<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20221000620230617183649631" id="20221000620230617183649631" modello="3" modifica="10/07/2023 14:26:52" pdf="0" ricorrente="Filippo Miceli" stato="2" tipo="1" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="10006"/><fascicolo anno="2023" n="06785"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221000620230617183649631.xml</file><wordfile>20221000620230617183649631.docm</wordfile><ricorso NRG="202210006">202210006\202210006.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1072 Giovanni Pescatore\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>10/07/2023 09:21:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>19/06/2023 13:49:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Presidente FF</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10006 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della  Difesa Civile;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- L’odierno appellante, -OMISSIS- già vice dirigente medico dei Vigili del Fuoco, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Direttore Centrale del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Contenzioso e Disciplina, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione.</h:div><h:div>1.1 Detta sanzione disciplinare è stata irrogata perché il dottor -OMISSIS-, come si legge nella nota di contestazione notificata il successivo 28 febbraio 209, “<corsivo>aveva svolto dal 1° settembre 2010 attività extraistituzionale, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione, in allegata violazione del dovere di esclusività, sancito dall’art. 60 e ss. del d.P.R.  n. 3 del 1957 e espressamente richiamato dall’art. 53 del d. Lgs. n. 165 del 2001</corsivo>”;</h:div><h:div>1.2. L’odierno appellante, nel contestare la sussistenza dei relativi presupposti, ha impugnato, come detto, la misura disciplinare avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.</h:div><h:div>1.3. Si è costituito il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso e della Difesa Civile, per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>1.4. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il primo giudice ha respinto la domanda cautelare proposta dall’appellante e, con sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso. </h:div><h:div>2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, articolando cinque distinti motivi e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.</h:div><h:div>2.1. Si è costituito l’appellato Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso e della Difesa civile per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>2.2. Nella camera di consiglio del 2 marzo 2023, il Collegio accolto l’appello cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>2.3. Infine, nell’udienza del 15 giugno 2023 ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>3. L’appello è fondato.</h:div><h:div>4. Il ricorrente deduce, anzitutto, che, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal primo giudice, l’azione disciplinare non sarebbe stata esercitata tempestivamente, tenuto conto che i fatti posti a base dell’addebito sono risultati  accertati in data 6 giugno 2018, laddove il procedimento disciplinare -concluso con il gravato provvedimento- ha avuto avvio solo con la lettera del 25 febbraio 2019, notificata il successivo 28 febbraio.</h:div><h:div>4.1 La censura è fondata.</h:div><h:div>4.2 Sia l’articolo 103, comma 2 del d.P.R. n. 3 del 1957, che l’articolo 37, comma 2 del  CCNL, relativo al personale del Comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sanciscono che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione.</h:div><h:div>4.3. In particolare, quest’ultima previsione normativa, riguardante l’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede espressamente che “<corsivo>l’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ufficio istruttore, secondo l’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto”</corsivo>.</h:div><h:div>4.4. Analogamente, l’articolo 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957, la cui rubrica è intitolata “<corsivo>accertamenti</corsivo>”, dispone che “<corsivo>l'Amministrazione è tenuta a provvedere subito alla contestazione degli addebiti, utilizzando una ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari</corsivo>”.</h:div><h:div>4.5. Anche in ambito giurisprudenziale è stato chiarito che se la regola della immediatezza - o, comunque, della tempestività - della contestazione in sede disciplinare deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati, ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie (cfr. Cons. Stato sez. II 6 giugno 2022 n. 4608; id., sez. III 11 novembre 2014 n. 5546; id., sez. IV, 7 novembre 2012 n. 5672 e 5 agosto 2003, n. 4535).</h:div><h:div>4.6. Con la locuzione "<corsivo>subito</corsivo>", usata dall'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957 con riguardo alla tempistica di contestazione degli addebiti, il Legislatore ha dunque inteso riferirsi non già ad un termine prestabilito e vincolante, ma ad un limite temporale ragionevole e non dilatorio di avvio del procedimento disciplinare, la cui congruità va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto e alla dinamica della singola vicenda procedimentale  (Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2119).</h:div><h:div>4.7. Il tempo di contestazione dell’infrazione deve essere ragionevole e proporzionato all’incidenza e all’eco del fatto, oltre che alla necessità e alla consistenza degli accertamenti preliminari, al fine di contemperare l’esigenza dell'amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare con l’altra e concomitante esigenza di evitare che un’eccessiva dilatazione temporale dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l'esercizio del diritto di difesa e immotivatamente penose la definizione e l’applicazione della misura sanzionatoria  (Cons. Stato, sez. II, 12 novembre 2018, n. 1670).</h:div><h:div>4.8. Nel caso di specie, l’Amministrazione appellata ha acquisito conoscenza dell’attività specialistica ambulatoriale in urologia svolta dal dottor -OMISSIS-presso l’A.S.P. di Cosenza nel mese di aprile dell’anno 2018, con l’accertamento definitivo dei fatti alla data del 6 giugno 2018; la contestazione di addebito disciplinare è invece avvenuta solo nel febbraio 2019.</h:div><h:div>4.9. Ora, anche a voler escludere l’applicazione del d.P.R. n. 3 del 1957, come sostenuto dal primo giudice, in considerazione dell’autonomia che caratterizza l’ordinamento autonomo proprio del Corpo dei VV.FF,  non vi è dubbio che l’inerzia dell’Ufficio di disciplina, protrattasi per il periodo di quasi un anno, si pone in evidente contrasto con il disposto dell’articolo 37 del  CCNL, in virtù del quale “.. <corsivo>la contestazione di addebito deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ufficio è venuto a conoscenza del fatto</corsivo>”. </h:div><h:div>4.10. Né a diverse ed opposte conclusioni può pervenirsi sulla base del rilievo formulato dall’Amministrazione, secondo il quale il mancato tempestivo avvio dell’azione disciplinare troverebbe giustificazione nel mancato riscontro da parte dell’Avvocatura dello Stato alla richiesta di parere del 20 settembre 2018: invero, se il mancato riscontro da parte dell’Avvocatura alla richiesta del visto parere può giustificare il ritardo nell’avvio dell’azione disciplinare nell’immediatezza della conoscenza del fatto, non altrettanto può dirsi se il lasso di tempo trascorso sino alla richiesta di parere (nel caso di specie avvenuta con nota del 20 settembre 2018, secondo quanto si desume dallo stesso testo del parere dell’Avvocatura, reso il 12 febbraio 2019) protrae l’inerzia oltre un limite che è già in sé superiore a quello previsto in via normativa come congruo per avvio dell’azione disciplinare.</h:div><h:div>4.11 In proposito va, poi, posto in luce che il detto parere non ha, in realtà, apportato alcuna ulteriore conoscenza specifica riguardo ai fatti, né delucidazioni di cui l’Amministrazione non fosse già a conoscenza.</h:div><h:div>Dalla semplice lettura del parere emerge, infatti, che esso si è limitato nella prima parte (pagg. 1-3) a riepilogare la cronistoria dei fatti e della posizione lavorativa del Dirigente Medico dr. -OMISSIS-, concludendo nella seconda parte - sia pur con formula dubitativa -  che l’occupazione dell’odierno appellante  presso la ASP di Cosenza avrebbe potuto essere  inquadrata “<corsivo>come avente natura di lavoro subordinato”</corsivo>, specificando, a pag. 5, che  i medici convenzionati vengono qualificati talvolta dalla giurisprudenza come lavoratori <corsivo>parasubordinati.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/>In relazione a quanto sopra risulta, dunque, ingiustificato  il ritardo da parte dell’amministrazione nel contestare gli addebiti disciplinari al dott. -OMISSIS-, dovendosi ritenere che nulla abbia aggiunto il citato parere ai fatti già conosciuti dal Ministero intimato.</h:div><h:div>4.12. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque ritenersi non immune da censure la sentenza di primo grado nel passaggio in cui ha rilevato che “<corsivo>nella specie, l’operato dell’Amministrazione, complessivamente considerato, non è da ritenersi colpevolmente inerte ma adeguatamente rispettoso delle esigenze istruttorie, dal momento che l’aver questa compulsato l’Avvocatura dello Stato una volta acquisite le autocertificazioni da parte del ricorrente è indice del suo intento di porre in essere un’attività che, nel tutelare gli interessi dell’amministrazione, non fosse lesiva dell’ordinamento e dei diritti dell’interessato</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Per le decisive considerazioni sin qui illustrate, assorbite le rimanenti questioni non trattate, l’appello merita di essere accolto, pur potendosi disporre, per la natura delle questioni trattate, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso gravato. </h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>