<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230989120260625120216473" descrizione="" gruppo="20230989120260625120216473" modifica="25/06/2026 14:28:55" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="09891"/><fascicolo anno="2026" n="05116"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230989120260625120216473.xml</file><wordfile>20230989120260625120216473.docm</wordfile><ricorso NRG="202309891">202309891\202309891.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>LORENZO CORDI'</firma><data>25/06/2026 14:28:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma:</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quarta) n. 17734/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2023, proposto da: </h:div><h:div>Roberta Raso, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;</h:div><h:div>Viste l’ordinanza cautelare n. 205/2024 e l’ordinanza collegiale n. 7387/2024 della Sezione;</h:div><h:div>Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2025;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito, per parte appellante, l’avvocato Antonio Martini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La sig.ra Roberta Raso, legale rappresentante della “<corsivo>Progetto Uomo società cooperativa a responsabilità limitata</corsivo>” fino alla nomina del Commissario liquidatore, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 17734/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso: <corsivo>i</corsivo>) il decreto di scioglimento per atto di autorità della Società cooperativa “<corsivo>Progetto Uomo Società Cooperativa a Responsabilità Limitata</corsivo>”, con nomina del Commissario liquidatore, disposto - ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2545-<corsivo>septiesdecies</corsivo> c.c. e 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002 - con decreto n. 81/SAA/2023 del 31.8.2023 della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; <corsivo>ii</corsivo>) tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi i verbali di consegna dei beni compresi nella liquidazione, delle scritture contabili e degli altri documenti dell'impresa, redatti dal Commissario liquidatore in data 02.10.2023, 18.10.2023 e 19.10.2023.</h:div><h:div>2. In punto di fatto l’appellante ha esposto che: <corsivo>i</corsivo>) la Società cooperativa “<corsivo>Progetto Uomo società cooperativa a responsabilità limitata</corsivo>” era stata sottoposta all’ordinaria attività di vigilanza – in relazione al biennio 2021/2022 - ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti mutualistici; <corsivo>ii</corsivo>) l’incarico di revisione era stata affidato all’ispettore dott. Giovanni Quagliana, il quale aveva inviato alla Società una prima p.e.c. in data 2.5.2022 (richiedendo di prendere immediati contatti per consentire l’attività di revisione) e, in data 9.5.2022, una seconda p.e.c., diffidando la Società a consentire la revisione; <corsivo>iii</corsivo>) stante il mancato riscontro a tali comunicazioni, l’ispettore aveva redatto - in data 17.5.2022 - la relazione di mancata revisione, proponendo all’Amministrazione di adottare il provvedimento di scioglimento della Cooperativa per atto dell’Autorità ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002, che, in caso di sottrazione all’attività di vigilanza, disponeva che la Società fosse sciolta ai sensi dell’art. 2545-<corsivo>septiesdecies</corsivo> c.c.; <corsivo>iv</corsivo>) in data 30.1.2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva, quindi, avviato il procedimento per lo scioglimento della Cooperativa per atto d’autorità, dando termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali osservazioni, che, tuttavia, non erano state formulate; <corsivo>v</corsivo>) in data 22.8.2023 il Ministero aveva, quindi, adottato il decreto di scioglimento della Società, con contestuale nomina del dott. Filia quale Commissario liquidatore; <corsivo>vi</corsivo>) tale atto era stato emanato sulla base del parere del Comitato centrale per le cooperative e motivato richiamando i contenuti del verbale di mancata revisione, dai quali era risultato che l’Ente si era sottratto alla vigilanza, con conseguente integrazione dei presupposti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002.</h:div><h:div>3. La Società aveva impugnato il provvedimento di scioglimento (e gli ulteriori atti indicati al punto 1 della presente sentenza) dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo la sig. Raso aveva dedotto la violazione e l’errata applicazione della previsione di cui all’art. 2545-<corsivo>septiesdecies</corsivo> c.c., nonché l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti ed eccesso di potere, deducendo, in sintesi, come nella verifica posta in essere non fosse stata adeguatamente valutata e ponderata la rilevanza ed importanza dell’interesse alla prosecuzione delle attività della Cooperativa, la quale aveva un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione, quale Ente organizzatore e gestore di corsi di istruzione e formazione di ogni ordine e grado. Con il secondo motivo la sig.ra Raso aveva dedotto la violazione ed errata applicazione della previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta ingiustizia, difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Con il terzo motivo la sig.ra Raso aveva dedotto la violazione delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del D.M. 6 dicembre 2004, in relazione all’art. 4 del D.Lgs. n. 220/2002 e all’art. 45 della Costituzione, nonché la nullità del procedimento di revisione per inesistenza del contraddittorio, difetto di istruttoria, omessa ed insufficiente motivazione.</h:div><h:div>4. Il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso osservando che: <corsivo>i</corsivo>) il D.Lgs. n. 220/2002 prevedeva che la vigilanza fosse “<corsivo>finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici</corsivo>” (art. 1, comma 2), e che la revisione fosse diretta ad “<corsivo>accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura</corsivo>” (art. 4); <corsivo>ii</corsivo>) l’articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002 prevedeva che “<corsivo>fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile</corsivo>”, “<corsivo>gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi</corsivo>”; in tale ipotesi, si applicava il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-<corsivo>septiesdecies</corsivo> c.c. e dell'articolo 223-<corsivo>septiesdecies</corsivo> disp. att. c.c., con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera <corsivo>d</corsivo>), c.c.; <corsivo>iii</corsivo>) nel caso di specie, era pacifico che il periodo di verifica dello stato di insolvenza era stato riferito ad epoca ben anteriore all’anno scolastico 2023/2024, relativamente al quale erano stati stipulati “<corsivo>19 contratti di iscrizione</corsivo>” per attività formativa; <corsivo>iv</corsivo>) inoltre, risultava evidente dai verbali di audizione la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento, avendo la sig.ra Raso dichiarato, nell’audizione del 2.10.2023, che “<corsivo>il saldo contanti </corsivo>[era]<corsivo> pari a zero</corsivo>”; <corsivo>v</corsivo>) i presupposti per lo scioglimento erano stati confermati dall’audizione del 19.10.2023, nella quale la sig.ra Raso aveva dichiarato di non ricordare dove fossero custoditi il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione anteriori al 2017, e che aveva avuto rassicurazioni sulla regolarità degli stessi, nonostante questi fossero non vidimati e incompleti; in ultimo, la sig.ra Raso aveva dichiarato che il proprio commercialista era responsabile del deposito del bilancio di esercizio al 31.12.2021 (adempimento espletato nonostante la convocazione del commissario liquidatore fosse già stata effettuata) e che la mancata approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 era dipesa dai mancati adempimenti del commercialista di riferimento.</h:div><h:div>5. La sig.ra Raso ha impugnato la sentenza del T.A.R., articolando quattro motivi di ricorso e richiedendo la concessione di un’adeguata misura cautelare. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e dell’istanza cautelare articolata in via incidentale.</h:div><h:div>6. Con ordinanza n. 205/2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata dalla sig.ra Raso ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso in appello. La Sezione ha, comunque, osservato che, se, da un lato, i motivi di appello non parevano, <corsivo>prima facie</corsivo>, sforniti di profili di possibile fondatezza nella parte in cui avevano contestato la decisione di primo grado (in relazione al contenuto dei verbali e alle risultanze successive alla nomina del commissario liquidatore e, in generale, alla sussistenza dei presupposti sostanziali per lo scioglimento della cooperativa), dall’altro, andava, comunque, vagliata con particolare attenzione la sussistenza della sola ragione a fondamento della decisione impugnata (rappresentata dall’omessa collaborazione all’attività di vigilanza), rimasta sullo sfondo della decisione appellata.</h:div><h:div>7. In vista dell’udienza pubblica del 27.6.2024 la sig.ra Raso ha depositato memoria conclusionale. Il Ministero e l’appellante hanno depositato, inoltre, memorie di replica. All’udienza del 27.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. Con ordinanza collegiale n. 7387/2024 la Sezione ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 220/2002, in relazione agli artt. 3, 45, 117, comma 1, (in relazione artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione), 11 e 117 Cost. (in relazione agli artt. 17 e 49, par 3, della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sollevando, pertanto, questione di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>9. Con sentenza n. 116/2025 la Corte Costituzionale ha: <corsivo>i</corsivo>) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «<corsivo>Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 21 riferimento alla posizione del socio lavoratore</corsivo>»), nella parte in cui prevedeva che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applicasse «<corsivo>il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile</corsivo>» anziché prevedere che l’autorità di vigilanza nominasse un commissario ai sensi dell’articolo 2545-<corsivo>sexiesdecies</corsivo> del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati; <corsivo>ii</corsivo>) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</h:div><h:div>10. La sig.ra Raso ha tempestivamente depositato istanza di fissazione dell’udienza <corsivo>ex</corsivo> art. 80, comma 1, c.p.a., che è stata fissata per il 25 giugno 2026. In vista di tale udienza la sig.ra Raso ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello. All’udienza del 25 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. Osserva il Collegio come il ricorso in appello sia fondato nella parte in cui ha contestato la legittimità dello scioglimento dell’Ente, stante la decretata illegittimità della regola da parte della Corte Costituzionale. La Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «<corsivo>Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 21 riferimento alla posizione del socio lavoratore</corsivo>»), nella parte in cui aveva previsto che agli enti cooperativi che si fossero sottratti all’attività di vigilanza si sarebbe applicato «<corsivo>il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile</corsivo>», anziché prevedere che l’autorità di vigilanza nominasse – in tali casi - un commissario ai sensi dell’articolo 2545-<corsivo>sexiesdecies</corsivo> del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisse agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.</h:div><h:div>11.1. La sentenza della Corte ha, quindi, escluso la possibilità di disporre lo scioglimento per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza consentendo, in tal caso, solo la nomina di un commissario <corsivo>ex</corsivo> art. 2545-<corsivo>sexiesdecies</corsivo> c.c. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui è stato disposto lo scioglimento della cooperativa “<corsivo>Progetto Uomo</corsivo>” che, pertanto, deve essere – in riforma della sentenza di primo grado – annullato in <corsivo>parte qua</corsivo>.</h:div><h:div>11.2. In conseguenza del venir meno del potere di scioglimento, spetta, quindi, all’Amministrazione riesaminare la fattispecie verificando – in ipotesi – se vi siano i presupposti per disporre la nomina di un commissario nel caso di specie. La sentenza della Corte Costituzionale ha, infatti, solo escluso il potere di scioglimento prevedendo, comunque, che l’Amministrazione possa – in caso di mancata cooperazione – nominare un commissario. Verifica che l’Amministrazione dovrà effettuare in sede di riedizione del potere, accertando, in primo luogo, se siano ancora sussistenti i presupposti della mancata cooperazione, rinnovando, quindi, l’intero procedimento di verifica.</h:div><h:div>12. La conclusione raggiunta nel precedente paragrafo si impone anche in ragione dell’infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione che devono essere, comunque, esaminati dal Collegio e possono trattarsi congiuntamente.</h:div><h:div>13. A tal fine si osserva che, con il primo motivo, la sig.ra Raso ha contestato la sentenza di primo grado che avrebbe travisato i fatti ed errato nella decisione. In particolare, la sig.ra Raso ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva evidenziato come la Società Cooperativa si fosse trovata in stato di insolvenza, non avendo il T.A.R. considerato che: <corsivo>i</corsivo>) la stessa era titolare di un conto corrente bancario, nel quale era giacente la somma pari ad euro 93.457,87; <corsivo>ii</corsivo>) la Società aveva registrato conti positivi fino alla data dello scioglimento; <corsivo>iii</corsivo>) i debiti dell’anno 2021 erano nei confronti dell’erario, erano stati rateizzati ed erano, comunque, inferiori all’attivo; <corsivo>iv</corsivo>) non ricorrevano i presupposti dell’insolvenza atteso che la Società era, comunque, in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, compresi i pagamenti ai dipendenti, il versamento del canone di locazione, i pagamenti commerciali e quelli relativi ai finanziamenti e alle rateizzazioni concordate con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.</h:div><h:div>13.1. Con il secondo motivo la sig.ra Raso ha dedotto l’omesso esame da parte del T.A.R. del primo e del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con i quali era stata dedotta l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento per atto dell’Autorità. L’appellante ha, quindi, riproposto, in sostanza, tali motivi osservando che: <corsivo>i</corsivo>) lo scioglimento era stato disposto nei confronti di una Cooperativa attiva e che perseguiva il proprio scopo mutualistico; <corsivo>ii</corsivo>) l’ispezione disposta non aveva accertato questi requisiti ma si era limitata ad affermare la sottrazione della Cooperativa alle verifiche, con la conseguenza che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo per non aver preso in considerazione l’attività positivamente svolta dalla Società nell’ambito dell’istruzione e della formazione.</h:div><h:div>13.2. Con il terzo motivo la sig.ra Raso ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha evidenziato la sussistenza di una negligente gestione della contabilità della Cooperativa, senza tener conto della buona fede dell’appellante, la quale aveva affidato tali attività al proprio commercialistica, e non aveva, inoltre, posto in essere condotte di sottrazione allo svolgimento dell’ispezione. Sul punto, la sig.ra Raso ha evidenziato come la previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 si riferisse solo ai comportamenti ostativi alla revisione e non anche alle mere omissioni, e ha, inoltre, osservato di essersi subito attivata, sollecitando il proprio commercialista all’esecuzione degli adempimenti richiesti.</h:div><h:div>14. In relazione a tali motivi si osserva quanto segue.</h:div><h:div>15. In primo luogo va ribadito come il provvedimento impugnato si sia fondato sulla mancanza di cooperazione, con conseguente irrilevanza delle considerazioni esposte dal T.A.R., la cui decisione – come evidenziato nell’ordinanza collegiale della Sezione - è stata irrelata dall’oggetto del giudizio e dai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo, approfondendo i contenuti dei verbali di audizioni, impugnati solo in quanto atti “<corsivo>consequenziali e connessi</corsivo>”, e rispetto ai quali non erano state, tuttavia, articolate specifiche deduzioni. Nel caso si specie, si è, quindi, registrata una non aderenza della decisione di primo grado rispetto all’oggetto del giudizio. Il potere amministrativo concretamente esercitato non si è, infatti, fondato sulle risultanze di tali audizioni (anche perché successive al disposto scioglimento), né sulla sussistenza di uno stato di insolvenza della Società, ma sul verbale di mancata revisione, dal quale era risultato che l’Ente si era sottratto alla vigilanza, con conseguente ritenuta integrazione dei presupposti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002.</h:div><h:div>16. Operata tale premessa si osserva come non sia, in primo luogo, condivisibile la tesi della sig.ra Raso, secondo la quale l’Amministrazione avrebbe esercitato in modo “<corsivo>disfunzionale</corsivo>” il proprio potere – di carattere discrezionale - di vigilanza, non ponderando la propria decisione con gli interessi in gioco e non considerando come la sig.ra Raso avesse ignorato l’incuria del proprio commercialista, delegato nei rapporti con l’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>16.1. La previsione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002 imponeva lo scioglimento della Società – e dopo l’intervento della Corte Costituzionale la nomina del commissario - qualora la stessa si fosse sottragga alla revisione, senza, quindi, imporre all’Amministrazione ulteriori verifiche e, in particolare, una ponderazione tra i vari interessi coinvolti. In <corsivo>parte qua</corsivo>, non è predicabile alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è, esclusivamente, onerata di avviare il procedimento di revisione e di riscontrare la sottrazione a tale accertamento. Il provvedimento di scioglimento (e oggi di nomina del commissario) è, quindi, atto dovuto qualora ricorra il presupposto della sottrazione all’attività di vigilanza, che è, quindi, esclusiva condizione di operatività della regola. Questa interpretazione della normativa in esame emerge anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il quale ha evidenziato che “<corsivo>il potere amministrativo contemplato dall’art. 2545-septiesdecies c.c. ha, infatti, natura tout court vincolata sicché l’amministrazione ha il potere-dovere di disporre lo scioglimento della società cooperativa al semplice riscontro della ricorrenza di una delle fattispecie alternative contemplate dalla medesima disposizione. Ciò in quanto deve ritenersi che il legislatore, proprio attraverso detta articolata tipizzazione delle fattispecie di scioglimento coattivo-provvedimentale della cooperativa abbia operato ex ante un bilanciamento tra l’esigenza di assicurare il corretto e regolare funzionamento della società (anche in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse mutualistico che connota questo specifico tipo societario) e quello alla prosecuzione della vita della compagine sociale. Sicché, deve ritenersi preclusa all’amministrazione ogni valutazione discrezionale circa la tenuità dell’omissione in base alle circostanze concrete che l'hanno determinata ed all’incidenza che la stessa ha avuto sul funzionamento della cooperativa</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5534).</h:div><h:div>16.2. Il Collegio osserva, inoltre, come non possa neppure ritenersi condivisibile la deduzione della sig.ra Raso, secondo la quale l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare lo stato di buona fede della stessa e di considerare come vi sarebbe stata una condotta illecita – avente anche rilievo penale – da parte del commercialista incaricato della gestione di questi aspetti della Società. Deve, infatti, osservarsi come la mancata sottoposizione al controllo risulti imputabile, in ogni caso, alla Società, la quale è responsabile “<corsivo>anche sul piano meramente omissivo ed a titolo oggettivo dell’operato del proprio ausiliario nei rapporti con l’amministrazione pubblica</corsivo>”; pertanto, “<corsivo>quello con l’eventuale professionista incaricato resta un rapporto a rilevanza meramente interna che non sottrae l’ente dalle conseguenze giuridiche di eventuali ritardi o omissioni (come, peraltro, ricavabile dalla disciplina generale delle obbligazioni e, segnatamente, dal disposto dell’art. 1228 c.c.)</corsivo>” (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5534). Inoltre, non può neppure predicarsi una carenza di colpa nell’operato della sig.ra Raso, la quale ha dedotto di aver informato il commercialista dell’avvio dell’attività ispettiva (v. foglio 2 della denuncia; documento n. 7 del fascicolo di primo grado), ma non ha, comunque, controllato che tale ausiliario avesse, effettivamente, consentito al revisore (dott. Quagliana) di effettuare tale attività. Né questa condotta può ritenersi integrante un errore incolpevole sulla liceità del proprio operato, considerato che, secondo il diritto vivente, ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, e l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “<corsivo>buona fede</corsivo>”, comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, Sez. II, 29 marzo 2024, n. 8588; Id., Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33441; Id., 26 settembre 2019, n. 24081; Id., Sez. VI, 2 ottobre 2015, n. 19759; Id., Sezione lavoro, 12 luglio 2010, n. 16320; Id., Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). Nel caso di specie, era ragionevole attendersi – stante la particolare importanza dell’attività ispettiva e le conseguenze previste dall’ordinamento – maggior diligenza da parte della sig.ra Raso, la quale avrebbe potuto, agevolmente, verificare (anche con un diretto contatto con l’Autorità amministrativa) la fattiva collaborazione del proprio commercialista con l’ispettore incaricato e, quindi, l’avvenuta sottoposizione della Società alla verifica. Pertanto, non può ritenersi sussistente una incolpevole mancata sottoposizione al controllo da parte della Società.</h:div><h:div>16.3. Sul punto il Collegio osserva come non possa, neppure, affermarsi che la regola di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 220/2002, operi solo in presenza di elementi ostativi o, comunque di comportamenti che possano sostanziarsi in un rifiuto della Società di sottoporsi all’ispezione (<corsivo>f</corsivo>. 8 del ricorso in appello). La previsione in esame fa, infatti, generale riferimento alla “<corsivo>sottrazione alla vigilanza</corsivo>”, e, quindi, a tutte le condotte che impediscano al revisore incaricato di accertare i requisiti mutualistici <corsivo>ex</corsivo> art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2002. In questa accezione rientrano, quindi, non solo gli atti di rifiuto ma ogni azione od omissione che abbia come risultato quello di impedire all’Autorità amministrativa la vigilanza (<corsivo>cfr</corsivo>., per una omologa interpretazione della nozione di “<corsivo>sottrazione</corsivo>”, Corte di Giustizia dell’Unione europea, 12 giugno 2014, causa C-75/13; Cassazione civile, Sez. tributaria, 24 agosto 2023, n. 25206, in relazione alla fattispecie racchiusa nell’art. 79, par. 1, lett. a), del Regolamento UE n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione). Né la previsione contiene clausole di antigiuridicità speciale, dalla quale possa evincersi una restrizione dell’area di operatività ai casi di condotte arbitrarie o fraudolente (come nel caso di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000), o, comunque, sorrette da un dolo specifico di impedire la vigilanza.</h:div><h:div>16.4. Alla luce delle considerazioni svolte non può condividersi la tesi dell’appellante, secondo la quale vi sarebbe stato un deficit istruttorio nell’operato dell’Amministrazione, che non avrebbe accertato la mancanza dei requisiti mutualistici in capo alla Cooperativa. Deve, infatti, considerarsi come tale accertamento non sia imposto dalla previsione in esame, laddove si accerti la sottrazione della Cooperativa alla vigilanza. Né può “<corsivo>imputarsi</corsivo>” al provvedimento impugnato un difetto di proporzionalità o l’omessa valutazione degli interessi – anche di rilevanza costituzionale – involti nella fattispecie concreta. Come esposto in precedenza, la disposizione legale non conferisce all’Amministrazione alcuno spazio per effettuare una ponderazione tra la misura prevista dal legislatore e la situazione concreta della Società cooperativa, trattandosi, come spiegato, di un provvedimento doveroso e automatico, il cui unico presupposto è costituito dall’accertamento della sottrazione alla vigilanza. La valutazione degli interessi coinvolti è, comunque, assicurata dal testo della disposizione risultante dalla sentenza della Corte che ha escluso la legittimità dello scioglimento proprio al fine di assicurare la possibilità a soggetti che svolgono attività tutelata dalla Costituzione di cooperare alla vigilanza senza che questa mancata cooperazione si traduce nel venir meno dell’Ente.</h:div><h:div>17. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve annullarsi il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della Società cooperativa.</h:div><h:div>18. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate (che hanno richiesto l’intervento della Corte Costituzionale) e dell’aderenza del provvedimento alla norma primaria, dichiarata illegittima solo all’esito dell’incidente di costituzionalità sollevato dalla Sezione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della Cooperativa. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Lorenzo Cordi'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>