<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230912820240502180657784" id="20230912820240502180657784" modello="2" modifica="09/05/2024 13:03:14" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="09128"/><fascicolo anno="2024" n="04308"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230912820240502180657784.xml</file><wordfile>20230912820240502180657784.docm</wordfile><ricorso NRG="202309128">202309128\202309128.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1297 Valerio Perotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Valerio Perotti</firma><data>09/05/2024 12:09:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca rovelli</firma><data>04/05/2024 18:39:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15902/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9128 del 2023, proposto da Ristorazione Services S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9767616BB4, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Morigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo di Torre Argentina, 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Di Giosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Morigi, Schillaci e Donnini in dichiarata delega di Di Giosa;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2023 Ristorazione Services S.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti relativi alla gara d’appalto indetta dal C.O.N.I. per l’aggiudicazione del servizio ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti (lotto 1) di Roma e Bruno Zauli di Formia (lotto 2). </h:div><h:div>2. Chiedeva, in particolare, l’annullamento della determina di aggiudicazione n. 122 del 15 settembre 2023 avente ad oggetto “<corsivo>la gara europea a procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento del servizio di ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica “Giulio onesti” di Roma CIG lotto 1 976758414f e centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia- CIG lotto 2 9767616BB4 del CONI- quadriennio 2023-2026”</corsivo>, pubblicata sul portale appalti del C.O.N.I. in data 25 settembre 2023 con la quale la stazione appaltante affidava entrambi i lotti della procedura alla -OMISSIS- società -OMISSIS-, limitatamente al lotto 2, della nota <corsivo>ex</corsivo> articolo 76 d.lgs. 50/2016 con la quale si comunicava agli operatori economici l’aggiudicazione inviata il 15 settembre 2023, sempre limitatamente al lotto 2, nonché di ogni altro atto alle stesse presupposto, connesso e conseguenziale.</h:div><h:div>3. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 15902/2023.</h:div><h:div>4. Di tale sentenza Ristorazione Services S.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Violazione e falsa applicazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 nonché dell’articolo 80 co. 2 Dlgs 50/16 per mancata iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura di competenza; violazione della lex specialis dove richiede l’iscrizione alla white list; violazione e falsa applicazione dell’articolo 30 commi 6 e 7 Dl 189/2016; violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 76 DPR 445/2000; difetto di istruttoria; eccesso di potere I. Sulla falsità delle dichiarazioni rilasciate dalla -OMISSIS-in sede di gara nonché in sede di rinnovo dell’iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori; violazione degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II. Sull’equipollenza delle due iscrizioni; erronea interpretazione della normativa di cui all’articolo1 co.52 e ss. L.190/2012 e art. 30 con particolare riferimento ai commi 1, 6 e 7 del DL 189/2016; III. Sull’applicazione del principio del favor partecipationis nella gara de quo”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>5. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e la -OMISSIS-.</h:div><h:div>6. Alla udienza pubblica del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Ristorazione Services S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 15902/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:</h:div><h:div>- la determina di aggiudicazione n. 122 del 15 settembre 2023 avente ad oggetto “<corsivo>la gara europea a procedura aperta suddivisa in lotti per l''affidamento del servizio di ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica “Giulio onesti” di Roma CIG lotto 1 976758414f e centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia - CIG lotto 2 9767616BB4 del CONI - quadriennio 2023-2026</corsivo>”, pubblicata sul portale appalti del C.O.N.I. S.p.A. in data 25 settembre 2023 con la quale la stazione appaltante affidava entrambi i lotti della procedura alla -OMISSIS-, limitatamente al lotto 2;</h:div><h:div>- la nota <corsivo>ex</corsivo> articolo 76 d.lgs. n. 50/2016 con la quale si comunicava agli operatori economici l’aggiudicazione di entrambi i lotti di gara alla -OMISSIS-, inviata il 15 settembre 2023 limitatamente al lotto 2.</h:div><h:div>8. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:</h:div><h:div>a) l’iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell’art. 30 D.L. n. 189/2016 (anagrafe istituita per la partecipazione alla ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni colpiti dall’evento sismico del 24.8.2016) soddisfa il requisito richiesto nel disciplinare di gara;</h:div><h:div>b) in disparte la differenza in punto di competenza (nell’un caso a decidere è una struttura ad hoc istituita presso il Ministero dell’Interno e nell’altro la Prefettura), le condizioni necessarie per l’iscrizione sia nella <corsivo>white list</corsivo> che all’anagrafe antimafia citata sono le stesse, poiché l’art. 30, comma 6, citato dispone espressamente che: “<corsivo>Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco …; ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio ..</corsivo>”;</h:div><h:div>c) il presupposto comune ai fini della iscrizione in entrambi gli elenchi consiste nella positiva verifica, tramite censimento dell’impresa sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 D.lgs. n. 159/2011, dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 (ovvero dei presupposti per il rilascio della informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 del medesimo decreto);</h:div><h:div>d) a prescindere dalla differente latitudine applicativa della menzionata anagrafe antimafia e della c.d. <corsivo>white list</corsivo>, il requisito generale di partecipazione, consistente nella preventiva verifica della insussistenza di infiltrazioni mafiose nell’operatore economico, si può ritenere integrato per la -OMISSIS- dalla iscrizione alternativa in uno dei predetti elenchi;</h:div><h:div>e) a conferma dell’equipollenza delle due iscrizioni, c’è da considerare che l’art. 30 comma 7 D.L. 189/2016 prevede l’iscrizione di diritto per le imprese che già risultino essere inserite negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012;</h:div><h:div>f) attesa la sostanziale equipollenza dei due istituti sarebbe irragionevole e lesivo del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, pretendere da parte degli operatori economici il possesso di requisiti ultronei e sovrabbondanti rispetto a quelli posseduti allorché questi ultimi assicurino, comunque, la tutela delle finalità sottese alle clausole del bando di gara ovvero, nella fattispecie, l’obiettivo di rigoroso ed anticipato contrasto da parte dell’ordinamento ad ogni possibile fenomeno di infiltrazione malavitosa nel settore delle commesse pubbliche.</h:div><h:div>9. L’appellante contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:</h:div><h:div>a) dalla lettura dei documenti allegati alla memoria di costituzione in primo grado della -OMISSIS- e, segnatamente, dal documento 19A ovvero la richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 30 D.L. 189/16 e dall’allegato 20, ovvero l’iscrizione al portale appalti, si evincerebbe un comportamento della -OMISSIS- volto, attraverso l’utilizzo di dichiarazioni non veritiere, ad aggirare la normativa di cui al D.L. 189/2016, nonché la normativa prevista dalla L. 190/2012;</h:div><h:div>b) all’atto dell’iscrizione sul portale appalti C.O.N.I., -OMISSIS- dichiarava “<corsivo>iscrizione white list: SI</corsivo>”, “<corsivo>sede Prefettura: ROMA</corsivo>”, “<corsivo>sezione iscrizione: 9 - ristorazione, gestione delle mense e catering</corsivo>”, “<corsivo>data iscrizione: 16.07.2022</corsivo>”, “<corsivo>data scadenza iscrizione: 15.07.2023</corsivo>”; in data 30 giugno 2023 in sede di richiesta di rinnovo inoltrata alla struttura commissariale presso il Ministero dell’interno la -OMISSIS- dichiarava <corsivo>ex</corsivo> art. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 “<corsivo>di essere iscritto alla white list della prefettura di Roma a far data dal 16.07.2021</corsivo>” ;</h:div><h:div>c) la richiesta di iscrizione, che non equivarrebbe a iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> tenuta dalla Prefettura di Roma, sarebbe avvenuta solo in data 4 settembre 2023 e non già nelle ipotetiche date indicate dalla -OMISSIS- al momento dell’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori e nel portale appalti C.O.N.I.; ne deriverebbe quindi, per stessa ammissione della -OMISSIS-, che le dichiarazioni sopra elencate sarebbero inveritiere;</h:div><h:div>d) la non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle ripercussioni di ordine penale sulla dichiarante, farebbe sì che la stessa non potrebbe vantare il requisito generale di ordine morale necessario per la partecipazione alla gara e, di conseguenza, non potrebbe risultare aggiudicataria, non solo del lotto 2, ma dell’intero appalto; applicando il comma 1 <corsivo>bis</corsivo> dell’articolo 75 d.P.R. 445/2000 (revoca dei benefici conseguiti) la -OMISSIS- dovrebbe vedersi revocati gli appalti aggiudicati in forza di un’iscrizione ottenuta utilizzando la medesima dichiarazione mendace;</h:div><h:div>e) inoltre, non sarebbe condivisibile la statuizione del TAR laddove lo stesso equipara le due iscrizioni;</h:div><h:div>e.1.) le differenze tra i due elenchi non riguarderebbero solo la competenza del soggetto deputato a svolgere il controllo ma anche l’oggetto; </h:div><h:div>e.2.) ai sensi dell’articolo 30 D.L. 189/16, l’iscrizione all’anagrafe è necessaria ai fini della partecipazione agli appalti “<corsivo>connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’articolo 1</corsivo>”, ovvero i comuni colpiti dal sisma del 2016 nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;</h:div><h:div>e.3.) la Struttura di Missione di cui all’articolo 30 è territorialmente circoscritta e competente solo per gli appalti di cui all’articolo 1, per i quali opera in deroga alla normativa di cui al D.lgs. 159/11 (codice antimafia);</h:div><h:div>e.4.) sarebbe solo per questi appalti che l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori è considerata equipollente alla documentazione di cui agli artt. 90 e ss. D.lgs. 159/2011;</h:div><h:div>f) ancora, il TAR avrebbe errato nel citare il comma 7 a sostegno della tesi relativa all’equipollenza delle iscrizioni, poiché è previsto che l’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> comporti l’iscrizione di diritto all’anagrafe antimafia e non viceversa; il che vorrebbe dire che i controlli <corsivo>ex</corsivo> art. 90 e ss. D.lgs. 159/2011 possono essere omessi per espressa volontà del legislatore, solo allorquando la società richiedente risulti già iscritta in <corsivo>white list</corsivo>;</h:div><h:div>g) l’equipollenza delle due iscrizioni non sarebbe prevista neanche dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, infatti, il C.O.N.I. espressamente richiede quale requisito generale il possesso dell’iscrizione in <corsivo>white list</corsivo> e non anche il deposito di documenti equipollenti o ritenuti tali;</h:div><h:div>h) i procedimenti previsti per i controlli non sono identici per l’iscrizione nei due elenchi, soprattutto qualora i richiedenti non risultino censiti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; in tal caso, infatti, le indagini sul territorio si eseguono solo ove si tratti di iscrizione in <corsivo>white list</corsivo>, mentre, secondo le linee guida del Ministero dell’Interno la Struttura di Missione prevista dal D.L. 189/16 avvia una particolare procedura (detta speditiva) basata esclusivamente sulle risultanze già esistenti agli atti delle Prefetture competenti;</h:div><h:div>i) ancora, il TAR avrebbe errato laddove ha ritenuto applicabile il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> al fine di colmare una carenza della <corsivo>lex specialis</corsivo>; il presupposto per l’applicazione del criterio è che si sia in presenza o di una oggettiva incertezza o di dubbi interpretativi mentre nella gara qui all’esame il disciplinare prevede quale requisito generale al punto 8 “<corsivo>iii. iscrizione nella “white list, presso le prefetture di competenza, ai sensi dell’art. 1 co.53 l.190/2012</corsivo>”.</h:div><h:div>10. La ricostruzione dell’appellante, ribadita nella memoria depositata il 9 gennaio 2024, non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.</h:div><h:div>11. L’appellante, come si può evincere dalla sintesi delle molteplici critiche mosse alla sentenza impugnata, in sostanza, sottopone a questo Collegio due questioni:</h:div><h:div>a) l’asserita non veridicità delle dichiarazioni di -OMISSIS-;</h:div><h:div>b) l’asserita non equivalenza delle due iscrizioni (quella prevista dall’articolo 30 D.L. 189/16 e quella alla <corsivo>white list </corsivo>prevista dalla 6 novembre 2012, n. 190).</h:div><h:div>12. Quanto al primo punto va osservato che tutto l’argomentare circa il comportamento asseritamente scorretto di -OMISSIS- si rende irrilevante alla luce, come si vedrà, della evidente equivalenza delle due iscrizioni su cui si controverte, equivalenza peraltro espressamente sancita più volte dal legislatore (da ultimo, anche dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all’art. 119 comma 2).</h:div><h:div>12.1. In un caso come quello all’esame, la stazione appaltante ha l’obbligo di stabilire in concreto se un’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa sia in grado di sviare le proprie valutazioni e, infine, se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.</h:div><h:div>12.2. Come noto, la falsa dichiarazione consiste in una <corsivo>immutatio veri</corsivo>; ricorre, cioè, se l'operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.</h:div><h:div>12.3. Ma, in questo caso, l’operatore ha, nella sostanza, dichiarato il possesso di un requisito, neppure equipollente, bensì sostanzialmente identico a quello previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. La dichiarazione che si assume non conforme a quella richiesta dalla legge di gara non ha quindi prodotto alcuna conseguenza dato che -OMISSIS-, pacificamente, è in possesso dei requisiti di partecipazione. La circostanza è talmente evidente da non dover indugiare oltre sul punto.</h:div><h:div>13. In ordine alla seconda questione, intorno alla quale ruota tutta la controversia, è utile riportare integralmente l’art. 30 comma 6 del D.L. 189 del 17 ottobre 2016: “<corsivo>6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri”</corsivo> (comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e poi dall'articolo 14, comma 6 <corsivo>ter</corsivo>, lettera a) del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74).</h:div><h:div>13.1. Come si ricava dalla piana lettura della disposizione sopra riportata, condizione per l'iscrizione all’anagrafe antimafia degli operatori economici che intendono acquisire commesse pubbliche destinate alla ricostruzione post sisma, è la verifica dei presupposti per il rilascio di informazione antimafia liberatoria, ai sensi degli artt. 90 e ss., D.lgs. n. 159/2011.</h:div><h:div>13.2. Si tratta di comprendere, a questo punto, la natura dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Tale disposizione così recita: “<corsivo>52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”.</corsivo></h:div><h:div>13.3. La <corsivo>white list, </corsivo>semplicemente<corsivo>,</corsivo> si risolve in una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia. L’iscrizione è un requisito di ordine generale che deve essere posseduto con continuità dal momento della presentazione della domanda per tutta la durata della procedura e nel corso della fase di esecuzione del contratto.</h:div><h:div>13.4. Questo Consiglio ha affermato che “<corsivo>le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52-bis, della l. n. 190 del 2012 introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, “l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta</corsivo>” e ha altresì avvertito che “<corsivo>l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia …</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492). Del resto, “<corsivo>l'iscrizione nella white list è ricollegata ad attività istruttoria della medesima tipologia e contenuto di quelle previste ai fini della relazione delle informative antimafia</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337).</h:div><h:div>13.5. Le due previsioni di cui si controverte, in definitiva, assolvono a identica funzione: la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti.</h:div><h:div>13.6. Ebbene, posto che ai fini dell'iscrizione nell’elenco di cui all’art. 30 comma 6, del D.L. 189/2016 è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 si siano concluse con esito liberatorio è evidente che il requisito richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (iscrizione in <corsivo>white list</corsivo>) era, nella sostanza, posseduto dall’operatore economico poi divenuto aggiudicatario.</h:div><h:div>13.7. Come tutte le norme giuridiche (eccetto le norme di abrogazione espressa nominata e le norme di interpretazione autentica) le previsioni sopra riportate presentano una forma logica (una struttura sintattica) condizionale, con un antecedente (la parte dell’enunciato che determina la condizione) e un conseguente (la parte dell’enunciato che statuisce la conseguenza).</h:div><h:div>13.8. In tutti e due i casi, l’antecedente è costituito dalle verifiche di cui al D.lgs. 159 del 2011 e il conseguente è costituito dall’iscrizione all’elenco con effetto liberatorio ai fini della partecipazione alle gare.</h:div><h:div>13.9. È quindi da condividere tutta la ricostruzione del primo Giudice, in particolare, laddove si conclude: (…) “<corsivo>dalla lettura della normativa vigente si ricavano chiari elementi a sostegno della tesi della sostanziale assimilazione sotto il profilo funzionale tra l’iscrizione presso l’Anagrafe antimafia e quella c.d. white list: la finalità sottesa appare assolutamente identica, poiché mediante entrambi detti strumenti si assolve alla funzione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti”</corsivo>.</h:div><h:div>13.10. Preme ancora osservare che l’art. 83 <corsivo>bis</corsivo> del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) espressamente prevede che  “<corsivo>L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>14. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 15902/2023.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito:</h:div><h:div>a) € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;</h:div><h:div>b) € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Carmine Musto</h:div><h:div>Gianluca Rovelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>