<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230705320240612131427673" id="20230705320240612131427673" modello="3" modifica="12/06/2024 13:47:06" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07053"/><fascicolo anno="2024" n="05622"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230705320240612131427673.xml</file><wordfile>20230705320240612131427673.docm</wordfile><ricorso NRG="202307053">202307053\202307053.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Morgantini</firma><data>12/06/2024 13:47:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7053 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-, Guido Bernieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il Cons. Marco Morgantini e uditi per parte appellante gli avvocati -OMISSIS- e Andrea Manzi su delega di Guido Bernieri;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della procedura concorsuale per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetta con D.M. del 22 ottobre 2015, nonché il provvedimento contenente il giudizio di non idoneità disposto dalla prima sottocommissione, di cui al verbale numero 27 del 31 agosto 2016.</h:div><h:div>La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, relativo al contestato ordine seguito dalla commissione in sede di correzione degli elaborati, il Tar ha rilevato come, nella seduta di cui è causa, la correzione degli scritti, siccome tratti da buste recanti indicazione numerica non consecutiva, non rappresenti certo un vizio sostanziale che infici la procedura.</h:div><h:div>Posto che il criterio della consecutività degli elaborati da leggere è un criterio di massima che va coniugato con le concrete modalità operative, il Tar ha osservato che la correzione è affidata a più sottocommissioni, le quali possono procedere separatamente e non necessariamente in sequenza. Ben può accadere che una sottocommissione proceda prima di un’altra alla correzione di alcune buste numericamente successive, dandone atto al verbale, e ciò per ragioni oggettive che nulla hanno a che vedere con l'anonimato o con la regolarità delle operazioni.</h:div><h:div>Capita infatti fisiologicamente che una sottocommissione sia più veloce dell'altra nel tempo di correzione e quindi porti avanti la correzione di compiti successivi rispetto ad altri numerati in modo prioritario.</h:div><h:div>Il Tar ha aggiunto che non vi è prova che la riferita alterazione del rigido ordine numerico abbia influito sulla regolarità della correzione degli elaborati dell’istante.</h:div><h:div>La regola dell’anonimato è, d’altro canto, garantita dalle modalità di abbinamento delle buste e di conservazione dei plichi, pedissequamente e rigidamente osservate dalla commissione.</h:div><h:div>Quanto poi alla contestata composizione delle commissioni, il Tar ha osservato come la presenza del professore universitario non sia prevista come obbligatoria dal d. lgs. 160/2006 e che inoltre la commissione esaminatrice neppure rappresenta un collegio perfetto che debba rispecchiare necessariamente le tre categorie professionali nell'ambito delle quali sono scelti ordinariamente i membri (vale a dire magistrati, docenti universitari e avvocati).</h:div><h:div>Circa la contestazione mossa avverso la motivazione del giudizio valutativo espresso nei riguardi dell'istante, il Tar ha ricordato che ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”.</h:div><h:div>D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa in materia è consolidata nel ritenere che la formula “non idoneo” sia una formula riassuntiva che ben può sintetizzare la valutazione operata dalla commissione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la commissione esaminatrice ha prefissato i criteri di valutazione da seguire nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti, chiarendo le caratteristiche che l'elaborato doveva possedere per poter essere considerato idoneo. Ciò che conta è il giudizio globale e sintetico sul compito scritto; nè rileva il fatto che sul foglio non vi sia traccia di correzioni o sottolineature. In sostanza, il predetto giudizio di “non idoneo” in combinato con la griglia dei criteri di correzione fissati dalla commissione sostanzia una piena congruenza e sufficienza motivazionale del giudizio tecnico della commissione, giudizio che non può essere criticato dal TAR, in assenza di apparente incoerenza.</h:div><h:div>Quanto ai verbali, gli stessi sono stati regolarmente pubblicati sul sito e sono chiaramente riconducibili alla firma del Presidente e del Segretario.</h:div><h:div>Né, nelle descritte operazioni di correzione, è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infatti, il legislatore, per i concorsi in magistratura, nella spendita ragionevole della propria discrezionalità, ha previsto di fissare un punteggio minimo per ciascuna prova scritta (pari a 12/20 ventesimi, corrispondente al 6, ossia la tradizionale soglia della sufficienza) e di sintetizzare la valutazione degli elaborati (tutti) insufficienti nella formula sintetica di “non idoneo”.</h:div><h:div>Si tratta di un modo di procedere del tutto in linea con i criteri di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, posto che sarebbe del tutto inutile indicare specificamente tutte le singole insufficienze di elaborati che, comunque, sono da scartare per non aver raggiunto la soglia minima.</h:div><h:div>2. Con ordinanza n° -OMISSIS-del 17 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo parte appellante reitera la doglianza secondo cui il giudizio di non idoneità riportato nelle tre prove scritte sarebbe illegittimo, perché non consentirebbe di ripercorrere il processo logico argomentativo seguito dalla commissione nella valutazione degli elaborati, pregiudicando altresì l'esperibilità di una valida azione difensiva. L’appellante censura la motivazione del Tar sul punto, sostenendo che la giurisprudenza sulla questione non sarebbe consolidata.</h:div><h:div>Lamenta che la traccia di civile si fondava su una sentenza della Cassazione in materia di Leasing di “architettura giuridica” non raggiungibile con un percorso logico.</h:div><h:div>3 – bis. La censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l'attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici (così Consiglio di Stato, VII n° 6216 del 23 giugno 2023).</h:div><h:div>La scelta della Commissione, relativa all’individuazione della traccia di diritto civile in materia di leasing è rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione i cui limiti non risultano superati.</h:div><h:div>4. Parte appellante lamenta violazione dell’art. 5 della legge n. 160/2006 nella parte in cui prevede la presenza di un professore universitario nella commissione al momento della correzione degli elaborati di ciascun candidato.</h:div><h:div>4 – bis. La censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti la disciplina recata dal D.Lgs. n. 160 del 2006 in ordine alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione alla magistratura ordinaria non ha contemplato la nomina di componenti supplenti.</h:div><h:div>E’ pertanto da escludere che la composizione di ciascuno dei collegi di correzione in cui è ripartita la sottocommissione debba rispecchiare le tre “categorie professionali" nell’ambito delle quali sono scelti i membri della commissione (magistrati, docenti universitari, avvocati), ciascuna delle quali è in tal senso “fungibile" rispetto alle altre.</h:div><h:div>Ciò è peraltro coerente anche con la diversa consistenza numerica delle tre categorie professionali (venti magistrati, oltre al presidente; cinque docenti universitari; tre avvocati), tale da non consentire che in ciascun collegio di correzione sia possibile assicurare la presenza di docenti universitari o di avvocati.</h:div><h:div>Né tale conclusione muta per il fatto che la commissione abbia stabilito, nel caso di specie, che “i componenti professori dell'Università e avvocati individueranno e indicheranno un componente che si terrà a disposizione per l’ipotesi di impedimento di un collega”, previsione che, con ogni evidenza, attiene alla sostituzione del professore impedito, per l’eventualità che questi sia stato inserito nella sottocommissione, e non presuppone l’indefettibile partecipazione di almeno un professore a ciascun collegio di correzione.</h:div><h:div>5. Parte appellante lamenta l’ingiustificato “salto” nella correzione delle buste contenenti i tre elaborati di ciascun candidato dell’ordine progressivo numerico delle buste. </h:div><h:div>Ritiene non corretta la motivazione della sentenza appellata, secondo cui si tratterebbe di un vizio sostanziale che non inficia la procedura.</h:div><h:div>Contesta parimenti la motivazione della sentenza appellata secondo cui “capita infatti fisiologicamente che una sottocommissione sia più veloce dell’altra nel tempo di correzione e quindi porti avanti la correzione di compiti successivi rispetto ad altri numerati in modo prioritario”.</h:div><h:div>Richiama i criteri che la commissione avrebbe dovuto seguire nelle procedure di correzione degli elaborati, infatti, prima dell’avvio delle giornate dedicate alle prove scritte del concorso, il plenum della commissione concorso, nel verbale n. 8 del 15.07.2016, al punto 4, prevedeva espressamente che le buste venissero corrette “secondo rigoroso ordine numerico”.</h:div><h:div>Per contro, osserva l’appellante, nella correzione venivano per cd. “saltate” e, quindi corrette evidentemente da altra commissione, le buste dal 154 al 158 e dalla 165 alla 171.</h:div><h:div>L’anomalia sarebbe accentuata dalla circostanza che la sottocommissione non ha saltato un blocco consecutivo di buste numeriche (cosa non giustificabile ma al limite plausibile in sede di correzione degli elaborati) ma a salti le buste dal 154 al 158 e dal 165 al n. 171.</h:div><h:div>L’appellante osserva che tutti i candidati corretti in quella giornata dalla sottocommissione n. 1, sono risultati non idonei.</h:div><h:div>Parte appellante avanza il sospetto, non supportato da valida prova, della violazione della regola dell'anonimato.</h:div><h:div>5 – bis. Le censure sono infondate.</h:div><h:div>Infatti parte appellante non ha provato che la riferita alterazione del rigido ordine numerico abbia influito sulla regolarità della correzione dei propri elaborati.</h:div><h:div>Se poi le buste “saltate” sono state corrette da altra sottocommissione, come ipotizza parte appellante, non è provato il mancato rispetto dell’ordine numerico, essendo il rispetto dell’ordine numerico riferito ai lavori della medesima sottocommissione e non ai lavori di sottocommissioni diverse.</h:div><h:div>D’altro canto la censura secondo cui una sottocommissione avrebbe prelevato dal plico generale le buste per la correzione e che le stesse avrebbero dovuto essere in ordine numerico progressivo e non prelevate a salti, è posta in forma dubitativa e dunque non ne è dimostrata la fondatezza.</h:div><h:div>Giova rammentare poi che, dopo l’abbinamento delle buste, al termine delle prove scritte, presso gli uffici del Ministero, alla presenza di candidati partecipanti alle prove scritte medesime, si svolge l’abbinamento delle buste consegnate dai candidati, privando le stesse del talloncino esterno recante il numero di posto attribuito al candidato. Subito dopo, le tre buste contenenti gli elaborati, prive del talloncino recante il numero di posto, sono inserite in una busta grande anonima, non recante alcun segno, ai sensi dell’art. 8 r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860. La numerazione delle buste anonime avviene progressivamente ed in forma casuale, sempre alla presenza dei candidati che hanno ritenuto di assistere alle predette operazioni.</h:div><h:div>Ne consegue che l’anonimato è garantito eliminando dalle buste i talloncini esterni, recanti il numero di posto attribuito al candidato, ed inserendo le stesse in una busta grande, anonima.</h:div><h:div>Non risulta pertanto violata la regola dell’anonimato.</h:div><h:div>Conseguentemente non risulta dimostrato che il lamentato mancato rispetto dell’ordine di correzione degli elaborati abbia recato danno all’appellante.</h:div><h:div>Né è indicativa di vizi la circostanza fattuale che in una medesima giornata tutte le prove corrette siano risultate non idonee.</h:div><h:div>6. Parte appellante lamenta la carenza della dichiarazione di correzione degli elaborati dalla busta n. 174 alla busta n. 178 in chiusura del verbale n. 27 del 31.08.2016.</h:div><h:div>6 – bis- La censura è inammissibile, non facendo il necessario specifico riferimento al contenuto della sentenza appellata.</h:div><h:div>Sul punto infatti la sentenza appellata è espressamente motivata nel senso che i verbali sono stati regolarmente pubblicati sul sito e sono chiaramente riconducibili alla firma del Presidente e del Segretario.</h:div><h:div>7. Non può essere accolta l’istanza istruttoria dell’appellante avente ad oggetto l’acquisizione d’ufficio degli atti del procedimento non in suo possesso, essendo generica e potendo la causa essere decisa allo stato degli atti.</h:div><h:div>L’appello deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Come in primo grado le spese dell’appello possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese dell’appello compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Marco Morgantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>