<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230916120250926184218491" descrizione="" gruppo="20230916120250926184218491" modifica="07/12/2025 08:44:49" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="09161"/><fascicolo anno="2025" n="09661"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>10</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230916120250926184218491.xml</file><wordfile>20230916120250926184218491.docm</wordfile><ricorso NRG="202309161">202309161\202309161.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\635 Silvia Martino\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Silvia Martino</firma><data>07/12/2025 00:01:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ofelia Fratamico</firma><data>26/09/2025 18:54:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Silvia Martino,	Presidente FF</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. 733 del 24 marzo 2023</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9161 del 2023, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a. in liquidazione, in persona dei Curatori <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari e Lodovico Valsecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Sicari in Roma, viale di Villa Massimo n.33; </h:div><h:div>SO.GE.M.I. s.p.a.e M.M. – Metropolitana Milanese s.p.a. a socio unico, A.R.P.A – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia, Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a. in liquidazione;</h:div><h:div>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:</h:div><h:div>- dall'ordinanza sindacale del Comune di Milano del 27 settembre 2018 emessa ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n.152/06 <corsivo>“per la rimozione dei rifiuti nell'area sita a Milano in Via Bonfadini snc…già oggetto di comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo del 3.06.2013 e del 28.08.2018”, </corsivo>con la quale è stato ordinato all'Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a., in persona dei suoi Curatori fallimentari, di provvedere entro il temine di giorni 60 “<corsivo>all'avvio a smaltimento dei cumuli </corsivo>in toto<corsivo>”;</corsivo></h:div><h:div>- da ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese le relazioni del 14 dicembre 2017 e del 20 dicembre 2017, gli atti di apertura del procedimento di cui alle note del Comune di Milano – Area ambiente ed energia del 24 luglio 2018 e del 28 agosto 2018.</h:div><h:div>2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r per la Lombardia dal Fallimento dell’Impresa Cavalleri s.p.a. in liquidazione, sulla base dei seguenti motivi:</h:div><h:div>a) violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 51, 52, 72 e 104 l.f. e, in generale, delle norme e dei principi della legge fallimentare, i quali escludono che il Fallimento integri un’ipotesi di successione<corsivo> in universum ius </corsivo>e, comunque, escludono la legittimazione passiva del curatore fallimentare per gli obblighi di smaltimento dei rifiuti riferibili alla società fallita, eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;</h:div><h:div>b) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, altro profilo di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.</h:div><h:div>3. Con la sentenza n. 733 del 24 marzo 2023 il T.a.r. per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e compensando tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>4. Il Comune di Milano ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico articolato motivo così rubricato: violazione di legge, violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, violazione del principio <corsivo>“chi inquina paga”</corsivo> di cui all’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006, falsa applicazione del principio di diritto enucleato dalla A.P. n. 3/2021.</h:div><h:div>5. Si è costituito in giudizio il Fallimento dell’Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a. in liquidazione, in persona dei curatori, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso l’infondatezza nel merito dell’appello.</h:div><h:div>6. Con memorie del 24 e del 28 aprile 2025 e repliche dell’8 maggio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. La presente controversia trae origine dall’accertamento da parte della Polizia locale – Nucleo Ambiente di Milano, nel 2013, della presenza, in un’area sita a fregio di via Bonfadini - al tempo di proprietà del Comune di Milano e oggetto di convenzione con la SO.GE.M.I. s.p.a. (società <corsivo>in house</corsivo> del Comune stesso) per la concessione in diritto di superficie per la costruzione e gestione di un parcheggio per mezzi pesanti a servizio dei vicini mercati generali e del territorio circostante e successivamente ceduta in proprietà proprio a SO.GE.M.I. - di cumuli di rifiuti costituiti da terra e rocce prodotti dagli scavi effettuati dall’Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a. nel corso della sua attività di appaltatore pubblico nell’ambito del 4° lotto della realizzazione della S.S. 145 Paullese dal 2008 al 2013. Tali rifiuti erano stati sistemati nell’area in questione, al tempo, come detto, di proprietà del Comune di Milano e in uso alla SO.GE.M.I. s.p.a. che, con note del 4 febbraio 2009 e del 5 luglio 2011, aveva temporaneamente autorizzato l’Impresa Cavalleri ad occuparla per effettuare lo stoccaggio provvisorio delle terre di scavo <corsivo>“al fine dello svolgimento della campagna di recupero RS con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Bergamo…”(</corsivo>cfr. nota 13 gennaio 2009 in calce all’ordinanza sindacale sub all. A del ricorso di primo grado). L’autorizzazione all’utilizzo dell’area per il deposito veniva concessa da SO.GE.M.I. (come riferito dalla difesa di tale società nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r. e come risultante dai documenti in atti) per un quantitativo di terra “<corsivo>pari a circa 50.000 mc”,</corsivo> alle seguenti condizioni: a) obbligo di rimozione dei cumuli entro un anno dal conferimento; b) rimozione di parte del rilevato esistente per un volume pari a ulteriori 5.000 mc; c) realizzazione dei lavori necessari al raddoppio del calibro della strada di accesso alla c.d. “Area TIR” entro il medesimo termine di un anno dal conferimento dei materiali da scavo; d) assunzione di ogni onere e responsabilità civile e penale per le operazioni di trasporto e stoccaggio temporaneo, con conseguente manleva di SO.GE.M.I. (cfr. nota 4 febbraio 2009 in calce all’ordinanza sindacale sub All. A del ricorso di primo grado)</h:div><h:div>9. Nel corso dei lavori di realizzazione della S.S.145, conclusisi nel luglio 2013 (ossia oltre 3 anni dopo il termine prescritto dall’autorizzazione provvisoria), l’Impresa Cavalleri non adempiva, nonostante i reiterati solleciti, agli obblighi di rimozione, cosicché i depositi in questione, contrassegnati dalle sigle DT3 e DT4, di volume complessivo di circa 20.000 mc, di cui 17.000 mc già trattati e 3.000 mc da trattare, rimanevano sui luoghi di causa. In particolare, poi, in un cumulo di circa 800 mc la Polizia Locale – S.U.O.S. Ambiente riscontrava nel 2013 la presenza di frammenti di cemento-amianto (circostanza in seguito confermata da A.R.P.A.) e dalla suddetta circostanza scaturiva un contenzioso sulle modalità di trattamento e smaltimento del cumulo contaminato tra l’Impresa e l’Amministrazione, infine definito dal T.A.R. Lombardia con le sentenze nn. 700/2016 e 714/2016. Con nota dell’8 aprile 2013 la Provincia di Milano ordinava all’Impresa Cavalleri di rimuovere i rifiuti giacenti sul sito e di avviarli al recupero e allo smaltimento presso impianti di terzi e, successivamente, con nota del 3 giugno 2013, anche il Comune di Milano avviava un procedimento nei confronti della società, volto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia l’Impresa Cavalleri comunicava di essere stata ammessa con decreto del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2013 al concordato preventivo, procedura che non poteva, però, essere portata a compimento a causa della dichiarazione di fallimento della società stessa, con sentenza del medesimo Tribunale n. 120 del 13 giugno 2017.</h:div><h:div>10. In ragione della permanenza dei rifiuti sul sito, il Comune di Milano, con nota del 25 luglio 2018, rinnovava l’“invito” alla società allo smaltimento dei cumuli di rifiuti, comunicando l’avvio del procedimento volto all’emissione di un’ordinanza di rimozione. A tale avviso i Curatori del Fallimento replicavano come “<corsivo>non (fosse)…onere del Curatore fallimentare rimuovere i rifiuti abbandonati dal fallito, poiché la giurisprudenza riconosce una netta separazione tra la figura dell’impresa e quella del curatore subentrante soggetto formalmente distinto e non responsabile della condotta della prima (Cons. Stato Sez. IV, 4 dicembre 2017 n. 5668; T.a.r. Sardegna, Sez. II, 17 novembre 2017 n. 700; Trib. Milano, Sez. fallimentare 8 giugno 2017)”.</corsivo> Alle suddette considerazioni i curatori aggiungevano di ritenere<corsivo> “a fronte di ciò…il fallimento…carente di legittimazione passiva ed estraneo alla…pretesa…anche in virtù del fatto che l’area in questione non (sarebbe)…mai stata accordata in uso da SO.GE.M.I. all’Impresa Cavalleri </corsivo>in bonis<corsivo>, bensì dalla SO.GE.M.I. alla Metropolitane Milanesi s.p.a.”</corsivo></h:div><h:div>11. Il 27 settembre 2018 il Sindaco di Milano provvedeva ad emettere l’ordinanza <corsivo>ex</corsivo> art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 <corsivo>“per la rimozione dei rifiuti nell'area sita a Milano in Via Bonfadini snc…già oggetto di comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo del 3.06.2013 e del 28.08.2018”, </corsivo>da eseguirsi nel termine di 60 giorni, e<corsivo>
				</corsivo>tale provvedimento veniva impugnato dal Fallimento dell’Impresa Cavalleri dinanzi al Ta.r. per la Lombardia.</h:div><h:div>12. Con la decisione in questa sede appellata il T.a.r. ha accolto il ricorso, rilevando, in via preliminare, come “<corsivo>nelle more del giudizio, (fosse)…intervenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021 che ha meglio precisato i presupposti necessari per la permanenza in capo alla Curatela fallimentare degli obblighi ambientali ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 152/2006…(statuendo)…in particolare che:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) &lt;&lt;deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all’operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico&gt;&gt;;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) in difetto di continuità d’impresa da parte della curatela è &lt;&lt;esclusa una responsabilità del curatore del fallimento, non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore”&gt;&gt;;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) la curatela fallimentare è tenuta alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 152/06 solo se abbia acquisito la &lt;&lt;detenzione&gt;&gt; degli stessi &lt;&lt;dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F.&gt;&gt; (Legge fallimentare, R.D. 16.3.1942 n. 267);</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) &lt;&lt;la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono”&gt;&gt; giacché &lt;&lt;L'art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce, infatti, il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (</corsivo>rectius<corsivo>: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono)&gt;&gt;;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) per &lt;&lt;detenzione&gt;&gt; si intende la &lt;&lt;disponibilità materiale … di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati&gt;&gt;”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>13. Sottolineando come “<corsivo>l’A.P. n. 3/2021 (avesse)…mutato prospettiva in merito alla responsabilità della Curatela fallimentare, statuendo che il presupposto per la sua responsabilità non (fosse) più costituito dalla &lt;&lt;detenzione dei rifiuti&gt;&gt;…, ma unicamente dalla &lt;&lt;detenzione dell’area&gt;&gt; su cui i rifiuti insistono e che tale particolare rapporto di disponibilità del sito non sussiste se la Curatela non ha inserito l’area in questione nell’inventario dei beni del fallito ai sensi degli artt. 87 e seguenti della Legge Fallimentare”,</corsivo> il giudice di primo grado ha ritenuto di poter giungere, nel caso in esame, alle <corsivo>“seguenti conclusioni:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la ricorrente Curatela non può essere ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti né come successore del fallito (giacché essa non è qualificabile in tali termini), né come co-autore o agevolatore dell’abbandono dei rifiuti, perché i cumuli sono stati prodotti unicamente dal fallito prima della dichiarazione del Fallimento e la Curatela non ha continuato l’esercizio dell’impresa fallita;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la Curatela non può neppure essere ritenuta responsabile della rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 152/06 perché essa non ha mai acquisito la &lt;&lt;detenzione&gt;&gt; dell’area su cui sono situati tali rifiuti perché detta area (peraltro neppure di proprietà del fallito) al momento della dichiarazione di fallimento non è stata inserita nell’inventario dei beni dell’impresa fallita ai sensi degli articoli 87 e seguenti della Legge Fallimentare e la mancanza di &lt;&lt;detenzione&gt;&gt; dell’area su cui insistono i rifiuti, comporta l’estraneità della Curatela agli obblighi di smaltimento dei rifiuti medesimi perché abbandonati da altri e situati su un’area detenuta da terzi”.</corsivo></h:div><h:div>14. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dei diritti di partecipazione procedimentale, questo è stato considerato assorbito dal T.a.r., non potendo il suo eventuale accoglimento apportare alcuna ulteriore utilità rispetto all’annullamento degli atti impugnati, già disposto in ragione dell’accertata fondatezza del primo mezzo.</h:div><h:div>15. Il Comune di Milano ha chiesto la riforma della suddetta pronuncia, lamentando che essa fosse <corsivo>“argomentata sulla base di un’erronea lettura e applicazione dei principi enucleati nella sentenza n. 3/2021 dell’A.P…in quanto il principio di diritto formulato in essa (avrebbe posto)…a carico della curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006…non (tollerando) le limitazioni apposte dal giudice di prime cure”.</corsivo></h:div><h:div>16. In particolare, secondo l’interpretazione della decisione n. 3/2021 dell’A.P. data dal Comune, non vi sarebbe stata <corsivo>“ragione alcuna per limitare l’applicazione del principio di diritto…enucleato al solo caso coincidente con quello esaminato...della collocazione dei rifiuti su di un’area appartenente alla società fallita”,</corsivo> poiché, in base al principio di derivazione comunitaria <corsivo>“chi inquina paga”,</corsivo> ciò che assume rilevanza è la detenzione dei rifiuti che il curatore fallimentare acquisisce in quanto risultanti dall’attività dell’impresa cessata e i costi della gestione dei rifiuti devono di norma essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento, quale sarebbe stato configurabile anche il curatore fallimentare, pure in caso di mancata prosecuzione dell’attività della società fallita.</h:div><h:div>17. Nella ricostruzione del quadro fattuale e normativo offerta dal Comune appellante, i riferimenti dell’A.P. alla detenzione dell’area su cui i rifiuti si trovavano non costituirebbero, così, l’unico ed esclusivo caso di obbligo del curatore fallimentare di eseguire l’ordine di rimozione dei rifiuti <corsivo>ex</corsivo> art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto il collegamento rilevante per le finalità perseguite dal diritto comunitario sarebbe comunque quello con i rifiuti qualora, come nella fattispecie in questione, essi siano risultanti dall’attività della società fallita.</h:div><h:div>18. La circostanza per la quale i cumuli oggetto dell’ordine di rimozione siano ubicati in un’area non appartenente alla società fallita non farebbe, allora, venir meno il collegamento tra i rifiuti e l’attività di produzione dei medesimi da parte dell’impresa poi fallita e, conseguentemente, anche il legame tra i medesimi e la curatela fallimentare, tenuta in tale prospettiva alla loro gestione, a prescindere dalla prosecuzione dell’attività che li ha generati, in applicazione anche in questo caso del principio <corsivo>“chi inquina paga”</corsivo> per cui il patrimonio dell’impresa deve sostenere i costi derivanti dall’esercizio dell’impresa stessa, tra i quali c’è quello della gestione dei rifiuti derivanti dall’attività concretamente esercitata.</h:div><h:div>19. Alla luce di tali argomentazioni il Comune appellante ha chiesto che la sentenza impugnata fosse riformata <corsivo>“proprio in applicazione dei principi affermati da A.P. n. 3/2021, correttamente intesi e declinati con riguardo alla specificità del caso in questione, ma pur sempre in aderenza all’impostazione secondo cui è incompatibile con il diritto europeo la conclusione che il fallimento di un’impresa possa consentire di porre a carico della collettività gli oneri da sostenersi per le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’impresa fallita”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>20. La Curatela, da parte sua, richiamando il capo della pronuncia dell’A.P. in cui viene espressamente riconosciuto come il presupposto di qualsiasi responsabilità del fallimento e della conseguente legittimità dell’ordine <corsivo>ex</corsivo> art. 192 del d.lgs n. 152/2006 rivolto ad esso <corsivo>“non sia costituito dalla &lt;&lt;detenzione dei rifiuti&gt;&gt;…ma unicamente dalla &lt;&lt;detenzione dell’area&gt;&gt; su cui i rifiuti insistono e che tale particolare rapporto di disponibilità del sito non sussiste se la Curatela non ha inserito l’area in questione nell’inventario dei beni del fallito ai sensi degli artt. 87 e seguenti della Legge Fallimentare”,</corsivo> ha sostenuto la correttezza dell’interpretazione di tale decisione fornita dal T.a.r. nella sentenza appellata, ribadendo ancora una volta di non poter essere ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti né come successore del fallito, non essendo qualificabile in tali termini, né come co-autore o agevolatore dell’abbandono dei rifiuti, poiché i cumuli sono stati prodotti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ed essa non ha continuato l’impresa, né, infine, ai sensi del citato art. 192, per non aver mai acquisito la <corsivo>“detenzione”</corsivo> dell’area, nemmeno inserita nell’inventario dei beni dell’impresa ex art. 87 e ss. L.F.</h:div><h:div>21. La parte appellata ha, inoltre, sostenuto che l’assunto per cui il curatore acquisisce la detenzione dei rifiuti solo perché questi provengono dall’attività della società fallita sarebbe <corsivo>“privo di qualsiasi fondamento giuridico”,</corsivo> essendo la <corsivo>“detenzione”</corsivo> una <corsivo>“situazione giuridica soggettiva dalla fisionomia ben definita che non si presta a grossolane approssimazioni concettuali”.</corsivo> In quest’ottica, l’unica interpretazione del d.lgs. n. 152/2006 compatibile con il diritto unionale sarebbe quella che consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono materialmente i beni immobili su cui insistono i rifiuti che necessitano di smaltimento. Nella fattispecie in esame, invece, il materiale da scavo <corsivo>de quo</corsivo> si era formato nell’ambito di un rapporto di appalto conclusosi il 31 luglio 2013, ossia quasi quattro anni prima che il Tribunale di Bergamo decretasse il fallimento di Impresa Cavalleri, <corsivo>“rendendo conseguentemente impossibile discorrere di subentro dei Curatori nel predetto contratto che era già cessato e, a maggior ragione, di partecipazione materiale della Curatela all’abbandono delle terre da scavo”.</corsivo> Dal 31 luglio 2013, contestualmente all’ultimazione delle opere appaltate, l’Impresa Cavalleri non avrebbe avuto più alcun collegamento giuridico con le aree in parola, che non a caso non figuravano nell’inventario ex art. 87 L.F. e solo la SO.GE.M.I. aveva potuto rivestire la posizione di detentore di tali terreni (e dei rifiuti stessi) in forza del rapporto concessorio siglato con il Comune di Milano.</h:div><h:div>22. La conferma di quest’ultima circostanza sarebbe discesa, secondo il Fallimento, “per tabulas <corsivo>dal contenuto della determinazione dirigenziale n. 11574 del 16 dicembre 2021, da cui si apprende(va) che «per effetto dell’Atto di conferimento immobili (stipulato con atto notarile -notaio Lorenzo Grossi n.rep. 8185 in data 20/11/2019), la SO.GE.MI è proprietaria del terreno sul quale insistono i cumuli»</corsivo>”, nonché, indirettamente, dal dettato dell’art. 253 d.lgs. 3 aprile 2006, a mente del quale gli interventi sui siti contaminati effettuati d’ufficio dall’Amministrazione costituiscono onere reale sul sito stesso, mentre le relative spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare su dette aree, proprio per la stretta connessione che deve esistere tra i soggetti chiamati allo smaltimento ed il bene immobile su cui sono presenti i rifiuti.</h:div><h:div>23. Su di un piano del tutto diverso avrebbe operato, a dire del Fallimento, l’eventuale responsabilità personale degli autori materiali dell’inquinamento, <corsivo>“che avrebbero potuto essere chiamati a risarcire i danni secondo il sistema delle responsabilità societarie”, </corsivo>mentre i Curatori non avrebbero mai potuto rispondere di una <corsivo>“responsabilità di posizione”</corsivo> in assenza di uno dei due fatti qualificanti più volte menzionati (il concorso nella produzione dei rifiuti; l’acquisizione all’attivo fallimentare del compendio immobiliare in cui i rifiuti si trovano).</h:div><h:div>24. Avendo SO.GE.M.I. provveduto, alla fine, su disposizione del Comune, allo sgombero dei rifiuti, così realizzando sia l’interesse pubblico sottostante all’ordinanza originariamente impugnata dal Fallimento che la stessa funzione concreta sua propria, la Curatela ha, infine, sollevato anche la questione della permanenza stessa dell’interesse dell’Amministrazione a ricorrere, non potendo l’appellante, a suo parere, trarre più alcun vantaggio dalla discussione in ordine alla legittimità dell’ordinanza impugnata e annullata in primo grado, e non essendo la eventuale stabilizzazione di quest’ultima neppure sufficiente da sola ad assicurargli il ristoro dei costi sostenuti per lo sgombero, poiché <corsivo>“qualsiasi posizione di credito verso il fallimento deve essere accertata in seno al concorso e seguendo lo specifico procedimento ex artt. 93 ss. L.F. (oggi artt. 200 ss. CCI)”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>25. Per l’ipotesi di accoglimento dell’appello e di rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo, il Fallimento ha, poi, riproposto, ai sensi del secondo comma dell’art.101 c.p.a., il secondo motivo di impugnazione già formulato dinanzi al T.a.r. e dichiarato assorbito, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge n. n.241/1990 ed all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>26. Ciò posto, in via preliminare, a fronte dell’esplicita manifestazione di interesse da parte del Comune di Milano, non è possibile pervenire ad una pronuncia di improcedibilità, così come richiesto dal Fallimento appellato.</h:div><h:div>Al riguardo, l’Amministrazione ha sottolineato che la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti eseguiti da SO.GE.MI. è avvenuta con oneri a suo carico e che il ripristino dell’ordine di rimozione e smaltimento rivolto al Fallimento appellato conseguente all’auspicato accoglimento dell’appello è indispensabile per dare corso alla rivalsa nei confronti del medesimo per gli oneri sostenuti a seguito dell’esecuzione d’ufficio dell’ordine di rimozione e quindi “<corsivo>ai fini della successiva insinuazione al passivo concorsuale</corsivo>”.</h:div><h:div>27. Il tema centrale della controversia è costituito dall’applicabilità nei confronti della curatela degli obblighi di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 in una fattispecie peculiare, costituita dall’avvenuto deposito da parte dell’impresa ancora <corsivo>in bonis</corsivo>, appaltatrice pubblica, di cumuli di rifiuti su fondo di società <corsivo>in house </corsivo>del Comune, previa autorizzazione temporanea ed assunzione dell’obbligo di rimozione, rimasto però inadempiuto.</h:div><h:div>28. Oggetto del contendere è, dunque l’interpretazione stessa della decisione dell’Adunanza plenaria n. 3/2021 che entrambe le parti ritengono idonea a supportare le rispettive tesi attraverso letture diametralmente opposte del contenuto della pronuncia e della portata del principio da essa enunciato.</h:div><h:div>29. Giova richiamare il testo dell’art. 192 del codice dell’ambiente, secondo cui <corsivo>“1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>30. Sulla base delle suddette disposizioni normative l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, nella citata decisione n. 3/2021, ha dichiarato il principio di diritto per cui <corsivo>“ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”, </corsivo>ritenendo che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi acquisita dalla curatela dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex art. 87 e ss. L.F., comportassero la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione.</h:div><h:div>31. L’Adunanza plenaria risulta aver ancorato tale principio al fatto che - dovendo escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa dal fallito nel trattamento dei rifiuti, non producendo il fallimento alcun fenomeno successorio sul piano giuridico – <corsivo>“nella predetta situazione…la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>32. Per arrivare a tale conclusione l’A.P. ha valorizzato, da un lato, le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui <corsivo>“al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa”,</corsivo> dall’altro, quanto previsto dal diritto europeo, per il quale i rifiuti devono comunque essere rimossi pur quando cessa l’attività o dallo stesso imprenditore che non sia fallito o, in alternativa, da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, in base al principio “<corsivo>chi inquina paga”,</corsivo> che implica che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o, ancora, dai detentori precedenti dei rifiuti, dovendo intendersi per “<corsivo>detenzione</corsivo>” qualsiasi forma di disponibilità materiale o giuridica, senza necessità di indagare la natura del titolo sottostante (cfr. direttiva 2008/98/CE art. 3 e art. 14).</h:div><h:div>L’Adunanza plenaria, a tal fine, ha precisato che “<corsivo>nell’ottica del diritto europeo</corsivo>” i rifiuti “<corsivo>devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l’attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento</corsivo>”.</h:div><h:div>33. Nel quadro così delineato appare, tuttavia, controverso se il curatore possa essere destinatario degli obblighi di cui al citato art. 192 cit. anche in fattispecie differenti da quella esaminata dall’Adunanza plenaria e, in particolare, quando, come nel caso in esame, l’area sulla quale i rifiuti si trovano non sia mai formalmente appartenuta all’impresa <corsivo>in bonis,</corsivo> non potendo di conseguenza essere inserita dalla curatela nell’inventario, a prescindere dalla scelta di continuare o meno l’attività d’impresa.</h:div><h:div>34. Una prima soluzione interpretativa - che, in verità, permetterebbe di superare la questione applicando direttamente anche nell’ipotesi <corsivo>de qua </corsivo>il principio enunciato dall’Adunanza plenaria– consiste nell’ampliare i confini della nozione rilevante di “detenzione” dei beni immobili fino a ricomprendervi anche la situazione giuridica dell’impresa Cavalleri poi fallita che, avendo chiesto ed ottenuto da SO.GE.M.I. la <corsivo>“concessione dell’area per stoccaggio del materiale di scavo”,</corsivo> l’ha utilizzata sotto la propria piena responsabilità per finalità connesse alla sua attività, facendosi anche carico dell’organizzazione del traffico dei mezzi pesanti all’interno di essa e non provvedendo mai né a liberarla dei cumuli di rifiuti, come invece pattuito, né tantomeno a restituirla a SO.GE.M.I. per mettere fine di fatto al deposito temporaneo.</h:div><h:div>35. Una simile ricostruzione potrebbe risultare suffragata, in primo luogo, dalle caratteristiche del terreno in questione, apparentemente aperto e privo di cancelli o recinzioni tali da impedire l’accesso, e dalla mancanza nei documenti di causa di qualunque indizio di una formale cessazione del rapporto instauratosi con l’autorizzazione all’uso dell’area tra l’Impresa Cavalleri e la SO.GE.M.I., così come dal rinvenimento, nel corso del sopralluogo della Polizia Municipale, oltre ai cumuli di rifiuti, anche di un frantoio e di un vagliatore per la riduzione volumetrica e la trasformazione delle terre e delle rocce di scavo in materia prima secondaria, segno evidente dell’utilizzo dell’area stessa da parte dell’impresa poi fallita per la sua attività. </h:div><h:div>In tal senso, non può quindi <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> condividersi l’assunto del Fallimento appellato secondo cui, a partire dal momento in cui sono state ultimate le opere appaltate, l’impresa non avrebbe avuto più alcun “collegamento giuridico” con le aree in parola.</h:div><h:div>L’esegesi prospetta dal Comune, inoltre, appare coerente con il percorso logico – giuridico utilizzato dalla decisione dell’Adunanza plenaria in esame, la quale ha valorizzato il fatto che, in base al diritto europeo, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti, in applicazione del principio “chi inquina paga”, nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti può invocare la c.d. esimente interna prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006</h:div><h:div>La curatela fallimentare, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può quindi avvantaggiarsi dell’esimente lasciando abbandonati i rifiuti dell’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, in quanto nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno che in base al diritto europeo, il curatore fallimentare è obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.</h:div><h:div>In tal senso, l’Adunanza plenaria ha valorizzato le seguenti ulteriori circostanze: </h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 42, comma 3, l. fall. “<corsivo>il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi</corsivo>”. Tuttavia:</h:div><h:div>- l’evenienza della rinuncia costituisce una mera eventualità di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica;</h:div><h:div>- il medesimo comma 3 si riferisce ai beni che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell’imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento;</h:div><h:div>- esso non si applica ai casi in cui il bene risulti di proprietà dell'imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento.</h:div><h:div>36. Detta ricostruzione rischia però di scontrarsi con l’effettiva difficoltà di preciso inquadramento giuridico della fattispecie, soprattutto in relazione alla impossibilità di ricomprendere il fondo – non di proprietà della società fallita - nell’inventario ex art. 87 L.F., condizione ritenuta parimenti rilevante nella decisione dell’A.P. n. 3/2021 per la qualificazione del curatore come “detentore” dei terreni e, dunque, come legittimo destinatario dell’ordinanza ex art. 192 cit., tenuto alla rimozione dei cumuli di rifiuti su di essi esistenti.</h:div><h:div>La stessa Adunanza plenaria sembra poi configurare il rifiuto, in sé e per sé, almeno dal punto di vista economico, come “bene negativo” e quindi come tale insuscettibile di essere acquisito al Fallimento.</h:div><h:div>37. L’esclusione della configurabilità, in una simile situazione, della detenzione dei fondi in capo al fallimento non potrebbe che condurre alle conclusioni già fatte proprie dal T.a.r. per la Lombardia nella decisione appellata per cui, secondo la stretta interpretazione della decisione dell’A.P. n. 3/2021, <corsivo>“…la curatela non può neppure essere ritenuta responsabile della rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 perché essa non ha mai acquisito la detenzione dell’area su cui sono situati tali rifiuti perché detta area (peraltro neppure di proprietà del fallito) al momento della dichiarazione di fallimento non è stata inserita nell’inventario dei beni dell’impresa fallita ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge fallimentare e la mancanza di detenzione dell’area su cui insistono i rifiuti comporta l’estraneità della curatela agli obblighi di smaltimento dei rifiuti medesimi perché abbandonati da altri e situati su un’area detenuta da terzi”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>38. La suddetta soluzione, pur risultando apparentemente conforme al <corsivo>modus procedendi</corsivo> indicato dall’Adunanza plenaria per la verifica dei presupposti per l’emissione di un valido ordine di rimozione dei rifiuti nei confronti della curatela nel caso di aree non appartenenti all’impresa <corsivo>in bonis</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo> non è tuttavia coerente con la <corsivo>ratio</corsivo> di tale decisione, conducendo a risultati opposti rispetto al principio fondamentale ivi enunciato, secondo cui l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), per cui appare giustificato che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento. </h:div><h:div>In tal senso, va ulteriormente sottolineato che l’imprenditore, poi fallito, che non ha adottato pratiche</h:div><h:div>ambientali corrette e non ha utilizzato risorse a protezione dell’ambiente, ha posto in essere una condotta anticoncorrenziale avvantaggiandosi rispetto ai concorrenti che abbiano, invece, osservato la legge.</h:div><h:div>Anche sotto questo profilo, risulta confermato che, in applicazione del principio “chi inquina, paga”, è il patrimonio dell’impresa che deve sostenere i costi derivanti dall’esercizio dell'impresa stessa, tra i quali vi è quello di gestione dei rifiuti generati dall’attività concretamente esercitata.</h:div><h:div>39. Le criticità rilevate in relazione alla predetta tesi spingono, dunque, a mettere in discussione l’assunto posto dal T.a.r. alla base della sua decisione in applicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria per cui, a fronte dell’abbandono di rifiuti su di un fondo, possano essere ritenuti responsabili solo il produttore dei rifiuti stessi ed il detentore non dei rifiuti, ma del sito in cui i medesimi sono collocati. Le direttive europee si rivelano, infatti, al riguardo “onnicomprensive” e, ispirate alla regola della responsabilità condivisa, mostrano di considerare comunque tenuti alla rimozione non solo il produttore e il detentore attuale, ma anche gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella relativa vicenda, come i detentori precedenti dei rifiuti.</h:div><h:div>40. Come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 20 marzo 2024 n. 11617; 11 dicembre 2019 n. 5912) il principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti estende la responsabilità per il corretto smaltimento a tutti i soggetti della filiera, dal produttore all’incaricato dello smaltimento, per assicurare la salvaguardia dell’ambiente e si basa sul dovere di cooperazione tra tutti gli attori, prevedendo che ognuno sia investito di una posizione di garanzia, rispondendo anche per l’omesso controllo degli altri soggetti con cui le sue attività vanno ad intersecarsi. L’obiettivo di tale sistema è, chiaramente, ridurre i rifiuti, impedirne quanto più possibile l’abbandono ed il deposito incontrollato, incentivarne il recupero e il riciclo e proteggere salute e ambiente, garantendo l’effettivo esplicarsi del principio “chi inquina paga”.</h:div><h:div>41. In quest’ottica, il riferimento operato dall’Adunanza plenaria alla detenzione da parte della curatela non dei rifiuti, quanto piuttosto dell’area su cui questi si trovano, inserita nell’inventario del fallimento, potrebbe non rappresentare l’unica ipotesi per il fallimento stesso di essere destinatario di un valido ordine di rimozione, poiché un collegamento rilevante tra curatela e rifiuti potrebbe sussistere anche ove questi fossero senza dubbio risultato dell’attività dell’impresa e la società fallita, pur tenuta a rimuoverli dal fondo di terzi, dopo averli temporaneamente lì depositati, fosse venuta meno a tale obbligo.</h:div><h:div>In tal senso, dovrebbe ritenersi che il riferimento, contenuto nella sentenza n. 3/2021, alla detenzione “dell’area” nella quale sono presenti i rifiuti, sia da ricondurre alla specificità della fattispecie oggetto del giudizio sottostante alla questione di diritto rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria, e non invece parte del principio di diritto enucleato dalla sentenza n. 3/2021 che, come osservato dal Comune di Milano, in più punti ha comunque mostrato di riferirsi al concetto di detenzione dei rifiuti risultanti dalla pregressa attività di impresa della società fallita.</h:div><h:div> 42. Significative aperture in tale direzione possono rintracciarsi in alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa che, sviluppando le argomentazioni contenute nella decisione n. 3/2021 e valorizzando i principi di prevenzione e responsabilità, invece di arrestarsi alla verifica della circostanza della detenzione del terreno, tendono a riconoscere sempre più spesso che il costo della rimozione dei rifiuti possa ricadere comunque sull’attivo fallimentare, in considerazione dell’acquisto <corsivo>ipso iure </corsivo>della detenzione dei beni del fallito da parte della curatela al momento della sentenza di fallimento e non per effetto di dichiarazioni o condotte successive (C.G.A.R.S. 1° febbraio 2024 n. 77; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1883 del 5 marzo 2025), o anche in caso di sequestro penale dell’area interessata dal deposito dei rifiuti, poiché il curatore è tenuto a chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria ad intervenire, secondo le necessarie prescrizioni (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2023 n. 9928) e persino nell’ipotesi di rinuncia della curatela all’acquisizione al fallimento dei terreni inquinati, per la persistenza dell’obbligo di vigilanza sul bene pure non sottoposto all’attività di liquidazione.</h:div><h:div>43. Le suddette decisioni appaiono porsi, del resto, non in contrasto, ma in linea con quanto già affermato dall’Adunanza plenaria per cui<corsivo> “la Curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito (…), anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale non può andare esente da responsabilità lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata. Diversamente argomentando, i costi finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario &lt;&lt;chi inquina paga&gt;&gt;, ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell'imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio”.</corsivo></h:div><h:div>44. In tal senso deve evidenziarsi come l’art. 192 - nella parte in cui disciplina gli interventi in caso di abbandono e deposito incontrollato, prevedendo il potere tipizzato del sindaco di imporre le operazioni necessarie e l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate – possa essere inteso anche come ‘norma di chiusura’ in materia di rifiuti,</h:div><h:div>Al fine di realizzare gli obiettivi di salvaguardia ambientale non possono, infatti, esservi ‘zone franche’ dall’applicazione indefettibile della normativa di settore, la quale non può essere resa inoperante da contingenti “vicende civilistiche”, peraltro pur sempre caratterizzate dalla “gestione del patrimonio altrui” (cfr., in tal senso, l’ordinanza di questa Sezione n. 5454 del 15 settembre 2020),</h:div><h:div>45. Sotto questo profilo - se è vero che, per consolidata acquisizione dottrinaria e giurisprudenziale - il fallimento non dà luogo ad alcuna successione della procedura concorsuale rispetto alla società <corsivo>in bonis</corsivo>, tuttavia è stato anche osservato che l’amministrazione del patrimonio fallimentare non contempla esclusivamente le attività di liquidazione dei beni del fallito secondo gli schemi e regole dettate dall’art. 104 e ss. della legge fallimenatre (e oggi dell’art. 211 e s.s. del Codice della crisi di impresa) bensì anche la gestione dei rapporti in essere in capo al fallito fino alla data della dichiarazione di fallimento.</h:div><h:div>In tal modo si realizza un fenomeno di ampia sostituzione da parte del curatore, in funzione della gestione del patrimonio, inteso come comprensivo di ogni rapporto giuridico, nel quale è presente anche l’obbligo di <corsivo>facere</corsivo> dello smaltimento dei rifiuti e della bonifica.</h:div><h:div>In tale ottica, in casi come quello in esame, i principi di diritto statuiti dalla decisione n. 3 del 2021, verrebbero perfettamente a coniugarsi con quelli sottesi alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2019 in tema di obblighi di bonifica a carico delle società subentrate a quella responsabile dell’inquinamento, in quanto entrambi costituiscono declinazione del principio <corsivo>cuius commoda eius et incommoda.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>46<corsivo>.</corsivo> Seguendo invece la tesi contraria, come già affermato dalla Sezione nella citata ordinanza di rimessione all’A.P. del 15 settembre 2020 n. 5454, <corsivo>“in assenza dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento (o anche quando l’incontestabile responsabile sia poi fallito), dovrebbe pertanto essere comunque il Comune a sopportare gli oneri della rimozione (attività comunque non rinviabile), con conseguente addebito dei relativi costi all’intera comunità, ciò che costituisce una soluzione contrastante con le regole europee”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>47. Nel caso di specie, <corsivo/>reputa il Collegio che il percorso logico – giuridico sotteso alla decisione n. 3 del 2021, nonché il principio di diritto formalmente enunciato (“<corsivo>ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare</corsivo>.”), risultino idonei a supportare la tesi del Comune secondo cui il fallimento non abbia fatto venire meno il collegamento tra i rifiuti e l’attività di produzione dei medesimi da parte della società fallita e che, conseguentemente, permanga un collegamento tra i medesimi e la curatela fallimentare che è tenuta alla loro gestione, a prescindere dal proseguimento dell’attività che li ha originati.</h:div><h:div>Tuttavia, permane un dubbio esegetico determinato dal fatto che tale responsabilità è stata espressamente collegata dall’Adunanza plenaria non direttamente al concetto di detenzione del “rifiuto” ricavabile dal diritto europeo - pur essendo stato lo stesso espressamente richiamato e posto alla base della decisione - quanto alla “<corsivo>detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono</corsivo>”. </h:div><h:div>È tale espressione che, in effetti, ha consentito al T.a.r. di escludere ogni coinvolgimento della curatela fallimentare negli obblighi derivanti dall’attività di produzione dei rifiuti.</h:div><h:div>47.1	Residua peraltro la possibilità che le criticità evidenziate diano avvio ad una riflessione volta a precisare ed eventualmente circoscrivere il significato dell’assunto fino ad ora consolidato per cui il curatore “non succede al fallito”, permettendo di ipotizzare, sulla base dei principi enucleati dalla stessa Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 10 del 2019, in tale peculiare ambito, una sorta di “successione <corsivo>sui generis” </corsivo>del fallimento alla società fallita, per cui il curatore che subentra nella gestione degli <corsivo>asset</corsivo> sarebbe tenuto – coerentemente alla regola <corsivo>cuius commoda, eius et incommoda</corsivo> – a farsi carico in qualche modo anche delle  esternalità negative generate dalla gestione imprenditoriale poi fallita e ciò non in ragione della detenzione <corsivo>uti dominus ex iure Quiritium</corsivo> di beni immobili  o dei rifiuti, ma  quale soggetto  subentrante, appunto, nella “responsabilità” primaria dell’inquinamento del dante causa.</h:div><h:div>48. Va soggiunto, infine, che non appare rilevante la sussistenza, pure prospettata dal Fallimento, di una eventuale, residuale responsabilità personale degli autori materiali dell’inquinamento, “<corsivo>che avrebbero potuto essere chiamati a risarcire i danni secondo il sistema delle responsabilità societarie</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che il destinatario degli obblighi di bonifica va individuato nella persona giuridica autrice dell’inquinamento “<corsivo>salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbia contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento agendo, per così dire, quale inquinatore diretto</corsivo>” (sentenza n. 1882 del 5 marzo 2025).</h:div><h:div>Con specifico riguardo alla materia in esame, è stato altresì osservato che l’art. 192, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 prende espressamente in considerazione la posizione degli amministratori di persone giuridiche, stabilendo, in particolare, che: “<corsivo>Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione richiede che il fatto illecito debba essere “imputabile” alla condotta degli amministratori, il che, all’evidenza, accade quando costoro sono gli autori materiali dell’evento.</h:div><h:div>La responsabilità diretta degli amministratori della società fallita rimane dunque una ipotesi aggiuntiva ed eventuale, legata a presupposti distinti e ulteriori rispetto a quelli tipici della responsabilità ambientale della persona giuridica qui in esame.</h:div><h:div>49. A fronte della pluralità di interpretazioni plausibilmente riconducibili alla decisione n. 3 del 2021, il Collegio –  in considerazione della delicatezza e rilevanza della questione controversa, nonché dell’idoneità della stessa a dare luogo a potenziali contrasti giurisprudenziali – reputa necessario, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a, deferire l’affare all’Adunanza Plenaria, per la decisione in ordine al punto di diritto <corsivo>de quo</corsivo>. </h:div><h:div>Valuterà l’Adunanza Plenaria se definire il secondo grado del giudizio o se rimettere la decisione a questa Sezione, una volta enunciato il principio di diritto.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all'Adunanza plenaria.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ofelia Fratamico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
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