<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230372820240229091436786" descrizione="" gruppo="20230372820240229091436786" modifica="03/03/2024 22:37:38" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03728"/><fascicolo anno="2024" n="02115"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230372820240229091436786.xml</file><wordfile>20230372820240229091436786.docm</wordfile><ricorso NRG="202303728">202303728\202303728.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca rovelli</firma><data>03/03/2024 22:35:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Masaracchia,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Prima) n. 19/2023, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2023, proposto da Indaco - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 928149759F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Borney, Davide Torrione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma Valle D'Aosta, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>In.Va. S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>La Sorgente Società Cooperativa Sociale e L'Esprit À L'Envers Società Cooperativa Sociale in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Hebert D'Herin, Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Hebert D'Herin in Aosta, via Monte Solarolo, 26; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. S.p.A. e di La Sorgente Società Cooperativa Sociale e di L'Esprit À L'Envers Società Cooperativa Sociale;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Romanelli in dichiarata delega degli avv. Borney e Torrione, Polese in dichiarata delega dell'avv. Del Piaz;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con atto datato 13 settembre 2022 IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale pubblicava il bando della gara mediante procedura aperta per il servizio triennale di prima accoglienza per donne maltrattate denominato<corsivo> “Arcolaio</corsivo>” (CIG 928149759F), per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. </h:div><h:div>2. Con determinazione n. 506 del 17 novembre 2022 il Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. disponeva l’aggiudicazione del servizio in favore del RTI tra La Sorgente Società Cooperativa Sociale e L'Esprit À L'Envers Società Cooperativa Sociale (d’ora in avanti anche RTI “La Sorgente”).</h:div><h:div>3. Con comunicazione a mezzo PEC del 18 novembre 2022, IN.VA. S.p.A. comunicava alla cooperativa Indaco di aver approvato l’aggiudicazione.</h:div><h:div>4. A seguito di due successive istanze di accesso agli atti veniva consentito l’accesso alla documentazione amministrativa del RTI aggiudicatario depositata a corredo dell’offerta tecnica, ad eccezione dell’allegato 1) “<corsivo>Planimetria Struttura</corsivo>”, nonché il progetto.</h:div><h:div>5. Con atto notificato in data 28 dicembre 2023, Indaco - Società Cooperativa Sociale (d’ora in avanti anche solo “Indaco”) proponeva ricorso avverso gli atti di gara, ivi compresa la determinazione n. 506 del 17 novembre 2022 di aggiudicazione della stessa disposta in favore del RTI La Sorgente.</h:div><h:div>6. Con sentenza n. 19/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle D'Aosta respingeva il ricorso.</h:div><h:div>7. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Indaco ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>8. Hanno resistito al gravame IN.VA. S.p.A. e La Sorgente, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>9. Alla udienza pubblica del 16 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Indaco avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta n. 19/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “<corsivo>Arcolaio</corsivo>” – CIG 928149759F, nonché il verbale di gara n. 435 del 3 novembre 2022, relativo alla seduta riservata di valutazione delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria, e l’allegato “<corsivo>Estratto Valutazione Economica</corsivo>”, il verbale di gara n. 434 del 3 novembre 2022, relativo alla seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche, nonché l’allegato “<corsivo>Valutazione Tecnica</corsivo>”, il verbale di gara n. 430 del 2 novembre 2022, relativo alla verifica della documentazione “<corsivo>Offerta tecnica</corsivo>”, il verbale di gara n. 418 del 25 ottobre 2022, relativo alla verifica della documentazione amministrativa, il disciplinare e il bando di gara.</h:div><h:div>11. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:</h:div><h:div>a) il documento denominato “<corsivo>offerta economica</corsivo>”, è stato sottoscritto dalla sola impresa mandataria, del RTI aggiudicatario, mentre gli altri, tra cui quello denominato “<corsivo>giustificativo offerta economica</corsivo>”, sono stati sottoscritti da entrambe le imprese; ciò emerge dalla riproduzione della schermata della piattaforma telematica di gara recante la verifica delle firme del documento “<corsivo>giustificativo offerta economica.pdf.p7m.p7m</corsivo>” dal quale risulta la doppia firma digitale, una delle quali appartiene al rappresentante della mandante, mandante che, pertanto, ha sottoscritto (unitamente alla mandataria) un documento facente parte dell’offerta economica e contenente tutti i dati essenziali e quelli di dettaglio della stessa;</h:div><h:div>b) non si può pertanto sostenere che il contenuto dell’offerta non sia riconducibile alla volontà congiunta validamente espressa dei componenti del RTI, giacché l’impegno economico risulta univocamente espresso mediante la sottoscrizione di entrambi i rappresentanti legali;</h:div><h:div>c) l’avvenuta sottoscrizione dei documenti attinenti al dettaglio dell’offerta economica (oltre che a quello relativo ai costi della manodopera) riproduttivi dell’intero contenuto dell’offerta anche da parte della mandante, consente di ritenere la mancata sottoscrizione del documento “<corsivo>offerta economica</corsivo>”, una irregolarità non essenziale, sulla quale non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio;</h:div><h:div>d) non rileva che nel file di dettaglio, sottoscritto anche dal legale rappresentante della impresa mandante, non sia testualmente presente la quantificazione dello sconto percentuale praticato sulla base d’asta, giacché la presenza dell’importo al netto di tale sconto rende l’offerta già completa, sul piano negoziale, soprattutto perché si tratta di un appalto a corpo e non a misura;</h:div><h:div>e) in ordine al difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, a differenza di quello dell’offerta economica, esso non è previsto espressamente a pena di esclusione;</h:div><h:div>f) trattandosi di una procedura aperta, il d.lgs. n. 50/2016 non distingue tra domanda di partecipazione e offerta, salvo che ai fini della disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 ed al fine di distinguere il contenuto dell’offerta economica e tecnica, oggetto di valutazione, dal resto della documentazione; per tale ragione anche in questo caso l’offerta deve essere considerata nel suo complesso come l’insieme dei documenti che consentono di perfezionare, avanti la stazione appaltante, la volontà di contrattare e definire il contenuto delle promesse prestazioni;</h:div><h:div>g) nel caso di specie risultano sottoscritti da entrambi i componenti del costituendo RTI l’offerta tecnica e, nei modi descritti, l’offerta economica nonché la documentazione amministrativa afferente alle dichiarazioni in ordine al ruolo assunto nel raggruppamento per la partecipazione e al possesso dei requisiti generali e speciali;</h:div><h:div>h) dal complesso dell’offerta, pertanto, risulta sostanzialmente esplicitata e sottoscritta, da entrambe le imprese di cui al costituendo RTI, non solo l’intenzione di fare proprio l’impegno alla stipula ed esecuzione del contratto ma anche di svolgere le prestazioni nei modi indicati nell’offerta;</h:div><h:div>i) anche in questo caso il contenuto della domanda è univocamente desumibile dai documenti che il legale dell’impresa mandante ha sottoscritto; ciò vale anche per l’impegno a conferire mandato di cui all’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>l) lo stesso disciplinare di gara considera la mancata sottoscrizione della domanda da parte dei concorrenti una carenza sanabile da parte della stazione appaltante; dalle difese della stazione appaltante emerge che la stessa non ha proceduto con il soccorso istruttorio giacché ha ritenuto che la serietà degli impegni contenuti nella domanda fosse sufficientemente garantita sia dalla piattaforma telematica che dal complesso della documentazione presentata e che la sanzione espulsiva automatica sarebbe stata sproporzionata;</h:div><h:div>m) in ordine al contratto di avvalimento, il requisito è esclusivamente quello esperienziale di cui all’art. 14.2, lett. d) del disciplinare;</h:div><h:div>n) in considerazione del peculiare requisito portato in avvalimento, le risorse messe a disposizione non necessariamente devono includere l’intera struttura organizzativa e professionale dell’impresa ausiliaria né devono coprire le funzioni di direzione e coordinamento, ma solo la garanzia di potersi avvalere del bagaglio professionale ed esperienziale ulteriore dell’ausiliario;</h:div><h:div>o) nel contratto viene assunto esplicitamente l’impegno a mettere a disposizione e mantenere, senza limiti, l’esperienza quinquennale di una figura di supervisore che intervenga mensilmente nella esecuzione del contratto del RTI ausiliato;</h:div><h:div>p) in ordine alla contestazione riguardante la previsione di cui all’art. 14.2 lett. c) del disciplinare, la scelta dell’amministrazione non è da considerarsi irragionevole;</h:div><h:div>q) quanto alle valutazioni della Commissione giudicatrice, esse non risultano affette da quella grave irrazionalità, manifesto travisamento dei fatti o illogicità, che costituiscono gli unici vizi alla presenza dei quali una valutazione tecnica ampiamente discrezionale può essere annullata. </h:div><h:div>12. L’appellante contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:</h:div><h:div>a) in materia di irregolarità della sottoscrizione degli elementi dell’offerta, si possono registrare due distinte posizioni in dottrina e giurisprudenza, una “sostanzialista”, secondo cui un difetto di sottoscrizione dell’offerta, ove la chiara provenienza della medesima dal concorrente sia facilmente desumibile “<corsivo>aliunde</corsivo>” dagli atti di gara, costituirebbe una irregolarità formale sanabile, a dispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, che sul punto distingue, appunto, fra domanda e offerta, con la procedura del soccorso istruttorio, e una più rigorosa, secondo cui, un eventuale difetto di sottoscrizione dell’offerta, non sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio;</h:div><h:div>b) l’orientamento meno rigoroso, tuttavia, non afferma, come invece fa la sentenza impugnata che, in sostanza, il difetto di sottoscrizione dell’offerta sia irrilevante, ma semplicemente che tale difetto può essere emendato su invito e nei termini assegnati dalla stazione appaltante a tale fine; nel caso di specie, però, tale procedura non solamente non è stata attivata, ma non era prevista dal disciplinare;</h:div><h:div>c) in ordine al difetto di sottoscrizione della domanda, se è pur vero che esso non era esplicitamente sanzionato con l’esclusione, non si può ritenere che tale difetto fosse irrilevante;</h:div><h:div>d) il difetto di sottoscrizione della domanda, sia per espressa previsione del disciplinare di gara, sia per quanto espressamente previsto dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, è sanabile ricorrendo al soccorso istruttorio, ma se detto difetto non viene sanato, come nel caso di specie, la stazione appaltante avrebbe dovuto adottare la sanzione espulsiva;</h:div><h:div>e) il TAR non ha rilevato che con il primo motivo di ricorso l’odierna appellante aveva espressamente affermato che “<corsivo>con riferimento all’offerta tecnica, tuttavia, la ricorrente non ha potuto eseguire analoga verifica: l’atto comunicato a seguito dell’accesso, infatti, è stato inviato non nel formato originale. P7m, ma come semplice file .pdf che non consentiva la verifica della sottoscrizione digitale. Sul punto, se lo riterrà necessario, il collegio potrà ordinare alla stazione appaltante di depositare il documento informatico originale ovvero di eseguire essa stessa la verifica. In ogni caso la ricorrente formula già sin d’ora specifica ed analoga censura in relazione all’offerta tecnica per l’ipotesi in cui, come probabile, neppure essa sia stata sottoscritta anche dal legale rappresentante della mandante</corsivo>” (pag. 11 del ricorso introduttivo);</h:div><h:div>f) non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal TAR e cioè che non sia stata svolta una contestazione sul punto; vero è che con la memoria depositata in vista dell’udienza di discussione della domanda cautelare la controinteressata ha depositato copia dell’offerta tecnica e copia di un <corsivo>report</corsivo> di verifica della sottoscrizione digitale della stessa; tuttavia, non risulta depositato il file originale con estensione .p7m che contiene le firme digitali, unico documento informatico che consenta di eseguire direttamente la verifica della presenza delle firme digitali e la data di loro apposizione e quindi il Collegio avrebbe dovuto ordinare il deposito del file originale dell’offerta tecnica ovvero ordinare alla stazione appaltante di eseguire essa stessa la verifica;</h:div><h:div>g) in ordine al contratto di avvalimento, il requisito di cui al n. 1 del punto 14.2 lett. d) del disciplinare, ossia aver svolto servizi analoghi nel quinquennio, ha una valenza concreta se l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata la struttura organizzativa e il personale che hanno maturato l’esperienza;</h:div><h:div>h) sotto un altro aspetto, secondo l’appellante, il contratto di avvalimento presentato in gara sarebbe nullo, in quanto nello stesso non verrebbero adeguatamente specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria;</h:div><h:div>i) l’intervento mensile di un supervisore, genericamente indicato, non costituirebbe indicazione delle risorse adeguate a garantire il requisito esperienziale richiesto né, tanto meno, a svolgere direttamente il servizio per cui il requisito è richiesto, come imposto dal disciplinare di gara;</h:div><h:div>l) la richiesta di un fatturato annuo generico, non riferito al settore oggetto di gara, non sarebbe coerente con le previsioni dell’art. 83 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e sarebbe illogica tenuto conto delle esigenze indicate dall’art. 14.2 lett. c) del disciplinare di gara;</h:div><h:div>m) il disciplinare di gara richiede quale requisito un determinato livello di fatturato, ma non specifica, invece, che detto fatturato o parte di esso debba essere riferito a servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, così che potrebbe consentire di verificare la solidità finanziaria del partecipante ma in modo del tutto prescindente dalla natura delle prestazioni cui il fatturato pregresso è riferito, potendo esso discendere da attività del tutto difformi da quelle oggetto di appalto;</h:div><h:div>n) ancora, la clausola di bando 14.2 lettera d) non prevede un ammontare minimo del fatturato per servizi analoghi e ciò, ad avviso dell’appellante, si porrebbe in contrasto con la <corsivo>ratio</corsivo> dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici; l’ammontare del fatturato per servizi analoghi dichiarato in gara dalla controinteressata, sarebbe inadeguato a dare garanzia della sua effettiva capacità tecnica e professionale;</h:div><h:div>o) la sentenza sarebbe viziata da omessa pronuncia perché non conterrebbe considerazioni in ordine a quanto eccepito da Indaco laddove, alle pagine da 17 a 19 del ricorso, ha contestato in capo all’aggiudicataria l’effettivo possesso di un’esperienza quinquennale in servizi analoghi dal momento che, tra i servizi analoghi dichiarati in gara ha inserito anche il servizio, denominato “<corsivo>Casa Giulia</corsivo>”, per il quale nell’intero anno 2019, aveva fatturato complessivamente la somma di € 11.171,00 per un servizio svolto per soli 35 giorni;</h:div><h:div>p) il TAR, quanto ai giudizi della Commissione, non avrebbe ben considerato le contraddittorietà e i vizi di motivazione, ivi compresi i travisamenti, con riferimento a ogni singolo criterio di valutazione così come evidenziati in ricorso da Indaco;</h:div><h:div>p.1.) sul criterio di valutazione A1) vi sarebbero parti che il RTI La Sorgente avrebbe copiato dall’offerta tecnica di Indaco presentata in occasione della precedente gara relativa al servizio “<corsivo>Arcolaio</corsivo>”; tale circostanza renderebbe meritevole di minore apprezzamento l’offerta del controinteressato sotto tale profilo e, inoltre, la relazione di La Sorgente sarebbe sostanzialmente incentrata sulla valorizzazione del centro donne contro la violenza e farebbe solo marginalmente riferimento all’oggetto dell’appalto, ossia alle case rifugio;</h:div><h:div>p.1.1.) dall’analisi dei documenti prodotti emergerebbe che la valutazione della Commissione di gara non ha apprezzato il maggior valore dell’offerta della ricorrente rispetto a quella, superficiale e frutto, in buona parte di copiature, del controinteressato; sul punto la sentenza impugnata non offrirebbe alcuno spunto motivazionale;</h:div><h:div>p.1.2.) a fronte delle due offerte dei concorrenti, la Commissione avrebbe dovuto attribuire a quella di Indaco un punteggio maggiore, come in effetti è stato fatto, ma lo scarto di un solo punto con quello del controinteressato non sarebbe adeguato a dare conto del maggior dettaglio dell’offerta presentata in gara dalla ricorrente;</h:div><h:div>p.1.3.) in modo illogico la commissione giudicatrice ha applicato il parametro dello 0,60 previsto per le valutazioni di adeguatezza quando, in realtà avrebbe dovuto adottare quello dello 0,40 proprio delle valutazioni di “<corsivo>parziale adeguatezza</corsivo>”, così assegnando all’offerta del controinteressato 2 punti anziché i 3 concessi;</h:div><h:div>p.2.) sul criterio di valutazione A2) la Commissione ha ritenuto l’offerta di Indaco “<corsivo>ottima</corsivo>” attribuendole il punteggio di 25 su 25 e ha invece valutato l’offerta del controinteressato come adeguata ma necessitante di maggiore contestualizzazione, attribuendole il punteggio di 15 su 25; anche tale valutazione sarebbe illogica;</h:div><h:div>p.2.1.) nella offerta dell’aggiudicataria sarebbe assente la parte di modalità operativa e gestionale del servizio; il progetto rimarrebbe su un piano puramente teorico, mentre il criterio chiede di rendicontare le modalità operative e gestionali;</h:div><h:div>p.2.2.) la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio inferiore, se non zero punti;</h:div><h:div>p.3.) anche sul criterio di valutazione B1) la valutazione della Commissione sarebbe viziata da illogicità manifesta e da travisamento dei fatti; le controinteressate hanno documentato tre sinergie, e, una delle tre sinergie proposte, è con il centro donne contro la violenza che non potrebbe essere considerata positivamente come miglioria/sinergia perché tale collaborazione è richiesta come requisito base dal capitolato di gara quale modalità di erogazione del servizio;</h:div><h:div>p.3.1.) quindi, le sinergie proposte come miglioria dal controinteressato sarebbero solo 2 laddove Indaco ne ha proposte 18;</h:div><h:div>p.3.2.) l’offerta del controinteressato sul punto sarebbe generica e, quindi, l’attribuzione della valutazione “<corsivo>adeguata</corsivo>” all’offerta sarebbe frutto di travisamento dei fatti o di illogicità; l’offerta del controinteressato avrebbe meritato una valutazione inferiore o pari a 0;</h:div><h:div>p.4.) sul criterio di valutazione B.3. emergerebbe che l’aggiudicatario, a parte citare flussi di comunicazione senza dire quali saranno, si sarebbe limitato a proporre cose già richieste dal capitolato all’art. 48 che non rappresentano prestazioni aggiuntive o migliorative e quindi non potevano essere ragione di attribuzione di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica;</h:div><h:div>p.5.) sul criterio di valutazione B.4. emergerebbe che, con riferimento allo specifico criterio “<corsivo>gestione del burn out degli operatori</corsivo>”, l’aggiudicatario non avrebbe formulato alcuna proposta migliorativa né indicato ipotesi per la soluzione del problema;</h:div><h:div>p.5.1) anche in questo caso la valutazione della Commissione sarebbe illogica, frutto di travisamento dei fatti e con motivazione inesistente e l’offerta dell’aggiudicatario, in relazione a questo criterio, avrebbe meritato l’attribuzione di un punteggio inferiore o pari a 0;</h:div><h:div>p.6.) sul criterio di valutazione C1 l’appellante ripropone il motivo del ricorso di primo grado; il criterio era suddiviso in sub-criteri;</h:div><h:div>p.6.1) il sub-criterio C.1.1. era così formulato: “<corsivo>Ore di formazione a persona, perfezionamento e aggiornamento professionale di cui le operatrici abbiano fruito, certificate e documentate da un ente di formazione accreditato</corsivo>”;</h:div><h:div>p.6.1.1.) in relazione a tale sub-criterio l’offerta di Indaco ha ottenuto una valutazione di “<corsivo>ottima</corsivo>” con l’attribuzione di 5 punti su 5 mentre l’offerta del controinteressato ha ottenuto la valutazione di offerta più che adeguata con l’attribuzione del punteggio di 4 su 5;</h:div><h:div>p.6.1.2.) emergerebbe che le indicazioni fornite non sono comprovate dai singoli c.v.; tutti hanno dichiarato nella griglia del personale di aver ricevuto una formazione specifica sulla violenza che non viene riportata nei c.v.</h:div><h:div>p.6.1.3.) il criterio di valutazione richiedeva espressamente che la specifica formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale fossero certificate e documentate da ente di formazione formalmente accreditato; anche in relazione a tale punto la Commissione di gara sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti e in un eccesso di potere con difetto di motivazione o, addirittura, in una violazione del disciplinare;</h:div><h:div>p.6.1.4.) inoltre la quantità di ore di formazione specifica degli operatori di Indaco è superiore a quella indicata dall’aggiudicatario; in mancanza di documentazione ufficiale della specifica formazione, aggiornamento e perfezionamento, in relazione al criterio in esame la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio inferiore se non pari a 0;</h:div><h:div>p.6.2.) in ordine al sub criterio C.1.2, nuovamente, l’appellante ripropone il motivo proposto in primo grado che non sarebbe stato scrutinato;</h:div><h:div>p.6.2.1) il sub-criterio C.1.2. espressamente prevedeva “<corsivo>Esperienza acquisita nel settore d'intervento in cui si colloca l'oggetto dell'affidamento</corsivo>”; con riferimento a tale criterio l’offerta della ricorrente è stata valutata “<corsivo>ottima</corsivo>” con l’attribuzione del punteggio di 4 su 4 e l’offerta dell’aggiudicatario è stata valutata più che adeguata con l’attribuzione del punteggio di 3,2 su 4;</h:div><h:div>p.6.2.2.) emergerebbe che le esperienze indicate non sono comprovate; per la dott.ssa Broglio si riferisce che la stessa avrebbe coordinato per 3 mesi Arcolaio, ma in realtà avrebbe fatto solo un passaggio di consegne con la coordinatrice del servizio e poi ha rinunciato al coordinamento; sempre riguardo alla dott.ssa Broglio, la stessa dichiara di avere 12 anni di esperienza specifica ma la presa in carico clinica non è comprovata, ed è opinabile, mentre sarebbe chiaro che la stessa non ha formazione specifica nel settore;</h:div><h:div>p.6.2.3.) in generale, gli operatori indicati dall’aggiudicatario non avrebbero comprovato l’esperienza specifica nel settore: molti degli stessi hanno <corsivo>curriculum</corsivo> professionali generici che non comproverebbero in alcun modo l’acquisizione di esperienza specifica nel servizio;</h:div><h:div>p.6.2.4.) la valutazione della Commissione sarebbe, quindi, frutto di travisamento o comunque di eccesso di potere, con difetto di motivazione;</h:div><h:div>p.6.3.) anche in ordine al sub criterio C.1.3 la sentenza gravata sarebbe viziata;</h:div><h:div>p.6.3.1.) la ricorrente, infatti, ha lamentato in ricorso che “<corsivo>il titolo posseduto dalla operatrice Ghirotti (educatore) non corrisponderebbe alla qualifica richiesta (educatore professionale)</corsivo>” ma il TAR, pur prendendo atto della contestazione, avrebbe omesso qualsiasi valutazione di merito ritenendo che la stessa sia stata mossa “<corsivo>senza però fornire prova o argomentare ulteriormente</corsivo>” (pagina 22 della sentenza);</h:div><h:div>p.6.3.2.) Indaco ha lamentato in ricorso la dichiarazione del controinteressato in merito al possesso da parte della dipendente Elena Ghirotti del titolo di “<corsivo>educatrice professionale</corsivo>”, evidenziando che la predetta in realtà “<corsivo>possiede un diploma che è cosa molto diversa dalla qualifica di educatrice professionale che si acquisisce all’esito di un percorso di laurea</corsivo>” (così il ricorso in primo grado alla pagina 28);</h:div><h:div>p.6.3.3.) il TAR ha rigettato la contestazione senza aver rilevato che nell’offerta tecnica del controinteressato la signora Ghirotti era indicata in possesso di diploma e non della laurea necessaria per la qualifica di educatore professionale;</h:div><h:div>p.7.) in ordine al criterio C.2. l’appellante sostiene che il TAR non avrebbe colto il senso della sua contestazione, così incorrendo in un errore;</h:div><h:div>p.7.1.) il criterio C.2, era così formulato: “<corsivo>Piano formativo finalizzato al miglioramento del servizio oggetto di affidamento</corsivo>”; in relazione a tale criterio l’offerta di Indaco ha ottenuto la valutazione di “<corsivo>ottima</corsivo>” con l’attribuzione di 3 punti su 3 e l’offerta dell’aggiudicatario ha ottenuto la valutazione di più che adeguata con l’attribuzione del punteggio di 2,4 su 3;</h:div><h:div>p.7.2.) emergerebbe che l’aggiudicatario dichiara di offrire 16 ore annuali di formazione, mentre la ricorrente indica 283 ore di formazione nel triennio (pari 94 all'anno);</h:div><h:div>p.7.3.) l’offerta di una formazione pari a quella minima prevista dal capitolato di gara non avrebbe dovuto essere considerata una miglioria e di conseguenza non sarebbe stata meritevole di alcun punteggio aggiuntivo;</h:div><h:div>p.7.4.) la valutazione della Commissione, anche su questo punto, sarebbe frutto di travisamento dei fatti ovvero di eccesso di potere e sarebbe viziata altresì da difetto di motivazione;</h:div><h:div>p.7.5.) considerato che l’offerta del controinteressato con riferimento a questo criterio indica unicamente l’assolvimento della condizione minima prevista dal capitolato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio pari a 0;</h:div><h:div>p.8.) in ordine al criterio D l’appellante ricorda che esso era così formulato: “<corsivo>l’operatore economico deve descrivere le ulteriori attività, iniziative, risorse e interventi rispetto a quelli richiesti dal capitolato speciale d'appalto che intende proporre per migliorare la qualità del servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Sarà valutata l'utilità e qualità dei servizi aggiuntivi proposti”</corsivo>;  </h:div><h:div>p.8.1.) l’offerta di Indaco è stata valutata più che adeguata, con l’attribuzione di un punteggio di 4 su 5 mentre l’offerta del controinteressato è stata valutata ottima, con l’attribuzione del punteggio di 5 su 5;</h:div><h:div>p.8.2.) le proposte migliorative del controinteressato sarebbero generiche e, molte di esse, non documentate, non sarebbero migliorative;</h:div><h:div>p.8.3.) il servizio di assistenza legale non sarebbe migliorativo in quanto è già indicato come “<corsivo>servizio minimo</corsivo>”, quindi indispensabile, dal documento della conferenza unificata Stato – Regioni 146 del 27 aprile 2014 che, all’art. 4, indica fra i servizi minimi garantiti da ogni centro per l’accoglienza, appunto l’assistenza legale;</h:div><h:div>p.8.4.) sarebbe poi omessa l’indicazione delle risorse munite delle necessarie qualifiche professionali adeguate al servizio legale in questione; </h:div><h:div>p.8.5.) analoga considerazione andrebbe fatta con riferimento all’indicazione come offerta migliorativa di un educatore per minori: la Conferenza unificata indica, sempre all’art. 4, come servizio minimo garantito, fra l’altro il supporto ai minori vittime di violenza;</h:div><h:div>p.8.6.) analoga considerazione deve essere fatta con riferimento alla “<corsivo>offerta migliorativa</corsivo>” consistente nella proposta di un “<corsivo>orientatore</corsivo>”; a parte la difficoltà di comprendere in cosa consista tale figura, sempre la Conferenza unificata indica fra i servizi minimi garantiti l’orientamento; p.8.7.) le migliorie offerte dalla ricorrente, sarebbero meglio specificate, il che renderebbe evidente l’illogicità della valutazione della Commissione;</h:div><h:div>q) con memoria depositata il 30 ottobre 2023 Indaco, sulla specifica questione della mancanza o incompletezza della sottoscrizione dell’offerta, afferma che è riscontrabile un contrasto giurisprudenziale che interessa prevalentemente i TAR;</h:div><h:div>q.1) tuttavia, prosegue, da ultimo si sarebbe formato un contrasto altresì in seno al Consiglio di Stato; a fronte dell’orientamento sostanzialista, posto a fondamento dell’ordinanza 1910/2023 resa in questo procedimento, con la quale è stata respinta la richiesta cautelare formulata da Indaco e nella motivazione della quale si affermava espressamente la condivisione delle considerazioni relative alla riconducibilità dell’offerta alla volontà congiunta dei componenti del raggruppamento aggiudicatario, in altra pronuncia cautelare resa nel procedimento 6013/2023 R.G., questa medesima Sezione sembrerebbe essere tornata a condividere l’orientamento più rigoroso;</h:div><h:div>q.2) parrebbero emergere quindi opinioni difformi, anche se, allo stato, solo in decisioni rese in sede cautelare; sarebbe pertanto opportuno sottoporre la specifica questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 99 del c.p.a. affinché possa formarsi un orientamento uniforme utile tanto ad orientare le stazioni appaltanti, quanto a uniformare (per quanto possibile) le decisioni dei differenti TAR.</h:div><h:div>13. La ricostruzione dell’appellante non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. </h:div><h:div>14. L’appellante, come si può evincere dalla sintesi delle molteplici critiche mosse alla sentenza impugnata, in sostanza, sottopone a questo Collegio quattro questioni:</h:div><h:div>a) la sottoscrizione (mancata) della domanda di partecipazione e dell’offerta tecnica;</h:div><h:div>b) la genericità del contratto di avvalimento;</h:div><h:div>c) l’assenza di un fatturato specifico per servizi analoghi;</h:div><h:div>d) la contestazione dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>15. Quanto alla prima questione, le statuizioni del TAR sono corrette e non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale che renda necessario rimettere il ricorso all’esame dell’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a.</h:div><h:div>15.1. Intanto, va precisato che il deferimento di una questione all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., è possibile solo nei casi tassativamente previsti: a) di un contrasto interpretativo; b) della necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza; c) della non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall'Adunanza plenaria in un altro giudizio (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 marzo 2023, n. 11).</h:div><h:div>15.2. In questo caso non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale, men che meno in seno a questa Sezione del Consiglio di Stato, bensì la soluzione, peraltro solo in sede cautelare, di due questioni che, in fatto erano del tutto differenti tra loro.</h:div><h:div>15.3. Nella fattispecie qui esaminata, quel che è accaduto è molto più semplice di come è stato descritto dall’appellante.</h:div><h:div>15.4. Intanto, va ricordato che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale di ogni offerta economica, giacché essa esprime la volontà del concorrente di impegnarsi nei confronti dell'Amministrazione; le offerte prive di sottoscrizione sono da reputarsi nulle.</h:div><h:div>15.4.1.  L'offerta esprime l'impegno negoziale del concorrente a eseguire l'appalto con prestazioni conformi al relativo oggetto. La sottoscrizione serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento contenente la dichiarazione: essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale. </h:div><h:div>15.4.2. La sottoscrizione dell’offerta è l'aspetto manifestativo dell'atto negoziale, il mezzo espressivo del contenuto dello stesso. Il requisito della presenza della sottoscrizione è soddisfatto laddove il documento costituisce l'estrinsecazione diretta della volontà negoziale senza necessità di atti ripetitivi o ricognitivi.</h:div><h:div>15.4. Esattamente quel che è avvenuto nel caso qui all’esame.</h:div><h:div>15.4.1. La procedura di gara è stata espletata mediante il Sistema Telematico PlaCe-VdA. Come noto, sistemi come quello appena citato, garantiscono sicurezza, integrità delle offerte, incorruttibilità dei documenti presentati.</h:div><h:div>15.4.2. Altrettanto noto è il fatto che, per l’utilizzo di un tale sistema, gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo devono effettuare la registrazione alla piattaforma telematica (tutti i componenti il raggruppamento).</h:div><h:div>15.4.3. Quel che è accaduto è che nella busta contenente l’offerta economica sono stati sottoscritti, da entrambe i componenti il raggruppamento, sia il giustificativo costi manodopera sia il giustificativo offerta economica, file pacificamente manifestativi dell’atto negoziale nella sua unitarietà.</h:div><h:div>15.4.4. Che, nello specifico caso qui all’esame, vi sia certezza assoluta della provenienza e della paternità dell’offerta, non è dato dubitare. E, correttamente, il TAR ha ritenuto non necessario alcun soccorso istruttorio che sarebbe stato ripetitivo di una volontà negoziale già unitariamente espressa.    </h:div><h:div>15.5. Il TAR ha, in definitiva, più che dato seguito a un orientamento sostanzialista, appurato ciò che era evidente e cioè che la paternità dell’offerta (sia economica sia tecnica, anch’essa sottoscritta) era riferibile tutti i componenti del raggruppamento.  </h:div><h:div>15.6. Nel giudizio di primo grado IN.VA. S.p.A. ha depositato i <corsivo>report</corsivo> di verifica delle sottoscrizioni digitali (documenti 12 e 13) e pertanto non è rilevabile alcun difetto di istruttoria e tantomeno un travisamento dei fatti. Sia l’offerta tecnica (debitamente sottoscritta) sia l’offerta economica erano, si ribadisce, pacificamente estrinsecazione diretta della volontà negoziale del RTI La Sorgente in tutte le sue componenti.</h:div><h:div>15.6.1. Non è superfluo sottolineare che il giustificativo dell’offerta economica (documento 6 depositato in primo grado dal raggruppamento controinteressato) contiene le specifiche relative a: a) personale; b) formazione/orientamento/supervisione; c) gestione servizio con esplicitazione di 12 voci di costo (merci, materiali di consumo e sanitari, pasti interni, materiali pulizia, canoni, energia elettrica, riscaldamento, manutenzioni, spese telefoniche, assicurazioni, spese contrattuali, gestione automezzi, manutenzione automezzi); d) costi di gestione. Il documento contiene altresì l’importo complessivo offerto. </h:div><h:div>15.6.2. Non si tratta quindi di contrapporre un orientamento “sostanzialistico” a uno più rigoroso. Si tratta, più semplicemente, di rilevare che la volontà negoziale è stata regolarmente espressa.</h:div><h:div>15.7. Anche in ordine alla domanda di partecipazione la volontà del RTI La Sorgente è pacificamente ricavabile da tutta la documentazione amministrativa.</h:div><h:div>15.7.1. Decisivo (e pienamente condivisibile) è il passaggio motivazionale di cui al punto 4.3. (pagina 8) della sentenza impugnata, laddove si legge: (…) “<corsivo>Occorre evidenziare che, trattandosi di una procedura aperta, il D.Lgs. n. 50/2016 non distingue tra domanda di partecipazione ed offerta, salvo che ai fini della disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 ed al fine di distinguere il contenuto dell’offerta economica e tecnica, oggetto di valutazione, dal resto della documentazione. Per tale ragione anche in questo caso l’offerta deve essere considerata nel suo complesso come l’insieme dei documenti che consentono di perfezionare, avanti la stazione appaltante, la volontà di contrattare e definire il contenuto delle promesse prestazioni. Nel caso di specie risultano sottoscritti da entrambi i componenti del costituendo RTI l’offerta tecnica e, nei modi appena scrutinati, l’offerta economica nonché la documentazione amministrativa afferente alle dichiarazioni in ordine al ruolo assunto nel raggruppamento per la partecipazione ed al possesso dei requisiti generali e speciali (…).</corsivo></h:div><h:div>15.8. Per tutte le ragioni esposte, non vi sono le condizioni per ritenere sussistente un contrasto giurisprudenziale, data la sostanziale ed evidente diversità delle circostanze di fatto alla base del presente giudizio e del giudizio R.G. 6013/2023 (nella sentenza di primo grado impugnata con appello R.G. 6013/2023 si legge testualmente: “<corsivo>è circostanza incontestata e pacifica che il r.t.i costituendo tra Progetto donna più s.c.s. e Accento s.c.s  ha omesso di sottoscrivere digitalmente l’offerta economica da parte della dichiarata mandataria (modello 5b)</corsivo>”). </h:div><h:div>15.8.1. Le circostanze di fatto e l’apparato motivazionale della sentenza del TAR Piemonte 651/2023 erano differenti sia con riguardo alla descrizione della sequenza dei fatti, sia con riguardo all’apparato motivazionale in diritto. La sentenza qui appellata, lungi dall’accedere a un orientamento “sostanzialista” ha, in modo assai articolato, acclarato l’esistenza di tutti gli elementi essenziali che configurano la volontà di presentare una data offerta, con una dichiarazione avente una data causa, un dato oggetto, e la volontà di giungere a ben determinate pattuizioni.</h:div><h:div>16. Si può dunque procedere all’esame della seconda questione sottoposta dall’appellante a questo Collegio: l’asserita genericità del contratto di avvalimento.</h:div><h:div>16.1. Anche in questo caso le statuizioni del TAR meritano conferma.</h:div><h:div>16.2. Al punto 1 del contratto di avvalimento stipulato tra La Sorgente e l’ausiliaria Il Cerchio delle Relazioni S.C.S., si legge che quest’ultima “<corsivo>si obbliga a fornire alle Imprese ausiliate tutti i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo previsti dal Bando di Gara in premessa mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. In particolare, saranno forniti e messi a disposizione i seguenti requisiti: Esperienza quinquennale nella gestione di Case Rifugio; Risorse Umane: Figura del supervisore che interviene mensilmente</corsivo>”.</h:div><h:div>16.3. L’avvalimento contestato riguarda i requisiti di capacità tecniche e professionali. </h:div><h:div>16.3.1. Due sono le considerazioni che devono essere svolte a seguito dell’esame degli atti di gara:</h:div><h:div>a) il contratto di avvalimento non è generico dato che è perfettamente comprensibile il requisito messo a disposizione;</h:div><h:div>b) nei DGUE presentati, ugualmente, è agevolmente individuabile l’oggetto dell’avvalimento;</h:div><h:div>c) nella stessa offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, nella parte “<corsivo>COMPOSIZIONE DEL TEAM PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</corsivo>” si rinvengono chiare indicazioni sulle (…) “<corsivo>professioniste che saranno impegnate nella struttura denominata: “Arcolaio”</corsivo> e sul fatto che le stesse “<corsivo>Saranno affiancate in tutto il percorso lavorativo da una supervisione mensile</corsivo>” (lettera C, pagina 8, documento 8 RTI La Sorgente).</h:div><h:div>16.3.2. Come noto, la questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento deve essere risolta evitando di incorrere in aprioristici schematismi concettuali e considerando che la messa a disposizione della capacità tecnica richiesta deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 24 maggio 2022, n. 4116).</h:div><h:div>16.3.3. Il contratto di avvalimento avente ad oggetto requisiti di capacità tecnica e professionale è nullo qualora si limiti a indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto, senza tuttavia precisare in che cosa consistano materialmente tali risorse.</h:div><h:div>16.3.4. Non è questo il caso all’esame del Collegio, in cui:</h:div><h:div>a) il requisito portato in avvalimento è quello esperienziale di cui all’art. 14.2, lett. d) n. 1 del disciplinare di gara;</h:div><h:div>b) le risorse indicate nel contratto di avvalimento soddisfano l’esigenza di comprova del requisito e di adeguata specificazione delle risorse operative messe a disposizione.</h:div><h:div>17. In ordine alla terza questione, vale a dire l’asserita necessità di un fatturato specifico per servizi analoghi, le contestazioni dell’appellante sono infondate e non vi è alcuna omessa pronuncia nella sentenza impugnata.</h:div><h:div>17.1. Il primo Giudice ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara, a condizione che tali requisiti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e comunque non introducano indebite discriminazioni nell'accesso alla procedura (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5992). </h:div><h:div>17.2. Quanto all’asserito vizio di omessa pronuncia, va ricordato che nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422). E qui, la decisione risulta chiarissima dal compiuto esame delle censure e di tutte le questioni controverse che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza impugnata.</h:div><h:div>18. Si può dunque procedere all’esame della quarta questione sottoposta dall’appellante a questo Collegio: la contestazione dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>18.1. Preme una prima considerazione di ordine generale. I motivi proposti in primo grado e accuratamente esaminati dal TAR sono stati, nella sostanza, in buona parte riproposti in appello. Si tratta di censure formulate in modo tale da domandare al giudice un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, peraltro, tutte fondate non sulla rappresentazione di circostanze di fatto bensì sulla personale interpretazione che di quei fatti fornisce l’appellante. Come noto, i fatti non hanno significato e, se mai l’hanno, certo non l’hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi di legge. Interpretare un fatto significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento. Ebbene, le spiegazioni fornite dall’appellante, si ribadisce, sono del tutto personali e frutto di un apprezzamento dei fatti e di valutazioni delle regole tecniche poste a presidio della corretta conduzione della gara, che si scontrano con una giurisprudenza consolidata di questa Sezione.</h:div><h:div>18.2.  La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame, non si ravvisa in alcun modo.</h:div><h:div>18.3. Il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa.</h:div><h:div>18.4. Lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:</h:div><h:div>a) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’<corsivo>iter</corsivo> logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;</h:div><h:div>b) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;</h:div><h:div>c) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto.</h:div><h:div>18.5. Ciò detto, se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.</h:div><h:div>I momenti dell’attività del giudice sono due, ben distinti.</h:div><h:div>Il primo è l'accesso al fatto; in quest'ambito il giudice può verificarne la sua effettiva sussistenza.</h:div><h:div>Il secondo è la contestualizzazione di concetti giuridici indeterminati che richiede l'applicazione di scienze inesatte.</h:div><h:div>In questo secondo segmento del processo logico, emergono i limiti al sindacato del giudice (in cui il giudice non può sostituirsi alla p.a.).</h:div><h:div>18.6. Scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa.</h:div><h:div>Se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato.</h:div><h:div>Un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma.</h:div><h:div>Quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.</h:div><h:div>18.7. In conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo.</h:div><h:div>Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'<corsivo>iter </corsivo>logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269).</h:div><h:div>18.8. Il giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo di tali principi posto che nelle valutazioni dell’amministrazione non è dato rinvenire alcuna illogicità.</h:div><h:div>19. Si può procedere, in ogni caso, all’esame di ogni singola contestazione (tutte sintetizzate al punto 12 lettera p) della presente decisione).</h:div><h:div>19.1. Sul criterio di valutazione A1 vi sono generiche contestazioni in ordine ad asserite copiature da parte del RTI aggiudicatario che si sarebbe rifatto a precedenti gare in cui Indaco ha partecipato. Tali contestazioni sono generiche e non certo provate dal file prodotto in primo grado (documento 30 denominato “copiature”). </h:div><h:div>19.1.1. I passaggi evidenziati particolarmente sono i seguenti:</h:div><h:div>a) Punto A.1.1. “<corsivo>Analisi del contesto</corsivo>” in cui sono state evidenziate le prime 11 righe e le ultime 8 del paragrafo;</h:div><h:div>b) Punto A.1.2 “<corsivo>Analisi dei bisogni</corsivo>”, in cui sono state evidenziate 2 righe a pagina 2 e 7 righe a pagina 3.</h:div><h:div>19.1.2. La prospettazione dell’appellante, più che mettere in discussione il punteggio assegnato dalla Commissione, si addentra nel complesso campo della originalità dell’iniziativa imprenditoriale del RTI La Sorgente e della c.d. “concorrenza parassitaria”, di cui, per inciso, qui non è dato rinvenire traccia. </h:div><h:div>19.1.3. La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598 c.c., n. 3, consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dello stesso art. 2598 c.c., n. 1), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cassazione civile sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25607).</h:div><h:div>19.1.4. Si tratta di questione che esula completamente dal perimetro della presente controversia e che non è certamente idonea a contestare i punteggi attribuiti dalla Commissione.</h:div><h:div>19.2. In ordine al criterio di valutazione A2 le contestazioni dell’appellante sono altrettanto generiche dato che si risolvono nell’affermare che lo scarto tra i punteggi assegnati ai due concorrenti avrebbe dovuto essere più significativo. Ma tale affermazione consiste nell’esprimere una lagnanza per punteggi non graditi e non già prova di illogicità nella loro assegnazione.</h:div><h:div>19.3. Medesime considerazioni devono essere svolte con riguardo ai criteri di valutazione B1, B3, B4, C1 e D dove l’appellante pretende una rimodulazione dei punteggi attribuiti ripercorrendo il giudizio della Commissione e sostituendovi il proprio, fondato su considerazioni del tutto personali. </h:div><h:div>19.4. In definitiva, il giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo dei principi costantemente affermati in tema di sindacato sulla discrezionalità della Commissione giudicatrice in sede di attribuzione dei punteggi, posto che nelle valutazioni dell’amministrazione non è dato rinvenire alcuna illogicità.</h:div><h:div>20. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 19/2023.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito:</h:div><h:div>a) € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore di In.Va. S.p.A.;</h:div><h:div>b) € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore del controinteressato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ignazio De Trizio</h:div><h:div>Gianluca Rovelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>