante uno o più documenti.</h:div><h:div>Afferma la sentenza in rassegna, che il Collegio condivide, che non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dell'accesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente l'appellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che l'operatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale.</h:div><h:div>Con riferimento, invece, alle censure dell'appellante con cui la stessa assume il frontale contrasto della contestata esclusione con i principi del giusto procedimento e con le regole del soccorso istruttorio, nonché con il principio del risultato, analogamente a quanto statuito che la richiamata pronuncia, deve rilevarsi che, anche nel caso di specie, nel formulare l'offerta l’appellante ha allegato il proprio DGUE in cui ha totalmente omesso di dichiarare il possesso del requisito in questione.</h:div><h:div>«<corsivo>Tale dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Né, in seguito all'accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell'offerta, era esigibile l'esperimento del soccorso istruttorio</corsivo>» (v. sentenza citata), atteso che: «<corsivo>non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).</h:div><h:div>Invero, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del <corsivo>favor partecipationis </corsivo>e del risultato non possono confliggere in modo ingiustificato con il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> fra i concorrenti.</h:div><h:div>6.6. La giurisprudenza di questo Consiglio è da sempre ferma nel ritenere che «<corsivo>si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (…), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).</h:div><h:div>6.7. Viceversa, la giurisprudenza invocata dall’appellante, non si attaglia al caso di specie.</h:div><h:div>6.7.1. Nella sentenza della sezione VI, n. 1308 del 24 febbraio 2022, questo Consiglio ha espresso principi che, in astratto, il Collegio condivide, laddove afferma che «<corsivo>Mentre nei procedimenti non comparativi il soccorso istruttorio dispiega la sua massima portata applicativa, nelle procedure selettive si impone un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi ‒ segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti ‒ che la giurisprudenza ha in passato ritenuto di effettuare, distinguendo tra ‘regolarizzazione’, generalmente ammessa, ed ‘integrazione’ documentale, viceversa esclusa in quanto comportante un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>All’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 56 del 2017, che non prevede neanche più il pagamento di una sanzione pecuniaria) è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo».</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono «all’offerta economica e all’offerta tecnica», e dalla «carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».</corsivo></h:div><h:div><corsivo>È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara</corsivo>».</h:div><h:div>Secondo la sentenza in rassegna «<corsivo>Il soccorso istruttorio è espressione del ‘giusto procedimento’ e sottende una puntuale direttrice di valore: le regole precettive che disciplinano l’azione amministrativa non possono essere invocate per tutelare pretese che esulano dalla sfera di protezione degli interessi (pubblici e privati) che l’ordinamento, tramite di esse, intende presidiare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La procedimentalizzazione dei meccanismi di scelta (in cui consiste la disciplina della contrattualistica pubblica) è informata a due principali rationes: da un lato, è volta a prevenire arbitrio o corruttela; dall’altra, ha lo scopo di emulare le dinamiche della concorrenza (ciò in quanto l’Amministrazione pubblica non è in grado di percepire, come i comuni operatori privati, il vincolo esterno del mercato).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Lo scopo della gara è dunque quello di selezionare il concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Il diritto pubblico ha lo scopo di premiare il ‘merito’ degli operatori privati, stimolandone efficienza e innovazione, e non di minare e rallentare le missioni degli apparati pubblici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, non possono quindi avere portata espulsiva</corsivo>».</h:div><h:div>Dopo aver enunciato i riportati principi generali la sezione V, nella fattispecie ivi esaminata, ha ritenuto che non fosse ravvisabile un uso distorto del soccorso istruttorio, avendo l’amministrazione consentito «<corsivo>di documentare (attraverso l’allegazione dei bilanci) il possesso in proprio di un requisito (il fatturato) posseduto ex ante (circostanza pacifica e incontestata nel presente giudizio)</corsivo>» aggiungendo che «<corsivo>il possesso in proprio del requisito del fatturato globale emergeva anche dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione, ed in particolare dal possesso dell’attestato SOA per le categorie e qualifiche prescritte dalla lex specialis</corsivo>».</h:div><h:div>Come è agevole rilevare, la fattispecie ivi esaminata riguardava un caso del tutto diverso, in cui il possesso del requisito era stato “dichiarato” e la cui comprova era già di per sé ricavabile dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione e, in particolare, dall’attestato SOA per le categorie e qualifiche prescritte dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>6.7.2. Anche nella fattispecie esaminata dalla sezione V, nella sentenza n. 5332 del 12 settembre 2018, il soccorso istruttorio è stato ritenuto correttamente attivato in quanto reso a consentire la comprova del possesso di un requisito comunque dichiarato.</h:div><h:div>6.7.3. Viceversa, nel caso di specie, l’impresa concorrente non ha neanche “dichiarato” di possedere il requisito, né ha allegato alla domanda alcuna documentazione dalla quale poter inferire in qualche modo che la stessa possedesse il requisito.</h:div><h:div>La riprova di ciò si trae dalla circostanza che il soccorso istruttorio è stato attivato in relazione all’unica possibile via di qualificazione (alternativa) consentita dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, ossia mediante il <corsivo>surplus </corsivo>di qualificazione posseduto nella categoria prevalente OG1.</h:div><h:div>Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>7. Alla reiezione della domanda caducatoria segue la reiezione, altresì, della riproposta domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Invero, la acclarata correttezza dell’operato della stazione appaltante, esclude in radice la sussistenza dei presupposti per dare ingresso ad una qualsivoglia responsabilità risarcitoria.</h:div><h:div>8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra tutte le parti in considerazione della particolarità delle questioni trattate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Laura Marzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>