<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230759820240127090336450" id="20230759820240127090336450" modello="3" modifica="04/02/2024 21:54:41" pdf="0" ricorrente="Procuratore Generale della Corte dei Conti, Dott. Angelo Canale" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07598"/><fascicolo anno="2024" n="01192"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230759820240127090336450.xml</file><wordfile>20230759820240127090336450.docm</wordfile><ricorso NRG="202307598">202307598\202307598.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>04/02/2024 16:38:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>MASSIMILIANO NOCCELLI</firma><data>29/01/2024 20:01:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto la domanda, proposta in sede accoglimento del ricorso straordinario e, quindi, trasposta in sede giurisdizionale per l’annullamento del provvedimento impugnato dall’appellante e, cioè, del provvedimento definitivo prot. n. CORTE DEI CONTI - CDP - CP DEL - -OMISSIS- del 6 ottobre 2022, trasmesso in pari data al ricorrente, con nota prot. numero CORTE DEI CONTI - CDP - CONPRE - -OMISSIS-, avente ad oggetto la delibera del Consiglio di Presidenza, con cui veniva prosciolto dall’addebito disciplinare il Presidente di Sezione della Corte dei conti, dott. -OMISSIS-, per insussistenza dell’incolpazione formulata dal Procuratore generale con l’atto del 22 giugno 2022, nota Prot. -OMISSIS- del 22 giugno 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7598 del 2023, proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Corte dei conti, Consiglio di Presidenza, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano D'Ercole, dall’Avvocato Nicola Palombi e dall’Avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti – Consiglio di Presidenza e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, il Procuratore generale della Corte dei conti, l’Avvocato Davide Lo Presti, per il dott. -OMISSIS- l’Avvocato Francesco Pignatiello e per la Corte dei Conti l’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il presente giudizio scaturisce dal procedimento disciplinare avviato dall’odierno appellante, il Procuratore generale della Corte dei conti, nei confronti del Presidente di Sezione della Corte dei conti, dott. -OMISSIS-, al quale è stato contestato di avere posto in essere nell’anno 2022 una serie di comportamenti passibili di inverare fattispecie disciplinarmente rilevanti e censurabili quali:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> l’aver offerto – accedendo, a partire dal 16 aprile 2022, ad una chat di partecipanti al concorso per funzionari amministrativi della Corte dei conti – la possibilità di acquistare materiale di studio – venduto direttamente dal dott. -OMISSIS- – per il concorso pubblico in questione, prevedendo anche uno sconto (€ 90,00 anziché € 135,00) in caso di richieste pervenute entro il termine del 31 maggio.</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> aver svolto le funzioni di “amministratore” di una “pagina Facebook” – titolata “<corsivo>concorso per referendario della Corte dei conti</corsivo>” – nella quale il medesimo dott. -OMISSIS- offriva direttamente in vendita il predetto materiale di studio – costituito da una serie di <corsivo>ebook</corsivo>, non acquistabili in libreria – e nella quale lo stesso non mancava di qualificarsi come “<corsivo>Presidente di sezione</corsivo>” della Corte dei conti, precisando che le richieste (di acquisto) dovessero essere effettuate al suo indirizzo e-mail privato. </h:div><h:div>1.1. Nella medesima occasione, peraltro, il dott. -OMISSIS- ha fornito gli estremi dell’IBAN presso il quale effettuare, a suo nome, i versamenti relativi alle suddette richieste di acquisto. </h:div><h:div>1.2. Una volta appresa la notizia di detti comportamenti, il Procuratore generale della Corte dei conti nell’adempimento del proprio officio ha aperto un fascicolo istruttorio (nr. -OMISSIS-) e all’esito dei condotti approfondimenti – non avendo ricevuto chiarimenti necessari a determinare l’adozione di un provvedimento di archiviazione – si è determinato, in data 22 giugno 2022, per la formale contestazione dell’addebito disciplinare inerente alle condotte sopra ricordate.</h:div><h:div>1.3. È seguito quindi lo svolgimento dell’attività istruttoria affidata – ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei conti – alla Commissione per gli accertamenti istruttori la quale, nella propria relazione finale, ha concluso «<corsivo>nel senso di ritenere che l’attività di vendita diretta delle proprie opere da parte del Pres. -OMISSIS- non</corsivo> [fosse] <corsivo>stigmatizzabile</corsivo>».</h:div><h:div>1.4. Il successivo 13 settembre 2022, ritenendo di non poter aderire alle conclusioni della summenzionata relazione, il Procuratore Generale ha depositato una memoria nella quale ha richiamato l’attenzione – in particolare del giudicante Consiglio di Presidenza il quale, a breve, sarebbe stato chiamato ad assumere le determinazioni di sua competenza – sul fatto che l’attività esercitata dall’incolpato fosse stigmatizzatile quantomeno in ragione della sua sulla natura imprenditoriale e commerciale, oltre che per il fatto che la stessa non fosse stata spontaneamente interrotta dall’incolpato. </h:div><h:div>1.5. In data 6 ottobre 2022, il Consiglio di Presidenza, con Delibera prot. numero CORTE DEI CONTI - CDP - CP DEL – -OMISSIS-, ha ritenuto di prosciogliere il Presidente -OMISSIS- per insussistenza degli elementi costitutivi dell’addebito disciplinare.</h:div><h:div>2. Il Procuratore generale della Corte dei conti ha proposto quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento di proscioglimento. </h:div><h:div>2.1. A seguito dell’opposizione, e alla conseguente richiesta di trasposizione, proposta dal Consiglio di Presidenza e dall’incolpato, il Procuratore generale della Corte dei conti – ottenuto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla nomina di un Avvocato del libero foro – ha trasposto il ricorso in sede giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale).</h:div><h:div>2.2. Si sono costituiti quindi nel primo grado del giudizio sia l’amministrazione resistente sia l’incolpato/controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del gravame. </h:div><h:div>3. Il Tribunale, nell’accogliere la prospettazione delle parti resistenti in prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.</h:div><h:div>3.1. Ad avviso del primo giudice, in sintesi, l’azione del Procuratore generale appare avere carattere palesemente oggettivo e, cioè, finalizzata unicamente alla tutela degli interessi pubblici della collettività di cui egli è espressione sicché, in altre parole, egli si muoverebbe al pari di un pubblico ministero ordinario in un processo penale (paradigma, quest’ultimo, della giurisdizione di tipo oggettivo), censurando – in termini di legittimità – il potere esercitato, nell’interesse della legge.</h:div><h:div>3.2. Ma ciò contrasterebbe con i principî cardine del processo amministrativo, strutturato per garantire tutela di un interesse proprio della parte ricorrente che sia distinto ed ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità (Cons. St., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22), essendo noto come il processo amministrativo abbia un carattere soggettivo e, cioè, sia finalizzato a consentire al ricorrente di ottenere un vantaggio personale immediato dalla pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3).</h:div><h:div>3.3. Il Procuratore generale della Corte di conti non può dunque considerarsi legittimato all’odierno giudizio perché egli «<corsivo>partecipa</corsivo>» al procedimento disciplinare in quanto membro di diritto del Consiglio di presidenza (v. art. 10, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117) e non quale titolare di una qualche posizione giuridica sostanziale.</h:div><h:div>3.4. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso trasposto in sede giurisdizionale dall’odierno appellante.</h:div><h:div>4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale della Corte dei conti, lamentandone l’erroneità per tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, dichiarando ammissibile il ricorso e accogliendolo nel merito.</h:div><h:div>4.1. Si sono costituiti il Consiglio di Presidenza e il dott. -OMISSIS- per opporsi all’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>4.2. Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>5. L’appello è fondato, quanto al primo motivo inerente alla dichiarata inammissibilità del ricorso, ma quest’ultimo va respinto nel merito, per le ragioni che ora si vengono ad esporre.</h:div><h:div>6. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, formulata dal dott. -OMISSIS- nella propria memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2023 (pp. 6-8), con cui si deduce che, se l’autorizzazione del Presidente della Corte dei conti e il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma primo, del R.D. n. 1611 del 1933 a «<corsivo>richiedere l’assistenza di un avvocato del libero foro per ragioni assolutamente eccezionali</corsivo>» si riferiscono alla procura speciale per la trasposizione dinanzi al Tribunale del ricorso straordinario, e quest’ultima a sua volta è riferibile ad un’unica fase del processo, allora la validità dell’autorizzazione, così come quella del parere, termina con la conclusione della fase del processo per cui viene rilasciata e, cioè, solo per il patrocinio avanti al Tribunale.</h:div><h:div>6.1. In altri termini, il parere e l’autorizzazione rilasciati per il primo grado del giudizio non possono valere anche per la proposizione dell’appello.</h:div><h:div>6.2. Alla luce di tanto, il dott. -OMISSIS- ha eccepito l’irricevibilità e/o l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale, in quanto privo del presupposto necessario <corsivo>ex lege</corsivo> (art. 5, comma primo, del R.D. n. 1611 del 1933) che rende valida la procura speciale con cui si conferisce l’incarico ad un avvocato del libero foro.</h:div><h:div>6.3. L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>6.4. L’autorizzazione rilasciata dal Presidente della Corte dei conti, acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, non differenzia tra primo e secondo grado del giudizio, ma si riferisce, in modo onnicomprensivo, all’assistenza di un avvocato del libero foro per costituirsi «<corsivo>dinanzi al giudice amministrativo</corsivo>», in sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>6.5. Questa autorizzazione nella sua ampia dizione non può ritenersi limitata al solo primo grado del giudizio, dato che in seguito alla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale si apre un ordinario giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo, che si articola in due gradi, sicché l’autorizzazione non può che intendersi riferita, senza prestarsi a formalistiche letture, ad entrambi i gradi del giudizio, per i quali vale indistintamente la medesima eccezionale ragione giustificativa dell’assistenza da parte di un avvocato del libero foro ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 1611 del 1933.</h:div><h:div>6.6. L’eccezione, dunque, va respinta.</h:div><h:div>7. Con il primo motivo di appello (pp. 4-12 del ricorso), ciò premesso, il Procuratore generale della Corte dei conti deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sulla base dell’assunto per il quale a differenza dei magistrati ordinari (ove il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione in quanto organo distinto rispetto all’organo decidente – e, cioè, la sezione disciplinare del CSM – può legittimamente ricorrere avverso una decisione di proscioglimento), nel caso dei magistrati contabili il titolare dell’azione disciplinare (Procuratore generale della Corte dei conti), in quanto membro di diritto dell’organo decidente (Consiglio di Presidenza), sarebbe privo di qualsivoglia legittimazione ad agire avverso ogni decisione di proscioglimento la quale, pertanto, non sarebbe mai giudizialmente impugnabile.</h:div><h:div>7.1. Manifesta apparirebbe l’erroneità della decisione assunta essendo indiscutibile che, al pari del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (sebbene membro di diritto del CSM), anche il Procuratore generale della Corte dei conti (sebbene membro di diritto del Consiglio di Presidenza), in quanto Procuratore, sia titolare dell’azione disciplinare (obbligatoria) e, proprio poiché parte pubblica del processo disciplinare, sia altresì estraneo all’organo deliberativo, non partecipando – come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza impugnata – né alle sedute istruttorie del Commissione per gli accertamenti istruttori né alle sedute deliberative del Consiglio di Presidenza.</h:div><h:div>7.2. In altri termini, a maggior ragione successivamente alla novella di cui alla l. n. 15 del 2009, appare evidente ed indiscutibile come il Procuratore generale della Corte dei conti, al pari del suo omologo insediato presso la Corte di Cassazione, sia legittimato all’impugnazione di una decisione di proscioglimento in quanto parte pubblica esercente (in sede disciplinare) una funzione obbligatoria, attribuitale per legge, la quale peraltro giustifica e determina la scelta normativa di escludere il Procuratore generale della Corte dei conti dalla precipua composizione dell’organo collegiale deputato all’istruttoria e alla conseguente decisione disciplinare</h:div><h:div>7.3. Il Tribunale così persevererebbe, a detta dell’appellante, nel suo errore quando nega la sussistenza, in capo al ricorrente, di un legittimo interesse a ricorrere sul presupposto che il Procuratore generale «<corsivo>non possa trarre alcuna utilità personale dall’eventuale accoglimento del ricorso</corsivo>» (punto 4.7 della sentenza appellata), salvo poi cadere in contraddizione asserendo che l’iniziativa del Procuratore generale è «<corsivo>finalizzata unicamente alla tutela degli interessi pubblici della collettività di cui egli è espressione</corsivo>» (punto 4.8 della sentenza appellata).</h:div><h:div>7.4. Sul punto, facendo assegnamento sulle argomentazioni testé enunciate, occorre ricordare che il Procuratore generale della Corte dei conti in sede di procedimento disciplinare non abbia alcun interesse personale quale dott. -OMISSIS- né, tantomeno, si comporti alla stregua di un <corsivo>quisque de populo</corsivo> che agisca, di propria iniziativa, al solo fine di ottenere il generale ripristino di un’astratta legalità violata. </h:div><h:div>7.5. Al contrario il Procuratore generale, nella sua funzione di pubblico ministero, si prodiga nel compimento di un dovere, adempiendo all’alto officio attribuitogli dall’ordinamento (in forza delle norme sopra citate) allo scopo di tutelare – anche attraverso il ricorso ai rimedi giurisdizionali atti a sindacare provvedimenti illegittimamente assunti, quali l’atto di proscioglimento – l’immagine ed il decoro della magistratura contabile.</h:div><h:div>8. Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito qui precisati, non essendo condivisibili le argomentazioni del primo giudice, di cui sopra si è dato ragguaglio, per negare la legittimazione ad agire e, comunque, l’interesse al ricorso del Procuratore generale avanti al giudice amministrativo.</h:div><h:div>9. Questo Collegio è ben consapevole del fatto che, in anni ormai risalenti, la sez. IV di questo Consiglio di Stato con la sentenza del 24 dicembre 1999, n. 1946, nel confermare la sentenza n. 2277 del 21 luglio 1998 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha statuito espressamente che «<corsivo>il procuratore generale della Corte dei Conti non riveste la funzione di organo pubblico dell’ordinamento giuridico nei suoi valori generali e indifferenziati, ma concorre alla tutela dell’interesse particolare e concreto, sotteso al procedimento disciplinare</corsivo>», sicché il Collegio ha ritenuto, in quel caso, che egli non aveva legittimazione ad impugnare la delibera del Consiglio di Presidenza che aveva dichiarato la decadenza di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato contabile.</h:div><h:div>9.1. La decisione del Consiglio di Stato è stata adottata in un quadro normativo all’interno del quale, come ben chiarisce la sentenza n. 1946 del 1999 di questo Consiglio, il Procuratore generale era «<corsivo>componente dell’organo collegiale</corsivo>», costituito dal Consiglio di Presidenza, con la conseguenza che le decisioni dell’organo collegiale erano impugnabili dal singolo componente solo laddove le stesse incidessero sulla sfera giuridica del singolo componente e sulla sua posizione all’interno del consesso.</h:div><h:div>9.2. Queste conclusioni, tuttavia, non possono essere condivise all’interno di un mutato quadro ordinamentale nel quale, dopo la novella di cui alla l. 15 del 2009, la citata legge (art. 11), seguita poi dalla fonte regolamentare (art. 1, comma 2), ha ribadito la promozione dell’azione disciplinare da parte del Procuratore generale, il quale «<corsivo>svolge le indagini preliminari e promuove l’azione</corsivo>», ma senza prendere parte alla deliberazione del Consiglio.</h:div><h:div>9.3. La laconicità della normativa primaria è stata, infatti, completata dal Regolamento di disciplina – di qui in avanti anche solo il Regolamento – del Consiglio di Presidenza il 6 febbraio 2013, n. 14/CP/2013, poi novellato con delibera n. 261 del 2015 e dalle successive delibere integrative e modificative, laddove si è escluso che il Procuratore possa fare parte del Consiglio di Presidenza quando decida in sede di procedimento disciplinare.</h:div><h:div>9.4. A norma del citato regolamento nella sua attuale formulazione, il Consiglio di Presidenza, come ricorda l’appellante, assume le proprie decisioni con motivata deliberazione in camera di consiglio, senza che vi partecipi il Procuratore generale (art. 6, comma 2) e la deliberazione è «<corsivo>notificata all’incolpato e comunicata al Procuratore generale a cura dell’Ufficio Studi e documentazione del Consiglio</corsivo>» (art. 6, comma 4).</h:div><h:div>9.5. Ben evidente è, dal citato quadro normativo e regolamentare, che il Procuratore generale sia l’organo titolare dell’azione disciplinare per i magistrati contabili e goda, dunque, di una posizione qualificata e differenziata rispetto all’esito del procedimento disciplinare, del quale egli è parte promotrice, con la propria istanza di punizione rivolta al Consiglio, in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza, in quanto persegue l’interesse pubblico alla sanzione di comportamenti disciplinarmente scorretti.</h:div><h:div>9.6. L’esito del giudizio disciplinare, come è noto, costituisce oggetto di un provvedimento amministrativo e i provvedimenti resi dal Consiglio di Presidenza, infatti, sono atti amministrativi e non giurisdizionali – a differenza delle sentenze rese dalla Sezione disciplinare del CSM – con la conseguente applicazione di tutte le regole e i principî sanciti dalla l. n. 241 del 1990.</h:div><h:div>9.7. Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati ordinari assume, infatti, natura giurisdizionale e si svolge innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con quanto ne consegue in ordine al regime delle relative impugnazioni, mentre il procedimento disciplinare riguardante i magistrati amministrativi e contabili assume natura di procedimento amministrativo, davanti al quale possono essere dedotti tutti i vizi di legittimità tipici dell’ordinario giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo, fermo peraltro restando il limite dell’impossibilità di sovrapposizione da parte del giudice amministrativo nel giudizio di merito espresso dagli organi di autogoverno nell’esercizio delle proprie funzioni disciplinari (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6417).</h:div><h:div>10. In questo contesto, non sembra più condivisibile l’assunto – risalente ad un quadro normativo e una sensibilità ordinamentale ormai mutati per l’importanza sempre più avvertita dell’eticità magistratuale – per il quale il Procuratore generale della Corte dei conti concorra – insieme, ovviamente, con l’organo di autogoverno – solo alla tutela dell’interesse particolare e concreto, sotteso al procedimento disciplinare, e non sia portatore di un interesse più ampio e generale, perché al contrario la correttezza deontologica dei comportamenti tenuti dai magistrati, quantomeno in quel <corsivo>minimum </corsivo>etico ritenuto passibile di sanzione disciplinare, non solo costituisce fondamento di responsabilità verso l’ordine magistratuale di appartenenza e non è solo dunque, per così dire, un mero “affare interno” alla singola magistratura, ma si riverbera sull’intero ordinamento, ove si consideri che la serietà e la professionalità del ruolo essenziale svolto dalla magistratura – di qualsiasi magistratura – e, con essa, la sua imparzialità ed indipendenza, anche con riferimento alle giurisdizioni speciali (art. 108, comma terzo, Cost.), riposano anzitutto su questo <corsivo>minimum </corsivo>etico esigibile dall’ordinamento nei confronti dei magistrati tutti.</h:div><h:div>10.1. Tanto ciò è vero che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 27 marzo 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma secondo, della l. n. 186 del 1982 e dell’art. 10, comma 9, della l. n. 117 del 1988, nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile possa farsi assistere da un avvocato, ritenendo che, in base all’art. 108 Cost., la centrale garanzia dell’indipendenza del magistrato rileva in materia di responsabilità disciplinare, perché la prospettiva dell’irrogazione di una sanzione può condizionare il magistrato nello svolgimento delle funzioni che l’ordinamento gli affida.</h:div><h:div>10.2. Una simile impostazione disvela che nel procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi e contabili, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, ma in generale in ogni procedimento disciplinare che riguardi i magistrati ordinari o speciali, indipendentemente dalla sua natura giurisdizionale o amministrativa, rimessa ad una scelta del legislatore, e a differenza di quanto accade normalmente nel pubblico impiego, come ha chiarito la Corte costituzionale, è in gioco un valore – l’indipendenza del magistrato – che non è e non può essere considerato un valore meramente interno al procedimento, ma un bene fondamentale del singolo magistrato e, specularmente, dell’intero ordinamento.</h:div><h:div>10.3. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella propria giurisprudenza, ha ripetutamente sottolineato il particolare ruolo della magistratura nella società perché, come garante di giustizia, un valore fondamentale in uno Stato di diritto, la magistratura deve godere della fiducia dei cittadini per essere in grado di svolgere la propria missione sicché, dato il posto di rilievo occupato dalla magistratura tra gli organi dello Stato, in una società democratica, e considerate l’importanza della separazione dei poteri e la necessità di preservare l’indipendenza della magistratura, la Corte ha mostrato particolare attenzione alla tutela dei magistrati contro le misure che interessano il loro stato o della loro carriera, che sono suscettibili di compromettere la loro indipendenza e autonomia (Corte EDU, sez. III, 10 ottobre 2023, nc. n. 66292/14, <corsivo>Pengezov c. Bulgaria</corsivo>).</h:div><h:div>10.4. Se così è, ed essendo l’interesse pubblico alla correttezza dei comportamenti dei magistrati affidato anzitutto all’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore un valore di indubbio rilievo costituzionale e convenzionale, il Procuratore generale della Corte dei conti, nell’esercizio dell’azione disciplinare riconosciutogli espressamente dalla legge e quale “pubblico ministero” indipendente presso la Corte dei conti (art. 108, comma terzo, Cost. nonché art. 12 del d. lgs. n. 174 del 2016), costituisce parte – pubblica – del procedimento disciplinare, chiamata a garantire il perseguimento dei comportamenti che si pongono contro lo statuto deontologico della magistratura contabile, e non può definirsi o ritenersi in nessun modo – ovviamente ai fini che qui rilevano – né membro dell’organo deliberativo, la cui posizione resti “assorbita” dalla funzione e dalla decisione dell’organo di autogoverno che deve operare in posizione di terzietà e di imparzialità anche rispetto ad esso (v., sul punto, anche Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 15 luglio 2021, in C-791/19, <corsivo>Commissione c. Polonia</corsivo>) né, ancor meno, <corsivo>amicus curiae</corsivo>, come invece sostiene la difesa del dott. -OMISSIS- con argomenti certo suggestivi, ma non persuasivi, per quanto detto.</h:div><h:div>10.5. Si deve dunque ammettere che, quale portatore di un interesse pubblico di ordine generale avente rilevanza autonoma e fondamento costituzionale, il Procuratore generale della Corte dei conti sia titolare di una posizione differenziata e qualificata in ordine al corretto esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio di Presidenza necessariamente operante in posizione di terzietà e di imparzialità rispetto ad esso e, dunque, di una piena legittimazione ad impugnare le decisioni dell’organo di autogoverno in materia disciplinare avanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione piena ed effettiva secondo quanto stabiliscono l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU, non meno dell’incolpato, a differenza di un qualsiasi <corsivo>quivis de populo </corsivo>– o, addirittura, dell’autore di un eventuale esposto (Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2019, n. 4265) – che non abbia posizione distinta rispetto all’esercizio del potere disciplinare se non per il mero, generico, ripristino della legalità violata.</h:div><h:div>11. Questa Sezione ben conosce e applica l’orientamento consolidato del giudice amministrativo in ordine alla distinzione tra le condizioni dell’azione e, in particolare, tra legittimazione <corsivo>ad causam </corsivo>ed interesse al ricorso, di recente ribadita anche dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 3 del 28 gennaio 2022 (e, già prima, dalla sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021).</h:div><h:div>11.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato che, nell’ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, condizioni che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).</h:div><h:div>11.2. La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).</h:div><h:div>11.3. Il giudice procedente, in particolare, deve quindi pregiudizialmente verificare l’esistenza in capo alla parte ricorrente:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso);</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato – e, dunque, di trarre un’utilità effettiva – da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. St., sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598).</h:div><h:div>11.4. È pure ben noto – come ha chiarito la stessa Adunanza plenaria nella pur citata sentenza n. 22 del 2021 – che l’autonomia della nozione dell’interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, è un dato oramai acquisito, nonostante i dubbi di carattere teorico sollevati in passato (quando l’interesse ad agire era stato definito persino come “<corsivo>la quinta ruota del carro</corsivo>” o considerato, nel processo amministrativo, “<corsivo>ridondante</corsivo>”). </h:div><h:div>11.5. Il suo fondamento è rinvenuto, come è altrettanto noto, nell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.</h:div><h:div>12. In questo senso, e per confutare le obiezioni sollevate sul punto nelle difese dell’Avvocatura Generale e del dott. -OMISSIS-, si deve qui rilevare che l’interesse attuale e concreto del Procuratore generale, l’interesse “personale” di questi, non è quello al mero ripristino della legalità violata, così finendo per coincidere sostanzialmente, quasi come la celebre “quinta ruota del carro” ricordata dall’Adunanza plenaria, con la legittimazione ad agire e, dunque, fondando una giurisdizione c.d. di tipo oggettivo, bensì è l’aspirazione a quel fondamentale bene della vita – l’inflizione o meno della dovuta e proporzionata sanzione nei confronti del dott. -OMISSIS-, come di un qualsiasi altro magistrato incolpato, per i comportamenti in concreto tenuti – che solo il corretto esercizio del potere disciplinare da parte dell’organo di autogoverno può soddisfare e, nella tesi del ricorrente, avrebbe dovuto assicurare.</h:div><h:div>12.1. È lo stesso bene della vita e, dunque, lo stesso concreto interesse che – si badi bene – avrebbe perseguito l’incolpato, laddove fosse stato ingiustamente sanzionato con una misura disciplinare infondata nell’<corsivo>an </corsivo>o sproporzionata nel <corsivo>quantum</corsivo>, ma è un interesse riguardato <corsivo>ex parte publica</corsivo>, che sostiene la meritevolezza della censura,<corsivo>
				</corsivo>e non già <corsivo>ex parte privata</corsivo>, quando essa invece sostiene la immeritevolezza della censura.</h:div><h:div>12.2. In questo senso non si può negare che la soddisfazione dell’interesse concreto fatto valere dal Procuratore – la inflizione della “giusta” sanzione disciplinare nei confronti del dott. -OMISSIS- a tutela dell’integrità morale della magistratura contabile e, per essa e con essa, della imparzialità e indipendenza di tale giurisdizione speciale nel complessivo e superiore quadro dei valori costituzionali vigenti – costituisce un indubbio vantaggio per l’interesse pubblico che egli persegue, dovendo necessariamente essere commisurata la concretezza di questo vantaggio alla natura della posizione – pubblica – che egli riveste e, per il tramite di questa posizione, in ultima analisi al beneficio concreto che ne trae l’intero Stato-comunità, oltre che in via immediata l’onorabilità, il prestigio e l’immagine, della magistratura stessa.</h:div><h:div>12.3. Proprio per questo, è evidente che, se un simile interesse non fosse salvaguardato anche <corsivo>ex parte publica</corsivo> e dunque tutelabile con il riconoscimento della impugnabilità in sede giurisdizionale, le decisioni amministrative assolutorie – o eccessivamente miti – rese in sede disciplinare dall’organo di autogoverno rimarrebbero insindacabili e, cioè, sarebbero sostanziale esercizio di “autodichia” o, se si preferisce, un affare tutto interno all’ordinamento della giustizia contabile, sulla quale l’organo di autogoverno avrebbe l’ultima, insindacabile, parola in caso di esito assolutorio, quale unico e inappellabile titolare di questo interesse pubblico, riducendo il titolare dell’azione disciplinare ad un mero organo interno alla pubblica amministrazione decidente.</h:div><h:div>12.4. Ma nemmeno per le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, che costituiscono per scelta del legislatore provvedimenti giurisdizionali, l’ordinamento ha mai tollerato una simile soluzione, consentendo, proprio a tutela di questo interesse generale, l’impugnazione delle stesse avanti alle Sezioni Unite della Cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006).</h:div><h:div>12.5. In ipotesi di provvedimenti amministrativi, adottati nei confronti dei magistrati appartenenti alle giurisdizioni speciali, l’interesse al perseguimento di quel bene della vita “ancipite”, che risponde cioè, da un lato, ad un interesse pubblico dell’ordinamento generale – l’incensurabilità deontologica dei magistrati, garanzia di professionalità, parzialità ed indipendenza – come, correlativamente e dall’altro, ad un fondamentale interesse del magistrato incolpato, rimarrebbe in parte adespota perché, al di là dello stesso organo di autogoverno, nessuno potrebbe farlo rispettare o chiedere la verifica del suo rispetto da parte di tale organo ad un giudice terzo ed imparziale.</h:div><h:div>12.6. Tanto sulla base dell’esito, <corsivo>in bonam </corsivo>o <corsivo>in malam partem</corsivo>, del procedimento disciplinare, sottraendo una categoria di atti amministrativi all’indefettibile sindacato giurisdizionale, con buona pace della previsione costituzionale per cui non è consentito nemmeno alla legge escludere la tutela giurisdizionale per «<corsivo>determinate categorie di atti</corsivo>» adottati dalla pubblica amministrazione (art. 113, comma secondo, Cost.), che deve essere interpretato, in materia come questa affidata alla giurisdizione esclusiva, secondo un criterio di bilateralità.</h:div><h:div>13. Non giova infatti obiettare che, in questo modo, si verrebbe a configurare un processo amministrativo “<corsivo>a parti invertite</corsivo>” perché, proprio su questo punto, la Corte costituzionale ha già chiarito che, in una ipotesi di giurisdizione esclusiva come, del resto, è la presente pacificamente riconducibile tra le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.), dal rilievo per cui gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni «<corsivo>non deriva affatto che tali giurisdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato né che la giustizia amministrativa non possa essere attivata dalla pubblica amministrazione, tanto più ove si consideri che essa storicamente e istituzionalmente è finalizzata non solo alla tutela degli interessi legittimi (ed in caso di giurisdizione esclusiva degli stessi diritti), ma anche alla tutela dell’interesse pubblico, così come definito dalla legge</corsivo>» (Corte cost., 15 luglio 2016, n. 179).</h:div><h:div>13.1. Ne discende che, proprio per la tutela dell’interesse pubblico così come definito per legge e, nel caso di specie, per la garanzia delle regole disciplinari nei confronti dei magistrati di una giurisdizione speciale per l’affermazione di uno statuto deontologico esente da rimprovero, debba essere affermata la piena giustiziabilità di tutti i provvedimenti – assolutori o sanzionatori – adottati dall’organo di autogoverno, laddove impugnati avanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, dall’organo titolare dell’azione disciplinare oltre che a seconda dell’esito, ovviamente, dall’incolpato.</h:div><h:div>14. Va affermata per queste ragioni, dunque, l’ammissibilità del ricorso straordinario in origine proposto dal Procuratore Generale e poi trasposto, in seguito ad opposizione, in sede giurisdizionale, erroneamente negata dal primo giudice, con la conseguente riforma <corsivo>in parte qua</corsivo> della sentenza qui impugnata.</h:div><h:div>15. Devono essere ora quindi esaminati nel merito i due motivi di censura, proposti in primo grado dall’odierno appellante e qui riproposti, rispettivamente, con il secondo e il terzo motivo di appello.</h:div><h:div>16. Con il secondo motivo di appello (pp. 12-15 del ricorso), anzitutto, il Procuratore generale lamenta che il Consiglio di Presidenza e, prima di esso, la Commissione istruttoria, fondando i propri convincimenti assolutori sulla esiguità temporale della condotta contestata al dott. -OMISSIS-, sarebbero incorsi in un grave travisamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato posto che l’attività contestata non si è limitata all’arco temporale di 14 giorni considerati ai fini del proscioglimento, ma ha coperto un lasso temporale ben più ampio pari a 44 giorni (fatto, questo, evidente dalla documentazione depositata in atti, oltre che confessato dal medesimo incolpato nelle proprie deduzioni scritte).</h:div><h:div>16.1. Oltre a ciò, l’appellante evidenzia come il Consiglio di Presidenza non solo abbia errato nel considerare il periodo di attività extrafunzionale illegittimamente esercitata dal -OMISSIS-, ma, per di più, abbia mancato di considerare due ulteriori circostanze di sicuro interesse, già segnalate dal Procuratore generale, idonee ad aggravare la posizione dell’incolpato: il fatto che l’attività del dott. -OMISSIS- sia stata interrotta non certo volontariamente dall’incolpato, ma soltanto a seguito delle richieste di chiarimenti del Procuratore generale (il che porta a ritenere che, in assenza di alcuna iniziativa della Procura, la stessa sarebbe proseguita anche oltre il periodo preso in considerazione) e il fatto – generalmente noto – che le attività pubblicate sul web protraggono, naturalmente, nel tempo i propri effetti.</h:div><h:div>17. Con il terzo motivo di appello (pp. 15-24 del ricorso), ancora e infine, il Procuratore generale sostiene che l’attività del dott. -OMISSIS- sarebbe qualificabile quale attività imprenditoriale posto che, come noto, la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti dell’attività di impresa, ai sensi dell’art. 2082 c.c., deve sempre essere fatta in concreto, alla luce della particolare tipologia di attività e delle modalità con cui la stessa è stata posta in essere.</h:div><h:div>17.1. In proposito, il Procuratore generale ha dedotto come nel caso di specie – e le attività compiute dal dott. -OMISSIS- non lascerebbero residuare dubbi in merito – sussistesse un’organizzazione idonea all’esercizio di un’attività imprenditoriale o comunque avente carattere commerciale, in quanto esteriormente riconoscibile come idonea al compimento di una serie indeterminata di affari. </h:div><h:div>17.2. Un’attività, questa, indubbiamente professionale che era stata fin dal principio ideata allo scopo di realizzare agevoli economie di scala, considerato che, una volta perfezionati i materiali didattici, gli stessi – come, d’altra parte, è stato fatto nel caso in esame – potevano essere agevolmente venduti a mezzo Internet indefinite volte a molteplici acquirenti e per un tempo potenzialmente indeterminato.</h:div><h:div>17.3. Secondo l’appellante, insomma, sussisterebbe la violazione delle seguenti normative e regolamentari:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 a lettura del quale «<corsivo>l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente</corsivo>»;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> l’art. 8, comma 9, della del. n. 115/CP/2021 del 5 maggio 2021, a mente del quale «<corsivo>è fatto espresso divieto di fare pubblicità sulle attività di docenza effettuate e da effettuare, con qualsiasi mezzo, incluso Internet</corsivo>»;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> l’art. 8, comma 10, della del. n. 115/CP/2021 del 5 maggio 2021, a mente del quale «<corsivo>è fatto assoluto divieto di connotare l’attività in termini di impresa, avendo riguardo ai parametri, quali, tra gli altri, il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà superare le 60 unità, l’assetto organizzativo e l’eventuale approntamento di strutture logistiche o umane</corsivo>».</h:div><h:div>18. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta, intrinseca, connessione, vanno respinti.</h:div><h:div>19. Il Consiglio di Presidenza, nella delibera che ha prosciolto il dott. -OMISSIS-, ha osservato che l’attività dell’incolpato, a prescindere dall’assenza di tutti i requisiti connotanti un’attività imprenditoriale, sia stata in realtà una semplice diffusione e vendita di propri appunti video lezioni e manuali, avvenuta in via diretta tramite <corsivo>social network</corsivo> per un arco temporale del tutto ristretto.</h:div><h:div>20. Il Collegio osserva come, nel limite del sindacato consentito al giudice amministrativo che, come si è accennato (v., <corsivo>supra</corsivo>, § 9.7.), non può sovrapporsi al giudizio di merito espresso dagli organi di autogoverno nell’esercizio delle proprie funzioni disciplinari (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6417), la valutazione espressa dall’organo di autogoverno vada essente da censura.</h:div><h:div>21. Per quanto la condotta tenuta dal dott. -OMISSIS- non possa definirsi esemplare per essersi servito di canali non ortodossi al fine di pubblicizzare direttamente e personalmente le sue opere, infatti, egli non è incorso in nessuna violazione dei qui invocati parametri disciplinari per l’assenza, nel caso di specie, di una qualsiasi attività imprenditoriale o professionale illecitamente esercitata in parallelo alla sua attività giurisdizionale.</h:div><h:div>22. Quanto, anzitutto, alla contestazione di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, tale disposizione, che si applica al pubblico impiego privatizzato e non privatizzato (nei limiti della compatibilità, per quest’ultimo, con i vari ordinamenti settoriali), stabilisce che «<corsivo>l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente</corsivo>».</h:div><h:div>22.1. Orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e, come afferma la costante giurisprudenza in materia, «<corsivo>tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all’esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall’espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto</corsivo>» (Cass., sez. L, 1° dicembre 2020, n. 27420, ord.).</h:div><h:div>22.2. Nel caso di specie, come ha rilevato il Consiglio di Presidenza anche sulla scorta degli accertamenti istruttori e, in particolare, della relazione depositata l’8 settembre 2022 dalla competente Commissione presso l’Ufficio Studi e documentazione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del regolamento sopra citato, l’attività di vendita realizzata dal dott. -OMISSIS- non è stigmatizzabile neppure sotto il profilo oggettivo, anche in considerazione del ristretto arco temporale in cui si è realizzata.</h:div><h:div>22.3. Anche volendo ammettere, come deduce l’appellante con il secondo motivo, che tale attività si sia svolta per 44 giorni anziché per 14, ciò non sembra incidere sull’esiguità, tutto sommato modesta, dell’arco temporale in cui si è realizzata, senza che l’appellante sia riuscito a fornire elementi, comunque, tali da far ritenere che questa attività, ancorché prolungatasi per un mese in più, abbia assunto le caratteristiche della abitualità e della professionalità, con un’organizzazione di mezzi, risorse umane e materiali, tali da connotarla in senso imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2182 c.c., come invece postula l’applicazione, qui invocata, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, o comunque in modo professionale, stabile e continuativo.</h:div><h:div>22.4. D’altro canto, quanto alla “parallela” giurisprudenza delle Sezioni Unite per i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei magistrati ordinari, va qui ricordato che, anche ai fini della configurabilità della violazione dell’analogo divieto di cui all’art. 16, comma 1, del R.D. n. 12 del 1941, così come richiede l’art. 3, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, viene rilevato, è vero, che sussiste tale violazione del divieto anche «<corsivo>quando l’aspetto organizzativo si risolva tutto nella autorganizzazione di chi ponga in vita la prestazione intellettuale</corsivo>», ma viene richiesto – persino per la preparazione ai corsi o agli esami per l’accesso alle professioni forensi del tutto interdetta ai giudici ordinari ai sensi dall’art. 3 della Circolare del CSM 9 dicembre 2015, n. 22581 (secondo cui «<corsivo>sono vietate l’organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso al pubblico impiego, alle magistrature e alle altre professioni legali</corsivo>») – che tanto avvenga con «<corsivo>un’attività continuativa e professionale</corsivo>» (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2013, n. 27493).</h:div><h:div>22.5. Ciò che, evidentemente, difetta nel caso di specie, dove all’esito dell’istruttoria è emerso che si trattava di un’attività del tutto sporadica e limitata nel tempo, senza alcun requisito di imprenditorialità, neppure nella forma dell’autorganizzazione, o comunque di professionalità, ma solo di una forma – inopportuna o, per così dire, “aggressiva” e mirata per una specifica platea di soggetti interessati – di pubblicità degli <corsivo>e book </corsivo>contenenti materiali di studio in vista del concorso.</h:div><h:div>22.6. Le argomentazioni del Procuratore appellante in ordine alle caratteristiche dell’attività (progettazione e realizzazione dei beni destinati alla vendita, segmentazione del mercato, <corsivo>targeting</corsivo>, posizionamento del prodotto attraverso lo sviluppo di strategie ad attività di <corsivo>marketing</corsivo>, ecc.), pur suggestive, non sono persuasive nel far ritenere inverata, concretamente, una effettiva attività imprenditoriale da parte del dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>22.7. E benché non sia del tutto condivisibile la motivazione della delibera qui gravata, allorché sostiene che, comunque, la vendita degli <corsivo>e book</corsivo> rientrasse nell’ambito del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12 della l. n. 633 del 1941), rappresentando, a suo avviso, la “ messa in commercio” degli <corsivo>e book</corsivo> la forma di «<corsivo>utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali</corsivo>» (come sancisce l’art. 9 della del. n. 115/CP/2021 del 5 maggio 2021, che esenta dall’autorizzazione consiliare), mentre si trattava, in realtà, di forme di commercializzazione diretta, da parte di un magistrato, di opere con modalità quantomeno inopportune ed evidentemente “selettive”, non irragionevolmente il Consiglio di Presidenza, a fronte di uno sporadico e breve episodio, ha ritenuto che esso non violasse il divieto di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, comunque, le norme dell’ordinamento disciplinare vigente per i magistrati contabili, stante l’assenza di imprenditorialità e, comunque, di professionalità.</h:div><h:div>23. Quanto alla contestazione di cui all’art. 8, comma 9, della del. n. 115/CP/2021, limitatamente al riferimento alla “video-lezione” nel pacchetto di studio, si deve qui rilevare che, una volta accortosi di tale erroneo inserimento, il dott. -OMISSIS-, in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal Procuratore generale il 2 maggio 2022, ha pubblicato immediatamente, sul profilo <corsivo>Facebook </corsivo>e sulla <corsivo>chat </corsivo>degli aspiranti funzionari, una rettifica, come risulta dagli <corsivo>screenshot </corsivo>allegati nella risposta al Procuratore stesso e acquisiti al fascicolo istruttorio, specificando che «<corsivo>erroneamente è stata ricompresa nel pacchetto di studio una videolezione sulle tecniche di redazione della sentenza</corsivo>».</h:div><h:div>23.1. Che si sia trattato di una svista o invece, per così dire, di un ravvedimento operoso dopo le prime contestazioni del Procuratore, come sostiene l’appellante, è pacifico che le videolezioni non siano state offerte in vendita, con la conseguente carenza di qualsivoglia concreta offensività di tale embrionale e solo – a tutto concedere – tentata condotta di vendita, che non può attingere la soglia del disciplinarmente rilevante, quando pur sorretta, in ipotesi, da una originaria intenzione lucrativa, operando anche in materia disciplinare il principio <corsivo>cogitationis poenam nemo patitur.</corsivo></h:div><h:div>23.2. Non può pertanto ritenersi materialmente integrato e, comunque, deve ritenersi disciplinarmente inoffensivo un simile comportamento, senza che possa ravvisarsi in esso la violazione del «<corsivo>divieto di fare pubblicità sulle attività di docenza effettuate e da effettuare, con qualsiasi mezzo, incluso Internet</corsivo>».</h:div><h:div>24. Quanto, infine, alla contestazione di cui all’art. 8, comma 10, della del. n. 115/CP/2021 del 5 maggio 2021, ad evitare inutili ripetizioni, contrarie all’obbligo di sintesi sancito dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), valgono le considerazioni sin qui esposte perché non risulta dagli atti del procedimento né l’odierno appellante è riuscito a dimostrare, con argomenti od elementi che disvelino la manifesta irragionevolezza o l’evidente erroneità della valutazione svolta dall’organo di autogoverno, che il dott. -OMISSIS- abbia connotato la propria attività in senso imprenditoriale – al di là del canale poco commendevole adoperato per pubblicizzare le proprie opere – o che, anche volendo per ipotesi prescindere dell’erroneo riferimento alla videolezione, abbia inteso connotare la propria attività di docenza a distanza in modo massivo e incompatibile con tale previsione.</h:div><h:div>25. Da quanto esposto risulta che le censure dell’appellante, qui riproposte ed esaminate, non possano essere condivise, con la conseguente reiezione, nel merito, di queste, dovendosi dunque confermare la legittimità della delibera prot. n. 231 del 6 ottobre 2022 del Consiglio di Presidenza, che ha prosciolto il dott. -OMISSIS- per insussistenza degli elementi costitutivi dell’addebito disciplinare.</h:div><h:div>26. Le spese del doppio grado del giudizio, per la novità e la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso trasposto in sede giurisdizionale, ma lo respinge nel merito.</h:div><h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del dott. -OMISSIS- e di ogni altro soggetto o dato utile a identificare le parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>