<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230681320251216173220333" descrizione="" gruppo="20230681320251216173220333" modifica="22/12/2025 19:12:01" stato="2" tipo="1" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="06813"/><fascicolo anno="2025" n="10239"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230681320251216173220333.xml</file><wordfile>20230681320251216173220333.docm</wordfile><ricorso NRG="202306813">202306813\202306813.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2023\202306813\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>22/12/2025 19:12:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carmine Volpe</firma><data>22/12/2025 19:12:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione terza, 14 febbraio 2023, n. 1027, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Ag Spettacoli di Alessandro Alfieri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lavorgna e Luca Cedrola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli e SI Impresa Azienda Speciale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Associazione musica dal mondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>ditta individuale Claudia Caccavale e Non Solo Eventi S.r.l. - Teatro Palapartenope, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli e della sua Azienda Speciale, nonché dell’Associazione musica dal mondo;</h:div><h:div>Vista la memoria da ultimo depositata dall’Associazione appellata il 5 novembre 2025, con cui si conclude per il rigetto dell’appello;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente Carmine Volpe; nessuno comparso per le parti costituite;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>- questa sezione, con la sentenza non definitiva 21 febbraio 2025, n. 1483:</h:div><h:div>a) ha accolto in parte l’appello (limitatamente ai primi tre motivi) e, per l’effetto, ha riformato  la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, ritenendolo invece procedibile;</h:div><h:div>b) ha riservato all’esito della decisione dell’adunanza plenaria ogni ulteriore e definitiva decisione in ordine ai motivi riproposti nel presente grado di giudizio, circa il fatto se essi debbano (continuare a) essere devoluti al giudice di appello in unico grado di valutazione del merito o se, invece, integrino una questione da riservare al giudice di primo grado, a mezzo del rinvio della causa ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;</h:div><h:div>- l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 luglio 2025, n. 10, ha: </h:div><h:div>c) rilevato che riveste efficacia di giudicato parziale - e non può più essere posto in discussione - quanto deciso dalla Sezione remittente (con la citata sentenza n. 1483/2025) sul carattere palese dell’erronea statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado da parte del T.A.R.;</h:div><h:div>d) enunciato il seguente principio di diritto:</h:div><h:div>“<corsivo>l’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente</corsivo>”;</h:div><h:div>e) precisato che siffatto principio di diritto “<corsivo>trova applicazione anche nei giudizi pendenti</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- nella fattispecie per cui è causa il carattere palese dell’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso da parte del giudice di primo grado – nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente - è stato già accertato con forza di giudicato;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- conseguentemente, vada dichiarata la nullità della sentenza e la causa, ex art. 105, comma 1, c.p.a., debba essere rimessa al giudice di primo grado;</h:div><h:div>- le spese del doppio grado del giudizio possano essere compensate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;</h:div><h:div>b) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;</h:div><h:div>c) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;</h:div><h:div>d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flora Gravina</h:div><h:div>Carmine Volpe</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>