<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230846220260527112241370" descrizione="" gruppo="20230846220260527112241370" modifica="27/05/2026 11:25:57" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="08462"/><fascicolo anno="2026" n="04303"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>9</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230846220260527112241370.xml</file><wordfile>20230846220260527112241370.docm</wordfile><ricorso NRG="202308462">202308462\202308462.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Enrico Basilico</firma><data>27/05/2026 11:25:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Filippini,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, 8 marzo 2023, n. 3831, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8462 del 2023, proposto da Riccardo Rocconi, rappresentato e difeso dall'avvocato Eraldo Liberati, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Lunigiana, n. 15; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellante l’avvocato Eraldo Liberati;</h:div><h:div>Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	L’appellante, già ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, impugna la sentenza che ha respinto la domanda volta al riconoscimento del c.d. “premio antiesodo”.</h:div><h:div>2.	I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.</h:div><h:div>2.1.	Durante il servizio permanente presso la Guardia di finanza, l’appellante, essendo in possesso del brevetto di pilota militare, ha contratto per cinque volte (dal 2001 al 2011) le ferme biennali volontarie in conseguenza delle quali la legge 28 febbraio 2000, n. 42, prevedeva il riconoscimento di un premio in denaro (c.d. “premio antiesodo”, per la finalità perseguita, consistente nell’incentivare conduttori di volo esperti formati a spese dell’amministrazione a restare in servizio presso di essa, invece di passare all’aeronautica privata).</h:div><h:div>2.2.	In particolare, l’art. 1 della legge n. 42 del 2000 ammetteva gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che avessero ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.</h:div><h:div>Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, veniva corrisposto un premio d’importo differente a seconda dei vari bienni.</h:div><h:div>Inoltre, si prevedeva che l’emolumento per il primo biennio venisse corrisposto per metà all’atto dell’assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi; per i bienni successivi, invece, sarebbe stato corrisposto in unica soluzione.</h:div><h:div>Infine, ai sensi del comma 3, agli ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, si disponeva il versamento di un premio, in un’unica soluzione e al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti e quanto effettivamente percepito. </h:div><h:div>2.3.	L’art. 3 estendeva la possibilità di contrarre le ferme volontarie e i relativi premi agli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero in possesso del brevetto di pilota militare e avessero maturato almeno diciotto anni di servizio.</h:div><h:div>Anche in questo caso, per gli ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, si disponeva il versamento di un premio, in un’unica soluzione e al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti e quanto effettivamente percepito.</h:div><h:div>2.4.	La legge n. 42 del 2000 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2000 e, non essendo previsto un diverso termine, è entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo (come stabilito dall’art. 73, terzo comma, Cost.), dunque in data 21 marzo 2000.</h:div><h:div>2.5.	Nel caso di specie, per il primo biennio (dal 2001 al 2003), svolto quando l’appellante non superava i quarantacinque anni di età, il premio è stato corrisposto per metà al momento dell’assunzione della ferma e per la residua metà dopo 12 mesi (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), cui rinvia l’art. 3, comma 1).</h:div><h:div>Per gli altri bienni (dal 2003 al 2011), svolti dopo che l’appellante aveva superato i quarantacinque anni di età, il pagamento, da erogare in un’unica soluzione, è stato differito al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione del servizio.</h:div><h:div>2.6.	Prima che il militare venisse posto in congedo, l’art. 2268, comma 1, numero 975), del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato – con decorrenza dalla sua entrata in vigore, avvenuta l’8 ottobre 2010 – gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 42 del 2000.</h:div><h:div>Il medesimo codice ha tuttavia confermato la facoltà di accedere a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età, per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio (art. 966), prevedendo altresì la corresponsione di un premio (art. 1803), il cui importo è stato poi ridotto alla metà dall’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</h:div><h:div>Inoltre, l’art. 2261 ha previsto un premio per gli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’art. 966 c.m., con importi e a condizioni diverse a seconda dell’età.</h:div><h:div>Infine, l’art. 2262 ha dettato un’analoga disciplina per gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo.</h:div><h:div>L’abrogazione disposta dall’art. 2268 c.m. – così come la nuova regolamentazione delle ferme e dei premi per i piloti militari – non ha comunque riguardato l’art. 3 della legge n. 42 del 2000, con la conseguenza che per gli ufficiali della Guardia di finanza è rimasta la possibilità di contrarre la ferma volontaria e percepire i relativi emolumenti secondo questo regime.</h:div><h:div>2.7.	Anche per questo, l’art. 9, comma 1, lettera s), numero 8), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 348, ha modificato il citato numero 975) dell’art. 2268 c.m., estendendo l’abrogazione all’intera legge n. 42 del 2000.</h:div><h:div>La medesima disposizione ha inoltre sostituito i primi due commi dell’art. 2161 c.m. (rubricato “<corsivo>Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza</corsivo>”).</h:div><h:div>Nel presente giudizio (che riguarda un militare che alla data del 21 marzo 2000 aveva meno di quarantacinque anni), rileva il primo comma, secondo cui agli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 (giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 42 del 2000) del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, i quali, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.</h:div><h:div>2.8.	Con istanza del 23 ottobre 2014, l’appellante ha chiesto la liquidazione dei premi biennali maturati e non ancora corrisposti.</h:div><h:div>2.9.	Con nota prot. 168607 del 24 novembre 2014 l’ufficio amministrazione del Centro di aviazione della Guardia di finanza ha restituito gli atti, dichiarando di non avere competenza nell’ammissione alle ferme volontarie, ma unicamente nel provvedere al pagamento del premio, a condizione che sia stata emessa a tal fine un’apposita determinazione del Capo del reparto.</h:div><h:div>2.10.	In seguito, l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha abrogato l’art. 2261 c.m., i commi 2 e 3 dell’art. 2262 c.m. e i commi 1 e 2 dell’art. 2161 c.m.</h:div><h:div>2.11.	L’appellante è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 4 aprile 2016.</h:div><h:div>2.12.	Con istanza del 1° giugno 2016, il militare in congedo, premesso di trovarsi nella condizione prevista dall’art. 3, comma 2, della legge n. 42 del 2000 e dagli artt. 966, 1803 e 2161, comma 1, c.m., ha chiesto che gli venisse corrisposto, in un’unica soluzione, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’art. 1803 e quello dell’unico premio biennale percepito.</h:div><h:div>A tal fine, ha esposto i propri calcoli, dai quali risulterebbe che l’importo complessivo dei premi ammonterebbe a 65.073,54 euro e, avendo percepito solo il primo premio biennale per un totale di euro 15.493,70 euro, dovrebbe essergli versata una somma di 49.579,84 euro.</h:div><h:div>2.13.	Con nota prot. 2416 del 3 agosto 2016 il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza ha negato il premio, osservando che la normativa che ne prevedeva il riconoscimento non era più vigente quando l’appellante è stato posto in congedo per raggiungimento dei limiti di età.</h:div><h:div>2.14.	Contro il provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso gerarchico, sostenendo che l’intervenuta abrogazione dell’art. 3 della legge n. 42 del 2000 e dell’art. 2161, comma 1, c.m. non potrebbero incidere sul suo diritto al compenso, che sarebbe maturato nel vigore della disciplina previgente.</h:div><h:div>2.15.	Con determinazione n. 378323 del 15 dicembre 2016, il Capo di stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza ha respinto il gravame proposto in via amministrativa, affermando che l’abrogazione ha riguardato anche la posizione del ricorrente in quanto, quando questa è intervenuta, egli era ancora privo del presupposto della cessazione dal servizio per limiti di età, necessario per l’erogazione.</h:div><h:div>2.16.	L’interessato ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, insistendo nella propria tesi – argomentata anche mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale – secondo cui la fattispecie si sarebbe perfezionata, e il diritto sarebbe maturato, prima dell’entrata in vigore delle norme abrogatrici.</h:div><h:div>2.17.	Il Ministero dell’economia si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.</h:div><h:div>3.	Con sentenza 8 marzo 2023, n. 3831, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.</h:div><h:div>In particolare, secondo il Tribunale, il diritto alla percezione del premio sorgerebbe solo con il collocamento a riposo del militare, pertanto non poteva ritenersi “quesito” al momento in cui sono entrate in vigore le norme abrogatrici. Per la stessa ragione, la disciplina sopravvenuta non potrebbe ritenersi incostituzionale per lesione del legittimo affidamento dei dipendenti.</h:div><h:div>4.	Il militare ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>I)	CARENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE.</h:div><h:div>II)	ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 2186, COMMA 1, DEL D.LGS. 15.03.2010 N.RO 66, (CHE A SUA VOLTA AVEVA ABROGATO DAPPRIMA GLI ART. 1, 2 E 4 E QUINDI ANCHE L’ART. 3 DELLA LEGGE 42/2000) E DELL’ART. 11 DELLE DIPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE.</h:div><h:div>4.1.	Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell’economia, chiedendo il rigetto dell’appello, anche con memoria depositata il 4 marzo 2026.</h:div><h:div>4.2.	All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>5.	In via preliminare, si osserva che la giurisprudenza, tanto amministrativa, quanto costituzionale, si è pronunciata in più occasioni sul “premio antiesodo” e sulla relativa abrogazione: sia con riferimento ai controllori di volo (Corte cost., 5 luglio 2022, n. 169), sia soprattutto rispetto ai piloti delle Forze armate, il cui caso risulta pressoché analogo a quello di specie (e per i quali è stata sollevata questione di costituzionalità da Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2881, che è stata giudicata fondata da Corte cost., 11 dicembre 2023, n. 216).</h:div><h:div>6.	Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno ripercorrere sinteticamente l’evoluzione della disciplina relativa al “premio antiesodo” per gli ufficiali della Guardia di finanza.</h:div><h:div>In particolare, ai fini della decisione sul gravame, si rileva che:</h:div><h:div>a)	in forza degli artt. 1 e 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, è stato istituito un premio in denaro per gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che avessero contratto delle ferme volontarie di durata biennale (c.d. “premio antiesodo”);</h:div><h:div>b)	per gli ufficiali che avessero compiuto i quarantacinque anni di età, il versamento del premio era previsto in un’unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio;</h:div><h:div>c)	questa disciplina è stata abrogata, con riguardo agli appartenenti alla Guardia di finanza, per effetto dell’art. 9 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha modificato in questi termini l’art. 2268, comma 1, n. 975), c.m.;</h:div><h:div>d)	lo stesso d.lgs. n. 248 del 2012 ha però previsto, mediante modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 2161 c.m., un premio analogo per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria;</h:div><h:div>e)	i commi 1 e 2 dell’art. 2161 c.m. sono stati abrogati dall’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (insieme all’art. 2261 e ai commi 1 e 2 dell’art. 2262 c.m.).</h:div><h:div>Alla luce della descritta evoluzione del quadro normativo, è possibile esaminare i motivi di appello.</h:div><h:div>7.	Con la prima censura, si sostiene che, diversamente da quanto affermato dall’amministrazione e ritenuto dal T.a.r., avendo l’appellante eseguito le ferme prima dell’abrogazione della norma che prevedeva il premio, avrebbe maturato il diritto al compenso, dato che il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio rappresenterebbe unicamente un termine di pagamento, e non un elemento costitutivo della fattispecie. </h:div><h:div>8.	Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Come già osservato dalla sezione, per comprendere la normativa sulle condizioni per l’erogazione del premio «<corsivo>occorre muovere – non opponendosi a ciò la più immediata interpretazione letterale – dallo scopo perseguito dalla norma, che consiste nell’incentivare piloti ancora relativamente giovani a rimanere in servizio nelle Forze Armate, invece di cercare migliori condizioni d’impiego alle dipendenze dell’aeronautica privata</corsivo>», come si evince anche dall’intitolazione della legge n. 42 del 2000, che detta disposizioni «<corsivo>per disincentivare l’esodo dei piloti militari</corsivo>» (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2881).</h:div><h:div>A tal fine, «<corsivo>il legislatore da un lato ha previsto in generale la possibilità per gli ufficiali in possesso del brevetto di pilota di accedere a diversi periodi di ferma biennale, con relativo incentivo (come tuttora contemplato dall’art. 1803 c.m.), così offrendo loro un’occasione di guadagno che rendesse più appetibile la permanenza in servizio; dall’altro ha disposto la corresponsione di un premio a coloro che, anche in ragione dell’età che avevano quando è stato introdotto il beneficio, non hanno avuto questa opportunità o non l’hanno potuta sfruttare appieno; in entrambi i casi, la finalità evidente era quella di evitare che ufficiali formati a spese dell’Amministrazione abbandonassero il servizio in età ancora relativamente giovane per ricercare migliori condizioni d’impiego nel settore privato, che si sarebbe quindi trovato ad avvalersi delle prestazioni lavorative di piloti esperti senza farsi carico degli oneri della loro preparazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale essendo il fine perseguito dalla norma, non si può che condividere la tesi del T:a.r. del Lazio secondo cui la cessazione del servizio per raggiunti limiti di età non rappresenta un termine di pagamento, ma è piuttosto un elemento costitutivo della fattispecie, dato che il “premio antiesodo” è volto a ricompensare la “fedeltà” di coloro che, pur potendo lasciare l’impiego pubblico, sono rimasti in servizio nelle Forze Armate: solo la cessazione per limiti di età, infatti, è idonea a dimostrare che in concreto è stato raggiunto lo scopo perseguito dalla norma (ovvero contrastare l’esodo all’aeronautica privata).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Diversamente opinando – ossia riconoscendo l’incentivo anche in caso di cessazione dal servizio per altre cause, per esempio per dimissioni volontarie, la norma verrebbe inibita nella sua funzione incentivante e si tradurrebbe nell’attribuzione di un beneficio privo di una ragione giustificatrice</corsivo>» (ancora, Cons. Stato, sez. II, n. 2881 del 2023 e, negli stessi termini, 21 maggio 2024, n. 4522).</h:div><h:div>Questa lettura è stata peraltro posta alla base della valutazione positiva del requisito della rilevanza della questione d’incostituzionalità della norma abrogatrice del premio antiesodo per i piloti militari giudicata fondata con sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 2023, n. 216.</h:div><h:div>Alla luce dell’esposta interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2161 c.m. – il quale, come in precedenza esposto, ha dettato una disciplina del premio per i piloti della Guardia di finanza in sostituzione di quella contenuta nell’art. 3 della legge n. 42 del 2000 – si deve concludere che, quando è stato abrogato dall’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, l’appellante non aveva ancora maturato il diritto al premio, dato che era ancora in servizio e non si era quindi verificato un presupposto per il suo conseguimento, come correttamente affermato nella sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Per queste ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.</h:div><h:div>9.	Con la seconda censura si sostiene che, diversamente da quanto affermato dall’amministrazione e ritenuto dal T.a.r., la posizione dei militari che avessero già svolto le ferme non potrebbe essere incisa dall’abrogazione delle norme che hanno previsto il premio antiesodo, in ragione del generale principio d’irretroattività delle leggi.</h:div><h:div>10.	Al fine di decidere sul motivo, risulta pregiudiziale risolvere la questione di legittimità costituzionale della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato il comma 1 dell’art. 2161 c.m., per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto discendenti dall’art. 3 Cost.</h:div><h:div>11.	La questione è <corsivo>rilevante</corsivo>, perché, una volta respinto il primo motivo di appello (con cui si sosteneva l’appellante abbia maturato un “diritto quesito” al premio), la decisione sulla fondatezza della pretesa avanzata dal militare dipende dall’applicazione dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 (della cui legittimità costituzionale si dubita). Infatti, è proprio l’abrogazione dell’art. 2161 c.m. (contestata perché lesiva della certezza del diritto), a precludergli il conseguimento del “premio antiesodo”, essendo intervenuta prima che si fossero concretizzate tutte le condizioni richieste per ottenerlo (ma dopo che erano state operate delle scelte che avrebbero dovuto, prospetticamente, apportare i vantaggi che prevedevano la legge n. 42 del 2000, prima, e l’art. 2161 c.m., poi).</h:div><h:div>L’eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della disposizione abrogatrice determinerebbe dunque la “reviviscenza” della norma abrogata e comporterebbe l’accoglimento dell’appello, con annullamento degli atti impugnati in primo grado e fondatezza della domanda, presentata con l’istanza del 1° giugno 2016, di pagamento, in un’unica soluzione, di un emolumento pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’art. 1803 c.m. e quello dell’unico premio biennale percepito.</h:div><h:div>12.	La questione è altresì <corsivo>non manifestamente infondata</corsivo> alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha già giudicato contrastante con l’art. 3 Cost., con particolare riferimento al principio di ragionevolezza e alla tutela del legittimo affidamento, l’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, tanto nella parte in cui ha abrogato l’art. 2262, commi 2 e 3, c.m. relativo al premio antiesodo per i militari in possesso dell’abilitazione di controllore del traffico aereo (con sentenza 5 luglio 2022, n. 169), quanto nella parte in cui ha abrogato l’art. 2261 c.m. relativo al premio antiesodo per gli ufficiali delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare (con sentenza 11 dicembre 2023, n. 216).</h:div><h:div>In particolare, nella sentenza n. 169 del 2022 la Corte ha affermato che la «<corsivo>norma censurata, a fronte di una ratio incentivante, quale quella che viene in rilievo nella specie, viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, e così contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale</corsivo>».</h:div><h:div>Inoltre, nella sentenza n. 216 del 2023 la Corte ha argomentato che il “premio antiesodo” rappresenta «<corsivo>un emolumento correlato alla volontaria permanenza in servizio dei piloti militari, sempre che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, da erogarsi una tantum, non riconducibile ad un rapporto previdenziale che, in quanto rapporto di durata, può invece subire modificazioni</corsivo>» e che «<corsivo>l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 2261 cod. ordinamento militare, avvenuta dopo quattordici anni dalla sua originaria entrata in vigore, concreta, quindi, una violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari e così contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale</corsivo>».</h:div><h:div>13.	Questi argomenti ben possono essere ora invocati rispetto all’abrogazione del “premio antiesodo” per i piloti della Guardia di finanza, anch’essa disposta dall’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014: anche in questo caso, infatti, il legislatore prima ha previsto un incentivo per i militari che, oltre a essere in possesso di determinate caratteristiche, fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, per poi abrogarlo dopo aver conseguito lo scopo di scoraggiare il transito dei lavoratori nel settore privato.</h:div><h:div>A tal proposito, è opportuno porre in luce come, benché in linea generale il fluire del tempo possa costituire un elemento sufficiente a giustificare un mutamento nella disciplina di una fattispecie, in questo caso non si può trascurare la circostanza che la norma abrogata riguardava una situazione specifica e una platea relativamente circoscritta di destinatari (gli ufficiali che avessero una determinata età alla data del 21 marzo 2000).</h:div><h:div>Di conseguenza, l’alterazione del rapporto sinallagmatico tra questi e il datore pubblico, nonché la lesione dell’affidamento, sono correlate proprio al trascorrere del tempo, il quale, comportando l’avanzamento dell’età dei militari, ha ridotto progressivamente le loro opportunità d’impiego come piloti nell’aeronautica privata, rafforzando le ragioni che avevano indotto a prevedere il “premio antiesodo” e rendendo evidente l’irragionevolezza della sua abrogazione, che si risolve, in definitiva, nella penalizzazione di quanti, pur potendo all’epoca abbandonare il servizio, sono rimasti “fedeli” al Corpo della Guardia di finanza, anche confidando nel conseguimento del beneficio.</h:div><h:div>Per riprendere le parole delle sentenze della Corte costituzionale n. 169 del 2022 e n. 216 del 2023, riferite alle fattispecie analoghe dei controllori di volo e dei piloti delle Forze armate, ci si trova al cospetto «<corsivo>di una situazione soggettiva che discende direttamente dalla norma e che radica nei suoi destinatari un affidamento “rinforzato”; situazione che non può essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore</corsivo>».</h:div><h:div>14.	Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il collegio ritiene di respingere in parte l’appello, con riferimento al primo motivo d’impugnazione; di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha abrogato l’art. 2161, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto lesivo del legittimo affidamento dei militari e della certezza del diritto; di sospendere il processo nelle more del giudizio della Corte costituzionale, riservando la pronuncia sul secondo motivo d’appello, nonché ogni statuizione sulle spese di lite, all’esito della decisione del Giudice delle leggi sulla questione di costituzionalità, come innanzi sollevata; di disporre che, a cura della segreteria, gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale e che la presente sentenza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>a) respinge in parte l’appello, con riferimento al primo motivo d’impugnazione proposto;</h:div><h:div>b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha abrogato l’art. 2161, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con riferimento all’art. 3 Cost.;</h:div><h:div>c) sospende il presente giudizio nelle more della decisione della Corte costituzionale, riservando all’esito ogni ulteriore determinazione, anche in ordine alle spese di lite;</h:div><h:div>d) ordina che, a cura della segreteria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente sentenza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mario Improta</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>