<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240075020240716000332772" id="20240075020240716000332772" modello="3" modifica="16/07/2024 00:34:14" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00750"/><fascicolo anno="2024" n="06530"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240075020240716000332772.xml</file><wordfile>20240075020240716000332772.docm</wordfile><ricorso NRG="202400750">202400750\202400750.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\617 Nicola D'angelo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Roberto Cerroni</firma><data>16/07/2024 00:34:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Presidente FF</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento previa concessione di misura cautelare del decreto del Questore della Provincia di Torino 8 marzo 2022 -OMISSIS- notificato in data 15 aprile 2022 che ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-; e di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR per il Piemonte il decreto -OMISSIS- del 14/03/2022 con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego questorile desume da plurime vicende giudiziali che hanno coinvolto -OMISSIS- la sua scarsa propensione all’osservanza dei precetti giuridici e delle norme del vivere civile, che legittimerebbe il sospetto che, anche nell’uso delle armi, l’interessato possa operare al di fuori delle regole poste dal legislatore a presidio della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità.</h:div><h:div>2. – Il primo giudice, dopo aver ricostruito la costante giurisprudenza amministrativa nel campo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e tratteggiato le coordinate del sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti latamente discrezionali, ha disconosciuto la sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra le regole giuridiche e sociali che la Questura è chiamata a considerare (e la cui violazione essa è ammessa a valutare) e l’utilizzo delle armi atteso che l’Autorità di pubblica sicurezza è demandata a scrutinare l’ulteriore requisito della c.d. buona condotta, concretantesi in una condotta di vita esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo: sicché, l’Amministrazione sarebbe ammessa a valutare e valorizzare condotte pregresse che, pur non formalmente contrastanti con norme di ordine pubblico, appaiono indicative della non completa affidabilità del soggetto. Inoltre, il Tribunale territoriale ha escluso il difetto istruttorio sul rilievo che l’istruttoria prefettizia è apparsa accurata ed approfondita, avendo attinto agli elementi conoscitivi offerti dal ricorrente e alle ulteriori segnalazioni ricevute dagli organi interpellati. </h:div><h:div>Da ultimo, il primo giudice ha osservato che la valutazione tecnico-discrezionale sulla rilevanza dei precedenti penali riportati dal -OMISSIS-, sia per lesioni derivanti da violazioni antinfortunistiche in ambito aziendale in tempi recenti, sia in ottica più sistematizzante e unitaria con riguardo ai precedenti risalenti per abuso edilizio e tentata truffa, non sconterebbe alcun vizio di manifesta abnormità o irragionevolezza tale da giustificare il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in considerazione del fatto che proprio il tempo trascorso tra l’imputazione del 1984 e quella del 2018 è utilizzato quale indice del carattere non episodico degli illeciti, ai fini della prognosi rimessa all’Amministrazione.</h:div><h:div>3. – Il sig. -OMISSIS- ha proposto gravame avverso la pronuncia di prime cure adendo questo Consiglio di Stato con rituale ricorso in appello articolato in tre capi censori, corredati da istanza cautelare sospensiva.</h:div><h:div>3.1. – Col primo nucleo censorio l’appellante denuncia l’erronea individuazione nella sentenza impugnata dei parametri di valutazione della idoneità del signor -OMISSIS- all’uso delle armi. In buona sostanza, il primo giudice sarebbe incorso in un’ultrapetizione consistita nell’illegittima integrazione della motivazione del provvedimento impugnato poiché quest’ultimo non farebbe alcun riferimento al requisito della buona condotta, ma richiamerebbe esclusivamente il pericolo di abuso delle armi. </h:div><h:div>Inoltre, secondo l’appellante, pur a mente della nozione comunemente accolta di buona condotta, non sussisterebbe alcuna automaticità tra la sussistenza di condanne penali e la configurabilità della buona condotta, altrimenti il legislatore non avrebbe previsto specifici reati ostativi al rilascio della licenza di porto d’armi, ma avrebbe esteso l’ostatività a tutti i reati.</h:div><h:div>3.2. – La seconda doglianza stigmatizza l’erronea esclusione del difetto di istruttoria nell’operato questorile, già lamentato in prime cure: a detta dell’appellante la Questura non avrebbe in alcun modo esaminato i fatti addebitati al signor -OMISSIS-, ma si sarebbe limitata a prendere atto delle sentenze di condanna senza approfondire le vicende ad esse sottese, che erano state dettagliatamente descritte nelle osservazioni prodotte dal privato nel procedimento amministrativo. Senonché, il primo giudice avrebbe limitato lo scrutinio sulla buona condotta alla mera sussistenza della menzione delle condanne penali, ignorando del tutto la completa omissione della ricostruzione della condotta nelle vicende in parola che hanno interessato -OMISSIS- nonché della sua complessiva condotta di vita.</h:div><h:div>3.3. – Da ultimo, col terzo motivo l’appellante critica l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza osservando che sarebbe mancata sia nel provvedimento impugnato sia nella pronuncia di prime cure una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “<corsivo>più probabile che non</corsivo>” il pericolo di abuso delle armi: difatti, quanto alla valutazione circa l’affidabilità al corretto uso delle armi, il TAR avrebbe ritenuto sufficiente per la legittimità del provvedimento che la valutazione della Questura circa l’affidamento di non abusare delle armi non sia “inattendibile” senza vagliare, tuttavia, nel merito le condotte ascritte in sede penale al signor -OMISSIS- in ragione della loro attinenza alla sicurezza sul lavoro, della lievità della colpa addebitata e della loro totale estraneità al maneggio delle armi. Sempre su questo versante, la difesa dell’appellante pone l’accento sul fatto che tali addebiti non legittimano il sospetto di un generalizzato atteggiamento di noncuranza anche alla luce della natura meramente colposa dei reati ascritti e della derivazione degli eventi da aspetti organizzativi dell’attività di impresa del tutto lontani dalla caccia o comunque dal maneggio delle armi.</h:div><h:div>4. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha depositato il compendio documentale prodotto nel giudizio di primo grado, ivi incluse le memorie difensive.</h:div><h:div>5. – In esito alla trattazione della domanda sospensiva in sede camerale, il Collegio ha osservato che l’<corsivo>iter</corsivo> motivazionale seguito dall’Amministrazione si sofferma sul solo profilo dell’affidabilità (e non della buona condotta) non enucleando <corsivo>prima facie</corsivo> indici di pericolosità concreta e attuale rivenienti dagli addebiti colposi in materia antinfortunistica, peraltro esitati con pene pecuniarie e ristorati pienamente sotto il profilo risarcitorio, indi ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dall’appellante siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito.</h:div><h:div>6. – Le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva in vista dell’udienza pubblica, che si è celebrata il giorno 27 giugno 2024 e in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. – L’appello è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che si espongono dappresso.</h:div><h:div>8. – Preme preliminarmente richiamare il dettato letterale degli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per cui, rispettivamente, in materia di autorizzazioni di polizia in generale il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che possano “<corsivo>essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta</corsivo>” e, con specifico riguardo alla licenza di porto di armi, si specifica che “<corsivo>la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi</corsivo>”. </h:div><h:div>Il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo <corsivo>in subiecta materia</corsivo> atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.</h:div><h:div>8.1. – Così tracciate <corsivo>in abstracto</corsivo> le coordinate ermeneutiche della materia, esse vanno calate nella fattispecie concreta in esame. L’odierno appellante ha indubbiamente riportato nel corso degli anni taluni precedenti penali e di polizia che sono stati legittimamente oggetto dell’apprezzamento dell’Autorità questorile in sede di rinnovo dell’autorizzazione di polizia; tali pregiudizi penali e di polizia non sono stati contestati nella loro portata fattuale dalla difesa dell’appellante, sicché possono essere considerati pacifici agli effetti della presente disamina.</h:div><h:div>Nondimeno, il Collegio non può esimersi dallo svolgere le seguenti considerazioni per quanto concerne le implicazioni amministrative di tali emergenze fattuali.</h:div><h:div>a) i fatti oggetto di deferimento alla Procura della Repubblica -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 590 c.p. e alla Procura della Repubblica di Brescia nel 2021 per violazione di cui all’art. 256, co. 2 d.lgs. 152/2006 sono stati archiviati e, nel secondo caso, derubricati ad illecito amministrativo;</h:div><h:div>b) gli addebiti più risalenti per illecito edilizio (sentenza del Tribunale -OMISSIS- gennaio 1984), per falsità ideologica e tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (sentenza di patteggiamento emessa dalla Pretura di Torino -OMISSIS- 1997) e per il reato di lesioni personali colpose gravi (sentenza patteggiata emessa dalla Pretura di Torino - sez. distaccata di -OMISSIS- marzo 1997) sono sempre stati a conoscenza della Autorità di pubblica sicurezza, essendo il sig. -OMISSIS- titolare del porto di armi da -OMISSIS- anni, senza esser risultati tuttavia ostativi al regolare rinnovo del titolo di polizia, indi la riconsiderazione di tali fatti nella prospettiva prognostica che contraddistingue l’apprezzamento in materia esigerebbe la profusione di un maggiore sforzo motivazionale nel ricontestualizzare la pregnanza di tali fatti nel quadro globale della personalità e della condotta di vita del richiedente tale titolo abilitativo;</h:div><h:div>c) le pronunce penali più recenti - la sentenza della Corte di appello di Torino -OMISSIS- 2015 e quella della Corte di appello di Brescia -OMISSIS- 2018, entrambe per il reato di lesioni personali colpose - sono sfociate nella comminazione di sole pene pecuniarie per fatti sostanzialmente riconducibili alla violazione degli obblighi antinfortunistici negli stabilimenti della società -OMISSIS- nonostante le deleghe di funzioni ai direttori di stabilimento. Nello specifico, il primo procedimento penale aveva ad oggetto il sinistro occorso ad uno degli operai a causa della mancata predisposizione di dispositivi di protezione optoelettrici ad una pressa di stampo, mentre il secondo atteneva ad un altro episodio lesivo conseguente alla messa a disposizione dei lavoratori di un trasportatore a nastro, non dotato dei requisiti di idoneità in relazione alla sicurezza dei lavoratori. Mette conto di rilevare che tutti i pregiudizi occorsi ai dipendenti sono stati integralmente risarciti dalla parte datoriale.</h:div><h:div>8.2. – La rilevanza dei fatti da ultimo riportati, incontestati nella dimensione fenomenica, va sì ricondotta alla nozione lata di buona condotta, intesa dalla giurisprudenza di questo Consiglio come il contegno serbato da “<corsivo>persona assolutamente esente da mende, che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile</corsivo>” (Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2020, n. 4201), ma non può sottrarsi ad un nesso, sia pur lato, di pertinenza e omogeneità contenutistica con l’apprezzamento di affidabilità nell’uso degli armamenti che è chiamata ad esprimere l’Autorità di pubblica sicurezza adita per il rilascio del titolo autorizzatorio in parola. In altre parole, l’applicazione della fattispecie <corsivo>de qua</corsivo> deve avvenire in modo teleologicamente orientato e coerente con l’orizzonte assiologico di interessi pubblici che il plesso normativo mira a tutelare. Non è un caso, difatti, che i fatti penalmente rilevanti che assumono valenza insuperabilmente ostativa in materia di porto di armi siano accomunati dalla connotazione violenta (delitti non colposi contro le persone commessi con violenza) o dalla dimensione offensiva a detrimento della pubblica Autorità (violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico) postulando una presunzione assoluta di inaffidabilità all’uso delle armi dei soggetti che se ne rendono responsabili in ragione della peculiare indole criminale.</h:div><h:div>8.3. – Sicché, per quanto concerne i “<corsivo>pregiudicati per delitto diverso da quelli sopra menzionati</corsivo>” e chi “<corsivo>non può provare la sua buona condotta</corsivo>” l’apprezzamento dell’Autorità amministrativa non può esulare in modo radicale dall’ambito di tutela e dai referenti assiologici sottesi alla materia delle autorizzazioni di polizia, ossia la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tal ché ogni altra condotta di vita, che abbia assunto la connotazione di illecito amministrativo, pregiudizio penale o di polizia, deve essere apprezzato nella sua valenza potenzialmente controindicante riguardata da questo precipuo angolo visuale. Sicché, i contegni genericamente non ascrivibili a buona condotta devono essere valutati nella prospettiva del giudizio prognostico a matrice inferenziale di affidabilità nell’uso delle armi secondo il noto standard del “<corsivo>più probabile che non</corsivo>” in coerenza con la <corsivo>ratio</corsivo> di fondo di natura preventivo-cautelare che ispira la disciplina (<corsivo>cfr</corsivo>. in termini, Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2021, n. 7551 “<corsivo>l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione della detta misura, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta</corsivo>”).</h:div><h:div>8.4. – Tale linea argomentativa trova conforto nella meditata giurisprudenza della Sezione, secondo cui nella materia delle autorizzazioni di polizia l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2018, n. 3154; Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2015, n. 5522; Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1867).</h:div><h:div>9. – Volgendo nuovamente il fuoco della disamina al caso di specie, il Collegio deve osservare che nell’impianto motivazionale del decreto questorile si coglie un sostanziale salto logico tra gli incontestati illeciti colposi scaturenti da inosservanze delle cautele antinfortunistiche, e la conclusiva valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi  che ha implicato il diniego di rinnovo del titolo abilitativo: l’Autorità di pubblica sicurezza non si è soffermata sulla imputazione colposa degli addebiti e, ancor di più, sulla stretta inerenza agli assetti organizzativi degli stabilimenti facenti capo alla -OMISSIS- e alla responsabilità di posizione del -OMISSIS- che ne è amministratore delegato pur avendo conferito comprovate deleghe per la sicurezza. La peculiare connotazione strutturale e soggettiva delle fattispecie di responsabilità di cui è stato dichiarato colpevole con comminazione di sole pene pecuniarie in sede penale è stata pretermessa in sede motivazionale, addivenendo <corsivo>omisso medio</corsivo> all’affermazione del “giustificato sospetto” che l’istante, anche nell’uso delle armi possa operare “<corsivo>al di fuori delle regole poste dal legislatore a presidio della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità</corsivo>”.</h:div><h:div>9.1. – Tali profili di carenza motivazionale del provvedimento impugnato, non rilevati dal giudice di prime cure e censurati nel gravame, conducono all’accoglimento dell’appello per i lamentati vizi di <corsivo>error in iudicando</corsivo> con riguardo al difetto istruttorio e motivazionale e alla fallace applicazione del parametro della buona condotta di cui all’art. 43 T.U.L.P.S..</h:div><h:div>10. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere conclusivamente accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere caducato il diniego questorile ai fini del motivato riesame dell’istanza alla luce degli effetti conformativi della presente pronuncia.</h:div><h:div>11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Ministero appellato alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Costanza Trappolini</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>