<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240028320240412102158176" descrizione="" gruppo="20240028320240412102158176" modifica="13/04/2024 11:39:37" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00283"/><fascicolo anno="2024" n="03466"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240028320240412102158176.xml</file><wordfile>20240028320240412102158176.docm</wordfile><ricorso NRG="202400283">202400283\202400283.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>13/04/2024 11:39:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Pier Luigi Tomaiuoli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 07235/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 283 del 2024, proposto dalla società Gfi Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9428723C5A, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Procolo Arciprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>l’Azienda Sanitaria Locale Caserta, Asmel Consortile, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>la società Klas Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno e di Klas Services S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Klas Services s.r.l. ha impugnato la determina n. 390 del 5 luglio 2023 con la quale il Comune di Castel Volturno ha aggiudicato alla GFI Food Service s.r.l. il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per il periodo novembre 2022 – novembre 2024. </h:div><h:div>A fondamento dell’azione la ricorrente ha denunciato, tra l’altro, una presunta irregolarità (per carenza dei requisiti minimi di salubrità, igiene e agibilità) del centro di cottura indicato dalla controinteressata con conseguente illegittimità del relativo punteggio attribuito.</h:div><h:div>2. Costituitasi in giudizio, l'aggiudicataria GFI Food Service s.r.l. ha replicato alle deduzioni avversarie e, in corso di causa, ha proposto ricorso incidentale volto ad ottenere la pronunzia di esclusione della Klas Service s.r.l. ai sensi del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, a cagione delle dichiarazioni non veritiere e fuorvianti che la stessa controinteressata avrebbe reso circa la distanza del proprio centro di cottura dal plesso scolastico. </h:div><h:div>3. Con la sentenza n. 7235 del 2023 il TAR per la Campania – Napoli ha accolto il ricorso principale proposto dalla Klas Service s.r.l., dichiarando fondata la censura circa l'attribuzione del punteggio premiale di 2 punti per la distanza (compresa tra 10 e 15 km) del centro di cottura dalla scuola. </h:div><h:div>4. Con la medesima pronuncia è stato respinto, come infondato nel merito, il ricorso incidentale proposto da GFI Food Service s.r.l.. </h:div><h:div>5. In ottemperanza alla decisione del TAR, l'Amministrazione ha provveduto ad affidare il servizio di refezione scolastica a Klas service s.r.l..</h:div><h:div>6. Avverso la predetta sentenza GFI Food Service s.r.l. ha proposto gravame affidandosi a due motivi di appello e formulando istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.</h:div><h:div>7. Nel giudizio si sono costituiti Klas Service s.r.l. e il Comune di Castel Volturno, replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>8. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, la causa è passata in decisione all’udienza dell’11 aprile 2024.</h:div><h:div>9. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata da Klas Service in ragione del fatto che, a seguito della pronuncia di primo grado, l’Amministrazione ha riconvocato la Commissione di gara, la quale ha riassegnato il punteggio e ha decretato una graduatoria favorevole a Klas Service. A seguire è stato adottato un nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore di quest’ultima, con decreto n. 10 del 4 gennaio 2024 impugnato da GFI dinanzi al TAR Napoli (ricorso RG 606/2024) sicché, sostiene Klas Service, è su quest’ultimo atto che si concentrerebbe il fuoco della contesa, con sterilizzazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio innestato sugli atti presupposti. </h:div><h:div>9.1. L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>L’avvenuta impugnazione in via derivata dell’atto consequenziale (il nuovo provvedimento di aggiudicazione) si è imposta come necessaria al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso avverso gli atti di gara, ma certamente non assorbe, né esaurisce la materia del contendere, poiché questa investe questioni e atti pregiudiziali, oggetto del presente giudizio, la cui sorte è destinata a riflettersi in modo determinante sui nuovi esiti della gara.  </h:div><h:div>10. Venendo al merito, la trattazione dei motivi avverrà esaminando dapprima i profili di doglianza concernenti la posizione di GFI (attraverso lo scrutinio del primo motivo di appello e delle ulteriori censure assorbite in primo grado e  riproposte da Klass Service ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a.) e successivamente i rilievi riguardanti la posizione di Klas Service (oggetto del secondo motivo di appello).</h:div><h:div>10.1. Come anticipato in premessa, il giudice di primo grado ha ritenuto fondato e assorbente il motivo che riteneva illegittima l’attribuzione a GFI del punteggio premiale (di 2 punti) per la vicinanza del centro di cottura dalla scuola, atteso che i locali indicati non disponevano (per lo meno al momento della presentazione dell’offerta tecnica e, dunque, dell’assegnazione del punteggio) dei requisiti di agibilità richiesti dal bando.</h:div><h:div>10.2. Le disposizioni disciplinari che vengono in rilievo sono:</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> l'art. 7.3 del disciplinare di gara, il quale prevede che i concorrenti, quale requisito di capacità tecnica e professionale, "<corsivo>... c) abbiano un centro di cottura, ubicato a non oltre 15 (quindici) chilometri ... dal plesso scolastico ... La comprova del requisito è fornita mediante la documentazione di proprietà, disponibilità o l’impegno all’individuazione del centro cottura da parte dell’operatore economico, unitamente all’autocertificazione volta a dimostrare la capacità produttiva</corsivo>";</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> il successivo art. 18.1 del disciplinare, il quale prevede l'attribuzione del seguente punteggio rispetto alla “<corsivo>Distanza del punto di cottura dalla sede del Comune di Castel Volturno, calcolata secondo il sito internet "Viamichelin": A1) punti 0 = oltre 15 km; A2) punti 2 = da 11 km a 15 km; A3) punti 4 = da 6 km a 10 km; A4) punti 6 = da 0 a 5 km</corsivo>”.</h:div><h:div>10.3. Per giungere all’accoglimento della censura il TAR:</h:div><h:div>-- è partito dal dato incontrovertibile e pacifico che il centro di cottura indicato dalla GFI non avesse (al momento della presentazione dell’offerta tecnica) i requisiti igienico sanitari (si legge in sentenza: “<corsivo>la determina di aggiudicazione della procedura de qua è del 5 luglio 2023 mentre la SCIA per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione collettiva) è stata acquisita al protocollo dell’ente comunale in data 26 luglio 2023 con richiesta di quest’ultimo di integrazioni documentali; l’iter procedimentale relativo alla agibilità dei locali dal punto di vista igienico sanitario non si è allo stato ancora concluso avendo la Asl (a seguito del sopralluogo del 28 novembre 2023) effettuato dei rilievi culminati nell’invito alla GFI di porvi rimedio nel termine di 30 giorni</corsivo>”);</h:div><h:div>-- ha riconosciuto che, ai sensi delle disposizioni del disciplinare di gara, “<corsivo>gli operatori economici potevano limitarsi ad assumere l’impegno a dotarsi di un centro di cottura in un momento successivo alla presentazione delle offerte</corsivo>”;</h:div><h:div>-- ha altresì osservato che “<corsivo>nel caso che occupa la GFI non ha scelto di avvalersi di tale opportunità (ossia di limitarsi a una dichiarazione di impegno a dotarsi di un centro di cottura nel raggio di 15 km) ma ha già in sede di offerta indicato il proprio centro di cottura conseguendo il punteggio premiale; senonché tale centro è collocato in un locale non ancora &lt;&lt;idoneo…per la conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti…&gt;&gt; e privo &lt;&lt;dell’autorizzazione sanitaria&gt;&gt; (cfr. requisiti richiesti dal disciplinare)</corsivo>”;</h:div><h:div>-- ha quindi concluso che alla GFI non poteva essere attribuito il punteggio premiale di 2 punti per la distanza (ravvicinata, ossia tra 10 e 15 km) del centro di cottura dalla scuola, posto che di questo centro cottura la stessa GFI aveva dimostrato solo la disponibilità ma non anche la relativa idoneità.</h:div><h:div>10.4. L’appellante (con il primo mezzo di gravame) contesta l’iter logico della motivazione, osservando:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> che il disciplinare (art. 7.3), come esposto, consentiva la valutazione (ai fini dell’attribuzione dei punteggi – art. 18.1) del centro di cottura senza introdurre alcuna differenziazione tra il centro di cottura già nella disponibilità e quello oggetto di impegno all'individuazione;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> che il tenore della dichiarazione di impegno resa in corso di gara smentisce già sul piano testuale la tesi (accolta dal TAR) secondo cui la GFI avrebbe attestato la disponibilità in atto di un centro cottura già pronto all’uso e quindi già munito di tutti i requisiti di idoneità tecnica;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> che la stessa giurisprudenza amministrativa privilegia una lettura delle clausole del bando propensa a ritenere che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto debbano essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, ma che, al contempo, ne possa essere acquisita la disponibilità in fase esecutiva, sia pure sulla base di atto di impegno riscontrabile già in fase di gara.</h:div><h:div>10.5. Il motivo di appello è fondato.</h:div><h:div>Nella sua offerta tecnica GFI ha dichiarato “<corsivo>.. di impegnarsi a garantire la piena disponibilità per tutta la fase di esecuzione del contratto di un centro di produzione pasti ubicato ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede comunale. Nello specifico il Centro di cottura è ubicato in Castel Volturno, alla via Domitiana n. 721 a solo 9.4 km dalla casa comunale e raggiungibile in appena 11 minuti</corsivo>”. </h:div><h:div>La lettura dell’offerta contraddice l’interpretazione del TAR secondo la quale "<corsivo>la GFI non ha scelto di avvalersi di tale opportunità (ossia di limitarsi a una dichiarazione di impegno a dotarsi di un centro di cottura nel raggio di 15 km) ma ha già in sede di offerta indicato il proprio centro di cottura conseguendo il punteggio premiale</corsivo>".</h:div><h:div>Dal punto di vista letterale, appare univoca la stretta connessione testuale che - attraverso una costruzione sintattica inequivocabilmente proiettata al futuro - lega inscindibilmente l’impegno “<corsivo>a garantire la piena disponibilità</corsivo>” del centro cottura a “<corsivo>tutta la fase di esecuzione del contratto</corsivo>”, quindi ad un momento successivo allo svolgimento della gara. Si tratta di una dichiarazione dal tenore meramente impegnativo e non ricognitivo, ancorata, in termini prospetticamente condizionali, all’eventualità dell'esito aggiudicatorio. </h:div><h:div>Dal punto di vista logico, la dichiarazione di impegno - implicante l’onere di garantire in fase esecutiva anche l’idoneità tecnica, oltre che la mera disponibilità, del centro cottura - non è contraddetta e non viene meno per il solo fatto che il centro cottura fosse già stato individuato in un preciso luogo fisico, trattandosi di localizzazione evidentemente funzionale alla definizione impegnativa e non più rivedibile del luogo deputato alla funzione e all’accertamento della sua distanza chilometrica ai fini della valutazione del corrispondente parametro premiale, ma che lasciava impregiudicate tutte le attività concernenti la successiva integrazione delle relative dotazioni tecnico-funzionali.</h:div><h:div>10.6. Vi sono, quindi, sufficienti margini - in accordo ai canoni ermeneutici proconcorrenziali invalsi in materia (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato - Sez. III n. 9255/2023) - per leggere l’offerta in modo coerente con il suo dato letterale e tale da conciliare le due affermazioni solo apparentemente contraddittorie riguardanti, rispettivamente, la già avvenuta localizzazione del centro cottura e l’assunzione dell’impegno a garantirne “<corsivo>la piena disponibilità</corsivo>” in fase esecutiva, potendo tale impegno essere attuato (per tutti le dotazioni mancanti) in un momento successivo a quello della presentazione dell’offerta.</h:div><h:div>10.7. Risultano d’altra soddisfatte tutte le esigenze espresse dalla giurisprudenza circa la necessità:</h:div><h:div>-- che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, siano individuati già al momento della presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 722 del 2022; n. 2090 del 2020; n. 5806 del 2019): nel caso di specie, infatti, l’individuazione ha consentito di attribuire il punteggio premiale relativo alla localizzazione del centro cottura; </h:div><h:div>-- che al contempo vengano evitati inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità (cfr. Corte di Giustizia U.E., sez. I, 8 luglio 2021, n. 428); </h:div><h:div>-- che al contempo alla stazione appaltante vengano garantite la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di dotarsi dei mezzi necessari all’espletamento del servizio.</h:div><h:div>10.8. Resta da aggiungere che la giurisprudenza ha già vagliato positivamente l’ammissibilità della mera dichiarazione di impegno a disporre in caso di aggiudicazione di un centro di preparazione pasti posto ad una certa distanza, in termini del tutto coerenti con quelli sin qui illustrati (Cons. Stato, Sez. V, n. 5308 del 2019). </h:div><h:div>11. L’accoglimento del primo motivo di appello apre la strada alla disamina di alcune delle ulteriori censure escludenti proposte da Klas Service nel ricorso introduttivo di primo grado, dichiarate assorbite dal TAR e qui riproposte ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a..</h:div><h:div>11.1. Nei profili sin qui esaminati restano assorbiti i motivi del ricorso di primo grado terzo e quinto, poiché entrambi riferiti all’assenza di requisiti igienico-sanitari nel centro di cottura della GFI che <corsivo>– </corsivo>secondo la tesi sin qui divisata e disattesa - la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare già in corso di gara.	 </h:div><h:div>11.2. Conservano rilevanza, invece, i primi due motivi di gravame a mezzo dei quali Klas Service ha contestato la cauzione provvisoria esibita dall'aggiudicataria in sede di gara, in quanto:</h:div><h:div>-- intestata ad altro operatore (New Food) e quindi tale da non fornire l’adeguata garanzia richiesta dall’art. 10 del disciplinare e dall’art. 93 del Codice degli Appalti vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>; </h:div><h:div>-- non emendabile mediante soccorso istruttorio, sia perché la denominazione della New Food compare per ben sette volte nel corpo della polizza, in assenza di alcun riferimento alla GFI, il che esclude la possibilità di ravvisare i caratteri del mero errore materiale, <corsivo>ictu oculi</corsivo> rilevabile; sia perché l’<corsivo>addendum</corsivo> prodotto in corso di gara, e valutato dalla Commissione come utile integrazione del documento originario, riporta una data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e quindi non consente, ai sensi della giurisprudenza elaborata in materia, l’attivazione del soccorso istruttorio (sin qui il primo motivo);</h:div><h:div>-- priva di sottoscrizione digitale o autografa, in quanto la firma apposta in calce è frutto di un mero copia e incolla di un’immagine (secondo motivo).</h:div><h:div>11.3. I due motivi, esaminabili unitariamente perché riconducibili a tematiche connesse, sono entrambi fondati.</h:div><h:div>Sul piano fattuale merita osservare che GFI ha prodotto una garanzia provvisoria certamente non valida, sia perché intestata a contraente diverso da GFI (del quale il documento reca ben sette volte i dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, pec e sede legale), senza fare mai alcun riferimento a GFI, sia perché priva di sottoscrizione: su quest’ultimo punto, senza smentire o contestare la circostanza, la parte appellante si limita ad affermare che essa “<corsivo>è irrilevante, in quanto la modalità di formazione del documento elettronico non inficia l'attendibilità dello stesso</corsivo>” ed è superata dal fatto che “<corsivo>l'appendice - che si deposita in allegato, in uno alla busta pec - è stata firmata digitalmente, proprio dall'indirizzo della stessa Fruzina Gina. E ciò, quindi, conferma e prova la riconducibilità della stessa al legale rappresentante ovvero al firmatario</corsivo>”.</h:div><h:div>11.4. Sulla base di questi dati fattuali, comprovati sul piano documentale e non contestati, si invoca da parte di GFI l’orientamento giurisprudenziale che ammette, in caso di mancata allegazione della cauzione provvisoria, l’attivazione del soccorso istruttorio mediante invito alla integrazione della documentazione mancante.</h:div><h:div>11.5. Nondimeno, questo stesso indirizzo interpretativo precisa che:</h:div><h:div>- il soccorso istruttorio va a buon fine se la cauzione provvisoria in sanatoria, trasmessa all’esito della comunicazione della stazione appaltante, è di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione;</h:div><h:div>- viceversa, se la cauzione provvisoria è stata formata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, l’operatore va escluso dalla gara, poiché la circostanza che si consenta ad uno dei concorrenti di giovarsi di un termine più lungo per l’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, potendo ad esempio spuntare condizioni economiche più favorevoli, determina una lesione della <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, n. 1365 del 2024).</h:div><h:div>11.6. Nel caso in esame, <corsivo>l’addendum</corsivo> dell’aprile 2023 prodotto da GFI in funzione sanante della polizza originariamente depositata è di formazione posteriore alla data di presentazione delle offerte (7 novembre 2022) e risulta quindi inidoneo a sostituire o integrare il documento originario. </h:div><h:div>11.7. D’altra parte, il caso che qui ricorre non è quello della sanatoria di una carenza parziale o di una mera irregolarità formale, ma della introduzione in gara di una polizza sostanzialmente nuova e radicalmente sostitutiva della precedente, in quanto per la prima volta munita di valida firma e riferita al contraente effettivamente partecipante alla gara, posto che in precedenza - e comunque prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte (7.11.2022) – nessun documento dimostrava che l’impresa prestatrice di garanzia si fosse impegnata in favore di GFI. </h:div><h:div>11.8. A conforto dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato e dei limiti che questo introduce alla possibilità di sopperire con documenti integrativi della cauzione carente, è lo stesso art. 14 del disciplinare della gara <corsivo>de qua</corsivo> a prevedere - con impostazione del tutto coerente con quella fatta propria dalla giurisprudenza sopra richiamata - che gli elementi a corredo dell’offerta (quale la garanzia provvisoria) “<corsivo>sono  sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>11.9. Le ragioni sin qui illustrate conducono, quindi, all’accoglimento dei primi due motivi del ricorso introduttivo di primo grado. </h:div><h:div>11.10. Può omettersi la disamina dei motivi sesto e settimo riproposti ex art. 101 comma 2 c.p.a., poiché formulati in via subordinata ai precedenti testé divisati e accolti. </h:div><h:div>12. Il giudice di primo grado ha infine respinto il ricorso incidentale con il quale GFI aveva sostenuto che la Klas Service avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi del comma 5, lettere c-bis) e f-bis) dell’art. 80 del d.lg. n. 50/2016, per aver reso dichiarazioni non veritiere e fuorvianti circa la distanza del proprio centro di cottura dal plesso scolastico.</h:div><h:div>12.1. La Klas Service, nell'ambito della relazione tecnica, a pag. 17, aveva infatti dichiarato “<corsivo>che la distanza del Centro cottura di Mondragone sito alla via Castelvolturno 53, alla sede del Comune di Castel Volturno, calcolata secondo il sito internet “Via Michelin” è di Km. 10,00</corsivo>” e, in virtù di questa dichiarazione, ha conseguito 4 punti.</h:div><h:div>12.2. Senonché detta dichiarazione è stata smentita da successivi controlli, dai quali è risultato che il centro di cottura è ubicato ad una distanza superiore ai km 10 (il che avrebbe potuto fruttare alla concorrente soli 2 punti, in luogo dei 4 assegnatile).</h:div><h:div>12.3. Tale circostanza ha indotto l’Amministrazione ad annullare in autotutela la prima aggiudicazione Determina n. 610/2022 del 20.12.2022, a sottrarre due punti a Klas Service e ad aggiudicare la gara a GFI con la Determina di aggiudicazione n. 390 del 5.7.2023.</h:div><h:div>12.4. Chiamato a delibare la portata escludente di queste incongruenze dichiarative, il TAR:</h:div><h:div>-- ha negato la sussistenza di alcun automatismo espulsivo relativamente alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c bis, d.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>-- ha osservato che “<corsivo>la difesa comunale ha, tuttavia, depositato la nota del 4 ottobre 2023 (non gravata dalla ricorrente incidentale) a firma del RUP e del funzionario responsabile nella quale si chiarisce che &lt;&lt;…la ditta Klas..ha prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, la relativa dichiarazione…indicando il mero possesso del requisito, ovvero la disponibilità di un centro di cottura ubicato a non oltre 15km. In sede di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, come prescritto dal disciplinare di gara, veniva, in prima istanza, presa in considerazione la documentazione prodotta attraverso il sito Via Michelin che quantificava la distanza in 10 km, ma, a seguito di verifiche ed approfondimenti e indicando in maniera più puntuale i civici degli indirizzi, veniva appurata una distanza da considerare di 11 km ed attribuiti i punteggi che ne conseguivano. Non risultano quindi vere e proprie dichiarazioni mendaci e la ditta non risulta favorita in alcun modo. La discrepanza che è risultata in seguito alle verifiche non può essere obbligatoriamente ricondotta ad un’azione illegale e/o tesa ad ottenere un vantaggio&gt;&gt;.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Da quanto precede risulta che la S.A. ha preso formalmente posizione sulla questione delle indicazioni fornite in sede di gara dalla Klas giudicandole irrilevanti ai fini della eventuale aggiudicazione della procedura. Si tratta di una valutazione di merito che comunque non è stata formalmente contestata dalla ricorrente incidentale</corsivo>”.</h:div><h:div>12.5. La parte appellante (con il secondo motivo di appello) sostiene di contro che:</h:div><h:div>-- l'art. 80 - comma 5, lett. f bis) del D. Lgs. n. 50/2016, invocato dall'appellante, delinea una fattispecie espulsiva automatica, della quale la stazione appaltante avrebbe dovuto fare applicazione in modo rigido e incondizionato;</h:div><h:div>-- la nota del 4 ottobre 2023 - di natura interna e indirizzata al legale dell'Ente - è priva di natura provvedimentale e non andava né contestata né, tanto meno, gravata con ricorso incidentale.</h:div><h:div>12.6. Le deduzioni di GFI sono accoglibili solo con riguardo a quest’ultimo rilievo, potendosi convenire sul fatto che la nota del 4 ottobre rappresenta, per i suoi connotati intrinseci (contenuto e finalità) ed estrinseci (forma, destinatari, contesto), una comunicazione interna (tra parte e difensore) di supporto alle difese giudiziali ma priva di carattere provvedimentale, rispetto alla quale, pertanto, non poteva configurarsi alcun onere impugnatorio a pena di decadenza.</h:div><h:div>12.7. Quanto al merito della questione, occorre precisare in punto di fatto che:</h:div><h:div>-- Klas Service ha indicato in modo puntuale nella propria offerta la sede del proprio centro di cottura, specificandone via e numero civico, con ciò ponendo l’Amministrazione nella condizione di verificare i km che dividono tale luogo dalla casa comunale;</h:div><h:div>-- nella memoria difensiva della stessa Klas Service del 23 ottobre 2023, depositata nel primo grado di giudizio, oltre che nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata nel presente grado di giudizio, viene ripercorso il conteggio della distanza chilometrica che si ottiene consultando il sito “<corsivo>viamichelin</corsivo>” e viene evidenziato come detto conteggio conduca a risultati diversi (10 o 11 km) a seconda che tra i parametri di calcolo venga inserito o meno il numero civico dell’indirizzo del centro di cottura: il grado di accuratezza dell’indicazione e il meccanismo di approssimazione della distanza alla cifra intera più prossima determinano, infatti, proprio in ragione della suddetta variabile (l’inserimento o meno del numero civico), un differente risultato finale (11 o 10 km); </h:div><h:div>-- da altro applicativo disponibile sulla rete Internet (“<corsivo>googlemaps</corsivo>”) si apprende, tuttavia, che la distanza reale tra il centro di cottura di Klas Service (Mondragone via Castelvolturno 53) e la sede del Comune di Castel Volturno è pari a 10,9 km, quindi inferiore a quella degli 11 km.</h:div><h:div>12.8. L’insieme di questi elementi consente di affermare che l’indicazione in gara di una distanza di 10 km risponde ad un dato reale (poiché la distanza effettiva è superiore di qualche decimale ai 10 km ma comunque inferiore agli 11 km) e si discosta dal dato verificabile sul sito “<corsivo>viamichelin</corsivo>” in ragione della mancata indicazione del numero civico dell’immobile ove è localizzato il centro di cottura.</h:div><h:div>12.9. Per apprezzare la rilevanza di questa discrasia (già <corsivo>prima facie</corsivo> plausibilmente leggibile come possibile frutto di una imprecisione più che di una capziosa volontà fraudolenta), occorre richiamare il duplice principio giurisprudenziale secondo il quale:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> ogni volta in cui in una gara pubblica si rinvengano ipotesi di falso astrattamente finalizzate ad orientare la valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante, queste non rilevano ai fini della citata lett f-bis) ma ai sensi della diversa lett. c-bis) del quinto comma dell'art. 80; dunque, anche a voler ritenere trattarsi effettivamente di “<corsivo>informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione</corsivo>”, esse non possono dare luogo ad alcun automatismo espulsivo, ma al giudizio di rilevanza previsto dalla lett. c-bis) del quinto comma dell'art. 80 il quale impone alla stazione appaltante di stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa e in grado di sviare le sue valutazioni e se la sottesa condotta del concorrente abbia inciso in senso negativo sulla integrità e affidabilità del medesimo (Cons. Stato, V, n. 10504 del 2022 e n. 9540 del 2023);</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> la stazione appaltante, che procede all'ammissione alla gara di una impresa, in sussistenza di una fattispecie priva di portata escludente automatica, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche in via implicita, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (Cons. Stato, IV, n. 9204 e n. 4831 del 2022).</h:div><h:div>12.10. Alla luce dei due principi richiamati, può innanzitutto assumersi che la falsa dichiarazione resa da Klas Service sia stata implicitamente giudicata dalla stazione appaltante di gravità non proporzionata all’adizione di una misura espulsiva.</h:div><h:div>12.11. Questa valutazione, oltre a non essere stata fatta oggetto di specifiche censure da parte appellante – cioè di contestazioni atte a palesarne l’evidente illogicità alla luce delle concrete e del tutto singolari peculiarità del caso – non appare in sé censurabile, poiché le plurime e già segnalate connotazioni in fatto della vicenda (richiamate al paragrafo 11.4) concorrono a depotenziare il sospetto di intenzionalità e malafede da parte del concorrente e a relativizzare la stessa consistenza della falsità dichiarativa.</h:div><h:div>13. Per quanto esposto, l’appello va accolto limitatamente al primo motivo. Vanno altresì accolti i primi due motivi riproposti da Klas Service ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., dal che consegue che la sentenza di primo grado va riformata nel senso che il ricorso introduttivo di Klas Service è accolto limitatamente al primo e al secondo motivo, e per il resto respinto.</h:div><h:div>Va invece confermata la reiezione del ricorso incidentale proposto da GFI.</h:div><h:div>14. L’esito del giudizio conferma quindi l’aggiudicazione della gara in favore Klas Service s.r.l..</h:div><h:div>15. La peculiarità delle questioni poste giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: </h:div><h:div>-- accoglie l’appello limitatamente al primo motivo;</h:div><h:div>-- accoglie i primi due motivi riproposti da Klas Service s.r.l. ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a..</h:div><h:div>Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado:</h:div><h:div>-- il ricorso introduttivo di Klas Service s.r.l. è accolto limitatamente al primo e al secondo motivo e per il resto respinto;</h:div><h:div>-- il ricorso incidentale proposto da GFI è respinto.</h:div><h:div>Spese dei due gradi di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Pescatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>