<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230499720240120115537202" descrizione="" gruppo="20230499720240120115537202" modifica="20/01/2024 12:31:48" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Caffe' De Oliva di Daprà Michele &amp; C. S.a.s." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="04997"/><fascicolo anno="2024" n="01476"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230499720240120115537202.xml</file><wordfile>20230499720240120115537202.docm</wordfile><ricorso NRG="202304997">202304997\202304997.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Eugenio Tagliasacchi</firma><data>20/01/2024 12:02:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente FF</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n. 50 del 2023, del T.R.G.A. di Trento.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4997 del 2023, proposto da Michele Daprà e da Caffè De Oliva di Daprà Michele &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Malè, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante 15; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. Eugenio Tagliasacchi.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in epigrafe, Michele Daprà, in proprio, e la società Caffè De Oliva di Daprà Michele &amp; C. S.a.s. hanno impugnato la sentenza n. 50 del 2023, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con cui è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso dai medesimi proposto per l’annullamento del verbale di deliberazione n. 126 della giunta comunale di Malè, di “<corsivo>individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773</corsivo>”. </h:div><h:div>2. Tale deliberazione dà attuazione all’articolo 5, comma 1, della legge provinciale di Trento, 22 luglio 2015, n. 13, che - al dichiarato fine di tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco - vieta la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, TULPS, a una distanza inferiore a trecento metri da luoghi ritenuti sensibili, individuati dalla norma stessa. L’articolo 14 della medesima legge prevede, inoltre, che i predetti apparecchi da gioco siano rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi.</h:div><h:div>3. La richiamata deliberazione è stata impugnata da Michele Daprà e dalla società Caffè De Oliva di Daprà Michele &amp; C. S.a.s., sul presupposto che essa incide sull’attività d’impresa avente ad oggetto la gestione del locale, sito nel Comune di Malè, in Piazza Regina Elena n. 2, sotto l’insegna “Caffè De Oliva”, nel quale sono installati nove apparecchi per la raccolta del gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6  del TULPS, attività che risulterebbe completamente inibita, in quanto sita a distanza inferiore ai trecento metri rispetto alla sede “Sat giovanile”, individuata quale luogo sensibile dalla deliberazione della giunta comunale.</h:div><h:div>4. Avverso l’impugnata sentenza del T.r.g.a. di Trento, gli appellanti propongono sette motivi di appello. </h:div><h:div>5. Con il primo, articolato, motivo, deducono l’illegittimità del provvedimento in ragione della denunciata illegittimità costituzionale della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, e in particolare dell’art. 5 comma 1, sotto plurimi profili. Più precisamente, gli appellanti prospettano: la violazione dell’art. 41 Cost., contestando sia la stessa funzionalità del c.d. “distanziometro” rispetto alla prevenzione del fenomeno del gioco compulsivo, sia l’operato del verificatore nominato dal T.r.g.a. di Trento, Prof. Vitillo (secondo il quale la “<corsivo>percentuale di territorio urbanizzato del Comune di Malè, disponibile al trasferimento dell’attività</corsivo>” sarebbe pari al 3,2%,) e chiedendo, con istanza reiterata con la memoria del 3 luglio 2023, una nuova verificazione o una consulenza tecnica (motivo 1.A); la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di gioco lecito e per violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione (motivo 1.B); la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Cedu e degli articoli 16 e 17 della CDFUE (motivo 1.C).</h:div><h:div>6. Con il secondo motivo, deducono la sussistenza di “<corsivo>tensioni con la direttiva UE 2015/1535</corsivo>”, nella parte in cui prevede l’obbligo di comunicazione alla Commissione delle regole tecniche “<corsivo>afferenti ai servizi della società dell’informazione o alla libera commerciabilità dei prodotti</corsivo>”, obbligo che, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto. Con la memoria del 3 luglio 2023, chiedono, altresì, reiterando un’istanza già formulata in primo grado, di “<corsivo>sospendere il processo amministrativo e proporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione della Direttiva Comunitaria Ue 2015/1535 la quale ha codificato la Direttiva 98/34/CE come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, in relazione alle questioni rilevate nel sopra steso ricorso</corsivo>”.</h:div><h:div>7. Con il terzo motivo, censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo del ricorso introduttivo relativo all’eccesso di potere per “<corsivo>carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica</corsivo>” in relazione all’individuazione sia delle “<corsivo>determinate categorie di persone</corsivo>” che delle esigenze di prevenzione della “<corsivo>dipendenza dal gioco</corsivo>”. Ritengono, al riguardo, gli appellanti che sarebbe stata necessaria una verifica concreta delle esigenze da tutelare, con individuazione specifica “<corsivo>dal punto di vista anagrafico e di appartenenza sociale</corsivo>” della fascia della popolazione del Comune di Malè ritenuta meritevole di tutela.</h:div><h:div>8. Con il quarto motivo, contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato come il locale gestito dalla parte ricorrente disti solo 51 metri lineari da “<corsivo>un luogo sensibile individuato testualmente dalla legge provinciale</corsivo>” (ossia la chiesa parrocchiale), sicché non sarebbe stata neppure necessaria un’attività ricognitiva in concreto, atteso che l’obbligo di delocalizzazione deriverebbe direttamente dalla legge. Sul punto, sostengono gli appellanti che il calcolo che ha portato a ritenere che la distanza fosse di 51 metri lineari dal sito ritenuto sensibile non sarebbe corretto, non essendo obbligatorio l’utilizzo del solo criterio del “<corsivo>raggio in linea retta in linea d’aria</corsivo>”, sicché la distanza avrebbe dovuto essere accertata anche secondo il criterio del percorso pedonale più breve.</h:div><h:div>9. Con il quinto motivo, censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la prospettata violazione dell’art. 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “<corsivo>norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese</corsivo>”. </h:div><h:div>A tale riguardo, col ricorso introduttivo, gli odierni appellanti avevano lamentato che la delibera impugnata, pur incidendo su una pluralità di attività imprenditoriali, non era stata anticipata né da una previa ponderazione delle sue ricadute sul piano economico, né aveva fatto applicazione dei criteri di proporzionalità e gradualità previsti dal menzionato articolo 6, comma, 1 lettera c), della legge 11 novembre 2011, n. 180. Il T.r.g.a. di Trento ha respinto tale censura evidenziando, da un lato, che il Comune di Malé non aveva esercitato alcun potere regolamentare, limitandosi a fare applicazione della legge provinciale e, dall’altro lato, che l’art. 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 non poteva essere comunque interpretato come introduttivo di un indiscriminato dovere di consultazione in sede di adozione dei provvedimenti di regolazione, fermo restando che, in ogni caso, la partecipazione sarebbe stata consentita alle sole “<corsivo>organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese</corsivo>”, con conseguente legittimazione esclusiva di queste ultime (e non anche dei singoli operatori) a far valere tale asserito vizio. </h:div><h:div>Per contro, secondo gli appellanti, l’art. 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 avrebbe dovuto trovare applicazione, poiché il potere previsto dall’art. 5 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 non avrebbe natura vincolata sicché residuerebbero dei margini di discrezionalità in capo al Comune per l’individuazione dei luoghi sensibili. Sotto altro profilo, ritengono che la circostanza che la partecipazione fosse riservata alle sole organizzazioni delle imprese non escluderebbe, di per sé, la configurabilità del denunciato vizio del procedimento, con conseguente loro interesse a dedurlo.</h:div><h:div>10. Con il sesto motivo, censurano la pronuncia nella parte in cui ha disatteso la tesi, prospettata col ricorso introduttivo, che vi sia stata una violazione della disciplina della partecipazione “<corsivo>nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale</corsivo>”. Ritengono, sul punto, gli appellanti che il Comune di Malé, con la delibera impugnata, abbia inteso dettare regole in tema di “<corsivo>governo del territorio</corsivo>”, in violazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge della Provincia di Trento 4 agosto 2015, n. 15.</h:div><h:div>11. Con il settimo e ultimo motivo, hanno impugnato il capo relativo alle spese del giudizio.</h:div><h:div>12. Si sono costituiti per resistere all’appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Provincia di Trento.</h:div><h:div>13. Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata ed evidenziando la necessità di approfondire la questione della congruità e completezza degli accertamenti istruttori svolti in primo grado.</h:div><h:div>14. Tanto premesso, il Collegio reputa che l’appello sia infondato e vada respinto per le ragioni che di seguito si espongono. </h:div><h:div>15. Il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato che ha già ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione al c.d. “distanziometro”. </h:div><h:div>Sul punto, si può fare riferimento alle pronunce (C.d.S., sez. IV, 26 ottobre 2023, n. 9271 e C.d.S, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618) che hanno considerato legittimi i limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e degli apparecchi per gioco lecito, in ragione della finalità di dette limitazioni a tutelare soggetti “<corsivo>ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale</corsivo>”. Tale <corsivo>ratio</corsivo> risulta, peraltro, condivisa dalla giurisprudenza costituzionale, che ha messo in rilievo come si tratti di norme che mirano alla tutela di soggetti ritenuti più fragili, prevenendo le conseguenze sociali del fenomeno del gioco compulsivo (Corte Cost., sentenze 10 novembre 2011 n. 300 e 11 maggio 2017 n. 108). </h:div><h:div>A tale proposito, si può altresì richiamare un passaggio della citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618 che, significativamente, già nel 2019, definiva come consolidato l’orientamento in questione: “<corsivo>A ciò si aggiunge l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza amministrativa che, in recepimento delle citate pronunce della Corte costituzionale (cui adde, sotto ulteriori profili, Corte cost. n. 220/2014, quale richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4201), ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale (v., ex plurimis, oltre alla sentenza da ultimo citata, Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2018; Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237), affermandone, altresì, la compatibilità con il diritto eurounitario</corsivo>”.</h:div><h:div>15.1. Conseguentemente, non può essere condivisa la tesi degli appellanti circa il contrasto della legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 con l’art. 41 Cost., né, tanto meno, possono esserlo i dubbi dai medesimi prospettati a proposito della stessa funzionalità del distanziometro rispetto al raggiungimento dell’obiettivo del contrasto alla ludopatia, dubbi che, invero, si collocano in insanabile contrasto con la consolidata giurisprudenza appena richiamata e che, in ogni caso, non evidenziano alcun concreto profilo di oggettiva irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità del legislatore.</h:div><h:div>15.2. Neppure possono essere condivisi i rilievi degli appellanti circa l’operato del verificatore nominato dal T.r.g.a. di Trento, Prof. Vitillo, a proposito della tesi, dallo stesso sostenuta, che “<corsivo>l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta</corsivo>” di delocalizzazione dell’attività imprenditoriale. A questo proposito, infatti, secondo gli appellanti, il verificatore finirebbe per confondere la “<corsivo>sostanziale preclusione</corsivo>” con “<corsivo>l’interdizione senza eccezioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Va, infatti, evidenziato che non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i due concetti, avuto riguardo alla circostanza che la giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11036) ha già escluso la sussistenza dell’effetto espulsivo a fronte di una distanza minima da rispettare di cinquecento metri e in presenza di una superficie utile per installare gli apparecchi per il gioco lecito pari, in percentuale, a circa l’1% del territorio comunale, laddove, nel caso di specie, è stato accertato dal verificatore che la percentuale di territorio urbanizzato in cui resta possibile il trasferimento dell’attività è pari al 3,2%, quindi decisamente superiore all’1% considerato già di per sé sufficiente dalla giurisprudenza amministrativa. Inoltre, il verificatore ha affermato che: “<corsivo>Le aree urbanisticamente ospitali il gioco d’azzardo lecito, seppur quantitativamente limitate, consentono la possibilità di delocalizzazione al loro interno dell’attività presente nel centro storico di Malé</corsivo>”. Le valutazioni del verificatore sono logiche e congruamente motivate e tengono conto della concreta conformazione del territorio comunale (come risulta dalle pagine 15 e ss.) e meritano dunque di essere condivise, mentre va respinta la tesi degli appellanti secondo cui la percentuale delle aree disponibili per la delocalizzazione dovrebbe essere calcolata avuto riguardo non già al solo territorio urbanizzato, bensì all’intero territorio comunale. Si tratta di una tesi non condivisibile sul piano logico, avuto riguardo alla ridotta estensione della superficie destinata all’urbanizzazione rispetto al territorio comunale complessivamente considerato. Da ultimo, va osservato che la maggiore o minore appetibilità economica delle diverse aree del territorio comunale, prospettata dagli appellanti, non integra di per sé un impedimento alla delocalizzazione e non può dunque essere tenuta in considerazione.</h:div><h:div>15.3. Gli appellanti hanno, poi, criticato l’operato del verificatore sotto un ulteriore profilo, sostenendo che, ai fini della valutazione dell’area del territorio rimasta disponibile, avrebbero dovuto essere considerati anche “<corsivo>gli ostacoli concreti alla eventuale delocalizzazione</corsivo>”, mentre il verificatore avrebbe omesso di esplorare <corsivo>“l’esistenza di quegli “impedimenti anche soltanto meramente fattuali” che porterebbero a rendere, nel concreto, impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti</corsivo>”. </h:div><h:div>Si tratta, tuttavia, di censure soltanto genericamente prospettate, in quanto gli appellanti, come già rilevato dal T.r.g.a. di Trento, non hanno dimostrato l’impossibilità di delocalizzare la propria attività a causa dell’inadeguatezza dell’offerta di immobili sul mercato.</h:div><h:div>15.4. Con ulteriori argomentazioni, gli appellanti deducono la violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra diritto alla salute e altri diritti costituzionalmente tutelati come la libertà iniziativa economica, ritenendo di desumere profili di irragionevolezza dalla circostanza che il legislatore abbia previsto un termine di sette anni per l’adeguamento alla disciplina della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13. Sul punto, sostengono, letteralmente, che sia “<corsivo>del tutto sproporzionata la previsione normativa la quale, a fronte di un’esigenza di salvaguardia così affievolita, quantomeno nei tempi della sua effettività, ha imposto la ablazione sulla quasi totalità del territorio</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche tale argomentazione è manifestamente infondata, dal momento che risulta evidente, su un piano logico prima ancora che giuridico, che il menzionato termine di sette anni è stato previsto appositamente per tutelare l’iniziativa economica privata, concedendo il tempo necessario per la delocalizzazione, sicché da tale previsione non può in alcun modo inferirsi l’ipotizzata irragionevolezza del bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati. In altri termini, la circostanza che il legislatore provinciale abbia garantito un congruo termine per l’adeguamento alla nuova disciplina non implica in nessun modo che, per questa sola ragione, dovesse essere altresì prevista una disciplina delle distanze più favorevole alle attività imprenditoriali del settore del gioco lecito rispetto a quella in concreto adottata, non sussistendo alcun univoco nesso logico tra tali profili. Si tratta, infatti, sotto entrambi i – distinti – profili, di legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, del tutto esente da vizi di irragionevolezza.</h:div><h:div>15.5. Da ultimo, sono di per sé irrilevanti, ai fini della prova dell’effetto espulsivo, le considerazioni degli appellanti (pagine 26-31 dell’appello) circa l’omessa considerazione delle conformazioni territoriali e geografico ambientali esistenti (anche avuto riguardo al territorio complessivo della Provincia di Trento), circa la valutazione della distanza dai luoghi sensibili “<corsivo>distintamente sia in linea d’aria che in termini di percorso pedonale a piedi</corsivo>” e circa la possibilità dei Comuni di avvalersi della facoltà di estendere ulteriormente la distanza minima necessaria in base all’art. 5, comma 2 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13. Sotto il primo profilo, infatti, la censura è solo genericamente prospettata e non offre apprezzabili elementi per evidenziare che la conformazione territoriale impedisca la delocalizzazione in concreto, fermo restando, peraltro, che, come evidenziato dal T.r.g.a. di Trento, gli appellanti non hanno neppure allegato di aver infruttuosamente compiuto adeguati tentativi volti a delocalizzare l’attività e, in ogni caso, non risulta irragionevole la scelta di non parametrare la valutazione all’intera Provincia di Trento. Sotto il secondo profilo, la censura è inammissibile perché non viene dimostrato che l’utilizzo di diversi criteri di misurazione della distanza avrebbe condotto ad esiti diversi e meno sfavorevoli. Sotto il terzo profilo, va evidenziato che si tratta di un’ipotesi del tutto astratta e quindi manifestamente irrilevante nel caso di specie, in quanto il Comune di Malé non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 5, comma 2, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13. </h:div><h:div>Conseguentemente, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 prospettata con riferimento all’art. 41 Cost., sottolineando altresì come la valutazione del T.r.g.a. circa l’insussistenza dell’effetto espulsivo per le imprese del settore dei giochi leciti di cui all’art. 110, comma 6, TULPS sia stata supportata da un adeguato approfondimento istruttorio.</h:div><h:div>16. Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale della medesima legge rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., per asserita disparità di trattamento degli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, TULPS rispetto ad altri tipi di giochi leciti e per violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione (motivo 1.B). </h:div><h:div>16.1. Al riguardo, la diversità di trattamento dei diversi tipi di gioco lecito rientra nell’ambito del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa ed è, dunque, immune dalle denunciate censure di legittimità costituzionale, avuto riguardo alle diverse caratteristiche degli stessi, evidenziate anche nello studio del Ministero della Salute “<corsivo>Dipendenze comportamentali/Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi</corsivo>”, depositato in primo grado sub doc. 6 dalla Provincia Autonoma di Trento. Sul punto, si possono richiamare, altresì, le corrette osservazioni rese dal T.r.g.a. di Trento nella sentenza n. 213 del 2013, in tema di maggiore pericolosità degli apparecchi da gioco in questione, secondo cui “<corsivo>come già diffusamente evidenziato da questo tribunale con le sentenze numero 63/2013 e numero 96/2013, è ormai assodato da fonti scientifiche (vedasi, fra i i tanti, il progetto &lt;Dipendenze comportamentali/Gioco d’azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi curati dal ministero della salute&gt; che diversa e assai più pericolosa - per la possibilità che ne derivi lo sviluppo della ludopatia - è l’attrattiva che esercitano sul potenziale giocatori gli apparecchi da gioco di cui trattasi</corsivo>”.</h:div><h:div>17. Manifestamente infondata si appalesa, da ultimo, la prospettata illegittimità della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 per le ragioni indicate nell’ambito del motivo sub 1.C. Come già evidenziato, infatti, la circostanza che non sia ravvisabile alcun effetto espulsivo esclude che sia configurabile una violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Cedu e degli articoli 16 e 17 della CDFUE, non essendovi alcun effetto espropriativo, né un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata (sul punto cfr. C.d.S., Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11426). Le imprese del settore, peraltro, come evidenziato dal T.r.g.a. di Trento hanno anche avuto a disposizione un lungo periodo di tempo per delocalizzare le loro attività.</h:div><h:div>18. Anche il secondo motivo di appello, con cui gli appellanti deducono la sussistenza di “<corsivo>tensioni con la direttiva UE 2015/1535</corsivo>
				<corsivo>che ha codificato la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE</corsivo>” e con il relativo obbligo di notifica alla Commissione, non può essere accolto. </h:div><h:div>La disciplina in esame, infatti, attiene esclusivamente alla distanza minima degli apparecchi da gioco lecito rispetto a determinati luoghi sensibili e non introduce, dunque, delle regole che possano propriamente definirsi “tecniche”. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato la necessità di distinguere “<corsivo>le misure immediatamente finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, fondate sul motivo imperativo della prioritaria salvaguardia della salute pubblica, da quelle programmatiche attinenti alla regolazione allocativa dell’attività economica</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, sezione I, 30 dicembre 2020, n. 2643; C.d.S, sezione V, 6 settembre 2018, n. 5237). </h:div><h:div>18.1. Del resto, come già evidenziato da questo Consiglio, in un caso del tutto analogo a quello in esame, non solo la disciplina in questione non integra una “<corsivo>regola tecnica</corsivo>” nel senso indicato dalla direttiva, ma inoltre l’obbligo di comunicazione alla Commissione comunque non sussiste quando le limitazioni sono preordinate a soddisfare esigenze generali, sicché non sussistono neppure i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia, dal momento che “<corsivo>la legislazione regionale non introduce per certo un vulnus al "patrimonio" tecnologico esistente, né al suo rinnovamento, ma introduce - per l'appunto - un limite alla generale possibilità di collocazione delle slot machines che questo giudice nazionale, in applicazione dell'anzidetta sentenza della Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi "in modo significativo" la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l'installazione in determinate e del tutto circoscritte aree "sensibili" frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía: e ciò in dipendenza dei predetti, primari interessi dettati dall'ordine pubblico e della tutela della salute</corsivo>” (C.d.S., sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5251). </h:div><h:div>18.2. In senso analogo, infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618, ha evidenziato che “<corsivo>La Corte di giustizia ha, del pari, escluso la necessità di una previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), sulla base del rilievo che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d'azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. sentenza 24 gennaio 2013, cit.)</corsivo>”.</h:div><h:div>18.3. Dalle considerazioni che precedono, dunque, deriva il difetto dei presupposti per rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., trattandosi di misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi che, risultando “<corsivo>giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica</corsivo>”, sono ammesse dagli articoli 36, 49, 52 e 56 del TFUE, vieppiù alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito che risultino giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco: per tutte Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2014 C-344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-212/08.</h:div><h:div>18.4. In altri termini, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618, si verte in una fattispecie di <corsivo>acte clair</corsivo>, che esclude la necessità di rinvio pregiudiziale e tale conclusione può essere confermata anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare della sentenza 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, trattandosi di un caso in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.</h:div><h:div>19. Infondato è anche il terzo motivo di appello, concernente l’asserito vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato, per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’individuazione sia delle “<corsivo>determinate categorie di persone</corsivo>” da tutelare, sia delle esigenze di prevenzione della “<corsivo>dipendenza dal gioco</corsivo>”. Nella prospettiva degli appellanti, infatti, tale individuazione sarebbe prioritariamente necessaria per l’individuazione dei luoghi sensibili. La tesi, che poggia sulla valorizzazione dell’espressione “<corsivo>determinate persone</corsivo>”, utilizzata dal legislatore provinciale, non può essere condivisa, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, che prevede il seguente, dettagliato, elenco dei siti sensibili: “<corsivo>a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto</corsivo>”. Dalla corretta interpretazione della disposizione che precede, si desume, pertanto, che non è ravvisabile il denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria o di motivazione, dal momento che la delibera impugnata ha dato applicazione alla richiamata disposizione provinciale, attraverso la puntuale ricognizione dei luoghi sensibili riconducibili alle categorie indicate dal legislatore che si trovano nell’ambito del territorio del Comune di Malé.</h:div><h:div>20. Anche il quarto motivo - concernente la non obbligatorietà del solo criterio di calcolo della distanza secondo il “<corsivo>raggio in linea retta in linea d’aria</corsivo>” - non può essere accolto. La censura è, infatti, inammissibile per difetto d’interesse, in quanto irrilevante ai fini del giudizio dal momento che gli appellanti neppure prospettano che il criterio del “<corsivo>percorso pedonale più breve</corsivo>” avrebbe comportato un esito per loro diverso, essendosi limitati ad affermare che sarebbe stato necessario l’utilizzo anche di tale, ulteriore, criterio. Inoltre, l’istruttoria disposta dal T.r.g.a. ha portato all’accertamento che l’esercizio commerciale gestito dalla società odierna appellante si trova a “<corsivo>51 metri lineari dalla Chiesa parrocchiale, a 102 metri lineari dalla Biblioteca comunale e a 152 metri lineari dalla scuola di infanzia, calcolati con percorso pedonale a piedi</corsivo>”.</h:div><h:div>21. Il quinto motivo, con cui è stata contestata la violazione dell’articolo 6, comma, 1 lettera c) della legge 11 novembre 2011 n. 180, è privo di fondamento. La disposizione richiamata prevede che: “<corsivo>Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari</corsivo>”. Poiché, nel caso di specie, come già evidenziato, il Comune di Malé si è limitato alla concreta individuazione, nell’ambito del territorio comunale, dei luoghi sensibili previsti dalla legge provinciale, risulta evidente come non sia stato esercitato alcun potere regolamentare, trattandosi di un’attività di ricognizione dei predetti luoghi, in applicazione della disciplina di legge, senza introduzione di alcun ulteriore precetto normativo.</h:div><h:div>22. Anche il sesto motivo, concernente l’asserita violazione della disciplina della partecipazione “<corsivo>nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale</corsivo>”, risulta infondato. Per le ragioni già evidenziate al punto che precede, infatti, la delibera impugnata non è qualificabile alla stregua di uno strumento di pianificazione territoriale, trattandosi - giova ribadirlo - esclusivamente della ricognizione dei luoghi sensibili ai fini dell’applicazione di un divieto che trova diretto fondamento nella previsione di legge. </h:div><h:div>23. Va, infine, respinto il settimo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite. Sul punto, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, da ultimo C.d.S., sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791). </h:div><h:div>23.1. Nel caso di specie, la decisione del T.r.g.a. di Trento di condannare i ricorrenti, odierni appellanti, alla rifusione delle spese di lite non può essere considerata manifestamente irrazionale, in considerazione della loro integrale soccombenza. Conseguentemente, anche tale motivo di appello deve essere respinto.</h:div><h:div>24. Fermo restando il rigetto dell’ultimo motivo di appello in punto spese del giudizio di primo grado, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite del giudizio di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>