<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240070920250901114856838" descrizione="" gruppo="20240070920250901114856838" modifica="29/09/2025 11:50:35" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Pietro Antonio Muscianisi" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00709"/><fascicolo anno="2025" n="07742"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240070920250901114856838.xml</file><wordfile>20240070920250901114856838.docm</wordfile><ricorso NRG="202400709">202400709\202400709.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi carbone</firma><data>21/09/2025 21:53:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Rotondo</firma><data>01/09/2025 11:51:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 00477/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 709 del 2024, proposto dai sigg. Pietro Antonio Muscianisi, Maria Carmela Scaramozzino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Croce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il cons. Giuseppe Rotondo;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento datato 16 luglio 2020, prot. 19991 con il quale il Comune di Melito di Porto Salvo ha denegato definitivamente, ai signori Pietro Antonio Muscianisi e Maria Carmela Scaramozzino, il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione di un fabbricato in c.a. ad un piano fuori terra con tetto a falde da adibire a officina elettrauto e negozio di parrucchiera ubicato in via della Libertà, loc. Le Vigne, in catasto al foglio 42, part. 2885.</h:div><h:div>2. Il diniego, preceduto da preavviso di rigetto, è stato opposto per le seguenti ragioni:</h:div><h:div><corsivo>“Considerato che entro il termine di cui sopra non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta in indirizzo</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>“Considerato che la Zona D2 è adibita a zona commerciale dove sono ammessi nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli previsti dalla L. 122/89) per cui non si possono insediare attività artigianali per come previsto nel progetto, i quali vanno insediati nelle zone D3 e D4; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Considerato, inoltre, che il (nel) Lotto di terreno dove dovrebbe sorgere il fabbricato in esame nel P.R.G. vigente, in vigore dall’anno 2003, è prevista una strada di piano che attraversa il Lotto, non riscontrata negli elaborati di progetto, quindi la posizione del fabbricato progettato è quasi del tutto su tracciato della strada di piano”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>3. I signori Pietro Antonio Muscianisi e Maria Carmela Scaramozzino hanno impugnato il provvedimento negativo innanzi al T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria (nrg 500/2020) deducendo un unico, articolato motivo di gravame per “<corsivo>Illegittimità, ingiustizia ed erroneità del provvedimento di diniego definitivo del permesso di costruire”; </corsivo>uno actu, essi hanno proposto <corsivo>azione di</corsivo>
				<corsivo>condanna al rilascio del provvedimento desiderato ex artt. 30, comma 1, 34, comma 1, lett. c), c.p.a</corsivo>.”.</h:div><h:div>3.1. Come seguono le censure:</h:div><h:div>a) al contrario di quanto esposto nell’atto avversato, gli istanti avrebbero tempestivamente trasmesso a mezzo pec, in data 8 luglio 2020, controdeduzioni alla nota di preavviso di diniego prot. n. 18232 del 30 giugno 2020;</h:div><h:div>b) con riferimento alla irregolare previsione dell’area da occupare con il fabbricato, “<corsivo>il progetto potrebbe essere facilmente rivisto e corretto, con la riduzione della copertura del lotto, entro l’indice massimo previsto”</corsivo>, in tal modo “<corsivo>l’insediamento caratterizzato dalle correzioni apportate consentirebbe di poter destinare la superficie rimanente alle sedi viarie ed ai parcheggi, secondo le norme vigenti”;</corsivo> a tal fine, “<corsivo>la ditta Muscianisi Scaramozzino presenterà una revisione del progetto protocollato in data 19.02.2009, con le varianti appena esposte</corsivo>”;</h:div><h:div>c) per quanto concerne la circostanza relativa alla presenza di una strada di Piano che attraversa il lotto, detta strada non attraversa il terreno individuato con la particella n. 2885, e non interessa l’area su cui dovrà sorgere la costruzione, confinante lato Sud con la Ditta Capizzi, lato Ovest e Nord con proprietà Fedele e Latella, lato Est con il Vallone; non risulta che detta strada, di cui riferisce l’Ufficio, sia stata mai realizzata né la stessa è stata oggetto di previsione, con riferimento alla particella n. 2885, nel P.R.G.; l’osservazione da parte dell’Ufficio che, nel lotto di terreno (part. n. 2885) dove avrebbero voluto costruire gli istanti, è prevista una strada di piano, non è stata assolutamente riportata nel certificato prot. n. 9086/2007 che, invece, soltanto per le particelle 2886 e 2811, chiarisce che i terreni ricadono in zona viabilità proposta all’interno del P.R.G.</h:div><h:div>3.2. Nel costituirsi, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse essendo palese ai ricorrenti “che il progetto presentato non è meritevole di accoglimento”.</h:div><h:div>3.3. Il T.a.r., con la sentenza n. 477 del 20 maggio 2023, ha ritenuto il ricorso è “manifestamente infondato”, prescindendo perciò dall’esame della eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>4. Hanno proposto appello i signori Pietro Antonio Muscianisi e  Maria Carmela Scaramozzino che censurano la sentenza per <corsivo>error in iudicando</corsivo>, deducendo i seguenti vizi-censure:</h:div><h:div>a) il T.a.r. non ha adeguatamente considerato che, dopo il lungo lasso di tempo intercorso per la conclusione del procedimento, “<corsivo>l’amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto consentire ai proprietari di adeguare il progetto alle disposizioni asseritamente violate, quindi avrebbe dovuto e potuto consentire un congruo termine per modificare e completare il progetto, non rigettare il permesso di costruire. Le osservazioni dei sigg.ri Muscianisi e Scaramozzino erano pertinenti, congrue e meritevoli di considerazione</corsivo>”;</h:div><h:div>b) gli appellanti “<corsivo>attendevano disposizioni dall’ente comunale circa le esatte modalità da seguire per le necessarie modifiche o integrazioni del progetto originario, ovviamente con un congruo termine da determinare dall’ente, ovviamente non è pensabile che nell’arco di tempo di dieci Giorni, tempo congruo per le osservazioni ma non per altro, si sarebbe potuto presentare un nuovo progetto ovvero una modifica del progetto originario, senza neanche precisazioni e direttive da parte dell’ente”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>c) rispondeva a<corsivo> “criteri di buona ed efficiente amministrazione, dare delle precise indicazioni e dei termini per la presentazione dei progetti, quindi valutare la congruità degli stessi e solo dopo detta valutazione rendere o negare il permesso di costruire”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>d) “<corsivo>il proprietario di un immobile, anche indipendentemente dalle omissioni amministrative commesse nella specie, ha il diritto di presentare un nuovo progetto con i correttivi secondo legge. Ciò rientra, infatti, nei diritti del proprietario di un bene immobile, che non ha termini né condizioni nel pieno e libero godimento del diritto di proprietà, se non il rispetto della legge”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>e) il giudice territoriale non ha adeguatamente considerato il<corsivo> “comportamento dell’amministrazione comunale, che dopo il primo temporaneo diniego, neanche si preoccupa di valutare le osservazioni degli odierni appellanti, arrivando ad affermare che non erano state sollevate delle osservazioni”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>f) nessuna strada interessava il terreno oggetto di causa, come sopra scritto e già tempestivamente eccepito.</h:div><h:div>4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Melito Porto San Salvo.</h:div><h:div>5. All’udienza del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta perla decisione.</h:div><h:div>6. L’appello è infondato.</h:div><h:div>7. Il provvedimento impugnato, come correttamente osservato dal T.a.r., è plurimotivato, articolandosi su due motivazioni autonome in grado ciascuna di sorreggere il diniego ove anche risultasse illegittima una delle due.</h:div><h:div>La prima motivazione si basa, infatti, sulla considerazione che “<corsivo>la Zona D2 è adibita a zona commerciale dove sono ammessi nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli previsti dalla L. 122/89) per cui non si possono insediare attività artigianali per come previsto nel progetto, i quali vanno insediati nelle zone D3 e D4”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La seconda, invece, è articolata sul presupposto che sul<corsivo> “Lotto di terreno dove dovrebbe sorgere il fabbricato in esame nel P.R.G. vigente, in vigore dall’anno 2003, è prevista una strada di piano che attraversa il Lotto, non riscontrata negli elaborati di progetto, quindi la posizione del fabbricato progettato è quasi del tutto su tracciato della strada di piano”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>8. Le due motivazioni riprendono e riproducono esattamente le medesime ragioni sottese al preavviso di rigetto.</h:div><h:div>9. Parte appellante, in riscontro al preavviso di rigetto, aveva formulato due ordini di osservazioni.</h:div><h:div>9.a) Con riguardo alla “irregolare previsione dell’area da occupare con il fabbricato” (primo profilo ostativo), a suo dire “il progetto può essere facilmente rivisto e corretto, con la riduzione della copertura del lotto, entro l’indice massimo previsto”; le correzioni “consentirebbero di destinare la superficie rimanente alle sedi viarie e ai parcheggi”; a tal fine, “la ditta presenterà una revisione del progetto … con le varianti appena esposto”.</h:div><h:div>9.b.)  Con riguardo alla strada di piano (secondo profilo ostativo), detta strada, a suo dire, “non attraversa il terreno individuato con la particella 2885”, né risulta che essa “sia stata realizzata”.</h:div><h:div>10. Gli appellanti lamentano che il Comune prima, e il T.a.r, poi, non avrebbero tenuto in debita considerazione la circostanza che l’amministrazione nessun riscontro ha fornito alle osservazioni in sede di diniego definitivo.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>11. Le ragioni ostative, di carattere urbanistico, sono state articolate in modo chiaro dall’Ufficio comunale.</h:div><h:div>11.1. Parte appellante, a fronte del primo motivo ostativo, ha ammesso l’inadeguatezza del progetto e la sua incompatibilità urbanistica, riservandosi e impegnandosi a presentare un progetto conforme alla disciplina del piano regolatore.</h:div><h:div>L’amministrazione comunale, in sede di adozione del provvedimento definitivo, nulla aveva da riscontrare o confutare a fronte dell’impegno assunto spontaneamente dalla ditta: il diniego ha rappresentato lo scontato esito di una carenza progettuale che l’Ufficio aveva già evidenziato e circostanziato nel preavviso di rigetto, non superata in sede di osservazioni procedimentali.</h:div><h:div>11.2. A fronte del secondo profilo ostativo, la ditta si è limitata semplicemente, e laconicamente, ad osservare (affermare) che la strada di piano “non attraversa il terreno individuato con la particella 2885” e che comunque “non risulta sia stata realizzata”, senza tuttavia fornire ulteriori elementi fattuali, descrittivi o cartografici, a supporto di tale affermazione, ovvero che la strada di piano sarebbe estranea alla suddetta particella.</h:div><h:div>L’ufficio comunale, pertanto, nulla doveva e poteva riscontrare in aggiunta a quanto già opposto in sede di preavviso circa l’interferenza con la strada di piano; e invero, in assenza di nuovi, ulteriori e concreti apporti procedimentali in grado di sovvertire o revocare in dubbio l’esito della istruttoria, correttamente esso ha opposto in via definitiva il diniego.</h:div><h:div>12. Con un secondo ordine di censure, parte appellante ha censurato la sentenza per non avere adeguatamente considerato il comportamento poco collaborativo e leale del Comune, che non avrebbe consentito agli istanti di modificare il progetto, anche nell’ottica di una economia di mezzi, tenuto conto del lasso di tempo intercorso per la conclusione del procedimento.</h:div><h:div>12.1. Le censure sono infondate.</h:div><h:div>12.2. Rileva, in primo luogo, la circostanza che la ditta istante aveva dichiarato in sede di osservazioni procedimentali - così orientando e condizionando il comportamento dell’ufficio comunale – che avrebbe provveduto a presentare “<corsivo>una revisione del progetto protocollato in data 19.02.2009, con le varianti appena esposte</corsivo>”, al fine di superare le incompatibilità urbanistiche.</h:div><h:div>Il nuovo progetto non è stato mai presentato.</h:div><h:div>12.3. Consegue a tanto che, in sede di adozione del provvedimento finale, l’ufficio comunale non poteva fare altro che licenziare il provvedimento secondo il divisato contenuto.</h:div><h:div>12.4. Né il Comune si sarebbe potuto sostituire al privato elaborando esso il progetto.</h:div><h:div>12.5. In sede procedimentale (preavviso di rigetto), l’amministrazione aveva reso edotto, con dovizia di particolari, le ragioni ostative che impedivano l’approvazione del progetto sotto il profilo urbanistico, indicandole chiaramente nella circostanza che “<corsivo>la Zona D2 è adibita a zona commerciale dove sono ammessi nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli previsti dalla L. 122/89) per cui non si possono insediare attività artigianali per come previsto nel progetto, i quali vanno insediati nelle zone D3 e D4”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>12.6. Parte appellante ha riconosciuto ed ha ammesso l’esistenza delle criticità urbanistiche; ha mostrato di avere piena consapevolezza delle evidenziate incompatibilità e delle modifiche da apportare al progetto per superare gli ostacoli, tant’è che si è dichiarata disponibile e pronta alla revisione del progetto originario per renderlo “conforme alle leggi vigenti”.</h:div><h:div>12.7. Ribaltare, oggi, sul Comune la responsabilità di un mancato soccorso istruttorio non trova, pertanto, alcun fondamento in atti ed è, altresì, confutato dalle risultanze procedimentali.</h:div><h:div>13. Va aggiunto che, in base all'art. 20 del d.p.r. n. 380 del 2001, possono essere previsti due modi di richiesta di aggiornamento della pratica edilizia presentata:</h:div><h:div>a) una richiesta per modifiche di lieve entità prevista dal comma 4 <corsivo>(Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3);</corsivo></h:div><h:div>b) una richiesta per documentazione più sostanziale, prevista dal comma 5 (<corsivo>Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa).</corsivo></h:div><h:div>13.1. Dalla disposizione testé citata si evince che il soccorso istruttorio può (deve) trovare applicazione nel caso di richieste integrative di lieve entità o meramente documentali.</h:div><h:div>13.2. Nel caso di specie, si trattava di modifiche sostanziali che implicavano una revisione pressoché totale del progetto che era in onere del privato redigere e presentare alla luce dei rilievi formulati dall’amministrazione e noti alla ditta.</h:div><h:div>14. Consegue a tanto che, la ragione ostativa al rilascio del titolo edilizio, basata sulla incompatibilità del progetto con la “Zona D2”, riposa su una motivazione autonoma che, allo scontato scrutinio, s’appalesa immune dai rubricati vizi ed è, pertanto, in grado da sola di sorreggere la legittimità dell’intero provvedimento di diniego.</h:div><h:div>15. La piena legittimità della surriferita motivazione posta a sostegno del diniego definitivo, consente, pertanto, di per sé di respingere il ricorso in esame poiché il provvedimento gravato deve intendersi quale atto plurimotivato, in quanto basato su molteplici ragioni.</h:div><h:div>15.1. Al riguardo, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza a tenore della quale in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 31 luglio 2020, n. 4866: “<corsivo>in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190)</corsivo>”. </h:div><h:div>16. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l’appello è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>17. Le spese del grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna, in solido, i signori Pietro Antonio Muscianisi e Maria Carmela Scaramozzino al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Melito Porto San Salvo, in euro 4.000,00 (quattromila/oo) oltre accessori di legge e spese generali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppina Grimani</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>