<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230513220250420220147622" descrizione="" gruppo="20230513220250420220147622" modifica="23/04/2025 11:28:06" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="G2 Misuratori S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="05132"/><fascicolo anno="2025" n="03517"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230513220250420220147622.xml</file><wordfile>20230513220250420220147622.docm</wordfile><ricorso NRG="202305132">202305132\202305132.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\282 Carmine Volpe\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>23/04/2025 10:48:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Lorenzo Vitale</firma><data>21/04/2025 12:25:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Lorenzo Vitale,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03696/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5132 del 2023, proposto da </h:div><h:div>G2 Misuratori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Andrisani, Giuseppe Gullo, Valerio Landi e Fiorella Goretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Greiner S.P.A, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Ruzzo Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Giancola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Ruzzo Reti S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Silvia Andrisani, Giuseppe Gullo, Vittoria Chiacchio in sostituzione dell'avv. Claudio Giancola e l'Avvocato dello Stato Mattia Cherubini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. In data 28 ottobre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (in seguito anche solo “A.G.C.M.” o a l’“Autorità”) ha ricevuto un esposto anonimo che segnalava l’esistenza di un cartello tra le società Maddalena s.p.a. (per brevità “Maddalena”), WaterTech s.p.a (per brevità “Watertech”), Itron Italia s.p.a. (di seguito “Itron”) e G2 Misuratori s.r.l. (per brevità “G2”).</h:div><h:div>All’esito delle verifiche preliminari, l’A.G.C.M. ha deliberato, in data 29 ottobre 2019, l’avvio del procedimento istruttorio nei confronti di Maddalena, Watertech, G2 ed Itron volto a verificare una eventuale violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 T.F.U.E. qualora fosse accertata l’esistenza di “un coordinamento tra le società G2M, Itron Italia, Maddalena e Watertech volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse nella partecipazione alle gare pubbliche per la fornitura di contatori per acqua, attraverso la definizione concertata delle modalità partecipative”.</h:div><h:div>Il successivo 6 novembre 2019 si sono svolte ispezioni ed acquisizioni documentali presso le imprese coinvolte.</h:div><h:div>In data 10 giugno 2020, il procedimento è stato soggettivamente esteso anche a Sensus Italia s.r.l. a Socio Unico (“Sensus”) e alla sua controllante Sensus Metering Systems (LuxCo 3) sàrl (“Sensus Metering”), alla controllante di Watertech, ARAD Ltd (“ARAD”) e alla controllante di Itron Italia, Itron Inc.</h:div><h:div>A seguito di proroghe del termine, presentazioni di programmi di <corsivo>compliance</corsivo> e dopo le audizioni finali dinanzi al collegio, l’Autorità ha adottato, in data 1° febbraio 2022, il provvedimento n. 29981 (di seguito anche solo “provvedimento”) con cui ha accertato l’esistenza di un’intesa di <corsivo>bid rigging</corsivo>, ossia finalizzata a manipolare gli esiti delle gare pubbliche indette dai gestori del Sistema idrico integrato (SII), mediante ripartizioni delle aggiudicazioni ed accordi sulle offerte da formulare. </h:div><h:div>In particolare, è stato accertato che “<corsivo>le società G2 Misuratori S.r.l., Itron Italia S.p.a., Itron Inc., Maddalena S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl, WaterTech S.p.a. e ARAD Ltd hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), avente la finalità di condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il medesimo provvedimento l’Autorità, per quanto qui di interesse, ha:</h:div><h:div>- ordinato a G2 di astenersi “<corsivo>in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata</corsivo>”;</h:div><h:div>- irrogato nei confronti della medesima società una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 853.007,00.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato il 19 aprile 2022 e depositato il 27 aprile 2022, G2 ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso di primo grado G2 ha dedotto i motivi così rubricati:</h:div><h:div>1) Sulla competenza giurisdizionale del T.A.R. del Lazio rispetto ai provvedimenti dell’AGCM e sulla portata del sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’AGCM;</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981 nonché dell’art. 6 CEDU;</h:div><h:div>3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 l. n. 287/1990; erronea qualificazione del mercato rilevante; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di adeguata Motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>4) Difetto di istruttoria e violazione delle norme sull’onere della prova (art. 2, reg. Ce/1/2003); eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti;</h:div><h:div>5) Carenza e difetto di adeguata motivazione ex art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere e/o violazione di legge; contraddittorietà della motivazione; violazione del giusto procedimento;</h:div><h:div>6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, L. n. 689/1981 e dell’art. 25 Reg. CE/ 1/2003;</h:div><h:div>7) Eccesso di potere per errata quantificazione delle sanzioni, nonché per illogicità, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.</h:div><h:div>3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso. </h:div><h:div>4. Con ricorso notificato il 5 giugno 2023 e depositato il 14 giugno 2023, G2 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.</h:div><h:div>Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1) <corsivo>Error in iudicando</corsivo>: violazione di legge, travisamento dei fatti e degli atti circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, L. 689/1981, e 6 CEDU nonché degli artt. 28, L. 689/1981, e 25 Reg. CE/1/2003;</h:div><h:div>2) <corsivo>Error in iudicando</corsivo>: erronea qualificazione del mercato rilevante. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 TFUE e 2 l. 287/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di adeguata motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>3) <corsivo>Error in iudicando</corsivo>: travisamento dei fatti e delle evidenze documentali; difetto di istruttoria; contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, con particolare riguardo alla veridicità e utilizzabilità del doc. 248 (cfr. doc. 9);</h:div><h:div>4) <corsivo>Error in iudicando</corsivo>: eccesso di potere per errata quantificazione delle sanzioni, nonché per illogicità, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità;</h:div><h:div>5) <corsivo>Error in iudicando</corsivo>: circa il difetto di legittimazione passiva di Ruzzo Reti S.p.a;</h:div><h:div>Infine, con il sesto mezzo, G2 ha riproposto, <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo n. 5 del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>5. In data 22 giugno 2023 l’Autorità si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello. </h:div><h:div>6. In data 28 luglio 2023 si è costituita in giudizio Ruzzo Reti S.p.a., intimata nel giudizio di primo grado.</h:div><h:div>7. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie conclusionali e memoria di replica.</h:div><h:div>8. All’udienza del 27.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In ordine logico appare prioritario esaminare il quinto motivo a mezzo del quale si censura la sentenza nella parte in cui è stata accolta l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata nel giudizio di primo grado da Ruzzo Reti S.p.a. in qualità di gestore del SII della Provincia di Teramo.</h:div><h:div>Il motivo è infondato. </h:div><h:div>La Ruzzo Reti s.p.a. non è soggetto controinteressato e correttamente il Tar ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>Infatti, la società non è titolare di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso la domanda di annullamento finalizzato al mantenimento dell’atto gravato. Di conseguenza, non risultando titolare di una posizione differenziata e qualificata meritevole di tutela, essa è stata correttamente estromessa dal presente giudizio, a nulla valendo il fatto che la ricorrente le abbia notificato il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Il quinto motivo, pertanto, è infondato e la sentenza di primo grado deve essere sul punto confermata.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto, trattandoli unitariamente in quanto strettamente connessi, il primo e il sesto motivo del ricorso di primo grado concernenti rispettivamente la tardività nell’avvio del procedimento e l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni.</h:div><h:div>In particolare, in relazione alla prima questione, il Tar ha ritenuto che l’individuazione del <corsivo>dies a quo</corsivo> per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità non potrebbe farsi coincidere con la ricezione della denuncia anonima in quanto l’esposto – in disparte la genericità – non è stato reputato sufficiente dall’A.G.C.M. per formulare un giudizio di sussistenza dell’intesa.</h:div><h:div>L’appellante lamenta l’irragionevolezza della motivazione della decisione impugnata in quanto non potrebbe ritenersi congruo un periodo di sette mesi durante i quali l’Autorità avrebbe solamente reperito, tramite ricerche su internet, sei verbali ed avvisi di aggiudicazioni, ritenuti sufficienti dall’A.G.C.M. per verificare la coerenza dell’illecito segnalato e l’andamento delle gare attenzionate.</h:div><h:div>Tale acquisizione di elementi valutativi era intervenuta il 5 giugno 2019 e solo a distanza di 156 giorni dalla rilevata infrazione, avvenuta il 6 novembre 2019, è stato comunicato all’appellante ed alle altre parti l’avvio del procedimento.</h:div><h:div>La modesta documentazione acquisita non autorizzerebbe a qualificare l’attività istruttoria come “complessa”, tale da giustificare un lasso temporale di ben 12 mesi per l’avvio del procedimento. Sussisterebbe, pertanto, la violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della l. 689/1981, con conseguente illegittimità di tutta l’attività svolta, inficiando il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>2.1. Quanto a tale primo profilo di censura contenuto nel secondo mezzo, relativo alla violazione dei termini previsti per lo svolgimento della fase preistruttoria del procedimento e, in generale, alla irragionevole durata del procedimento, risulta corretto quanto statuito dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>Come già evidenziato dalla Sezione nella recente decisione adottata a definizione del giudizio promosso da altra società sanzionata con il medesimo provvedimento (Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979, di cui si riprendono di seguito ampi passaggi motivazionali), la giurisprudenza amministrativa <corsivo>in subiecta materia </corsivo>ha da tempo chiarito che:</h:div><h:div>- il “termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione stessa” (sin da Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896);</h:div><h:div>- i novanta giorni decorrono, quindi, una volta completata la raccolta degli elementi fattuali necessari a contestare l’illecito (sul punto vd<corsivo>. ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2020, n. 3572, secondo cui “deve però precisarsi che il decorso dei novanta giorni è collegato dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981, non già alla data di commissione della violazione, bensì al tempo di accertamento dell’infrazione. Si fa riferimento non alla mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita implicante il riscontro [...] della sussistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti”).</h:div><h:div>Ebbene, sulla scorta delle suddette coordinate ermeneutiche, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il <corsivo>dies a quo </corsivo>del termine non può farsi coincidere, nel caso di specie, con la semplice ricezione della denuncia anonima.</h:div><h:div>Più segnatamente, come già statuito da questa Sezione con riguardo ad analoghe doglianze svolte in altri giudizi da altri operatori economici parti dell’intesa di che trattasi (sentenza n. 9380 del 31 ottobre 2023), preme rilevare che:</h:div><h:div>- “la segnalazione anonima giungeva all’Autorità in data 28 ottobre 2018”;</h:div><h:div>- “al momento della ricezione del documento anonimo l’Autorità possedeva solo una notizia priva di qualsivoglia affidabilità in ordine ad un possibile illecito antitrust, ma non degli elementi per contestarlo essendo necessario che l’avvio del procedimento si caratterizzi per una puntuale e non generica descrizione della condotta perseguibile dall’Autorità”;</h:div><h:div>- “una diversa conclusione risulterebbe lesiva anche degli interessi dei destinatari dell’avvio del procedimento che diversamente opinando potrebbero risultare coinvolti in accertamenti del tutto inutili subendo per ciò solo anche possibili conseguenze economiche negative”;</h:div><h:div>- “l’ultimo atto compiuto nella fase preistruttoria coincide con l’acquisizione documentale presso le stazioni appaltanti conclusa in data 16 settembre 2019, sicché entro il termine di 90 giorni decorrente da quest’ultimo, ossia in data 29 ottobre 2019, veniva avviato il procedimento istruttorio”;</h:div><h:div>- il “provvedimento finale è stato adottato prima che il termine di conclusione del procedimento fosse scaduto”.</h:div><h:div>Queste considerazioni sono state ribadite dalla Sezione anche con la successiva sentenza n. 10914 del 18 dicembre 2023 osservando quanto segue.</h:div><h:div>- “Nel caso di specie si è, quindi, imposta un’attività preistruttoria all’Autorità dopo la ricezione della segnalazione anonima che è consistita nella verifica di tutte le circostanze che erano state indicate in tale segnalazione, non potendo l’Autorità avviare un procedimento solo sulla base di tale documento ma dovendo preventivamente acquisire elementi che consentissero di accertare la veridicità di quanto ivi esposto, acquisendo, quindi, elementi conoscitivi dotati di una sufficiente consistenza. Non si è trattato, inoltre, di un’attività di «puro contorno» – come dedotto dalle appellanti - ma di una verifica complessa che ha interessato una pluralità di procedure di gara, svoltesi in un arco temporale comunque significativo. Né si è trattato di un’attività non complessa, dovendo non soltanto verificare l’esito delle gare ma esaminare l’esatta dinamica delle stesse alla luce dei principi e delle regole del diritto della concorrenza ritenute violate”.</h:div><h:div>- In ogni caso, non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la dedotta durata non ragionevole determinerebbe <corsivo>ex se </corsivo>un <corsivo>vulnus </corsivo>alla loro posizione soggettiva atteso che secondo la giurisprudenza unionale “la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare soltanto l’annullamento di una decisione di accertamento di infrazioni adottata all’esito di un procedimento amministrativo fondato sull’articolo 101 o 102 TFUE, qualora sia stato dimostrato che tale violazione aveva pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2006, <corsivo>Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione</corsivo>, C105/04 P, EU:C:2006:592, punti 42 e 43 nonché del 9 giugno 2016, <corsivo>CEPSA/Commissione</corsivo>, C608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61, e del 9 giugno 2016, <corsivo>PROAS/Commissione</corsivo>, C616/13 P, EU:C:2016:415, punto 74)” (Corte di Giustizia dell’Unione europea, VIII Sezione, 28 gennaio 2021, in C-466/19 P, punto 32)”. </h:div><h:div>Va notato, per completezza, che, nel caso in esame, le parti appellanti non hanno comunque svolto alcuna specifica deduzione in ordine al pregiudizio che l’asserita eccessiva durata del procedimento avrebbe determinato ai loro diritti di difesa.</h:div><h:div>Tutte le considerazioni che precedono appaiono oggi ulteriormente confortate dai più recenti approdi della giurisprudenza unionale.</h:div><h:div>Con sentenza, 30 gennaio 2025, causa C511/23, <corsivo>Caronte &amp; Tourist SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</corsivo>, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha, infatti, affermato, su rinvio pregiudiziale operato dal giudice amministrativo italiano con riguardo proprio all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, che “L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”.</h:div><h:div>Più segnatamente, i giudici di Lussemburgo hanno statuito che:</h:div><h:div>- l’applicazione di un termine fisso di 90 giorni “rischia di obbligare l’AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l’insieme delle procedure d’infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE”;</h:div><h:div>- “Un siffatto pregiudizio all’indipendenza operativa dell’AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il <corsivo>dies a quo </corsivo>del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l’impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo”;</h:div><h:div>- “le conseguenze che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ricollega all’inosservanza del termine di cui trattasi appaiono idonee a generare un rischio sistemico di impunità per i fatti integranti infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, detta normativa nazionale potrebbe in tal modo implicare che un numero rilevante di infrazioni accertate alle norme in materia di concorrenza non siano oggetto di sanzioni efficaci e dissuasive”;</h:div><h:div>- “Spetta quindi al giudice del rinvio interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale, in particolare l’articolo 31 della legge n. 287/90 e l’articolo 14 della legge n. 689/81, in modo conforme al diritto dell’Unione al fine di garantirne la piena efficacia. L’obbligo di interpretazione conforme impone a tale giudice di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una disposizione del diritto dell’Unione e di disapplicare, a tal fine, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore, foss’anche supremo, al quale esso sia vincolato, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, <corsivo>Popławski</corsivo>, C-573/17, EU:C:2019:530, punto 78 e giurisprudenza ivi citata; del 21 gennaio 2021, <corsivo>Whiteland Import Export</corsivo>, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 58, nonché del 13 giugno 2024, <corsivo>DG de la Función Pública, Generalitat de Catalunya e Enviamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya</corsivo>, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, punti 108 e 110)”; </h:div><h:div>- “i diritti della difesa delle imprese sottoposte a una procedura d’infrazione non possono, in ogni caso, risultare violati per il solo fatto dell’inosservanza del termine di cui trattasi” e che “benché sia certamente importante evitare che i diritti della difesa di un’impresa non siano irrimediabilmente compromessi nel corso della fase preliminare di una procedura d’infrazione in materia di concorrenza, una siffatta impresa resterà, in ogni caso, in grado di esercitare effettivamente i suoi diritti della difesa, purché si garantisca che nessuna decisione possa essere adottata nei suoi confronti dall’autorità nazionale garante della concorrenza senza che quest’ultima abbia condotto una fase istruttoria in contraddittorio, nel corso della quale detta società abbia potuto far valere pienamente i suoi diritti della difesa”. </h:div><h:div>2.2. Passando al secondo profilo del motivo in esame, riferito al rigetto dell’eccezione di prescrizione, si osserva che il Tar ha ritenuto che, essendo risultata l’intesa conclusa nell’anno 2019, alla data della notifica del provvedimento di avvio dell’istruttoria non era ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981.</h:div><h:div>Il motivo in esame, sul punto, si articola sotto un duplice profilo, risultando censurata la sentenza di primo grado sia con riferimento alla ritenuta natura permanente dell’illecito che con riferimento alla data di cessazione della permanenza.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante si duole del fatto che nella fattispecie per cui è causa non sarebbe ravvisabile una continuità della condotta nel suo rapporto causale con l’evento, evidenziando che, affinché si abbia un illecito permanente, si dovrebbe registrare una condotta continua, suscettibile di produrre e sostenere concretamente la causazione dell’evento.</h:div><h:div>Quanto all’identificazione del <corsivo>dies a quo</corsivo> per il computo della prescrizione quinquennale, l’appellante prende in considerazione due distinte date, coincidenti con la data di notificazione del provvedimento sanzionatorio (16.2.2022) ovvero con la data di notificazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio (6.11.2019).</h:div><h:div>Nel primo caso risulterebbe prescritto il potere di accertamento dell’illecito per il periodo decorrente dall’anno 2012 al 15.2.2017, nel secondo caso la prescrizione produrrebbe i suoi effetti in relazione al periodo intercorrente tra il 2012 e il 6.11.2014.</h:div><h:div>In punto di fatto, l’appellante sostiene che le condotte poste in essere prima del 16.2.2017 “non avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento da parte dell’Antitrust” e che, pur ammettendosi la natura permanente dell’illecito, “non è stato provato in alcun modo che le condotte siano state praticate anche dopo il 2015”.</h:div><h:div>La motivazione della sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla natura di illecito permanente delle pratiche anticoncorrenziali concordate che si esauriscono nel momento di cessazione delle condotte vietate.</h:div><h:div>Da tale ultimo istante, secondo la sentenza di primo grado, decorrono i cinque anni necessari affinché l’illecito si prescriva.</h:div><h:div>Poiché nel caso di specie le pratiche concordate sono proseguite sino all’anno 2019, alla data di notificazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio non era ancora spirato il termine di prescrizione.</h:div><h:div>2.3. Anche tali doglianze sono infondate.</h:div><h:div>Il motivo in esame non si misura con la chiara affermazione che si legge al punto 9.11 della sentenza impugnata che identifica nell’anno 2019 la data di cessazione delle condotte anticoncorrenziali.</h:div><h:div>Con prospettazione generica, l’appellante sostiene che dopo il 2015 non vi sarebbero più state pratiche concordate.</h:div><h:div>In realtà, risulta confermato dalla lettura del provvedimento impugnato (si vedano in particolare i paragrafi 124 e 125) che nell’anno 2019 la società appellante ha partecipato ad altre due gare di ACEA (gare 880000I806/SMA e 8800002309/PGI).</h:div><h:div>In ordine alla natura permanente dell’illecito, deve osservarsi che l’appellante si è limitata ad una contestazione generica nonché ad affermare che i 163 lotti asseritamente interessati dall’illecito rappresenterebbero solo una parte delle gare indette nel periodo preso in esame. La censura non coglie nel segno: la circostanza che l’intesa abbia interessato solo alcune gare indette nel periodo in esame non smentisce la natura continuata dell’illecito.</h:div><h:div>Tale caratteristica è desumibile dal piano di insieme evincibile dal doc. 248 e dai riscontri endogeni ed esogeni a questo acquisiti in sede di istruttoria, di cui si dirà nell’esaminare il terzo motivo.</h:div><h:div>La sentenza n. 10914/2023 cit. di questa Sezione, richiamata dalla successiva sentenza n. 2979/2025 cit., ha, del resto, confermato, sempre con riguardo all’intesa di che trattasi, l’applicabilità della nozione di “infrazione unica e continuata” sottolineando, in particolare, che:</h:div><h:div>- “Una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia UE 24 giugno 2015, C 293/13 e C 294/13, punto 156)”;</h:div><h:div>- “La dottrina della «infrazione unica e continuata» intende ridurre l’onere che l’Autorità di enforcement nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del T.F.U.E., dovrebbe, altrimenti, affrontare per stabilire il fatto della collusione, quando un cartello è durato per un lungo periodo, durante il quale la natura della collusione può essere variata tra diverse parti o in momenti diversi”;</h:div><h:div>- “In particolare, una volta dimostrata l’esistenza di un piano di insieme e di un comune obiettivo anticoncorrenziale, l’Autorità non è tenuta a dimostrare l’illiceità di ogni singola condotta. Sotto altro profilo, un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa può essere ritenuta responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 6 dicembre 2012, C 441/11, punto 42)”.</h:div><h:div>2.4. In definitiva, il primo motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure di G2 con le quali è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 101 TFUE e il difetto di istruttoria in relazione alla definizione del mercato rilevante.</h:div><h:div>Si osserva che il giudice di primo grado, nel respingere tale profilo di censura, ha rilevato la correttezza della scelta di A.G.C.M. di individuare il mercato rilevante, “rappresentato dalle gare per le forniture dei misuratori d’acqua” e di averlo, poi, circoscritto “a 161 su oltre 800 lotti banditi nel periodo di interesse” in ragione della “necessità di limitare l’indagine ai fatti per i quali effettivamente era possibile provare l’illecito” (sentenza impugnata, par. 10.2).</h:div><h:div>Secondo parte appellante, data la peculiarità del mercato dei contatori d’acqua, ogni singolo lotto messo a gara avrebbe dovuto costituire un mercato a sé, influenzato dalle specifiche richieste volta per volta formulate dalle stazioni appaltanti, ciò anche in ragione degli aggiornamenti normativi intervenuti <corsivo>medio tempore</corsivo>. </h:div><h:div>Si contesta, inoltre, il <corsivo>modus operandi</corsivo> adottato dall’Autorità, così come confermato dal Tar, consistente nella selezione da parte di A.G.C.M. di alcune singole gare rispetto ad altre, anziché definire il mercato rilevante in base all’ambito geografico e di prodotto, nonché nella scelta di far coincidere il mercato rilevante con quello in cui si sono prodotti gli effetti della concertazione anticoncorrenziale.</h:div><h:div>3.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Quanto alla individuazione del <corsivo>relevant market</corsivo>, la sentenza n. 9380/2023 cit. di questa Sezione (richiamata in seguito dalla sentenza n. 2979/2025 cit.), relativa, come detto, proprio all’intesa in esame, ha condivisibilmente affermato quanto segue.</h:div><h:div>In generale, “In materia di intese anticoncorrenziali il mercato di riferimento deve essere costituito da una parte rilevante del mercato nazionale e di regola non può coincidere con una qualsiasi operazione economica. Tuttavia, anche una porzione ristretta del territorio nazionale può assurgere a mercato rilevante, ove in essa abbia luogo l'incontro di domanda ed offerta in condizioni di autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui, e quindi esista una concorrenza suscettibile di essere alterata. Diversamente dai casi di concentrazioni e di accertamenti della posizione dominante, in cui la definizione del mercato rilevante è presupposto dell'illecito, in presenza di una intesa illecita la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa poiché l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa medesima circoscrivono il mercato (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 luglio 2019, n. 4874). L'ambito del concetto di mercato rilevante, in definitiva, deve essere individuato concretamente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed è frutto di una valutazione non censurabile nel merito da parte del Giudice Amministrativo, se non per vizi di illogicità estrinseca, pertanto ben può essere desunto all'esito dell'esame della singola e specifica condotta della quale sia sospettata la portata anticoncorrenziale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5423)”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, “non si ravvisa alcuna illogicità nell’individuazione di un numero ridotto di lotti rispetto a quelli che complessivamente riguardano procedure le pubbliche di affidamento della fornitura di contatori idrici per acqua fredda nel periodo di tempo intercorrente da dicembre 2011 a settembre 2019. L’Autorità non era tenuta ad operare le sue valutazioni con riferimento all’intero mercato della fornitura di contatori idrici per acqua fredda, ma ha correttamente delimitato la parte di mercato interessato dall’intesa, partendo dalle procedure indicate nel documento anonimo, per poi esaminare altre procedure, indette dalle stesse Stazioni appaltanti, che presentavano caratteristiche, riguardo alla struttura delle offerte, all’individuazione dell’operatore aggiudicatario e, in generale, al comportamento tenuto dai potenziali offerenti, analoghe a quelle delle procedure per le quali esistevano elementi esogeni. Quest’ultimi sono stati individuati (i) nell’applicazione dei medesimi prezzi o dei medesimi sconti risultanti dai fax del documento anonimo; (ii) nella ricorrenza di un identico «pattern competitivo», fondato su un ribasso del soggetto aggiudicatario ben distanziato dai ribassi risultanti dalle «offerte di appoggio» presentate dagli altri concorrenti; (iii) nella mancata partecipazione di alcuni operatori, in coerenza con quanto indicato nei fax tramite i quali veniva veicolata la denuncia anonima. In definitiva, l’Autorità ha correttamente individuato il mercato rilevante nell’insieme di quei lotti sui quali all’interno del più ampio mercato delle procedure pubbliche di affidamento della fornitura di contatori idrici per acqua fredda, l’intesa oggetto del presente giudizio pareva essere stata conclusa tra le imprese sanzionate”.</h:div><h:div>Nella prospettiva secondo cui il mercato di riferimento va individuato solo dopo aver stabilito l’esistenza della intesa anticoncorrenziale e, una volta chiarito che esso non è stato arbitrariamente ritagliato, rimangono, peraltro, irrilevanti le deduzioni di parte appellante che fanno leva sulle dinamiche generali del mercato della fornitura di contatori idrici in Italia (quali l’asserita scarsa sostituibilità dei prodotti richiesti dalle stazioni appaltanti e l’asserita disomogeneità dei lotti rispetto alle caratteristiche della domanda, dell’offerta e del valore delle commesse).</h:div><h:div>Sotto altro profilo, seguire il diverso c.d. <corsivo>tender-by-tender approach </corsivo>suggerito dall’odierna appellante, avrebbe, come pure prospettato dall’autorità nel provvedimento gravato in prime cure (punti 499 e ss.), l’effetto di parcellizzare artificiosamente, a fronte di un coordinamento che ha interessato un numero elevato di gare, una serie di condotte invero tra loro legate da un disegno spartitorio unitario, fondato su logiche ripartitorie e compensative, desumibile dal doc. 248 e, soprattutto, dai riscontri allo stesso raccolti in sede di istruttoria.</h:div><h:div>Ne discende che il mercato rilevante è stato correttamente individuato con riferimento alla serie di lotti alterati dalla concertazione.</h:div><h:div>Il secondo motivo, pertanto, è infondato.</h:div><h:div>4. Il Collegio può, a questo punto, passare all’esame del terzo e del sesto motivo, tra loro connessi.</h:div><h:div>4.1. Con il terzo motivo, la società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell’intesa illecita, con particolare riguardo alla veridicità e utilizzabilità del doc. 248 del fascicolo istruttorio.</h:div><h:div>In particolare, si contestano le motivazioni che hanno portato il Tar a ritenere che “il doc. 248 costituisca unicamente la chiave di lettura di tutti i dati raccolti dall’Autorità” (par. 11.2).</h:div><h:div>Secondo l’appellante, il doc. 248, pervenuto in via anonima in data 29.11.2019 dopo l’avvio del procedimento, sarebbe inattendibile e inutilizzabile in quanto i fax di cui è costituito sono privi di intestazione riferita alla società, che li avrebbero inviati e/o ricevuti, spesso anche di data e non contengono neppure un numero di utenza d’invio o ricevimento; inoltre, spesso contengono numeri, simboli, parole e appunti a mano del tutto incomprensibili e generici.</h:div><h:div>Si evidenzia, inoltre, che l’Autorità non ha rinvenuto tali documenti nel corso delle ispezioni condotte presso alcuna delle parti coinvolte.</h:div><h:div>Si sostiene che il documento in questione sarebbe stato costruito dall’anonimo redattore <corsivo>ex post</corsivo>, prendendo estratti di varie comunicazioni e documenti disponibili presso una delle parti, con cui è stato in rapporti, integrandole con i dati di alcune gare, facilmente reperibili, operando peraltro una costruzione che, essendo frutto di un “collage” di informazioni sarebbe, nella maggioranza dei casi, generica ed imprecisa e piena di contraddizioni.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, pertanto, tale documento non potrebbe costituire la prova dell’intesa, soprattutto in relazione al periodo 2016-2019, atteso che i fax sarebbero riferiti soltanto al periodo 2012-2015.</h:div><h:div>Si contesta, poi, il riconoscimento da parte del legale rappresentante della società del documento in questione, essendosi quest’ultimo limitato - in sede di audizione - a dichiarare di non ricordarsi dei fax e di non essere consapevole del significato degli appunti.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, inoltre, analizzando puntualmente le singole gare, emergerebbero numerose e significative discrasie tra le indicazioni dei fax, i comportamenti effettivamente tenuti dai concorrenti e gli esiti delle gare, così come tra il contenuto dei messaggi WhatsApp o Skype e la condotta di G2 in occasione delle gare.</h:div><h:div>4.2. Con il sesto motivo di appello, l’appellante ripropone il quinto motivo del ricorso originario che l’appellante ritiene non essere stato esaminato dal Tar.</h:div><h:div>Con tale mezzo, G2 sostiene che il provvedimento non sia adeguatamente motivato con riguardo alle spiegazioni addotte dalle singole società, e da G2 in particolare, in ordine al contenuto del doc. n. 248.</h:div><h:div>Altresì, l’appellante deduce l’assenza di elementi probatori relativi al periodo 2016-2019 per il quale non emergono elementi dal doc. n. 248.</h:div><h:div>4.3. I detti motivi sono infondati.</h:div><h:div>4.3.1. La Sezione, nel rigettare gli appelli proposti da altre società sanzionate per la partecipazione alla medesima intesa (Cons. St., nn. 10914/2023 e 9380/2023 citt.), ha già evidenziato quanto segue in ordine alla utilizzabilità del doc. n. 248.</h:div><h:div>“…quanto all’utilizzabilità, oltre al riconoscimento da parte delle imprese sanzionate sebbene non nella sua interezza (della paternità) di alcuni fogli del fax in questione e il non disconoscimento degli altri, che già sarebbe un dato sufficiente, non deve trascurarsi che le indicazioni ivi contenute hanno trovato con limitati scostamenti conferma nelle altre evidenze tratte dalle medesime procedure di gara. Pertanto, l’elemento esogeno oltre a trovare fondamento sul comportamento delle imprese sanzionate assume rilevanza in ragione della corrispondenza con quanto emerso in sede di accertamento degli elementi endogeni che a questo hanno dato riscontro”.</h:div><h:div> “…in relazione alla presunta inattendibilità, deve osservarsi come una simile valutazione non può sfociare in una piena sovrapposizione tra quanto rappresentato e quanto accertato, ma in un ragionamento di tendenziale verosimiglianza che quanto ivi rappresentato corrisponda, pur se con marginali differenze a quanto accaduto. Non solo proprio la complessità e la pervasività delle condotte di alterazione del mercato concorrenziale di rifermento giustificano la presenza di piccoli scostamenti rispetto ai comportamenti tenuti dalle parti dell’accordo anticoncorrenziale. Del resto l’assenza di qualsivoglia differenza dovrebbe presupporre che l’esponente fosse a conoscenza di ogni più piccolo dettaglio dei comportamenti serbati dalle imprese sanzionate con un grado di accuratezza assoluto, che non può ritenersi esigibile per giungere ad una valutazione di attendibilità”.</h:div><h:div>Anche nella sentenza n. 2979/2025 cit., la Sezione ha evidenziato che l’attendibilità dell’esposto (e, ancora più segnatamente, dei documenti in esso raccolti) risulta solidamente puntellata da una pluralità di elementi.</h:div><h:div>Nel dettaglio:</h:div><h:div>- l’Autorità vi ha dedicato, nel provvedimento gravato in prime cure, una specifica parte esaminandone <corsivo>funditus</corsivo> le caratteristiche e riassumendo anche gli elementi a riscontro acquisiti (punti 386 e ss.);</h:div><h:div>- i rappresentanti di alcune delle società coinvolte nell’intesa hanno riconosciuto come autografi alcuni dei documenti contenuti nell’esposto. Nel provvedimento gravato in prime cure, ai paragrafi 537 e 538 si legge: “… circostanza dirimente che G2 e Maddalena hanno riconosciuto propri appunti a mano in alcuni fax (quelli di pagg. 17 e 31), mentre la sigla che chiude l’appunto di pag. 14 (Salerno Sistemi) permette di risalire, come visto, al rappresentante di WaterTech. Quest’ultimo, infatti, oltre a essere nominativamente indicato quale destinatario del fax di pag. 23, ha sottoscritto altra documentazione ufficiale con la stessa grafia, circostanza non contestata da WaterTech neppure nella memoria finale. Ciò dà piena certezza dello scambio di alcuni fax e ha poi permesso di attribuire alle stesse Parti altri fax che presentano gli stessi elementi formali ricorrenti …”. </h:div><h:div>In tal modo, è stato possibile attribuire alle società menzionate anche le pagine dei fax che recano appunti a mano con i medesimi tratti di quelli dalle stesse riconosciuti o ad esse chiaramente riferibili. In particolare, l’Autorità ha ritenuto riferibili: “i) a G2 i fax di pag. 19 (“Hai Tempo? Pranziamo insieme?”), 29 (“Quando parliamo?! G”), 42 (“… mi dici i prezzi? G”); ii) a Maddalena i fax di pag. 9 (“Noi 3 ci vediamo alle 13,30”), pag. 23 (“Attn. ING. [omissis]”), 55 (“Base di gara 21,11.. Dich. che non remunerativo?...”), 61 (“Non possibile nelle date indicate!...”); iii) a WaterTech quelli di pag. 37 (“… è urgente ed importante!!”), 39 (“Ti avrei detto di sì se non avessi appena scoperto…”), 53 (“E: si se confermato entro il 19”), 56 (“E = Tutte date possibili…”)” (punto 538 del provvedimento).</h:div><h:div> Il provvedimento inoltre evidenzia che “[g]li appunti di alcuni fax hanno permesso anche di attribuire a tali Società i fax datati sulla base delle diverse impostazioni di pagina e data che nel doc. 248 ricorrono per ciascuna società nella medesima forma: per G2 i fax che recano la modalità “13-SET-2013 15:44 Da: P. 2/2”, per WaterTech quelli in inglese “04-MAY-2015 15:26 From: Page: 1/1” e per Maddalena quelli (gli unici) con il giorno della settimana tra parentesi “26-MAG- 2015 (MAR) 11:32 P. 001/008”). È significativo che i fax sistematicamente provengono dalla stessa società indicata come aggiudicatario designato (ad esempio, da WaterTech per CCAM a pag. 10, da G2 per Acque Potabili a pag. 11, da Maddalena per Salerno Sistemi a pag. 14 etc.)” (punti 540 e 541 del provvedimento).</h:div><h:div>4.3.2. Le circostanze sopra menzionate non risultano, del resto, smentite dalle deduzioni di parte appellante.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- la mancanza di data in relazione ad alcuni fax è superabile sulla base dei, non specificamente contestati, rilievi svolti sul punto dall’Autorità secondo cui “è stato possibile ricondurre a specifiche gare anche i fax privi di data, combinando la loro collocazione nel doc. 248 – che segue un rigoroso ordine cronologico decrescente per anno – con le procedure indette dalla stazione appaltante indicata nel fax nell’anno di riferimento e aventi ad oggetto gli specifici prodotti o i medesimi livelli di prezzo menzionati nel fax stesso” (punto 547 del provvedimento);</h:div><h:div>- l’allegazione all’esposto anche della comunicazione di avvio del procedimento rivela che l’autore dello stesso è soggetto intraneo o comunque molto vicino ad una delle società coinvolte nell’intesa e, quindi, presumibilmente in possesso di informazioni privilegiate in ordine alla condotta sul mercato di tali imprese.</h:div><h:div>La deduzione dell’appellante, secondo cui il proprio rappresentante Garigliano non avrebbe riconosciuto come propri gli appunti vergati a mano su alcuni fax contenuti nel doc. n. 248, è smentita da quanto riportato nel verbale di audizione del 23 ottobre 2020, in particolare al punto 34.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, non può, infine, obliterarsi che l’attendibilità del documento 248 va comunque valutata nel suo complesso, anche valorizzando la ripetitività degli schemi collusivi, e non parcellizzandone il contenuto avendo a mente la posizione specifica di G2. Del resto, se lo si reputa attendibile rispetto agli altri operatori economici coinvolti nell’intesa, non v’è (o almeno non è affiorata nel procedimento) ragione per negare detta attendibilità nei confronti della società odierna appellante. </h:div><h:div>4.3.3. Infine, la scelta di includere G2 nel perimetro dell’intesa <corsivo>de qua</corsivo> risulta corretta anche sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni.</h:div><h:div>Deve anzitutto rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione:</h:div><h:div>- dal punto di vista probatorio l’intesa unitaria e continuata “postula necessariamente una valutazione globale e d’insieme delle evidenze documentali agli atti, senza che necessariamente ognuna di queste debba riguardare tutte le parti coinvolte, in modo che la fenomenologia indagata possa emergere da un rapporto di coerenza narrativa nella descrizione della fattispecie” (Consiglio di Stato, n. 6974 e 6985 del 2019); </h:div><h:div>- “Nel caso in cui la prova della concertazione si basa non sulla percezione d'un parallelismo di comportamenti tra le imprese colluse, ma sull'istruttoria dell'Autorità che evidenzia come le pratiche siano il frutto di una concertazione e d'uno scambio di informazioni concrete tra le imprese, spetta alle imprese l'onere di fornire una diversa e ragionevole spiegazione delle loro condotte e dei loro contatti” (Cons Stato, sez. VI, 27/01/2023, n. 941). </h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie, la partecipazione di G2 risulta desumibile da una pluralità di elementi convergenti.</h:div><h:div>Oltre a quanto ricavabile dal doc. 248 (<corsivo>id est</corsivo> i fax di convocazione di riunioni rivolti anche a “G” e, in un caso, nominativamente a G2 - fax di pag. 9 del doc. 248 – punti 303, 308, 309 del provvedimento gravato in prime cure) e dai riscontri ad esso acquisiti rispetto alla condotta tenuta nelle singole procedure, sono emersi diversi contatti, anche fuori del contesto delle associazioni di categoria, tra G2 e gli altri apparenti concorrenti coinvolti nella medesima intesa (così, ad esempio, ai punti 96, 119, 121, 123, 317, 320, 321, 460, 613, 620, 621 del provvedimento).</h:div><h:div>Tra tali contatti si segnala, anzitutto, quello emergente dalle conversazioni WhatsApp, rispettivamente, del 4 settembre 2018 (acquisita presso la sede di G2, che, alle 17:08, ha scritto a Maddalena: “Per scrupolo, i TOTALI di tutti vanno bene?”. Maddalena ha risposto che manca “It che ho sollecitato! Altri ok” e G2 ha replicato: “è quello che temo di più”) e del 5 settembre 2018 in cui, con un messaggio delle 8:36, Maddalena ha scritto: “Ricevuto dati! Tutto ok!”. G2: “TOTALI?” e Maddalena: “Yes! Tutto quadra” (cfr. docc. 100 e 102 e punti 119 -120 e 613 del provvedimento). </h:div><h:div>Uno scambio, questo, che si colloca, dal punto di vista temporale, alla vigilia della presentazione delle offerte nell’ambito della procedura ACEA 8800001424/SMA 2018 e dal quale è possibile dedurre una rassicurazione circa il rispetto degli illeciti accordi. In particolare il riferimento ai “TOTALI di tutti” si lega, come precisato dall’Autorità al punto 121 del provvedimento gravato, alla circostanza che, secondo la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, l’offerta al ribasso non doveva essere presentata in relazione al valore del singolo lotto, ma in relazione al valore complessivo del pacchetto di lotti appartenenti a una stessa graduatoria (da cui l’esigenza, come rappresentata al punto 614, di evitare che le quotazioni per i prodotti più numerosi portassero a un importo complessivo offerto più alto, risultando l’offerta complessiva come sommatoria del prezzo unitario di ciascun prodotto richiesto dalla stazione appaltante per le relative diverse quantità).</h:div><h:div>Ancor più eloquente è la conversazione intercorsa tramite WhatsApp tra il rappresentante di Itron Italia e il rappresentante di G2, (doc. 97 riportato per estratto grafico al punto 96 del provvedimento). Del resto, il contenuto di quest’ultima è stato lumeggiato da ulteriori acquisizioni istruttorie (punto 98 del provvedimento) che hanno consentito di riferirlo in maniera inequivoca alla gara indetta da A2A nel 2016. </h:div><h:div>Più segnatamente, al di là della collocazione temporale dello scambio di messaggi (a ridosso dello scadere della fase di presentazione delle offerte migliorative richieste dalla stazione appaltante: Itron aveva inviato l’offerta migliorativa il 17 giugno 2016; G2 ha provveduto la mattina del 21 giugno 2016), è emerso che detta fornitura comprendeva esattamente 7 tipologie di contatori come nell’elenco fatto nella conversazione in questione e che i prezzi effettivamente offerti da Itron risultano allineati al centesimo con quelli comunicati a G2 nel messaggio (si pensi all’indicazione “&gt; 20,60 €” per i contatori DN15 L110, che Itron ha offerto al prezzo unitario di 20,65 €, a fronte dei 20,50 € di Maddalena e di 21,00 € di WaterTech – così punto 603 del provvedimento gravato in prime cure).</h:div><h:div>4.3.4. Le divergenze tra la prospettazione dell’anonimo e l’effettivo svolgimento di alcune procedure segnalate da parte appellante si spiegano e si giustificano in un’ottica dinamica quale quella dei rapporti tra le imprese (che sono naturalmente fluidi e che possono richiedere, anche in risposta all’andamento del mercato, reciproci correttivi). </h:div><h:div>Va, del resto, rammentato che questa Sezione si è già pronunciata sul punto nell’ambito del contenzioso attivato dagli altri operatori dell’intesa di che trattasi osservando, in particolare, che, ai fini dell’attendibilità della prospettazione offerta dal doc. 248, non può pretendersi “una piena sovrapposizione tra quanto rappresentato e quanto accertato”, ma si deve piuttosto seguire “un ragionamento di tendenziale verosimiglianza che quanto ivi rappresentato corrisponda, pur se con marginali differenze a quanto accaduto”. E ciò in quanto “[n]on solo proprio la complessità e la pervasività delle condotte di alterazione del mercato concorrenziale di rifermento giustificano la presenza di piccoli scostamenti rispetto ai comportamenti tenuti dalle parti dell’accordo anticoncorrenziale. Del resto l’assenza di qualsivoglia differenza dovrebbe presupporre che l’esponente fosse a conoscenza di ogni più piccolo dettaglio dei comportamenti serbati dalle imprese sanzionate con un grado di accuratezza assoluto, che non può ritenersi esigibile per giungere ad una valutazione di attendibilità” (sentenza n. 9380/2023, cit., ripresa sul punto dalla sentenza n. 10914/2023, cit.).</h:div><h:div>In questo solco la sentenza n. 10914/2023 cit. di questa Sezione ha ulteriormente precisato che:</h:div><h:div>- anche alla luce di quanto esposto dall’Autorità al punto 559 del provvedimento gravato in prime cure, “la presenza di discrasie non era circostanza idonea a decretare l’inattendibilità del documento. Inoltre, non può omettersi di considerare come il documento abbia costituito il punto di abbrivio delle successive verifiche dell’Autorità che hanno consentito di acclarare la presenza di riscontri oggettivi al quadro complessivo emergente da tale documento”;</h:div><h:div>- “In ordine al numero di discrasie tra gli esiti delle gare e quanto contenuto nel documento, il Collegio deve, poi, osservare come si tratti, in primo luogo, di numeri, comunque, marginali rispetto ai lotti esaminati dall’Autorità”, atteso che “Nella prospettiva dell’Autorità il dato (correttamente) rilevante è stato il ripetersi dello schema collusivo che è alla base del provvedimento impugnato. Infatti, anche nei casi di discrasia, si è, comunque, accertata la sussistenza di tale schema. Da tale notazione deriva la non decisività dell’osservazione delle appellanti che si sono limitate a dedurre una differenza sul piano numerico ma nulla hanno osservato in ordine alla mancata ripetizione del <corsivo>pattern</corsivo> in tali gare”.</h:div><h:div>Da tutto quanto sopra esposto, emerge che le valutazioni dell’Autorità di includere G2 tra i partecipanti all’intesa è suffragata da adeguati elementi probatori, anche per il periodo successivo al 2015.</h:div><h:div>4.3.5. L’appellante lamenta che il Tar non ha scrutinato puntualmente tutte le vicende relative alle singole gare poste alle base del provvedimento impugnato e tutte le discrasie asseritamene sussistenti tra il contenuto del doc. 248 ed i fatti verificatisi. </h:div><h:div>Tuttavia, un tale esame non è necessario al fine di stabilire l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente. </h:div><h:div>Il primo giudice, con valutazioni che il Collegio condivide alla luce di quanto sin qui esposto, ha riscontrato l’esistenza di un supporto probatorio e di una motivazione del provvedimento idonei a sorreggere le conclusioni cui è giunta l’Autorità circa l’esistenza e le caratteristiche dell’intesa illecita. Difatti, una volta dimostrata l’esistenza di un piano di insieme e di un comune obiettivo anticoncorrenziale, l’Autorità non è tenuta a dimostrare l’illiceità di ogni singola condotta e l’’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa può essere ritenuta responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 6 dicembre 2012, C 441/11, punto 42)”.</h:div><h:div>Tanto ha legittimamente consentito al primo giudice di prescindere dall’esame di alcune delle molteplici deduzioni della ricorrente relative a talune vicende che hanno caratterizzato le gare prese in esame nell’istruttoria svolta. </h:div><h:div>4.4. Il terzo ed il sesto motivo di appello, pertanto, sono infondati.</h:div><h:div>5. Con il quarto motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa la doglianza proposta da G2 con riguardo alla quantificazione della sanzione.</h:div><h:div>Nel dettaglio si deduce che:</h:div><h:div>- sarebbe irragionevole e in violazione del disposto del punto 8 delle Linee Guida del 22.10.2014 dell’A.G.C.M. considerare l’importo di gare non aggiudicate da G2;</h:div><h:div>- non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’<corsivo>entry fee</corsivo>;</h:div><h:div>- l’Autorità non avrebbe tenuto conto delle eccezioni e contestazioni di G2 alla Comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), limitandosi a sommare gli importi delle aggiudicazioni di tutte le gare esaminate, senza operare alcuna valutazione dei casi singoli;</h:div><h:div>- le sanzioni andrebbero eventualmente applicate e conteggiate nei casi in cui l’intesa ha effettivamente prodotto un effetto;</h:div><h:div>- l’importo della sanzione sarebbe esorbitante se confrontato con il fatturato realizzato da G2.</h:div><h:div>Infine, l’appellante eccepisce la prescrizione delle condotte illecite anteriori al 15 febbraio 2017 ovvero al 6 novembre 2014.</h:div><h:div>5.1. Le suddette censure vanno disattese.</h:div><h:div>Non è fondata la censura con cui l’appellante lamenta che, ai fini della quantificazione della sanzione, non si poteva considerare l’importo di gare non aggiudicate dall’appellante: ciò è consentito dal punto 18 delle Linee Guida in materia di quantificazione della sanzione, fermo restando che la sanzione non può comunque superare il 10% del fatturato dell’impresa.</h:div><h:div>Quanto alla contestata applicazione della c.d. “<corsivo>entry fee</corsivo>” (<corsivo>id est</corsivo> l’inserimento nell’importo base di un ammontare supplementare pari al 15% del valore delle vendite dei servizi oggetto di infrazione), essa, come reso evidente dalla sua <corsivo>ratio</corsivo> (cioè di assicurare una “effettiva deterrenza”, ex punto 17 delle Linee Guida Sanzioni rispetto alle “più gravi restrizioni della concorrenza”), non va evidentemente valutata in maniera atomistica rispetto all’apporto del singolo partecipante all’intesa ma agli effetti e gravità dell’intesa in sé complessivamente considerata (in questo caso del tipo <corsivo>bid rigging</corsivo> e di durata particolarmente lunga).</h:div><h:div>In questo senso, è appena il caso di rimarcare che questa Sezione (con la più volte richiamata sentenza n. 9380 del 2023) ha già ritenuto corretta l’applicazione della “<corsivo>entry fee</corsivo>” rispetto all’intesa di che trattasi.</h:div><h:div>Non è fondata la doglianza con cui l’appellante lamenta che l’Autorità non avrebbe tenuto in considerazione i limitati effetti pregiudizievoli che l’intesa avrebbe prodotto sul mercato. L’Autorità ha correttamente evidenziato che l’intesa rappresenta una violazione per oggetto di particolare gravità, rispetto alla quale la consolidata giurisprudenza delle corti nazionali ed europee esclude la necessità di accertare gli eventuali effetti prodotti (punto 739 del provvedimento). Pertanto, anche in sede di quantificazione della sanzione non era necessario tenere specificamente in considerazione detti effetti. </h:div><h:div>Nemmeno è fondata la censura con cui si lamenta la sproporzione della sanzione rispetto al fatturato di G2. L’Autorità ha correttamente applicato i criteri di quantificazione della sanzione, e in particolare il citato art. 18 delle Linee Guida, da cui è risultato, con riguardo a ciascuna impresa, il valore delle vendite interessate dall’illecito. L’Autorità ha poi correttamente applicato, a beneficio dell’impresa, il limite massimo del 10% del valore del fatturato della società e ciò ha consentito a G2 di ottenere una riduzione significativa, passando dall’importo <corsivo>ante cap</corsivo> di 6.994.082 euro a quello di 853.007 euro che rappresenta l’importo della sanzione effettivamente comminata.</h:div><h:div>Quanto all’eccezione di prescrizione, si rinvia alle considerazioni già esposte al riguardo con riferimento al primo motivo.</h:div><h:div>Alla luce di quanto esposto, anche il quinto motivo è infondato.</h:div><h:div>6. In conclusione, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate costituite le spese di lite del presente grado, quantificate in euro 6.000 (seimila), oltre accessori di legge se dovuti, a favore dell’Autorità appellata ed in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, a favore della Ruzzo Reti s.p.a. Nulla spese nei confronti dell’appellata non costituita. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flora Gravina</h:div><h:div>Stefano Lorenzo Vitale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>