<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230713920240223184442748" descrizione="" gruppo="20230713920240223184442748" modifica="22/04/2024 12:10:43" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07139"/><fascicolo anno="2024" n="03738"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230713920240223184442748.xml</file><wordfile>20230713920240223184442748.docm</wordfile><ricorso NRG="202307139">202307139\202307139.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo lopilato</firma><data>22/04/2024 11:27:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>23/02/2024 21:26:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n.776/2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7139 del 2023, proposto da Permare S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati, Roberto Righi, Enrico Mordiglia, Alessandro Napoleoni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Nuova Giovanile Cooperative Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Ansep – Unitam Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lirosi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia.</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia e di Nuova Giovanile Cooperative Sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Luigi Furno, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha bandito, in data 12.9.2022, una procedura aperta per la concessione quinquennale del servizio di raccolta rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui di carico e relativo smaltimento, da fornire a titolo oneroso nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo.</h:div><h:div>I servizi in concessione, così come disciplinati dal d.lgs. n. 197/2021, ammontano ad un importo complessivo di 5.531.478,00 (esente IVA), mentre il canone annuale imposto al concessionario è pari al 4% (con un minimo di euro 25.000,00), da calcolarsi sul fatturato complessivo delle tariffe fisse e delle tariffe variabili, emesse durante l’anno a carico degli utenti.</h:div><h:div>2.Permare s.r.l., gestore uscente dei predetti servizi, ha proposto dinanzi al T.a.r Toscana ricorso avverso la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, articolato nei seguenti 8 motivi:</h:div><h:div><corsivo>A) in relazione al bando, al Disciplinare, al Capitolato speciale e ai relativi allegati,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I. Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.(segue) Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>III. Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>IV. Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>V. Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>VI. Violazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione art. 4, Regolamento 2017/355/UE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà; VII. Violazione artt. 4, 5, 6, 8 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>B) in relazione alla nota 11/10/2022 a firma del Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Dragaggi,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>VIII. Violazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15, 16 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione art. 4, Regolamento 2017/355/UE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo>.”.</h:div><h:div>3. A seguito dell’espletamento della gara, l’Autorità di Sistema Portuale ha aggiudicato il servizio, con provvedimento n. 6 del 12.05.2023, al RTI Nuova Giovanile Cooperativa Sociale – D'Arienzo s.r.l.,</h:div><h:div>Permeare s.r.l. si è collocata al secondo posto della graduatoria.</h:div><h:div>4. Avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione e gli atti ad esso presupposti connessi e conseguenziali, Permare ha proposto ricorso per motivi aggiunti, articolato nei seguenti ulteriori undici motivi:</h:div><h:div><corsivo>IX. Illegittimità in via derivata. Violazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15, 16 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione art. 4, Regolamento 2017/355/UE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>X. Violazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15, 16 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione art. 4, Regolamento 2017/355/UE. Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XI. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 1 e ss., Regolamento 2017/352/UE. Violazione artt. 7.1 e 7.3, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XII. (Segue) Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 1 e ss., Regolamento 2017/352/UE. Violazione artt. 7.1 e 7.3, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XIII. (Segue) Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 1 e ss., Regolamento 2017/352/UE. Violazione artt. 7.1 e 7.3, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XIV. (Segue) Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 7.3 e 7.4., Disciplinare di gara. Violazione art. 7, Capitolato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XV. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. artt. 7.2, 7.3, 7.4. e 23, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XVI. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 7.1 e 7.4, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XVII. Violazione art. 48 e 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 7.1 e 7.4., Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XVIII. Violazione artt. 87 e 93, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 10, Disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>XIX. Violazione artt. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 33, Capitolato speciale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>5. Il T.a.r Toscana, con la sentenza 25 luglio 2023, n. 776, ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>6. Permare ha proposto appello con un complesso motivo così rubricato: “<corsivo>Erroneità della sentenza impugnata in punto di fumus, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione Regolamento 2017/352/UE. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15, 16 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione Allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione artt. 48, 83, 87, 93, 95, 100, 165 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 7.1, 7.3,7.4, 10 e 23, Disciplinare di gara. Violazione artt. 7 e art. 33, Capitolato speciale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo>”, articolato al suo interno in una lunga serie di sub motivi, formulati, in alcuni casi, mediante il mero rinvio ai motivi del ricorso principale e per aggiunti di primo grado.</h:div><h:div>7. Si sono costituite in giudizio l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la contro-interessata Nuova Giovanile Cooperativa Sociale – D'Arienzo s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello inammissibile e, in ogni caso, infondato.</h:div><h:div>8. Ha proposto intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> Ansep – Unitam associazione nazionale servizi ecologici.</h:div><h:div>9. Con ordinanza 18 dicembre 2013, n. 10924, la Sezione, avendo rilevato un possibile difetto di <corsivo>ius postulandi</corsivo> dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto all’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di esibire in giudizio la prova della eventuale sussistenza di una richiesta “formale” avanzata dall’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale all’Avvocatura dello Stato.</h:div><h:div>In data 9 gennaio 2024, l’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha assolto al pretto incombente istruttorio, mediante il deposito in giudizio delle note 644 del 4 gennaio 2024 e 63989 del 10 ottobre 2023.</h:div><h:div>10. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche con le quali hanno illustrato e precisato le rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>11. La causa è stata decisa all’esito dell’udienza dell’8 febbraio 2024.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. La questione all’esame del Collegio attiene alla legittimità degli atti della gara con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha affidato il servizio di raccolta rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui di carico e relativo smaltimento.</h:div><h:div>2. L’appello è infondato.</h:div><h:div>3. Occorre, in via pregiudiziale, esaminare la questione, sollevata da RTI Nuova Giovanile e dall’ Autorità di Sistema Portuale, con le memorie depositata in data 7 novembre 2023, relativa all’ammissibilità dell’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> dell’associazione ANSEP.</h:div><h:div>L’intervento è ammissibile.</h:div><h:div>La legittimazione ad agire consiste nell’effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.</h:div><h:div>E ciò vale anche quando vengono in rilievo, come nel caso in esame, interessi legittimi collettivi, facenti capo a determinate categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali (ex <corsivo>plurimis</corsivo>, Cons. di Stato, A.P., n. 6/2020; A.P. n. 9/2015).</h:div><h:div>La legittimazione attiva (e, dunque, l’intervento in giudizio) di associazioni rappresentative va riconosciuta quando, come nella fattispecie in esame, la questione dibattuta attiene in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione in quanto, in tali casi, la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolve in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’ente e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati.</h:div><h:div>Dall’esame dello statuto di ANSEP risulta, infatti, evidente che tale associazione assume come principale obiettivo quello di tutelare gli interessi collettivi alla difesa e salvaguardia del mare e dell’ambiente, nonché alla sicurezza ecologica nei porti, dal che discende la legittimazione ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo.</h:div><h:div>4. Sempre in via preliminare il Collegio rileva la non utilizzabilità della documentazione introdotta dall’appellante nel presente giudizio di appello con la memoria depositata in data 7 novembre 2023 per violazione dell’art. 104, cod. proc. amm..</h:div><h:div>Il Collegio osserva a tal riguardo che, secondo un costante indirizzo interpretativo, “<corsivo>Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dell'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei </corsivo>nova s<corsivo>ancito dall'art. 104 cod. proc. amm</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 07 novembre 2022, n. 9729). </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad esse non imputabili (caso che, peraltro, non ricorre nella fattispecie in esame), può ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti", hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.</h:div><h:div>In relazione alla interpretazione del menzionato art. 104, comma 2, c.p.a, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, formatasi in relazione art. 345, comma 3, cod. proc. civ., ha ulteriormente chiarito che «<corsivo>risponde a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell'intero iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perché si è in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l'ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado</corsivo>»(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20.4.2005, n. 8203).</h:div><h:div>Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene inammissibili, per violazione del divieto sancito dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm, le produzioni in esame in quanto non idonee ad incidere sull’esito della sentenza di primo grado, come emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> anche dalla circostanza per cui la stessa Permare, nella successiva memoria depositata in data 07.11.2023, ha chiarito che tale documentazione concerne “circostanze non incluse nella <corsivo>causa petendi</corsivo> del giudizio”.</h:div><h:div>5. Ancora in via preliminare il Collegio rileva che, con il deposito in giudizio delle note 644 del 4 gennaio 2024 e 63989 del 10 ottobre 2023, il rilevato difetto di <corsivo>ius postulandi</corsivo> risulta sanato ai sensi ai dell’art. 182, comma secondo, del cod. proc. civ.</h:div><h:div>6. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che può prescindersi dalla eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, riproposta dalle parti appellate ai sensi dell’art.101, comma 2 cod. proc. amm, l’eccezione –– essendo l’appello infondato nel merito.</h:div><h:div>7. Ciò premesso, con un unico articolato motivo di appello, la parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per “<corsivo>travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà Violazione direttiva n. 2019/883/UE. Violazione art. 23, Regolamento 1069/2009/CE. Violazione Regolamento 2017/352/UE. Violazione artt. 4, 5, 6, 8, 15, 16 e ss., d.lgs. n. 197/2021. Violazione Allegati 1 e 4, d.lgs. n. 197/2021. Violazione artt. 48, 83, 87, 93, 95, 100, 165 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 7.1, 7.3,7.4, 10 e 23, Disciplinare di gara. Violazione artt. 7 e art. 33, Capitolato speciale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà</corsivo>”.</h:div><h:div>Il predetto motivo di appello è articolato al suo interno in una lunga serie di sub motivi, formulati, in alcuni casi, mediante il mero rinvio ai motivi del ricorso principale e per aggiunti di primo grado.</h:div><h:div>In particolare, ad avviso della parte appellante l’erroneità della sentenza impugnata si manifesterebbe in relazione alle seguenti quattro macro questioni: i) erronea inversione della corretta sequenza che deve intercorrere, in base alla normativa europea e interna, tra la fase di pianificazione e lo svolgimento della gara per la scelta "a regime" del gestore del servizio che dovrà attuare le previsioni del Piano di gestione dei rifiuti; ii) erronea configurazione del servizio in questione come se dovesse essere svolto "a terra" (alla stregua di qualsivoglia ordinario servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) e altrettanto erronea individuazione, quale "requisito di esecuzione" (e non di ammissione alla gara), della disponibilità dei mezzi nautici; iii) erronea omissione di taluni elementi essenziali per lo svolgimento della gara (come, ad esempio, le adeguate garanzie previste dall'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 197/2021) e/o erronea previsione di contenuti in contrasto con la disciplina normativa europea e interna oltre che con le previsioni pianificatorie; iv) erronea valutazione della posizione del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario che avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per plurime, ulteriori ragioni.</h:div><h:div>7.1. In via preliminare, il Collegio rileva che, in ordine alla natura, al fondamento ed alla consistenza dei doveri di chiarezza e specificità degli atti di impugnazione, ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, la Sezione non intende discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (da ultimo esaustivamente, anche per i richiami ivi contenuti, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4413/2018; sez. IV n. 247/2019), secondo i quali:</h:div><h:div>a) gli artt. 3, 40 e 101, cod. proc. amm, intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla <corsivo>causa petendi</corsivo> (i motivi di gravame) ed al <corsivo>petitum</corsivo>, cioè la concreta e specifica decisione richiesta al giudice; con particolare riguardo alla stesura dei motivi, lo scopo delle disposizioni è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine ad una prassi in cui i ricorsi, oltre ad essere poco sintetici non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminano tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano nel rischio di revocazione;</h:div><h:div>b) la chiarezza e specificità degli scritti difensivi (ed in particolare dei motivi) si riferiscono all’ordine delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia), alle difese delle controparti; ne consegue che è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, così evitando la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie;</h:div><h:div>c) l’inammissibilità dei motivi di appello non consegue solo al difetto di specificità di cui all’art. 101, co. 1, cod. proc. amm, ma anche alla loro mancata “distinta” indicazione in apposita parte del ricorso a loro dedicata, come imposto dall’art. 40, cod. proc. amm, applicabile a giudizi di impugnazione in forza del rinvio interno operato dall’art. 38, cod. proc. amm;</h:div><h:div>d) gli oneri di specificità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:</h:div><h:div>I) nell’art. 24 Cost., posto che solo una esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l’esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;</h:div><h:div>II) nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, <corsivo>ex </corsivo>art. 111, comma secondo, Cost., poiché un giudizio impostato in modo chiaro e sintetico, quanto alla <corsivo>causa petendi</corsivo> ed al <corsivo>petitum</corsivo>, rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evita la proposizione di eccezioni  a scopo dilatorio, rende meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione;</h:div><h:div>III) nella necessità della difesa “tecnica”, il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale “professione protetta”, ai sensi dell’art. 33, quinto comma, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);</h:div><h:div>IV) nella necessità di consentire alla controparte e al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire alla parte privata di approntare le relative difese nonché al giudice di delimitare correttamente l’oggetto del giudizio;</h:div><h:div>e) in definitiva, lungi dal porsi come un “ostacolo” alla esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, i principi di specificità chiarezza e sinteticità sono funzionali alla più piena e complessiva realizzazione del diritto di difesa in giudizio di tutte le parti del processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost., e sostengono, una volta di più, le ragioni della necessità di difesa tecnica e, dunque, della natura “protetta” della professione intellettuale legale.</h:div><h:div>Questi principi sono stati ribaditi, di recente, anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sez. I, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia), la quale ha avuto modo di chiarire la legittimità della sanzione dell’inammissibilità (del ricorso per Cassazione), a fronte della violazione dei doveri di specificità e sinteticità (nel caso esaminato, si trattava della violazione del c.d. principio di autosufficienza nella predisposizione del ricorso per cassazione).</h:div><h:div>Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio nell’esame dell’atto di appello farà esclusivamente riferimento ai motivi compiutamente esposti nell’atto di gravame e non anche a quelli per i quali si opera un generico rinvio (sovente formulato con l’indicazione della mera numerazione) a motivi di ricorso di primo grado, i quali per le ragioni evidenziate devono ritenersi inammissibili.</h:div><h:div>8. Ciò premesso, con un primo sub motivo la società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe invertito la corretta sequenza tra la fase di pianificazione e lo svolgimento della gara (motivi nn. I, II e IX del ricorso di primo grado).</h:div><h:div>Nella prospettiva della parte appellante, l’Autorità Portuale avrebbe indetto la gara per l'affidamento della concessione quinquennale del servizio in esame senza attendere l'approvazione dell'imprescindibile nuovo Piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali.</h:div><h:div>In particolare, il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe tenuto conto:</h:div><h:div>a) dell'ordinata sequenza che deve intercorrere tra la fase di pianificazione e i segmenti dell'attività amministrativa attuativa delle previsioni/prescrizioni pianificatorie;</h:div><h:div>b) degli specifici dati normativi di livello europeo e interno che individuano la centralità del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali (d'ora innanzi, "Piano") nel sistema organizzativo di tale delicata e complessa attività di interesse pubblico e che dunque non possono che configurare il suddetto documento come essenziale e propedeutico a tutte le rimanenti attività esecutive, ivi comprese le procedure di gara per la scelta dei soggetti che dovranno gestire il servizio e dunque attuare le prescrizioni pianificatorie;</h:div><h:div>c) della prassi seguita dalla stessa autorità Portuale per il porto di Livorno e dei contenuti concreti del sopravvenuto Piano; </h:div><h:div>d) dell'impossibilità di fare riferimento all'istituto del "riequilibrio" di cui all'art. 165, d.lgs. n. 50/2016 per rimediare alle (per certi versi) inevitabili e strutturali lacune e discrasie che sono destinate a manifestarsi nel caso di atipica inversione della ordinata sequenza tra la pianificazione e la gara per la scelta del gestore del servizio.</h:div><h:div>Ad ulteriore sostegno dell’assunto Permare evidenzia che sarebbe pacifico che il Piano debba precedere e non seguire l'attività amministrativa volta a dare esecuzione alle previsioni del Piano medesimo. Ciò in quanto esso non sarebbe una mera rappresentazione astratta e/o "cartacea" dell'organizzazione e della gestione del servizio in esame, ma conterrebbe la disciplina analitica dei concreti contenuti del servizio e delle sue altrettanto concrete modalità di svolgimento. </h:div><h:div>Tali considerazioni sarebbero confermate inoltre dalla normativa europea e interna.</h:div><h:div>Sul versante europeo, verrebbe in rilievo la direttiva 2019/883, la quale, già nel considerando n. 28, evidenzia la necessità – "<corsivo>al fine di garantire l'adeguatezza degli impianti portuali di raccolta</corsivo>" – di "<corsivo>sviluppare, attuare e riesaminare il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione di tutte le parti interessate</corsivo>".</h:div><h:div>Osserva l’appellante che, nel disegno del Legislatore europeo, il piano costituisce il documento centrale dell'intera organizzazione amministrativa dell'attività di raccolta e gestione dei rifiuti portuali, come dimostrerebbe l'art. 5 della direttiva citata, che impone agli Stati membri di far predisporre e attuare in ciascun porto "<corsivo>un adeguato Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti</corsivo>", determinando, nell'Allegato 1, i contenuti minimi ed essenziali dei Piani stessi. </h:div><h:div>Tali conclusioni troverebbero, ad avviso dell’appellante, conferma nell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 197/2021, che, in attuazione della predetta direttiva, stabilisce che il Piano deve definire "<corsivo>i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta</corsivo>".</h:div><h:div>Da tale previsione l’appellante fa discendere l’assunto secondo cui il Piano costituirebbe un elemento propedeutico per lo svolgimento della gara e soprattutto per la valutazione ed elaborazione, da parte del gestore, di un congruo piano economico finanziario, che consenta di predisporre tariffe proporzionate ed adeguate (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 197) in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i rifiuti in mare.</h:div><h:div>In tale ordine di idee, la necessità della preventiva approvazione del Piano sarebbe ulteriormente confermata: dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 197, il quale prevede che, "<corsivo>A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A </corsivo>..."; dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 197, in base al quale "<corsivo>Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità competente e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi</corsivo>"; dall'art. 8 comma 6, d.lgs. n. 197, il quale prevede che "<corsivo>Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità competente determinata le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità</corsivo>".</h:div><h:div>Sotto altro profilo, lo stesso Piano dovrebbe contenere gli elementi sostanziali fondamentali per lo svolgimento del servizio elencati dall'art. 5 e dagli Allegati 1 e 4 del citato d.lgs. 197/2021, ivi comprese: - le procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti dalle navi; - il sistema di recupero dei costi; - la tipologia degli impianti di raccolta, ecc.</h:div><h:div>La circostanza per cui l'adozione del Piano deve necessariamente precedere la gara per l'affidamento del servizio sarebbe  confermata anche dalle seguenti ulteriori disposizioni del citato d.lgs. n. 197/2021: art. 4, comma 1, il quale stabilisce che "<corsivo>In attuazione del piano ... il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti</corsivo>"; l'art. 4, comma 3, secondo cui "<corsivo>Nel Piano di raccolta ... le Autorità competenti definiscono gli adempimenti e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi</corsivo>"; art. 4, comma 10, in base al quale nel Piano "<corsivo>è previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti</corsivo>" e "<corsivo>sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli</corsivo>".</h:div><h:div>Alla luce del delineato quadro normativo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nessuna norma presupporrebbe "<corsivo>che le concessioni a terzi dei servizi di gestione dei rifiuti seguano l'approvazione dei documenti pianificatori</corsivo>".</h:div><h:div>Sotto altro profilo, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente tenuto conto della prassi seguita dalla stessa Autorità di Sistema Portuale per il porto di Livorno, in relazione al quale, – nel settembre 2022 – si è deciso di prorogare per un anno la concessione in capo al gestore del medesimo servizio di ritiro rifiuti alle navi su Livorno (Labromare s.r.l., socia al 4,5% di Permare) in attesa dell'adozione del nuovo Piano. </h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo, il T.A.R. non avrebbe adeguatamente valutato i contenuti del nuovo Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi (approvato dall' L'Autorità di Sistema Portuale con provvedimento 19/12/2022, n. 189), rispetto al quale la <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara in esame non sarebbe aggiornata ed allineata.</h:div><h:div>Ciò in quanto la procedura di gara non è stata indetta prendendo a riferimento – ai fini dell'organizzazione del servizio e dell'elaborazione delle tariffe – gli ultimi tre anni del servizio precedenti l'adozione del nuovo Piano, com'è invece sarebbe dal d.lgs. n. 197/2021. </h:div><h:div>Ne conseguirebbe, in tale prospettiva, la sostanziale compromissione dell'organizzazione del servizio stesso, la quale non risulterebbe parametrata sull'effettiva e attuale situazione del porto. </h:div><h:div>Sotto altro aspetto, si osserva ancora che, mentre l'attuale Piano (punto 6, pagg. 73 ss.) reca la specificazione analitica delle attrezzature e degli impianti che il concessionario deve possedere ai fini dell'esecuzione del servizio in ciascuno dei porti considerati, per contro, la disciplina di gara in esame (e, in particolare, il Capitolato speciale) si limiterebbe a indicare, in via generale, alcuni mezzi che il concessionario avrebbe dovuto avere ma non fornisce le specifiche caratteristiche e le relative quantità. </h:div><h:div>Al contempo, con riferimento alle tariffe applicabili, la disciplina di gara non avrebbe previsto tariffe elaborate con i criteri individuati dal nuovo Piano, basate sulla capacità di stoccaggio e su un preventivo PEF, così da renderle eque e proporzionate al servizio richiesto. </h:div><h:div>Sempre in relazione alla determinazione della tariffa secondo i criteri stabiliti dal nuovo Piano e dal d.lgs. n. 197/2021, nella disciplina di gara non sarebbe stata inoltre determinata la capacità di stoccaggio, né sarebbero stati predeterminati i criteri per la sua individuazione. </h:div><h:div>Inoltre, la disciplina di gara non terrebbe conto della nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 197/2021 e della Convenzione Marpol 73/78; </h:div><h:div>Da ultimo, l’erroneità della sentenza impugnata discenderebbe anche dal rilievo per cui in essa non verrebbe chiarito come possa essere garantita la coerenza della <corsivo>lex specialis</corsivo> rispetto ai contenuti di un atto di carattere generale e pianificatorio non ancora approvato.</h:div><h:div>Né varrebbe, nella prospettiva in esame, invocare, come fa la sentenza impugnata, l'art. 165, d.lgs. n. 50/2016, che, nelle ipotesi di sopravvenute e difformi prescrizioni pianificatorie, consentirebbe di "procedere ad aggiornamenti del PEF ed al riequilibrio delle condizioni di servizio", in quanto i fatti sopravvenuti che consentono di procedere al riequilibrio – oltre a non essere imputabili al concessionario – devono dipendere, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, da circostanze non previste e/o non prevedibili al momento della gara e/o della stipula della convenzione. </h:div><h:div>In secondo luogo, l'eventuale utilizzazione del meccanismo del riequilibrio per il "rischio" connesso alla futura approvazione del Piano, previsto e prevedibile, finirebbe per attuare una palese distorsione delle regole del settore dei contratti pubblici. </h:div><h:div>Ciò in quanto ne verrebbe e risulterebbe alterato il corretto andamento della gara sotto vari profili, dal momento che – nonostante il dato certo e inconfutabile della futura approvazione del Piano, destinato ad incidere su elementi essenziali della prestazione come, ad esempio, le tariffe – le originarie offerte risulterebbero formulate senza tenere conto delle prescrizioni del futuro Piano che, ove conosciute anteriormente e messe a base della gara, avrebbero potuto anche determinare una diversa formulazione dell'offerta tecnico-economica dei concorrenti e dunque anche un diverso esito della gara stessa (oltre che la partecipazione di soggetti terzi); soltanto l'aggiudicatario potrebbe – dopo la stipula della convenzione di concessione – avvalersi del riequilibrio e dunque riallineare la propria proposta tecnica economica e il p.e.f., oltre che ovviamente avvalersi degli (eventuali) elementi positivi e favorevoli del nuovo Piano. </h:div><h:div>Ad ulteriore sostegno di quanto esposto, la società appellante rileva che le necessarie modificazioni della convenzione e del suo contenuto, derivanti dalle sopravvenute prescrizioni del Piano (si pensi alle tariffe del servizio) determinerebbero una inammissibile modificazione sostanziale delle condizioni poste a base della gara, vietata dall’art. 175, comma 7, d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Quest’ultima disposizione, ad avviso della società appellante, consentirebbe la modifica esclusivamente al ricorrere delle seguenti fattispecie: a) la futura modificazione è espressamente prevista "<corsivo>in clausole chiare precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate</corsivo>" [comma 1, lett. a)] </h:div><h:div>b)"la necessità di modifica deriva da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza" (comma 1, lett. c). </h:div><h:div>Nondimeno, nella fattispecie in esame, non ricorrerebbe alcuna delle suddette condizioni dal momento che la <corsivo>lex specialis</corsivo> farebbe soltanto un generico riferimento alla futura approvazione del Piano, senza tuttavia predeterminare "<corsivo>la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate</corsivo>"; inoltre, la futura approvazione del Piano e la necessità di modifica del contenuto della convenzione non sono configurabili alla stregua di una circostanza imprevista o imprevedibile, da parte dell’autorità portuale "utilizzando l'ordinaria diligenza".</h:div><h:div>8.1. Il sub motivo, nelle sue varie e complesse articolazioni, non è fondato. </h:div><h:div>In via preliminare il Collegio ritiene necessario ricostruire le fonti di regolazione della gara in esame. </h:div><h:div>L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 197/2021 stabilisce che “<corsivo>nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorità competenti definiscono gli adempimenti e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresì definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 5, comma 1, prevede che “<corsivo>entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1”. Al comma 5 dispone che “a seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 5, inoltre, al successivo comma 2, chiarisce che “<corsivo>ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla Regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 8, la cui rubrica reca “Sistemi di recupero dei costi”, definisce analiticamente i criteri per la determinazione delle tariffe, in particolare, stabilendo che: <corsivo>I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall’Autorità competente e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare…</corsivo>”</h:div><h:div>Dall’analisi della normativa riportata emerge, con chiarezza, l’assenza di un nesso di presupposizione tra l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti, mentre si ricava, più limitatamente, solo un nesso di collegamento tra l’affidamento del servizio e il Piano di gestione di rifiuti (anche previgente).</h:div><h:div>Del resto, come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado, laddove il legislatore avesse voluto imporre, sul piano genetico, un nesso di collegamento tra aggiornamento della pianificazione e nuove procedure di affidamento, avrebbe dovuto quantomeno prevedere l’allineamento tra il periodo di durata e aggiornamento del Piano (che, secondo la previsione dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 197/2021, ha durata almeno quinquennale) e la scadenza delle concessioni.</h:div><h:div>Mentre, né il d.lgs. n. 197/2021 (che costituisce normativa speciale in materia), né altra previsione normativa nazionale, richiedono quale presupposto della procedura di gara l’adozione di un di un Piano di gestione dei rifiuti.</h:div><h:div>L’art 4, comma 7, del d.lgs. n. 197/2021, subordina, infatti, l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, esclusivamente al rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni.</h:div><h:div>Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante, in assenza dell’adozione di un nuovo piano di gestione di rifiuti, il rinnovo dell’affidamento del servizio continua ad essere orientato, sul piano della coerenza normativa, dal piano dei rifiuti in vigore (nel caso di specie, il Piano approvato nell’aprile 2012, ai sensi dell’allora vigente d.lgs. n. 182/2003).</h:div><h:div>Tale conclusione trova riscontro nella nota 6593, del 25 maggio 2023, del Ministero della Transizione Ecologica, che, in risposta ad un Interpello ambientale, formulato ai sensi dell’art. 3 <corsivo>septies</corsivo>, del d.lgs. n. 152/2006, ha chiarito come “<corsivo>la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce di quanto osservato merita, dunque, conferma quanto sostenuto dal T.a.r., al punto 3 della sentenza impugnata, secondo cui <corsivo>“Il fatto che il Piano contenga indicazioni determinanti per i capitolati di gara (primo fra tutti i criteri per la determinazione delle tariffe e la loro pubblicazione) sta solo a significare che la </corsivo>lex specialis<corsivo> non può prescindere dalla necessaria coerenza con tali contenuti ma non che l’Autorità non possa bandire una gara in assenza del rinnovo del Piano stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>8.3. Per analoghe ragioni non coglie nel segno neanche la censura che fa leva sulla necessità del raccordo tra il Piano di ambito e quello regionale, atteso che, sulla base di quanto espressamente prevede il citato art. 5, comma 2, tale necessità di coordinamento condiziona esclusivamente l’elaborazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, ma non si estende anche a condizionare la legittimità della gara indetta per il rinnovo dell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.</h:div><h:div>8.4. Nemmeno può essere condivisa la censura che argomenta la necessità dell’adozione del nuovo piano di gestione di rifiuti, ai fini della indizione di una nuova gara di affidamento del servizio, in base alla considerazione per cui il piano conterrebbe, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 197/2021, la previsione analitica dei criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta.</h:div><h:div>In senso contrario la Sezione rileva che l’art. 4, comma 3, si limita a prevedere la predisposizione da parte del piano dei criteri per la determinazione delle tariffe (richiedendo, altresì, che essi non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta), senza richiedere la necessaria adozione di un nuovo piano in occasione della indizione di ogni nuova gara.</h:div><h:div>L’art. 4, comma 3, in altri termini, in coerenza con il principio di legalità sostanziale, si limita a conformare sul piano contenutistico il piano di gestione dei rifiuti, senza pretendere un allineamento contenutistico e temporale tra l’adozione del piano e l’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio.</h:div><h:div>Ciò, evidentemente, muovendo dalla premessa per cui, anche in assenza dell’adozione di un nuovo piano, non si verifica alcun vuoto regolatorio, in quanto la procedura di gara trova copertura, sul piano pianificatorio, nel previgente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti.</h:div><h:div>Nel caso in esame, peraltro, il previgente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti offriva adeguati criteri di orientamento per l’indizione di una nuova gara in quanto ricomprendeva:</h:div><h:div>a) una valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano nei porti in via ordinaria;</h:div><h:div>b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;</h:div><h:div>c) l’indicazione dell’area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti nel Piano;</h:div><h:div>d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; </h:div><h:div>e) la stima massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara; </h:div><h:div>f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;</h:div><h:div> g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;</h:div><h:div> h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate; </h:div><h:div>i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti; </h:div><h:div>j) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento; </h:div><h:div>k) l’indicazione dei responsabili dell’attuazione dei Piani; </h:div><h:div>l) le iniziative dirette a promuovere l’informazione agli utenti al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuti allo scarico in mare dei rifiuti e a favorire forme corrette di raccolta e trasporto; </h:div><h:div>m) la descrizione delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nei porti; </h:div><h:div>n) la descrizione delle modalità di registrazione dell’uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</h:div><h:div> o) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti; </h:div><h:div>p) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.</h:div><h:div>In questo senso convergono le indicazioni che si ricavano dalla suddetta nota del Ministero della Transizione Ecologica nella quale si legge che: “<corsivo>Le tariffe a copertura dei costi degli impianti portuali per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti delle navi, sono determinate dall’Autorità competente, sia essa l’Autorità di Sistema portuale o l’Autorità Marittima, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 8 ed all’Allegato 4 D.Lgs. n. 197/2021, ed inserite nei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali</corsivo>”.</h:div><h:div>Di qui l’infondatezza di tutte le censure con le quali la parte appellante lamenta il mancato adeguamento della gara ai criteri tariffari predisposti dal nuovo Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi approvato dall' Autorità di Sistema Portuale con provvedimento 19 dicembre 2022, n. 189.</h:div><h:div>Né la parte appellante ha fornito un principio di prova in ordine al fatto che i criteri per la determinazione delle tariffe contenuti nel piano in vigore al tempo della indizione della gara contenessero previsioni tali da creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi, disincentivo che, come anticipato, costituisce la principale direttiva di carattere contenutistico scaturente dal menzionato art. 4, comma 3 ( in conformità con il diritto UE).</h:div><h:div>8.5. Né ancora varrebbe fare riferimento alla circostanza, ampiamente valorizzata dalla parte appellante, secondo cui la stessa Autorità di Sistema Portuale per il porto di Livorno si è orientata diversamente, decidendo di prorogare per un anno la concessione in capo al gestore del medesimo servizio di ritiro rifiuti alle navi su Livorno, in attesa dell'adozione del nuovo Piano. </h:div><h:div>Ciò in quanto, per un verso, come correttamente riferito anche dalla parte appellante, tale diversa scelta non si fonda su una previsione di legge, ma sulla mera prassi applicativa, e, per altro verso, e in misura di per sé assorbente, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento richiede, secondo un consolidato orientamento interpretativo, che l’amministrazione, senza fornire alcuna giustificazione, emani statuizioni tra loro diverse nell’esercizio dello stesso potere, in relazione a fattispecie assolutamente identiche. </h:div><h:div>Come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro, l’onere di provare l’identità delle situazioni grava sul ricorrente che deduce il vizio di disparità di trattamento (Cons. Stato n.476/1997; Cons. Stato n.145/99).</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame manca, in radice, un principio di prova in ordine alla perfetta identità di situazioni soggettive e oggettive tra i diversi porti, che, peraltro, non pare oggettivamente sussistere atteso che il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti nel porto di Livorno presenta profili del tutto peculiari rispetto a quello che si svolge nel porto di Piombino, in particolar modo con riferimento al regime delle esenzioni (c.d. “navi in esenzione”) di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 197/2021 e al fatto che il porto di Livorno si distingue per un traffico caratterizzato da un elevato numero di navi con estrema variabilità di tipologia ( specie in relazione alla massima capacità di stoccaggio di bordo).</h:div><h:div>Ne discende che, anche ove la censura della società appellante fosse da intendere quale dedotto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, essa sarebbe, per le ragioni indicate, rimasta indimostrata e solo apoditticamente affermata.</h:div><h:div>8.6. Infine, neppure può essere condivisa la critica che la parte appellante muove a quella parte della sentenza impugnata in cui si afferma che “<corsivo>Una tale previsione non è presente nell’ordinamento e, al contrario, è previsto che l’aggiornamento del Piano possa avvenire anche in presenza di “significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto (cfr. art. 5, comma 7, cit.), senza che ciò implichi necessariamente la risoluzione delle concessioni. In tali casi (ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, vigente al momento dei fatti di causa) si può procedere ad aggiornamenti del PEF ed al riequilibrio delle condizioni di servizio, passaggi che risultano fisiologici nella gestione dei rapporti concessori</corsivo>”.</h:div><h:div>Come esposto al punto 8 della parte in diritto, la società appellante assume che l’art. 165, del d.lgs. n. 50/2016, non possa trovare applicazione al caso di specie, anche in ragione del fatto che nel caso in esame il c.d. "rischio politico-normativo-regolamentare" sarebbe già previsto al momento dell'instaurazione del rapporto concessorio.</h:div><h:div>L’assunto non può essere condiviso. </h:div><h:div>Il Collegio rileva in via generale che il contratto di concessione attribuisce all'operatore economico, a titolo di corrispettivo eventualmente accompagnato da un prezzo, il diritto di gestire l'opera realizzata o il servizio reso e, specularmente, il relativo rischio operativo (art. 3, 1° comma, lett. uu e vv, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>). Il concessionario assume il rischio legato alla gestione dell'opera realizzata o del servizio reso in “condizioni operative normali”, per tali intendendosi quelle non determinate da eventi imprevedibili (art. 3, 1° comma, lett. zz), del d.lgs. n. 50/2016. </h:div><h:div>In relazione al contratto di concessione, il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, contemplava, all’art. 165, un dispositivo di mitigazione del rischio operativo.</h:div><h:div>Il meccanismo rimediale consisteva nella possibilità per l’operatore economico di chiedere all’amministrazione concedente (cui è incombe un obbligo legale di rinegoziazione) la revisione del programma contrattuale. Si trattava di un rimedio per la gestione delle sopravvenienze di tipo manutentivo, particolarmente utile nel contesto di operazioni di lunga durata e con investimenti non immediatamente reversibili.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 165, comma 6, consentiva (l’istituto è oggi disciplinato dall’art. 189, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) il ricorso alla procedura di revisione dell’equilibrio economico finanziario al verificarsi di fatti “non riconducibili” al concessionario che incidevano sull’equilibrio stesso.</h:div><h:div>Il Legislatore aveva avuto cura di precisare che la revisione doveva mantenere la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario. </h:div><h:div>Il che significa che le misure di riequilibrio non potevano determinare una modifica sostanziale alla struttura contrattuale e all’allocazione dei rischi originariamente prevista. </h:div><h:div>Rispetto alla disciplina del riequilibrio contenuta nel previgente 143, c. 8, del d.lgs. n. 163/2006, che elencava - in termini tassativi - i presupposti legittimanti la revisione del piano economico-finanziario, occorre sottolineare che il legislatore del 2016 aveva fatto riferimento ad un concetto di carattere generale relativo a fatti “non riconducibili al concessionario”.</h:div><h:div>Alla luce di tale più generale formulazione normativa, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, deve ritenersi come il presupposto che, ai sensi del previgente art. 165, comma 6, può dare luogo alla revisione del piano economico finanziario, può consistere anche nel mutamento del quadro regolatorio di riferimento, rientrando anch’esso, all’evidenza, tra i fatti non imputabili al concessionario, a prescindere dal fatto che la sopravvenienza del nuovo piano dei rifiuti fosse già preventivabile al momento della instaurazione del rapporto concessorio, perché ciò che assume rilievo dirimente è la non imputabilità dello stravolgimento del piano economico finanziario alla condotta del concessionario. </h:div><h:div>Peraltro il nuovo Piano, con particolare riguardo alla parte afferente ai porti ricadenti nella giurisdizione della ex Autorità portuale di Piombino (Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo), contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, si sostanzia in un mero aggiornamento dei Piani esistenti. </h:div><h:div>Gli unici elementi sostanzialmente innovativi attengono al sistema di recupero dei costi. </h:div><h:div>Essi peraltro sono stati nella sostanza recepiti nella documentazione tecnica relativa alla procedura di gara in esame in quanto la stessa è stata elaborata in esecuzione dei criteri previsti del d.lgs. n. 197/2021, e segnatamente in coerenza con l’art. 8 del citato decreto, e, in ogni caso, rispetto ad essi, per le ragioni indicate, può trovare applicazione l’istituto della revisione di cui all’ art. 165, comma 6.</h:div><h:div>La determinazione dei costi del servizio e l’individuazione di tariffe (tali da consentire al concessionario futuro la sostenibilità della concessione ed il ragionevole margine di utili) discendono, infatti, da uno specifico piano economico finanziario, che ha preso in esame i dati storici dei traffici e dei volumi dei rifiuti conferiti (questi ultimi forniti proprio dalla stessa Permare S.r.l., in qualità di concessionario uscente). </h:div><h:div>Proprio in relazione al tema della sostenibilità dei costi non previsti in sede di gara da parte del concessionario è possibile, come detto, in ultima analisi, fare ricorso all’istituto del “riequilibrio” della concessione, espressamente previsto dal d.lgs. n. 50/2016, all’art. 165 comma 6, come ritenuto dal T.a.r.</h:div><h:div>Alla luce di quanto esposto, il sub motivo esaminato deve, pertanto, essere respinto, nel suo complesso.</h:div><h:div>9. Con un secondo complesso sub motivo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha configurato il servizio oggetto di concessione come prestazione da rendere a "a terra" (alla stregua di qualsivoglia, ordinario servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) e quale "requisito di esecuzione" (e non di ammissione alla gara) la disponibilità dei mezzi nautici. </h:div><h:div>9.1. In particolare, secondo l’appellante, le società componenti il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario:</h:div><h:div>- non avrebbero mai svolto alcun tipo di attività di raccolta e trattamento rifiuti provenienti da navi e nello specifico ambito marino e portuale;</h:div><h:div>- non avrebbero alcun tipo di esperienza in tale settore, pur al di fuori dell'ambito portuale, attraverso l'utilizzazione di mezzi nautici e/o naviglio, come richiesto dall'art. 7.3. del Disciplinare ai sensi del quale il fatturato specifico richiesto può essere maturato mediante servizi analoghi svolti "anche in ambito diverso da quello portuale", ma, ad avviso della appellante, pur sempre mediante l'utilizzazione di mezzi nautici: diversamente, la suddetta clausola del Disciplinare si rivelerebbe illegittima in quanto consentirebbe – in violazione della <corsivo>ratio </corsivo>che sottende l'intera direttiva 2019/883 e il d.lgs. n. 197/2021, nonché il Regolamento 2017/352 – irragionevolmente la partecipazione anche ad imprese che non hanno maturato la benché minima esperienza nella raccolta di rifiuti speciali e pericolosi in ambito marittimo e comunque attraverso l'utilizzazione di navi;</h:div><h:div>- in ogni caso la mandante D'Arienzo sarebbe sfornita del requisito richiesto, non avendo dimostrato di aver svolto alcun servizio analogo all'oggetto della concessione (afferente al trattamento di rifiuti liquidi pericolosi) anche in ambito diverso da quello portuale, avendo in realtà allegato esclusivamente servizi (disostruzione e spurgo di fogne) completamente diversi e non assimilabili a quello di raccolta dei rifiuti.</h:div><h:div>Osserva l’appellante che, anche alla luce dei profili di illegittimità esposti, l'Autorità di Sistema Portuale avrebbe irragionevolmente “trasformato" la disponibilità dei mezzi nautici in un requisito di esecuzione (ai sensi dell'art. 100, d.lgs. n. 50/2016) e non di ammissione alla gara.</h:div><h:div>L’erroneità della sentenza impugnata discenderebbe, in particolare, dal fatto che essa non ha adeguatamente valutato che il servizio di ritiro rifiuti in esame viene svolto in vista del primario obiettivo di evitare qualsivoglia inquinamento delle acque marine, con la conseguente necessità di una peculiare specializzazione in capo ai gestori del servizio. Questa conclusione troverebbe riscontro nella direttiva europea 2019/883 e nel d.lgs. n. 197/2021, che ribadiscono in più punti come l'obiettivo di fondo è quello "di <corsivo>proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti</corsivo>" (art. 1, direttiva 883 e art. 1, d.lgs. n. 197).</h:div><h:div>La rilevanza e la delicatezza di siffatto servizio sarebbe, inoltre, confermata:</h:div><h:div>- dal Regolamento 2017/352 (che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali), il quale ricomprende (art. 1, comma 2) tra i "servizi portuali" anche quello di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (lett. e);</h:div><h:div>- dal considerando 29 e dall'art. 5, par. 5 della direttiva n. 883/2019, che consentono agli Stati membri di assimilare il servizio portuale in esame ai servizi ordinari e comuni di raccolta e smaltimento dei rifiuti (normalmente gestiti dai Comuni) soltanto nei "piccoli porti non commerciali.</h:div><h:div>La sentenza impugnata si rileverebbe erronea pertanto nella parte in cui qualifica le prestazioni "in acqua" come "residuali".</h:div><h:div>L’assunto sarebbe infatti smentito dal Piano che, nelle parti specificamente dedicate ai porti interessati dal servizio in esame, chiaramente presupporrebbe che il ritiro dei rifiuti dalle navi si effettua principalmente attraverso l'utilizzo di mezzi nautici e secondariamente con l'uso di quelli terrestri.  </h:div><h:div>Tali conclusioni sarebbero avvalorate dalle peculiarità che contraddistinguono il porto di Piombino, presso il quale è ormeggiata la nave rigassificatrice Golar Tundra: il che imporrebbe a maggior ragione la presenza di operatori dotati delle necessarie competenze nello specifico settore di riferimento e di specifiche esperienze nell'utilizzo di mezzi nautici, anche al fine di assicurare il rispetto delle necessarie esigenze di sicurezza per persone e cose.</h:div><h:div>Osserva in subordine la società appellante che, quand'anche dovesse risultare prevalente l'insieme delle prestazioni di ritiro "a terra", ciò non avrebbe dovuto comportare che l'Amministrazione – nel configurare i requisiti di partecipazione – potesse disinteressarsi e non considerare le prestazioni anche non quantitativamente prevalenti, ma dalla cui non corretta esecuzione sarebbero potuti derivare danni o addirittura situazioni (come inquinamenti o danni ambientali) in diretto contrasto con i principi fondamentali della normativa di settore. </h:div><h:div>Sulla base delle precedenti argomentazioni la società appellante giunge alla conclusione per cui per "servizio analogo" non può che intendersi soltanto quello effettuato in ambito portuale oppure anche al di fuori di esso, ma sempre e comunque con l'utilizzazione di mezzi nautici.</h:div><h:div>Nella medesima prospettiva, Permare ulteriormente osserva che sia la mandataria Nuova Giovanile sia la mandante D'Arienzo sono completamente prive della richiesta esperienza, non avendo espletato alcun servizio realmente "analogo" rispetto a quello oggetto della gara.</h:div><h:div>In particolare, in relazione alla posizione dell'impresa mandataria Nuova Giovanile l’appellante osserva che essa ha dichiarato di aver svolto esclusivamente servizi "ordinari" – non meglio precisati/specificati – di raccolta rifiuti per conto di un operatore privato (Consorzio COOB che non svolgerebbe alcuna attività in ambito marittimo o portuale e/o mediante l'utilizzo di navi o mezzi nautici), del quale la stessa Nuova Giovanile è consorziata , venendosi, tra l'altro, a trovare nell'anomala posizione di appaltatrice e di socio del committente. </h:div><h:div>In relazione alla mandante D'Arienzo, l’appellante rileva che essa ha allegato di aver svolto esclusivamente attività di "<corsivo>disostruzione degli scarichi fognari</corsivo>" per conto di vari committenti (per lo più privati).</h:div><h:div>Sotto altro profilo, Permare lamenta il fatto che la sentenza impugnata  non si sarebbe neppure soffermata sul motivo XII del ricorso introduttivo con il quale era stata indicata la corretta interpretazione dell'art. 7.3 del Disciplinare (e dell'espressione ivi contenuta "<corsivo>anche in ambito diverso da quello portuale</corsivo>") nel senso che i servizi "analoghi", anche se maturati esternamente all'area portuale intesa in senso stretto, avrebbero dovuto in ogni caso riguardare l'attività di raccolta e trattamento rifiuti provenienti comunque da navi (con le specifiche modalità previste per tale specifico contesto), e non già l'espletamento di attività nel differente ambito urbano.</h:div><h:div>Tale clausola, ad avviso della società appellante, sarebbe da considerare, in via subordinata, comunque illegittima ove applicata nel senso di ammettere alla gara soggetti che non abbiano svolto alcun tipo di servizio o prestazione analoga in ambito portuale o mediante naviglio.</h:div><h:div>Ricorda, inoltre, Permare che con il motivo XIV del ricorso introduttivo ha poi impugnato la <corsivo>lex specialis </corsivo>nella parte in cui:</h:div><h:div>- da un lato, ha previsto che potessero essere ritenuti servizi analoghi quelli "<corsivo>svolti anche in ambito diverso da quello portuale</corsivo>", ammettendo così la partecipazione di soggetti muniti di esperienze che non coinvolgono l'utilizzazione di naviglio e comunque in contesti diversi da quello – regolato e del tutto particolare – dei porti;</h:div><h:div>- dall'altro lato, ha  omesso di richiedere – ai fini della partecipazione alla gara – il necessario possesso delle attrezzature e dei mezzi (e, in particolare, dei mezzi nautici) prescritti per l'esecuzione del servizio, la dimostrazione della disponibilità dei quali è necessaria soltanto nella successiva fase esecutiva (in tal senso, si veda l'art. 7.3, seconda parte del Disciplinare). </h:div><h:div>Osserva l’appellante che tale motivo sarebbe stato erroneamente respinto dal T.a.r., che, con una motivazione tanto sintetica quanto oscura, ha ritenuto ragionevole l'indicazione dell'immediata disponibilità dei mezzi nautici soltanto quale "requisito di esecuzione" (ex art. 100, d.lgs. n. 50/2016) e non quale parametro di ammissione dei concorrenti alla gara. </h:div><h:div>A sostegno della censura l’appellante rileva che gli artt. 83 e 100, d.lgs. n. 50/2016 non possono essere interpretati e applicati fino al punto di ritenere che, per una determinata prestazione inclusa nel servizio messo in gara (nella fattispecie le prestazioni "a mare" di raccolta dei rifiuti dalle navi) e rilevante per la sua corretta esecuzione, l'Amministrazione possa non soltanto omettere di richiedere una specifica esperienza professionale sul punto, ma addirittura accontentarsi di prevedere la disponibilità dei mezzi (pur "<corsivo>piena e immediata</corsivo>") soltanto in occasione dell'(eventuale) aggiudicazione del servizio.</h:div><h:div>L’appellante assume, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare un ulteriore profilo indicato nel motivo XIV del ricorso di primo grado con il quale si era rilevato che il mezzo nautico indicato nella Relazione tecnica del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario. Nuova Giovanile (denominato "Federico S") non risulterebbe neppure in linea con quanto richiesto dall'art. 7 del Capitolato speciale, in quanto non disporrebbe della capacità minima di almeno 30 mt. richiesta per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti liquidi pericolosi (com'è ricavabile dai dati tecnici del mezzo).</h:div><h:div>Al contempo, non sarebbe stato minimamente specificato a quale titolo Nuova Giovanile disporrebbe del suddetto mezzo nautico, che non risulta essere di proprietà delle raggruppate, bensì della Servizi Tecnici Marittimi s.r.l.</h:div><h:div>Infine, il T.a.r., secondo Permare, avrebbe erroneamente respinto – con una motivazione carente e lacunosa – il motivo XVI del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la non congruità dell'iscrizione camerale della mandante D'Arienzo con l'oggetto della gara, da cui sarebbe dovuta discendere l’esclusione del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario. Ciò in quanto, in base all'art. 7.1 del Disciplinare, costituisce requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara l'"<corsivo>Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività analoghe con quelle oggetto della presente procedura di gara</corsivo>", mentre mandante D'Arienzo –ha dichiarato di essere iscritta al Registro CCIAA per "<corsivo>attività di autospurgo acque fognarie</corsivo>", sostenendo erroneamente che le stesse siano "<corsivo>analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara</corsivo>".<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>9.2. Il sub motivo, nelle sue varie articolazioni, non è fondato.</h:div><h:div>L’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile, disciplinava i requisiti soggettivi di partecipazione alle pubbliche gare attribuendo alle Stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità, fermo restando il rispetto, oltre che dei principi di proporzionalità e attinenza all’oggetto del servizio (di diretta derivazione comunitaria), anche dei principi di trasparenza e rotazione, in particolare prevedendo che:</h:div><h:div>“1. <corsivo>I criteri di selezione riguardano esclusivamente:</corsivo><corsivo> a) i requisiti di idoneità professionale;</corsivo><corsivo> b) la capacità economica e finanziaria;</corsivo><corsivo> c) le capacità tecniche e professionali.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il disciplinare di gara prevede, quale requisito di partecipazione l’“<corsivo>aver svolto, con buon esito, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati prima della pubblicazione dell’estratto di bando (2019-2020-2021), oppure, se più favorevoli, […] negli esercizi finanziari 2017-2018-2019, servizi di cui alla presente procedura e/o servizi analoghi, svolti anche in ambito diverso da quello portuale, per un fatturato specifico medio annuo non inferiore ad € 553.147,80, completamente e regolarmente eseguiti ovvero in corso di esecuzion</corsivo>e”.</h:div><h:div>Prevede, inoltre, quale condizione di esecuzione del contratto, la disponibilità “<corsivo>dei mezzi e delle attrezzature di cui all’art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</corsivo>” (vale a dire “<corsivo>un numero sufficiente di mezzi nautici a motore per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti solidi, anche pericolosi, ed aventi una capacità minima adeguata, nonché per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti liquidi pericolosi avente la capacità minima di almeno 30 mc […]; mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti solidi, anche pericolosi, di portata adeguata […], numero adeguato di autocarri autorizzati al trasporto di rifiuti solidi, anche pericolosi […], mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti liquidi, anche pericolosi […]; numero adeguato di pompe polivalenti carrellabili per l’aspirazione dei rifiuti liquidi dal naviglio minore, nell’ambito dei porti di riferimento della concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il capitolato, in particolare, prevede:</h:div><h:div>- all’art. 1 che “il <corsivo>servizio prevede il ritiro, trasporto e consegna agli impianti autorizzati, per lo stoccaggio, il trattamento e l’avviamento al recupero o smaltimento, di tutti i rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi che fanno scalo nei porti …</corsivo>”</h:div><h:div>- all’art. 2 che “<corsivo>il servizio in concessione è svolto nei porti di Piombino (ivi inteso anche il porto di Tor del Sale), Portoferraio, Rio Marina e nel Pontile della Frazione di Cavo del Comune di Rio Marina, nonché delle rispettive rade</corsivo>”;</h:div><h:div>- agli artt. 33, 34, 35 e 36 la descrizione delle operazioni di ritiro, raccolta e trasporto rifiuti di navi che fanno scalo nel porto.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 33, comma 2, del Capitolato, indica le tipologie di rifiuti oggetto dell’affidamento, chiarendo che:</h:div><h:div><corsivo>il servizio di che trattasi si applica a:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Rifiuti costituiti dagli scarti di cucina e di camera, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità (garbage); </corsivo><corsivo/><corsivo>Rifiuti di origine alimentare provenienti dalla Sardegna (...);</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, pallets, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc., non prodotti dalla nave in senso stretto;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Rifiuti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia (per i liquidi limitatamente a sloops di idrocarburi cat. C);</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Acque biologiche nere;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Acque di zavorra contaminate;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo/><corsivo>Altri rifiuti, compresi quelli pericolosi</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il capitolato descrive poi le operazioni di raccolta via mare, abbinate a quelle via terra, dei rifiuti solidi (art. 35) e lo svolgimento delle operazioni in rada per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi (art. 36).</h:div><h:div>La formulazione letterale delle riportate disposizioni è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi in ordine al fatto che:</h:div><h:div>- il servizio riguarda non solo il ritiro dei rifiuti presso le navi, ma anche il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento e/o recupero e l’individuazione degli impianti medesimi;</h:div><h:div>- i rifiuti oggetto dell’affidamento sono molto variegati per natura e tipologia, trattandosi sia di rifiuti solidi che di rifiuti liquidi, sia di rifiuti urbani che speciali, sia di rifiuti non pericolosi che di rifiuti pericolosi.</h:div><h:div>Quanto ai requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando, attraverso il riferimento a “<corsivo>servizi di cui alla presente procedura e/o servizi analoghi, svolti anche in ambito diverso da quello portuale</corsivo>”, reputa la Sezione che l’amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità amministrativa in maniera coerente con quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. n.50/2016, in quanto tale disposizione, contrariamente quanto ritenuto dalla società appellante, ha ragionevolmente ampliato la possibilità di partecipazione alla gara, tenendo quindi presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, senza rinunciare alla selezione di operatori qualificati per l’espletamento del servizio oggetto di gara.</h:div><h:div>A tal riguardo, la Sezione rileva che i criteri soggettivi di qualificazione sono requisiti che attestano la potenziale idoneità di concorrenti a eseguire la prestazione oggetto della gara, sotto il profilo della professionalità, dell’esperienza, della solidità economica e della moralità. </h:div><h:div>La scelta del codice di cui al d.lgs. n. 50/2016 è stata nel senso che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali possono essere stabiliti discrezionalmente della stazione appaltante, purché proporzionati e attinenti all’oggetto del contratto, e idonei a favorire, nei limiti del possibile, la massima partecipazione alle gare, in particolare di micro, piccole e medie imprese. </h:div><h:div>È dunque, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione degli elementi oggetto di valutazione dei concorrenti. </h:div><h:div>I requisiti speciali sono, infatti, previsti dalla singola stazione appaltante nella <corsivo>lex specialis</corsivo> per garantire che, in considerazione dell’oggetto e del valore del contratto, siano ammessi al procedimento comparativo esclusivamente soggetti ‘affidabili’ poiché professionalmente, finanziariamente e tecnicamente qualificati per lo svolgimento della specifica prestazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27.3.2019, n. 6).</h:div><h:div>In linea generale, sul tema della scelta dei requisiti di partecipazione un consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che:</h:div><h:div><corsivo>“I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Detto potere discrezionale, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 Cost. e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia </corsivo>ictu oculi<corsivo> manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria (in termini, Cons. Stato, V, 1° giugno 2001, n. 2973; V, 31 dicembre 2003, n. 9305; VI, 10 ottobre 2002, n. 5442)”</corsivo> [in questi esatti termini: Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 116].</h:div><h:div>In relazione medesima tematica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2020, n. 7138, in cui si richiama la sentenza n. 1076 del 12 febbraio 2020 della stessa Terza sezione) è stato ulteriormente affermato che: <corsivo>“nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico primario l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nella selezione dell'oggetto (e delle caratteristiche tecniche) dell'appalto, in funzione degli standards organizzativi e di efficienza delle relative prestazioni (in tesi anche molto elevati, purché non irragionevoli), dovendo l'offerta adattarsi alla domanda e non viceversa”</corsivo>. Ed ancora che: <corsivo>“A partire alla sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99, è acquisito il principio per cui la tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici implica anche la capacità dell'impresa di stare sul mercato offrendo prodotti competitivi per soddisfare una domanda pubblica qualificata, in relazione ai sottostanti interessi della collettività (secondo la logica del contratto pubblico come strumento a plurimo impiego). La positivizzazione di tale principio è scolpita nella direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che "le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 58, paragrafo 4), confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara. (....) La rilevanza della tutela della salute, sottesa alla previsione di livelli di competenza tecnica e standard qualitativi così elevati … consentono …. l'introduzione di un requisito proporzionato alla prestazione che si intende acquisire, nonché al perseguimento dell'interesse pubblico ad essa sotteso. A tale scopo, all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito. In ragione di ciò, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (ex plurimis: Cons. Stato, sez. III, 07/07/2017, n. 3352; Cons. Stato, V, 26 luglio 2017, n. 3105; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 3083; VI, 23 luglio 2008, n. 3655)”</corsivo>. Pertanto: <corsivo>“il punto di equilibrio del sistema non è dato, sulla base dell'argomentazione sopra richiamata, dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto (uno, ovvero tre), ma dall'esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese (in tesi, anche da una soltanto: come nel caso esaminato dalla sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99)”</corsivo>. In altri termini: <corsivo>“l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza portato dalla normativa sui contratti pubblici è funzionale comunque alla tutela dell'interesse dell'amministrazione all'acquisizione di beni o servizi destinati a soddisfare le specifiche esigenze della collettività di cui essa è attributaria, come definite nella </corsivo>lex specialis<corsivo> di gara. (....) La natura del procedimento di evidenza pubblica come sede nella quale vengono create artificialmente le condizioni di concorrenza non deve infatti far perdere di vista la funzione del procedimento medesimo, che è quella, pur in un contesto concorrenziale, di acquisire beni e servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico specifico portato dall'amministrazione aggiudicatrice”</corsivo>. Nella medesima direzione è stato ulteriormente chiarito che: <corsivo>“Il sindacato ammissibile si incentra dunque sulla proporzionalità e ragionevolezza della scelta della stazione appaltante”</corsivo>.</h:div><h:div>Tali considerazioni sono ulteriormente riscontrate dalla giurisprudenza che ha esaminato la corretta interpretazione del concetto di “servizio analogo” </h:div><h:div>Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il concetto di ‘<corsivo>servizi analoghi</corsivo>’ va inteso ‘<corsivo>non come identità ma come mera similitudine</corsivo>’, tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, n. 293 del 2020; id. n. 1608 del 2017; id. n. 3717 del 2015).</h:div><h:div>In questa prospettiva, le prestazioni in precedenza svolte dall’operatore non devono coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente l’esistenza di un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato 4.1.2017, n. 9), analogamente a quanto già osservato con riguardo al criterio dell’idoneità professionale.</h:div><h:div>Laddove la <corsivo>lex specialis </corsivo> richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di ‘<corsivo>servizi analoghi</corsivo>’ la stazione appaltante “<corsivo>non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di ‘servizi analoghi’ con quello di ‘servizi identici’, dovendosi pervenire al contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione ‘servizi analoghi’ non si identifica con ‘servizi identici</corsivo>”(Cons. Stato, n. 5040 del 2018). </h:div><h:div>La giurisprudenza ha in più occasioni precisato la ratio sottesa al concetto di 'servizi analoghi' chiarendo che "<corsivo>tale nozione - la cui </corsivo>ratio<corsivo> si rinviene comunemente nel perseguimento di  un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche - consente la spendibilità dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo</corsivo> "(Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736)”.</h:div><h:div>Sotto un concorrente profilo, va inoltre evidenziato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, l'interpretazione della <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale. Ne consegue che il concetto di 'servizio analogo' va inteso, anche sotto quest’ultimo profilo, non come identità, ma come mera similitudine tra prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di 'affidabilità'. </h:div><h:div>All'opposto, la nozione di 'servizi identici' individua una 'categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (così Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564).</h:div><h:div>Né il contestato requisito di qualificazione contrasta con l’oggetto della concessione. </h:div><h:div>Sulla base della piana lettura delle regole della gara sopra riportate, emerge che il servizio oggetto della concessione non concerne solo il ritiro dei rifiuti presso le navi, ma anche il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento e/o recupero e l’individuazione degli impianti medesimi. Si ricava, inoltre, che i rifiuti oggetto dell’affidamento sono molto variegati per natura e tipologia, trattandosi sia di rifiuti solidi che di rifiuti liquidi, sia di rifiuti urbani che speciali, sia di rifiuti non pericolosi che di rifiuti pericolosi.</h:div><h:div>Dal che discende la coerenza e la proporzionalità, rispetto all’oggetto della procedura, del requisito di capacità tecnica-professionale dello svolgimento di servizi<corsivo>
				</corsivo>svolti<corsivo>
				</corsivo>anche in ambito diverso da quello portuale.</h:div><h:div>Né appare condivisibile la lettura che Permare offre dell’art. 7.3 del Disciplinare (e dell'espressione ivi contenuta "<corsivo>anche in ambito diverso da quello portuale</corsivo>") nel senso che i servizi "analoghi", anche se maturati esternamente all'area portuale intesa in senso stretto, avrebbero dovuto in ogni caso riguardare l'attività di raccolta e trattamento rifiuti provenienti comunque da navi.</h:div><h:div>Trattasi di una interpretazione chiaramente in contrasto con la lettera della legge della gara e non supportata neanche sul piano dell’interpretazione teleologica, giacché, come anticipato, la <corsivo>ratio</corsivo> della espressa previsione del servizio “analogo” richiesto dal bando risiede nella volontà di ampliare le possibilità di partecipazione alla gara, alla luce dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.</h:div><h:div>In merito ai contenuti della<corsivo> lex specialis</corsivo>, va inoltre ricordato il principio giurisprudenziale - posto a salvaguardia dell’attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa - che, in caso di incertezza interpretativa, va preferita un’interpretazione testuale delle clausole del bando (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; 23 agosto 2019, n. 5806; 29 luglio 2019, n. 5308).</h:div><h:div>Sulla base di quanto esposto, le censure avverso i criteri di qualificazione, se per un verso non colgono nel segno alla luce delle riportate coordinate normative e giurisprudenziali, per altro verso si dimostrano generiche o comunque dirette a sovrapporre inammissibilmente il giudizio dell’appellante rispetto a quello della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431). </h:div><h:div>9.3. Parimenti da disattendere è la doglianza con la quale si contesta che l’Amministrazione, nell’indire la gara di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi e successivamente nel valutare le attività svolte ed i requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, non avrebbe tenuto conto della particolare importanza del servizio in parola anche alla luce della  presenza del rigassificatore Golar Tundra a Piombino, il quale imporrebbe  la presenza di operatori dotati di competenze necessarie nel settore di riferimento e di specifiche esperienze nell’utilizzo di mezzi nautici.</h:div><h:div>L’assunto, a prescindere dalla sua fondatezza in fatto, contrasta con il principio del <corsivo>tempus regict actum</corsivo>, secondo cui la legittimità dei provvedimenti amministrativi va valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, atteso che il rigassificatore è stato collocato nel porto di Piombino successivamente all’indizione della gara in esame (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id. sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583, sulla valenza del suddetto principio).</h:div><h:div>9.4. Tali considerazioni consentono di superare anche l’ulteriore censura che fa leva sulla circostanza per cui le imprese componenti il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio non avrebbero mai svolto alcun tipo di attività di raccolta e trattamento rifiuti provenienti da navi. </h:div><h:div>A prescindere dalla fondatezza in fatto del rilievo, le previsioni di gara consentivano la partecipazione anche ad imprese che avessero svolto un servizio in un ambito diverso da quello di raccolta in ambito marittimo.</h:div><h:div>Sul piano fattuale, emerge, inoltre, che i requisiti dichiarati dalle componenti il RTI, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, risultano in linea con quanto previsto dal disciplinare:</h:div><h:div>- entrambe risultano iscritte all’albo dei Gestori ambientali;</h:div><h:div>- il fatturato globale per servizi analoghi dichiarati dalla mandataria afferisce ad attività di raccolta rifiuti per conto di un Consorzio (per gli anni 2019 - euro 1.459.731,65; 2020 – euro 1.580.382,00, 2021 – euro 1.634.816,48); quelli della mandante ad attività di disostruzione scarichi fognari (per svariati committenti provati). Entrambe le attività sono state considerate attinenti allo smaltimento dei rifiuti trattandosi di gestione dei medesimi procedimenti operativi oggetto del capitolato (anche le attività di spurgo implicano, infatti, la gestione di attività di raccolta, immagazzinamento in cisterne e smaltimento);</h:div><h:div>- dal certificato camerale della mandante emerge che nell’oggetto sociale sono comprese le attività di “raccolta e spazzamento di rifiuti urbani e speciali” e di “servizio di autospurgo”. </h:div><h:div>- nelle attività ATECO ivi indicate vi sono la raccolta di rifiuti solidi e gestione di reti fognarie. </h:div><h:div>- la D’Arienzo risulta iscritta all’Albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) e non pericolosi (categoria);</h:div><h:div>- a dimostrazione del possesso del requisito la D’Arienzo ha prodotto le dichiarazioni rese dal consorzio di cooperative sociali COOB – di cui Nuova Giovanile è consorziata – con le quali è attestato che quest’ultima “<corsivo>ha svolto in qualità di consorziata del Consorzio COOB con ATO Toscana Sud e SEI Toscana i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi</corsivo>” indicando il relativo fatturato per ciascun anno di interesse della gara (2019-2020-2021).</h:div><h:div>L’idoneità di Nuova Giovanile è, inoltre, confermata dal possesso dell’iscrizione all’ANGA per le Categorie 1, 4 e 5 ovvero per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali e finanche pericolosi.</h:div><h:div>Le suddette dichiarazioni, non scalfite da evidenze documentali di segno contrario, attestano l’esercizio di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi svolti per contro dell’ATO Toscana Sud e di SEI Toscana (Gestore del servizio integrato dei rifiuti nell’ATO Toscana Sud)</h:div><h:div>9.5. Non condivisibile appare, inoltre, l’ulteriore prospettazione della società appellante secondo cui la sentenza impugnata si rileverebbe erronea nella parte in cui qualifica le prestazioni "in acqua" come "residuali".</h:div><h:div>Contro questa conclusione il Collegio rileva che dalla interpretazione dell’art.7 del Capitolato Speciale, e segnatamente dall’elencazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, emerge che il servizio viene svolto, in modo prevalente, con mezzi terrestri, quando le navi sono ormeggiate presso la banchina, in quanto l’aspirazione dei liquidi avviene mediante cisterne.</h:div><h:div>9.6. Non meritevole di positiva valutazione è, inoltre, la censura che fa leva sul fatto che l’Autorità di Sistema Portuale avrebbe irragionevolmente “trasformato" la disponibilità dei mezzi nautici in un requisito di esecuzione (ai sensi dell'art. 100, d.lgs. n. 50/2016).</h:div><h:div>Tale assunto ancora una volta contrasta con il tenore letterale delle previsioni di gara e, segnatamente, con l’art. 7.3 del Disciplinare, che, con una formulazione chiaramente ispirata al <corsivo>favor partecipationis </corsivo>di cui all’art.83, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 – stabilisce che “<corsivo>il concorrente, in caso di aggiudicazione e per tutta la durata della concessione, dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature di cui all’art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. In particolare, il concorrente, ai fini dell’esecuzione, in sede di offerta dovrà dichiarare, mediante la compilazione dell’apposita sezione del Modello 1- Dichiarazioni integrative, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la piena ed immediata disponibilità, in via esclusiva, limitatamente alla fase di esecuzione della concessione e per tutta la durata della stessa, dei mezzi secondo quanto prescritto all’art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, impegnandosi, altresì, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, a fornire le schede tecniche e il relativo titolo in base al quale sono detenuti</corsivo>”.</h:div><h:div>Da questa previsione si ricava chiaramente la conclusione per cui il concorrente non avrebbe dovuto acquisire preventivamente l’attrezzatura conforme, ma avrebbe dovuto assumere, sin dal momento dell’offerta, un obbligo di fornitura serio ed affidabile. </h:div><h:div>Né tale previsione, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, evidenzia profili di illegittimità, essendo in linea con le coordinate a tal riguardo poste dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione</h:div><h:div>Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, infatti, vanno collocati tra i requisiti di esecuzione gli “<corsivo>elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio</corsivo>” (cfr., oltre a Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929, anche Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4390; V, 24 maggio 2017, n. 2443; V, 8 marzo 2017, n. 1094; V, 2 ottobre 2014, n. 4907), vale a dire i “<corsivo>mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante</corsivo>” (Cons. Stato, V, 18 dicembre 2020, n. 8159), così distinguendoli dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016).</h:div><h:div>9.7. Ugualmente infondata è anche la censura con la quale la società appellante assume che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare un ulteriore profilo indicato nel motivo XIV del ricorso di primo grado con il quale si era rilevato che il mezzo nautico indicato nella Relazione tecnica del Raggruppamento Nuova Giovanile (denominato "Federico S") non risulterebbe neppure in linea con quanto richiesto dall'art. 7 del Capitolato.</h:div><h:div>Il Collegio rileva, al riguardo, che non si versa nel caso in esame nella fattispecie dell’omesso esame di un motivo, venendo semmai qui in rilievo un omesso esame di un’argomentazione a sostegno del motivo XIV del ricorso di primo grado, che, peraltro per la genericità con la quale è stata formulata, non avrebbe comunque consentito di giungere a diverse conclusioni in relazione a quest’ultimo motivo, non avendo la parte appellante fornito una prova circostanziata del predetto assunto.</h:div><h:div>9.7.Quanto, infine, alla censura che evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo XVI del ricorso di primo grado con il quale era stato contestato la non congruità dell'iscrizione camerale della mandante D'Arienzo con l'oggetto della gara, si rileva in senso contrario che la giurisprudenza amministrativa , in più occasioni, ha ritenuto che “<corsivo>il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, essendo irrilevante l’identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2018, n. 262).</h:div><h:div>9.8. Sulla base di quanto esposto, anche sub motivo di appello in commento deve essere dichiarato infondato nelle sue varie articolazioni.</h:div><h:div>10.Con un terzo articolato sub motivo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di valutare taluni elementi essenziali per lo svolgimento della gara (come, ad esempio, le adeguate garanzie previste dall'art. 8, d.lgs. n. 197/2021) e il contrasto delle previsioni di gara con la disciplina normativa europea e interna oltre che con le previsioni pianificatorie (motivi III, IV, V, VI, VII, VIII e IX).</h:div><h:div>L’appellante, in primo luogo, assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le tariffe indicate nella <corsivo>lex specialis </corsivo>non risulterebbero indicative di un'effettiva copertura dei relativi costi in quanto nello schema tariffario i volumi con cui sono state calcolate le capacità di stoccaggio non sarebbero evidenti. Ciò in considerazione dal fatto che:</h:div><h:div>- non sarebbero state calcolate in relazione alle nuove disposizioni tariffarie contenute nell'art. 8 comma 2, lett. c), d.lgs. n. 197, tanto che si prevede una tariffa indiretta per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato V della Convenzione Marpol legata alla c.d. "<corsivo>massima capacità di stoccaggio</corsivo>", superata la quale dovrebbe scattare l'applicazione della tariffa diretta <corsivo>ex</corsivo> art. 8 comma 3 (presumibilmente indicata a pag. 37 del capitolato, ove manca però anche l'indicazione di un'importante categoria di rifiuti alimentari UE ed Extra UE ricompresa nell'Annesso V); </h:div><h:div>- i costi che devono essere coperti dalle tariffe avrebbero dovuto essere esaminati, computati e determinati dall'Amministrazione prima dell'indizione della gara ed essere conseguentemente indicati nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti;</h:div><h:div>- inoltre, non sarebbe corretto neppure quanto stabilito nel paragrafo introduttivo delle tariffe, a pag. 33 del Capitolato, vale a dire che la tariffa indiretta viene applicata nel solo porto di Piombino (e non in quello di Portoferraio nel quale non è previsto il conferimento), in quanto l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 197 prevede che le navi debbano versare una tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali. A tal riguardo, la società appellante osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., nella sentenza impugnata, l'obbligo di versamento della tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti costituisce, come si ricaverebbe dal considerando n. 30 e dall’art. 8, par. 2, della direttiva 2019/883, uno dei punti fondamentali e centrali della disciplina europea. Di qui l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la possibilità di "<corsivo>calibrare, per tratte particolari, l'incidenza di tali tariffe e rendere più aderenti alle attività di effettivo conferimento</corsivo>", posto che non residuerebbe alcun tipo di discrezionalità in capo agli Stati membri e/o alle Amministrazioni aggiudicatrice di disapplicare, in taluni porti, la tariffa indiretta indipendentemente dagli effettivi conferimenti.</h:div><h:div>Sotto un diverso profilo l’appellante lamenta il mancato accoglimento del IV del ricorso introduttivo, con cui era stata lamentata la violazione dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 197/2021, il quale stabilisce che, "<corsivo>A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità competente determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità</corsivo>" in considerazione del fatto che la <corsivo>lex specialis </corsivo>non avrebbe previsto alcuna garanzia finanziaria in relazione alla riscossione delle tariffe, facendo venire a mancare in sede di gara un elemento rilevante per la preparazione del piano economico finanziario e dunque per la formulazione dell'offerta.</h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo, Permare lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili, perché diretti a contestare clausole non immediatamente escludenti del bando, i motivi  V, VI e VII del ricorso introduttivo, con i quali erano state lamentate altre carenze e lacune del bando e della documentazione ad essa allegata in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., i medesimi motivi sono stati tutti riproposti con il motivo IX dell’atto per motivi aggiunti con il quale Permare aveva impugnato l'aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Nuova Giovanile. Con tali motivi era stato, in particolare, lamentato in primo grado che l’Autorità Portuale:</h:div><h:div>- non ha tenuto distinti i rifiuti alimentari dalle altre tipologie di rifiuti, anche a fronte del fatto che i rifiuti alimentari non sono accorpabili alle altre tipologie, in quanto il relativo costo di smaltimento cambia in funzione della variazione dei costi annuali di smaltimento delle discariche;</h:div><h:div>- non ha tenuto conto che il costo dello smaltimento per i rifiuti urbani – che devono essere smaltiti all'interno del territorio comunale dove ha sede il porto – non può essere preventivato, in quanto condizionato all'indicazione dell'impianto di smaltimento di detta tipologia di rifiuti che dovrà essere indicato dalla Regione Toscana in sede di valutazione di conformità del Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi al Piano Regionale di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 197/2021);</h:div><h:div>- non ha previsto alcuna distinzione per i rifiuti alimentari extra UE (com'è invece previsto dall'art. 6, comma 8), né disciplinato le modalità di gestione di questa tipologia di rifiuti (a rischio infettivo) e i connessi costi di smaltimento (incenerimento e/o sterilizzazione);</h:div><h:div>- sempre con riferimento ai rifiuti alimentari extra UE, non ha previsto il necessario possesso della registrazione all'Albo regionale, che costituisce un requisito fondamentale per il trasporto dei suddetti rifiuti anche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento 1069/2009/CE; per contro, tale registrazione avrebbe dovuto essere prevista quale requisito di partecipazione alla gara, al pari dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.</h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del VI del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata l'eccessiva genericità dei criteri di valutazione e il loro contrasto con l'art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 non soltanto per la loro genericità ma anche per la loro scarsa attinenza rispetto all'oggetto dell'appalto.</h:div><h:div>L’appellante evidenzia, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i motivi riguardanti i criteri di aggiudicazione sarebbero "<corsivo>inammissibili giacché la relativa lesione si concretizza solo a valle dell'operato della Commissione giudicatrice e all'applicazione degli stessi al caso concreto</corsivo>" in quanto la censura in esame è stata riproposta nel motivo IX dell'atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata per l’omesso esame del  VII del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 197, nella parte in cui stabilisce che, "<corsivo>al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento</corsivo>".</h:div><h:div>Nella prospettiva dell’appellante, il Capitolato speciale (all. 3, tabella a pag. 37) ha inserito tra i rifiuti ai quali applicare le tariffe dirette solo dopo il superamento del limite massimo di stoccaggio a bordo tipologie di rifiuti non rientranti in quelle sopra indicate e per le quali non dovrebbe trovare quindi applicazione il richiamato principio di cui all'art. 8, comma 2, lett. c).</h:div><h:div>Infine, per le medesime ragioni fin qui esposte, lamenta anche il mancato accoglimento da parte della sentenza impugnata del motivo VIII del ricorso di primo grado con il quale era stata specificamente contestata anche la nota a firma del Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Dragaggi 11/10/2022, con la quale l'Autorità portuale ha  comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla prosecuzione della gara secondo le modalità originariamente previste, né i presupposti legittimanti l'annullamento della stessa in via di autotutela.</h:div><h:div>10.1. Il sub motivo nelle sue varie declinazioni non è fondato.</h:div><h:div>Non fondata è innanzitutto la censura con la quale Permare lamenta che le tariffe indicate nella <corsivo>lex specialis </corsivo>non risulterebbero indicative di un'effettiva copertura dei relativi costi in quanto nello schema tariffario i volumi con cui sono state calcolate le capacità di stoccaggio non sono evidenti.</h:div><h:div>Come il Consiglio di Stato ha avuto modo chiarire in più occasioni, quando la parte intenda contestare la congruità del corrispettivo (<corsivo>rectius </corsivo>tariffa) posto a base della gara, deve quantomeno offrire un principio di prova che, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, non è stato minimamente offerto dalla società appellante, la quale si è limitata a dedurre la <corsivo>generica </corsivo>non remuneratività delle condizioni di affidamento.</h:div><h:div>E ciò anche alla luce del consolidato orientamento per il quale: “<corsivo>l’ordinamento è orientato, con i contratti pubblici, non al supporto economico delle imprese in difficoltà economiche ma all’acquisizione, in regime di concorrenza, dell’offerta più conveniente per l’amministrazione. Nel che è insito, naturalmente, un calcolo dei costi e dei ricavi che tende a contenere il margine di utile in termini competitivi. Che da questo, per un’impresa, possa derivare una minor “appetibilità” economica dell’appalto, è nella normalità delle cose e non rappresenta una generalizzata e oggettiva “barriera all’ingresso” del micro-mercato costituito dalla singola gara. Per il resto, si tratta di scelte amministrative che rientrano nella discrezionalità della amministrazione che con la </corsivo>lex specialis<corsivo> si autodetermina in relazione al proprio fabbisogno di approvvigionarsi, a un prezzo che stima ragionevole, di beni o servizi</corsivo>” (Cons. Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1736).</h:div><h:div>L’assunto poi della generale ed oggettiva insostenibilità economica dell’affidamento nel suo complesso –che, ove fondato, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre gli operatori economici del settore a disertare la gara ovvero a presentare offerte tendenzialmente incongrue - è risultato smentito dallo svolgimento della selezione, esposto nella parte in fatto, che ha registrato la partecipazione di più operatori, tra cui la odierna appellante.</h:div><h:div>Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le censure dell’appellante non recano alcun elemento probatorio a sostegno dell’incidenza delle censurate previsioni del Capitolato speciale sulla concreta possibilità di presentare un’offerta e competitiva.</h:div><h:div>Le stesse infatti si limitano ad evidenziare carenze della <corsivo>lex specialis</corsivo> sulla possibilità di determinare singole voci di costo per le diverse tipologie di rifiuto, a lamentare la mancata previsione di requisiti professionali di ammissione auspicati come necessari e pertinenti alla tipologia di attività da svolgere, a prevedere l’applicazione della tariffa diretta in caso di superamento della capacità di stoccaggio e a lamentare l’incompletezza della <corsivo>lex specialis</corsivo>. A fronte di ciò nessun elemento probatorio viene fornito in ordine alla concreta incidenza di tali carenze sulla offerta prodotta in sede di gara in relazione alla sua effettiva utilità economica e competitività.</h:div><h:div>Permare non ha del pari fornito alcuna circostanziata evidenza in ordine all’impatto anticoncorrenziale delle carenze lamentate.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha chiarito che è onere del ricorrente dimostrare che, oltre a non essere remunerativo per sé stesso “<corsivo>l’affidamento, come congegnato dalla stazione appaltante, è anticoncorrenziale, tale cioè che l'amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all'ottenimento della prestazione alle condizioni più favorevoli, ha finito per impedire o rendere oltremodo difficile il confronto concorrenziale, rendendo economicamente insostenibile l’affidamento per tutte o gran parte delle imprese operanti nel settore</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 8/01/2021, sent. n. 284). Del pari, è onere del ricorrente dimostrare che determinate previsioni possano aver avvantaggiato indebitamente, quindi sempre in chiave anticoncorrenziale, alcuni operatori a discapito di altri.</h:div><h:div>Alla luce di quanto osservato, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto generico il motivo con il quale in primo grado era stata contestata la mancata indicazione dei volumi con cui sono state calcolate le capacità di stoccaggio, essendosi tradotto in una generica denuncia di scarsa chiarezza. </h:div><h:div>Né, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l’appellante fornisce, a tal proposito, elementi di prova sulla determinante incidenza di tale eventuale mancanza sul totale dei volumi di traffico previsti nel Capitolato, dati peraltro da essa facilmente reperibili, essendo il gestore uscente del servizio.</h:div><h:div>10.2. Sotto altro profilo, la società appellante assume che le tariffe indicate nella <corsivo>lex specialis</corsivo> non sarebbero state individuate dall’Amministrazione in conformità alle nuove disposizioni tariffarie contenute nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 197/2021, come dimostrerebbe la previsione dell’applicazione della tariffa indiretta nel solo porto di Piombino (e non anche in quello di Portoferraio nel quale non è previsto il conferimento).</h:div><h:div>Tale previsione, ad avviso dell’appellante, si porrebbe in contrasto anche con il principio, desumibile dall’art. nell'art. 8, par. 2 e della direttiva 2019/883, dell'obbligo di versamento della tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>L’art. 8, par. 2 della direttiva2019/883 stabilisce che "<corsivo>le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli importi portuali di raccolta</corsivo>" (lett. a).</h:div><h:div>Il considerando n. 30 della direttiva 2019/883 chiarisce a sua volta che dove per "<corsivo>affrontare il problema dei rifiuti marini in modo efficace, è fondamentale fornire il giusto livello di incentivi per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, in particolare i rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL ... Ciò può essere conseguito  attraverso un sistema di recupero dei costi che comporti l'applicazione di una tariffa indiretta. Tale tariffa indiretta dovrebbe essere dovuta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti e autorizzare il conferimento dei rifiuti senza aggiungere ulteriori oneri indiretti</corsivo>".</h:div><h:div>Sia il Capitolato quanto il relativo Allegato 1 prevedono espressamente che il sistema tariffario sia articolato in tariffe dirette e in tariffe indirette. </h:div><h:div>L’art. articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 197/2021, prevede che “<corsivo>nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati</corsivo>”. </h:div><h:div>La Sezione rileva che appare pienamente conforme al suesposto quadro normativo, nazionale e eurounitario, la previsione della <corsivo>lex specialis </corsivo>che dispone l’applicazione di una tariffa indiretta nel solo porto dove avviene il conferimento.</h:div><h:div>In tal modo, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, l’Autorità può calibrare, per tratte particolari, l’incidenza di tali tariffe e renderle più aderenti alle attività di effettivo conferimento.</h:div><h:div>Queste conclusioni, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, non trovano alcuna smentita nelle previsioni della direttiva euro-unitaria, dalla quale si ricava il principio per cui la tariffa indiretta, se per un verso va applicata a prescindere dall’effettivo conferimento di rifiuti, per altro verso può essere prevista esclusivamente in relazione a un impianto portuale di raccolta.</h:div><h:div>Nel caso in esame, la ragione per la quale si prevede l’applicazione della tariffa indiretta nel solo porto di Piombino trova fondamento nel fatto che le navi che effettuano servizio di linea nella tratta Piombino – Portoferraio (traghetti), rivengono proprio nel porto di Piombino l’unico impianto di raccolta rifiuti, non esistendo nel porto Portoferraio un impianto di raccolta dedicato a questa tipologia di navi.</h:div><h:div>Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, le previsioni contenute nel nuovo Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi, relativo ai porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, corrispondono, sul piano contenutistico, a quelle del Capitolato.</h:div><h:div>In particolare: </h:div><h:div>- al capitolo 5, paragrafo 2 del Piano si prevede che: “…<corsivo>vista la difficoltà di gestione dei rifiuti sull’Isola d’Elba per carenza di impianti, il presente Piano conferma le disposizioni vigenti e dispone che tutte le navi che collegano Piombino con Portoferraio, Rio Marina e Cavo conferiscano i rifiuti nel porto di Piombino, come previsto dal previgente Piano di gestione dei rifiuti delle navi approvato dall’allora Autorità Portuale di Piombino e Elba (...)</corsivo>”;</h:div><h:div> - al capitolo 6 rubricato “Caratteristiche e potenzialità degli impianti portuali di raccolta nei porti dell’AdSPMTS” si prevede che: “<corsivo>Presso i porti di Piombino e Portoferraio gli impianti portuali di raccolta sono costituiti sia dai mezzi mobili e galleggianti funzionali al ritiro dei rifiuti dalle navi, sia da una piattaforma logistica, affidata alla gestione del concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi, nella quale vengono depositati i rifiuti prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, al fine di ottimizzare i carchi per il trasporto in area esterna al porto. Poiché, infatti, in prossimità dei porti non sono presenti impianti di trattamento è necessario ottimizzare per quanto possibile i carichi al fine di minimizzare l’impatto dei trasporti sulla viabilità pubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>La previsione della tariffa indiretta nel solo porto di Piombino risulta pertanto coerente con le fonti di regolazione della materia, così come in precedenza ricostruite.</h:div><h:div>Del resto, come correttamente osservato dall’Autorità portuale, se fosse previsto il pagamento della tariffa indiretta anche nel porto di Portoferraio (dove non si conferisce, ai sensi dell’art. 17 dell’ordinanza n. 25/05 – doc. n. 7), il concessionario ne trarrebbe un indebito arricchimento, introitando una tariffa doppia pur non svolgendo alcun servizio nel porto di Portoferraio.</h:div><h:div>10.3. Neppure può essere condivisa la censura con cui la parte appellante lamenta la mancata previsione, nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, della garanzia finanziaria a copertura della riscossione delle tariffe, con il conseguente rischio di un grave pregiudizio in capo al concessionario (anche perché quest’ultimo non potrebbe rivalersi sul concedente per il mancato pagamento delle fatture emesse a terzi).</h:div><h:div>La Sezione, a tal proposito, rileva, conformemente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che l’obbligo di prevedere un’adeguata garanzia finanziaria a copertura della riscossione delle tariffe, trovando fondamento direttamente nella legge, e segnatamente nell’art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 197/2021, non impone all’Amministrazione di inserire in un documento o Piano specifico la previsione della garanzia in questione, ben potendo la stessa essere individuata anche successivamente, nella fase esecutiva del rapporto concessorio mediante apposita Ordinanza tariffaria o con l’adozione del nuovo Piano, non implicando la sua mancata iniziale previsione di per sé la carenza di elementi qualificanti la <corsivo>lex specialis</corsivo> o la presenza di clausole escludenti.</h:div><h:div>Ciò anche alla luce del fatto che appaiono preventivabili e prevedibili gli oneri assicurativi a copertura del relativo rischio, essendo essi commisurabili in base ai volumi dell’attività, con conseguente agevole elaborazione dell’offerta. Questo vale a maggior ragione per l’odierna appellante, la quale, come anticipato, era, al momento dell’espletamento della gara, il gestore del servizio, sicché aveva chiara conoscenza della sussistenza dell’obbligo di presentazione della garanzia finanziaria, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del d.lgs. n.197/2021, nonché dell’entità dei relativi oneri.</h:div><h:div>10.4. Richiamando, inoltre, il V motivo del ricorso introduttivo, Permare lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere, per un verso, dichiarato inammissibile il suddetto motivo (non avvedendosi che la relativa censura era stata riproposta nel motivo IX dell'atto di motivi aggiunti) e, per altro verso, esaminato “con pochi cenni il merito delle censure di che trattasi.”</h:div><h:div>Tale iter logico-argomentativo sarebbe, ad avviso della parte appellante, “<corsivo>del tutto erroneo e dimostra invece la superficialità della motivazione della decisione del T.A.R.</corsivo>”, tanto che sarebbe “<corsivo>sufficiente leggere il contenuto del motivo di gravame per ricavare il palese errore in cui è incorso il giudice di primo grado</corsivo>”</h:div><h:div>Tale censura è inammissibile.</h:div><h:div>L’art. 101 cod. proc. civ. prevede che il ricorso in appello deve indicare le «<corsivo>specifiche censure contro i capi della sentenza gravata</corsivo>».</h:div><h:div>La doglianza formulata dall’appellante, limitandosi apoditticamente a definire superficiale ed erroneo il ragionamento del giudice di primo grado e a sostenere che basterebbe leggere il ricorso di primo grado per rendersene conto, non  muove specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto assume l’appellante, ha correttamente dichiarato inammissibile il motivo formulato avverso il bando di gara ( in quanto non riguardante clausole immediatamente escludenti), per poi esaminare, altrettanto correttamente, la doglianza prospettata in relazione al motivo IX dell’atto di motivi aggiunti con cui la stessa è stata riproposta avverso il provvedimento.</h:div><h:div>Nel merito tale doglianza è anche infondata, non avendo la società appellante, in relazione alla contestazione della scelta dei requisiti di partecipazione di gara (relativamente ai rifiuti extra UE, del possesso della registrazione all’Albo regionale per il trasporto degli stessi) dedotto elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza delle previsioni contestate, essendosi piuttosto  limitata a formulare censure di merito finalizzate a contestare una scelta che, al più, può essere opinabile ma non anche, irragionevole.</h:div><h:div>Come in precedenza ricordato, la scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia <corsivo>ictu oculi</corsivo> manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria (in questi esatti termini: Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 116].</h:div><h:div>10.5. Quanto alla mancata distinzione dei rifiuti alimentari da altre tipologie di rifiuti, va in senso contrario evidenziato che la distinzione tra le varie tipologie di rifiuti, auspicata dalla società appellante, non è normativamente prevista in relazione ai servizi di naviglio minore. Ciò si ricava espressamente proprio dalla normativa che Società asserisce essere stata violata dall’Amministrazione nella redazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Nella disposizione dedicata alla “<corsivo>Notifica anticipata dei rifiuti” </corsivo>si esclude, anzitutto, al comma 5, l’obbligo di compilazione del modulo relativo alla notifica anticipata dei rifiuti per i pescherecci di stazza inferiore a 300GT; inoltre, ancor più nello specifico, la distinzione tra le varie tipologie di rifiuti declinati dal comma 8 dell’art. 6 si riferisce alle sole “<corsivo>navi commerciali, nazionali ed estere</corsivo>” ivi leggendosi che: “<corsivo>Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, (enfasi aggiunta) nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell’UE., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie”.</corsivo>
			</h:div><h:div>10.6. Nemmeno può essere condivisa la doglianza con la quale la parte appellante ripropone il motivo VI del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata l'eccessiva genericità dei criteri di valutazione e il loro contrasto con l'art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, ravvisando altrettanti presunti vizi di difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e contraddittorietà.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, con tale censura l’appellante si è limitata ad evidenziare carenze della <corsivo>lex specialis</corsivo> sulla possibilità di determinare singole voci di costo per le diverse tipologie di rifiuto, a censurare la mancata previsione di requisiti professionali di ammissione auspicati come necessari e pertinenti alla tipologia di attività da svolgere, e a lamentare genericamente l’incompletezza della <corsivo>lex specialis</corsivo>. A fronte di ciò nessun elemento probatorio è stato in ordine alla concreta incidenza di tali carenze sulla offerta prodotta in sede di gara in relazione alla sua effettiva competitività.</h:div><h:div>Sotto un secondo profilo, la censura mira sovrapporre inammissibilmente il giudizio dell’appellante rispetto a quello della stazione appaltante, mentre anche in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta il sindacato giudiziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza.</h:div><h:div>Anche rispetto alla fattispecie in esame, infatti, l’appellante non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare tale violazione, in quanto le censure prospettate sono censure di merito finalizzate a contestare una scelta che può essere opinabile ma non irragionevole.</h:div><h:div>10.7. Non coglie nel segno neanche la contestazione che, riproponendo criticamente il VII motivo del ricorso di primo grado, l’appellante rivolge all’allegato 3 del Capitolato (dedicato alle tariffe), nella parte in cui inserisce, tra i rifiuti ai quali applicare la tariffa diretta dopo il superamento del limite massimo della capacità di stoccaggio a bordo, anche tipologie di rifiuti pericolosi per i quali, ad avviso di Permare, non dovrebbe trovare applicazione l’art. 8 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 197/2021.</h:div><h:div>La prospettazione dell’appellante non trova riscontro nel dato normativo, dal quale si ricava che, conformemente alla convenzione Marpol, non occorre distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. </h:div><h:div>Il citato art. 8 comma 2, in particolare, stabilisce che: “<corsivo>Al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione Marpol,</corsivo>
				<corsivo>diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei</corsivo>
				<corsivo>rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto evidenziato dalla società appellante, neanche l’allegato V della convenzione MARPOL distingue tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma esclusivamente tra rifiuti solidi e residui del carico. Solo con riferimento a questi ultimi, inoltre, distingue ulteriormente tra rifiuti pericolosi e non pericolosi per l’ambiente marino. Analogamente, nell’allegato 2, del d.lgs. n.197/2021, sono elencati i medesimi rifiuti solidi compresi nell’allegato 5 della convenzione MARPOL, senza distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.</h:div><h:div>Di qui l’infondatezza della censura appena analizzata.</h:div><h:div>10.8. Infine, con un ultima censura, la parte appellante reitera il motivo VIII del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la nota a firma del Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Dragaggi 11/10/2022, con la quale l'Autorità Portuale ha comunicato di non ravvisare i presupposti legittimanti l'annullamento della stessa in via di autotutela senza in alcun modo contestare criticamente e specificamente sul punto la sentenza impugnata, dal che discende l’inammissibilità della censura stessa per le medesime ragioni già evidenziate al precedente punto 10.4., che si intendono in questa sede integralmente richiamate.</h:div><h:div>La censura è peraltro anche infondata.</h:div><h:div>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rifiuto dell’amministrazione di avviare il procedimento di riesame su richiesta del privato viene considerato come atto meramente confermativo. A tal riguardo, si sottolinea che la richiesta del privato di esercizio del potere di autotutela assume una funzione meramente sollecitatoria. Tale consolidato approdo interpretativo costituisce un corollario del carattere discrezionale del potere di agire in autotutela (<corsivo>ex pluribus</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3426). </h:div><h:div>11.Con un quarto articolato sub motivo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha adeguatamente valutato la necessità che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara (motivi nn. XV; XVII, XVIII e XIX).</h:div><h:div>In primo luogo Permare deduce l’erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del motivo XV dell’originario ricorso per motivi aggiunti, con cui era stata contestato che l'aggiudicazione in favore del r.t.i. Nuova Giovanile e la sua declaratoria di efficacia non risultavano essere state precedute dalla verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 7. e ss. del Disciplinare.</h:div><h:div>In secondo luogo, la società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata pe il mancato esame e. in ogni caso, accoglimento del motivo XVII (indicato come nono nella sentenza impugnata) dell’originario ricorso per motivi aggiunti con il quale era stata contestata la composizione e il riparto interno del r.t.i. Nuova Giovanile.</h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo la  società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del motivo XVIII (indicato come decimo nella sentenza impugnata) dell’originario  ricorso per motivi aggiunti  con il quale si era lamentato il fatto che il r.t.i. Nuova Giovanile è stato ammesso a prestare una cauzione provvisoria in misura dimezzata ai fini della partecipazione della gara sul presupposto che entrambe le Società raggruppate fossero titolari di certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>In particolare, l’autorità Portuale avrebbe omesso di considerare che la certificazione ISO 9001:2015 allegata dalla mandante D'Arienzo è stata emessa da Società ACSQ ltd., di diritto inglese, che non risulta accreditata presso Accredia ovvero presso un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e per gli scopi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Ciò anche in considerazione del fatto che va altresì evidenziato che dopo la Brexit gli organismi di accreditamento del Regno Unito (e, in particolare, UKAS, organismo certificatore per il Regno Unito) non sono più abilitati al rilascio di accreditamenti idonei per la partecipazione alle gare pubbliche.</h:div><h:div>Infine, la società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del motivo XIX (indicato come decimo nella sentenza impugnata) dell’originario ricorso per motivi aggiunti con il quale era stato lamentato il mancato possesso, da parte della mandataria Nuova Giovanile, dell'autorizzazione unica ai sensi del d.P.R. n. 160/2010.</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante sarebbe irragionevole ritenere, così come fatto dal giudice di primo grado, che la suddetta autorizzazione possa qualificarsi come requisito (non di ammissione, ma) di esecuzione del servizio oggetto di concessione.</h:div><h:div>11.1. Anche queste ultime censure articolate con il quarto sub-motivo non sono fondate.</h:div><h:div>11.2.Quanto alla prima, con la quale si assume la mancata effettuazione da parte della stazione appaltante della verifica dei requisiti di partecipazione, occorre osservare in senso contrario che essa non trova corrispondenza nelle risultanze probatorie in atti, dalle quali, di contro, si ricava che le verifiche ed i controlli di legge svolti nei confronti dell’Impresa hanno dato esito positivo, anche sul piano delle verifiche antimafia, né l’appellante è riuscito ad articolare evidenze probatorie di segno contrario, al di lù di apodittiche e generiche constestazioni.</h:div><h:div>11.3. Quanto alla censura che contesta la composizione e il riparto interno del Raggruppamento Nuova Giovanile la Sezione rileva quanto segue.</h:div><h:div>Dalla documentazione in atti emerge che Nuova Giovanile e D’Arienzo hanno dichiarato, nelle proprie domande di partecipazione:</h:div><h:div>a) in relazione alla quota di partecipazione all’RTI:</h:div><h:div>·	Nuova Giovanile (mandataria) 75%;</h:div><h:div>·	D’Arienzo (mandante) 25%;</h:div><h:div>b) in relazione ai requisiti posseduti da ciascuna:</h:div><h:div>·	Nuova Giovanile 100% sia dei requisiti di capacità economico-finanziaria che di quelli di capacità tecnico-professionale;</h:div><h:div>·	D’Arienzo 30% dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 50% dei requisiti di capacità tecnico-professionale;</h:div><h:div>c) in relazione alle quote percentuali di esecuzione:</h:div><h:div>Nuova Giovanile (mandataria), 75%; D'Arienzo S.r.l. (mandante), 25%.</h:div><h:div>Ciò premesso in punto di fatto, ricorda la Sezione che il principio della c.d. duplice corrispondenza tra quote di qualificazione quote di esecuzione (così come da ultimo delineato dalla Plenaria del Consiglio di Stato 6 /2019) non riguardava, nel regime del codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016, anche gli i contratti aventi ad oggetto, come quello in esame, servizi, ma solo quelli aventi ad oggetto lavori.</h:div><h:div>L’assunto è stato ribadito a più riprese dal Consiglio di Stato (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2367), secondo cui per il contratto avente ad oggetto servizi (o forniture) non vige <corsivo>ex lege</corsivo> il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>Infatti, la regola della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, a loro volta collimanti con le percentuali di esecuzione, e percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione, deriva, dall'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ne discende che rientra, pertanto, nella piena discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devano essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (<corsivo>ex multis</corsivo>: Cons. Stato V, 24 maggio 2022 n. 4123).</h:div><h:div>In tale direzione ulteriormente orienta l’art.7.4 del Disciplinare di gara il quale prevede espressamente che “<corsivo>il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso</corsivo>” – confermando l’inesistenza di qualsiasi vincolo in tal senso.</h:div><h:div>Alla stregua delle predette coordinate, ermeneutiche e fattuali, non emerge né il mancato possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria in capo al RTI, né l’insostenibilità dell’offerta relativa al trattamento dei rifiuti liquidi giacché la relativa raccolta, trasporto e consegna agli impianti autorizzati dei rifiuti liquidi sono dichiarati come incombenti anche in capo alla mandataria ed anzi, dalla domanda di gara risulta che è la stessa ad aver dichiarato di svolgere la totalità delle prestazioni e non la mandante.</h:div><h:div>Analogamente non emerge alcuna falsa dichiarazione nell’offerta, con riferimento ai due profili ora esaminati, tale da mettere ragionevolmente in dubbio la affidabilità e la moralità professionale dei componenti del RTI.</h:div><h:div>Di qui la legittimità, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, delle previsioni della gara in esame.</h:div><h:div>11.4. Non meritevole di accoglimento è anche la censura con la quale la parte appellante assume che il Raggruppamento aggiudicatario ha prestato una garanzia provvisoria dimezzata, in ragione della circostanza per cui la certificazione di qualità ISO 9001:2015, posseduta dalle due componenti, risulterebbe illegittima in quanto lasciata dalla ACSQ l.t.d., impresa con sede nel Regno Unito che pertanto non sarebbe abilitata al rilascio delle certificazioni di qualità sul territorio comunitario.</h:div><h:div>Come condivisibilmente si afferma nella sentenza impugnata, a prescindere dalla fondatezza della contestazione avente ad oggetto il valore della certificazione di qualità, rilasciata in data 24.01.2021, quando cioè l’operatore britannico era ancora in grado di accreditare enti certificatori nel territorio europeo in forza dell’accordo raggiunto in seno alla Assemblea generale di EA (<corsivo>European Cooperation for Accreditation</corsivo>) del 14 maggio 2020, l’art. 10 del disciplinare di gara dispone, in tema di garanzia provvisoria e chiaramente che “<corsivo>è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.</corsivo>)”.</h:div><h:div>Ne consegue che il vizio lamentato, anche laddove realmente sussistente, implicherebbe in ogni caso la possibilità di attivare il procedimento di sanatoria mediante soccorso istruttorio, trattandosi non di produrre <corsivo>ex novo</corsivo> una polizza (nel qual caso la integrazione documentale sarebbe subordinata alla sottoscrizione del documento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta), bensì di integrarne solo l’importo. In tale direzione appare orientato del resto anche il maggioritario indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, che ammette il soccorso istruttorio nei casi di mera irregolarità o invalidità della cauzione provvisoria, tra cui viene fatto rientrare anche quello della cauzione provvisoria di importo insufficiente (<corsivo>ex pluribus</corsivo>, Cons. Stato Sez. V, 17 settembre 2021, n. 6324; Cons. Giust. amm. Sicilia 26 marzo 2020, n. 213; Cons Stato, Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5138.).</h:div><h:div>11.5. Infine, in relazione alla doglianza con la quale l’appellante lamenta che la mandataria del Raggruppamento aggiudicatario sarebbe priva della autorizzazione unica di cui al d.P.R. n. 160/2010 (previo parere della ASL competente), la Sezione rileva che, ancora una volta, Permare nell’atto di appello si limita ad affermare (cfr. pag. 56 del ricorso in appello) che “<corsivo>la sentenza non è condivisibile</corsivo>” rinviando a quanto dedotto nel punto iii.2 (cfr. pag. 45 del ricorso in appello)ove, tuttavia, la società appellante si è limitata a sostenere che sarebbe “<corsivo>venuto a mancare in sede di gara un elemento rilevante per la preparazione del piano economico-finanziario e dunque per la formulazione dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>Per le ragioni già evidenziate ai precedenti punti 10.4. e 10.8. anche tale doglianza è inammissibile, non avendo la parte appellante assolto all’obbligo, imposto dall’art. 101, cod. proc. amm. di indicare «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata». </h:div><h:div>Nel merito tale doglianza è anche infondata. </h:div><h:div>La Sezione rileva, infatti, che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara non prevede, quale requisito di capacità professionale per l’ammissione in gara, il possesso di tale autorizzazione.</h:div><h:div>Ne consegue la possibilità che essa possa, quindi, essere ottenuta in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali.</h:div><h:div>La mancata previsione, nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, di un titolo necessario per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, infatti, può legittimamente essere interpretata come un ordinario rinvio del controllo del relativo possesso al momento della stipula del contratto o dell’avvio delle prestazioni in esso previste.</h:div><h:div>12. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di inefficacia del contratto e di subentro nel contratto stesso formulata da Permare va parimenti ritenuta infondata.</h:div><h:div>13.In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato.</h:div><h:div>14. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>a) rigetta l’appello;</h:div><h:div>b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila), oltre accessori di legge, pro quota in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Nuova Giovanile Cooperativa Sociale – D'Arienzo s.r.l.</h:div><h:div>c) condanna Ansep – Unitam associazione nazionale servizi ecologici alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, pro quota in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Nuova Giovanile Cooperativa Sociale – D'Arienzo s.r.l.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>