<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230436720240115175932221" descrizione="" gruppo="20230436720240115175932221" modifica="18/01/2024 16:27:58" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="04367"/><fascicolo anno="2024" n="00644"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230436720240115175932221.xml</file><wordfile>20230436720240115175932221.docm</wordfile><ricorso NRG="202304367">202304367\202304367.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>18/01/2024 09:47:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppe la greca</firma><data>17/01/2024 17:10:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza T.a.r. per il Piemonte (Sezione seconda) n. 909 del 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4367 del 2023, proposto da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Giuseppe Maero, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima, sito in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di Giuseppe Maero; </h:div><h:div>Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;</h:div><h:div>Udita nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 l’avv. Claudia Sarrocco per delega di Anna Barbero; nessuno presente per le parti pubbliche appellanti;</h:div><h:div>Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Oggetto della domanda caducatoria proposta con il ricorso di primo grado era l’intimazione di pagamento n. 03720219000038926/000 dell’importo di euro 65.793,13 in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n 30020180000011351000, avente ad oggetto «<corsivo>Prelievo latte sulle consegne</corsivo>» per il periodo 1999/2000.</h:div><h:div>2.- Il T.a.r. Piemonte, con sentenza n. 909 del 2022 annullava, in accoglimento del ricorso della parte privata, la predetta intimazione, sul rilievo che «<corsivo>la determinazione del prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione del latte 1999/2000 è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del 22.4.2022</corsivo>».</h:div><h:div>3.- Agea e Ader hanno interposto appello avverso la predetta sentenza n. 909 del 2022, chiedendone la riforma, sul rilievo che:</h:div><h:div>-  il T.a.r. non avrebbe verificato l’intervenuto annullamento della cartella di pagamento, la cui mancata impugnazione avrebbe impedito la caducazione – a valle – della correlata intimazione (non potendosi, in tesi, configurare un’ipotesi di nullità di quest’ultima); ove la cartella fosse stata impugnata il T.a.r. avrebbe dovuto sospendere il giudizio qui definito con l’impugnata sentenza in attesa della decisione di quello sulla cartella;</h:div><h:div>- il vizio di violazione del diritto UE non sarebbe sempre e in ogni tempo deducibile/rilevabile d’ufficio, non concreterebbe una nullità; per converso, esso concreterebbe un mero vizio di illegittimità, come tale non più rilevabile se non fatto tempestivamente valere con rituale impugnazione e comunque non rilevabile gravando gli atti a valle.</h:div><h:div>4.- Si è costituita in giudizio la parte privata la quale, con articolate memorie, ha concluso per l’infondatezza dell’appello non senza evidenziare, sul versante fattuale, che:</h:div><h:div>- il Consiglio di Stato con sentenza n. 3076/2022, concernente la determinazione del prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione del latte 1999/2000, ha accolto in parte il ricorso di diversi titolari di aziende agricole contro gli atti impugnati, in quanto la compensazione italiana è «una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare» disponendo che «l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo»;</h:div><h:div>- che il ricorso del sig. Maero avverso la cartella di pagamento AGEA n. 300201800000011351000, avente ad oggetto «<corsivo>Prelievo latte sulle consegne</corsivo>» per il periodo 1999/2000, notificata al ricorrente il 13 dicembre 2018 è stato dichiarato inammissibile e che l’appello sub RG 10056/2019 è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 2025/2023, che ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile e quindi l’appello infondato.</h:div><h:div>5.- All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, presente la procuratrice della parte privata, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6.- L’appello è infondato.</h:div><h:div>7.- Costituisce dato del tutto incontestato quello evidenziato dal T.a.r. circa l’avvenuto annullamento, l’annualità di cui trattasi, dell’atto di imputazione del prelievo ad opera della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3076 del 2022.</h:div><h:div>In altre parole, nel caso di specie, in sede giurisdizionale è stato annullato l’atto accertativo del debito, sulla base del quale sono state poi emesse la cartella e l’intimazione di pagamento.</h:div><h:div>Si tratta, quindi, di stabilire, come peraltro già anticipato nell’ordinanza cautelare n. 2458 del 2023, se nel caso oggetto di odierna trattazione, l’annullamento del presupposto provvedimento di imputazione del prelievo determini il venir meno, in senso caducante, della cartella di pagamento e/o intimazione anche ove quest’ultima non sia stata impugnata ovvero se l’impugnazione della stessa non abbia dato esito positivo.</h:div><h:div>8.- In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Infatti, nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell'invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante.</h:div><h:div>La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.</h:div><h:div>L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti.</h:div><h:div>Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata.</h:div><h:div>D’altronde, la tesi dell’efficacia caducante affonda le sue radici nella storica distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante (dove il nesso di presupposizione è talmente forte da comportare la caducazione dell’atto a valle a seguito dell’annullamento di quello presupposto «a monte») ed invalidità ad effetto viziante, la quale richiede l’apposita impugnativa anche dell’atto applicativo.</h:div><h:div>9.- Ora, nel caso di specie, poiché l’atto di prelievo è stato annullato con sentenza Cons. Stato, Sez. VII, n. 3076 del 2022 (e poiché esso costituiva unico presupposto degli atti «<corsivo>a valle</corsivo>»), i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quella annualità, emettere l’impugnata intimazione di pagamento.</h:div><h:div>Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento.</h:div><h:div>Qui la questione non è – come invece rilevato dalle appellanti – data tanto dal regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia nullo o annullabile), quanto dagli effetti del nesso di presupposizione tra atto «<corsivo>impositivo</corsivo>» a monte e atti, «<corsivo>esecutivi</corsivo>», a valle.</h:div><h:div>In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina è applicabile alle c.d. «<corsivo>quote latte</corsivo>» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d. P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione.</h:div><h:div>9.1 E’appena il caso di aggiungere che, venuto meno il titolo originario e prima che (dal ricalcolo cui deve procedere Agea, a valle dell’annullamento dell’atto di prelievo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del 2023) se ne formi uno nuovo, sostitutivo del primo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo.</h:div><h:div>10.- Conclusivamente, l’appello va rigettato.</h:div><h:div>11.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.</h:div><h:div>Spese del grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Giuseppe La Greca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>