<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230081320230511191844462" id="20230081320230511191844462" modello="3" modifica="20/05/2023 17:01:22" pdf="0" ricorrente="Menza' F.Lli S.n.c. di Menza' Gregorio &amp; C" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00813"/><fascicolo anno="2023" n="05163"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230081320230511191844462.xml</file><wordfile>20230081320230511191844462.docm</wordfile><ricorso NRG="202300813">202300813\202300813.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>20/05/2023 17:01:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Parma, -OMISSIS- del 2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 813 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Simonazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come da verbale d’udienza.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’odierna appellante, società -OMISSIS- di -OMISSIS- è una società operante da anni nel campo dei lavori edili, sia privati che pubblici della provincia di Reggio Emilia.</h:div><h:div>Il 5 maggio 2014 essa ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia, realizzando, nel frattempo, interventi nelle zone colpite dal sisma del 2012.</h:div><h:div>In data 10 giugno 2020, la Prefettura di Reggio Emilia ha tuttavia comunicato, ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241 del 1990, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per il pericolo di infiltrazione mafiosa.</h:div><h:div>È stato, infine, notificato alla società appellante il provvedimento 8 settembre 2020, prot. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha respinto la vista istanza d’ iscrizione nella <corsivo>white list</corsivo>.</h:div><h:div>L’odierna appellante, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento interdittivo nei suoi confronti, ha impugnato il provvedimento di diniego di iscrizione alla c.d. <corsivo>white list</corsivo> avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Parma, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.</h:div><h:div>Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Parma, con la sentenza -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- di -OMISSIS-, articolando due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.</h:div><h:div>Si è costituito, con memoria di stile, il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Nell’udienza del dell’11 maggio 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>L’odierna appellante, società -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto 8 settembre 2020, -OMISSIS- a mezzo del quale il Prefetto di Reggio Emilia ha respinto l'istanza d’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori nella <corsivo>white List</corsivo> della Prefettura di Reggio Emilia, presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge n.74 del 2012.</h:div><h:div>A sostegno del provvedimento di diniego di iscrizione sono stati addotti i seguenti elementi indiziari e precisamente: <corsivo>i.</corsivo> il decreto penale di condanna, risalente al 30 aprile 2011, emesso nei confronti del -OMISSIS-, sanzionato con l’ammenda di euro 200,00, per violazione di norme in tema di sicurezza sul lavoro; <corsivo>ii.</corsivo> il rapporto di parentela con soggetti in odore di infiltrazioni mafiose; <corsivo>iii.</corsivo> le partecipazioni, possedute dal legale rappresentante e dal socio amministratore della Società appellante, nella -OMISSIS-, colpita da interdittiva.  </h:div><h:div>Ancora, di particolare interesse sono state poi ritenute dalla Prefettura...l<corsivo>e cointeressenze rappresentate dalle partecipazioni possedute dal signor -OMISSIS- nella suindicata società -OMISSIS-, con -OMISSIS-</corsivo>. </h:div><h:div>Secondo il primo giudice, la valutazione di permeabilità mafiosa è fondata non solo sulla condanna per reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di parentela (recte: affinità), avendo la Prefettura richiamato anche taluni rapporti intercorsi tra la società ricorrente e gli appartenenti della famiglia  -OMISSIS-, soci, questi ultimi, della -OMISSIS- -OMISSIS- colpita da interdittiva, nonché destinataria di due fatture emesse dalla società ricorrente, che avrebbero confermato, a dire della Prefettura di Reggio Emilia,  l’esistenza di legami economici tra le stesse società.</h:div><h:div>Nel presente giudizio il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario dovesse ritenersi senz’altro legittimo, oltre che per la natura cautelare e preventiva del provvedimento gravato, per la pluralità degli elementi a tal fine richiamati i quali non avrebbero potuto che essere esaminati nel loro insieme.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha osservato, in tal senso, che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019); rilevando ancora che …una visione “parcellizzata” di essi condurrebbe ad esiti del tutto fuorvianti”.</h:div><h:div>Il Tribunale ha osservato ancora che il giudizio di condizionamento mafioso non si è basato sulla sola esistenza di vincoli di parentela (<corsivo>recte</corsivo>: di affinità), ma sulla più ampia ipotesi di plurime relazioni personali e societarie, il cui perno centrale è costituito dal richiamato  legame esistente tra la Società ricorrente e -OMISSIS- -OMISSIS-, con gli appartenenti della famiglia -OMISSIS-, soci della  società -OMISSIS- -OMISSIS- che, come già accennato, oltre ad essere stata  colpita da interdittiva, è risultata destinataria di due fatture emesse dalla società ricorrente, a dimostrazione dell’esistenza di legami economici tra le stesse società.</h:div><h:div>All’esito della propria valutazione, dunque, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Parma, ha ritenuto in sintesi «la decisione assunta dalla Prefettura senz’altro legittima, stante la pluralità degli elementi a tal fine richiamati», che devono essere intrepretati nel loro insieme e non in base ad una valutazione atomistica e parcellizzata, tale da condurre a conclusioni forvianti.</h:div><h:div>Le motivazioni del primo giudice, così riassunte, sono tuttavia contestate dalla società appellante con due censure che, nei limiti di quanto si ora si dirà, non meritano accoglimento. </h:div><h:div>Con un primo motivo, anzitutto, l’odierna appellante contesta la sentenza del Tribunale per avere respinto erroneamente, per genericità e violazione degli artt. 84, 89 bis e 91 del D.lgs. 6 giugno 2011 n. 159, la prima censura dell’originario ricorso, con cui la società appellante ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sanzione comminata alla società per violazione della normativa infortunistica, oltre che per la circostanza che il Tribunale avrebbe erroneamente configurato i rapporti in contestazione come parentali anziché di affinità.</h:div><h:div>Errerebbe la sentenza impugnata nel ravvisare nei fatti enucleati dall’autorità prefettizia quegli elementi univoci gravi e conferenti che solo avrebbero potuto giustificare l’impugnato diniego.</h:div><h:div>Soggiunge peraltro l’appellante che, nel caso all’esame, tali criteri non ricorrerebbero, poiché -a suo dire- nella visione di insieme delineata dall’Autorità prefettizia <corsivo>farebbe difetto il requisito della attinenza, sia pur minima, dei singoli elementi con le finalità cui la misura cautelare e preventiva tende a conseguire</corsivo>.</h:div><h:div>Il motivo è destituito di fondamento perché, come ha rilevato il primo giudice, la Prefettura ha valutato gli elementi addotti dalla società in sede procedimentale, ritenendoli non decisivi a smentire il grave quadro di infiltrazione mafiosa sin qui ricostruito; laddove, ha ritenuto decisivo il secondo elemento relativo al legame esistente tra la società ricorrente (e -OMISSIS- -OMISSIS-), con gli appartenenti della famiglia -OMISSIS-, soci della -OMISSIS- -OMISSIS-,  colpita nel 2014 da interdittiva e,  si ripete, destinataria di due fatture emesse dalla Società ricorrente, a dimostrazione dell’esistenza di legami economici tra le stesse.</h:div><h:div>Se è vero, infatti, che un "mero rapporto di parentela" o meglio di affinità di per sé non è significativo è opportuno evidenziare che, nel caso di specie, si è in presenza di una molteplicità di situazioni con soggetti appartenenti o contigui alla società appellante, che  non possono neppure definirsi isolati anche e soprattutto alla luce del loro consolidamento  all'interno di una non contestata cointeressenza economica (recte: partecipazione in -OMISSIS-) e societaria tra i signori -OMISSIS- e i signori -OMISSIS-</h:div><h:div>Ed invero ha evidenziato la Prefettura un elemento definito di particolare interesse, ossia: ... le cointeressenze in suddetta società con -OMISSIS-, in quanto gli stessi hanno avuto ruoli di governance e/o proprietari della società -OMISSIS- colpita da provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List -OMISSIS- e successivo provvedimento di rigetto di nuova iscrizione Prot. -OMISSIS- White List -OMISSIS-”</h:div><h:div>Ebbene, la giurisprudenza di questa sezione (v<corsivo>., ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, n. 9558 del 29 settembre 2022) si è già fatta carico di precisare che tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l'impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria, possono rilevare quali elementi sintomatici accessori, in grado di denotare, in concorso con altri, il possibile rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso </h:div><h:div>Nell'ambito di questa giurisprudenza, per quanto qui rileva, si è ulteriormente precisato che: “tra gli elementi rilevanti vi sono i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia: l’amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità; tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del "più probabile che non", che l’imprenditore - direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi; quand’anche ciò non risulti punibile (salva l’adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l’esclusione dell'imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge”.</h:div><h:div>Questi tratti di specificità che conferiscono speciale rilievo ai rapporti di cointeressenza appaiono, nel caso in esame, del tutto ravvisabili e ritraibili, in sintesi, anche per elementi di contesto collegati alla connotazione del territorio e del fenomeno mafioso ivi dominante.</h:div><h:div>Aggiungasi che la parte appellata non allega alcun elemento atto a depotenziare la pregnanza dei suddetti della partecipazione societaria con gli -OMISSIS-, soci di un’altra società colpita da interdittiva, limitandosi a affermare che la -OMISSIS- -OMISSIS- era sostanzialmente inattiva da -OMISSIS-; il che apre il campo ad ovvie e del tutto ragionevoli inferenze presuntive che dagli stessi è lecito trarre in considerazione che come ha avuto di chiarite la giurisprudenza  non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile - secondo il principio del "più probabile che non" - il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell’attualità e concretezza del rischio (Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n.1743).</h:div><h:div>La censura deve essere perciò respinta.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, ancora, l’appellante insiste nel rilievo, già confutato dal primo giudice, secondo cui, la lunga istruttoria protrattasi per oltre sei anni, protesse configurare -a suo dire- un’ulteriore prova della mancanza, in capo alla Società, di ogni rischio di permeabilità alle infiltrazioni mafiose.</h:div><h:div>Anche questo motivo è infondato perché, al contrario di quanto deduce l’appellante, tralascia di considerare la molteplicità e complessità dei fatti posti a sostegno dell’impugnato diniego -che rendono ininfluente il rilievo che essi si vanno a collocare in un momento temporale risalente - e, che ben rendono giustificabile il dilatarsi  dei tempi dell’istruttoria, in una materia in cui il fenomeno di  infiltrazione criminale nel tessuto economico imprenditoriale ha raggiunto forme alquanto articolate e complesse da non poter certamente ingenerare nel richiedente l’invocato affidamento sulla ritenuta estraneità della impresa dal tentativo di infiltrazione.</h:div><h:div>Non va poi sottaciuto il fatto che, il dilagare del fenomeno criminale nel tessuto economico imprenditoriale, comporta un altrettanto impegno da parte degli organi investigativi i quali oltre ad istruire il periodico aggiornamento della documentazione antimafia si trovano ad affrontare realtà investigative in costante evoluzione di cui non risulta ragionevole non tenerne conto.</h:div><h:div>Alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali prima evidenziati, emerge in sintesi che nessuna delle censure del ricorrente è in grado di scalfire il quadro indiziario di infiltrazione mafiosa risultante dai plurimi elementi indicati e valorizzati nella motivazione del provvedimento impugnato né, tantomeno, la ragionevolezza del complessivo giudizio di permeabilità mafiosa espresso dalla prefettura.</h:div><h:div>Discende da quanto detto che l’appello debba essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto esistente, e attuale, il grave quadro indiziario di infiltrazione mafiosa a carico della società.</h:div><h:div>Le spese del presente grado del giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e delicatezza delle questioni analizzate </h:div><h:div>Rimane definitivamente a carico della società ricorrente il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dalla società -OMISSIS- di -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Compensa le spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Pone definitivamente a carico della società appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della società -OMISSIS- di -OMISSIS-, di ciascun componente nominato della famiglia -OMISSIS-.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>