<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230519520240311233140257" descrizione="" gruppo="20230519520240311233140257" modifica="14/03/2024 07:28:59" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Sabaudia" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="05195"/><fascicolo anno="2024" n="02501"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230519520240311233140257.xml</file><wordfile>20230519520240311233140257.docm</wordfile><ricorso NRG="202305195">202305195\202305195.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1357 Francesco Frigida\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Frigida</firma><data>13/03/2024 11:07:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Guarracino</firma><data>11/03/2024 23:40:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Presidente FF</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, del 27 febbraio 2023, n. 111, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2023, proposto dal Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato D’Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n. 22; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Sig. Alessandro Rigoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Giancola e Alberta Milone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Gallese n. 30; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Lazio, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Alessandro Rigoni;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati Donato D’Angelo, Alberta Milone e Luca Giancola;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Comune di Sabaudia ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha annullato i provvedimenti del 12 ottobre 2021 e del 3 novembre 2021 con cui aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività oggetto delle comunicazioni di inizio lavori asseverate del 18 maggio 2021 e del 14 settembre 2021, quanto al primo provvedimento, e della comunicazione di inizio lavori asseverata del 15 ottobre 2021, quanto al secondo provvedimento, presentate dal sig. Alessandro Rigoni, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, per la realizzazione di serre mobili stagionali e avanserra, sprovviste di strutture in muratura, e di una vasca recupero acque in località Colle Piuccio dello stesso Comune.</h:div><h:div>Il sig. Rigoni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e ha prodotto una memoria difensiva in vista della trattazione della domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, proposta in via incidentale con l’atto d’appello.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 4 luglio 2023 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza di merito.</h:div><h:div>Entrambe le parti hanno prodotto una memoria di discussione e l’appellato, altresì, una memoria di replica.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – È appellata la sentenza con cui il giudice di primo grado ha annullato i provvedimenti adottati per disporre il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di realizzazione di serre mobili stagionali e avanserra, senza strutture in muratura, e di una vasca recupero acque in località Colle Piuccio del Comune di Sabaudia, in un sito ricompreso nel Parco Nazionale del Circeo, per le quali l’appellato aveva presentato, in data 18 maggio, 14 settembre e 15 ottobre 2021, tre comunicazioni di inizio lavori asseverate.</h:div><h:div>2. – I due provvedimenti inibitori sono stati adottati a seguito dei pareri non favorevoli espressi sul progetto dal dirigente dell’Area Vasta Tecnica della medesima amministrazione in data 12 ottobre e 2 novembre 2021, che ne hanno sostanziato le ragioni.</h:div><h:div>2.1 – Il primo parere negativo, sulle CILA del 18 maggio e del 14 settembre 2021, era corredato della seguente motivazione:</h:div><h:div>«<corsivo>Accertato che le aree oggetto dl intervento sono ricomprese in area soggetta a vincolo paesaggistico e che l’intervento de quo risulta sprovvisto del necessario Nulla Osta ai sensi del Dlg.vo 42/2004, in relazione alla complessità delle opere in oggetto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Accertato che la superficie prevista per la realizzazione delle serre sia derivata non dal calcolo del 40% dell’area disponibile oggetto di intervento, ma da un conteggio complessivo considerante aree/terreni (fg. 84 part.lle 24, 340, 342 e 724) che, seppur asservite tramite messa a disposizione da parte di un terzo proprietario, risultano in effetti dislocate distanti dal terreno del richiedente ove io stesso ha previsto la costruzione delle serre che coprirebbero tutta la superficie delle part.lle 3, 45, 46, 177 del foglio 94 di proprietà del sig. Rigoni Alessandro e che il progetto così presentato non rientra nelle indicazioni regolamentari di cui alla DGR 612/2011 e L.R. 34/96 s.m.i.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Verificato inoltre che le aree messe a disposizione da parte di un terzo proprietario con part.lle 724, 342, 24 del fg. 84, non hanno interamente una destinazione agricola del vigente PRG, in quanto in parte hanno destinazione a verde pubblico, verde privato e viabilità-fascia di rispetto, pertanto tali porzioni di aree non possono essere utilizzate ai fini agricoli e conteggiate ai fini del calcolo per la realizzazione di serre in base alla vigente normativa; dette aree inoltre, sono ricomprese nel P.T.P.R. vigente (D.C.R. N° 5 del 21/04/2021) nel sistema del Paesaggio Naturale Agrario, di cui l’art. 23, punto 1.1 delle N.T.A., il quale dispone che la realizzazione delle serre in base alla L.R. 34/96, le stesse non possono superare il rapporto di copertura del 30% della superficie disponibile;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Accertato che il progetto casi come presentato non è conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente, come sopra riportato</corsivo>».</h:div><h:div>2.2 – Il secondo parere negativo, sulla CILA del 15 ottobre 2021, era analogamente motivato con riferimento al difetto di nulla osta <corsivo>ex</corsivo> D.lgs. 42/2004 in relazione alla complessità delle opere e all’impossibilità di tener conto, ai fini del calcolo della superficie coperta massima realizzabile, dei terreni messi a disposizione da parte di un terzo perché distanti dal terreno del richiedente, con conseguente eccedenza della superficie di progetto (mq 55.728,70) rispetto a quella realizzabile secondo i calcoli del Comune (mq 33.156,00 ai sensi della D.G.R.L. n. 612/2011 ovvero mq 47.445,00 ai sensi della L.R. n. 34/96 e s.m.i.).</h:div><h:div>Il parere adduceva inoltre «<corsivo>la non conformità della recinzione in progetto (mobile da cantiere) alle disposizioni del vigente R.E.C. (art.4 - Allegato A), anche ai fini della sicurezza</corsivo>» e, a differenza del precedente, non faceva menzione delle altre circostanze già ritenute ostative all’utilizzabilità dei terreni asserviti dal terzo (il non avere interamente destinazione agricola; l’essere ricomprese nel sistema del Paesaggio Naturale Agrario con conseguente rapporto di copertura massimo pari al 30% della superficie disponibile).</h:div><h:div>3. – Il T.A.R., respinta <corsivo>in limine</corsivo> l’eccezione del Comune sulla invalidità della procura rilasciata al difensore del ricorrente, ha annullato i due provvedimenti inibitori giudicando fondati sei degli otto motivi d’impugnazione.</h:div><h:div>3.1 – In particolare, per quanto riguarda l’affermazione che l’intervento risultava sprovvisto del nulla osta ex d.lgs. n. 42/04 in relazione alla complessità delle opere in progetto, il T.A.R. ha ritenuto il parere negativo privo della necessaria motivazione, non essendovi specificato per quale ragione l’intervento è qualificabile come complesso, ed affetto da carenza di istruttoria.</h:div><h:div>Secondo il primo giudice si tratta, in realtà, di serre che per il fatto d’essere completamente prive di opere in muratura, essendo infisse al suolo con meri sostegno leggeri metallici e arcate di sostegno di film plastificati rimovibili in modo da lasciare in alcuni periodi dell’anno le colture “a cielo libero”, non sono riconducibili al novero delle serre fisse, che necessitano del nulla osta paesaggistico, ma qualificabili come serre mobili, per le quali non è richiesto titolo edilizio né è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, poiché non comportano un’alterazione permanente dello stato dei luoghi o un’alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio (circostanza quest’ultima esclusa dalla Regione Lazio in sede di valutazione di incidenza regionale).</h:div><h:div>Non rileverebbe in senso contrario la previsione di progetto di una vasca per il recupero e il riutilizzo di acque piovane a uso irriguo, in quanto opera destinata a fini compatibili con la destinazione agricola e potendo rientrare i singoli sistemi di raccolta di acque a uso irriguo nell’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica delle reti irrigue e dei pozzi senza manufatti emergenti in soprasuolo di cui al punto A.15 dell’allegato A (“Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”) del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31.</h:div><h:div>3.2 – Per quanto concerne l’affermazione, sviluppata più in dettaglio nel secondo parere non favorevole, che la superficie d’intervento prevista eccedeva il limite del 40% dell’area disponibile, in quanto considerava altre aree non finitime eludendo così le disposizioni della D.G.R. n. 616/2011 e della l.r. n. 34/1996, il T.A.R. ha affermato che la legge regionale e la richiamata D.G.R. non prevedono l’obbligo di avvalersi di terreni finitimi (come confermato dalla Regione Lazio nella valutazione favorevole di incidenza) e che, occorrendo operare sul piano interpretativo, è «<corsivo>logica conclusione quella che contempli la tutela dei contrapposti interessi, alla realizzazione di colture irregimentate, sia pure in serre amovibili, e alla permanenza di terreni “liberi” che la percentuale individuata attesta. Ebbene, che tali terreni “liberi” siano allocati in zone vicine, anche se non fisicamente confinanti, consente di rispettare la proporzione suddetta, senza alterazione del bilanciamento di interessi ora richiamato</corsivo>»; tutto ciò «<corsivo>senza che possa rilevare la formalità di sottoscrizione del relativo accordo tra le parti, come pure richiamata dal Comune di Sabaudia, non contestata ed eventualmente oggetto di contesa tra le parti con esclusione del Comune</corsivo>».</h:div><h:div>3.3 – Sul profilo ostativo costituito dalla destinazione urbanistica, non interamente agricola, delle aree messe a disposizione dal terzo, il T.A.R. ha obiettato al provvedimento che «<corsivo>nel diniego non è indicato perché la destinazione sulla base di progetto sia incompatibile con quella indicata, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del progetto stesso. Né è richiamata la specifica normativa primaria di riferimento</corsivo>».</h:div><h:div>3.4 – Infine, riguardo alla non conformità della recinzione per ragioni di sicurezza, per il T.A.R. «<corsivo>tale marginale osservazione non poteva legittimare l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intera attività, eventualmente incentrandosi il Comune sulla modifica della recinzione in questione, peraltro prescritta dalla stessa Regione Lazio nella valutazione di incidenza</corsivo>», con conseguente fondatezza anche del motivo di ricorso sulla sproporzionalità del provvedimento.</h:div><h:div>4. – L’appello è affidato a sei motivi di gravame.</h:div><h:div>5. – Col primo motivo l’appellante si duole che il T.A.R. abbia respinto l’eccezione sulla invalidità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, anteriore alla redazione del ricorso, con la motivazione che ad essere decisivo non è il momento temporale di rilascio della procura ma il suo contenuto, che dev’essere tale da consentire una sicura riconduzione del mandato difensivo a una controversia specifica, e che nel caso di specie questo presupposto risulta soddisfatto.</h:div><h:div>Sostiene, in particolare, il Comune che la circostanza che la procura sia stata sottoscritta in data anteriore a quella del ricorso basta a renderla incompatibile col carattere speciale che è richiesto per essa quando il ricorrente non sta in giudizio personalmente (cfr. art. 40, co. 1, lett. g, c.p.a.). L’anteriorità dimostrerebbe, infatti, che la procura è stata rilasciata senza che il ricorrente conoscesse il contenuto dell’atto.</h:div><h:div>5.1 – Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del suddetto motivo sollevata dall’appellato sostenendo che è formulato sulla base di rilievi svolti per la prima volta nel presente grado del giudizio e che non contiene censure specifiche all’<corsivo>iter</corsivo> logico argomentativo seguito sul punto dalla sentenza appellata, ma una richiesta di revisione della decisione di primo grado sulla base di argomenti difensivi nuovi.</h:div><h:div>Difatti il divieto del c.d. <corsivo>ius novorum</corsivo> in appello non si estende alle eccezioni e alle questioni processuali e sostanziali rilevabili d’ufficio, quali sono quelle di tardività, inammissibilità o improcedibilità, fermo restando l’onere di allegare e di provare i fatti sottostanti (<corsivo>ex multis</corsivo>, C.d.S., sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7280).</h:div><h:div>5.2 – Nel merito, il motivo è infondato.</h:div><h:div>5.2.1 – Poiché la procura speciale si caratterizza, rispetto a quella generale alle liti, per conferire al difensore il potere rappresentativo per una singola lite, condivisa giurisprudenza di questo Consiglio osserva che «<corsivo>la qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque</corsivo>
				<corsivo>una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385)</corsivo>» (C.d.S., sez. V, 5 luglio 2023, n. 6586; id., 4 ottobre 2021, n. 6606).</h:div><h:div>5.2.2 – Nel caso in esame la procura è stata rilasciata per l’«<corsivo>instaurando procedimento dinnanzi al TAR Lazio, sede Latina, per l’impugnazione dei provvedimenti emessi dal Comune di Sabaudia, in data 12 ottobre e 3 novembre 2021, attraverso i quali l’amministrazione ha vietato la prosecuzione dell’attività di costruzione di serre stagionali e lo svolgimento delle colture, nonché di ogni atto presupposto e conseguente o comunque connesso (compreso, ove occorrer possa, il provvedimento di autotutela emesso dal Comune)</corsivo>» e, pertanto, presenta tutte le caratteristiche sopra indicate per poter essere qualificata come speciale.</h:div><h:div>6. – Col secondo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto i motivi d’impugnazione (secondo e terzo) con i quali l’odierno appellato aveva dedotto che le opere oggetto delle comunicazioni d’inizio lavori asseverate erano riconducibili alla tipologia delle serre stagionali amovibili, liberalizzata sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto quello paesaggistico.</h:div><h:div>6.1 – Ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rientrano nel novero degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo «<corsivo>le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola</corsivo>».</h:div><h:div>L’art. 146, co. 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica «<corsivo>per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio</corsivo>»</h:div><h:div>A propria volta il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) all’art. 2 stabilisce che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» (“Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”), che al punto A.19 annovera tra di essi la «(…) <corsivo>installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura</corsivo> (…)».</h:div><h:div>6.2 – Al riguardo, con recente decisione (C.d.S., sez. II, 18 maggio 2023, n. 4934) la Sezione ha osservato che:</h:div><h:div>«<corsivo>Come la giurisprudenza ha da tempo affermato, un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell’attività agricola" (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017 n. 1912) e non abbia "requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale" (Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4 e 15 aprile 2019 n. 2438).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In definitiva</corsivo> (…) <corsivo>le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ciò che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo – come affermato in sentenza – la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In definitiva, mentre all’atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l’assenza di muratura (che – come già affermato – negherebbe, ove presente, ex se la amovibilità), in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni; prova che deve essere offerta dall’interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall’esigenza di idoneo titolo edilizio</corsivo>».</h:div><h:div>6.3 – Nel caso di specie, pacifica l’assenza di opere in muratura, difetta tuttavia il requisito della stagionalità, come sopra definito, che è necessario per qualificare le opere come serre mobili stagionali, sottratte in quanto tali alla necessità del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>6.4 – Ad escludere la temporaneità e periodicità della presenza del manufatto sul territorio è lo stesso piano di produttività agricolo presentato dal tecnico a corredo delle CILA per evidenziare la programmazione e lo svolgimento della specifica attività agricola da eseguire (non in generale nell’azienda, ma specificamente) all’interno delle serre che s’intendevano realizzare (cfr. docc. 6 e 7 della produzione di primo grado di parte ricorrente).</h:div><h:div>Infatti nei tre piani (datati 14 maggio, 14 settembre e 14 ottobre 2021) si prevedono colture cicliche destinate a coprire, pressoché senza soluzione di continuità, l’intero anno, precisandovisi che «<corsivo>nei mesi freddi la coltura principale sarà ortaggi, quali: zucchine, cavoletti di Bruxelles, carote e rape bianche</corsivo>», che «<corsivo>nei mesi caldi si avranno colture come meloni ed angurie</corsivo>», che «<corsivo>nel mese di agosto, il più caldo dell’anno, il terreno sarà lasciato riposare, successivamente, agli inizi di settembre, sarà lavorato, concimato, per poi procedere con la semina o piantumazione (se si utilizzeranno delle piantine prese in vivaio) dando così inizio al ciclo colturale annuale</corsivo>».</h:div><h:div>6.5 – Il fatto che le tre CILA riguardano il medesimo tipo di opera e che nel suo insieme l’impianto serricolo verrebbe a costituire un aggregato organico allocato sul fondo di proprietà dell’appellato di dimensioni tali da alterare in modo duraturo e sostanzialmente permanente lo stato dei luoghi, in area soggetta a vincolo paesaggistico, chiarisce il significato del riferimento, nei provvedimenti inibitori, alla complessità (intesa come caratteristica qualitativa di un insieme di parti che associate tra loro acquistano una diversa proprietà) delle opere in progetto come giustificazione della addotta necessità del nulla osta paesaggistico e contraddice la ritenuta sussistenza di un vizio di carenza di motivazione.</h:div><h:div>6.6 – Il motivo di appello è, pertanto, fondato.</h:div><h:div>7. – Una volta acclarato che l’intervento, comprensivo delle opere accessorie e serventi, non potendo essere qualificato in termini di realizzazione di serre mobili e comportando un’alterazione permanente dello stato dei luoghi richiede l’autorizzazione paesaggistica, ciò basta a reggere i provvedimenti impugnati in primo grado, che, come visto, si basano su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a giustificare autonomamente le determinazioni avversate in giudizio.</h:div><h:div>8. – Può comunque aggiungersi, in senso rafforzativo, che le critiche alla sentenza di primo grado colgono nel segno anche per quanto riguarda la rilevanza della destinazione urbanistica delle aree in questione.</h:div><h:div>8.1 – E’ vero che, nel silenzio della legge regionale, la D.G.R. del 16 dicembre 2011, n. 612, nell’adottare le misure di conservazione specifiche e nel definire le attività da favorire per le zone di protezione speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide (Allegato C, punto 6), prevede che «<corsivo>la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superfice coperta non deve superare il quaranta percento dell’area disponibile</corsivo>» senza fare alcun riferimento né al fatto che debba trattarsi di suoli finitimi, né alla loro destinazione urbanistica.</h:div><h:div>8.2 – Tuttavia, per «<corsivo>area disponibile</corsivo>» (<corsivo>scil. </corsivo>per la costruzione di nuove serre) si deve chiaramente intendere il complesso dei terreni a disposizione del proponente in cui è legittima, per la loro destinazione urbanistica, la realizzazione e la collocazione di tal genere di impianti, cosicché, sia pure al solo scopo di ampliare la base di calcolo del 40%,  non è possibile asservire ulteriori aree non omogenee che non si prestino per destinazione a quell’utilizzo, il che dimostra la fondatezza anche del quarto motivo di appello che riguarda questo specifico punto.</h:div><h:div>9. – Fondato è anche l’ultimo motivo di gravame, con cui l’appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha censurato i provvedimenti impugnati per difetto di proporzionalità.</h:div><h:div>9.1 –  Come si è già riportato, riferendosi alla non conformità della recinzione per ragioni di sicurezza il T.A.R. ha affermato che «<corsivo>tale marginale osservazione non poteva legittimare l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intera attività, eventualmente incentrandosi il Comune sulla modifica della recinzione in questione, peraltro prescritta dalla stessa Regione Lazio nella valutazione di incidenza</corsivo>».</h:div><h:div>9.2 – Tuttavia, la proporzionalità del divieto di prosecuzione dell’attività oggetto delle tre CILA, vale a dire la realizzazione delle serre, è ristabilita una volta rimessolo in relazione al difetto di autorizzazione paesaggistica e non semplicemente alla non conformità della recinzione.</h:div><h:div>10. – Per queste ragioni, assorbiti i restanti motivi, l’appello dev’essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dev’essere respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>11. – La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado tra il Comune di Sabaudia e il sig. Rigoni, mentre nulla deve disporsi per la Regione Lazio, la quale non si è costituita in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado tra il Comune di Sabaudia e il sig. Alessandro Rigoni; nulla per la Regione Lazio, non costituitasi in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Francesco Guarracino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>