<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240043120240619110112176" descrizione="" gruppo="20240043120240619110112176" modifica="28/06/2024 10:36:38" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00431"/><fascicolo anno="2024" n="05871"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240043120240619110112176.xml</file><wordfile>20240043120240619110112176.docm</wordfile><ricorso NRG="202400431">202400431\202400431.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca rovelli</firma><data>28/06/2024 10:36:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2980/2023, resa tra le parti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 431 del 2024, proposto da Wiit s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9508487BB0, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Castello n. 19; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vivaio, n. 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Bv Tech S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Telecom Italia S.p.A. in proprio e quale mandante del costituendo Rti, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.P.A. Lombardia e di Bv Tech S.p.A.;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Trevisan, in dichiarata delega dell'Avv. Del Fabbro, Zimmitti, e Baglivo;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. ARPA Lombardia ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento del “<corsivo>Servizio di outsourcing per l’infrastruttura di tecnologia (Server &amp; Network) di ARPA Lombardia</corsivo>” per un importo a base di gara pari a € 6.600.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</h:div><h:div>2. Hanno presentato domanda di partecipazione tre operatori economici: Wiit s.p.a. (d’ora in poi anche “Wiit”), Fastweb s.p.a. e il costituendo RTI Bv Tech S.p.A./Tim s.p.a. (d’ora in poi anche “Rti Bv Tech”).</h:div><h:div>3. Il Rti Bv Tech ha ottenuto punti 96,01 (primo classificato con 79,00 punti per l’elemento tecnico e 17,01 punti per l’offerta economica), Wiit punti 95,00 (secondo in graduatoria con 75,00 punti per l’elemento tecnico e 20,00 punti per l’offerta economica) e Fastweb punti 90,20 (terzo classificato con 79,00 punti per l’elemento tecnico e 11,20 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>4. L’offerta del Rti Bv Tech è risultata anomala e il RUP ha richiesto giustificazioni; in data 14 aprile 2023 il Rti Bv Tech ha trasmesso all’Agenzia la documentazione ritenuta utile. </h:div><h:div>5. Il 17 aprile 2023 il RUP e la Commissione giudicatrice si sono riuniti in seduta riservata per valutare i giustificativi resi dal Rti primo graduato; l’offerta è stata ritenuta nel complesso congrua. </h:div><h:div>6. Con decreto n. 260 del 5 maggio 2023 l’Agenzia ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato la procedura al raggruppamento costituendo Bv Tech s.p.a. / Tim s.p.a.</h:div><h:div>7. Con nota datata 11 maggio 2023 l’ARPA ha comunicato a Wiit l’adozione del decreto di aggiudicazione n. 260/2023.</h:div><h:div>8. Il 16 maggio 2023 Wiit ha presentato istanza di accesso agli atti richiedendo di ottenere copia in versione integrale e non oscurata di tutti gli atti e documenti della procedura competitiva prodotta in sede di gara dal Rti Bv Tech/Tim e, in particolare, la documentazione amministrativa e relativi allegati, l’offerta tecnica e relativi allegati, l’offerta economica e relativi allegati, ogni documento afferente alla valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, l’eventuale verbale di consegna anticipata, il contratto, ove stipulato, per l’affidamento del servizio e ogni ulteriore atto nelle more adottato dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>9. ARPA Lombardia ha fornito a Wiit parte della documentazione presentata dal Rti Bv Tech; non ha fornito copia dei verbali di tutte le sedute di gara.</h:div><h:div>10. Con ricorso notificato il 9 giugno 2023 Wiit ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia i provvedimenti di diniego parziale di accesso agli atti di gara nonché la valutazione dell’offerta tecnica e l’aggiudicazione disposta in favore del Rti Bv Tech.</h:div><h:div>11. Con ordinanza n. 1841 pubblicata il 17 luglio 2023 il TAR Lombardia ha accolto l’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 2 del c.p.a. formulata da Wiit; ARPA, in ottemperanza all’ordinanza del Collegio, ha trasmesso la documentazione di gara ivi inclusi i giustificativi relativi ai prezzi offerti dalla controinteressata.</h:div><h:div>12. All’esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2980/2023, il TAR per la Lombardia ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>13. Di tale sentenza, Wiit ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai seguenti motivi così rubricati: “<corsivo>I. Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso di specie, che il Data Center Primario previsto dal Capitolato Tecnico potesse essere di proprietà di fornitori in subappalto, ritenendo ammissibile anche il ricorso all’avvalimento e, che, conseguentemente, il RTI BVTECH avesse sopperito alla carenza di tale infrastruttura tecnica. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza</corsivo>
				<corsivo>di primo grado per: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 30, 89, 94, 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; errore e travisamento dei fatti; carente istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. (Primo motivo di ricorso principale); II - Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso di specie, che l’RTI BV TECH ha manifestato la volontà di garantire un tempo di RTO richiesto dal Capitolato Tecnico. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza di primo grado per: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 30, 89, 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; errore e travisamento dei fatti. (Secondo motivo di ricorso principale); III. - Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso di specie, che l’offerta tecnica del RTI BV TECH corrisponde dalle prescrizioni di gara in relazione alle operazioni di manutenzione impiantistica. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza di primo grado per: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 30, 89, 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; errore e travisamento dei fatti. (Terzo motivo di ricorso principale); IV. Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso di specie, l’RTI BV TECH avesse offerto 4 tecnici dedicabili ad ARPA e, che, conseguentemente, non incidendo direttamente sull’offerta economica, non avrebbero dovuto formare oggetto di giustificativi. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza di primo grado per: violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 30 del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare degli artt. 21 e 22 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere. Illogicità. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta. Violazione della par condicio. (Primo dei motivi aggiunti); V. - Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto i secondi motivi aggiunti per la mancata stipula del contratto con l’aggiudicatario. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza di primo grado per: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; carente istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione”. </corsivo></h:div><h:div>14. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, ARPA Lombardia e Bv Tech s.p.a.; quest’ultima ha anche proposto appello incidentale.</h:div><h:div>15. Alla udienza pubblica del 29 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>16. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Wiit s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2980/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:</h:div><h:div>a) il decreto del Vicario del Direttore Generale dell’ARPA Lombardia n. 260 del 5 maggio 2023 con cui l’Agenzia ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato la procedura di gara al raggruppamento costituendo Bv Tech s.p.a. – Tim s.p.a.;</h:div><h:div>b) la nota prot. Class.5.9 Fascicolo 2022.1.49.16 datata 11 maggio 2023 con cui l’ARPA ha comunicato a Wiit l’adozione del decreto n. 260/2023; </h:div><h:div>c) i verbali di gara e relativi allegati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto l’ammissione e la valutazione dell’offerta e dell’anomalia dell’offerta del Rti costituendo Bv Tech /Tim; </h:div><h:div>d) il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il decreto n. 645 del 1° dicembre 2022 del Vicario del Direttore Generale ARPA Lombardia con cui l’Agenzia ha indetto la procedura di gara;</h:div><h:div>e) il decreto del Vicario del Direttore Generale n. 127 del 9 marzo 2023 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice, il decreto n. 102 del 28 febbraio 2023 del Vicario del Direttore Generale ARPA con il quale si è disposta l’ammissione di tutti i concorrenti al prosieguo della procedura di gara nonché i chiarimenti resi da ARPA Lombardia in sede di gara;</h:div><h:div>f) la nota prot. n. Class.5.9 Fascicolo 2022.1.49.16 del 29 maggio 2023 con la quale ARPA Lombardia ha opposto a Wiit s.p.a. diniego all’accesso integrale agli atti e ai documenti della gara relativa alla “<corsivo>Procedura aperta sopra soglia comunitaria – tramite piattaforma SINTEL – per l’affidamento del Servizio di outsourcing per l’infrastruttura di tecnologia (server &amp; network) di ARPA Lombardia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto</corsivo>
				<corsivo>qualità/prezzo. CIG 9508487BB0” </corsivo>e, in particolare, alla documentazione amministrativa, al progetto tecnico (e relativi allegati ivi inclusi i <corsivo>curriculum vitae</corsivo> e le certificazioni del personale) nonché al documento contenente le giustificazioni a sostegno dell’offerta presentati dall’aggiudicatario RTI costituendo Bv Tech /Tim;</h:div><h:div>g) il Decreto del Vicario del Direttore Generale dell’ARPA Lombardia n. 260 del 5 maggio 2023 con cui l’Agenzia ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato la procedura di gara al raggruppamento costituendo Bv Tech s.p.a. – Tim s.p.a., atti impugnati con i primi motivi aggiunti, presentati il 15 settembre 2023, nonché la nota PEC del 2 ottobre 2023 con cui ARPA Lombardia ha comunicato a Wiit s.p.a. che “<corsivo>l'offerta non è stata valutata come la migliore</corsivo>” e che “<corsivo>La procedura è passata in aggiudicazione. Il Report della procedura sarà a Vostra disposizione sulla Piattaforma Sintel nelle prossime 24 ore</corsivo>”; </h:div><h:div>h) la nota PEC del 2 ottobre 2023 con cui ARPA Lombardia ha comunicato a Wiit s.p.a. che con separata nota l'Ente invia la comunicazione di aggiudicazione relativa alla procedura di gara della nota Class.5.9 Fascicolo 2019.1.52.56, trasmessa da ARPA Lombardia a WIIT a mezzo PEC il 19 ottobre; </h:div><h:div>i) il decreto n. 502 del 29 settembre 2023, trasmesso a Wiit a mezzo PEC il 19 ottobre 2023;</h:div><h:div>l) il <corsivo>report</corsivo> della procedura di gara e la comunicazione di aggiudicazione; </h:div><h:div>m) l’art. 7 del Disciplinare e l’art. 4.1 del capitolato, per la sola ipotesi in cui non fossero interpretabili in senso diverso dall’imporre la proprietà e solo la proprietà del <corsivo>data center</corsivo> primario, e di tutti gli atti, incluso quello che approva la graduatoria finale, nella parte in cui hanno ritenuto l’offerta conforme all’art. 4.1 del capitolato.</h:div><h:div>17. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:</h:div><h:div>a) la nozione di “proprietà” del <corsivo>data center</corsivo> era stata oggetto di quesiti da parte dei partecipanti, in risposta ai quali, la stazione appaltante chiariva che il requisito della “proprietà” dovesse essere inteso in termini coerenti con l’articolo 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, vale a dire ammettendo la possibilità che fosse di un subappaltatore e nel senso del pieno ed esclusivo controllo del <corsivo>data center</corsivo>;   </h:div><h:div>b) l’ausiliaria si è obbligata a prestare e garantire espressamente la disponibilità del <corsivo>data center</corsivo> Acilia, indicando il relativo indirizzo, con le previste certificazioni, e impegnandosi espressamente a definire i parametri di misurazione e controllo per le attività di monitoraggio e analisi dei processi e a pianificare e a eseguire periodicamente <corsivo>audit</corsivo> interni allo scopo di verificare la conformità dei processi aziendali rispetto ai requisiti delle norme di riferimento, di verificare il raggiungimento delle <corsivo>performance</corsivo> e degli obiettivi desiderati, nonché di fornire uno strumento sistematico di verifica e identificare le aree di potenziale miglioramento;</h:div><h:div>c) la Noovle è una società appartenente al Gruppo Telecom, di cui fa parte anche Tim, sottoposta alla sua direzione e coordinamento; è stato stipulato un contratto di avvalimento infragruppo, in cui l’onere probatorio e documentale risulta semplificato, non sussistendo neppure un vero e proprio obbligo di stipulazione, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;</h:div><h:div>d) il Rti Bv Tech ha manifestato la volontà di garantire il tempo di RTO richiesto dal Capitolato;</h:div><h:div>e) malgrado il punto 5.1 della griglia di valutazione fosse espressamente intitolato “<corsivo>miglioramento dei tempi di RTO</corsivo>”, e richiamasse espressamente il punto 5.5.1 del Capitolato, a sua volta riferito ai “tempi di RTO”, la sola lettera e) menzionava il diverso parametro RPO, che, con tutta evidenza, è stato riportato per un mero errore materiale, inidoneo a trarre in inganno i concorrenti, in considerazione dei plurimi riferimenti al predetto parametro RTO;</h:div><h:div>f) il motivo inerente l’asserita violazione dell’art. 4.1.2. del capitolato è generico perché non indica le prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> violate mediante la messa a disposizione di un solo <corsivo>firewall</corsivo>, né dimostra tecnicamente la sua effettiva inadeguatezza;</h:div><h:div>g) in relazione al criterio 7.1, la ricorrente ha dichiarato, a pag. 54 della propria offerta tecnica, di mettere a disposizione “<corsivo>4 tecnici dedicabili ad ARPA</corsivo>”, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, che, al paragrafo 16.1, prevedeva tra i criteri di valutazione l’assegnazione di un punto nel caso in cui fossero stati messi a disposizione “<corsivo>2 tecnici dedicabili ad ARPA</corsivo>”, e due punti nel caso in cui fossero stati messi a disposizione “<corsivo>4 tecnici dedicabili ad ARPA</corsivo>”, ossia risorse nella disponibilità dell’operatore economico che, pur essendo coinvolte a vario grado e con tempistiche differenti nel progetto, non per questo avrebbero dovuto considerarsi effettivamente “dedicate” a tempo pieno nell’esecuzione dell’appalto;</h:div><h:div>h) poiché la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> distingueva tra figure professionali da mettere senz’altro a disposizione della stazione appaltante, e altre a questa solo eventualmente “dedicabili”, in termini opzionali, se ne ricava che solo le risorse correlate alle prime, incidendo direttamente sull’offerta economica, così come concretamente presentata, avrebbero dovuto formare oggetto di giustificativi;</h:div><h:div>i) le 4 figure professionali opzionate, risultano inoltre dotate di certificazione SAP, come comprovato dal deposito documentale effettuato da ARPA in data 30 ottobre 2023;</h:div><h:div>l) il giudizio di anomalia non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, mirando piuttosto ad accertare se essa, in concreto, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, non dovendo la valutazione di congruità, concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.</h:div><h:div>18. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:</h:div><h:div>a) il TAR avrebbe confuso il concetto di “<corsivo>data center</corsivo>” con quello di “infrastruttura tecnologica” che sarebbero invece elementi tecnologici del tutto differenti e non assimilabili;</h:div><h:div>a.1.) nel corso del giudizio di primo grado Wiit avrebbe chiarito che nel <corsivo>business</corsivo> digitale, con il termine “<corsivo>data center</corsivo>” si indica un’infrastruttura fisica che comprende un edificio o un gruppo di edifici e include componenti e infrastrutture ridondanti o di <corsivo>backup</corsivo> per l’alimentazione, le connessioni di comunicazione dei dati, i controlli ambientali (ad esempio, aria condizionata, soppressione degli incendi), i vari dispositivi di sicurezza, i sistemi di cablaggio e le strutture di alimentazione e di raffreddamento; elementi necessari al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente fisico del <corsivo>data center</corsivo>;</h:div><h:div>a.2.) con l’espressione “infrastruttura tecnologica” si intende la combinazione di tutti quei componenti (infrastrutture, sistemi, risorse e <corsivo>asset</corsivo> tecnologici) necessari al funzionamento e alla gestione degli ambienti IT e dei servizi IT <corsivo>enterprise</corsivo> collocati in un <corsivo>data center</corsivo>; l’infrastruttura tecnologica combina componenti <corsivo>hardware</corsivo>, <corsivo>software</corsivo> e di rete; il termine “<corsivo>server farm</corsivo>” utilizzato nel settore dell’informatica indica, invece, una serie di <corsivo>server </corsivo>collocati in un unico ambiente in modo da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e la sicurezza;</h:div><h:div>a.3.) contrariamente quanto affermato dal TAR, sotto il profilo propriamente tecnologico, il <corsivo>data center</corsivo> e l’infrastruttura tecnologica (e la <corsivo>server farm</corsivo>) non sarebbero equiparabili o confondibili, in quanto un <corsivo>data center</corsivo> è un luogo fisico costruito allo scopo di ospitare <corsivo>server</corsivo> e apparecchiature di rete mentre un’infrastruttura tecnologica non è altro che un insieme di componenti <corsivo>hardware</corsivo>, <corsivo>software</corsivo> e di rete allocate nello stesso edificio (<corsivo>data center</corsivo>);</h:div><h:div>a.4.) dal tenore letterale della disciplina di gara (art. 4.1.2) emergerebbe che potevano essere oggetto di subappalto solo le infrastrutture tecnologiche e la <corsivo>server farm</corsivo> non il <corsivo>data center</corsivo> che è tutt’altra tipologia di elemento dell’offerta;</h:div><h:div>a.5.) secondo l’approccio argomentativo del TAR l’avvalimento a cui ha fatto ricorso il raggruppamento Bv Tech /Tim risulterebbe uno strumento ammissibile per poter sopperire alla carenza della proprietà del <corsivo>data center</corsivo> atteso che l’impresa avvalente (Rti Bv Tech) risulterebbe la controparte contrattuale della stazione appaltante (ARPA);</h:div><h:div>a.6.) il presupposto logico da cui origina il ragionamento del TAR sarebbe erroneo in quanto il <corsivo>data center </corsivo>non poteva formare oggetto di subappalto;</h:div><h:div>a.7.) Tim ha sottoscritto un contratto di avvalimento con Noovle per sopperire alla carenza del <corsivo>data center</corsivo> e, recentemente, proprio Tim, ha approvato la vendita della propria infrastruttura di rete al fondo di investimento KKR; recenti voci di mercato riferiscono, poi, di una possibile cessione da parte di Tim della <corsivo>business unit Enterprise</corsivo>, che comprende Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (Cybersicurezza), operazioni di mercato che non possono che influire anche solo sulla disponibilità per Tim del <corsivo>data center</corsivo> di cui si discute; evenienze che la disciplina di gara mirerebbe a scongiurare prevedendo in capo al concorrente “la proprietà” del <corsivo>data center</corsivo> primario intesa come il regime dominicale civilistico su ogni singolo elemento dell’infrastruttura impiegato per l’erogazione del servizio;</h:div><h:div>a.8.) l’ammissibilità dell’avvalimento, così come statuita dal TAR, contrasterebbe poi anche con la stessa disciplina di gara predisposta da ARPA;</h:div><h:div>a.9.) il Rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver fatto ricorso all’avvalimento per sopperire a una sua carenza, non di un requisito tecnico previsto dalla <corsivo>lex specialis, </corsivo>ma di una vera e propria infrastruttura tecnica (il <corsivo>data center</corsivo> primario) necessaria per svolgere il servizio; dotazione di cui il concorrente doveva avere la proprietà;</h:div><h:div>a.10.) dalla dichiarazione di avvalimento resa congiuntamente dai componenti del Rti in sede di gara emerge che Telecom Italia (mandante del Rti) si è avvalsa della società Noovle s.p.a. per il soddisfacimento del requisito; il <corsivo>data center</corsivo> primario dovrà essere di proprietà del concorrente di cui al paragrafo 4.1 “<corsivo>servizio di connettività e datacenter</corsivo>” del capitolato tecnico; il “requisito” che risultava, quindi, fornito in avvalimento è il “<corsivo>DATA CENTER ACILIA: Via di Macchia Palocco, 223/243 - 00125 Roma (RM)</corsivo>” e ciò è confermato dallo stesso “<corsivo>Accordo di avvalimento</corsivo>” stipulato tra le parti;</h:div><h:div>a.11.) Telecom non avrebbe potuto invocare l’avvalimento per sopperire alla carenza di una infrastruttura tecnica (ritenuta erroneamente un “requisito” oggetto di avvalimento) necessaria per l’erogazione del servizio che doveva invece essere di sua proprietà; per tale ragione il Rti Bv Tech avrebbe dovuto essere escluso dalla gara;</h:div><h:div>a.12.) il TAR ha ritenuto ammissibile il subappalto del <corsivo>data center</corsivo> e che la proprietà fosse da intendersi quale “<corsivo>pieno ed esclusivo controllo del datacenter</corsivo>”; anche sul punto la pronuncia non sarebbe corretta;</h:div><h:div>a.13.) dal tenore letterale della disciplina di gara emergerebbe che potevano essere oggetto di subappalto solo le infrastrutture tecnologiche e la <corsivo>server farm,</corsivo> non il <corsivo>data center</corsivo> che è tutt’altra tipologia di elemento dell’offerta</h:div><h:div>a.14.) in tale ottica ed entro tali limiti dovrebbe essere letto il chiarimento n. 33 richiamato dal TAR nella misura in cui il subappalto deve ritenersi ammissibile per le sole infrastrutture tecnologiche e la <corsivo>server farm</corsivo>; il chiarimento n. 34 ribadirebbe, poi, che il concorrente doveva avere la “proprietà” di tutti gli impianti, strutture, sistemi di controllo, di sicurezza fisica del <corsivo>data center</corsivo>;</h:div><h:div>a.15.) nel caso di specie, comunque, non si potrebbe neppure affermare che Telecom abbia il pieno ed esclusivo controllo del <corsivo>data center</corsivo>, considerando che si tratta di una infrastruttura fisica di proprietà Noovle che è un’altra azienda rispetto alla concorrente;</h:div><h:div>a.16.) quanto osservato dall’appellante, ovvero che la stazione appaltante aveva richiesto ai concorrenti la proprietà (non la disponibilità neppure tramite subappalto) del <corsivo>data center</corsivo>, sarebbe avvalorato anche da quanto verificatosi in occasione della procedura di gara avente ad oggetto sempre il servizio di <corsivo>outsorcing</corsivo> infrastrutturale di cui oggi si discute e bandita proprio da ARPA nel 2010; tale procedura di gara conteneva una previsione del capitolato tecnico del tutto identica a quella della procedura di cui oggi si discute e in cui ARPA aveva previsto che il <corsivo>data center</corsivo> fosse di proprietà del soggetto che avrebbe erogato il servizio; in tale procedura l’Agenzia regionale aveva però escluso dalla gara il primo graduato (il Rti Fujitsu-Fastweb) proprio poiché sprovvisto del <corsivo>data center</corsivo> in proprietà, affidando il servizio proprio a Wiit quale concorrente che seguiva in graduatoria e dotato di un <corsivo>data center</corsivo> di proprietà;</h:div><h:div>a.17.) nel corso del giudizio di primo grado, Wiit aveva censurato la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra Telecom e Noovle evidenziando la carenza della necessaria puntuale indicazione dei mezzi, del personale, del <corsivo>know-how</corsivo>, e degli altri elementi aziendali tali da rendere chiaramente “determinato” l’impegno dell’ausiliaria, tanto nei confronti della stazione appaltante, quanto nei confronti del Rti concorrente;</h:div><h:div>a.18.) emergerebbe <corsivo>per tabulas</corsivo> che i mezzi che l’ausiliaria ha messo a disposizione con il contratto sono indicati nel “<corsivo>Data Center di Acilia</corsivo>” e nelle “<corsivo>Certificazioni</corsivo>” con requisiti <corsivo>data center</corsivo>; le strutture operative risultano invece il “<corsivo>Data Center Field Operation</corsivo>”, il “<corsivo>Data Center Management</corsivo>” e il “<corsivo>Data Center Networking</corsivo>”;</h:div><h:div>a.19.) contrariamente a quanto affermato dal TAR, si tratterebbe di un contratto privo di quantificazione delle risorse e/o dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria e ciò in considerazione del fatto che proprio il <corsivo>data center</corsivo> primario è l’infrastruttura tecnologica principe ai fini dell’erogazione del servizio oggetto di gara;</h:div><h:div>a.20.) anche volendo configurare nel caso di specie un’eventuale ipotesi di avvalimento infragruppo, comunque sussisteva in capo a Telecom l’onere di produrre un accordo di avvalimento valido ed efficace;</h:div><h:div>b) a pagina 36 dell’offerta tecnica del Rti Bv Tech, all’inizio del par. E.2.1., vi è una descrizione del piano di <corsivo>Business Continuity</corsivo> offerto dal Rti, e al riguardo si legge che: “<corsivo>L’approccio complessivo prevede la definizione di un piano di continuità operativa per tutti i sistemi di ARPA e la declinazione di dettaglio tecnico organizzativa associata. Nei paragrafi seguenti sono indicate le tecnologie utilizzate per la realizzazione degli RPO e RTO indicati (RPO tendente a zero attraverso strumenti di CDP e RTO inferiore alle 2 due ore)</corsivo>”;</h:div><h:div>b.1.) il TAR si sarebbe limitato a valutare e interpretare la sola griglia di punteggi inserita dal Rti Bv Tech nel proprio progetto tecnico a pag. 35, senza verificare se quanto ivi riportato avesse reale riscontro nell’offerta tecnica;</h:div><h:div>b.2.) il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che il valore di RPO inserito dal Rti Bv Tech nella griglia relativa al sub-criterio 5.1 risulta coerente con quanto dichiarato in progetto: Bv Tech ha infatti dichiarato un RPO tendente a zero; la pretesa del TAR di attribuire il valore di RPO al RTO, da un lato contrasterebbe con il chiaro contenuto dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario e, dall’altro, denoterebbe un errore di valutazione da parte del Giudice di tutti gli elementi di fatto forniti in sede di giudizio;</h:div><h:div>b.3.) la sentenza impugnata sarebbe ingiusta nella misura in cui afferma che il valore di RPO dichiarato da Bv Tech doveva riferirsi al valore di RTO richiesto dal capitolato: ciò non sarebbe ammissibile in quanto in relazione al servizio di BC Bv Tech aveva indicato un valore di RTO che non poteva essere confuso con l’altro valore di RPO egualmente dichiarato;</h:div><h:div>b.4.) nel corso del giudizio di primo grado Wiit aveva contestato l’operato della Commissione di gara la quale, non solo aveva ritenuto l’offerta di Bv Tech valida ma le aveva anche attribuito il massimo punteggio per tale criterio (3 punti) sulla base della seguente motivazione: “<corsivo>la commissione sulla base dei requisiti indicai nel par 4.5.1 del capitolato, legge la soglia e) come segue: RTO tendente a 0 --&gt; 3 punti. L’offerta tecnica risponde in questi termini alla soglia e), come dichiarato al par. E.2.2.”</corsivo>;</h:div><h:div>b.5.) la legittimità di tale valutazione è stata contestata atteso la Commissione avrebbe erroneamente preso come riferimento la dichiarazione del Rti Bv Tech riportata nel par. E.2.2. che, tuttavia, si riferiva ai servizi di continuità operativa in “DR” (<corsivo>Disaster Recovery</corsivo>), mentre invece avrebbe dovuto tener conto della sola dichiarazione contenuta nel par. E.2.1. espressamente dedicata ai servizi in “BC” (<corsivo>Business Continuity</corsivo>);</h:div><h:div>b.6.) dalla lettura dell’<corsivo>incipit</corsivo> del par. E.2.2. risulterebbe l’errore della commissione; in tale punto, l’offerta del RTI aggiudicatario specificava, infatti, che “<corsivo>Si confermano l’applicazione di tecnologie di Continuos Data Protection tra il sito di ARPA e il sito principale basate sul prodotto Recoverpoint for VM di EMC che sarà fornito con copertura su tutta la infrastruttura di ARPA che sarà coperta da DR”; </corsivo>per il sistema in BC, il Rti con Bv Tech mandataria aveva indicato un tempo di RTO inadeguato alle richieste della <corsivo>lex specialis</corsivo>; sotto tale profilo l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa o al limite valutata con 0 punti;</h:div><h:div>b.7.) tali considerazioni, che sarebbero suffragate da incontestabili elementi probatori, non risulterebbero vagliate dal TAR;</h:div><h:div>b.8.) nel corso del giudizio di primo grado Wiit aveva eccepito, in via subordinata, l’annullamento integrale della gara dato che la commissione, in sede di valutazione delle offerte, avrebbe modificato un criterio di valutazione delle stesse, rilevando l’esistenza di un errore materiale che ha indotto i concorrenti a formulare le offerte in maniera inesatta.</h:div><h:div>b.9.) il TAR non ha condiviso la contestazione affermando che la Commissione non avrebbe commesso alcuna attività manipolativa ma si sarebbe limitata a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dai concorrenti in relazione all’offerta;</h:div><h:div>b.10.) il capitolato di gara e il disciplinare attribuivano il punteggio massimo (3 punti) al subcriterio 4.5.1. nel caso di RPO tendente a zero; in sede di attribuzione dei punteggi, la Commissione ha modificato tale subcriterio prevedendo che tale punteggio dovesse essere attribuito nel caso in cui fosse il valore di RTO ad essere tendente allo zero; si tratterebbe di un’illegittima alterazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>c) con un terzo ordine di censure Wiit aveva contestato l’aggiudicazione in favore del Rti Bv Tech poiché l’offerta del raggruppamento controinteressato non rispettava i requisiti minimi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara per aver proposto esclusivamente un <corsivo>firewall</corsivo> fisico sul <corsivo>data center</corsivo> primario; nel motivare il rigetto delle doglianze, il TAR si sarebbe appiattito sulle difese del Rti Bv Tech, affermando la genericità della censura poiché carente di una precisa indicazione delle prescrizioni della disciplina di gara ritenute violate;</h:div><h:div>c.1.) Wiit avrebbe puntualmente censurato una violazione dell’art. 4.1.2. del Capitolato tecnico che, nell’individuare le caratteristiche tecniche minime del <corsivo>data center</corsivo> primario, imponeva ai concorrenti che “<corsivo>L’infrastruttura del Data Center deve essere progettata per consentire operazioni di manutenzione impiantistica e sull’infrastruttura di rete senza obbligare al down dei servizi ospitati</corsivo>”;</h:div><h:div>c.2.) Wiit aveva evidenziato che tale previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> ha un’importanza fondamentale in termini di qualità e continuità del servizio offerto alla stazione appaltante; essa sta infatti a significare che in caso di manutenzione di un qualsiasi apparato dell’infrastruttura ve ne deve essere uno sostanzialmente equivalente di c.d. <corsivo>back up</corsivo> o di supporto che consenta all’infrastruttura di non “bloccarsi” (andare in <corsivo>down</corsivo>) e anzi di garantire la corretta erogazione dei servizi offerti;</h:div><h:div>c.3.) il requisito minimo indicato dal capitolato tecnico non sarebbe stato rispettato all’interno del paragrafo E.1 dell’offerta tecnica presentata dal Rti guidato da Bv Tech; nell’offerta della controinteressata, al sottoparagrafo intitolato “<corsivo>Infrastruttura di sicurezza e VPN</corsivo>” si precisava che sarà fornito ad ARPA esclusivamente un <corsivo>firewall</corsivo> fisico sul <corsivo>data center</corsivo> primario;</h:div><h:div>c.4.) ciò significherebbe che in caso di manutenzione o in caso di disservizio di tale apparato di rete – non essendocene un secondo “di scorta” – si verificherebbe un <corsivo>down </corsivo>dei servizi ospitati;</h:div><h:div>c.5.) nell’offerta della controinteressata non vi sarebbero apparati in grado di sopperire a tale lacuna tecnica, in quanto non risulta previsto alcun apparato <corsivo>firewall</corsivo> neppure sul sito secondario, che quindi non permetterebbe l’utilizzo di tale <corsivo>data center</corsivo> in caso di disservizio o indisponibilità assoluta del <corsivo>data center</corsivo> primario;</h:div><h:div>c.6.) la stazione appaltante avrebbe tentato di giustificare la censurata carenza di ulteriori <corsivo>firewall</corsivo>, ma ciò sarebbe stato smentito dalle previsioni del capitolato tecnico richiamato dalla stessa ARPA e che in relazione all’attivazione del servizio di DR al paragrafo 5.5.3 prevedeva che: “<corsivo>In caso di attivazione del servizio di DR, l’Aggiudicatario deve: • Pubblicare, attraverso i propri indirizzi IP pubblici e con firewall dedicati, i servizi di ARPA agendo, ove necessario e per le parti di propria competenza sui DNS di ARPA”</corsivo>;</h:div><h:div>c.7.) emergerebbe quindi, un ulteriore elemento di erroneità della sentenza nella misura in cui il TAR sostiene che Wiit avrebbe censurato un’asserita violazione dell’art. 5.5.3 del Capitolato;</h:div><h:div>d) con i primi motivi aggiunti Wiit aveva censurato l’insostenibilità economica dell’offerta del Rti aggiudicatario alla luce dei giustificativi resi in sede di gara; era stato evidenziato che con riferimento al criterio premiante 7.1 l’Rti Bv Tech aveva offerto un <corsivo>team</corsivo> di quattro persone dedicato ad ARPA, giustificando invece il costo di una sola risorsa;</h:div><h:div>d.1.) il TAR, richiamando le tesi difensive di Bv Tech, ha affermato che “<corsivo>in relazione al criterio 7.1, la stessa ha dichiarato, a pag. 54 della propria offerta tecnica, di mettere a disposizione “4 tecnici dedicabili ad ARPA</corsivo>”; da ciò ha fatto, quindi, discendere che solo le risorse dedicate a tempo pieno al servizio oggetto di gara, incidendo direttamente sull’offerta economica, avrebbero dovuto formare oggetto di giustificativi;</h:div><h:div>d.2.) gli assunti del TAR sarebbero però smentiti dal tenore letterale del progetto tecnico offerto dal Rti Bv Tech; il progetto tecnico dell’aggiudicatario a pagina 56 recita: “<corsivo>In relazione al criterio premiante 7.1, il team dedicato ad ARPA sarà costituito da quattro risorse con le competenze e le certificazioni SAP necessarie per eseguire con successo tutte le attività di manutenzione all’interno dell’intero ciclo di vita di una soluzione SAP e secondo metodologie consolidate basate su SAP ASAP e RUN SAP</corsivo>”;</h:div><h:div>d.3.) è stato il raggruppamento Bv Tech a dichiarare che il <corsivo>team</corsivo> di quattro persone era “dedicato” al servizio e non “dedicabile” come invece avrebbe erroneamente statuito il TAR;</h:div><h:div>d.4.) il Rti Bv Tech aveva giustificato il costo di una sola risorsa per soli 120 giorni lavorativi annui; in sostanza Bv Tech, a fronte di un’offerta di 4 risorse per 217 giorni/anno, aveva invece giustificato il costo di una sola risorsa specializzata su SAP per 120 giorni annui a un costo totale per 5 anni di € 109.003,33; seguendo, invece, quanto offerto dal Rti Bv Tech in sede di gara, il costo totale delle 4 risorse proposte ammontava a complessivi € 788.447,80;</h:div><h:div>d.5.) l’aggiudicatario avrebbe omesso di giustificare € 679.444,47 di costo del personale che dovrà invece sopportare erodendo, già solo con tale voce di costo, tutto il margine della commessa quantificato in € 503.581,34 (così come indicato a pag. 11 dei giustificativi) e portando l’offerta in perdita;</h:div><h:div>d.6.) con i primi motivi aggiunti Wiit aveva altresì censurato l’insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria nella misura in cui il raggruppamento Bv Tech non avrebbe giustificato anche il costo di due ulteriori altre figure professionali proposte in sede di gara: il <corsivo>Service Manager</corsivo> Operativo e il <corsivo>Security Manager</corsivo> Operativo;</h:div><h:div>d.7.) il TAR ha ritenuto non ammissibile tale censura poiché non risulterebbe dimostrato che, in caso di fondatezza, la stessa sia destinata a incidere in maniera significativa sull’utile economico complessivo; Wiit aveva ricostruito il costo di tali figure e sarebbe emerso che, trattandosi di figure operative 217 gg/anno secondo quando dichiarato dall’aggiudicatario (il <corsivo>Service Manager</corsivo> è proposto <corsivo>full time</corsivo>), il relativo costo non giustificato ammontava a € 452.510,10;</h:div><h:div>d.8.) in definitiva, in sede di gara l’aggiudicataria non avrebbe giustificato sia l’importo di € 679.444,47 per le 4 risorse specializzate dedicate su SAP sia l’ulteriore costo di € 452.510,10 per i due operatori del <corsivo>Customer Dedicated Team</corsivo>; costi del lavoro non giustificati che ammonterebbero a complessivi € 1.131.954,57; tali costi non giustificati porterebbero l’offerta economica del Rti Bv Tech/Tim in perdita per oltre € 628.000;</h:div><h:div>d.9.) anche ove si volesse considerare la sottostima di circa € 200.000 per il <corsivo>Service Manager </corsivo>Operativo, tale importo comunque sommato alla sottostima delle 4 risorse dedicate, comporterebbe un utile d’impresa eroso, contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata e recepito dal TAR;</h:div><h:div>e) con nota Class.5.9 Fascicolo 2019.1.52.56, trasmessa a mezzo 31 PEC il 19 ottobre 2023, ARPA Lombardia aveva comunicato a Wiit l’adozione del Decreto n. 502 del 29 settembre 2023, notiziando della sottoscrizione del contratto con il raggruppamento Bv Tech entro la metà di ottobre;</h:div><h:div>e.1.) ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante ha l’obbligo di comunicare immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: “<corsivo>la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario […]</corsivo>”; nel caso qui esamiinato l’ARPA, in violazione del dettato normativo e dei principi di trasparenza, solo il 19 ottobre 2023 si era limitata a trasmettere la determina n. 502/2023 adottata 20 giorni prima con cui l’Agenzia aveva disposto in termini generici la stipula del contratto entro la metà di ottobre; alla data di proposizione dei secondi motivi aggiunti, quindi, Wiit, seconda graduata non aveva ancora contezza della data di stipula del contratto d’appalto da parte di ARPA Lombardia e, per tale ragione, si è vista costretta a censurare l’operato dell’Agenzia.   </h:div><h:div>19. L’articolato atto di appello, così sintetizzato, può a questo punto essere esaminato.</h:div><h:div>19.1. Le questioni sottoposte a questo Collegio sono le seguenti:</h:div><h:div>a) la proprietà o la disponibilità del <corsivo>data center</corsivo>;</h:div><h:div>b) la validità dell’offerta di Bv Tech;</h:div><h:div>c) i requisiti minimi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara sotto differenti profili;</h:div><h:div>d) la congruità e affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>19.2. La questione relativa alla stipula del contratto di appalto, sub lettera e) della sintesi delle censure che l’appellante muove alla sentenza impugnata, è del tutto irrilevante nell’economia del presente giudizio.</h:div><h:div>20. In ordine alla prima questione, corrispondente al primo, articolato motivo di appello, è agevole rilevare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. </h:div><h:div>21.1. Nonostante l’appellante argomenti la propria tesi con ampi svolgimenti un dato è insuperabile: il disciplinare di gara non prevedeva affatto che il <corsivo>data Center</corsivo> fosse di proprietà degli operatori economici. Non nel senso preteso dall’appellante (peraltro, in tal caso, la <corsivo>lex specialis</corsivo> sarebbe stata irrimediabilmente illegittima).</h:div><h:div>21.2. Al punto 4.1. del capitolato tecnico si legge: “<corsivo>DATACENTER PRIMARIO In particolar modo il Data Center Primario dovrà essere di proprietà del concorrente; con la definizione “di proprietà” si intende, ai fini di questo appalto, la proprietà di tutti gli impianti, strutture, sistemi di controllo, di sicurezza fisica ed altri che caratterizzano il Data Center in quanto tale e di cui l’Aggiudicatario dovrà avere pieno ed esclusivo controllo. È esclusa dalla proprietà unicamente la componente puramente edile, che può essere acquisita in locazione</corsivo>”.</h:div><h:div>21.3. Come noto, nell'interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. La tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole.</h:div><h:div>21.4. Che il criterio ermeneutico dettato dall'art. 1363 abbia carattere sussidiario, nel senso che il giudice dovrebbe farvi ricorso solo quando la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall' art. 1362 è orientamento da tempo superato. La giurisprudenza oggi dominante ritiene, invece, che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363, anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090).</h:div><h:div>21.5. Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione <corsivo>prima facie</corsivo> chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 261).</h:div><h:div>21.6. Con la regola codificata nell’art. 1363, è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone della totalità; dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricava il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito della interpretazione degli atti di gara posto che, dichiarazioni rappresentative, o descrittive, o enunciative, devono intendersi prive di un qualche significato se quello che l'interprete gli attribuisce viola il canone della totalità.</h:div><h:div>21.7. È assai risalente e costituisce ormai <corsivo>ius receptum</corsivo> l’affermazione secondo cui all'interpretazione degli atti amministrativi si applicano normalmente le regole sull'interpretazione dei contratti, dato il loro carattere generale, sia pure con le dovute differenze tratte dalla circostanza che questi ultimi sono manifestazioni di un potere di cui sono il mezzo di esercizio per il perseguimento di pubblici interessi. Pertanto, anche per gli atti amministrativi vale la regola generale secondo la quale, nella loro interpretazione, bisogna indagare l'intenzione delle parti, o in genere dell'organo amministrativo autore dell'atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando inoltre le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto (così la nota pronuncia della Cass. civ., 13 maggio 1964, n. 1142).</h:div><h:div>21.8. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della <corsivo>lex specialis</corsivo> (ambiguità che peraltro qui non è in alcun modo rilevabile), in ossequio al principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295).</h:div><h:div>21.9. Nel caso che qui occupa il Collegio, il requisito della proprietà non può che essere inteso come “pieno ed esclusivo controllo” del <corsivo>data center</corsivo> vale a dire piena disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate.</h:div><h:div>21.10. La questione è talmente pacifica da non dover indugiare oltre sul punto.</h:div><h:div>21.11. Altrettanto pacifica è l’infondatezza di tutto l’argomentare dell’appellante in ordine alla distinzione tra <corsivo>data center</corsivo> e <corsivo>server farm. </corsivo>La distinzione non sfugge al Collegio ma è irrilevante ai fini della soluzione della vicenda controversa. </h:div><h:div>21.12. Le osservazioni contenute a pagina 8 della memoria depositata dall’ARPA il 13 febbraio 2024 sono pienamente condivisibili laddove si legge: (…) “<corsivo>le infrastrutture tecnologiche debbano essere considerate un tutt’uno con il Data Center in cui infatti, ai sensi del paragrafo 4.1. del Capitolato, “saranno ospitate le infrastrutture necessarie per l’erogazione dei servizi</corsivo>”. </h:div><h:div>21.13. Richiamare, come fa l’appellante, una precedente gara di cui essa è stata aggiudicataria e in cui ARPA aveva preteso la proprietà del <corsivo>data center </corsivo>non giova affatto. La circostanza che una precedente gara fosse stata condotta in modo differente non legittima la violazione dei più elementari canoni che presidiano all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.</h:div><h:div>21.14. Il raggruppamento Bv Tech ha dimostrato la disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto e tanto bastava per ritenere assolti gli obblighi fissati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. </h:div><h:div>21.15. A pagina 4 della memoria depositata il 13 febbraio 2024 l’appellante afferma: “<corsivo>Seguendo, invece, le tesi del controinteressato, secondo cui sarebbe sufficiente un accordo negoziale attraverso il quale dotarsi del Data Center (come ad esempio l’avvalimento), pressoché tutti gli operatori sul mercato, avrebbero avuto titolo per l’ammissione alla gara”</corsivo>. È proprio questo il punto. Gli operatori sul mercato devono, in condizioni di parità, poter accedere alla gara comprovando la disponibilità dei mezzi.</h:div><h:div>21.16. Non sussiste alcuna nullità del contratto di avvalimento stipulato tra Telecom Italia s.p.a. e Noovle s.p.a. società Benefit. L’oggetto dell’accordo è perfettamente delineato.</h:div><h:div>21.17. La normativa nazionale ed eurounitaria sull'avvalimento va interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell'oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c. (Consiglio di Stato sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10604).</h:div><h:div>21.18. D’altronde, la determinatezza dell’oggetto del contratto, implica l’integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale. In un caso come quello qui esaminato, la determinatezza dell’oggetto si intreccia inevitabilmente con l’aspetto della formazione dell'accordo, perché solo se quest'ultimo ha riguardato tutti gli elementi del contratto, questo può dirsi formato. La nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in un caso come questo, si tradurrebbe nella negazione della stessa conclusione del contratto che, invece, in questo caso è esistente e, si ribadisce, delinea in modo chiaro la prestazione dedotta nel contratto.</h:div><h:div>22. In ordine alla seconda questione, corrispondente al secondo motivo di appello, occorre osservare che:</h:div><h:div>a) il TAR ha ampiamente motivato il rigetto della censura e non corrisponde al vero che le considerazioni esposte dalla ricorrente, che sarebbero suffragate da incontestabili elementi probatori, “<corsivo>non risultano minimante vagliate dal TAR</corsivo>” (affermazione contenuta a pagina 22 del ricorso in appello);</h:div><h:div>b) non vi è alcuna erroneità della sentenza impugnata, non potendosi ritenere erronea o carente una motivazione i cui argomenti giuridici sono sgraditi alla parte ricorrente; la mancanza di motivazione si caratterizza per la sua radicale carenza o per la sua inidoneità a rivelare la <corsivo>ratio decidendi, </corsivo>evenienza che qui non si ravvisa in alcun modo.</h:div><h:div>22.1. Che, poi, vi fosse un errore materiale nella griglia di valutazione pubblicata dalla stazione appaltante è circostanza talmente evidente da non lasciare spazio a dubbi. È stato indicato “<corsivo>RPO tendente a 0</corsivo>” in luogo di “<corsivo>RTO tendente a 0</corsivo>”. </h:div><h:div>22.2. È noto che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di emendare l'errore c.d. ostativo, vale a dire commesso nella formulazione della dichiarazione contenuta nell'offerta (Consiglio di Stato sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731), a condizione che sia riconoscibile dalla stazione appaltante cui l'atto era diretto. Nella sentenza di questa Sezione, 20 giugno 2019, n. 4198 ne sono esposte le ragioni: “<corsivo>la domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l'offerta dell'operatore economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale, in quanto l'operatore dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, ma ha contenuto più ampio poiché l'operatore dichiara anche il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara (…).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai sensi dell' art. 1324 cod. civ. sono applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili; tra queste indubbiamente sono applicabili gli artt. 1427 e ss. cod. civ. che disciplinano l'annullabilità del contratto per errore (…). L' art. 1428 cod. civ., in particolare, prevede che l'errore è causa di annullamento del contratto, se “essenziale” e “riconoscibile dall'altro contraente</corsivo>”. Per il caso di atto unilaterale recettizio l'errore deve essere riconoscibile dal soggetto cui l'atto è diretto.</h:div><h:div>22.3. Si è poi specificato che l'errore è riconoscibile dalla stazione appaltante se ravvisabile <corsivo>ictu oculi</corsivo> dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2021, n. 6025). </h:div><h:div>22.4. Nel caso qui esaminato il raggruppamento Bv Tech ha sicuramente manifestato la volontà di garantire il tempo di RTO richiesto dal capitolato. </h:div><h:div>23. In ordine alla terza questione (i requisiti minimi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara) le argomentazioni dell’appellante sono ugualmente infondate.</h:div><h:div>23.1. Va anzitutto osservato che la statuizione del TAR di inammissibilità della censura per genericità è corretta dato che il motivo di ricorso espresso in maniera indeterminata è inammissibile, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. </h:div><h:div>23.2. In ogni caso, il capitolato tecnico prevede che “<corsivo>L’infrastruttura del Data Center deve essere progettata per consentire operazioni di manutenzione impiantistica e sull’infrastruttura di rete senza obbligare al down dei servizi ospitati</corsivo>” (4.1.2 Caratteristiche del <corsivo>Datacenter</corsivo>).</h:div><h:div>23.3. Tutta la lunga dissertazione in ordine ad asseriti difetti dell’offerta del Rti aggiudicatario si basa su un presupposto non corretto: che siano ammissibili censure formulate in modo tale da domandare al giudice un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dall’amministrazione.</h:div><h:div>23.4. Peraltro, tutto l’incedere dell’argomentazione dell’appellante si fonda non sulla rappresentazione di circostanze di fatto bensì sulla personale interpretazione che di quei fatti fornisce il ricorrente. Come noto, i fatti non hanno significato e, se mai l’hanno, certo non l’hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi di legge. Interpretare un fatto significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento. Ebbene, le spiegazioni fornite dall’appellante circa l’asserita inidoneità dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, sono del tutto personali e frutto di un apprezzamento dei fatti e di valutazioni delle regole tecniche poste a presidio della corretta conduzione della gara, che si scontrano con una giurisprudenza consolidata di questa Sezione.</h:div><h:div>23.5. Tutta la questione si riduce nell’analizzare l’asserita inadeguatezza (non corrispondenza) dell’offerta di Bv Tech alle prescrizioni di gara in relazione alle operazioni di manutenzione impiantistica. </h:div><h:div>23.6. Si tratta di valutazione compiuta attraverso l'espressione di giudizi a fronte dei criteri previsti dal bando di gara, che costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame non si ravvisa in alcun modo.</h:div><h:div>24. In ordine alla quarta questione (la congruità e affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria) la sentenza resiste saldamente alle critiche che le sono state rivolte.</h:div><h:div>24.1. Intanto, anche in questo caso, le critiche mosse alla sentenza non trovano conforto nella lettura degli atti di causa.</h:div><h:div>24.2. Al punto 16.1 del disciplinare di gara “<corsivo>criteri di valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>” si legge al punto 7 della tabella (pagina 32) “<corsivo>a) Nessun tecnico --&gt; 0 punti, nessun miglioramento b) 2 tecnici dedicabili ad ARPA --&gt; 1 punto c) 4 tecnici dedicabili ad ARPA --&gt; 2 punti</corsivo>”.</h:div><h:div>24.3. Dalla piana lettura dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (pagina 54 e successive) emerge che l’offerta è perfettamente in linea con le prescrizioni del disciplinare, esattamente come il primo Giudice ha ben colto.</h:div><h:div>24.4. Ugualmente frutto di una personalissima ricostruzione degli atti di causa è il conteggio esposto con riferimento al <corsivo>Security Manager</corsivo> Operativo.</h:div><h:div>24.5. Tutto il conteggio esposto nell’atto di appello parte da un presupposto di fatto inesistente a cui segue un risultato che non trova alcun riscontro nell’offerta di Bv Tech.  </h:div><h:div>24.6. Ciò che l’appellante chiede al Giudice, anche in questo caso, è un intervento di tipo sostitutivo su apprezzamenti che spettano alla stazione appaltante.</h:div><h:div>24.7. Va richiamata la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Sezione in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica. Il TAR ha motivato in ordine al fatto che la verifica della congruità dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma mira ad accertare se in concreto essa, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>24.8. Questa Sezione da tempo esprime un orientamento del tutto consolidato nel senso di ritenere che:</h:div><h:div>a) la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; Consiglio di Stato sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;</h:div><h:div>b) il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione;</h:div><h:div>c) il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica;</h:div><h:div>d) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;</h:div><h:div>e) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:</h:div><h:div>e1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'<corsivo>iter</corsivo> logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;</h:div><h:div>e2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;</h:div><h:div>e3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;</h:div><h:div>f) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;</h:div><h:div>g) in definitiva, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo;</h:div><h:div>h) dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'<corsivo>iter</corsivo> logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di stato, Sez. V, 29 luglio 2022, n. 6696).</h:div><h:div>25. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:</h:div><h:div>a) rigetta l'appello principale;</h:div><h:div>b) dichiara improcedibile l'appello incidentale;</h:div><h:div>c) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2980/2023.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di A.R.P.A. Lombardia e € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Bv Tech s.p.a.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Gianluca Rovelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>