<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230865520240903111736008" id="20230865520240903111736008" modello="3" modifica="03/09/2024 11:46:21" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="08655"/><fascicolo anno="2024" n="07378"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230865520240903111736008.xml</file><wordfile>20230865520240903111736008.docm</wordfile><ricorso NRG="202308655">202308655\202308655.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppina luciana barreca</firma><data>03/09/2024 11:46:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10546/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8655 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 7690337AD8, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Lanzaro, Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Busitalia - Sita Nord S.r.l., Autoservizi Tuscia S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Bus International Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Bus International Service S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Lanzaro e Caldarozzi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società -OMISSIS- s.p.a. contro Roma Capitale per l’annullamento:</h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 Ovest della “<corsivo>Procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori</corsivo>” e della nota prot. n. 6857 del 20 febbraio 2023 di trasmissione della predetta determinazione di esclusione (ricorso originario);</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale, n. -OMISSIS- del 22 marzo 2023 e n.prot. -OMISSIS- del 22 marzo 2023 adottata da Roma Capitale di aggiudicazione del lotto 2 Ovest della procedura di gara di cui sopra, nella parte in cui, non avendo incluso -OMISSIS- s.p.a. (originaria mandataria) tra i soggetti facenti parte del RTI aggiudicatario, ne ha confermato l'esclusione (motivi aggiunti).</h:div><h:div>1.1. I fatti rilevanti ai fini della decisione sono esposti come segue nella sentenza gravata:</h:div><h:div>- per quel che riguarda il lotto 2 – Ovest, il r.t.i. -OMISSIS- risultava primo in graduatoria, con il punteggio complessivo di 100, avendo offerto un ribasso percentuale pari a 5.2525% sul relativo corrispettivo unitario chilometrico (c.u.k.) posto a base di gara, mentre Busitalia si classificava seconda, con il punteggio complessivo di 79,466 e un ribasso percentuale pari a 3,9500%;</h:div><h:div>- Roma Capitale avviava, su istanza di Busitalia, i controlli sul possesso dei requisiti da parte dei componenti del r.t.i. -OMISSIS-, in particolare -essendo venuta a conoscenza dell’esistenza di debiti fiscali a carico di -OMISSIS- - chiedendo all’Agenzia delle entrate “<corsivo>di voler confermare che la Società -OMISSIS- Spa […], mandataria di un costituendo RTI risultato aggiudicatario di un lotto della gara in oggetto, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</corsivo>” (in tal senso, la nota prot. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022);</h:div><h:div>- l’Agenzia delle entrate in risposta a tale richiesta attestava che “<corsivo>viste le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria in data 25 ottobre 2022</corsivo>” risultavano a carico di -OMISSIS- “violazioni definitivamente accertate” tramite cartelle di pagamento per un ammontare pari ad euro 3.009.127,37, nonché “violazioni non definitivamente accertate” per un ammontare pari ad euro 4.483.003,86 (in tal senso, la certificazione del 26 ottobre 2022);</h:div><h:div>- la ricorrente, su istanza della stazione appaltante, forniva relativi chiarimenti, tra l’altro evidenziando l’esistenza di cartelle di pagamento tra quelle richiamate dall’Agenzia riguardo alle violazioni definitivamente accertate che erano state oggetto di precedenti rateizzazioni, alcune ancora in corso ed altre indicate come “riattivate” (in tal senso la nota del 5 dicembre 2022, in atti);</h:div><h:div>- Roma Capitale, dopo aver consultato l’Avvocatura capitolina, adottava, comunque, la determinazione -OMISSIS- del 16 febbraio 2023 di esclusione della società ricorrente (mandataria del r.t.i. aggiudicatario del lotto 2 - Ovest) “<corsivo>essendo venuti meno i requisiti di cui all’art. 80, comma 4</corsivo>” del d.lgs. n.50/2016;</h:div><h:div>- in particolare, la motivazione del provvedimento di esclusione chiarisce che:</h:div><h:div>i) “<corsivo>con nota prot.-OMISSIS- 26/10/2022 l’Agenzia delle Entrate … ha … comunicato l’esistenza di gravi violazioni definitivamente accertate nei confronti della Società -OMISSIS- S.p.A. – risultanti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2022 – unitamente ad altre non definitivamente accertate</corsivo>”;</h:div><h:div>ii) la documentazione fornita dalla società ha fatto emergere che “<corsivo>alcune procedure per violazioni contributive sorte in epoca antecedente alla gara e per le quali l’impresa aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione non si sarebbero estinte prima della presentazione dell’offerta, ma riattivate in un secondo momento in corso di gara, a seguito della notifica di successive cartelle di pagamento riguardanti le medesime violazioni contributive</corsivo>” e “<corsivo>la circostanza per cui la società ha riproposto una nuova istanza di pagamento rateizzato in corso di gara per cartelle di pagamento identiche per importo e per oggetto già autorizzate alla rateizzazione in data antecedente a quella di presentazione dell’offerta di gara, lascerebbe presumere che il primo piano di ammortamento del debito sia  fallito, con evidente venir meno del requisito generale di cui all’art. 80, co. 4 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.</corsivo>”;</h:div><h:div>iii) “<corsivo>la comunicazione della Agenzia delle Entrate e le controdeduzioni hanno evidenziato il protrarsi di una situazione debitoria negli anni con continue richieste di rateizzazione anche delle medesime cartelle di pagamento notificate in corso di gara</corsivo>”;</h:div><h:div>iv) “<corsivo>il numero e l’entità delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate alla società in esame – definitive e non – unitamente alla tendenza della stessa a non rispettare gli impegni assunti con il Fisco… sono circostanze che rilevano sotto il profilo dell’affidabilità e solidità imprenditoriale dell’operatore, anche e soprattutto nella prospettiva di un’eventuale aggiudicazione ed avvio della fase esecutiva dell’affidamento e giustificano l’estromissione</corsivo>”;</h:div><h:div>v) di tutte queste circostanze -OMISSIS- Bus non ha “<corsivo>mai ritenuto di farne oggetto di doverosa rappresentazione, su propria libera iniziativa e in maniera esaustiva, offrendo in comunicazione la documentazione relativa per le valutazioni della Stazione appaltante medesima</corsivo>”, così violando anche “<corsivo>il Protocollo di Integrità…che obbliga gli operatori economici a condotte sempre improntate alla massima trasparenza e lealtà nei rapporti con il soggetto pubblico</corsivo>”;</h:div><h:div>- la stazione appaltante, con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016, concedeva alle restanti mandanti del r.t.i. aggiudicatario del lotto 2 – Ovest un termine “<corsivo>per far pervenire all’Amministrazione Capitolina la documentazione idonea a dimostrare la volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno e il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii., al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. Il tribunale – dopo aver dato atto dell’unico motivo di ricorso e del contenuto della memoria depositata da parte ricorrente il 7 aprile 2023, nonché della costituzione in resistenza, oltre a Roma Capitale, anche di Busitalia (seconda graduata) e di Bus International Service s.r.l. (mandante del r.t.i. -OMISSIS-) e, ancora, della proposizione dei motivi aggiunti – ha respinto ricorso e motivi aggiunti. </h:div><h:div>In particolare, ha ritenuto provate le violazioni gravi definitivamente accertate risultanti dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate alla data del 25 ottobre 2022 e quest’ultima non contraddetta dalle deduzioni della ricorrente (per le argomentate ragioni esposte ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 e 10 della sentenza, cui è sufficiente fare rinvio). </h:div><h:div>1.3. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente ed a favore di Roma Capitale e di Busitalia, mentre sono state compensate con Bus International Service.</h:div><h:div>2. -OMISSIS- s.p.a. ha proposto appello con due motivi.</h:div><h:div>Roma Capitale si è costituita per resistere all’appello.</h:div><h:div>Bus International Service s.r.l. ha depositato un atto di costituzione di mera forma.</h:div><h:div>2.1. All’udienza del 25 gennaio 2024 è stata accolta, su concorde richiesta delle parti, un’istanza di rinvio depositata dall’appellante in data 19 gennaio 2024, con la quale era stato rappresentato il contenuto di un incontro svoltosi il precedente 10 gennaio presso l’Agenzia delle entrate ed era stata richiamata l’ordinanza del 4 gennaio 2024, n. 161, di rimessione all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato di diverse questioni concernenti il requisito di regolarità fiscale.</h:div><h:div>2.2. All’udienza del 20 giugno 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza.</h:div><h:div>3. Preliminarmente va dato atto che in data 3 giugno 2024 la ricorrente ha depositato una nuova istanza di rinvio dell’udienza pubblica, già fissata per il giorno 20, motivando la richiesta con la presentazione in data 20 febbraio 2024 di un “ricorso gerarchico” per l’annullamento del certificato di regolarità fiscale del 3 agosto 2023, sul quale l’Agenzia delle entrate non si è pronunciata.</h:div><h:div>3.1. L’istanza di rinvio va disattesa per le ragioni che si illustreranno in merito alle risultanze concernenti la situazione fiscale della -OMISSIS- in corso di gara, non inficiate dalla recente, tardiva, iniziativa della parte ricorrente, priva di qualsivoglia riscontro da parte dell’Agenzia delle entrate. </h:div><h:div>4. Col primo motivo la società -OMISSIS- ripropone le censure secondo cui le violazioni fiscali per cui è causa sarebbero:</h:div><h:div>a) oggetto di contestazione in sede giudiziaria, quindi non “definitivamente accertate”;</h:div><h:div>b) riferite a debiti rateizzati o già estinti per il tramite di compensazione e, pertanto, tali da rendere non applicabile la causa di esclusione;</h:div><h:div>c) comunque non “gravi”.</h:div><h:div>4.1. Svolge quindi nel dettaglio delle deduzioni relative alle cartelle di pagamento oggetto della certificazione del 26 ottobre 2022 (su cui Roma Capitale ha basato la decisione di escludere la società), al fine di dimostrare che non vi sarebbe mai stata soluzione di continuità nel possesso del requisito fiscale.</h:div><h:div>4.2. Censura la decisione di primo grado, in primo luogo assumendo che detta certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate sarebbe erronea ed inattendibile, tanto che avrebbe dovuto comportare un’autonoma verifica da parte della stazione appaltante. Aggiunge che il contenuto della certificazione (del 26 ottobre 2022) sarebbe in contrasto con quello della certificazione acquisita in data 20 settembre 2022 sulla piattaforma AVCPass, che rappresentava la piena regolarità fiscale della -OMISSIS-. Essendo quest’ultimo certificato a sua volta tratto dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, non sarebbe accettabile, ad avviso della società, l’esclusione disposta sulla base di risultanze contraddittorie; per ciò soltanto, il capo della sentenza che valorizza la certificazione successiva dovrebbe essere riformato.</h:div><h:div>Vengono poi svolte censure concernenti ciascuna delle otto (in realtà, sette, in quanto una è relativa a due distinte pretese tributarie) cartelle di pagamento in contestazione (lettere A, B, C, e D del punto I.1 del primo motivo di appello).</h:div><h:div>4.3. Nel prosieguo viene specificamente censurata la motivazione della sentenza sia riguardo alla valenza della certificazione del 26 ottobre 2022 (punto I.2) sia riguardo alle cartelle di pagamento (punto I.3).</h:div><h:div>4.3.1. In particolare, per i due tributi portati dall’unica cartella di pagamento numero -OMISSIS- (indicati ai punti 3 e 4 del certificato del 26 ottobre 2022), l’appellante, oltre a ribadire che la cartella esattoriale è stata oggetto di tempestiva istanza di rateizzazione, afferma che il tribunale avrebbe riconosciuto che sarebbe stata impugnata e sostiene che l’impugnazione sarebbe relativa (anche) alla mancata notificazione degli atti presupposti.</h:div><h:div>4.4. Quanto alla motivazione della sentenza riguardante le cartelle di pagamento n. 09720190264653140, n. 09720190264653039, n. 09720190248083570, n. 09720190181303005 (rispettivamente indicate ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’elencazione del detto certificato), l’appellante assume (al punto I.4) che il susseguirsi delle rateizzazioni nel corso del tempo non dimostrerebbe né configurerebbe affatto la perdita del requisito della regolarità fiscale e che l’Agenzia delle entrate – Riscossione non avrebbe tenuto conto dei giudicati (della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e del Tribunale di Roma – sez. lavoro) che avevano annullato imposizioni illegittime a carico della società, determinando l’insorgenza di crediti a favore di quest’ultima che avrebbero dovuto essere riconosciuti e imputati a fini compensativi.</h:div><h:div>4.5. Ancora, al punto I.5 l’appellante censura la motivazione riguardante le cartelle di pagamento n. 09720220016548800, n.09720210117977243, n. 09720190264653039 (rispettivamente indicate ai punti 1, 2 e 6 dell’elencazione del certificato), in quanto, oltre ad essere di importo inferiore alla soglia di rilevanza, sarebbero state rateizzate e/o impugnate.</h:div><h:div>4.6. Infine, al punto I.6 è censurata la motivazione riguardante le cartelle di pagamento n. 09720190264653140 e n. 09720190248083570 (rispettivamente indicate, come detto, ai punti 5 e 7 dell’elencazione del certificato), perché, in disparte la compensazione (sulla cui mancanza di prova si è soffermato il tribunale), comunque entrambe oggetto di rateizzazione, per di più per somme inferiori a quelle risultanti dal certificato del 26 ottobre 2022.</h:div><h:div>4.7. Da ultimo (punto I.7) viene invocato l’istituto del <corsivo>self cleaning</corsivo> in relazione ai fatti incorsi nella fase della gara, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli.</h:div><h:div>5. Col secondo motivo l’appellante assume che il certificato del 26 ottobre 2022 sarebbe stato sconfessato dallo stesso “Ente impositore”, col certificato del 28 marzo 2023.</h:div><h:div>A smentita di quanto affermato nella sentenza di primo grado, a proposito di tale ultimo certificato, l’appellante ne cita la seguente premessa, riferita al certificato del 26 ottobre 2022: “<corsivo>preliminarmente si precisa che le informazioni relative alle rateazioni concesse da Agenzia Entrate Riscossione in data 16.09.2022 non sono state evidenziate nel suddetto certificato in quanto non trovavano riscontro in Anagrafe Tributaria alla data di rilascio dello stesso, cioè al 25.10.2022. Invece, la rateazione concessa da Agenzia Entrate Riscossione in data 09.11.2022 non poteva essere rilevata in quanto successiva alla data di emissione del certificato</corsivo>”. Tale precisazione dimostrerebbe, ad avviso dell’appellante, che il certificato del 26 ottobre 2022 non sarebbe stato aggiornato e che la validità dell’unico certificato su cui Roma Capitale ha basato l’esclusione sarebbe stata “ritrattata” dall’Agenzia delle Entrate.</h:div><h:div>Sottolinea, inoltre, la rilevanza delle rateizzazioni richieste nelle date del 16 settembre 2022 e del 9 novembre 2022: la prima, intervenuta prima della scadenza del termine per impugnare le cartelle di pagamento (recanti perciò violazioni “non definitivamente accertate”); la seconda, riferita a cartelle impugnate e poi sospese con decreti del 7 luglio 2022 e del 29 luglio 2022, adottati dal Tribunale di Roma, nelle relative procedure esecutive.</h:div><h:div>5.1. In conclusione, ad avviso della società appellante, diversamente da quanto valutato da Roma Capitale nei provvedimenti impugnati, mancherebbe una certificazione attestante in modo univoco ed affidabile l’irregolarità fiscale della -OMISSIS-, stante la presenza di plurime certificazioni contraddittorie ed erronee.    </h:div><h:div>6.  I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.</h:div><h:div>In diritto, va premesso che con la sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 24 aprile 2024, n. 7 - in attesa della quale è stata, tra l’altro, accolta l’istanza di rinvio del 19 gennaio 2024, che ne richiamava l’ordinanza di rimessione n. 161 del 2024 - è stato deciso quanto segue:</h:div><h:div>- è stato ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie <corsivo>ratione temporis</corsivo> (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V,17 maggio 2013, n. 2682, richiamate dalla sentenza n.7 del 2024);</h:div><h:div>- è stato altresì ribadito l’ulteriore orientamento – complementare e non contrapposto a quello di cui sopra – che fa riferimento al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, affermando la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113, richiamate dalla sentenza n. 7 del 2024); in particolare è stato ribadito che “<corsivo>il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi</corsivo>”;</h:div><h:div>- è stato quindi affermato che “<corsivo>poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482)</corsivo>”;</h:div><h:div>- ha quindi concluso che “<corsivo>con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto</corsivo>”;</h:div><h:div>- ha puntualizzato - in riferimento al terzo quesito - che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, <corsivo>ab origine</corsivo>, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara;</h:div><h:div>- ha infine richiamato la consolidata giurisprudenza per la quale, in riferimento alle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate e dagli enti previdenziali e assistenziali “<corsivo>compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366;14 giugno 2019, n. 4023).</corsivo>”.</h:div><h:div>6.1. Nel rinviare alla motivazione della sentenza dell’Adunanza plenaria per i riferimenti normativi di supporto ai principi di diritto affermati, giova sottolineare come dalla combinazione di questi ultimi è dato evincere la rilevanza, in prima battuta, delle risultanze dei certificati rilasciati dagli enti competenti, fatta salva la limitata verifica incidentale consentita al giudice amministrativo, da ultimo richiamata. In particolare, tale verifica concerne per lo più situazioni di incompletezza delle certificazioni, non di loro intrinseca inattendibilità sul merito delle pretese tributarie (deducibile solo nelle apposite sedi amministrative o giurisdizionali).</h:div><h:div>7. Il presente giudizio va definito alla luce dei detti principi di diritto, considerato che l’esclusione della società ricorrente dalla gara <corsivo>de qua</corsivo> è stata disposta, non per la falsa attestazione della regolarità fiscale nel DGUE (non essendo contestato che alla data di presentazione dell’offerta, il 1° settembre 2021 non risultassero violazioni fiscali definitivamente accertate), bensì per la perdita del possesso del requisito fiscale nel corso della procedura.</h:div><h:div>7.1. Come già ritenuto dal giudice di primo grado, assume rilievo l’accurata istruttoria condotta dalla stazione appaltante. </h:div><h:div>In particolare, è legittimo e va del tutto esente da censure l’operato di Roma Capitale, che, dopo aver acquisito le risultanze del sistema AVCPass, in data 20 settembre 2022, si è rivolta direttamente all’Agenzia delle entrate, con la richiesta del 13 ottobre 2022, cui è stato fornito riscontro con il già menzionato certificato del 26 ottobre 2022. </h:div><h:div>Trattandosi del requisito di regolarità fiscale concernente imposte gestite dal detto ufficio, le risultanze dallo stesso attestate superano quelle desumibili dalla piattaforma tenuta dall’ANAC (cfr. anche Cons. Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591). </h:div><h:div>Dato quanto sopra, l’attestazione contenuta nel certificato dell’Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2022 - che indicava, come esistenti alla data del 25 ottobre 2022, otto violazioni definitivamente accertate, alcune già da sole di importo superiore alla soglia di gravità, ed altre sette non definitive - non poteva non vincolare la stazione appaltante, secondo i principi di diritto ribaditi dalla recente decisione dell’Adunanza plenaria ed esposti al punto 8 della sentenza gravata (cui si fa integrale rinvio).</h:div><h:div>7.2. A fronte di detta certificazione non vi era alcun autonomo margine di apprezzamento da parte della stazione appaltante, né la ricorrente può pretendere alcun ulteriore accertamento da parte del giudice amministrativo, in luogo del giudice tributario, in merito alla sussistenza delle violazioni tributarie elencate nei primi otto punti come definitivamente accertate.</h:div><h:div>7.3. Quanto poi al requisito della “definitività”, le istanze di rateizzazione sulle quali si fondano le censure della -OMISSIS- Bus, non hanno impedito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, le pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento risultassero non più contestabili (quindi appunto “definitive”), malgrado la concessione del beneficio.</h:div><h:div>8. Riguardo infatti alle rateizzazioni - richieste dalla -OMISSIS- in diversi momenti, precedenti e contestuali allo svolgimento della procedura di gara (secondo quanto si dirà nel prosieguo) - occorre in diritto osservare quanto segue.</h:div><h:div>8.1. L’ammissione al beneficio concretizza, per la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> nel testo modificato dall’art. 8, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), una delle misure che, ai sensi del quinto periodo, ultimo inciso, dello stesso comma, consentono di “non applicare” la disposizione, impedendo quindi la configurabilità della causa di esclusione (“<corsivo>Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto […]</corsivo>”). </h:div><h:div>La relativa richiesta deve di regola precedere la domanda di partecipazione dell’operatore economico alla procedura di gara per come si evince dallo stesso art. 80, comma 4, cit. (secondo cui non opera la causa di esclusione “<corsivo>…purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande</corsivo>”). </h:div><h:div>Va evidenziato che, quanto invece al momento in cui deve intervenire il provvedimento di accoglimento dell’istanza, l’interpretazione giurisprudenziale non è univoca, essendosi riproposto il contrasto interpretativo che, nella vigenza dell’art. 38, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006, era stato risolto dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 5 giugno 2013, n. 15 (riferita tuttavia ad un impianto normativo che non prevedeva la possibilità di invocare l’esimente dell’assunzione di impegno al pagamento dei debiti).</h:div><h:div>Infatti, mentre si riscontra qualche precedente che si è espresso nel senso della sufficienza della sola presentazione di istanza formale prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte in gara (in particolare, Cons. Stato, V, 9 febbraio 2022, n. 942, citata da parte appellante) sembra tuttora prevalere l’orientamento per il quale condizione di inapplicabilità della causa di esclusione dell’irregolarità contributiva e tributaria è ritenuto - in conformità a quanto deciso da detta sentenza dell’Adunanza plenaria – il provvedimento di accoglimento dell’istanza (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1753, V, 19 febbraio 2018, n. 1028, nonché recentemente Cons. Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3195 e id., III, 9 maggio 2024, n. 4168).</h:div><h:div>Si tratta, peraltro, di contrasto poco rilevante ai fini della decisione della presente controversi, per come si dirà nel prosieguo.</h:div><h:div>8.2. Piuttosto, nel caso di specie rileva che, sebbene <corsivo>medio tempore</corsivo> la vigenza del piano di ammortamento predisposto dall’amministrazione finanziaria consenta la partecipazione dell’operatore economico alle pubbliche gare (ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 cit.), la decadenza dal beneficio per inadempimento del debitore determina la perdita del requisito, e la conseguente esclusione (sia dalla gara ancora in corso che da altre gare cui abbia frattanto partecipato: cfr., in tale senso, anche Cons. Stato, V, n. 942/2022, cit. nella parte in cui precisa che  sopravviene comunque il provvedimento di esclusione in caso di definitiva reiezione dell’istanza “<corsivo>(anche per il mancato pagamento delle rate)</corsivo>”), nonché la riattivazione della procedura esecutiva, in relazione all’originario debito tributario.</h:div><h:div>Va altresì evidenziato che, non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria. </h:div><h:div>Pertanto, per come si evince anche dall’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, se l’operatore economico decade dal beneficio della rateizzazione, la pretesa tributaria originaria è automaticamente riscuotibile in unica soluzione e quindi da considerarsi “definitivamente accertata” ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>8.3. A completamento di quanto sin qui esposto va osservato che i provvedimenti di diniego (totale o parziale) di ammissione al beneficio della rateazione e di (accertamento della) decadenza dal medesimo non sono sindacabili né dalla stazione appaltante né dal giudice amministrativo, essendo di competenza dell’agente della riscossione e quindi possono formare oggetto tutt’al più di istanze di autotutela dinanzi al medesimo ovvero essere impugnati dinanzi al giudice tributario. </h:div><h:div>8.4. Infine, giova precisare che non si applica alla causa di esclusione <corsivo>de qua</corsivo> l’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, cui sono riferiti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante a proposito delle misure di c.d. <corsivo>self cleaning</corsivo>. Queste riguardano le fattispecie escludenti delle condanne penali o dell’illecito professionale; per l’illecito fiscale e contributivo è invece previsto, come rimedio praticabile a fini riabilitativi dell’operatore economico, appunto quello dello stesso comma 4 dell’art. 80, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57, comma 2, ultimo periodo, della direttiva 24/2014/UE.</h:div><h:div>9.  Al fine di applicare correttamente i principi e le regole fin qui esposti alle risultanze del certificato del 26 ottobre 2022, appare utile seguire la distinzione effettuata da Roma Capitale tra le cartelle di pagamento notificate in corso di procedura e quelle notificate in precedenza e tenere conto, riguardo alle une ed alle altre, oltre che dei motivi di appello, delle controdeduzioni svolte dalla difesa della società appellante nella memoria di replica depositata il 12 gennaio 2024.</h:div><h:div>A) Sono state notificate prima dell’avvio della gara <corsivo>de qua</corsivo> le cartelle di pagamento di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 dell’elenco contenuto nel detto certificato, rispettivamente degli importi di € 730.383,96, € 1.132,87, € 52.703,66, € 2.034.443,92. </h:div><h:div>Le quattro cartelle erano state oggetto di precedenti rateizzazioni, non andate a buon fine, e precisamente:</h:div><h:div>-	le prime tre erano state ammesse a rateizzazione con provvedimento del 19 marzo 2020, a seguito di istanza presentata in data 21 febbraio 2020, -OMISSIS-/2020;</h:div><h:div>-	la quarta era stata ammessa a rateizzazione con provvedimento dell’11 ottobre 2019, a seguito di istanza presentata in data 25 settembre 2019, prot. -OMISSIS-/2019.</h:div><h:div>I relativi piani di ammortamento risultano non rispettati dalla -OMISSIS-, tanto è vero che la società, in pendenza della procedura di gara <corsivo>de qua</corsivo>, in data 8 novembre 2022, ha avanzato due nuove istanze di dilazione di pagamento per le stesse cartelle; e precisamente:</h:div><h:div>-	 per le prime tre cartelle di pagamento, istanza dell’8 novembre 2022, protocollo n. -OMISSIS- accolta con provvedimento di cui all’identificativo -OMISSIS- del 9 novembre 2022, comunicato il 19 novembre 2022;</h:div><h:div>-	per la quarta cartella di pagamento, istanza dell’8 novembre 2022, protocollo n. -OMISSIS-, accolta con provvedimento di cui all’identificativo -OMISSIS- del 30 novembre 2022, comunicato il 6 dicembre 2022.</h:div><h:div>La decadenza dalle precedenti rateizzazioni, oltre a risultare <corsivo>per tabulas</corsivo> dalle istanze di nuova ammissione al beneficio e dai provvedimenti appena citati, è attestata dall’Agenzia delle entrate nella comunicazione inviata per<corsivo> email</corsivo> del 17 maggio 2023 a Roma Capitale, e da questa prodotta in giudizio. L’attestazione della decadenza è riferita alla data del 15 dicembre 2021 e riguarda specificamente le rateizzazioni sopra dette -OMISSIS-/2020 e prot. -OMISSIS-/2019. </h:div><h:div>Per le quattro cartelle di pagamento in esame (indicate, come detto, ai punti 5, 6, 7 e 8 del certificato del 26 ottobre 2022) si è determinata senza alcun dubbio la “definitività” dei debiti tributari a seguito dell’ammissione al primo beneficio e della successiva decadenza. </h:div><h:div>Quest’ultima, come sopra premesso in diritto, comporta la perdita definitiva del beneficio e la reviviscenza del debito tributario originario (detratte le somme eventualmente corrisposte nelle more).</h:div><h:div>La reiterazione dell’istanza di dilazione di pagamento non impedisce la cesura tra l’avvenuta decadenza e la successiva ammissione al nuovo beneficio.</h:div><h:div>L’ammissione a quest’ultimo, nel caso di specie intervenuta in corso di procedura, dopo quasi un anno dalla constatata decadenza, contrariamente a quanto sostiene la difesa di -OMISSIS-, non ha affatto impedito la causa di esclusione ma ha reso evidente – come già ritenuto dal primo giudice - la soluzione di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale necessario per conseguire l’aggiudicazione.  </h:div><h:div>Giova precisare che le argomentazioni difensive dell’appellante in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza dalla prima procedura di rateizzazione e in merito agli importi che avrebbero dovuto essere oggetto di compensazione con crediti vantati dalla società nei confronti dell’erario esulano dall’ambito cognitivo del giudizio amministrativo. Essi attengono infatti ai provvedimenti riguardanti le procedure di rateizzazione che, come detto sopra, sono di competenza del giudice tributario.</h:div><h:div>In particolare, la rateizzazione concessa il 9 novembre 2022 presuppone come esistenti a tale data i debiti tributari oggetto di tutte e tre le cartelle di pagamento ivi considerate (sia pure per importi leggermente inferiori a quelli originari - in ragione di pagamenti o altre cause estintive parziali <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuti - in quanto rispettivamente di € 657.350,36, di € 1.041,45, di € 49.711,93, in luogo di quelli di cui ai punti 5, 6 e 7 del certificato del 26 ottobre 2022).</h:div><h:div>Parimenti la rateizzazione concessa il 30 novembre 2022 presuppone esistente il debito tributario relativo alla cartella di pagamento indicata al punto 8 di detto certificato, sia pure ridotto ad € 441.338,24.</h:div><h:div>Evidentemente si tratta di importi di gran lunga superiori alla soglia di rilevanza della “gravità” di cui all’art. 48 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, già per alcuna cartelle singolarmente considerate e comunque per tutte considerate nel loro complesso (essendo riferita la soglia di “gravità” al debito tributario complessivo, come già affermato in sentenza, anche sul punto infondatamente censurata dall’appellante).</h:div><h:div>B) La perdita del requisito di regolarità fiscale per le vicende di cui al precedente punto A) consente di ritenere la legittimità del provvedimento di esclusione adottato da Roma Capitale nei confronti della -OMISSIS-, assorbendo – per carenza di interesse - le ulteriori censure di quest’ultima che riguardano le restanti tre cartelle di pagamento menzionate nel certificato del 26 ottobre 2022, notificate in corso di procedura.</h:div><h:div>Per mere ragioni di completezza, riguardo a queste ultime, si osserva quanto segue. </h:div><h:div>Si tratta delle cartelle di pagamento indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’elenco del certificato del 26 ottobre 2022 (con la precisazione che, come già detto, i punti 3 e 4 si riferiscono alla stessa cartella di pagamento che però contiene la contestazione di due pretese fiscali, per le causali e gli importi ivi indicati).</h:div><h:div>Per tutte e tre dette cartelle di pagamento la società ha chiesto la rateizzazione in data 16 settembre 2022 (protocollo -OMISSIS-) e la stessa è stata accolta il 14 ottobre 2022 (identificativo -OMISSIS-), quindi in pendenza di procedura (dato che la proposta di aggiudicazione è del 13 settembre 2022).</h:div><h:div>Tenendo conto delle date delle notificazioni (per le quali si fa rinvio agli atti di parte, non essendovi contestazione), risulta che per una delle tre cartelle di pagamento l’istanza di ammissione al beneficio è stata presentata dopo il decorso del termine di impugnazione; per tutte e tre, il provvedimento favorevole è sopravvenuto al decorso di tale termine.</h:div><h:div>Ne consegue che, per la prima - per il quale era decorso il termine di impugnazione - l’ammissione al beneficio non ha impedito la definitività dell’accertamento presupposto.</h:div><h:div>Per le restanti due (tra cui quella n. -OMISSIS- di cui ai punti 3 e 4 del certificato, di importo rilevante), resta controverso tra le parti se ai fini della “definitività” dell’accertamento rilevi la data dell’istanza di rateizzazione o quella del provvedimento di concessione della rateizzazione. </h:div><h:div>La questione non coincide del tutto con quella affrontata dalla sentenza di questa Sezione, n. 942/2022 sopra menzionata (su cui si basa la difesa dell’appellante), poiché attiene alla rateizzazione richiesta in corso di procedura, non prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (cui è riferita la misura riabilitativa dell’art. 80, comma 4, ultimo periodo, trattato nel citato precedente). Considerato che la misura riabilitativa è prevista soltanto come possibile prima dell’avvio della gara, è da ritenere che per impedire la “definitività” dell’accertamento in corso di gara debba intervenire entro il termine per impugnare la cartella di pagamento anche il provvedimento di ammissione al beneficio (come già affermato dalla Sezione nella sentenza del 3 settembre 2018, n. 5139 ed in linea con le argomentazioni espresse dall’Adunanza plenaria nella decisione n. 15/2013). </h:div><h:div>Ovviamente la soluzione interpretativa che richiede che entro il termine debba intervenire anche il provvedimento di ammissione al beneficio è obbligata ove si ritenga di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente (cui si rifà la difesa di Roma Capitale) che reputa necessario tale provvedimento pure ai fini di cui all’art. 80, comma 4, ultimo periodo.</h:div><h:div>Va aggiunto che la difesa dell’appellante secondo cui la cartella di pagamento n. -OMISSIS- (recante le due pretese tributarie indicate nella certificazione del 26 ottobre 2022 ai punti 3 e 4), oltre ad essere stata rateizzata, sarebbe stata anche tempestivamente impugnata, è rimasta sfornita di prova riguardo alla data ed all’oggetto del ricorso che sarebbe stato presentato al giudice tributario, nonché riguardo alla pendenza o all’esito della lite.</h:div><h:div>E’ da escludere che il T.a.r. ne abbia riconosciuto la pendenza - come sostenuto con l’atto di appello - poiché il primo giudice si è limitato a motivare nel senso che, anche ove vi fosse stata detta impugnazione tributaria, sarebbe stata irrilevante, per l’intervenuta definitività dell’accertamento presupposto.</h:div><h:div>In conclusione, sebbene non rilevante al fine di ritenere l’irregolarità fiscale della -OMISSIS- (già risultante da quanto esposto al precedente punto A), il tenore del certificato del 26 ottobre 2022 risulta confermato anche per le violazioni tributarie indicate ai punti 1, 2, 3 e 4, da considerarsi definitivamente accertate.</h:div><h:div>10. Sono irrilevanti al fine di smentire il certificato del 26 ottobre 2022 tutte le certificazioni menzionate dall’appellante che riguardano la posizione di regolarità fiscale della -OMISSIS- prima dell’inizio della procedura di gara ed al momento di presentazione dell’offerta, nonché in momenti successivi della procedura di gara, comunque precedenti la detta certificazione.</h:div><h:div>10.1. In merito, poi, all’asserita “rettifica” che sarebbe stata fatta da parte dell’Agenzia delle entrate con la nota del 28 marzo 2023 va richiamata e integralmente confermata la motivazione della sentenza gravata secondo cui “<corsivo>basta leggere il contenuto di tale nota del 28 marzo 2023 per avvedersi di come l’Agenzia delle entrate – diversamente da quanto tenta di far intendere parte ricorrente - non abbia affatto rettificato e/o contraddetto la certificazione di irregolarità fiscale del 26 ottobre 2022, bensì, su espressa richiesta di -OMISSIS-, solo aggiunto che “alla data del 01/09/2021”, ossia nel momento in cui è stata presentata la domanda di partecipazione alla gara, non risultavano violazioni definitivamente accertate a carico di -OMISSIS- Bus, circostanza che non vale ad eliminare il fatto - dirimente - che -OMISSIS-, come correttamente rilevato dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione, ha perso il requisito di regolarità fiscale nel corso della gara in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Infatti, la nota in questione specifica che la “richiesta di precisazioni” rispetto al precedente certificato negativo già rilasciato dall’Agenzia delle entrate alla stazione appaltante viene fatta “con evidenza delle violazioni al 1.9.2021” e menziona il riferimento alle (prime) rateizzazioni (una del 25 settembre 2019 e una del 21 febbraio 2020) delle cartelle di pagamento che sono state poi oggetto di seconda rateizzazione (una del 16 settembre 2022 e una dell’8 novembre 2022), ad ulteriore riprova del fatto che – successivamente alla data di presentazione delle offerte -OMISSIS- presentava gravi violazioni definitivamente accertate, non essendo stata in grado di adempiere al piano di rateizzazione originario e avendo dovuto, dunque, chiedere all’Agenzia di attivarne uno nuovo in corso di gara.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La nota dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2023 è, dunque, del tutto irrilevante, non valendo a smentire la precedente nota del 26 ottobre 2022 (a ben vedere dal contenuto compatibile, riferendosi i due atti a momenti diversi) così come ad inficiare la legittimità dell’avversato provvedimento di esclusione, per l’appunto fondato sulla sopravvenuta perdita del requisito di regolarità fiscale (quanto meno) in corso di gara e non già al momento della partecipazione alla stessa.</corsivo>”.</h:div><h:div>10.1.1. La conclusione raggiunta dal primo giudice resiste alle censure di cui al secondo motivo di appello.</h:div><h:div>La circostanza che il certificato del 26 ottobre 2022 non fosse “aggiornato” con le istanze di rateizzazione avanzate il 16 settembre 2022 e l’8 novembre 2022 è assolutamente irrilevante ai fini della decisione, dato che la rateizzazione concessa in corso di gara non ha impedito – per quanto sopra detto – l’operatività della causa di esclusione.</h:div><h:div>10.2. La regolarità fiscale attestata poi dall’Agenzia delle entrate alla data del 29 marzo 2023 tiene conto delle ammissioni al beneficio della rateizzazione del 14 ottobre e del 9 e 30 novembre 2022. </h:div><h:div>Essa quindi non vale a colmare l’interruzione nel possesso del requisito di regolarità fiscale venutasi a determinare in corso di gara per le ragioni sopra esposte. </h:div><h:div>11. L’appello va quindi respinto.</h:div><h:div>11.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di Roma Capitale.</h:div><h:div>Vanno compensate nei confronti della Bus International Service s.r.l., attesa la costituzione di mera forma.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di Roma Capitale, nell’importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese con Bus International Service s.r.l.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lisa Casolaro</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>