<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230122920250228172007364" id="20230122920250228172007364" modello="3" modifica="06/03/2025 12:44:59" pdf="0" ricorrente="Babul Islam" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01229"/><fascicolo anno="2025" n="01903"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230122920250228172007364.xml</file><wordfile>20230122920250228172007364.docm</wordfile><ricorso NRG="202301229">202301229\202301229.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1072 Giovanni Pescatore\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>06/03/2025 11:53:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>05/03/2025 18:02:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Presidente FF</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8225/2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.-Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, originario dello Stato del <corsivo>Bangladesh</corsivo>, ha impugnato il decreto Presidente della Repubblica in data 26 luglio 2019 - notificato tramite il Consolato Generale d’Italia a Londra il 14 febbraio 2020 - di annullamento della cittadinanza italiana in precedenza rilasciatagli.</h:div><h:div>2. In punto di fatto è stato premesso che: <corsivo>i.</corsivo> in data 18 settembre 2014 il ricorrente presentava istanza presso la Prefettura di Pescara, completa di tutta la documentazione richiesta, per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 co.1 lett. f) della legge 91/1992; <corsivo>ii.</corsivo> in data 14 novembre 2016, veniva concessa la cittadinanza italiana al ricorrente che, successivamente, si trasferiva in Gran Bretagna con la propria famiglia, composta da moglie e due figli minori nati in Italia, precedentemente residenti in Bangladesh; iii. in data 31 dicembre 2019 -per il tramite del Consolato Generale d’Italia a Londra-  il Comune di Pescara notificava al ricorrente la cancellazione dall’AIRE, sul presupposto dell’“annullamento del decreto di conferimento della cittadinanza italiana”; <corsivo>iv.</corsivo>  solo in quella data il ricorrente sarebbe stato messo a conoscenza della perdita della cittadinanza italiana, precedentemente ottenuta.  Ha soggiunto il ricorrente sempre in punto di fatto che, in data 14 febbraio 2020, tramite il Consolato Generale d’Italia a Londra, gli è stato notificato il decreto di annullamento della cittadinanza, tramite il Consolato Generale d’Italia a Londra, in uno al decreto ministeriale portante la reiezione della istanza per ottenimento della vista cittadinanza italiana.</h:div><h:div>2.1. Con l’impugnato atto è stato annullato il decreto di concessione della cittadinanza italiana al medesimo rilasciato in data 14 novembre 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto “oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. -OMISSIS-) instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, per  pratiche irregolari di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante”, conclusosi con sentenza di condanna in data 19.10.2018.</h:div><h:div>3. Con la sentenza n. 8225 del 10 giugno 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto che anche la pratica del ricorrente, rientra tra quelle  per le quali non è stata fatta la doverosa istruttoria, a causa della condotta fraudolenta di un funzionario infedele del Ministero dell’Interno, che, in ragione di un accordo criminale con intermediari, si è peraltro auto-attribuita l’istruttoria di molteplici pratiche, tra le quale rientrava quella del ricorrente.</h:div><h:div>4. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.</h:div><h:div>4.1. Questi deduce in primo luogo che, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., l’ottenimento da parte dello stesso della cittadinanza italiana è avvenuto “a seguito di regolare procedimento amministrativo e di una rigorosa istruttoria procedimentale”, caratterizzata dalla partecipazione alla stessa dell’interessato, per il tramite del suo difensore, e l’acquisizione dei prescritti pareri, sì da rendere l’esito positivo del procedimento di concessione l’unico legittimamente possibile.</h:div><h:div>4.2. Deduce altresì l’appellante che il provvedimento impugnato in primo grado è lesivo dell’affidamento ingenerato in capo allo stesso, sia in quanto estraneo alla vicenda penale, non essendo mai stato imputato né indagato nei due procedimenti penali celebrati dinanzi al Tribunale di Roma a carico della funzionaria infedele, sia in ragione del tempo trascorso.</h:div><h:div>5.  Si è costituito  il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>6. All’esito dell’odierna udienza di discussione, quindi, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.</h:div><h:div>7. L’appello non risulta fondato.</h:div><h:div>7.1. Deve premettersi che gli impugnati provvedimenti di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante del 4 febbraio 2016 si innestano nella vicenda penale che ha interessato, tra gli altri, una dipendente del Ministero dell’Interno; colpevole (come riconosciuto dal giudice penale all’esito dei relativi giudizi) di essersi abusivamente introdotta nei sistemi informatici del medesimo Ministero e di aver manipolato i relativi dati, al fine di permettere a numerosi cittadini di origine <corsivo>extra-comunitaria</corsivo> di ottenere la cittadinanza italiana pur in mancanza dei relativi presupposti e comunque senza che venisse svolta una approfondita istruttoria in ordine agli stessi.</h:div><h:div>7.2. La connessione tra la suddetta vicenda penale e quella amministrativa sfociata nel rilascio all’odierno appellante del decreto concessivo della cittadinanza italiana è stata ravvisata dall’Amministrazione nel fatto che quest’ultimo provvedimento ha costituito “oggetto” del relativo procedimento penale (di quello, in particolare, avente ad oggetto circa 500 pratiche di cittadinanza e conclusosi con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma n. 1638/2022 dell’11 maggio 2022, con la quale alla suddetta dipendente è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del suddetto procedimento penale e quelli per i quali la medesima era stata condannata (alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione) con la sentenza del Tribunale di Roma n. 12582/2021 del 2 dicembre 2020.</h:div><h:div>7.3. Ciò premesso, il fulcro della controversia, anche alla luce delle deduzioni della parte appellante, è rappresentato dalla questione concernente le condizioni in presenza delle quali il contesto nel cui ambito è venuto in vita il provvedimento amministrativo, caratterizzato dalla realizzazione di condotte criminose accertate (e sanzionate) dal giudice penale, è suscettibile di riflettersi in senso invalidante sullo stesso, determinando la conseguente esigenza di intervenire in chiave eliminatoria nei confronti del provvedimento medesimo al fine di rimuovere gli effetti perturbanti di quelle condotte sull’esercizio della funzione amministrativa secondo canoni imprescindibili di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità: esigenza che, nel peculiare settore della cittadinanza italiana, assume come evidenziato dalla sentenza appellata aspetti di particolare pregnanza e delicatezza, tenuto conto da un lato dell’effetto attributivo di uno <corsivo>status </corsivo>proprio del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, e quindi di una posizione giuridica avente rilevanza temporale tendenzialmente indeterminata, dall’altro lato del fatto che esso incide in via diretta sulla struttura di base dell’ordinamento democratico, rappresentata dalla comunità di coloro che ne fanno parte a pieno titolo, partecipando di tutti i vantaggi e di tutti gli oneri che a quello status si riconducono, ripugnando alla coscienza giuridica che tale peculiare condizione sia attribuita in forza di un atto che, per le modalità con le quali è stato adottato, esprima e testimoni la negazione di quei valori - di lealtà ed osservanza delle leggi dello Stato - che dovrebbero fondare ed ispirare il vincolo di cittadinanza.</h:div><h:div>7.4. Come accennato, la parte appellante,  lamenta che  tra la suddetta vicenda penale ed il rilascio a suo favore del decreto di concessione della cittadinanza italiana non sia ravvisabile legame alcuno, sia da un punto di vista strettamente soggettivo, non essendo stato il signor -OMISSIS-  parte del procedimento penale e non avendo quindi mai avuto conoscenza dei menzionati fatti illeciti, sia in una prospettiva di carattere oggettivo-procedimentale, essendo l’annullato provvedimento di concessione scaturito da una istruttoria conforme ai criteri di correttezza e completezza oltre che arricchita dal contributo partecipativo dell’interessato, dalla quale sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esito favorevole della relativa istanza.</h:div><h:div>7.5. Il Collegio non ritiene di condividere la tesi della parte appellante.</h:div><h:div>Occorre premettere che, così come in altri ambiti di attività della P.A. in cui ugualmente i profili di rilevanza penale dei fatti oggetto del procedimento si intrecciano con quelli di rilevanza amministrativa degli stessi, le valutazioni compiute dall’Amministrazione di quei fatti o sulla base degli stessi, ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa riconosciuti dall’ordinamento, conservano la loro autonomia rispetto a quelle proprie del giudice penale: ciò sia dal punto di vista degli <corsivo>standards</corsivo> probatori applicabili ai fini dell’accertamento di quei fatti (che, non mettendo capo all’applicazione di sanzioni di carattere penale, non richiedono un livello probatorio che conduca a ritenerli realizzati “oltre ogni ragionevole dubbio”, peraltro avente carattere non assoluto nemmeno nell’ambito penalistico, dove l’ordinamento conosce la possibilità di incidere sulla sfera di libertà dell’individuo anche prima che si addivenga all’accertamento pieno dei fatti: cfr. art. 273, comma 1, c.p.p.), sia dal punto di vista delle conseguenze logico-deduttive da essi ricavabili.</h:div><h:div>7.6. Nella fattispecie in esame, non può escludersi – perché non è contestato espressamente nemmeno dalla parte appellante – che il rilascio della concessione della cittadinanza italiana a favore del sig. -OMISSIS- possa essere avvenuto con l’ingerenza della funzionaria infedele e attraverso l’uso indebito da parte della stessa degli strumenti informatici di cui l’Amministrazione si avvale ai fini dell’istruttoria e della definizione dei procedimenti di sua competenza.</h:div><h:div>7.7. Può quindi ritenersi la sussistenza di ragionevoli elementi per affermare che il <corsivo>modus operandi</corsivo> illecito dei responsabili dei fatti illustrati abbia interferito con l’esercizio della funzione concessoria da cui è derivata l’adozione del suddetto decreto di attribuzione della cittadinanza italiana, anche in mancanza del formale coinvolgimento dell’odierno appellante nel relativo procedimento penale.</h:div><h:div>Già tale rilievo, ad avviso del Collegio, è sufficiente a ritenere che il decreto di concessione della cittadinanza italiana di cui si tratta fosse intrinsecamente viziato e meritasse, quindi, di essere annullato.</h:div><h:div>7.8. Come evidenziato dal T.A.R., e come ritenuto da costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6535), il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana appartiene al novero degli atti di “alta amministrazione”, in quanto espressivo di valutazioni di carattere latamente politico-amministrativo: esso è “condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno <corsivo>status illesae dignitatis</corsivo> (morale e civile) di colui che lo richiede. Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano una esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390). (…) l’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità - in relazione allo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale - sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7484).</h:div><h:div>7.9. Ebbene, il fatto che l’esercizio del potere <corsivo>de quo</corsivo> abbia subito l’influenza di fattori esterni, di matrice ed indole criminosa, non può che minare in radice le valutazioni ampiamente discrezionali che lo caratterizzano, determinandone la deviazione dall’interesse tipico al cui primario perseguimento le stesse devono orientarsi, come innanzi delineato.</h:div><h:div>7.10 L’appellante insiste oltre che sul difetto di motivazione anche in questo grado di giudizio sull’erroneità della decisione del primo giudice per non avere valorizzato la censura relativa alla violazione dell’art. 10<corsivo> bis</corsivo> L.241/90, che avrebbe dovuto condurre all'illegittimità del provvedimento finale di annullamento della cittadinanza.</h:div><h:div>7.11. Il motivo è infondato, non  essendo configurabile la violazione dell'art. 10 <corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di diniego qualora, come nel caso che occupa, si sia in presenza non già di un « procedimento ad istanza di parte », ma, piuttosto, ad un procedimento d'ufficio che l’amministrazione dell’interno ha attivato sulla scorta di notizie autonomamente acquisite  in esito ad indagini  <corsivo>info investigative</corsivo> che ben giustificano  l’avvio  -non già eteronomo- ma autonomo d’ufficio del procedimento tutorio che, come tale, prescinde dalle garanzie partecipative  - e,  segnatamente,  dal cd. preavviso di rigetto - invocate dall’appellante.</h:div><h:div>7.12. Né residua  spazio, al fine di mettere al riparo il provvedimento concessorio, così radicalmente viziato dalla sanzione invalidante, per fare applicazione di clausole sananti concepite dal legislatore in previsione di ben altre - e meno gravi - situazioni patologiche: basti considerare, avendo lo sguardo rivolto all’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, l. n. 241/1990, che non ricorre nella specie né la natura procedimentale o formale della norma violata (venendo qui in rilievo la mancata osservanza del dovere fondamentale dei pubblici funzionari di esercitare i compiti ad essi affidati “con disciplina ed onore”, <corsivo>ex</corsivo> art. 54 Cost.), né la possibilità di dimostrare che, ove il potere pubblico non avesse subito un così grave allontanamento dalla sua finalità tipica, il contenuto del provvedimento finale non sarebbe stato diverso da quello concretamente assunto.</h:div><h:div>7.13. Deve inoltre rilevarsi che, al di là dell’evidenziato collegamento tra il decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante e la suesposta vicenda penale, quale traspare dai relativi capi di imputazione, emergono dagli atti del giudizio ulteriori elementi per ritenere che l’istruttoria procedimentale sia stata gravemente alterata e che, quindi, il suddetto provvedimento non possa ritenersi espressivo della volontà dell’Amministrazione da cui formalmente promana, ma del funzionario pubblico che, nel perseguimento dei suoi (e di quelli dei suoi sodali) egoistici interessi, si è illecitamente ingerito nel relativo procedimento formativo. N’è nella specie potrebbe trovare applicazione l’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, comma 1, l. n. 241/1990, essendo la suddetta disposizione temporale circoscritta ai “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana.</h:div><h:div>8. L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1229/2023, lo respinge.</h:div><h:div>Spese del grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gianmarco Gabrieli Tommasi</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>