<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230618720231209083107290" descrizione="" gruppo="20230618720231209083107290" modifica="12/12/2023 20:32:21" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="06187"/><fascicolo anno="2023" n="10738"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230618720231209083107290.xml</file><wordfile>20230618720231209083107290.docm</wordfile><ricorso NRG="202306187">202306187\202306187.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\662 Stefania Santoleri\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Stefania Santoleri</firma><data>12/12/2023 19:00:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni tulumello</firma><data>10/12/2023 20:09:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Presidente FF</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 836/2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6187 del 2023, proposto da Roche Diagnostics S.P.A – società unipersonale, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con De.Fi S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9311366E4A, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi 4; </h:div><h:div>Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Rti Dasit S.p.A., Rti Diasorin Italia S.p.A., Rti F.Ind.Solutions S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti e di Beckman Coulter S.r.l., e l’appello incidentale da questa proposto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra Roche Diagnostics S.p.A. e De.Fi. S.r.l. (“R.T.I. Roche”) e il raggruppamento Beckman Coulter S.r.l. – Dasit S.p.A. – DiaSorin Italia S.p.A. – Edil Costruzioni S.r.l. – F.Ind. Solutions S.r.l. ( “R.T.I. Beckman”) hanno partecipato alla procedura aperta telematica relativa alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici comprensiva dei lavori di adeguamento dei locali per i laboratori dell'ULSS 1 – Dolomiti, per un periodo di 84 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi,  con riferimento al Lotto n. 1 denominato “Chimica clinica, immunometria, immunometria speciale; sierologia epatiti e HIV; emocromo e reticolociti; automazione; pre- e post-analitica con progettazione e realizzazione delle opere strutturali e impiantistiche previste a Belluno e Mestre; Middleware Unico di Area Core-Lab” (CIG 9311366E4A)”.</h:div><h:div>L’offerta Roche non è stata ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dal momento che il punteggio conseguito, pari a 35,19 punti, non è stato sufficiente a superare la soglia di sbarramento tecnico, pari a 42/70.</h:div><h:div>La gara è stata aggiudicata al RTI Beckam.</h:div><h:div>2.	Roche ha impugnato davanti al T.A.R. Veneto gli atti della gara, contestando – con ricorso introduttivo e con due ricorsi per motivi aggiunti – sia il punteggio attribuito alla propria offerta tecnica, sia la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, sia - infine - i punteggi a questo attribuiti.</h:div><h:div>Il T.A.R., rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte in rito dalle parti resistenti, ha respinto il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti.</h:div><h:div>3.	Roche Diagnostic ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante (Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti) e il R.T.I. controinteressato: quest’ultimo con appello incidentale ha riproposto le eccezioni preliminari del ricorso di primo grado (e dei connessi ricorsi per motivi aggiunti) rigettate dal T.A.R.</h:div><h:div>I ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2023.</h:div><h:div>4. Il primo motivo dell’appello principale è rivolto contro il capo della sentenza del T.A.R. che “ha respinto i motivi di ricorso proposti da Roche in relazione all’illegittimità della lex specialis ed alla conseguente illegittimità dell’operato valutativo della Commissione”.</h:div><h:div>Il primo giudice ha osservato che “<corsivo>L’All. 4 CSA, denominato “Specifiche Tecniche e Criteri di Valutazione” dispone espressamente che: “la valutazione qualitativa avverrà a seguito dell’analisi della documentazione tecnica presentata, verificata la presenza dei requisiti minimi obbligatori. I punteggi saranno attribuiti sulla base del possesso o meno delle caratteristiche richieste. La commissione esprimerà a suo insindacabile giudizio, per ciascun requisito di minima e per ciascun requisito a punteggio, una valutazione unica unanime quale risultante del confronto tecnico avvenuto durante le sedute”</corsivo>”; ha quindi ritenuto che tale previsione fosse conforme al criterio indicato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del 2022.</h:div><h:div>L’appellante deduce in contrario che “<corsivo>la posizione del TAR si è basata su un travisamento dei presupposti di fatto che non tiene conto della estrema peculiarità della lex specialis in esame, rispetto alla quale proprio i principi di diritto discendenti dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022 invocata a fondamento del decisum conducono a determinare l’illegittimità della stessa normativa di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Beckam ha in argomento controdedotto:</h:div><h:div>-	che nessuna disposizione vieterebbe la previsione di un giudizio unanime della Commissione;</h:div><h:div>-	che giurisprudenza di questa Sezione (peraltro, antecedente la citata sentenza dell’Adunanza Plenaria) lo confermerebbe;</h:div><h:div>-	che la sentenza dell’Adunanza Plenaria si riferisce unicamente alla fattispecie di valutazione dell’offerta secondo il metodo del confronto a coppie;</h:div><h:div>-	che nel caso di specie “<corsivo>il RTI Roche non considera che la clausola della legge di gara impugnata prevede espressamente che la Commissione esprima una valutazione unica unanime “quale risultante del confronto tecnico avvenuto durante le sedute</corsivo>”.</h:div><h:div>6.	Quanto a quest’ultimo argomento deve osservarsi, invero, che la censura di Roche è calibrata proprio sulle concrete modalità del giudizio reso: “<corsivo>i Commissari, nei verbali di gara hanno espressamente indicato di aver espresso una valutazione unanime, e quindi collegiale, proprio in quanto vincolati dalla normativa di gara</corsivo>” (pag. 6 dell’appello principale).</h:div><h:div>Sempre nel ricorso in appello (pag. 7) si deduce poi che “<corsivo>l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che anche per le gare (come quella in esame) in cui non si applica il metodo del confronto a coppie, ma si applica il principio dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da parte di ciascun Commissario, “si deve affermare che a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere […] un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, POSSONO confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, PURCHÉ tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale”</corsivo>”.</h:div><h:div>In argomento, al contrario,  il R.T.I. Beckam valorizza il passaggio della sentenza della Plenaria in cui si afferma che <corsivo>““per il resto, laddove invece non si proceda con il sistema del ‘confronto a coppie’ e in mancanza di più specifiche previsioni della lex specialis, rileva il consolidato orientamento secondo cui, «in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali» (Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 952, che richiama Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 4772, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209, Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810)</corsivo>” (punto 32)”.</h:div><h:div>7.	La peculiarità del caso di specie è data dal fatto che la ricorrente in primo grado con il motivo n. 4, proposto con il ricorso introduttivo, ha censurato la <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara; mentre con il motivo n. 9, proposto con il primo ricorso per motivi aggiunti, ha censurato nei termini seguenti la concreta espressione della valutazione collegiale da parte dei commissari, in quanto a suo dire illegittimamente condizionata dalla ridetta lex specialis: “<corsivo>Quanto precede ha trovato precisa conferma, in sede applicativa, dalla lettura dei verbali della Commissione di gara, nei quali viene indicato che “VISTO QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA che prevede l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio) tra zero e uno; i singoli commissari hanno ritenuto unanimemente di assegnare il medesimo coefficiente ad ogni singola offerta, secondo la distribuzione tra parametri discrezionali, quantitativi e tabellari” (doc.1-ter) Se ne ricava che i commissari hanno dovuto necessariamente applicare la regola della lex specialis e dunque anziché esprimere una valutazione individuale - che poteva poi in ipotesi esitare in un giudizio omogeno - hanno dovuto cercare e raggiungere un accordo sulle valutazioni medesime, finanche in relazione ai parametri discrezionali. Ed inevitabilmente, nei verbali non vi è traccia di giudizi espressi in via autonoma dai singoli Commissari, ma solo del voto unanime. Ebbene, se è pur vero che non si può escludere che in ipotesi il preventivo confronto dialettico fra i commissari produca sintonia valutativa e sortisca un ‘effetto livellante’ nel procedimento di formazione della volontà dei singoli commissari, è altrettanto vero che tale effetto livellante non può certo dipendere, come nel caso di specie, da una precisa regola che vincola all’unanimità, disposta ex ante in tale senso dalla lex specialis e come tale applicata dai singoli componenti dell’organo tecnico</corsivo>”.</h:div><h:div>8. Ad avviso del Collegio le censure, come riproposte in appello, sono infondate.</h:div><h:div>Dalla verbalizzazione non si evince che l’assegnazione di un unico coefficiente, in quanto unanime, abbia condizionato (illegittimamente) l’espressione del giudizio dei singoli commissari.</h:div><h:div>Il punto 34. della richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che il principio di trasparenza, portato dall’art. 76 della Direttiva 2014/24/UE, nonché dagli artt. 28 e 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, “<corsivo>impone che il sistema del 'confronto a coppie' sia rispettato nei propri essenziali passaggi, ove si consideri che esso, applicato per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi, è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto, come rilevano le Linee guida, riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali e le relative motivazioni (v., supra, 25.6.). 34.1. D'altra parte la responsabilizzazione dei commissari, nell'espressione di un giudizio individuale e non meramente ripetitivo, muove nel senso, auspicato dalla legge delega al Governo in materia di contratti pubblici (L. n. 78 del 2022), di un rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 2, lett. m)</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo punto 36 contiene un riferimento al “<corsivo>diritto dei contratti pubblici</corsivo>”: “<corsivo>nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale</corsivo>”.</h:div><h:div>Quest’ultimo passaggio argomentativo non legittima tuttavia la pretesa in tal senso avanzata dall’appellante principale in merito alla deduzione relativa all’attribuzione dei punteggi nella fattispecie in esame.</h:div><h:div>Va infatti considerato che la medesima sentenza dell’Adunanza Plenaria, in sede di formulazione del princìpi di diritto, al punto c) ha affermato che “<corsivo>le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale conclusione esplicita molto chiaramente la differenza fra la disciplina del confronto a coppie e le fattispecie non sussumibili in tale schema: nel senso che solo nel primo caso è necessariamente richiesta la presenza di una prima fase relativa all’espressione dei giudizi individuali, ritualmente verbalizzati.</h:div><h:div>Al di fuori da tale fattispecie la previsione dell’espressione di un unico giudizio finale, pur conseguente alla sintesi delle valutazioni individuali, non limita o vincola, tanto meno illegittimamente, l’espressione del giudizio da parte del singolo commissario.</h:div><h:div>Né richiede, conseguentemente, un’autonoma verbalizzazione di tali manifestazioni individuali di giudizio.</h:div><h:div>9. Il secondo motivo censura la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha respinto il decimo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla ritenuta illegittimità dell’ammissione dell’offerta del R.T.I. Beckam “per violazione e contrasto con la prescrizione del Capitolato Speciale d’Appalto che impone ai concorrenti del Lotto 1 di riservare uno “spazio minimo (…) di almeno 10 metri quadrati” per il posizionamento degli strumenti del Lotto 2”.</h:div><h:div>In argomento, e in relazione anche al motivo successivo, il terzo motivo dell’appello incidentale deduce l’inammissibilità del mezzo perché proposto da un concorrente escluso.</h:div><h:div>In disparte quanto già condivisibilmente ritenuto sul punto dal primo giudice, nel senso dell’ammissibilità del mezzo, la questione è superata dall’infondatezza, nel merito, dello stesso.</h:div><h:div>10.	Il T.A.R. ha in proposito ritenuto che “<corsivo>Si tratta non di previsioni tecniche di minima dell’offerta tecnica, ma di un obbligo imposto dal CSA all’”aggiudicatario” - non al concorrente – sì che la rilevanza dello stesso attiene alla fase esecutiva e non a quella di offerta, senza che, peraltro, sia ravvisabile una manifesta irragionevolezza o illogicità di tale interpretazione o della scelta operata dalla P.a. al riguardo. Può non essere manifestamente illogico, infatti, differire alla fase esecutiva l’obbligo di presentare un progetto, pur importante nell’economica complessiva dell’opera o del servizio oggetto di gara, e vincolato a determinati parametri di dimensionamento e logistici, qualora, in particolare, come nel caso di specie, si ponga il problema del coordinamento tra progetti e soluzioni tecniche presentate in lotti differenti da operatori potenzialmente parimenti diversi</corsivo>”.</h:div><h:div>L’appellante deduce in contrario:</h:div><h:div>- che il disciplinare prevedeva che “<corsivo>l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara</corsivo>”;</h:div><h:div>- che “<corsivo>il progetto allegato all’offerta non può essere modificato in sede esecutiva in quanto la valutazione dei Commissari è avvenuta proprio sulla base di tale progetto!</corsivo>”;</h:div><h:div>- che la legge di gara sarebbe illegittima (come dedotto) ove intesa in tal modo: posto che è stato lo stesso T.A.R., in altri punti della sentenza, a valorizzare l’importanza del progetto.</h:div><h:div>11.	La stazione appaltante lamenta anzitutto che “<corsivo>non corrisponde al vero che il progetto dell’aggiudicatario non rispetterebbe i requisiti previsti nella legge di gara: a pag. 34 del documento denominato "01 Caratteristiche tecnico-organizzative specifiche V3” Beckman ha dichiarato che “lo spazio dedicato alla coagulazione, oggetto di altro lotto, è conforme al requisito poiché pari a 10,4 mq continui (1,6 metri x 6,5 metri)”. Insomma, le argomentazioni di Roche appaiono non provate, poiché basate su misurazioni approssimativamente calcolate dalla stessa appellante, stante l’assenza di misure dichiarate da Beckman nel proprio layout</corsivo>”.</h:div><h:div>  Inoltre, “<corsivo>il rispetto dello spazio necessario alla strumentazione riguardante il lotto n. 2 non è stato previsto quale caratteristica del progetto a pena di esclusione</corsivo>”.</h:div><h:div>Analoghi argomenti sono stati frapposti dalla controinteressata.</h:div><h:div>12. Ad avviso del Collegio anche questo motivo è infondato.</h:div><h:div>Sul piano dei princìpi è corretta l’affermazione, da parte dell’appellante principale, dell’immodificabilità dell’offerta tecnica; come pure la pretesa che l’offerta difforme dal capitolato dovesse essere esclusa.</h:div><h:div>Il punto è però che il progetto in questione, come ha ben chiarito il T.A.R., non è un requisito dell’offerta tecnica, ma un obbligo rilevante in sede esecutiva: come si ricava anzitutto, testualmente, dal fatto che il soggetto passivo dell’incombente è identificato non nel concorrente ma nell’aggiudicatario (in argomento la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – da ultimo V Sezione, sentenza n. 8966/2023 – ritiene che “<corsivo>ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione</corsivo>”).</h:div><h:div>Il primo giudice ha altresì chiarito la plausibile e ragionevole motivazione del differimento di tale specificazione alla fase dell’esecuzione del contratto, raccordandola alle esigenze di coordinamento fra i vari lotti.</h:div><h:div>Gli argomenti posti a fondamento del mezzo in esame non superano tali, condivisibili conclusioni cui è giunta la sentenza gravata.</h:div><h:div>Né persuade l’affermazione dell’appellante principale secondo cui la legge di gara, così interpretata, sarebbe illegittima: l’interesse portato dal committente pubblico si esplica sia attraverso la previsione di requisiti tecnici dell’offerta (funzionali a definire l’oggetto del contratto e a garantirne la conformità alle esigenze sottese alla commessa); sia mediante la previsione di determinati adempimenti in sede esecutiva, funzionali ad armonizzare l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto (come delimitate in sede di definizione dei requisiti tecnici dell’offerta) rispetto alle quali la tutela dell’interesse pubblico non si manifesta nelle forme dell’esclusione del concorrente dalla gara, ma nei rimedi esperibili nei confronti dell’aggiudicatario-contraente per l’ipotesi d’inadempimento.  </h:div><h:div>13. Il terzo motivo dell’appello principale critica invece la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto le censure relative alla difformità dell’offerta economica di Beckman rispetto al requisito di minima n. 13 relativo alle centrifughe.   </h:div><h:div>Il T.A.R. ha in proposito ritenuto che “<corsivo>il fatto che sussistano degli elementi “in comune” alle due centrifughe non sembra escludere la capacità del sistema di assolvere alla funzione di backup, nel senso inteso evidentemente dalla legge di gara, che è cioè quello di richiedere non due centrifughe autonome (facente parti di moduli diversi), ma un sistema integrato con due centrifughe che possano funzionare reciprocamente da backup in caso di malfunzionamento di una delle due centrifughe. Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito elementi per ritenere che il sistema offerto dal RTI controinteressato non consenta la funzione di backup nel senso sopra inteso</corsivo>”.</h:div><h:div>Deduce in contrario l’appellante che “<corsivo>il backup ha una funzione di “salvataggio” (nella specie, della produttività del sistema) per le ipotesi in cui una delle due centrifughe non possa essere utilizzata per malfunzionamenti, guasti, ecc. Ebbene, appare finanche intuitivo che detta funzione viene completamente vanificata se le due centrifughe offerte non sono autonome ma, come quelle di Beckman, condividono numerose parti COMUNI. (…) Roche ha dimostrato documentalmente che le centrifughe di Beckman, stante la loro interconnessione in relazione ad elementi costitutivi, non possono assolvere alla ratio sottesa al requisito</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche in questo caso l’appellante reitera la censura di impugnazione della legge di gara ove interpretata come ritenuto dal TAR.</h:div><h:div>14. Il mezzo è infondato.</h:div><h:div>L’aggiudicataria ha in proposito chiarito, mediante rinvio ad un dato tecnico rimasto insuperato, che “<corsivo>Il RTI Beckman ha offerto in gara il sistema di automazione integrata modello DxA 5000 che, come emerge chiaramente dalle Istruzioni d’uso (si veda il doc.11 del fascicolo del ricorrente), è dotato di un modulo (denominato modulo centrifuga doppia) contenente due centrifughe in linea, con lo scopo di avere a disposizione una centrifuga di backup, esattamente come richiesto dalla legge di gara. Sul punto, come correttamente rilevato dal TAR nella sentenza appellata, nessuna previsione della lex specialis di gara vieta che le due centrifughe richieste siano inserite nello stesso modulo o, detto in altri termini, impone che le due centrifughe siano necessariamente autonome”</corsivo>.</h:div><h:div>Ne consegue che, ad una attenta valutazione delle caratteristiche tecnico-strutturali dell’oggetto della fornitura, la censura in esame si basa su di un’illazione: quella per cui, essendo le centrifughe in linea offerte da Beckam costituite da un unico modulo con doppia centrifuga (e non da due moduli indipendenti), non sarebbe possibile la funzione di backup (l’unica richiesta dalla legge di gara).</h:div><h:div>Le parti comuni, infatti, non sono proprie dello specifico strumento che svolge l’attività di centrifuga, ma di componenti del sistema “a monte”: il che impedisce di accedere all’argomento per cui, solo in conseguenza della riferita connotazione strutturale dell’apparato complessivamente considerato, e in assenza di ulteriori e più probanti elementi direttamente inerenti il funzionamento della doppia centrifuga, sarebbe preclusa la caratteristica funzionale richiesta dalla legge di gara.</h:div><h:div>Dunque, in sintesi, sul piano strutturale la legge di gara non prevedeva che le due centrifughe dovessero essere necessariamente inserite in due moduli distinti; e, sul piano funzionale, l’appellante principale non ha fornito un pur minimo principio di prova, che superi la mera formulazione ipotetica, in merito al fatto che le due centrifughe inserite nel medesimo modulo non sarebbero in grado di svolgere la funzione di backup reciproco.</h:div><h:div>Per tali motivi il mezzo in esame è infondato. </h:div><h:div>15.	I residui motivi dell’appello principale (C.1., C.2. C.3. e C.4.) censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto i motivi relativi ai punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente.</h:div><h:div>In argomento va detto anzitutto che la sentenza di primo grado ha ritenuto che “<corsivo>parte ricorrente non ha fornito elementi per ritenere che i punteggi contestati avrebbero potuto essere effettivamente tali da garantire il superamento della soglia minima, perché parte ricorrente ha sì proposto dei punteggi dalla stessa ritenuti “adeguati”, ma oggettivamente non appaiono sussistere elementi tali da far ritenere in modo sufficientemente evidente che sicuramente la P.a. emendando anche il proprio giudizio giungerebbe ad attribuire punteggi tali da superare la soglia minima</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva in argomento il Collegio che, in disparte il rilievo per cui tali censure si traducono in altrettanti tentativi di mera sostituzione del giudizio della ricorrente al giudizio della Commissione che non superano la soglia della manifesta irragionevolezza od illogicità (oggetto di appello incidentale: in merito al quale si veda, da ultimo,  la sentenza di questa Sezione n. 8512/2023, in relazione al “<corsivo>perimetro entro cui è consentito al giudice amministrativo il sindacato in ordine alle censure attinenti alla fissazione e applicazione dei criteri per la valutazione delle offerte ed alla conseguente attribuzione dei punteggi</corsivo>”), le censure medesime risultano in parte infondate nel merito e in parte inammissibili per carenza d’interesse per le ragioni di seguito sinteticamente - artt. 3, comma 2; artt. 120, comma 5, e 74, cod. proc. amm.  -  di seguito indicate.</h:div><h:div>Giova tuttavia premettere che l’infondatezza nel merito dei motivi in esame consegue – in modo autonomo e dirimente - a tre vizi d’impostazione degli stessi, tali da impedirne l’accoglimento.</h:div><h:div>Tali censure, infatti tendono a contestare i singoli punteggi attribuiti con riguardo ai vari subcriteri, appuntandosi su singoli elementi degli stessi ed evitando di considerare la ragionevolezza e logicità dei punteggi medesimi nella logica complessiva secondo cui la legge di gara li ha invece configurati (sul punto si tornerà in seguito).</h:div><h:div>In secondo luogo, tali censure consistono in una reiterazione delle corrispondenti doglianze del ricorso di primo grado, senza una specifica critica (se non sul piano puramente nominale) delle ragioni per le quali il T.A.R. le ha respinte perché infondate.</h:div><h:div>In terzo luogo, il vizio logico comune a tutti i motivi relativi ai punteggi previsti come discrezionali dalla legge di gara è che l’appellante principale muove una critica a tali punteggi partendo dall’assunto, erroneo, secondo cui essi andavano attribuiti sulla base di una sintesi aritmetica di tutti gli elementi considerati per ogni criterio o subcriterio, laddove tale sintesi, pur riferita agl’indicati elementi, ha invece natura discrezionale. </h:div><h:div>15.1. In relazione al subcriterio a.1., Roche ha ottenuto il punteggio di 0,60, mentre ritiene di avere diritto ad un punteggio di “almeno 1,2”.</h:div><h:div>Il mezzo è argomentato, oltre che con un riferimento alla linea di trasporto, con riguardo al fatto che “il progetto di Roche è stato redatto secondo la filosofia Lean esattamente come richiesto dal Criterio e come risulta dal doc. 21 prodotto in giudizio in primo grado”.</h:div><h:div>La censura è infondata, perché tale appiglio al metodo Lean è soltanto nominale, atteso che la Commissione ha chiarito – per giustificare il punteggio assegnato – che “non si evince come l’analisi LEAN dichiarata comporti un evidente miglioramento di processi e percorsi viste le seguenti criticità (….)”: elencando poi analiticamente i profili del progetto di Roche che evidenziano tali criticità (fra i quali la necessità di un accesso non controllato in laboratorio di operatori esterni per la consegna dei campioni).</h:div><h:div>È pertanto evidente come il punteggio numerico contestato consegua ad un percorso valutativo più che ragionevole.</h:div><h:div>Ciò che appare dirimente ed assorbente nel senso dell’infondatezza del mezzo, anche laddove contesta (in chiave comparativa) i punteggi attribuiti all’offerta della parte controinteressata, è che, come già rilevato dal primo giudice, esso omette di considerare che il giudizio della Commissione è molto più articolato di quanto riferito.</h:div><h:div>L’appellante principale pretende di fondare le censure proposte attraverso una scissione atomistica degli elementi che compongono tale giudizio, e il motivo in esame non contiene argomenti critici idonei a superare le motivazioni rigetto espresse in argomento al punto 2.3.1.1. della sentenza appellata.</h:div><h:div>15.2. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo al subcriterio a.2., oggetto del punto 2.3.1.2. della sentenza gravata: anche in questo caso il ricorso in appello non contiene elementi od argomenti idonei a superare il rilievo del T.A.R. secondo cui “<corsivo>le censure di parte ricorrente, per quanto articolate in più motivi (il motivo 1 del ricorso principale e il motivo 11 del secondo ricorso per motivi aggiunti) sono “parziali”, cioè non considerano che il giudizio della Commissione è risultato molto più articolato e tale da ricomprendere ulteriori aspetti oltre a quelli censurati da parte ricorrente, sì che il giudizio di manifesta irragionevolezza o non correttezza viene ad essere inevitabilmente inficiato, non avendo parte ricorrente svolto una censura globale che tenga conto di tutti i profili valorizzati dalla P.a.</corsivo>”.</h:div><h:div>Come correttamente osservato dalla difesa della stazione appaltante, questo autonomo motivo di rigetto del mezzo non è oggetto di impugnazione, dal momento che l’appellante principale si limita a richiamare il rilievo del T.A.R., ma non a contraddirlo o a superare gli argomenti su cui esso si fonda, limitandosi all’asserzione – non altrimenti argomentata – secondo cui “Roche, a differenza di quanto assunto dal giudice di prime cure, ha fornito prova della irrazionalità dell’operato della Commissione idonea a travolgere la legittimità dell’intero giudizio espresso”.</h:div><h:div>In ogni caso va rilevato che l’analitica riproposizione dei sei profili di censura in questione, che suggeriscono per l’offerta Roche punteggi superiori a quelli attribuiti dalla Commissione,  si scontra – per i primi cinque – con i rilievi del T.A.R. in merito agli oggettivi dati dimensionali e funzionali indicati nel relativo progetto, che non consentono una valutazione diversa rispetto a quella contestata in giudizio; e, per il sesto, con il rilievo che il punteggio positivo ricevuto per gli arredi non si pone in relazione di contraddittorietà con i restanti punteggi, posto che l’obiettiva qualità degli arredi non può evidentemente colmare le lacune strutturali riscontrate con riguardo alla strutturazione degli ambienti e dei percorsi di lavoro, per l’evidente ragione dell’accessorietà dell’elemento costituito dall’arredo rispetto invece alla fondamentale prefigurazione delle aree di lavoro, interessate da motivati ed argomentati elementi di criticità che hanno condizionato i relativi punteggi.</h:div><h:div>15.3. Anche per il subcriterio a.3. l’appellante principale non ha gravato con specifici profili di censura l’autonoma motivazione di rigetto delle relative censure, formulata dal T.A.R. al punto 2.3.1.3. della sentenza gravata “<corsivo>Vale anche in tal caso quanto sopra esposto in ordine alla parziarietà delle contestazioni di parte ricorrente rispetto alla complessa articolazione delle valutazioni operate dalla P.a. e, in ogni caso, alla “portata complessiva” dei rilievi operati dalla Commissione di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>In ogni caso il mezzo ripropone l’ottica parziale che viziava le corrispondenti censure proposte in primo grado, dal momento che non considera che la Commissione ha reso una valutazione globale e complessiva dell’offerta Roche sul punto, sicchè non denota alcun profilo di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dedurre che in relazione a 7 obiettivi tale offerta ha ottenuto una valutazione positiva, dal momento che altri e più pregnanti profili di criticità hanno impedito, nell’ottica di tale complessivo giudizio, di raggiungere un risultato positivo.</h:div><h:div>Il riferito giudizio della Commissione ne dimostra semmai l’assoluta obiettività e correttezza, al punto di non esitare a riconoscere gli aspetti positivi dell’offerta pur a fronte di una valutazione complessivamente non soddisfacente.</h:div><h:div>L’appellante principale deduce ancora che “<corsivo>Roche ha realizzato un’analisi Lean sulla base dei pochi elementi messi a disposizione nell’ambito dei documenti di gara i quali, del pari, non richiedevano sul punto documenti grafici e/o similari. Malgrado ciò, Roche ha descritto con completezza i percorsi di operatori e campioni e tempistiche nella Relazione Tecnica fornita; per giunta, i documenti di gara richiedevano la redazione di un openspace</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale argomento dimostra ancora una volta come l’appellante principale si limiti, nel presente giudizio, a reiterare le corrispondenti censure avanzate in primo grado, senza autonomi e specifici profili di critica rivolti alle contrarie motivazioni della sentenza gravata, che sul punto ha osservato come “<corsivo>la mancanza di una previsione puntuale nella lex di gara in ordine all’analisi Lean e agli elaborati da presentare non rende manifestamente irragionevole la valutazione da parte della Commissione, tale da tradursi non in una esclusione diretta, ma solo in un punteggio negativo per l’operatore concorrente. È evidente, infatti, che un’offerta tecnica il più dettagliata possibile potrà essere valutata in modo maggiormente positivo e, al contrario, come nel caso di specie, una meno o addirittura poco dettagliata, in modo negativo (fermo restando che, anche in tal caso, il rilievo in questione si inserisce in un ben più ampio e articolato giudizio negativo)</corsivo>”.</h:div><h:div>15.4. Con riguardo al subcriterio a.4., l’offerta Roche ha ottenuto un punteggio di 1,2 su 3.</h:div><h:div>In proposito il T.A.R. ha osservato che “<corsivo>va rilevato come RTI Roche abbia ottenuto comunque un punteggio non irrilevante, sì che è ancora più arduo ritenere sussistente una manifesta irragionevolezza o erroneità della valutazione da parte della Commissione, la quale risulta aver censurato non la soluzione dell’openspace (prevista dalla legge di gara), ma il fatto che il RTI ricorrente non abbia ideato e offerto - a differenza del RTI controinteressato – soluzioni tecniche idonee per l’isolamento termico e acustico</corsivo>”.</h:div><h:div>La soglia di manifesta irragionevolezza o erroneità giustamente richiesta dal T.A.R. è comunque ben lontana dall’essere raggiunta, dal momento che come ha condivisibilmente controdedotto in memoria la stazione appaltante “<corsivo>Roche sostiene di non aver previsto soluzioni per l’isolamento acustico e termico, in quanto la legge di gara imponeva di realizzare un openspace: l’assunto avversario è errato, come è dimostrato dal fatto che Beckman è riuscito a elaborare una soluzione progettuale in linea con entrambe le esigenze espresse dalla stazione appaltante</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, avere previsto una pavimentazione in materiale maggiormente soggetto a usura, rispetto a quello ritenuto preferibile dal committente pubblico, giustifica, in assenza di probanti deduzioni in punto di equivalenza, il giudizio della Commissione.</h:div><h:div>15.5. L’appello principale contesta poi la sentenza gravata nelle parti in cui ha respinto le censure relative ai subcriteri b.2., b.3., b.5. e b.7. (non anche b.1., meramente enunciato a pag. 28 del ricorso in appello, ma senza che siano stati forniti sul punto specifici profili di critica alla sentenza, ad eccezione del generico, e per ciò inammissibile, rilievo per cui “<corsivo>Il TAR ha respinto il motivo assumendo che l’appellante non avrebbe provato l’equivalenza, ma - a smentita - si ribadisce che l’esame approfondita della documentazione tecnica di Roche avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della doglianza”</corsivo>).</h:div><h:div>Quanto al criterio b.2., con riferimento al quale il mezzo denuncia una irragionevolezza nella comparazione del punteggio riportato rispetto a quello ottenuto dalla controinteressata, la censura è viziata da erroneità del presupposto interpretativo, perché lo strumento offerto dalla controinteressata non richiede – contrariamente a quanto dedotto - il preordinamento manuale dei campioni, come si ricava dalla relativa scheda tecnica.</h:div><h:div>Quanto al criterio b.3., la censura si fonda sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che il sistema offerto da Roche misura con un laser la quantità di plasma, determinando se la quantità è sufficiente per l’esecuzione del test: in realtà la Commissione ne ha tenuto conto, lamentando però che il sistema in questione non sia in grado di selezionare i test prioritari in caso di scarsità di siero o di plasma.</h:div><h:div>Quanto al criterio b.5., ancora una volta l’irragionevolezza del punteggio è argomentata mediante una comparazione con lo strumento offerto dalla controinteressata (e con il punteggio ad esso attribuito): in realtà non può predicarsi l’equivalenza fra i due sistemi dal momento che, come risulta dagli atti, nel sistema Roche le provette sono immesse nel sistema di trasporto prima della centrifugazione, al contrario del sistema offerto dalla controinteressata (dal che la ragionevolezza e logicità dei diversi punteggi attribuiti).</h:div><h:div>Quanto, infine, al subcriterio b.7., anche in questo caso si lamenta una mancata considerazione dell’equivalenza dei sistemi offerti.</h:div><h:div>Tuttavia il T.A.R. sul punto ha osservato che “<corsivo>parte ricorrente ha lamentato, tra le altre cose, anche la mancata valutazione di “equivalenza” del prodotto offerto da parte ricorrente rispetto a quello di parte controinteressata, senza però fornire elementi sufficienti a dimostrare la suddetta equivalenza</corsivo>”; e che “<corsivo>con riguardo al criterio b.7) la motivazione della Commissione risulta essere ampia e tale da non far emergere i profili critici lamentati da parte ricorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>Il tentativo di confutazione di tale capo di sentenza è tuttavia privo di specifici profili di censura, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto assertiva, che “<corsivo>La Sentenza va riformata anche nel punto in cui ha respinto la censura relativa al Criterio b7) laddove ha ritenuto non operativo il principio di equivalenza. Al contrario, l’operato valutativo dell’organo tecnico ha del tutto ignorato che anche la soluzione di Roche è in ogni caso idonea a rispondere alla ratio del requisito “Verifiche di conformità del campione in fase post-analitica. Per valutare la possibilità di eseguire approfondimenti (rerun, reflex test, test aggiunti) successivi all’analisi saranno premiate le soluzioni più efficienti che permettano la verifica di conformità del campione prima dello stoccaggio refrigerato” che dunque anche ad essa avrebbe dovuto essere assegnato il massimo dei punteggi in linea con quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 (con conseguente aumento di 1,6 punti)</corsivo>”.</h:div><h:div>16. Il rigetto dei singoli motivi inerenti i punteggi fin qui esaminati, e la conferma sui relativi capi della sentenza gravata, comportano il difetto d’interesse dell’appellante principale a coltivare le ulteriori censure, relative ai punteggi c.3.) e d.4.).</h:div><h:div>In tanto può configurarsi un interesse di Roche a coltivare tali censure, in quanto esse le consentano di raggiungere la soglia minima di punteggio (42), partendo dal punteggio – inferiore – attribuito in sede di gara (35,19): il che non è, considerato che sono in discussione nel primo caso 1,23 punti e nel secondo caso 1,8. </h:div><h:div>Il T.A.R. ha svolto in sentenza analoga valutazione, ma ha comunque proceduto allo scrutinio dei rimanenti motivi, ritenuti infondati nel merito.</h:div><h:div>Rispetto a tale circostanza Roche deduce in memoria, con specifico riferimento al criterio d.4., che il fatto che il T.A.R. abbia dichiarato il mezzo sia inammissibile che infondato legittima la parte soccombente, che pure non abbia censurato la statuizione d’inammissibilità, a contestare la parte della motivazione della sentenza di primo grado che dichiara infondato nel merito il corrispondente motivo.</h:div><h:div>Osserva in proposito il Collegio, con riferimento alle censure in esame, che la circostanza che il T.A.R. abbia motivato sia nel senso dell’inammissibilità che dell’infondatezza onera la parte dell’impugnazione di entrambi i capi di sentenza, ciascuno dotato di autonomia, posto che il passaggio in giudicato del primo preclude l’esame dell’impugnazione del secondo per evidente carenza d’interesse.</h:div><h:div>Nel caso di specie, tuttavia, quand’anche in tesi si superasse tale ostacolo le ulteriori censure sarebbero comunque inammissibili per carenza d’interesse per la ragione sopra indicata, relativa al mancato superamento della prova di resistenza rispetto al raggiungimento della soglia minima di ammissione alla gara, e dunque all’inutilità per la ricorrente di un eventuale esito di accoglimento dello specifico mezzo.</h:div><h:div>La carenza d’interesse nel caso di specie discende, in altre parole, non (solo) dalla mancata impugnazione del capo di sentenza che ha accertato l’inammissibilità, ma (soprattutto) dall’utilità comunque ricavabile da un ipotetico accoglimento dei relativi motivi di appello, e dei corrispondenti motivi del ricorso di primo grado, una volta che siano stati definitivamente rigettati tutti gli altri motivi inerenti l’attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>Per considerazioni di analogo tenore l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, alla luce del rigetto e dell’inammissibilità die motivi dell’appello principale.</h:div><h:div>17. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello principale è in parte infondato e in parte inammissibile, e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.</h:div><h:div>Il rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità per carenza d’interesse dell’appello incidentale.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Condanna l’appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro diecimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro cinquemila/00 oltre accessori per ciascuna parte.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Giovanni Tulumello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>