<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230354920231212122339214" id="20230354920231212122339214" modello="3" modifica="01/01/2024 18:10:13" pdf="0" ricorrente="Prefettura di Massa Carrara" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03549"/><fascicolo anno="2024" n="00132"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230354920231212122339214.xml</file><wordfile>20230354920231212122339214.docm</wordfile><ricorso NRG="202303549">202303549\202303549.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\960 Raffaele Greco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Greco</firma><data>19/12/2023 16:41:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>nicola d'angelo</firma><data>12/12/2023 15:21:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una interdittiva antimafia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 3549 del 2023, proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentati <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Lenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellata;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023, il consigliere Nicola D’Angelo;</h:div><h:div>Nessuno comparso per la parte appellante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con nota n. -OMISSIS-del 21 settembre 2022 la Prefettura di Massa Carrara ha comunicato alla società -OMISSIS-Carrara (di seguito indicata come -OMISSIS-) l’effetto espansivo del provvedimento interdittivo adottato nei confronti della -OMISSIS-S.r.l., provvedimento che secondo l’Amministrazione non poteva che riverberarsi anche sulla stessa -OMISSIS-. Di conseguenza, la Prefettura ha adottato anche per quest’ultima informazione interdittiva antimafia.</h:div><h:div>1.1. In particolare, la -OMISSIS-è stata costituita in data 9 dicembre 2002 ed ha come oggetto sociale prevalente l’estrazione, la lavorazione, la produzione e il commercio di granulati, di carbonati di calcio e di minerali in genere, nonché l’acquisto, la trasformazione, la lavorazione ed il commercio di materiali lapidei di vario genere.</h:div><h:div>1.2. Il 45,39% delle sue quote sociali è detenuto dalla società -OMISSIS-, la quale ha la medesima sede legale ed esercita attività pressoché identiche. La -OMISSIS- detiene anche il 30% delle quote della società -OMISSIS-s.r.l., la quale invece non ha alcun rapporto/legame con la ricorrente; nei confronti della -OMISSIS-è stata adottata la informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-del 25 febbraio 2020.</h:div><h:div>1.3. In conseguenza dei debiti contratti dalla -OMISSIS-nei confronti della -OMISSIS-, in data 15 dicembre 2020, la stessa -OMISSIS-è stata dichiarata fallita ed è gestita e amministrata da un curatore fallimentare.</h:div><h:div>2. Contro il provvedimento della Prefettura di Massa Carrara la -OMISSIS-ha quindi proposto ricorso al Tar di Firenze evidenziando come l’interdittiva nei suoi confronti fosse stata adottata “a cascata” partendo dalla misura assunta nei confronti della società -OMISSIS-, senza tuttavia un’adeguata istruttoria che potesse giustificare la conclusione che le scelte imprenditoriali fossero condizionate dalla criminalità organizzata (sarebbero mancati, in concreto, i requisiti di legge tenuto conto che il provvedimento prefettizio si sarebbe fondato solo sulla constatazione della partecipazione della -OMISSIS- sia nella -OMISSIS-che nella società ricorrente).</h:div><h:div>3. Il Tar di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe (n. -OMISSIS-), ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Secondo lo stesso Tribunale non sarebbero stati riscontrati elementi fattuali diretti sulla -OMISSIS-in quanto il provvedimento impugnato sarebbe giunto a ritenere presente il pericolo di condizionamento mafioso come contagio dalla -OMISSIS-per il tramite della -OMISSIS-, secondo lo schema teorico delle interdittive cosiddette a cascata.</h:div><h:div>3.1. Per il Tar tale meccanismo presuntivo poteva trovare applicazione solo se il “contagio” fosse giustificabile alla luce della natura, della consistenza e dei contenuti dei rapporti tra le due società, al loro concreto atteggiarsi, assumendo connotazioni idonee a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici.</h:div><h:div>3.2. Nel caso in esame, tali circostanze non sarebbero sussistite non potendosi rilevare alcun contatto diretto tra la -OMISSIS-(destinataria di interdittiva antimafia nel 2020 e il cui amministratore signor -OMISSIS-è poi risultato assolto dal reato di cui all’art. 416 <corsivo>bis</corsivo> c.p.) e la -OMISSIS-(nessun contatto né di tipo genetico, né di tipo funzionale ma solo il legame per il tramite della -OMISSIS-).</h:div><h:div>4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Massa Carrara prospettando, contrariamente a quanto rilevato dal Tar, che esistesse tra le due società -OMISSIS-e -OMISSIS-un ragionevole e concreto pericolo derivante dallo stabile collegamento societario per il tramite della -OMISSIS-: quest’ultima società avrebbe sede nello stesso indirizzo e tra la stessa e la -OMISSIS-sarebbero presenti gli stessi soci e comunque sarebbero gestite dalle medesime persone (signori -OMISSIS-). Inoltre, anche la società -OMISSIS- è stata attinta da un provvedimento interdittivo (n. -OMISSIS-del 19 settembre 2022).</h:div><h:div>5. La -OMISSIS-si è costituita in giudizio il 15 maggio 2023, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 18 settembre 2023.</h:div><h:div>6. L’esame dell’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stato rinviato al merito nella camera di consiglio del 18 maggio 2023.</h:div><h:div>7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2023 senza che le parti abbiano insistito per la trattazione dell’istanza cautelare.</h:div><h:div>8. L’appello non è fondato.</h:div><h:div>9. Come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di interdittive “a cascata” l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima.</h:div><h:div>9.1. In concreto, è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.</h:div><h:div>9.2. Per desumere<corsivo>
				</corsivo>plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.</h:div><h:div>10. Ciò premesso, nel caso in esame l’evocata connessione tra le due società (-OMISSIS-e -OMISSIS-), mediata attraverso la partecipazione in entrambe della società -OMISSIS-, non sembra assurgere al grado di consistenza necessario per potersi considerare sussistente un legame stabile e strutturato.</h:div><h:div>10.1. Come ha rilevato il Tar, si rileva l’assenza di elementi e indizi di possibile esposizione della società appellata ulteriori rispetto al predetto legame intermedio della -OMISSIS-, circostanza quest’ultima che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere debole la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>10.2. Infatti, gli elementi di criticità evidenziati nello stesso provvedimento o comunque desumibili dagli atti, consistono, oltre che nella partecipazione da parte di -OMISSIS-, la cui interdittiva è stata poi annullata con sentenza passata in giudicato (cfr. Consiglio di Stato, sezione terza, n. 9045 del 17 ottobre 2010), su accertamenti risalenti a carico di un soggetto diverso la -OMISSIS-(la quale è stata oggetto di recupero di crediti vantati dalla stessa -OMISSIS-) con cui l’appellata non ha intrattenuto rapporti commerciali.</h:div><h:div>10.3. Né rileva in senso contrario il fatto che -OMISSIS- e -OMISSIS-siano legalmente rappresentate rispettivamente da padre e figlio e che tali società abbiano la medesima sede legale, laddove entrambi prima del settembre 2022 non erano stati attinti da precedenti interdittivi (l’unico soggetto interessato da interdittiva era stato, nell’anno 2020, il rappresentante legale di -OMISSIS-).</h:div><h:div>11. Nell’appello dell’Amministrazione si richiamano poi, a sostegno della tesi dell’influenza condizionante, anche i rapporti societari esistenti tra -OMISSIS-e la Società -OMISSIS-(precedentemente denominata -OMISSIS--OMISSIS-) e sul fatto che tale società, rappresentata legalmente dalla figlia convivente dell’amministratore di -OMISSIS-, sarebbe stata anch’essa raggiunta da un provvedimento interdittivo in ragione del rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società.</h:div><h:div>11.1. Il profilo prospettato tuttavia risulta del tutto estraneo rispetto alla vicenda in esame non essendoci correlazioni con la situazione dell’impresa appellata.</h:div><h:div>12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.</h:div><h:div>13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3549 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco La Cara</h:div><h:div>Nicola D'Angelo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>