<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230562120231206174800968" descrizione="" gruppo="20230562120231206174800968" modifica="06/12/2023 18:41:48" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Consilia Cfo S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="05621"/><fascicolo anno="2023" n="10646"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230562120231206174800968.xml</file><wordfile>20230562120231206174800968.docm</wordfile><ricorso NRG="202305621">202305621\202305621.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Santini</firma><data>06/12/2023 18:41:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 472/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2023, proposto in relazione alla procedura CIG 8390752B96 da: </h:div><h:div>Consilia Cfo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n. 22;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Com Metodi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e Com Metodi S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati D'Angelo, Gattamelata e Polinari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte su un appalto per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Piemonte.</h:div><h:div>Consilia si collocava al primo posto ma veniva poi esclusa dopo il mancato superamento del giudizio di anomalia. Tale esclusione veniva impugnata dinanzi al TAR Piemonte che accoglieva il ricorso, con sentenza n. 188 del 23 febbraio 2022, in quanto la base di calcolo del costo della manodopera era fortemente oscuro.</h:div><h:div>Il procedimento di anomalia riprendeva il suo corso e questa volta si concludeva positivamente per Consilia che dunque si aggiudicava la commessa. </h:div><h:div>Insorgeva a questo punto la seconda classificata Com Metodi ed il TAR Piemonte accoglieva il gravame, con la sentenza qui espressamente gravata (n. 472 del 18 maggio 2023), in quanto era risultato erroneo e non altrimenti giustificato il criterio di calcolo utilizzato per ricavi ottenuti e costi sostenuti da parte di Consilia. In particolare: mentre i ricavi erano basati sulla stima massima (100%) di interventi “a chiamata”, i costi erano invece basati su una percentuale inferiore di interventi “a chiamata” (83% circa). Pertanto la base di calcolo non era omogenea. Inoltre le invocate “economie di scala” di cui Consilia si gioverebbe (per via di numerosi contratti CONSIP ottenuti in altre regioni per analoghi contratti) non sarebbero state altrimenti dimostrate attraverso più specifici elementi.</h:div><h:div>2. La suddetta sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito sintetizzati: erroneità per motivazione carente, contraddittoria ed illogica nonché per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di discrezionalità amministrativa. Più in particolare non sarebbe stato considerato dal giudice di primo grado che: i ricavi sono stati calcolati sulla base dell’importo a base d’asta e dello sconto praticato in sede di gara (oltre il 45%). I costi non si basano sulle attività da espletare le quali non sarebbero state mai pacificamente quantificate nei documenti di gara. Dunque gli stessi costi si basano sulle proiezioni esperienziali di Consilia (ossia sulla base dei precedenti e numerosi appalti dalla medesima eseguiti) nonché sulle economie di scala che la stessa può effettivamente vantare in quanto uno dei maggiori <corsivo>players</corsivo> del settore sul piano nazionale. L’offerta sarebbe entro questi termini attendibile e soprattutto economicamente sostenibile, proprio secondo quanto ritenuto dalla stessa stazione appaltante. Del resto la ricorrente in primo grado Com Metodi ha soltanto contestato la presenza di tale ritenuta aporia alla base del calcolo senza tuttavia mai dimostrare, effettivamente, per quali ragioni l’offerta economica di Consilia sarebbe “in perdita”. E ciò soprattutto in considerazione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante in tale particolare materia. </h:div><h:div>3. Si costituivano in giudizio la Regione Piemonte (per sostenere le ragioni dell’appellante) e Com Metodi (per contrastare le medesime ragioni di Consilia).</h:div><h:div>4. In vista della pubblica udienza si apprendeva che, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, con determinazione dirigenziale n. 1090 del 17 novembre 2023 il nuovo procedimento di anomalia si è concluso ancora una volta favorevolmente per l’appellante Consilia.</h:div><h:div>5. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023 la difesa di parte appellante, in considerazione del nuovo giudizio di anomalia favorevolmente conclusosi in data 17 novembre 2023, dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il presente giudizio di appello. Il ricorso in appello veniva dunque trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. Tutto ciò premesso si rammenta in via preliminare che, per giurisprudenza costante: <corsivo>“La regola dettata dall'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., secondo la quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, deve intendersi invero estesa anche al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a. alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado”</corsivo> (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>: Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).  </h:div><h:div>Di conseguenza il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dalla difesa di parte appellante in occasione della odierna pubblica udienza, dichiarazione evidentemente da ricollegare al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto idonea a dettare una nuova disciplina del rapporto amministrativo e dunque tale da modificare radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso in appello, sì da far venir meno per l’appellante qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, che possa discendere da una decisione sulla domanda azionata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786, cit; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3138; Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5551). Per l’effetto va pronunziata l’improcedibilità del presente appello.</h:div><h:div>Con compensazione in ogni caso delle spese di lite atteso il complessivo andamento del giudizio.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Luca Marchese</h:div><h:div>Massimo Santini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>