<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230711320231210112332019" descrizione="" gruppo="20230711320231210112332019" modifica="11/12/2023 20:04:24" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07113"/><fascicolo anno="2023" n="10879"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230711320231210112332019.xml</file><wordfile>20230711320231210112332019.docm</wordfile><ricorso NRG="202307113">202307113\202307113.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1357 Francesco Frigida\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Frigida</firma><data>11/12/2023 18:16:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carmelina Addesso</firma><data>10/12/2023 15:59:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Presidente FF</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’opposizione</h:div><h:div>alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 06163/2019;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7113 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Giuliano Frosini, Federica Tellini, Andrea Onorati, Valeria Petrilli, Patrizia Porcari, Marina Cerbo, Deveris Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Steri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>del Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>della signora Chantal Criscuoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Colombo, Massimo Lauro e Mario Sanino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;</h:div><h:div>della Societa' Santa Barbara S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Sabaudia e della signora Chantal Criscuoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, Fiammetta Fusco, in sostituzione dell'avv. Alessandro Steri, Fabrizio Viola, in sostituzione dell'avv. Mario Sanino, e Donato D'Angelo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti, proprietari degli appartamenti siti nel complesso residenziale per cui è causa, propongono opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a. alla sentenza di questa Sezione n. 6169 del 13 settembre 2019 che ha accolto l’appello proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2817/2008.</h:div><h:div>1.1 Il giudizio definito con la sentenza in questa sede impugnata verteva sulla legittimità del provvedimento di c.d. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.p.r. 380/2001 adottato dal Comune di Sabaudia, su conforme parere della Regione Lazio, a seguito dell’annullamento in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato della concessione edilizia rilasciata a favore della società Santa Barbara S.r.l. per la realizzazione di un edificio residenziale costituito da dieci mini-appartamenti su di un lotto di terreno contraddistinto in catasto al foglio n. 109, mappale n. 198, ubicato in via Principe di Piemonte, nel centro di Sabaudia.</h:div><h:div>1.2 Su ricorso dell’impresa costruttrice, con sentenza n. 2817/2008 il TAR Lazio annullava il provvedimento ex art. 38 d.p.r. 380/2001, ritenendo illegittimo il diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in ragione, da un lato, del sopravvenuto venir meno del vincolo paesaggistico nell’area interessata e, dall’altro lato, dell’insussistenza di un vincolo di giudicato discendente dall’annullamento dell’originaria concessione.</h:div><h:div>1.3 La pronuncia di primo grado veniva riformata, su appello della Regione Lazio, dalla sentenza di questa Sezione n. 6163/2019 che riteneva legittimo il provvedimento ex art. 38 d.p.r. 380/2001 poiché il Consiglio di Stato, nel parere n. 1492/2001 reso su ricorso straordinario, non si era espresso con riguardo alla sussistenza del vincolo paesaggistico, ma aveva annullato il provvedimento di concessione edilizia per ragioni urbanistiche-edilizie. Per tali ragioni, ad avviso del giudice d’appello, il sopravvenuto venir meno del vincolo paesaggistico non avrebbe comunque consentito la sanatoria si sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. </h:div><h:div>1.4 Nelle more del giudizio di appello, il Comune di Sabaudia procedeva, in esecuzione della sentenza del TAR n. 2817/2008, ad una nuova istruttoria, all’esito della quale adottava il provvedimento di sanatoria n. 658/2009. La legittimità del provvedimento veniva confermata con d.p.r. n. 808/2017, su conforme parere del Consiglio di Stato, che respingeva il ricorso straordinario proposto dal proprietario confinante sig. Tovo.</h:div><h:div>1.5 Con comunicazione del 30 maggio 2023 il Comune di Sabaudia, ravvisando un contrasto di giudicati tra i d.p.r. 808/2017 e la sentenza n. 6163/2019 e ritenendo di dover dare la prevalenza, sulla base del criterio cronologico, al giudicato più recente, comunicava ai proprietari degli appartamenti e odierni ricorrenti l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> l. 241/1990 del provvedimento di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001.</h:div><h:div>2. Gli odierni ricorrenti - premesso che, ad avviso dei medesimi, non sussiste alcun conflitto di giudicati poiché i due giudizi hanno riguardato provvedimenti diversi - propongono, laddove venga invece ravvisato un contrasto di giudicati, opposizione di terzo, essendo venuti a conoscenza della sentenza impugnata solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. Affermano di vantare un interesse autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico costituito dalla sentenza impugnata poiché: i) non hanno partecipato né al giudizio di primo grado davanti al TAR né al giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, avendo tutti acquistato successivamente ed in perfetta buona fede un appartamento nel complesso residenziale in questione, in ragione del permesso a costruire in sanatoria prot. n. 568/2009 (all’epoca pienamente valido ed efficace); ii) rivestono una posizione antitetica e incompatibile con quella della Regione Lazio che ha proposto appello al Consiglio di Stato, il cui accoglimento pregiudica i loro diritti perché si vedrebbero costretti a dover pagare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e quantificata già all’epoca in euro 898.000,00 per tutto il complesso residenziale.</h:div><h:div>3. In via rescissoria, chiedono la riforma della sentenza impugnata per le seguenti ragioni:</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo>
				<corsivo>Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. Sull’erroneità della sentenza per non aver pronunciato l’improcedibilità dell’appello della Regione Lazio</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo>
				<corsivo>Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Sull’erroneità della sentenza per non aver tenuto in conto che sussistevano tutti i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’istituto del rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e per non aver considerato l’intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio n. 893 del 24 settembre 2004 delle NTA adottate in variante con deliberazione del Consiglio comunale di Sabaudia n. 30 del 30 dicembre 1998 e con deliberazione n. 27 dell’8 giugno 1999. </corsivo></h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la signora Chantal Criscuoli, in qualità di socia della società Santa Barbara S.r.l. cancellata dal Registro Imprese in data 22.2.2012, la quale, con successiva memoria, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.</h:div><h:div>5.  Si sono, altresì, costituiti il Comune di Sabaudia e la Regione Lazio che hanno depositato memorie, insistendo per l’inammissibilità dell’opposizione e per l’infondatezza delle censure di merito.</h:div><h:div>6. I ricorrenti hanno depositato memorie, concludendo per l’accoglimento e la riforma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>7. All’udienza del 5 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. Il ricorso è inammissibile.</h:div><h:div>9. I ricorrenti agiscono nella dichiarata qualità di acquirenti degli appartamenti siti nel complesso residenziale oggetto del provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.p.r. 380/2001 sulla legittimità del quale si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6163/2019 in questa sede impugnata. Essi non rivestono la posizione di terzo, bensì di aventi causa della ditta costruttrice, la società Santa Barbara S.r.l., che è stata parte del giudizio in questione.</h:div><h:div>9.1 Per tale ragione, vanno qualificati come successori nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. </h:div><h:div>9.2 Ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., infatti, la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, determinandosi un’estensione dei limiti soggettivi del giudicato.</h:div><h:div>9.3 Come statuito dalla giurisprudenza,  nel processo amministrativo l’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di immediata impugnazione, in quanto direttamente leso dall’atto amministrativo, né dal cointeressato che, come tale, non ha la qualità di litisconsorte comunale né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, a causa dei limiti soggettivi e dell’estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, sez. V, 05 novembre 2014, n. 5477; Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4109).</h:div><h:div>9.4 I terzi legittimati a proporre l’opposizione di terzo ordinaria, di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c. sono soltanto i titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta e i litisconsorti necessari pretermessi. In nessun caso può considerarsi tale il successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c. il quale subentra nella posizione giuridica del proprio dante causa e a cui non potrebbero in alcun modo trasferirsi diritti a questi non spettanti. (cfr. Cass. civ., II, 31 agosto 2018, n. 21492; Cass. civ., sez. III, 22 settembre 1992, n. 10811).</h:div><h:div>9.5 Né a sostegno della tesi favorevole alla legittimazione del successore a titolo particolare alla proposizione della opposizione di terzo giova richiamare la modifica dell’art. 108, comma 1, c.p.a. operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) del d. lgs. 15 novembre 2011, n. 195 che ha espunto dal comma 1 il riferimento alla necessaria titolarità, ai fini della legittimazione, di una posizione “autonoma ed indipendente” poiché tale modifica non ha esteso l’utilizzo dello strumento <corsivo>de quo</corsivo> anche ai soggetti titolari di una posizione derivata. La novella, infatti, ha voluto evitare che possa essere richiesto al litisconsorte pretermesso una prova diversa e più gravosa rispetto a quella della sua pretesa processuale alla non integrità del contraddittorio, che inficia la sentenza opposta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652).</h:div><h:div>9.6 Anche a seguito della riforma del comma 1 dell’art. 108 del codice del processo amministrativo, dunque, gli aventi causa e i creditori di una delle parti sono legittimati a proporre opposizione alla sentenza unicamente nelle forme del comma 2 del detto articolo, fornendo quindi prova che la sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, senza potersi valere della diversa disciplina dell’opposizione ordinaria.</h:div><h:div>9.7 La disposizione del comma 2 dell’art. 108 c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto a quella del comma 1, giustificando in tal modo la permanenza di una trattazione differenziata delle due situazioni in relazione al secondo profilo. Inoltre, una lettura estensiva ed omnicomprensiva dell’ambito applicativo del primo comma porterebbe ad una facile elusione dei termini decadenziali o addirittura prescrizionali di tutela, essendo sufficiente la trasmissione a titolo derivativo del rapporto controverso per legittimare una nuova azione da parte del nuovo titolare (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4829).</h:div><h:div>9.8 Non sussistono, pertanto, i presupposti per l’esperimento dell’opposizione di terzo ordinaria poiché i ricorrenti, quali successori a titolo particolare, soggiacciono <corsivo>pleno iure</corsivo> agli effetti delle statuizioni del giudice amministrativo rese nei confronti del costruttore, loro dante causa, e la loro posizione soggettiva, proprio in quanto derivata, non può ritenersi “autonoma e incompatibile” con quanto accertato nel giudizio in cui era parte il loro dante causa (Cons. Stato sez. IV 17 agosto 2023 n. 7798).</h:div><h:div>10. Quanto all’opposizione di terzo revocatoria prevista dal comma secondo dell’art. 108 c.p.a., i ricorrenti non hanno dedotto - e nemmeno provato - che la sentenza sia stato frutto di accordo fraudolento o di dolo della Regione appellante o della società costruttrice in loro danno.</h:div><h:div>10.1 A riguardo giova rammentare che per costante giurisprudenza “<corsivo>Il</corsivo>
				<corsivo>dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione della fattispecie - per contro - un'attività intenzionalmente fraudolenta (c.d. “macchinazione”), che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento</corsivo>.” (Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31211; Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 41792).</h:div><h:div>10.2 Come evidenziato da questo Consiglio di Stato, l’eventuale silenzio serbato dalla società venditrice degli immobili che abbia omesso di rappresentare agli acquirenti che le unità immobiliari erano interessate da un contenzioso che avrebbe potuto incidere sulla loro stessa commerciabilità, è tema che può assumere rilievo sul piano civilistico, limitatamente ai rapporti tra acquirenti e venditore,  ma che non integra gli estremi del dolo rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 2, c.p.a. (Cons. Stato sez. IV 17 agosto 2023 n. 7798)</h:div><h:div>11. Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso in opposizione di terzo va dichiarato inammissibile, circostanza che preclude l’esame delle censure di merito formulate dai ricorrenti in via rescissoria.</h:div><h:div>12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento al Comune di Sabaudia e alla Regione Lazio. Sussistono, invece, giustificati motivi per compensare le spese tra la cointeressata signora Chantal Criscuoli e le altre parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti al pagamento a favore del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio delle spese di giudizio che si liquidano per ciascuna amministrazione in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.</h:div><h:div>Spese compensate per la signora Chantal Criscuoli.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Carmelina Addesso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>