<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230700820230930131949064" id="20230700820230930131949064" modello="4" modifica="05/10/2023 19:49:39" pdf="0" ricorrente="Mitchell Douglass Quale Procuratore di 132 Parti" stato="2" tipo="31" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07008"/><fascicolo anno="2023" n="08727"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230700820230930131949064.xml</file><wordfile>20230700820230930131949064.docm</wordfile><ricorso NRG="202307008">202307008\202307008.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\960 Raffaele Greco\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Greco</firma><data>03/10/2023 13:06:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Carpentieri</firma><data>30/09/2023 13:27:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n. -OMISSIS- Reg. Prov. Coll. sul ricorso RG ric. -OMISSIS- emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. dal Tar Lazio – Roma, sezione prima, in data 27 giugno 2023, all’esito della camera di consiglio del 21 giugno 2023, con cui il Tar adito ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso presentato dagli odierni istanti avverso il decreto del Presidente della seconda sezione civile della Corte di Appello di Roma del 6 aprile 2023, comunicato il 19 aprile 2023 ai ricorrenti nella persona del difensore costituito nel giudizio civile di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, pendente presso la Corte di appello di Roma quale giudice di unico grado, <corsivo>sub</corsivo> RG -OMISSIS- ed il successivo decreto attuativo 26 aprile 2023, comunicato il 27 aprile 2023, di differimento, per quanto di ragione, dell’udienza di comparizione e decisione che era chiamata al 13 giugno 2023, ore 10, al 15 settembre 2026; del non meglio identificabile provvedimento – divenuto noto il 19 aprile 2023 con la comunicazione del già impugnato decreto 6 aprile 2023 del Presidente della II civile della Corte di Appello di Roma - con il quale il ruolo già attribuito al Cons. relatore -OMISSIS- “<corsivo>è stato pressoché dimezzato ed attribuito per metà ad altro Relatore</corsivo>”; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, annessi , connessi e conseguenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7008 del 2023, proposto dall’avvocato Mitchell Douglass, quale procuratore dei signori -OMISSIS-, in proprio ovvero qualio rappresentanti delle indicate <corsivo>estates/trust</corsivo> (che nel diritto statunitense costituiscono le entità amministratrici dei compendi ereditari) rappresentati e difesi nel presente procedimento dall’avv. Elvira Marzano in forza di procura speciale in calce al presente atto conferita per ciascuno dei ricorrenti dal loro procuratore sostanziale <corsivo>ex</corsivo> art. 77 c.p.c. avv. Douglass A. Mitchell, resa in inglese ed in italiano in data 11 luglio 2023 certificata dal Notary Public Cheryl L. Olson in Washington D.C munita da Apostille n. -OMISSIS- del 12 luglio 2023 dello Stato di Washington D.C con sigillo dello Stato, certificazione notarile e autentica entrambe munite di traduzione asseverata in lingua italiana del 31 luglio 2023 allegata in calce all’atto di appello, in copia attestata conforme dal sottoscritto difensore, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d.m. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. giustizia n. 48/2013, con domicilio eletto nello studio Marzano Lawyers in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29, scala 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato <corsivo>ope legis</corsivo> in via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>- la Presidenza della Corte di appello di Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato <corsivo>ope legis</corsivo> in via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>- il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato <corsivo>ope legis</corsivo> in via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, in persona del Procuratore generale p.t., non costituita,</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa del Ministero della giustizia, della Presidenza della Corte di appello di Roma e del Consiglio superiore della magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con il ricorso in appello in esame, notificato il 4 agosto 2023, i sigg.ri in epigrafe elencati, agendo in proprio e quali rappresentanti delle indicate <corsivo>estates</corsivo>/<corsivo>trust</corsivo> (entità amministratrici dei compendi ereditari, secondo il diritto statunitense), hanno chiesto la riforma della sentenza resa in forma abbreviata, <corsivo>ex</corsivo> artt. 120, comma 6, e 60 c.p.a., n. -OMISSIS- del 27 giugno 2023, con la quale il Tar del Lazio, sez. I, ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso (RG. -OMISSIS-) proposto dai ricorrenti per ottenere l’annullamento degli atti pure in epigrafe indicati.</h:div><h:div>2. L’impugnativa per cui è causa contesta, in sintesi (rinviandosi alla sentenza appellata e agli atti di causa per una più dettagliata descrizione dei fatti), il rinvio e/o la ritardata fissazione della trattazione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, della causa proposta dai ricorrenti in riassunzione <corsivo>ex</corsivo> art. 392 e ss. c.p.c. del giudizio civile con cui avevano richiesto il riconoscimento in Italia di una sentenza della Southern District Court of New York del 2012 che aveva condannato definitivamente la Repubblica Islamica dell’Iran e altri 13 soggetti istituzionali iraniani al risarcimento di tutti di danni causati dal loro coinvolgimento, a vario titolo, nell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.</h:div><h:div>2.1. Hanno riferito, più nel dettaglio, i ricorrenti, che la causa di riassunzione è stata assegnata al dott. -OMISSIS- – di cui era già stato disposto il trasferimento al Tribunale -OMISSIS- prima ancora dell’assegnazione della causa al suo ruolo; che “<corsivo>di seguito vi è stata la scelta dell’Ufficio di continuare a mantenerla su un binario morto anche quando il ruolo del -OMISSIS- è stato per metà riassegnato ad altro consigliere, con un provvedimento di cui sono ignoti motivi e criteri adottati</corsivo>”; che “<corsivo>da ultimo, nel momento in cui si è andati a riassegnare il ruolo residuo, si è deciso di riorganizzare il calendario delle udienze già fissate da -OMISSIS-, rifissandole secondo un nuovo e diverso criterio deciso dalla presidente di sezione ed identificato nella progressione cronologica del numero di iscrizione a ruolo, ma nella errata declinazione della mera anzianità di ruolo di iscrizione in sede di rinvio e non tenendo conto della pendenza del giudizio ab origine e senza alcuna distinzione tra cause soggette a rito ordinario di impresa e quelle soggette allo speciale rito sommario acceleratorio</corsivo>”, con il risultato “<corsivo>che la causa in esame, che – ex lege - doveva essere definita con rito sommario per evidenti ragioni di speditezza, risulta penalizzata in quanto, quindi, con decreto successivo del 26.4.2023 la presidenza - in attuazione dell’illegittimo criterio adottato il 6.4.2023 - ha differito l’udienza già fissata al 13.6.2023 al 15.9.2026, con irreparabili danni per i ricorrenti</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Il Tar del Lazio, sez. I, con la qui appellata sentenza resa in forma abbreviata n. -OMISSIS- del 27 giugno 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione sul rilievo che “<corsivo>gli atti gravati non costituiscono provvedimenti amministrativi, bensì meri atti di gestione del processo, come tali aventi natura giurisdizionale (similmente, sugli atti dei procedimenti di volontaria giurisdizione, v. Tar Lazio, sez, I, 28 luglio 2022, n. 10729): conseguentemente, essi sono censurabili secondo le forme del codice di rito e le regole dell’ordinamento giudiziario e non anche nel processo amministrativo (v. art. 7 c.p.a.)</corsivo>”, aggiungendo che, “<corsivo>a conferma di tale tesi, vale osservare come gli atti de quibus non incidano su un interesse legittimo, bensì sul diritto d’azione, che si sostanzia nella pretesa ad un pronunciamento giudiziario sulla domanda</corsivo>”, trattandosi di “<corsivo>atti di governo non dell’ufficio giudiziario, bensì del processo</corsivo>”, con la conseguenza “<corsivo>che essi hanno la medesima natura di qualsivoglia altro atto adottato per la gestione del procedimento contezioso</corsivo>”, non essendovi “<corsivo>nessuna differenza ontologica . . . tra il rinvio disposto in udienza (circostanza sulla quale pacificamente la parte ricorrente afferma non esservi giurisdizione di questo Tribunale) e quello al di fuori, atteso che in entrambi i casi un magistrato (nell’un caso il collegio giudicante, nell’altro il dirigente dell’ufficio giudiziario) regola le modalità di trattazione degli affari contenziosi</corsivo>”. Il Tar ha infine osservato che “<corsivo>un’eventuale pronuncia di questo Collegio costituirebbe un’indebita invasione in una sfera di autonomia riservata all’ordine giudiziario (v. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6856, che distingue la sindacabilità degli atti del Csm dall’insindacabilità degli atti organizzativi interni degli uffici giudiziari)</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Con il ricorso in appello i ricorrenti hanno contestato le conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata ed hanno riproposto le tesi e gli argomenti dedotti in primo grado. Più nello specifico, il ricorso in appello ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:</h:div><h:div>4.1 “<corsivo>Travisamento nella ricostruzione e qualificazione del petitum e conseguente errore sulla ratio della sentenza</corsivo>”: Il Tar avrebbe qualificato erroneamente il <corsivo>petitum</corsivo> travisando l’oggetto dell’impugnativa, poiché ad essere impugnato non è stato - come inteso dal giudice di prime cure - il solo provvedimento del 26 aprile 2023 (con il quale la dirigenza è esecutivamente intervenuta mediante il calendario dei rinvii) ma l’atto generale datato 6 aprile 2023 a monte di quello con cui la Presidenza di sezione ha dettato il criterio generale in base al quale procedere al successivo riaggiornamento di tutte le cause attribuite originariamente al dott. -OMISSIS-; il decreto 26 aprile 2023 sarebbe stato impugnato per illegittimità derivata in quanto atto applicativo dell’atto generale del 6 aprile 2023 - espressione non della funzione giurisdizionale ma della diversa funzione amministrativa - che aveva inciso con atto generale e collettivo in modo diretto sul destino del residuo gruppo di controversie ex -OMISSIS- rimaste su un ruolo quiescente per la mancata nomina del nuovo relatore.</h:div><h:div>4.2. “<corsivo>Errore di diritto sulla natura degli atti impugnati</corsivo>”: la tesi della natura giurisdizionale di ogni atto afferente al processo si porrebbe in contrasto nettamente con un risalente precedente di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4098) che avrebbe respinto la teoria dell’omnicomprensività della funzione giurisdizionale di tutti gli atti del processo, dichiarandone privi gli atti che non costituiscono espressione dello <corsivo>ius dicere</corsivo>, quali ad esempio l’atto di nomina del relatore nell’ambito dell’assegnazione delle cause, dunque, in un segmento della fase di smistamento pratico degli affari giudiziari.</h:div><h:div>4.3. “<corsivo>Errore di diritto: differenza di ruolo e funzione del magistrato. Non sono sovrapponibili il rinvio deciso dal giudice in udienza e il provvedimento emesso dal dirigente dell’ufficio che implichi un rinvio dell’udienza</corsivo>”: in ragione della coesistenza di funzioni amministrative e giurisdizionali conferite al capo dell’ufficio nel nostro sistema - non essendovi una netta separazione tra le funzioni amministrative rimesse ai soli dirigenti amministrativi e quelle giurisdizionali di esclusiva competenza del magistrato capo dell’ufficio - il carattere giurisdizionale di un dato provvedimento dell’ufficio giudiziario dovrebbe essere ricavato dalla funzione che l’atto in questione è destinata a svolgere e non potrebbe essere desunto dalla mera qualifica di magistrato dell’ufficio, come avrebbe fatto, invece, il giudice di prime cure; diversamente opinando, ha concluso la parte appellante, si dovrebbe considerare esistente un <corsivo>tertium genus</corsivo> di atti – che non sono né giurisdizionali né amministrativi - capaci di incidere gravemente sul diritto di difesa delle parti e che sarebbero completamente sottratti al controllo di legalità, in violazione dell’art. 6 CEDU, che vieta la sottrazione di intere categorie di azioni al controllo giurisdizionale; se così fosse, ha proseguito la parte appellante, nel sistema italiano vi sarebbe un grave vuoto legislativo da rimettere al vaglio della Corte costituzionale per il rilievo della corrispondente questione di legittimità per contrarietà agli artt. 24 e 101 Cost. nonché per palese contrarietà all’art. 6 della CEDU. Tale profilo di erroneità della pronuncia di primo grado si rifletterebbe anche nella qualificazione dell’atto del 6 aprile 2023 come atto di gestione del processo, con la conseguente inesistenza di rimedi nel codice di rito all’illegittimità del provvedimento impugnato (sarebbe in tal senso errata l’affermazione contenuta nella sentenza appellata secondo la quale gli atti impugnati sarebbero censurabili secondo le forme del codice di rito e le regole dell’ordinamento giudiziario e non anche del processo amministrativo, poiché il provvedimento del 6 aprile 2023 non è regolato e non ha alcun rimedio all’interno del codice di rito non essendovi norme che permettano ai ricorrenti di tentare di elidere gli effetti di tali atti ovvero che tali atti siano dichiarati espressamente, dal medesimo codice, non impugnabili).</h:div><h:div>4.4. “<corsivo>Contraddittorietà della dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione contestualmente all’ammissione che gli atti hanno inciso sul “diritto di azione”; differenza tra diritto di azione ed interesse semplice</corsivo>”.</h:div><h:div>4.5. I ricorrenti in appello hanno infine contestato la tesi svolta nella sentenza di primo grado secondo la quale l’eventuale pronunzia della giustizia amministrativa sull’illegittimità dei provvedimenti adottati “<corsivo>costituirebbe un’indebita invasione in una sfera di autonomia riservata all’ordine giudiziario</corsivo>” e hanno ribadito la tesi dell’illegittimità e annullabilità degli atti impugnati perché violativi dei vincolanti regolamenti del C.S.M., aventi portata normativa, con conseguente dovere dei dirigenti di attenervisi.</h:div><h:div>4.6. Sulla conclusione per cui gli atti impugnati non sono provvedimenti giurisdizionali, non esprimendo alcuna funzione di interpretazione della legge e non essendo mai coinvolta la funzione dello <corsivo>ius dicere</corsivo>, i ricorrenti hanno dunque riproposto il ricorso iniziale, richiamando nel ricorso in appello tutti i fatti ed i motivi di impugnazione del ricorso originario.</h:div><h:div>5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto appello, tramite l’Avvocatura dello Stato, il Ministero della giustizia, la Presidenza della Corte di appello di Roma e il Consiglio superiore della magistratura.</h:div><h:div>6. Le parti hanno depositato memorie e documenti.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2023 la causa, previo avviso dato a verbale alle parti della possibilità di una decisione in forma semplificata, è stata assegnata in decisione.</h:div><h:div>8. L’appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>9. La decisione appellata, nel senso del difetto assoluto di giurisdizione, deve essere dunque confermata, sia pur con una motivazione parzialmente diversa.</h:div><h:div>10. Non è del tutto condivisibile, invero, la tesi del Tar della riconducibilità degli atti impugnati a funzioni “<corsivo>giurisdizionali</corsivo>”. Ritiene il Collegio che gli atti oggetto di causa debbano più correttamente essere qualificati come atti, sì, amministrativi, ma interni all’ordinamento giudiziario e di natura solo preparatoria e strumentale. Essi, pertanto, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di organizzazione del predetto ordinamento giudiziario, riserva che gode di copertura costituzionale, sotto il profilo della sua autonomia e indipendenza.  </h:div><h:div>11. La qualificazione in termini di atto giurisdizionale appare inadeguata soprattutto avuto riguardo all’atto generale “a monte”, di “riorganizzazione” del ruolo del magistrato trasferito (decreto del Presidente della seconda sezione civile della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2023, comunicato il 19 aprile 2023), che riguarda la riassegnazione di un blocco di cause. </h:div><h:div>12. Parzialmente diversa appare invece la condizione dell’atto di rinvio fuori udienza della causa al 2026 (il successivo decreto attuativo del 26 aprile 2023, di differimento al 15 settembre 2026 dell’udienza di comparizione e decisione, che era chiamata al 13 giugno 2023). Tale atto inerisce al singolo processo e si colloca, dunque, direttamente nella serie procedurale di atti preparatori dello specifico giudizio. L’atto presidenziale del 26 aprile 2023, infatti, in quanto atto riferito direttamente alla trattazione della singola controversia (d’interesse delle parti qui appellanti), pur non avendo un contenuto propriamente giurisdizionale, si inscrive appieno nella serie di atti dell’ufficio giudiziario preparatori e strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale con riguardo alla trattazione del singolo processo; e dunque esso, come tale, non è in alcun modo riconducibile, neppur ipoteticamente, alla categoria dell’atto o provvedimento amministrativo (impugnabile dinanzi al giudice amministrativo). </h:div><h:div>13. Entrambi gli atti qui impugnati, dunque, devono più appropriatamente essere inquadrati nella tipologia degli atti “inerenti la giurisdizione”, che non sono propriamente atti di esercizio dello <corsivo>jus dicere</corsivo>, ma costituiscono atti di “<corsivo>amministrazione del processo civile</corsivo>”, promanano da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e producono effetti che si dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo. </h:div><h:div>13.1. Anche l’atto “generale” del 6 aprile 2023, pur ponendosi al di fuori della serie di atti direttamente riferibili alla trattazione della singola causa e pur potendo, sotto questo punto di vista, apparire più assimilabile a un atto amministrativo, si differenzia in realtà radicalmente dalla categoria degli atti e provvedimenti amministrativi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, e ciò per la risolutiva considerazione che il suddetto atto del 6 aprile 2023, pur non essendo un atto in sé giurisdizionale, non costituisce espressione di un potere amministrativo, essendo espressione di un autonomo potere dello Stato, costituito dal potere giurisdizionale (di cui al Titolo IV - <corsivo>La Magistratura</corsivo>, Sezione I, <corsivo>Ordinamento giurisdizionale</corsivo>, artt. 101 ss., Parte II della Costituzione). </h:div><h:div>14. L’art. 103 della Carta fondamentale circoscrive la giurisdizione del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa alla “<corsivo>tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione</corsivo>”; alla stessa stregua l’art. 113 Cost. prevede che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa “<corsivo>Contro gli atti della Pubblica Amministrazione</corsivo>”, dove per “<corsivo>Pubblica Amministrazione</corsivo>” deve intendersi evidentemente quanto la Costituzione medesima, nella fondamentale logica della divisione dei poteri, prevede e disciplina nella Sezione II (<corsivo>La Pubblica Amministrazione</corsivo>) del Titolo III (<corsivo>Il governo</corsivo>), della Parte II (<corsivo>Ordinamento della Repubblica</corsivo>). Ciò che naturalmente si riflette nell’art. 7, comma 1, del codice del processo amministrativo del 2010, dove si chiarisce che “<corsivo>Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie . . . concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni</corsivo>” (con l’ulteriore specificazione, contenuta nel comma 2, che “<corsivo>Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo</corsivo>”).</h:div><h:div>14.1. Risulta ad avviso del Collegio di inequivocabile evidenza il fatto che gli atti del Presidente di sezione della Corte d’appello di Roma, impugnati dinanzi al Tar, non sono riferibili ad alcuna pubblica amministrazione e certamente non sono riferibili in alcun modo all’esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo, né tampoco appaiono “<corsivo>riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere</corsivo>” (restando parimenti indiscutibile che la Corte d’appello di Roma, nel gestire i ruoli e i calendari delle udienze, non è tenuta “<corsivo>al rispetto dei principi del procedimento amministrativo</corsivo>”, dovendosi altrimenti pervenire all’assurda conclusione per cui tali atti dovrebbero essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento a tutte le parti interessate, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, <corsivo>etc</corsivo>.). </h:div><h:div>15. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ha, come è pacifico, copertura costituzionale e si predica non solo nell’ordinamento giurisdizionale nel suo insieme, ivi incluse la magistratura amministrativa e quella contabile, ma anche con specifico riguardo a ciascuna magistratura rispetto a possibili forme di interferenza e ingerenza da parte dell’altra. L’art. 104 della Costituzione, del resto, inequivocamente riferito alla magistratura ordinaria, riconosce ad essa la natura di “<corsivo>ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere</corsivo>”.</h:div><h:div>15.1. L’ampio raggio di azione della copertura di autonomia e indipendenza della magistratura è stato del resto già in precedenti occasioni considerato da questo Consiglio di Stato, che l’ha riferito (sentenza della sez. V, 9 novembre 2020, n. 6856, correttamente richiamata anche nella sentenza appellata, concernente un atto di riorganizzazione di una Direzione distrettuale antimafia) anche agli atti di distribuzione del personale di magistratura all’interno degli uffici giudiziari, ritenuti atti organizzativi inerenti la giurisdizione, con la conseguenza che essi, “<corsivo>sempre in virtù del principio di separazione dei poteri</corsivo>”, sono assistiti “<corsivo>dalle garanzie costituzionali di autonomia della giurisdizione</corsivo>”, trattandosi “<corsivo>soggettivamente, di vicenda interna all’organizzazione di uffici giudiziari, cioè di esercizio discrezionale di un potere autonomo, separato dalla pubblica amministrazione e, oggettivamente, di un atto inerente alla giurisdizione anziché alla cura concreta di interessi amministrativi</corsivo>” (a differenza, deve sottolinearsi, degli atti del C.S.M., “<corsivo>perché il C.S.M. non è un organo giurisdizionale ma un organo amministrativo e i suoi atti sono atti amministrativi, come tali sottoposti alla giurisdizione amministrativa: Corte cost., 14 maggio 1968, n. 44; 8 febbraio 1991, n. 72; 22 aprile 1992, n. 189; 19 novembre 2002, n. 457; Cons. Stato, IV, 27 dicembre 2004, n. 8210; 20 dicembre 2005, n. 7216; 10 luglio 2007, n. 3893; 27 giugno 2011, n. 3858; 2 settembre 2011, n. 4975; 1 febbraio 2012, n. 486</corsivo>”).</h:div><h:div>16. Alla stessa stregua il Collegio, sotto i profili considerati, condivide le conclusioni cui questo Consiglio di Stato era giunto nella decisione di un altro caso molto simile a quello qui oggetto di lite (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 10, che ha confermato la decisione di primo grado di difetto di giurisdizione amministrativa su un’impugnazione di un provvedimento del Presidente del Tribunale di Genova di redistribuzione degli affari civili tra le sezioni del Tribunale, impugnativa proposta dall’attore in una causa civile che lamentava, analogamente al caso qui oggetto di esame, rischi di slittamento dei tempi di definizione della sua causa per effetto dell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di redistribuzione tra le sezioni civili delle cause pendenti). </h:div><h:div>16.1. In quella fattispecie il Consiglio di Stato aveva condivisibilmente ritenuto che il decreto ivi impugnato, pur non essendo un atto del processo, fosse in realtà un atto di amministrazione del processo e che dunque si trattasse di “<corsivo>un atto comunque non amministrativo: non giurisdizionale in senso stretto (cioè processuale), ma comunque inerente alla giurisdizione</corsivo>”. Con l’ulteriore, parimenti condivisibile, osservazione per cui il suddetto decreto di redistribuzione degli affari civili tra le sezioni del Tribunale “<corsivo>non è cura diretta di interessi pubblici, ma solo necessaria organizzazione della trattazione e della dichiarazione a opera del giudice della volontà di legge nel caso controverso</corsivo>”, atteso che “<corsivo>L’organo da cui emana è un organo giudiziario e non vi è soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali. I suoi effetti naturali si dispiegano sulla gestione del singolo processo. l’assegnazione presidenziale degli affari alle sezioni e ai giudici si esplica attraverso atti che – sebbene non concretizzantesi in ius dicere - nondimeno costituiscono atti di “amministrazione del processo civile”, oggetto di disciplina da parte del relativo Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>16.2. Inoltre, anche il precedente di questo Consiglio di Stato n. 10 del 2017, sopra richiamato, è pervenuto alla conclusione della diretta inerenza delle questioni ivi sollevate alle garanzie costituzionali di indipendenza esterna e interna dei magistrati (artt. 101, 104 e 107 Cost.), la cui cura è pertanto riservata al Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno di quell’ordine giurisdizionale (oltre che alla garanzia della precostituzione del giudice naturale, <corsivo>ex</corsivo> art. 25, primo comma, Cost.). </h:div><h:div>17. Già dalle ora esposte considerazioni deriva <corsivo>de plano</corsivo> la conclusione dell’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, a conferma della decisione del primo giudice, poiché gli atti oggetto di impugnativa, oltre ad essere estranei alla cognizione del giudice amministrativo, non sono a ben vedere in alcun modo impugnabili o contestabili neppure in altra sede giurisdizionale (se non all’interno del singolo processo, pur con i limiti che qui di seguito si ricordano). </h:div><h:div>18. Tale asserzione non implica la conclusione per cui dinanzi a tali atti non vi sia alcuno strumento di tutela esperibile. Se è vero che ai sensi dell’art. 7-<corsivo>bis</corsivo>, primo comma, ultimo periodo, dell’ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), “<corsivo>La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati</corsivo>”, è altresì vero che la medesima norma fa “<corsivo>salvo il possibile rilievo disciplinare</corsivo>” dei provvedimenti di assegnazione degli affari adottati in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio. Oltre, dunque, alla normale reclamabilità delle suddette determinazioni dinanzi all’organo che le ha adottate, al fine di provocarne un riesame o una revisione, o dinanzi al Presidente della Corte d’appello (con eventuali segnalazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello), è sempre possibile la segnalazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro della giustizia, titolari del potere di iniziativa disciplinare dinanzi al CSM, nonché direttamente allo stesso organo di autogoverno, per l’assunzione dei rimedi del caso. </h:div><h:div>18.1. Inoltre, specifici e assorbenti rimedi sono approntati dall’ordinamento in caso di eccessiva durata del giudizio, ovvero addirittura di diniego di giustizia, che da tali atti dovessero discendere (si veda in proposito la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante <corsivo>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile</corsivo>).</h:div><h:div>18.2. Non ha dunque pregio e va disattesa la doglianza di parte appellante secondo cui la avversata conclusione, nel senso del difetto assoluto di giurisdizione sugli atti del Presidente di sezione della Corte d’appello di Roma inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 6 della CEDU e dagli artt. 24 e 101 Cost., in quanto si ammetterebbe una categoria di atti amministrativi rispetto ai quali nessuna tutela giurisdizionale è consentita: in senso contrario, l’ordinamento, come detto, appresta rimedi adeguati, ragionevoli e proporzionati, nel doveroso bilanciamento con i superiori principi della divisione dei poteri e dell’autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria, che per la Costituzione costituisce un “<corsivo>ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere</corsivo>”.</h:div><h:div>18.3. Del resto, a voler in linea ipotetica seguire la tesi di parte appellante, si giungerebbe all’esito assurdo dell’impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo di tutti gli atti del magistrato (civile, penale, amministrativo e contabile) titolare di ufficio direttivo riguardanti la formazione dei ruoli di udienza e l’assegnazione delle cause alle singole udienze (e persino ai singoli magistrati relatori), con l’esito aberrante e controproducente di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari di una mole ingestibile di cause, ciascuna delle quali finirebbe per costituire una ragione di ulteriore rallentamento o di sospensione del singolo processo, con effetti finali di paralisi e maggiore ritardo nel servizio giustizia. Come rimarcato criticamente nel citato precedente di questo Consiglio di Stato n. 10 del 2017, la tesi di parte appellante produrrebbe il grave “<corsivo>inconveniente pratico della devoluzione delle controversie relative all’organizzazione tabellare degli uffici giudiziari a un diverso ordine giurisdizionale: dunque dalla potenziale coesistenza del processo civile con un amministrativo “processo al processo”</corsivo>”.</h:div><h:div>19. Per completezza di esame della fattispecie il Collegio rileva, infine, che la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4098, invocata dalla parte appellante a sostegno della propria tesi difensiva, aveva trattato una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella oggetto della presente lite. In quel caso oggetto di impugnazione era la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 1° luglio 2004, recante i criteri per l’assegnazione dei fascicoli di causa e gli atti a questa connessi, mentre nel caso all’odierno esame del Collegio si controverte di un atto presidenziale di amministrazione del processo e non di un atto a carattere generale di un organo di autogoverno recante i criteri generali per l’assegnazione dei fascicoli di causa e gli atti a questa connessi. Come già rilevato da Cons. Stato, n. 10 del 2017, cit., “<corsivo>La differenza è essenziale, perché un organo di autogoverno non è (salva e nei termini di legge la giurisdizione disciplinare) un organo giurisdizionale ma è un organo amministrativo e i suoi atti sono atti amministrativi, come tali sottoposti alla giurisdizione amministrativa (Corte cost., 14 maggio 1968, n. 44; 8 febbraio 1991, n. 72; 22 aprile 1992, n. 189; 19 novembre 2002, n. 457; Cons. Stato, IV, 27 dicembre 2004, n. 8210; 20 dicembre 2005, n. 7216; 10 luglio 2007, n. 3893; 27 giugno 2011, n. 3858; 2 settembre 2011, n. 4975; 1 febbraio 2012, n. 486)</corsivo>”.</h:div><h:div>20. L’appello, in conclusione, per tutti gli esposti motivi, deve essere respinto.</h:div><h:div>21. La peculiarità delle questioni giuridiche poste dal caso esaminato, nonché la particolare considerazione che sicuramente deve essere riservata alle ragioni sostanziali sottese all’azione proposta dai numerosi soggetti ricorrenti, inducono il Collegio a disporre senz’altro l’integrale compensazione tra le parti delle spese anche del presente grado di appello.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. </h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco La Cara</h:div><h:div>Paolo Carpentieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>