<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230065320230404120108095" descrizione="" gruppo="20230065320230404120108095" modifica="30/09/2023 13:54:04" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00653"/><fascicolo anno="2023" n="08642"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230065320230404120108095.xml</file><wordfile>20230065320230404120108095.docm</wordfile><ricorso NRG="202300653">202300653\202300653.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>30/09/2023 13:44:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01775/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 653 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’ATI con Apulia Technology S.r.l. e Tps Taranto S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Vincenza Gentilcore, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con Apulia Technology S.r.l. e Tps Taranto S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Gentilcore e Calamita su delega di Fraccastoro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia- sede di Bari n. 1775 del 20 dicembre 2022, che, in accoglimento del ricorso della ditta Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (di seguito <corsivo>“Ritonnaro”</corsivo>), mandataria dell’A.T.I. costituita con Apulia Technology s.r.l. e TPS Taranto s.r.l. (mandanti), ha annullato il provvedimento di esclusione prot. 32258 del 20 maggio 2022 dalla procedura negoziata ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 50/2016 bandita il 7.12.2021 da Acquedotto Pugliese s.p.a. (nel prosieguo<corsivo> “AQP” </corsivo>o<corsivo> “Acquedotto”) </corsivo>per<corsivo> “l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di sollevamento di Torre del Diavolo – Bari, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara”</corsivo>, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 19.263.103,47.</h:div><h:div>2. L’esclusione del RTI Ritonnaro (che aveva indicato, per le attività di progettazione, un ulteriore raggruppamento temporaneo di progettisti, già costituito, tra la mandataria capogruppo Arkè ingegneria s.r.l. ed altre mandanti) era stata disposta, all’esito di un procedimento di soccorso istruttorio avviato dalla stazione appaltante, con nota del 12.4.2022, nei confronti di tre concorrenti (tra cui, per quanto qui interessa, il RTI Ritonnaro al quale erano state richieste informazioni e documentazione sia rispetto a una delle mandanti del R.T.I. principale - la TPS Taranto s.r.l.- sia rispetto al R.T.P. incaricato della progettazione), per due ragioni: </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> la mandante del raggruppamento TPS in sede di gara aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs 50/2016, la presenza nel casellario informatico di una sanzione interdittiva della durata di 15 giorni, comminata da ANAC con provvedimento n. 105 del 10.02.2021, ma al contempo non aveva dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle lett. c) e c <corsivo>bis</corsivo> del comma 5 del citato articolo 80, il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti da altra Stazione appaltante, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c <corsivo>bis</corsivo>) quale <corsivo>“grave illecito professionale”</corsivo>; </h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> la richiesta di soccorso istruttorio, quanto alle dichiarazioni dei progettisti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, sarebbe stata riscontrata solo in parte con il modello “Allegato 4.2”, unicamente in relazione ai soggetti della società capogruppo del RTP.   </h:div><h:div>3. Di tale provvedimento di esclusione il RTI Ritonnaro ha domandato l’annullamento al T.a.r. Puglia- Sede di Bari con ricorso ritualmente notificato, incentrato su tre motivi di censura, con cui ha, in estrema sintesi, lamentato:</h:div><h:div>- <corsivo>a)</corsivo> l’assenza del presupposto oggettivo per un giudizio di disvalore sull’affidabilità della TPS Taranto S.r.l., avendo questa dichiarato in sede di domanda la sanzione interdittiva comminata da ANAC ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici per i fatti che –in tesi- sarebbero stati omessi; <corsivo>b)</corsivo> l’inesistenza a monte di un obbligo dichiarativo; <corsivo>c)</corsivo> in ogni caso, l’assenza di un’adeguata valutazione in concreto del fatto omesso che potesse adeguatamente supportare il giudizio di disvalore espresso, con conseguente grave deficit motivazionale.</h:div><h:div>- l’illegittimità anche della seconda causa di esclusione contestata da AQP, dal momento che l’omessa dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice da parte delle mandanti del RTP sarebbe dipesa da un mero errore commesso in buona fede dai progettisti, indotto dall’equivocità della <corsivo>lex specialis</corsivo> e dei modelli ad essa allegati, oltre al fatto che su tale profilo AQP avrebbe operato una disparità di trattamento rispetto agli altri due concorrenti ammessi al prosieguo delle operazioni di gara benché asseritamente incorsi nella medesima irregolarità;</h:div><h:div>- il vizio di incompetenza, perché il provvedimento espulsivo era stato sottoscritto dal Dirigente e non dal RUP.</h:div><h:div>4. La sentenza di primo grado ha accolto il gravame, ritenendo fondate le doglianze di cui alla prima parte del primo motivo e al secondo motivo, assorbita ogni altra censura, e ha condannato AQP alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente.</h:div><h:div>5. L’appello proposto da Acquedotto Pugliese avverso la sentenza in epigrafe è stato affidato al seguente articolato motivo: <corsivo>“</corsivo>Error in iudicando<corsivo>. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dei principi di autoresponsabilità, </corsivo>par condicio<corsivo> tra i partecipanti alla procedura ed economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in applicazione del principio di leale collaborazione, la Stazione appaltante, laddove destinataria di chiarimenti incompleti a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di c.d. soccorso istruttorio, sia tenuta a segnalare la predetta incompletezza all’operatore economico interessato al fine di consentire a quest’ultimo di integrare i chiarimenti resi entro il termine di scadenza originariamente concesso. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per evidente travisamento dei fatti”</corsivo>.</h:div><h:div>5.1. Si è costituito in resistenza il RTI Ritonnaro, originario ricorrente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, di cui ha chiesto il rigetto. </h:div><h:div>L’appellato ha altresì riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. le censure del ricorso, assorbite e non esaminate in primo grado; ha poi evidenziato che la stazione appaltante ha comunicato la riammissione in gara dell’ATI Ritonnaro, proseguendo frattanto nella valutazione delle offerte.  </h:div><h:div>5.2. All’udienza pubblica del 4 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. Con l’appello proposto AQP sostiene, con varie argomentazioni, la legittimità del suo operato, contestando la sentenza di annullamento del provvedimento di esclusione, motivato sia in ragione della negativa incidenza che l’omissione in sé avrebbe avuto sulla integrità e affidabilità del concorrente, condizionando il corretto svolgimento della procedura di gara, essendo stati celati gli elementi fattuali che hanno determinato l’esclusione dalla precedente gara e poi la stessa sanzione interdittiva comminata da ANAC, sia in considerazione della mancata produzione da parte delle mandanti del RTP incaricato della progettazione esecutiva del modello di dichiarazione “<corsivo>Allegato 4.2”</corsivo> – pubblicato nell’ambito della procedura di gara e chiaramente previsto dalla Lettera d’invito al paragrafo 5.2, punto IV – per la qualificazione dei requisiti di ordine speciale e generale nonché per l’individuazione delle quote di partecipazione.</h:div><h:div>6.1. In particolare, secondo AQP la sentenza sarebbe, innanzitutto, viziata per violazione dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti, nella parte in cui ha statuito che la Stazione appaltante, in applicazione del dovere di leale collaborazione, avrebbe dovuto segnalare al RTI Ritonnaro l’incompletezza dei chiarimenti resi in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, al fine di consentire a quest’ultimo di integrare le dichiarazioni omesse entro il termine di scadenza originariamente assegnato, evidenziando, inoltre, un’asserita disparità di trattamento perpetrata da AQP ai danni del RTI originario ricorrente. </h:div><h:div>6.2. Con un secondo ordine di doglianze l’appellante contesta poi le statuizioni della sentenza che, nel dichiarare fondato il primo motivo di ricorso, hanno ritenuto che nel caso concreto l’omissione dichiarativa non sia suscettibile di fondare un giudizio discrezionale di inaffidabilità del concorrente.   </h:div><h:div>6.3. Per converso, il RTI Ritonnaro, dopo aver eccepito l’inammissibilità dell’appello sotto due distinti profili (per genericità delle censure, stante l’assenza di una puntuale critica all’impianto motivazionale della decisione basato sulle peculiarità della fattispecie, ed anche per mancata specifica impugnazione dei passaggi argomentativi della sentenza che hanno ritenuto non contestati e, quindi, provati ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a., gli elementi costitutivi del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, che comunque invaliderebbe il provvedimento di esclusione nella parte relativa alle dichiarazioni dei progettisti indicati), sostiene la correttezza della sentenza di primo grado. </h:div><h:div>7. Può prescindersi dall’esame dei profili di inammissibilità eccepiti dal RTI Ritonnaro, in quanto l’appello è infondato nel merito.</h:div><h:div>7.1. Il T.A.R. ha così motivato la decisione di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di espulsione:  </h:div><h:div>- per un verso, ha negato che la condotta della mandante del raggruppamento possa rivestire carattere ostativo al corretto esercizio del sindacato di affidabilità professionale posto che, per effetto della dichiarazione resa in gara dalla stessa, la Commissione aveva già, ancor prima dei chiarimenti, piena conoscenza di tutti gli elementi rilevanti ai fini delle sue valutazioni, come emerso dai verbali di gara e dalla nota di attivazione del soccorso istruttorio; </h:div><h:div>- ha ritenuto, per altro verso, che, pendente il termine del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante avrebbe dovuto segnalare l’errore formale in cui era incorso il RTP indicato dal concorrente, in applicazione del principio di leale collaborazione e al fine di tutelare l’interesse pubblico sostanziale alla selezione del miglior offerente nella più ampia platea concorrenziale, rilevando, altresì, la disparità di trattamento riservata alle altre due concorrenti che, a fronte di un analogo errore formale riguardante i progettisti (circostanza non contestata dalla resistente in primo grado), non avevano subito la sanzione espulsiva.</h:div><h:div>7.2. Le statuizioni della sentenza sono condivisibili, mentre non lo sono i rilievi dell’appellante.  </h:div><h:div>7.3. In particolare, la sentenza è meritevole di conferma sia nella parte in cui ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento espulsivo per l’inidoneità della contestata omissione dichiarativa a determinare un giudizio di disvalore nei confronti della mandante del RTI, sia laddove ha ritenuto illegittimo l’automatismo espulsivo che la stazione appaltante ha fatto conseguire al riscontro parziale al soccorso istruttorio mediante l’errata compilazione del modello da parte del RTP incaricato di redigere la progettazione esecutiva, perché effettuata con esclusivo riferimento ai soggetti che compongono la capogruppo stessa.  </h:div><h:div>7.4. Sono, anzitutto, infondate le doglianze che contestano le statuizioni di accoglimento del secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>7.5. Infatti, vanno confermate le statuizioni della sentenza che, condividendo i rilievi del RTI originario ricorrente, hanno ritenuto che il dovere di leale collaborazione incombente sulla stazione appaltante avrebbe imposto la segnalazione al raggruppamento interessato dell’errore formale rilevato in sede di soccorso istruttorio, come in effetti si sarebbe proceduto per le altre due ATI concorrenti: altrimenti, prevarrebbero sulla legittimità sostanziale le mere irregolarità estrinseche e formali, trasformando il percorso di gara <corsivo>“da ricerca dell’offerta migliore in caccia all’errore”</corsivo>.</h:div><h:div>7.5.1. Pertanto, il Tribunale ha qui correttamente applicato il principio di leale collaborazione, riscontrando nella specie la natura meramente formale dell’errore inerente alla dichiarazione “parziale” dei progettisti del RTP incaricato in pendenza del termine del soccorso istruttorio, nonché- dato non contestato dalla resistente in primo grado-  l’identità della natura del vizio rilevato per i progettisti delle altre due concorrenti, ammesse invece al prosieguo della gara. </h:div><h:div>7.6. Nella fattispecie, infatti, non è controverso il possesso dei requisiti dei progettisti, ma soltanto la corretta compilazione di un modello dichiarativo, parzialmente redatto dalla capogruppo del RTP, a fronte della esistenza con data certa (firma digitale anteriore al termine di presentazione delle offerte) dei DGUE e delle dichiarazioni dei singoli componenti del raggruppamento, erroneamente non trasmesse alla Stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2180), la quale, di conseguenza, avrebbe in effetti dovuto, in applicazione dei principi di leale collaborazione e della massima partecipazione concorrenziale, nell’interesse pubblico alla selezione del migliore offerente cui è preordinata la procedura di gara (nel corso della quale deve evitarsi che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli  operatori economici più meritevoli: negli stessi termini si veda Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 1314), consentire al RTI concorrente di emendare l’errore meramente formale riscontrato dalla Commissione di gara nel termine originariamente assegnato.</h:div><h:div>7.7. Così inquadrata, correttamente, la fattispecie, la sentenza è dunque pervenuta a conclusioni immuni dai vizi censurati, che non sono sovvertite, nel corretto ragionamento che vi è sotteso, neanche dai rilievi dell’appellante che adombrano nell’interpretazione del primo giudice una potenziale lesione della <corsivo>par condicio</corsivo>
				<corsivo>competitorum</corsivo> per una ipotetica disparità di trattamento a beneficio del concorrente <corsivo>“precoce”</corsivo> - al quale sarebbe consentito, in pendenza del termine assegnato ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 sanare l’incompletezza o l’irregolarità nella documentazione o nei chiarimenti forniti in sede di soccorso istruttorio, evitando così l’esclusione dalla gara- e a discapito del concorrente <corsivo>“tardivo”</corsivo>, che invece, avendo riscontrato la richiesta l’ultimo giorno utile del termine previsto, non potrebbe beneficiare della segnalazione dell’errore da parte della stazione appaltante. </h:div><h:div>7.7.1. Non sussistono, infatti, i presupposti della prospettata disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), dato che, nel caso di specie, nemmeno si pone un eventuale problema dell’emendamento tardivo di errori formali, non essendo decorso il termine assegnato ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 con la nota di attivazione del soccorso istruttorio.   </h:div><h:div>7.8. Né colgono nel segno gli argomenti con cui parte appellante sostiene che l’interpretazione del Tribunale determinerebbe un aggravio del procedimento, obbligando la Commissione di gara a convocare plurime sedute in relazione ai riscontri asincroni di concorrenti in sede di soccorso istruttorio, in violazione dei principi di buon andamento, di <corsivo>par condicio</corsivo>, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, oltre a privare di significato il principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione di gara ed è tenuto al dovere di diligenza sia nei confronti della stazione appaltante che degli altri partecipanti alla procedura. </h:div><h:div>7.8.1. Quel che qui si richiede difatti alla stazione appaltante non è di reiterare il soccorso istruttorio ad <corsivo>libitum</corsivo> del concorrente, bensì di consentire a quest’ultimo, come avvenuto per gli altri partecipanti alla gara, di sanare irregolarità e incompletezze meramente formali della domanda in pendenza del termine assegnato dalla stazione appaltante per procedere alla chiesta regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016.  </h:div><h:div>7.9. Con la conseguenza che neppure sussiste la temuta lesione della certezza dei tempi di gara e la prospettata violazione del principio di autoresponsabilità, atteso che la segnalazione del parziale riscontro documentale poteva avvenire nel margine temporale originariamente concesso, consentendo così al concorrente di rimediare all’errore meramente formale commesso, entro lo stesso termine perentorio assegnato e senza allungamento dei tempi della procedura, prima ancora della seduta di gara per la valutazione dei documenti e per l’adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione; come, d’altro canto, per le altre due concorrenti che, incorse anch’esse in un errore di natura formale, non sono state escluse dalla procedura. </h:div><h:div>8. L’appello è infondato anche nella parte in cui contesta la sentenza per aver accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la determina di esclusione laddove ha espresso un giudizio di disvalore sull’affidabilità della mandante TPS, per omessa dichiarazione della pregressa esclusione disposta nei suoi confronti.</h:div><h:div>8.1. Anche sul punto la sentenza merita conferma, perché nel caso di specie difetta, innanzitutto, il presupposto oggettivo dell’omissione dichiarativa: l’impresa concorrente, nella misura in cui ha dichiarato, in sede di partecipazione, la sanzione interdittiva comminatale da ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016, ha assolto compiutamente ai propri obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta anche delle ulteriori circostanze asseritamente taciute.</h:div><h:div>8.2. Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso concreto i fatti cui si riferiscono le contestazioni della stazione appaltante erano agevolmente inferibili dal provvedimento sanzionatorio ex art. 213 D.Lgs. 50/2016, dal quale, in effetti, sono stati estrapolati i medesimi fatti contestati, come comprovato dal verbale n. 1 del 1° aprile 2022: infatti, la Commissione di gara dà atto di conoscere gli estremi del provvedimento di esclusione precedentemente adottato da altra stazione appaltante e i fatti ad esso connessi (in uno alle sopravvenienze giudiziarie), facendo espresso riferimento al procedimento penale a carico di un dipendente (ex procuratore speciale) della società e finanche all’ordinanza del GIP di Taranto di applicazione delle misure cautelari, indicata con gli estremi specifici.</h:div><h:div>8.3. In sostanza, come bene evidenziato dal RTI appellato, il provvedimento sanzionatorio (per il quale, cessata l’efficacia, non era possibile ipotizzare l’ultrattività attraverso un supposto obbligo dichiarativo, avente carattere strumentale rispetto alle valutazioni di competenza della stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, come chiarito dalla giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4314) riassumeva l’intera vicenda professionale occorsa a TPS e con tali finalità era stato quindi comunicato alla stazione appaltante. Pertanto, il rinvio all’iscrizione nel Casellario informatico ha configurato una dichiarazione indiretta di fatti rilevanti ai sensi della lett. c) e c-<corsivo>bis</corsivo>) dell’art. 80 comma V D.Lgs. 50/2016, potenzialmente incidenti sull’affidabilità del concorrente. </h:div><h:div>8.4. In tale contesto, nel caso di specie, non è configurabile una condotta omissiva o decettiva ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-<corsivo>bis</corsivo>) D.Lgs. 50/2016, idonea a fuorviare le valutazioni della stazione appaltante sull’affidabilità del concorrente, condizionandone le decisioni sull’ammissione alla gara. </h:div><h:div>8.5 Al contrario, la dichiarazione resa in gara non è né omessa né reticente, in quanto non ha occultato un fatto per sottrarlo al giudizio valutativo della stazione appaltante, ma contiene una completa esposizione delle vicende professionali occorse al concorrente attraverso il rinvio al provvedimento sanzionatorio dell’ANAC, che ha consentito alla stazione appaltante di acquisire informazioni precise sui fatti rilevanti ai fini delle valutazioni alla stessa riservate sull’affidabilità professionale del concorrente. </h:div><h:div>8.6. Corretta è, dunque, l’applicazione da parte della sentenza dei principi giurisprudenziali in tema di obblighi dichiarativi nelle gare pubbliche, perché nel caso concreto deve escludersi che la contestata omissione dichiarativa sia idonea a fondare un giudizio di disvalore nei confronti del concorrente il quale non ha omesso informazioni rilevanti in grado di condizionare il corretto svolgimento della procedura di gara, ma ha offerto alla stazione appaltante i necessari elementi di valutazione sulla sua integrità e affidabilità ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c – <corsivo>bis</corsivo>) del D.Lgs. 50/2016.</h:div><h:div>8.7. Per completezza, il Collegio osserva poi che, come dedotto dal RTI originario ricorrente, l’esclusione è stata disposta per la sola omessa dichiarazione del precedente provvedimento espulsivo, in assenza, tuttavia, di qualsivoglia valutazione sulla rilevanza dei fatti ai fini del giudizio sull’affidabilità professionale del concorrente: giudizio di cui, in effetti, non vi è traccia nel provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307; 27 ottobre 2021, n. 7223). </h:div><h:div>8.7.1. Ne consegue che anche sotto tale profilo il provvedimento di esclusione impugnato non può ritenersi legittimo. </h:div><h:div>8.7.2. Infatti, in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un <corsivo>“ grave illecito professionale”</corsivo> ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto. </h:div><h:div>8.7.3. In tal senso è consolidata la giurisprudenza amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all'estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell'informazione taciuta (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965; III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno 2021, 4641). </h:div><h:div>8.8. Rammentato che l’omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai nell’art. 80, comma 5, lett. c) autonoma causa di esclusione (né lo è ai sensi della lett. f-<corsivo>bis</corsivo>), della medesima disposizione, la quale condiziona l’esclusione alla dichiarazione non veritiera, ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà: v. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355), il provvedimento impugnato ha invece del tutto pretermesso una valutazione <corsivo>“in concreto”</corsivo> del fatto omesso e della idoneità decettiva dell’omissione, nonché dell’adeguatezza delle misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>, la cui adozione è stata documentalmente provata dalla società nel sub-procedimento di soccorso istruttorio (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020 n. 5732), facendo conseguire automaticamente l’esclusione all’omessa dichiarazione. </h:div><h:div>8.9. Né sussiste l’obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni invocato dalla Stazione appaltante, trovando applicazione nella specie  il condiviso principio secondo il quale il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare (e, pertanto n,on incorre in omissione informativa rilevante ai sensi ai dell’art. 80, comma 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>), del d.lgs. n. 50/2016) le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021 n. 1000, 27 settembre 2019 n. 6490 e 9 gennaio 2019 n. 196;</h:div><h:div>8.9.1. L’esclusione, infatti, rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita (cfr. in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8336 e giurisprudenza ivi richiamata).  </h:div><h:div>9. All’infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante Acquedotto Pugliese S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio a favore della società Ritonnaro Costruzioni s.r.l., nella qualità indicata in atti, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Carmine Musto</h:div><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>