<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230027520241101175445829" descrizione="" gruppo="20230027520241101175445829" modifica="10/12/2024 10:37:15" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00275"/><fascicolo anno="2024" n="10265"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230027520241101175445829.xml</file><wordfile>20230027520241101175445829.docm</wordfile><ricorso NRG="202300275">202300275\202300275.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>10/12/2024 10:37:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 168/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 275 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Società Impianti Metano s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pelizzo, Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via Properzio n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Monticelli D'Ongina, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Cesare Cereda e Marco Radice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ferdinando Maria De Matteis in Roma, via Porta Pinciana n. 4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Fiorenzuola D'Arda, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticelli D'Ongina;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione senza preventiva discussione, depositate in atti dagli avvocati Pelizzo e Cereda;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Società Impianti Metano s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, per l’annullamento della Deliberazione di Giunta comunale di Monticelli d’Ongina n. 63 del 22.5.2019, avente ad oggetto ‘<corsivo>Servizio di distribuzione del gas, ritiro delibere n. 55/2012 e 89/2012 e conseguentemente dell’autorizzazione alla stipula dell’accordo previsto in tali atti relativi alla valorizzazione del rimborso da riconoscersi al concessionario uscente a fronte del futuro affidamento del servizio a mezzo gara ai sensi del D.M. 226/2011</corsivo>’, pubblicato sull’Albo Pretorio comunale il 19.6.2019 e trasmessa alla ricorrente in pari data. </h:div><h:div>La società riferiva che, con convenzione rep. n. 299 del 14.9.1953, il Comune di Monticelli d’Ongina aveva concesso a SI.Me. – Società Impianti Metano s.r.l. (in seguito anche solo SI.Me.), alla quale era subentrata, il diritto di privativa per la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, previa realizzazione del relativo impianto costituito dalla condotta principale di derivazione del gasdotto di AGIP e SNAM, dalla cabina di decompressione e dalla rete distributiva a valle, sino agli allacciamenti alle singole utenze. </h:div><h:div>L’art. 2 della convenzione fissava la durata del titolo concessorio in 25 anni, decorsi i quali era previsto che ‘<corsivo>le opere di distribuzione, derivazione, colonne montanti, relative diramazioni, nonché la cabina e i contatori costruiti ed installati a cura e spese della Società concessionaria diverranno di proprietà del Comune senza obbligo di corrispondere alla Società alcuna indennità</corsivo>’. </h:div><h:div>La stessa disposizione, per l’ipotesi di anticipata cessazione della concessione dovuta alla sopravvenuta impossibilità di erogazione del metano, prevedeva che il Comune avrebbe riscattato gli impianti, ‘<corsivo>corrispondendo alla Concessionaria le indennità spettante e da determinarsi nei modi stabiliti dall’art. 24 del R.D. 25.10.1925 n. 2578</corsivo>’. </h:div><h:div>Con atto stipulato il 22.1.1970 di rep. n. 1982, il Comune rilasciava una nuova concessione, della durata di 25 anni, avente ad oggetto l’estensione del territorio comunale, con devoluzione gratuita alla scadenza (22.1.1995) e riserva di riscatto oneroso del nuovo impianto alla scadenza (13.9.1978) della prima concessione, ovvero di proroga di quest’ultima, con unificazione dei titoli concessori, ferme restando le clausole della convenzione originaria del 1953 per tutti gli aspetti non disciplinati dal nuovo atto. </h:div><h:div>Successivamente, tra le parti, veniva stipulata la convenzione rep. n. 2370 del 29.8.1974, che unificava le precedenti concessioni, ampliando l’erogazione del servizio alle frazioni Borgonovo e S. Nazzaro, nonché alle vie Quattro Case, Fiume, Argentieri e Tinazzo. La scadenza di tale concessione veniva fissata per il 13.9.1995, intervenuta la quale, il Comune avrebbe acquisito la proprietà di tutto l’impianto ‘<corsivo>senza obbligo di indennizzo</corsivo>’; per quanto non previsto dall’atto addizionale, rimanevano ferme le condizioni dell’originaria convenzione del 1953. </h:div><h:div>Con Deliberazione di Giunta Municipale dell’11.8.1977, n. 162, il Comune disponeva il differimento della scadenza concessoria al 30.9.1997 e, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.2.1979, procedeva all’ulteriore proroga fino al 31.12.1999. </h:div><h:div>Con atto rep. n. 2770 del 7.5.1982, le parti convenivano la proroga della concessione di anni 29 (e quindi sino al 31.12.2028), essendo sopravvenuta la necessità di estendere l’impianto a servizio delle frazioni di Olza a Fogarole. Con il medesimo atto, veniva stabilita la rinuncia del Comune al compenso previsto dall’art. 4 della convenzione originaria e, alla scadenza della concessione (31.12.2028), l’immissione in possesso del Comune dell’intero impianto eseguito, contro la corresponsione alla società SI.Me. di un indennizzo pari alla valutazione a nuovo limitatamente alla parte d’impianto di Olza e Fogarole (inteso come cabine, rete di distribuzione, allacciamenti e contatori), diminuito dell’1, 30 annuo di degrado a decorrere dalla data di entrata in esercizio, ferme per il resto le condizioni della convenzione del 1953. </h:div><h:div>Con atto addizionale rep. n. 2809 del 16.7.1987, alla concessionaria venivano domandati la realizzazione della nuova cabina di decompressione, la posa delle tubature di collegamento con vecchia cabina, l’estensione della rete distribuzione a bassa pressione e il collegamento della cabina alla frazione di S. Pedretto di Monticelli e, per tali interventi, era convenuto un contributo comunale di lire 185.000.000. </h:div><h:div>Dopo la riforma del settore del gas naturale di cui al d.lgs. n. 164/2000, che aveva anticipato la scadenza delle concessioni, a seguito della sopravvenuta necessità di ampliare l’impianto ad una serie di zone nel territorio comunale a servizio di utenze residenziali e produttive, il Comune e la concessionaria concordavano la realizzazione di estensioni per un valore stimato di euro 470.492,30, con obbligo di allaccio in presenza di un nuovo utente ogni 15 metri di conduttura. </h:div><h:div>In tale occasione, veniva modificato il regime economico di devoluzione dell’impianto a fine concessione, con la previsione che, alla scadenza del periodo di affidamento, il Comune, o chi per esso, avrebbe corrisposto alla concessionaria uscente una somma in misura pari al valore industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e degli eventuali sussidi o anticipazioni che dovessero essere concessi nel frattempo dal Comune, escludendo la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 23.5.2020, n. 164. </h:div><h:div>La modifica del rapporto concessorio veniva approvata con Deliberazione di Consiglio n. 18 del 2004 e con successiva Deliberazione consiliare n. 6 del 2005, mentre il Comune esercitava, per motivi di interesse pubblico, la facoltà di proroga di un anno del periodo transitorio di prosecuzione della concessione. La concessionaria si impegnava a versare una somma ‘una tantum’ di euro 30.000,00 e a corrispondere, annualmente dal 2006, la somma di euro 5.000,00, mentre l’Amministrazione concedente dava atto che ‘<corsivo>in caso di ulteriori estensioni della rete, effettuate dalla ditta SI.Me s.p.a., al termine della concessione, tali estensioni saranno rimborsate dal gestore, entrambe secondo i parametri previsti alle lettere a) e b) dell’art. 24 del RD 15 ottobre 1925, n. 2578</corsivo>’. </h:div><h:div>Con Deliberazione consiliare n. 47 del 2007, la somma annualmente corrisposta veniva elevata a euro 10.000,00, e differiva anche la scadenza concessoria al 31.12.2013, in virtù della constatata maturazione dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 7, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 164 del 2000, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 239 del 2004. </h:div><h:div>Nel corso del periodo transitorio, l’art. 46 bis, comma 2, d.l. n. 159 del 2007, convertito nella legge n. 222 del 2007, sanciva la riorganizzazione territoriale del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso la gestione a livello di ambiti territoriali minimi (individuati con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE del 19.1.2011), cui faceva seguito la preclusione alle gare comunali nelle more delle gare d’ambito, di cui all’art. 24 d.lgs. n. 93 del 2011, nonché l’emanazione del D.M. MISE n. 226 del 12.11.2011, entrato in vigore l’11.2.2012, che dettava la disciplina per lo svolgimento delle gare d’ambito e stabiliva agli artt. 4, 5 e 7 gli obblighi informativi a carico dei gestori uscenti, le modalità di calcolo dei rimborsi loro spettanti per il c.d. ‘primo periodo’ (ovvero la prima messa a gara del servizio, cessate le concessioni ante riforma) e le regole sul trasferimento della proprietà degli impianti, anche con riguardo alle vecchie concessioni che prevedessero la devoluzione gratuita a fine affidamento. </h:div><h:div>Sulla base di tale normativa, il Comune, con nota prot. n. 31661 del 26.3.3012, rappresentava alla ricorrente ‘<corsivo>la necessità di procedere alla quantificazione del valore di rimborso da riconoscervi quale concessionario cessante in sede di nuovo affidamento ai sensi della legge</corsivo>’, ‘<corsivo>ciò allo scopo di formalizzare per tempo gli adempimenti di competenza degli enti locali concedenti</corsivo>’. </h:div><h:div>L’Ente richiedeva quindi l’invio ‘<corsivo>dello stato di consistenza aggiornato alla data del 31.12.2011 oltre che di una proposta di valorizzazione del VIR redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 5 (del D.M. MISE 226/2011) di cui sopra</corsivo>’, ottenuto il quale, con nota della Società del 12.6.2012 (valorizzazione dell’impianto a fronte dello stato di consistenza aggiornato al 31.12.2011), il Comune, ritenuta congrua la perizia e tenuto conto dei criteri di calcolo impartiti dal D.M. MISE n. 226/2011, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20.6.2012, recepiva la relazione di stima, stabilendo: ‘<corsivo>di determinare il rimborso, da riconoscersi a SI.Me quale gestore uscente in euro 5.875.374,95 oltre IVA di legge come risultante dal dettaglio allegato e relativamente ai cespiti in essere al 31.12.2011’; ‘di approvare l’allegato testo di accordo da sottoscrivere con SI.Me’; ‘di disporre che detto importo verrà comunicato, con i necessari aggiornamenti a quella data, al soggetto delegato a predisporre il bando di gara per l’affidamento e che solo a fronte della liquidazione del medesimo o della relativa offerta reale il nuovo gestore potrà acquisire la proprietà degli impianti’. </corsivo></h:div><h:div>Le parti constatavano un errore materiale nella classificazione di una porzione di rete, pertanto provvedevano alla rettifica del valore di rimborso, che ‘<corsivo>in accordo agli atti concessori ai disposti di cui al D.M. 226/2011</corsivo>’ veniva rideterminato in euro 5.805,999,64 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 13.11.2012. </h:div><h:div>Le suddette Deliberazioni prevedevano la determinazione del rimborso spettante alla concessionaria e adottavano uno schema di accordo avente ad oggetto la regolazione di una serie di aspetti connessi alla valorizzazione condivisa del rimborso, tra cui la corresponsione di un premio annuo al Comune. </h:div><h:div>Il suddetto accordo non veniva mai concretamente stipulato tra le parti. </h:div><h:div>Il Comune, con nota prot. n. 9339 del 31.8.2015, dava atto che ‘<corsivo>nel corso del 2012, in vigenza dell’articolo 5 del D.M. 226/2011, era stato avviato un procedimento per la definizione del rimborso al gestore uscente in prospettiva della futura gara d’ambito</corsivo>’, nonché della sopravvenuta modifica della normativa sui rimborsi contenuta nell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164/2000 e dell’adozione delle ivi previste ‘<corsivo>linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso</corsivo>’, informando la concessionaria della necessità di ‘<corsivo>avviare un nuovo procedimento di definizione del rimborso secondo il D.M. Linee Guida a cui l’articolo 15 rinvia</corsivo>”, chiedendo alla società di ‘<corsivo>trasmettere allo scrivente Ente concedente le informazioni di cui all’articolo 19 dell’Allegato A al DMSE 22/5/2014 sulla base dello stato di consistenza redatto ai sensi della deliberazione Aeegsi 532/12 ed aggiornato all’anno T – 1 rispetto alla gara, ovvero al 31/12/2014</corsivo>’. </h:div><h:div>L’Amministrazione, con nota prot. n. 7160 del 19.7.2017, facendo seguito alla richiesta di aggiornamento dei dati pervenuta dal Comune di Fiorenzuola d’Arda (stazione appaltante delegata dell’a.te.m. ‘Piacenza 2 – Est’, nel cui perimetro è compreso il territorio di Monticelli d’Ongina), richiedeva alla concessionaria l’aggiornamento dei dati di cui al D.M. n. 226/2011 e s.m.i. (art. 4) alla data di riferimento del 31.12.2016, ed in particolare, tra gli altri documenti, ‘<corsivo>lo stato di consistenza degli impianti completo di planimetrie delle reti</corsivo>’. </h:div><h:div>La ricorrente trasmetteva i relativi documenti, ma l’Ente municipale la invitava a consegnare ‘<corsivo>copia della stima degli impianti per la distribuzione del gas naturale del comune di Monticelli al fine di determinare il valore di rimborso al Gestore uscente da trasmettere alla Stazione 11 Appaltante</corsivo>’ e comunicava l’intenzione di ‘<corsivo>programmare a breve, ma successivamente alla ricezione della documentazione da parte Vs., un incontro presso gli uffici comunali avente lo scopo di consentire alle parti di operare un confronto tecnico sulle rispettive stime e addivenire se possibile ad un accordo bonario sul valore di rimborso</corsivo>’. </h:div><h:div>Con nota del 16.3.2018, la SI.Me. trasmetteva la documentazione richiesta, recante una ipotesi di valutazione al 31.12.2016. </h:div><h:div>Con Deliberazione n. 64 del 2019, adottata dalla Giunta Comunale di Monticelli d’Ongina, avente ad oggetto ‘<corsivo>Servizio di distribuzione del gas, ritiro delibere n.55/2012 e 89/2012 e conseguentemente dell’autorizzazione alla stipula dell’accordo previsto in tali atti relativi alla valorizzazione del rimborso per riconoscersi al concessionario uscente a fronte del futuro affidamento del servizio a mezzo gara ai sensi del D.M. 226/2011</corsivo>’, il Comune stabiliva di ‘<corsivo>prendere atto, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, della necessità di ritirare la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20.06.2012</corsivo>’, ‘<corsivo>così come modificata dalla delibera n. 89/2012</corsivo>’, nonché di ‘<corsivo>revocare conseguentemente l’autorizzazione alla stipula dell’accordo previsto nelle delibere n. 55 e 89 del 2012 per la valorizzazione del rimborso (…)’</corsivo>, ed, infine, ‘<corsivo>di giungere ad una nuova definizione del valore degli impianti di proprietà del gestore uscente, sia esso condiviso o meno con il gestore, così come previsto dalla normativa vigente</corsivo>’. </h:div><h:div>2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, la Società Impianti Metano s.r.l. domandava l’annullamento della suddetta Deliberazione, assumendone l’illegittimità, non ravvisando i giusti motivi in forza dei quali l’Amministrazione avrebbe potuto ritirare, revocare o annullare d’ufficio le proprie precedenti Deliberazioni n. 55 e 89 del 2012. </h:div><h:div>Secondo la ricorrente, la Deliberazione n. 64 del 2019 era illegittima per omessa comunicazione di avvio del procedimento di ritiro e/o annullamento d’ufficio e/o revoca delle Deliberazioni n. 55/2012 e 89/2012, in quanto il Comune non aveva comunicato la propria intenzione di intervenire in autotutela su di esse, così negando il dovuto contraddittorio. </h:div><h:div>L’Amministrazione, inoltre, aveva agito in carenza dei presupposti che legittimavano l’esercizio del potere di autotutela perché l’atto non consentiva, a suo dire, di individuare in maniera univoca la natura del potere esercitato. La ricorrente contestava la tesi sostenuta dal Comune, secondo cui l’atto impugnato era da considerarsi atto di mero ritiro in quanto le Delibere n. 55 e 89 dovevano essere qualificate come atti preparatori in un procedimento destinato a concludersi mediante la stipulazione dell’accordo allegato ivi previsto, mai concretamente sottoscritto dalle parti, con conseguente non vincolatività di quanto statuito nelle presupposte Deliberazioni, pertanto ritirabili ‘ad nutum’. </h:div><h:div>La società argomentava, inoltre, che nel caso in cui la Determinazione n. 64 del 2019 dovesse essere interpretata come atto di autotutela nelle forme dell’annullamento di ufficio, tale atto era illegittimo perché emanato in assenza dei presupposti ex art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> della l. n. 241 del 1990, posto che nelle motivazioni non erano stati descritti i vizi di legittimità sussistenti all’epoca dell’adozione delle Deliberazioni n. 55/2012 e n. 89/2012, se non attraverso generiche e infondate considerazioni circa l’asserita violazione dell’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, dell’art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 5 del D.M. n. 226/2011 per ritenuta errata applicazione delle ‘<corsivo>clausole contenute nel contratto di concessione al fine di definire il valore di rimborso</corsivo>’. </h:div><h:div>La ricorrente si doleva che l’annullamento d’ufficio delle precedenti Deliberazioni del 2012 era stato disposto senza che il Comune comparasse le asserite ragioni di interesse pubblico con gli interessi della SI.Me., e per avere l’Amministrazione agito oltre un termine ragionevole, tenuto conto del tempo trascorso tra l’adozione delle Delibere annullate e l’approvazione della Delibera n. 64 del 2019. </h:div><h:div>3. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 168 del 2022, respingeva il ricorso, assumendo che: ‘<corsivo>pur non condividendo la tesi difensiva articolata dal Comune in via principale secondo cui le Delibere n. 55 e 89 del 2012 sarebbero meri atti preparatori come tali revocabili ad nutum</corsivo>’, la delibera n. 64 del 2019 doveva essere ritenuta legittima ‘<corsivo>in quanto atto di autotutela col quale sono state revocate le precedenti Determinazioni del 2012, in forza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse derivanti dalla normativa approvata in seguito e tenuto conto che nelle more del lungo lasso temporale trascorso da tali Deliberazioni non si era mai addivenuti alla stipulazione tra le parti dell’accordo ivi previsto, senza che la Società ne abbia sollecitato la sottoscrizione</corsivo>’. </h:div><h:div>4. La Società Impianti Metano s.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “<corsivo>I. Erroneità della sentenza per omesso rilievo del vizio di perplessità del provvedimento: violazione degli artt. 1,3,11, 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento di potere; II. Erroneità della sentenza per omesso rilievo della violazione degli artt. 1, 3, 11, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 5 e 7 D.M. 226/2011; Violazione della Convenzione del 14 settembre 1953 e di tutti i successivi atti aggiuntivi e di proroga; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento di potere; III. Erroneità della sentenza per omesso rilievo della violazione degli artt. 1, 3, 11, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 5 e 7 D.M. 226/2011; Violazione della Convenzione del 14 settembre 1953 e di tutti i successivi atti aggiuntivi e di proroga; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento di potere; IV. Erroneità della sentenza per omesso rilievo della violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 5, e 7 D.M. 226/2011; Violazione della Convenzione del 14 settembre 1953 e di tutti i successivi atti aggiuntivi e di proroga; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento di potere”. </corsivo></h:div><h:div>5. Il Comune di Monticelli d’Ongina si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello e spiegando appello incidentale per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ‘<corsivo>non ha ritenuto le Delibere n. 55 e 89 del 2012 quali meri atti preparatori e come tali revocabili</corsivo> ‘<corsivo>ad nutum’, erroneità della sentenza di primo grado per violazione/falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990</corsivo>’. </h:div><h:div>6. Le parti con successive memorie hanno precisato le proprie difese. </h:div><h:div>7. All’udienza del 3 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Con il primo motivo di appello principale, la Società Impianti Metano s.r.l. sostiene l’erroneità della sentenza impugnata assumendo che, con le delibere n. 55/2012 e n. 89/2012, l’Ente aveva concluso l’iter procedimentale per la determinazione del valore di rimborso delle reti, tanto da prevedere la comunicazione dell’importo al soggetto preposto all’indizione della gara d’ambito. Ad avviso dell’appellante, ogni successiva determinazione avrebbe dovuto presupporre l’adozione di uno specifico provvedimento in autotutela nelle forme della revoca o dell’annullamento di ufficio, mentre l’Amministrazione, con la delibera del 22 maggio 2019, n. 64, sarebbe intervenuta esercitato un inedito potere di ‘ritiro’ non giuridicamente tipizzato. Ad avviso dell’appellante, anziché rilevare il vizio, opportunamente dedotto nel ricorso introduttivo, la sentenza avrebbe preteso di qualificare l’intervento in termini di revoca ex art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. 241 del 1990, in questo modo il Giudice di primo grado si sarebbe sostituito all’Amministrazione nell’esercizio del potere, effettuando altresì una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento. </h:div><h:div>9. Con il secondo mezzo, l’appellante principale deduce che non sarebbero sussistenti i presupposti per individuare il procedimento di revoca ex art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241 del 1990, a fronte di un sopravvenuto mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale, ciò in quanto, nella specie, non vi sarebbe alcuna norma o sentenza sopravvenuta che legittimi la determinazione assunta dal Comune, contrastante con la disciplina di settore e con l’assetto dei rapporti economici definiti dalla convenzione. Tale aspetto non sarebbe stato adeguatamente valutato dal Collegio di prima istanza. </h:div><h:div>Secondo la Società Impianti Metano s.r.l., il quadro normativo di riferimento, le determinazioni precedentemente assunte dall’Amministrazione e il quadro contrattuale inducono a ritenere onerosa la devoluzione degli impianti alla scadenza della concessione. La devoluzione della rete a titolo gratuito, con acquisizione dell’impianto al patrimonio del Comune, presupporrebbe l’effettivo esaurimento del rapporto concessorio, con cessazione degli oneri e dei diritti a carico del concessionario, mentre in virtù degli atti aggiuntivi e delle proroghe concesse, la Società avrebbe maturato il diritto a svolgere prestazioni e trarne le relative utilità sino al 2028. </h:div><h:div>Pertanto, ad avviso dell’esponente, qualora la gara d’ambito dovesse sopravvenire prima di tale data, si realizzerebbe una cessazione del servizio anticipata rispetto alla naturale scadenza contrattuale: a cui, sarebbe connessa la devoluzione onerosa, anche per compensare la ridotta utilità conseguita dal concessionario, che ha già sopportato oneri significativi. </h:div><h:div>10. Con il terzo motivo del gravame principale, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, qualificando il provvedimento come revoca ex art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. 241 del 1990, si è omesso di considerare che la delibera di determinazione del valore di rimborso delle reti era annoverabile tra i provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Per tali provvedimenti, l’intervento di autotutela sarebbe ammesso esclusivamente ‘per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento’. Secondo l’appellante, l’erronea pretesa del Comune di ritenere acquisite a titolo gratuito le reti realizzate in forza di contratti proseguiti in regime di proroga sarebbe frutto di un rinnovato apprezzamento delle clausole contrattuali, su aspetti che prescindono dalle novità introdotte dalle Linee Guida approvate dal D.M. del 22 maggio 2014. In altri termini, l’intervento dell’Ente si risolverebbe in una ‘nuova valutazione dell’interesse pubblico originario’, preclusa alla luce della natura del provvedimento. </h:div><h:div>La Società rileva, inoltre, che il Collegio di prima istanza avrebbe erroneamente precluso la configurabilità di un legittimo affidamento in capo alla Società, attribuendo rilevanza all’omessa sottoscrizione ed attuazione dell’accordo allegato alle delibere n. 55/2012 e n. 89/2012, la cui stipula sarebbe stata necessaria ai fini della maturazione di un interesse meritevole di tutela, laddove le delibere oggetto di intervento in autotutela avrebbero esaurito l’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale di determinazione del valore di rimborso delle reti, cristallizzato nelle delibere. Inoltre, nella specie, secondo la Società Impianti Metano s.r.l., non sarebbero ravvisabili i presupposti per l’annullamento d’ufficio, parimenti menzionato nel provvedimento, difettando tutti i presupposti normativi per consentirne l’ammissibilità. </h:div><h:div>11. Con il quarto mezzo, l’appellante principale deduce che, diversamente da quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, le comunicazioni trasmesse dall’Ente non contengono alcuna indicazione circa il potere che l’Amministrazione intendeva effettivamente esercitare, posto che con la nota del 31 agosto 2015, e con la nota del 19 luglio 2017, il Comune aveva informato la Società della necessità di avviare un nuovo procedimento di definizione del rimborso, chiedendo l’aggiornamento dei dati di cui al DM n. 226/2011 e s.m.i. alla data di riferimento del 31.12.2016, lasciando intendere di volere aggiornare il valore residuo delle reti. La ricorrente lamenta l’assenza di qualsiasi contraddittorio, posto che in nessun caso è stato fatto riferimento alla volontà di superare l’impianto alla base delle delibere n. 55/2012 e n. 89/2012, per quanto concerne la devoluzione dei beni. </h:div><h:div>12. Il Comune di Monticelli d’Ongina, si è costituito in resistenza, proponendo anche appello incidentale, censurando la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha escluso che le Delibere n. 55 e n. 89 del 2012 siano da intendersi meri atti preparatori e come tali revocabili ‘<corsivo>ad nutum</corsivo>’. </h:div><h:div>13. Le critiche sollevate con appello principale dalla Società Impianti Metano s.r.l., e con appello incidentale dal Comune di Monticelli d’Ongina, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi. </h:div><h:div>14. Il gravame principale è infondato. L’esito del precorso argomentativo della motivazione della presente pronuncia conduce, invece, all’accoglimento dell’appello incidentale spiegato dall’Ente municipale. </h:div><h:div>14.1. Va premesso che nell’atto impugnato il Comune sostiene che: “<corsivo>Nel caso di specie, l’ente locale ha adottato le delibere preparatorie errando circa l’attribuzione proprietaria di alcuni cespiti a seguito dell’errata interpretazione delle clausole contrattuali”, </corsivo>e “<corsivo>nella perizia effettuata da Delegas tutto l’impianto era soggetto a devoluzione onerosa al gestore uscente, mentre invece certamente le lottizzazioni ed il primo impianto (realizzato in forza del contratto del 1953) e presumibilmente l’impianto realizzato in forza dei contratti del 1970, 1974 e 1979 sono soggetti a devoluzione gratuita in favore del comune”.</corsivo></h:div><h:div>Con la Deliberazione n. 64 del 22.5.2019, il Comune ha stabilito, quindi, di ‘<corsivo>prendere atto, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, della necessità di ritirare la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20.06.2012, così come modificata dalla delibera n. 89/2012’, </corsivo>nonché di ‘<corsivo>revocare conseguentemente l’autorizzazione alla stipula dell’accordo previsto nelle delibere n. 55 e89del 2012 per la valorizzazione del rimborso (…)’ </corsivo>ed, infine, ‘<corsivo>di giungere ad una nuova definizione del valore degli impianti di proprietà del gestore uscente, sia esso condiviso o meno con il gestore, così come previsto dalla normativa vigente’.  </corsivo></h:div><h:div>Il T.A.R., nella sentenza impugnata, ha affermato la legittimità della Delibera n. 64 del 2019, qualificandola ‘atto di autotutela’ con il quale sono state revocate le precedenti Determinazioni del 2012, in forza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ‘<corsivo>derivanti dalla normativa approvata in seguito e tenuto conto che nelle more del lungo lasso temporale trascorso da tali Deliberazioni non si era mai addivenuti alla stipulazione tra le parti dell’accordo ivi previsto, senza che la Società ne abbia sollecitato la sottoscrizione</corsivo>’. </h:div><h:div>La qualificazione giuridica dell’atto impugnato effettuata dal Collegio di prima istanza va condivisa posto che il provvedimento, in disparte il <corsivo>nomen iuris</corsivo>, è sostanzialmente un atto di autotutela emesso dall’Amministrazione a seguito di una rivalutazione delle circostanze di fatto e di diritto, e quindi dell’interesse pubblico originariamente considerato al momento delle precedenti Deliberazioni del 2012. L’esercizio di tale potere è stato correttamente effettuato dall’Amministrazione, soprattutto in ragione del fatto che le parti non sono mai addivenute alla stipula dell’accordo previsto. </h:div><h:div>Le critiche all’operazione ermeneutica effettuata dal Collegio di prima istanza devono, infatti, ritenersi superate sia perché il giudice, nell’interpretare il contenuto dell’atto amministrativo, non è vincolato dal<corsivo> nomen iuris</corsivo> utilizzato, sia perché risulta dai fatti di causa che la procedura seguita per la valorizzazione del VIR era composta da due passaggi: la delibera preparatoria della Giunta, atto interno, ed il successivo accordo da sottoscrivere tra le parti. </h:div><h:div>Ma, come si è detto più volte, tale accordo non è stato mai sottoscritto. </h:div><h:div>Va tuttavia chiarito che, stante la sequenza procedimentale, le Determinazioni del 2012, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., assumono le caratteristiche di atti propedeutici, posto che l’efficacia delle statuizioni in esse contenute è stata chiaramente subordinata alla sottoscrizione di un futuro accordo. </h:div><h:div>Invero, è lo stesso Collegio di prima istanza a precisare che: ‘<corsivo>non essendosi consolidata alcuna posizione di definitivo vantaggio in favore della ricorrente per effetto delle Delibere n. 55 e 89 del 2012’; </corsivo>pertanto, tali provvedimenti non possono che essere considerati come atti preparatori i quali, in sostanza, per espressa volontà delle parti, non hanno avuto concreta attuazione. </h:div><h:div>Le suddette delibere, infatti, non hanno mai avuto effetti vincolanti per le parti. </h:div><h:div>Come evidenziato dal Comune nei propri scritti difensivi, a partire dalla nota del 31.08.2015, l’Amministrazione non ne ha tenuto conto per la definizione del valore degli impianti, e la stessa concessionaria, non ritenendo vincolanti le statuizioni contenute nelle Delibere, ha sempre omesso di versare il canone previsto nello schema di accordo, continuando a corrispondere quello previsto dalla deliberazione di C.C. n. 47 del 2007. Inoltre, a seguito della nota del Comune del 31.8.2015, la Società Impianti Metano s.r.l. aveva inviato, con nota prot. n. 16792 del 7.12.2018, all’Ente la stima aggiornata al 31.12.2016 delle reti e degli impianti di proprietà del gestore non tenendo conto dello schema di convenzione allegato alle Delibere del 2012, così dimostrando di non considerare precettivo il contenuto. </h:div><h:div>Da quanto sopra emerge all’evidenza la natura preparatoria e non vincolante di tali atti, tanto che entrambe le parti hanno deciso nel corso degli anni di non darvi seguito.</h:div><h:div>I suddetti rilievi sono idonei a superare anche le argomentazioni difensive, valorizzate dalla Società appellante nei propri scritti, secondo cui le Delibere n. 55 e n. 89 non potrebbero qualificarsi come atti endoprocedimentali o preparatori perché l’Amministrazione, con esse, aveva provveduto a ‘<corsivo>determinare il rimborso da riconoscersi a SI.Me quale gestore uscente</corsivo>’, dapprima quantificato in euro 5.875.374,95 e poi rideterminato in euro 5.805.999,64, ‘<corsivo>in accordo agli atti concessori e ai disposti di cui al D.M. 226/11</corsivo>’, non potendosi dubitare che i suddetti provvedimenti contengono statuizioni aventi ad oggetto la regolazione di una serie di aspetti connessi alla valorizzazione condivisa del rimborso, tra cui la corresponsione di un premio annuo al Comune, in concreto rimasta negli anni disattesa, senza alcun intervento concreto da parte della Società appellante finalizzato a sollecitare la loro efficacia mediante la stipula dello ‘schema di accordo’ ivi allegato.</h:div><h:div>Inoltre, le prime stime del valore degli impianti inviate dalla società contenevano un errore poiché prevedevano la devoluzione onerosa dell’intero impianto, mentre diversamente le opere realizzate mediante scomputo degli oneri di urbanizzazione e le opere realizzate in forza dei contratti rep. n. 299 del 14.9.1953, rep. n. 1982 del 22.1.1970, rep. n. 2370 del 29.8.1974 e delibera Consiglio Comunale n. 11/1979 erano a devoluzione gratuita del Comune. </h:div><h:div>L’Ente, pertanto, aveva inviato alla SI.Me. s.r.l. una nota contenente le proprie deduzioni (con PEC prot. n. 10762 del 29.12.2018) sulla stima e la società – a conferma anche del fatto che la stessa non ritenesse perfezionato e vincolante l’accordo allegato alla delibera n. 55/2012 – inoltrava con nota prot. n. 16792 del 7.1.2018 la nuova valutazione, riconoscendo al Comune in proprietà le opere realizzate tramite convenzioni di lottizzazione e scomputo degli oneri e le opere realizzate in forza della prima concessione rep. n. 299 del 14.9.1953. </h:div><h:div>Si deve, pertanto, concludere per l’accoglimento dell’appello incidentale spiegato dal Comune di Monticelli d’Ongina, e per la riforma <corsivo>in parte qua</corsivo> della sentenza impugnata.</h:div><h:div>14.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nella specie, l’Amministrazione ha correttamente esercitato i poteri di revoca ex art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241 del 1990, per i rilievi di seguito enunciati. </h:div><h:div>Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la revoca si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia <corsivo>ex nunc</corsivo>, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione. I presupposti del valido esercizio dello <corsivo>ius poenitendi</corsivo> sono definiti dall’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo>, cit., e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto e in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario. </h:div><h:div>Risulta evidente che il potere di revoca è connotato da un’ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento di ufficio, che postula anche l’illegittimità dell’atto da rimuovere, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti espresse dalla norma succitata, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente, rispetto al quale l’istanza del privato assume solo una valenza sollecitatoria (Cons. Stato, sez. V, n. 2911 del 2023). Quindi l’essenza della revoca, quale tipico atto di secondo livello, è proprio la rimozione di un provvedimento anteriore valido, ma ritenuto inopportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto, ma anche a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originariamente considerato dall’amministrazione (Cons. Stato, n. 942 del 2021). </h:div><h:div>Orbene, le censure prospettate dalla Società appellante non possono trovare accoglimento, in quanto, nell’esaminare la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela, la valutazione della conformità all’interesse pubblico delle scelte dell’Amministrazione non è sindacabile dal Giudice amministrativo, il quale è tenuto ad attenersi ad aspetti che evidenziano irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio. </h:div><h:div>Tali vizi, nella specie, non sono ravvisabili.</h:div><h:div>Come sopra precisato, secondo i principi che regolamentano l’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo, è consentito all’Amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere che è stato sempre ritenuto come generale ed immanente nell’attribuzione della cura dell’interesse pubblico del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti amministrativi, esplicando le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro che, ove effettivamente addotte dall’Amministrazione ed ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sfuggono al sindacato giurisdizionale (Cons. Stato, n. 4349 del 2024). </h:div><h:div>Nella vicenda in esame, l’Amministrazione, a seguito delle attività di accertamento sopravvenute, iniziate nel 2015, aveva accertato che parte delle reti e impianti riconosciuti dalle Delibere del 2012 rientravano nella proprietà comunale. Il Comune ha dovuto tenere anche conto della sopravvenienza di una nuova normativa in ordine agli impianti realizzati a seguito di lottizzazioni effettuate a scomputo degli oneri di urbanizzazione e dell’entrata in vigore delle Linee Guida che hanno modificato le modalità di calcolo del VIR e, dunque, la valorizzazione dei cespiti di proprietà del gestore, oltre al fatto che erano,<corsivo> medio tempore</corsivo>, intervenuti indirizzi giurisprudenziali secondo cui la devoluzione gratuita degli impianti maturava alla scadenza della convenzione originaria.  </h:div><h:div>Il T.A.R. ha cristallizzato in maniera dettagliata le sopravvenienze giurisprudenziali e normative che hanno determinato l’Amministrazione nell’esercizio del potere di revoca, senza che tale percorso argomentativo abbia in qualche modo rappresentato, come pretende l’appellante, una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, esprimendo, al contrario, argomenti a supporto della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela sotto il profilo della ragionevolezza, congruità logica e completezza dell’indagine istruttoria, secondo le prerogative affidate al sindacato del Giudice amministrativo. </h:div><h:div>Il Collegio di prima istanza ha condivisibilmente precisato, con riferimento al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, che ‘<corsivo>rispetto al momento dell’adozione delle Delibere n. 55 e 89 del 2012 è pacifico che sia mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, essendo nelle more entrate in vigore le nuove Linee guida per le modalità di calcolo del VIR approvate con D.M. del 22.5.2014 da utilizzare nel metodo di calcolo del valore spettante alla ricorrente, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. n. 226/2011, il quale richiama l’art.15, comma5, del d.lgs. n. 164/2000, che chiarisce il regime proprietario delle lottizzazioni realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione</corsivo>’. </h:div><h:div>La delibera n. 64 del 2019 correttamente dà atto anche dei nuovi arresti giurisprudenziali in materia, secondo i quali, come si è detto, la devoluzione gratuita matura alla scadenza della convenzione originaria, salvo che non sia espressamente previsto diversamente dagli atti aggiuntivi. </h:div><h:div>In particolare, nel provvedimento, si richiama la ‘<corsivo>sopravvenienza di nuova giurisprudenza che ha chiarito che la devoluzione gratuita matura alla scadenza della convenzione originaria, salvo che non sia espressamente previsto diversamente dagli atti aggiuntivi (cfr. T.A.R. Veneto 989/2017 e n. 654/2017; Consiglio di Stato n. 588/2019 e 4104/2018)</corsivo>’.</h:div><h:div>Sono, infatti, infondate le doglianze con le quali l’appellante sostiene che l’art. 7, comma 1, del D.M. 226/2011 consentirebbe l’acquisizione gratuita della proprietà di reti ed impianti al Comune, conformemente alle previsioni convenzionali, solo nell’ipotesi in cui la concessione sia già scaduta alla data del subentro del nuovo gestore, con la conseguenza che il venire meno anticipato del rapporto determina, a seconda della fattispecie concreta, o la devoluzione al Comune ma a titolo oneroso, o la permanenza dei cespiti nella disponibilità del concessionario a titolo di proprietà. </h:div><h:div>Questo Consiglio di Stato, in fattispecie assimilabile a quella per cui si procede, ha affermato che la devoluzione gratuita delle reti e degli impianti avviene automaticamente alla scadenza ‘originaria’ della concessione, in base alla quale le opere sono state costruite, e non alla scadenza delle successive proroghe (Cons. Stato n. 588 del 2019). </h:div><h:div>Ciò in quanto gli artt. 5 e 7 del D.M. n. 226 del 2011 sono volti a dettare la disciplina per la sola ipotesi in cui, pur essendo stata convenzionalmente stabilita la devoluzione gratuita di una porzione dell’impianto alla scadenza naturale del rapporto concessorio, tale termine finale matura al momento della scadenza della concessione originaria (Cons. Stato, n. 57365 del 2017). </h:div><h:div>Né si può ritenere che non vi sia stata una comparazione tra l’interesse del privato e l’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione al momento dell’approvazione della Delibera n. 64 del 2019, dovendosi rilevare che la circostanza di fatto, acclarata dagli esiti processuali, che le Delibere n. 55 e n. 89 in concreto, negli anni, sono state ritenute dalla stessa concessionaria non vincolanti, in uno con l’omessa sottoscrizione dello schema di accordo ivi allegato, di fatto mai sollecitata dalla Società Impianti Metano s.r.l., hanno indotto l’Amministrazione a provvedere in autotutela alla revoca delle stesse, stante il mutamento della situazione di fatto e di diritto, <corsivo>medio tempore</corsivo>, intervenuta. </h:div><h:div>Da siffatti rilievi emerge, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la debolezza della tesi della lesione di un legittimo affidamento, nella specie, per i rilievi espressi, non ravvisabile, sicché, a seguito di tale revoca, la Società non può neppure vantare la liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Né si può predicare che il potere di autotutela, nella fattispecie, non poteva essere esercitato per decorso del termine, trattandosi di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, posto che emerge chiaramente che, anche a voler ritenere sia stato esercitato un potere di annullamento d’ufficio (circostanza, nella specie, non ravvisabile trattandosi come si è detto di revoca), nessun provvedimento attributivo di vantaggi economici può essere individuato, atteso che le Delibere del 2012 avevano lo scopo di definire il valore degli impianti a seguito della stipulazione di un futuro ‘accordo’, che pacificamente non è stato mai concluso; pertanto, si rileva ancora una volta il dato oggettivo della omessa applicazione, per volontà delle parti, delle statuizioni in esse contenute. </h:div><h:div>Va precisato, infatti, che la Giunta comunale con la Delibera n. 55 del 2012 aveva preso atto della valutazione dell’impianto al 31.12.2011 inoltrata da SI.Me. s.r.l. (per un valore di Euro 5.875.374,95), demandando però al RUP il compito di stipulare l’accordo. Mentre con la Delibera n. 89 del 2012 era stato solo rettificato il valore di rimborso in euro 5.805.999,64, a seguito della ‘<corsivo>rilevazione di un errore materiale nella classificazione di una porzione di rete come tratto posato con ripristino in asfalto quando in realtà trattasi di posa in terreno coltivato’, </corsivo>con espresso richiamo allo schema di accordo che doveva essere modificato. </h:div><h:div>Appare, pertanto, evidente che i predetti atti non erano idonei a definire i rapporti tra le parti, ancora in fase di perfezionamento.</h:div><h:div>Invero, con la Delibera n. 64 del 2019, l’Amministrazione stabilisce anche di volere ‘<corsivo>giungere ad una nuova definizione del valore degli impianti di proprietà del gestore uscente, sia esso condiviso o meno con il gestore così come previsto dalla normativa vigente</corsivo>’, così dando atto che procedura non si è ancora conclusa. </h:div><h:div>Pertanto, nelle determinazioni della revoca, compiutamente esplicitate nella Delibera impugnata, emerge all’evidenza la valutazione ragionevole dell’interesse pubblico, priva di vizi logici, finalizzata a rideterminare i rapporti tra le parti, alla luce delle novità normative intervenute.  </h:div><h:div>Ne consegue che nessun vizio di motivazione può essere rilevato. </h:div><h:div>In conclusione, le censure finalizzate ad evidenziare la confusione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’esercizio del potere di ritiro con la Delibera n. 64 del 2019, non sono fondate, essendo chiaro il quadro normativo di riferimento a cui ricondurre lo <corsivo>ius poenitendi </corsivo>del Comune, come correttamente precisato dal Tribunale di prima istanza, da cui consegue anche l’assorbimento delle critiche relative all’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento.</h:div><h:div>14.3. Vanno, altresì, respinte le doglianze con le quali si lamenta il difetto di contraddittorio e la violazione dei diritti partecipativi dell’appellante, atteso che, con nota prot. 9339 del 31.08.2015, il Comune aveva dato atto che ‘<corsivo>nel corso del 2012, in vigenza dell’articolo 5 del D.M. 22/2011 era stato avviato un procedimento per la definizione del rimborso al gestore uscente in prospettiva della futura gara d’ambito, nonché della sopravvenuta modifica della normativa sui rimborsi contenuta nell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e dell’adozione delle ivi previste linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso’, </corsivo>informando la concessionaria della necessità di<corsivo> ‘avviare un nuovo procedimento di definizione del rimborso secondo il D.M. Linee Guida a cui l’articolo 15 rinvia’, </corsivo>con richiesta di<corsivo> ‘trasmettere allo scrivente Ente concedente le informazioni di cui all’articolo 19 dell’Allegato A al DMSE 22.5.2014 sulla base dello stato di consistenza redatto ai sensi della deliberazione Aeegsi 532/12 ed aggiornato all’anno T-1 rispetto alla gara, ovvero al 31.12.2014</corsivo>’. </h:div><h:div>Inoltre, con nota prot. n. 7160 del 19.7.2017, il Comune aveva richiesto alla concessionaria l’aggiornamento dei dati di cui al D.M. n. 226/2011 e s.m.i. (art. 4) alla data di riferimento del 31.12.2016 e, in particolare, tra gli altri documenti<corsivo> &lt;lo stato di consistenza degli impianti completo di planimetrie delle reti</corsivo>&gt;. A seguito della trasmissione dei relativi documenti da parte della ricorrente, il Comune, con p.e.c. del 15.9.2017, comunicava l’intenzione di &lt;<corsivo>programmare a breve, ma successivamente alla ricezione della documentazione da parte Vs., un incontro presso gli uffici comunali avente lo scopo di consentire alle parti di operare un confronto tecnico sulle rispettive stime e addivenire se possibile ad un accordo bonario sul valore di rimborso</corsivo>&gt;. </h:div><h:div>Pertanto, il Collegio condivide gli esiti argomentativi sostenuti dal Tribunale di prima istanza, laddove precisa che: ‘<corsivo>nulla rileva che non siano state citate esplicitamente le Deliberazioni giuntali n. 55/2012 e 89/2012, essendo comunque implicito nelle richieste di cui sopra, l’oggetto del nuovo procedimento attivato dall’Amministrazione… sicchè certamente la ricorrente era al corrente del nuovo procedimento che ha portato all’adozione della Delibera n. 64 del 2019 ed ha potuto interloquire con l’Amministrazione, producendo la documentazione ritenuta necessaria</corsivo>’.</h:div><h:div>Ne consegue che, in disparte la natura di atti interni delle Delibere del 2012 che in tesi legittimerebbe un ritiro senza contraddittorio, nella specie nessuna violazione dei diritti partecipativi della Società Impianti Metano s.r.l. può essere ravvisata, posto che l’appellante è stata sempre resa edotta delle divergenze in ordine alla devoluzione degli impianti, stante le frequenti interlocuzioni tra le parti, dovendosi rammentare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la disposizione che regolamenta l’invito al contraddittorio ‘<corsivo>non deve essere interpretata ed applicata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio, di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale omissione dell’adempimento non determina illegittimità dell’azione amministrativa, laddove il destinatario abbia avuto, comunque e aliunde, conoscenza del procedimento in corso, con conseguente possibilità di parteciparvi. D’altra parte, tale interpretazione è coerente con la finalità sostanziale di tali norme, finalizzata all’emanazione di un provvedimento ‘giusto’ e cioè conforme ai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost.</corsivo>’ (Cons. Stato, n. 5863 del 2015; id. n. 3402 del 2013). </h:div><h:div>15. In definitiva, l’appello principale va respinto, mentre va accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione limitatamente alla qualificazione della natura giuridica delle Delibere n. 55 e n. 89 del 2012. </h:div><h:div>16. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>