<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220973220230506121125116" descrizione="" gruppo="20220973220230506121125116" modifica="31/05/2023 14:00:37" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Pasquali" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="09732"/><fascicolo anno="2023" n="05567"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220973220230506121125116.xml</file><wordfile>20220973220230506121125116.docm</wordfile><ricorso NRG="202209732">202209732\202209732.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\738 Giulio Castriota Scanderbeg\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Sabbato</firma><data>31/05/2023 14:00:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Filippini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 956 del 10 novembre 2022, resa <corsivo>inter partes</corsivo>, concernente una diffida al proseguimento dei lavori di un manufatto senza titolo abilitativo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9732 del 2022, proposto dal signor Antonio Pasquali, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Mottola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268 A; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Renato Mottola e Tiberia Grazia Pomponi su delega dell’avvocato Luigi Parenti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del 29 marzo 2022, con cui il Comune di Santa Margherita Ligure ha ritenuto incompatibile con la normativa vigente la richiesta avanzata dal signor Antonio Pasquali di essere autorizzato ad installare “…<corsivo>una tenda a pannelli di vetro senza alcuna fissità, amovibile, per nulla modificativa delle sagome interne ed esterne e soprattutto non invasiva per il territorio</corsivo>…” invece qualificata dall’Amministrazione quale veranda e come tale non consentita dall’art. 53 NTA del PRGC.</h:div><h:div>2. Avverso tale atto il signor Pasquali ha proposto il ricorso n.281/2022 innanzi al T.a.r. Liguria, deducendo che l’intervento, costituito dall’apposizione di una struttura trasparente in regime di edilizia libera, non immuta lo stato delle cose posto che il locale che si verrebbe a schermare costituisce giù un volume perché chiuso su tre lati.</h:div><h:div>3. Nella resistenza dell’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto (Sezione II) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.</h:div><h:div>4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’intervento, per le sue caratteristiche, comporterebbe la creazione di un volume ulteriore come tale non consentito dalla su citata disciplina urbanistica.</h:div><h:div>5. Avverso tale pronuncia il signor Pasquali ha interposto appello, notificato il 19 dicembre 2022 e depositato in pari data, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-9) così rubricato: <corsivo>errores in procedendo e/o in iudicando – sulla asserita creazione di una veranda da parte del dott. Pasquali in assenza di un titolo edilizio – sulla conformità dell’intervento edilizio dell’appellante in quanto rientrante nell’attività di edilizia c.d. libera</corsivo>. </h:div><h:div>5.1 La sentenza sarebbe erronea in quanto trattasi di struttura completamente amovibile, sostenuta da due guide di minimo spessore, poste sopra e sotto lo spazio aperto nonché interne cosicché l’opera in questione sarebbe qualificabile come pergotenda. Il volume sarebbe già esistente in quanto chiuso su tre lati e la struttura, non avendo telai fissi montati, coperture o impianti di climatizzazione idonei a renderla abitabile, sarebbe da considerare una tenda in vetro e non già una veranda. Né sarebbe tale da integrare il c.d. “<corsivo>tamponamento vetrato</corsivo>”, ravvisato invece dal T.a.r., atteso che quest’ultimo richiede una struttura edile fissa e, quindi, non amovibile come nel caso di specie. Da ultimo si osserva che non potrebbe escludersi l’incidenza sulla vicenda di causa del nuovo art. 6, comma 1, lett. <corsivo>bbis</corsivo>) del dpr. 380/2002, recepito dall’art. 33-<corsivo>quater</corsivo>, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 settembre 2022, n. 142, che ha esteso l’alveo dell’edilizia libera, in quanto già entrato in vigore al momento della emissione della pronuncia odiernamente impugnata.</h:div><h:div>6. L’appellante ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, la riforma dell’impugnata sentenza.</h:div><h:div>7. In data 12 gennaio 2023 il Comune di Santa Margherita Ligure si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per l’inammissibilità, stante la mancata formulazione di rilievi critici nei riguardi dell’impugnata sentenza, e comunque il rigetto dell’avverso gravame.</h:div><h:div>8. In data 16 marzo 2023 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per le anzidette conclusioni.</h:div><h:div>9. In data 22 marzo 2023 parte appellante ha depositato a sua volta memoria controdeducendo rispetto alle opposte eccezioni ed insistendo, circa il merito della controversia, per l’accoglimento del gravame. </h:div><h:div>10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 aprile 2023, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. L’appello è infondato.</h:div><h:div>11.1. L’infondatezza dell’appello consente di soprassedere alla disamina di ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata dovendo intendersi assorbita.</h:div><h:div>11.2. Come dianzi esposto le deduzioni di parte appellante si concentrano, in sostanza, sulle caratteristiche dell’immobile interessato dall’intervento edilizio, lamentandosi che le stesse non sarebbero state adeguatamente valutate dal giudice di prime cure, in quanto per la loro consistenza consentirebbero di escludere la soggezione al regime dei titoli edilizi essendo riconducibile nell’alveo dell’edilizia libera. Il manufatto sarebbe difatti qualificabile come pergotenda e pertanto sottratto al regime sanzionatorio di pertinenza dell’Amministrazione comunale non essendo qualificabile come veranda. L’appellante invoca anche l’applicazione della disciplina che ha esteso l’ambito dell’edilizia libera rimarcando che la sua introduzione è antecedente alla sentenza odiernamente impugnata. Il manufatto sarebbe infatti riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. b-<corsivo>bis</corsivo> che così definisce gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera: “<corsivo>gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche</corsivo>” (lettera introdotta dall’art. 33-<corsivo>bis</corsivo>, della legge n. 142 del 2022).</h:div><h:div>11.3. Ebbene, perché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica, è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve, quindi, trattasi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “<corsivo>tenda</corsivo>”, anche in materiale plastico (c.d. “<corsivo>pergotenda</corsivo>”), a condizione che:</h:div><h:div>- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “<corsivo>tenda</corsivo>” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;</h:div><h:div>- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;</h:div><h:div>- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “<corsivo>principale</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619). In altri termini, per aversi una “<corsivo>pergotenda</corsivo>” e non già una “<corsivo>tettoia</corsivo>”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “<corsivo>impacchettabile</corsivo>”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840).</h:div><h:div>11.4. Fatta questa necessaria premessa di carattere generale, che consente di inquadrare la nozione di pergotenda nel contesto generale degli interventi edilizi, ritiene il Collegio di confermare quanto sul punto osservato dal T.a.r. a proposito del fatto che “<corsivo>la domanda che la parte istante ha proposto al comune precisava che sino ad ora lo spazio esistente viene sfruttato quale ambiente esterno attrezzato, sì che l’aggiunta delle tende in questione porterà a rendere abitabile i locali in modo continuativo, indipendentemente dalle condizioni metereologiche</corsivo>”. </h:div><h:div>Invero, le caratteristiche dei luoghi, così come ritraibili dalla documentazione fotografica in atti, consentono di escludere che l’intervento in questione possa essere attratto alla fattispecie della cd. pergotenda avendo l’effetto conclusivo di chiudere i volumi attualmente su di un lato completamente aperti. Va evidenziato, infatti, che trattasi di un terrazzo interamente coperto, di significative dimensioni, munito di cinque arcate che se fossero chiuse mediante vetri scorrevoli darebbero luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale. Il loggiato peraltro presenta, come si desume dalla documentazione fotografica in atti, una pavimentazione in cotto oltre che elementi di arredo che ancor di più rendono plausibile la sua sottoponibilità a destinazione residenziale quale parte integrante dell’appartamento retrostante. L’intervento risulta così in contrasto con la disciplina comunale ed in particolare con l’art. 53 NTA del PRG del Comune di Santa Margherita Ligure laddove esclude proprio il “<corsivo>tamponamento vetrato</corsivo>”. Non depone in senso contrario quanto evidenziato dalla relazione tecnica dell’Arch. Capurro circa la facile amovibilità delle antine di vetro e la mancanza di impianti di condizionamento e climatizzazione: </h:div><h:div>- non la prima in quanto ciò che rileva è la funzione di chiusura dalle stesse espletate potenzialmente stabile e permanente; </h:div><h:div>- non la seconda perché detti impianti non si palesano necessari ai fini della destinazione abitativa.</h:div><h:div>11.5. Inquadrato il progettato intervento in tale cornice fattuale e giuridica diviene irrilevante la questione, sollevata dalle parti, circa la possibilità, per ragioni temporali, di ricondurre l’intervento nell’alveo applicativo della normativa che ha ampliato l’ambito dell’attività edilizia libera sebbene sia intervenuta successivamente al provvedimento impugnato in prime cure. L’applicabilità della norma è infatti preclusa in radice dalla rilevata consistenza delle opere in progetto, come detto tale da alterare la destinazione funzionale della loggia quale volume chiuso potenzialmente abitabile. </h:div><h:div>12. L’appello va quindi respinto.</h:div><h:div>13. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9732/2022), lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Santa Margherita Ligure, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Giovanni Sabbato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>