<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220961220250618165046136" id="20220961220250618165046136" modello="3" modifica="20/06/2025 13:00:55" pdf="0" ricorrente="Ministero della Difesa" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="09612"/><fascicolo anno="2025" n="05452"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220961220250618165046136.xml</file><wordfile>20220961220250618165046136.docm</wordfile><ricorso NRG="202209612">202209612\202209612.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Taormina</firma><data>20/06/2025 10:29:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Cocomile</firma><data>19/06/2025 19:46:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Cocomile,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima <corsivo>Bis</corsivo>, n. 5442/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9612 del 2022, proposto da:</h:div><h:div>Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti l’avvocato Corrado Morrone e l’avvocato dello stato Vittorio Cesaroni;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Con ordinanza in data 27 gennaio 2020 il G.I.P. del Tribunale di Roma applicava al ricorrente in primo grado Maresciallo -OMISSIS- la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto indagato, in concorso con altri, nel procedimento penale n. 44219/2016 Mod. 21, per i reati di cui agli artt. 110, 479, 319 e 321 del codice penale e cioè per “<corsivo>concorso in falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici</corsivo>” e per “<corsivo>corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo l’ipotesi accusatoria il sig. -OMISSIS- con l’intermediazione di un appuntato in congedo, avrebbe falsamente attestato di avere ricevuto, in data 14 settembre 2016, una denuncia di smarrimento di un assegno di € 30.000,00, indicando come data di ricezione di tale denuncia la diversa (e non reale) data del 6 settembre 2016, consentendo in tal modo di impedire, nell’interesse del denunciante, che il titolo di credito da questi emesso potesse essere incassato dall’avente diritto. Per tale condotta il sottufficiale avrebbe accettato la promessa di € 1.500,00.</h:div><h:div>La misura cautelare personale, a seguito dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 21 febbraio 2020 (n. 348/2020 r.g. Libertà), veniva sostituita dalla sospensione temporanea dal pubblico servizio.</h:div><h:div>Il Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale, con decreto REG. 2020 0095514 del 26 febbraio 2020, disponeva la sospensione del militare dal servizio ai sensi dell’art. 915 del decreto legislativo n. 66/2010 (disposizione che prevede la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego, in caso di adozione di misure cautelari coercitive limitative della libertà personale), a decorrere dal 6 febbraio 2020 e per tutta la durata della misura cautelare interdittiva sopra citata.</h:div><h:div>In considerazione di quanto precede e dei gravi addebiti per i quali il sottufficiale risultava indagato, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” ordinava l’inchiesta formale ai fini disciplinari.</h:div><h:div>A conclusione dell’istruttoria svolta, il-OMISSIS- veniva deferito al giudizio di una Commissione disciplinare la quale, acquisita la relazione finale redatta dall’Ufficiale Inquirente, che aveva concluso ritenendo gli addebiti “<corsivo>fondati</corsivo>”, quindi esaminate le memorie difensive prodotte dal deferito, nella seduta del 5 ottobre 2020, dopo avere sentito l’incolpato e il suo difensore, riteneva il Maresciallo-OMISSIS- “<corsivo>non meritevole di conservare il grado</corsivo>”.</h:div><h:div>Conseguentemente, la Direzione Generale per il Personale Militare, con l’impugnata determinazione dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0491599 del 17 dicembre 2020, notificata il 26 gennaio 2021, disponeva, nei riguardi del -OMISSIS- la “<corsivo>perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel provvedimento l’Amministrazione affermava di condividere le conclusioni della Commissione, “… <corsivo>tenuto conto della gravità dei fatti commessi dall’inquisito che, con la sua condotta, ha leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente </corsivo>…”.</h:div><h:div>2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.A.R. Lazio il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei seguenti provvedimenti:</h:div><h:div>«- <corsivo>decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare , n. M_D GMIL REG2020 0491599 del 17.12.2020, recante “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi dell’art. 861, comma 1, lett. d) e art. 867, c. 5, D.lgs. n. 66/2010 e cessazione dal servizio permanente, notificato in data 4 febbraio 2021;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo, citati nel predetto decreto, ed in particolare dell’atto di avvio dell’inchiesta formale ordinata il 16.4.2020 dal Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, del successivo atto di deferimento al giudizio della Commissione disciplinare, dell’atto di contestazione degli addebiti, del giudizio e delle conclusioni espresse dalla Commissione disciplinare il 5.10.2020 che lo riteneva “non meritevole di conservare il grado”</corsivo>».</h:div><h:div>Il sig.-OMISSIS- deduceva i seguenti motivi:</h:div><h:div>«<corsivo>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 e dell’art. 915 del c.o.m., d.lgs 15.3.2020, n. 66, nonché degli artt. 861, 1362 e ss; 1357, 1370 e ss.; 1376, 1377,1378,1398 del medesimo testo normativo. Illegittimità e/o nullità di tutti provvedimenti impugnati perché il procedimento disciplinare non poteva essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato doveva essere sospeso.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6 e 1357, comma 1, lettera d) del codice dell’ordinamento militare, nonché dei fondamentali diritti di difesa e di non colpevolezza ex artt. 24 e 27 Cost., in relazione al futuro esito del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede di procedimento disciplinare.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1393 e 1389, 1355, 1370 e 1375 d.lgs. n. 66 del 2010 nel testo vigente ante modifiche apportate dalla l. 7.8.2015, n. 124; nonché degli artt. 103, c. 2, 117 e 120 del t.u. n. 3/1957 (dpr 10.1.1957, n. 3). Illegittimità del provvedimento impugnato per mancato accertamento dei fatti contestati, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990: difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che ha determinato ex actiis e per relationem la responsabilità disciplinare dell’incolpato, senza tuttavia svolgere alcuna autonoma indagine o valutazione, anche in merito alle difese presentate in sede procedimentale dall’inquisito, nonché in assenza di un giudicato penale di condanna a suo carico.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Eccesso di potere disciplinare per carenza ed illogicità della motivazione, nonché per difetto di istruttoria, proporzionalità, ragionevolezza e gradualità delle sanzioni disciplinari</corsivo>».</h:div><h:div>3. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso, ritenendo operante nel caso di specie l’eccezionale obbligo (disatteso dall’Amministrazione) di sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art. 1393 comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 66/2020 (in forza del quale “<corsivo>Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio</corsivo>”).</h:div><h:div>4. - Con rituale atto di appello il Ministero della Difesa chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua del seguente motivo di gravame:</h:div><h:div>«- <corsivo>Erroneità della sentenza del TAR Lazio stante la insussistenza del vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010)</corsivo>».</h:div><h:div>5. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto. Lo stesso con memoria di costituzione riproponeva le censure assorbite in primo grado.</h:div><h:div>6. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>7. - L’appello deve essere accolto in quanto fondato.</h:div><h:div>7.1. - Ritiene questo Collegio condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa erariale.</h:div><h:div>Invero, il T.a.r. con l’appellata sentenza richiama la disposizione di cui all’art. 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 che detta la disciplina del rapporto tra il procedimento penale e quello disciplinare.</h:div><h:div>Detta disposizione, sancisce che:</h:div><h:div>«<corsivo>Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare</corsivo>».</h:div><h:div>Nell’interpretare tale previsione normativa il Giudice di primo grado sosteneva che “… <corsivo>In sostanza, quindi, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale presenta, ai sensi del tenore testuale dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010, due eccezioni che impongono la sospensione del procedimento disciplinare sino all’esito del giudizio penale: - quando il fatto sia grave (cioè passibile di consegna di rigore o di sanzione di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità al punto che gli strumenti propri della inchiesta disciplinare non siano sufficienti; - se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell’esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22/03/2021, n. 2428; TAR Lazio, I-bis, 08/10/2021, n. 10391) </corsivo>…”.</h:div><h:div>In primo luogo il T.a.r. constatava che, delle due eccezioni rispetto all’innovativo principio di autonomia del procedimento disciplinare in relazione al procedimento penale (principio introdotto dalla riforma del 2015), la seconda (quella concernente “<corsivo>le attività compiute dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio</corsivo>”) costituisce un vero e proprio obbligo per l’Amministrazione di sospendere o non avviare il procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Successivamente il Giudice di prime cure statuiva che quest’ultima eccezione sia applicabile nel caso di specie in quanto “… <corsivo>i fatti integranti reato imputati al ricorrente sono consistiti in (ipotizzate) condotte indebite che sarebbero state realizzate mentre egli era in servizio, presso la Stazione CC alla quale era assegnato, nella sua veste di sottufficiale incaricato (tra le varie incombenze) della ricezione delle denunce dei cittadini</corsivo> …”.</h:div><h:div>Precisava, inoltre, che “… <corsivo>Ad avviso del Collegio, in generale, non è condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbero necessariamente estranee alla previsione del citato art. 1393, comma 1, c.o.m. “le condotte penalmente illecite tenute, …., in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri” (cfr., ad es. Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2019, n. 6925). Si tratta infatti di una “interpretatio abrogans”, atteso che, se la condotta considerata dalla norme in discorso deve qualificarsi come “penalmente rilevante” (e in quanto tale è oggetto di specifico procedimento penale) e se, nel contempo, deve essersi verificata nello “svolgimento delle proprie funzioni” e in adempimento dei doveri di servizio, è necessario allora che la violazione di uno o più obblighi afferenti alle funzioni d’istituto debba avere avuto luogo in modo “concomitante” all’espletamento del servizio. Ciò significa che la violazione di doveri di servizio non può comportare in via automatica l’inapplicabilità della norma (i.e. della pregiudiziale penale quale eccezione alla regola dell’autonomia di procedimento disciplinare e processo penale), come ritenuto in alcuni arresti giurisprudenziali. Al contrario, se vi è stata commissione di un fatto-reato nello svolgimento delle funzioni d’istituto, ciò significa che deve essersi necessariamente verificata altresì, nel medesimo contesto spazio-temporale del commesso delitto, una qualche condotta in violazione di uno o più doveri di ufficio o di servizio. Si dovrebbe altrimenti ipotizzare la possibilità che possa essere commesso un delitto nell’espletamento delle funzioni, senza che ciò comporti violazione di doveri specifici o generali afferenti ai compiti di ufficio svolto, ipotesi che appare in sé contraddittoria e, in ogni caso, di non facile configurabilità. Come già ritenuto da questa Sezione in caso analogo al presente “…Ciò significa, in definitiva, che l’espressione “in adempimento di obblighi e doveri di servizio” è da interpretare nel significato di “nel corso dell’espletamento” ovvero “in concomitanza” con l’adempimento di obblighi e doveri di servizio. Diversamente opinando l’art. 1393, comma 1, penultimo periodo, c.o.m. diverrebbe “in parte qua” inapplicabile….” (TAR Lazio, I-bis, n. 10391 del 2021)</corsivo> …”. </h:div><h:div>Concludeva, pertanto, per l’illegittimità del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Ciò premesso, ritiene questo Collegio non condivisibile la ricostruzione interpretativa operata dal T.a.r. Lazio.</h:div><h:div>Occorre in primo luogo procedere ad una interpretazione complessiva della normativa di riferimento, che tenga conto della circostanza che con la riformulazione, ad opera della legge n. 124/2015, dell’art. 1393 del decreto legislativo n. 66/2010 è stata superata, in definitiva, la precedente regola della cd. pregiudizialità dell’accertamento giudiziario penale prevista dal testo originario della disposizione in commento, preferendosi invece, come regola generale, il principio dell’autonomia tra i due procedimenti.</h:div><h:div>Detto principio è derogabile, in via eccezionale, in due soli casi: la particolare complessità dell’accertamento del fatto, nonché l’ipotesi in cui il procedimento penale riguardi “<corsivo>atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio</corsivo>” (in tale ultima eventualità la sospensione / differimento è obbligatoria ai sensi dell’art. 1393, comma 1, terza parte, del decreto legislativo n. 66/2010).</h:div><h:div>Sul tema Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6925 (peraltro richiamata dal primo Giudice) ha osservato:</h:div><h:div>«… <corsivo>7. Prendendo, appunto, le mosse dal secondo motivo, il Collegio evidenzia che l’attuale testo dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 stabilisce che, di regola, “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>A tale disposizione generale vi sono due eccezioni, una obbligatoria, l’altra facoltativa.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La prima concerne i casi in cui la condotta disciplinarmente rilevante “riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”: in tali ipotesi “il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Si tratta - osserva il Collegio - dei casi in cui l’addebito disciplinare riguarda atti del servizio concretanti diretta esecuzione dei compiti d’ufficio.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Sono, viceversa, estranee alla previsione le condotte penalmente illecite tenute, come nella specie, in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri: la disposizione, pertanto, non è applicabile nella presente vicenda.</corsivo> …».</h:div><h:div>Ancora secondo Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672 “… <corsivo>la valutazione della sussistenza di una delle due ipotesi indicate dall’art. 1393 spetta all’amministrazione, la quale deve procedere tenendo altresì conto di un evidente favor del legislatore per l’instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare, cioè senza attendere la conclusione del procedimento penale. Ciò si evince sia dalla previsione della autonomia del procedimento disciplinare quale ipotesi generale (essendo le ipotesi di sospensione mere eccezioni), sia dal fatto che - proprio perché considera l’instaurazione e conclusione del procedimento disciplinare l’ipotesi generale e dunque “ordinaria” - il medesimo art. 1393 regola i casi in cui la mancata sospensione del procedimento disciplinare abbia portato ad esiti contrastanti (e dunque non tollerabili) con l’esito del procedimento penale: - nel caso in cui vi sia stata irrogazione di sanzione disciplinare e poi assoluzione perché il fatto non sussiste o il militare non lo ha commesso o esso “non costituisce illecito penale” (comma 2); - nel caso (speculare al precedente) in cui il procedimento disciplinare si sia concluso senza l’irrogazione di sanzioni ed invece in sede penale vi sia stata “una sentenza irrevocabile di condanna”</corsivo>. …”.</h:div><h:div>La suddetta pronuncia del Consiglio di Stato chiarisce, altresì, che:</h:div><h:div>«… <corsivo>3.1. La disposizione in esame prevede, quindi:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- una norma di carattere generale (primo periodo), che sancisce l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale: il primo, difatti, “è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- due norme di eccezione rispetto alla norma generale, le quali, dunque, comportano la sospensione (o il non avvio) del procedimento disciplinare.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ciò accade, in particolare:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- nei casi di infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore ex art. 1362, ovvero per le sanzioni disciplinari di stato ex art. 1357, allorquando si riscontri o una “particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare” o quando l’amministrazione “all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare” (secondo periodo art. 1393, comma 1);</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- nel caso in cui il procedimento riguardi “atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio” (terzo periodo).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Nella prima ipotesi di eccezione, ciò che rileva - e che rende doveroso per l’amministrazione di non procedere disciplinarmente - è l’impossibilità o l’estrema difficoltà di raccogliere tutti gli elementi idonei a sostenere una contestazione disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2018 n. 5451).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In questa ipotesi (e nei due sottocasi che la caratterizzano), ciò che il legislatore intende evitare è un procedimento disciplinare o non destinato a concludersi per difetto di elementi suffraganti la responsabilità, ovvero concluso con un provvedimento viziato per difetto di istruttoria o di motivazione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Nella seconda ipotesi di eccezione, invece, ciò che rileva non è una “difficoltà istruttoria” (che ben può non esservi), quanto la circostanza particolare che le condotte astrattamente costitutivi di illecito disciplinare sono commesse “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In questa ipotesi, il legislatore intende evitare che la “sovrapposizione” di diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto (il quale può, sotto diversi parametri, contemporaneamente costituire - in via potenziale - sia illecito penale sia illecito disciplinare) porti l’amministrazione ad una valutazione “viziata” del fatto medesimo, potendo essa ritenerlo un profilo, per così dire, connesso e dunque giustificato dal dovere d’ufficio, laddove invece l’accertamento in sede penale e la riconosciuta penale responsabilità del militare recidono il “legame” ipotizzabile tra svolgimento della funzione e atti o comportamenti che - così diversamente contestualizzati - ben possono configurare illecito disciplinare.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Anche in questa ipotesi, dunque, il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe essere viziato per difetto di motivazione, ovvero essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In questo senso, deve, dunque, essere precisato quanto considerato dalla sentenza impugnata, laddove essa afferma che “il presupposto della sospensione del procedimento disciplinare è la coincidenza tra fatto per il quale si procede in sede penale e fatto addebitato in sede disciplinare”, con la conseguenza che - laddove tale coincidenza vi sia - il procedimento disciplinare andrebbe sempre sospeso.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In realtà, occorre precisare:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in primo luogo, che il problema dei rapporti tra i due procedimenti intanto si pone proprio in quanto vi sia “coincidenza” del fatto, posto che, in presenza di fatti diversi, non vi sarebbero nemmeno “interferenze” o “sovrapposizioni” tra i due procedimenti;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in secondo luogo, che, nelle ipotesi considerate dall’art. 1393 il fatto è sempre lo stesso, ma esso è astrattamente idoneo ad integrare - riguardato sotto diverse angolazioni - sia un illecito penale che un illecito disciplinare.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Non è la “coincidenza” del fatto, dunque, che giustifica l’applicazione della sospensione (essendo tale coincidenza, come si è detto, il presupposto stesso dell’intervento normativo), ma le ipotesi - che presuppongono l’unicità del fatto - indicate dall’art. 1393 e per le ragioni emergenti da una interpretazione (sia letterale che logico-giuridica) delle norme in esame.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ciò che occorre, invece, ulteriormente precisare è che questa “sovrapposizione” di qualificazioni giuridiche del medesimo fatto (in sede penale e in sede disciplinare), che si ha nella seconda delle ipotesi sopra rappresentate, è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’ “adempimento di obblighi e doveri di servizio”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Non è, dunque, sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni” (il che renderebbe paradossalmente ex se necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”), ma che tale atto o comportamento sia stato commesso, nell’ambito non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il che porta quasi automaticamente ad escludere dalle ipotesi in cui l’art. 1393 indica la necessità della sospensione del procedimento penale tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) - non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio”.</corsivo> …».</h:div><h:div>Inoltre, Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1562 ha osservato:</h:div><h:div>«… <corsivo>L’attuale formulazione della norma richiede dunque un doppio requisito per obbligare alla sospensione del procedimento disciplinare e cioè che i fatti avvengano «nello svolgimento delle proprie funzioni» e «in adempimento di obblighi e doveri di servizio». Nel caso di specie non ricorre nessuno dei predetti presupposti, non potendosi sostenere che l’aver commesso il fatto in concomitanza con un’operazione di polizia giudiziaria in ambito tributario - recte, anticipandone i contenuti, così da metterne a rischio l’efficacia - costituisca un «adempimento» di obbligo di servizio, trattandosi piuttosto di uno sviamento comportamentale capace di minarne le sue ontologiche finalità di accertamento dei reati. La necessità che dei casi in cui la sospensione del procedimento disciplinare è obbligatoria sia data un’interpretazione rigorosa, come tale conforme alla ratio legis della novella, è stata del resto già affermata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, ai cui principi si intende fare integrale richiamo, ancorché in (eventuale) superamento dei contenuti della guida ministeriale adottata in materia (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2022, n. 9820; id., 17 novembre 2022, n. 10115).</corsivo> …».</h:div><h:div>Infine, Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 4006 ha rimarcato:</h:div><h:div>«… <corsivo>Anche in questa ipotesi, dunque, il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe essere viziato per difetto di motivazione, ovvero essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ma quest’ultima evenienza è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’ “adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Non è, dunque, sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni” (il che renderebbe paradossalmente ex se necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”), ma che tale atto o comportamento sia stato commesso, nell’ambito non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Il che porta quasi automaticamente ad escludere, dalle ipotesi in cui l’art. 1393 COM indica la necessità della sospensione del procedimento penale, tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) - non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio”.</corsivo> …».</h:div><h:div>In particolare, deve ritenersi che ricorra la richiamata ipotesi di differimento obbligatorio del procedimento disciplinare <corsivo>ex</corsivo> art. 1393, comma 1, terza parte, del decreto legislativo n. 66/2010 quando vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva) e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “<corsivo>in occasione</corsivo>” dell’attività lavorativa o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare.</h:div><h:div>Dunque, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento disciplinare deve ritenersi del tutto autonomo rispetto all’eventuale insussistenza di responsabilità penali conseguenti alla commissione del fatto (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1094) ed alle Autorità preposte al procedimento disciplinare è, quindi, demandato il compito di effettuare un’autonoma ricostruzione dei fatti ed è ad esse riservata l’autonoma valutazione circa l’attendibilità e l’esaustività delle prove acquisite nel corso della fase istruttoria.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> della seconda eccezione (rispetto al principio di autonomia del procedimento disciplinare in relazione al procedimento penale), che è oggetto della sentenza impugnata, si rinviene nel fatto che - ove l’illecito penale consegua ad un’attività svolta in adempimento di obblighi e doveri di servizio - si verrebbe a creare una situazione di potenziale conflitto di interessi tra il militare e l’Amministrazione, che ha indotto il legislatore a demandare per intero ad un organo terzo e imparziale (<corsivo>i.e.</corsivo> l’Autorità Giudiziaria) l’accertamento dei fatti.</h:div><h:div>Dunque l’Autorità militare competente deve innanzitutto accertare se la vicenda nella quale è rimasto coinvolto il militare si inquadri nello svolgimento di una prestazione lavorativa i cui effetti sono tipicamente attribuibili all’Amministrazione.</h:div><h:div>In tale seconda eccezione non è sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “<corsivo>in occasione del servizio</corsivo>” o “<corsivo>nello svolgimento delle funzioni</corsivo>” (il che renderebbe <corsivo>ex se</corsivo> necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”, il che è evidentemente inammissibile), ma è altresì necessario che tale atto o comportamento sia stato commesso anche<corsivo> “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”</corsivo>.</h:div><h:div>Tale circostanza porta ad escludere tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la cui commissione implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, ecc.) - non possono pertanto riferirsi a un “<corsivo>adempimento di obblighi e doveri di servizio</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672).</h:div><h:div>L’interpretazione della disposizione in commento, oltre che dalle citate sentenze, può essere desunta, in via analogica, dalla giurisprudenza amministrativa in materia di istanze di rimborso delle spese legali (“<corsivo>relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità</corsivo>”) ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni in legge n. 135/1997.</h:div><h:div>Il citato art. 18 individua, tra i presupposti per la concessione del beneficio, il fatto che le condotte oggetto di procedimento penale siano relative a “<corsivo>fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali</corsivo>” e con riferimento a tale disposizione la relativa giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che:</h:div><h:div>a) il fatto oggetto del giudizio “<corsivo>deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4448);</h:div><h:div>b) la condotta del dipendente, consistente in atti o in comportamenti, deve essere espressione della volontà dell’Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137: “… <corsivo>A parte l’ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, quanto alla ‘connessione’ tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali. L’art. 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l’aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere ‘in occasione’ dell’attività lavorativa (Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV, 14 aprile 2000, n. 2242) o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190)</corsivo>. …”);</h:div><h:div>c) deve essere ravvisabile un rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l’adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell’atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2020, n. 281: “… <corsivo>9.4. Ulteriore presupposto cui l’art. 18 ricollega il riconoscimento del rimborso delle spese legali è che il dipendente abbia agito in nome, per conto ed anche nell’interesse dell’Amministrazione; solo in tal caso, infatti, è possibile ravvisare il nesso di immedesimazione organica in ordine ai fatti o agli atti oggetto del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137). 9.5. Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale presupposto sussiste solo ove gli atti o i fatti compiuti dall’interessato siano riconducibili, in un rapporto di stretta dipendenza, con l’adempimento dei propri obblighi, ossia con l’esercizio diligente della funzione pubblica; occorrendo, altresì, che sia ravvisabile l’esistenza di un nesso di strumentalità tra il compimento dell’atto o del fatto e l’adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190). </corsivo>…”).</h:div><h:div>Nel caso di specie, invero, non è configurabile una situazione di questo genere, in quanto le condotte illecite in esame sono da considerarsi estranee alla corretta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché all’“<corsivo>adempimento di obblighi e doveri di servizio</corsivo>”, in relazione alla pubblica funzione affidate al Carabiniere, pur essendo state poste in essere “<corsivo>durante e in occasione di servizio</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).</h:div><h:div>Il -OMISSIS- infatti, pur tenendo la condotta illecita nel luogo e nell’orario di servizio, nel redigere una falsa denuncia e nell’accettare in cambio del denaro non adempiva ad alcun obbligo o dovere di servizio, ma anzi dava luogo a quella “<corsivo>cesura</corsivo>” con l’Amministrazione che impediva la creazione di un rapporto di immedesimazione organica con la stessa.</h:div><h:div>Le sue condotte, mosse da interessi personali, nulla avevano a che vedere con il ruolo istituzionalmente ricoperto, se non le mere circostanze di luogo e di tempo.</h:div><h:div>È, dunque, evidente che, non potendosi configurare, neanche in potenza, un conflitto d’interessi tra l’Amministrazione e il militare in merito alla vicenda penale, viene meno la <corsivo>ratio</corsivo> stessa della disposizione in commento (sia l’art. 18 del decreto legge n. 67/1997, sia l’art. 1393 del decreto legislativo n. 66/2010).</h:div><h:div>In definitiva, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, l’Amministrazione della Difesa nella fattispecie in esame ha legittimamente instaurato e dato corso al procedimento a carico dell’interessato, senza incorrere nell’asserita violazione del citato art. 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, poiché la condotta sottoposta al vaglio di responsabilità disciplinare è da ritenersi del tutto avulsa dallo svolgimento del servizio, senza necessità di attendere l’esito del giudizio penale.</h:div><h:div>7.2. - In ordine alla riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (rimasti assorbiti) operata dall’appellato a pagg. 9 e ss. dell’atto di costituzione deve rilevarsi quanto segue.</h:div><h:div>7.2.1. - Con il motivo <corsivo>sub</corsivo> 2) (“<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6 e 1357, comma 1, lettera d) del codice dell’ordinamento militare, nonché’ dei fondamentali diritti di difesa e di non colpevolezza ex artt. 24 e 27 cost., in relazione al futuro esito del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede di procedimento disciplinare</corsivo>”) il-OMISSIS- contesta la violazione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, tenuto conto che in relazione all’episodio del 14 settembre 2016 (oggetto del procedimento disciplinare) l’interessato non era stato condannato penalmente, bensì sottoposto a misure cautelari personali al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento. Secondo la prospettazione del-OMISSIS- l’Amministrazione non avrebbe svolto un autonomo e motivato accertamento dei fatti, dando viceversa per scontata la propria responsabilità in sede disciplinare.</h:div><h:div>Detta conclusione non può essere condivisa poiché l’impugnato decreto del 17 dicembre 2020 rinvia alle conclusioni dell’inchiesta formale e della Commissione di Disciplina e agli atti del procedimento disciplinare che sono stati posti in essere in contraddittorio con l’interessato e nel corso dei quali si è proceduto ad un autonomo accertamento dei fatti allo stesso contestati (cfr. relazione finale dell’8 luglio 2020 dove si dà atto della conversazione telefonica intercettata tra l’intermediario Bruno Secondino e l’imprenditore che avrebbe corrotto il-OMISSIS- [pag. 5], delle sommarie informazioni rese dai funzionari di banca dalle quali si evince che, a fronte delle irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dall’imprenditore alla banca per evitare l’incasso dell’assegno, la direttrice della filiale contattava il sottufficiale, ricevendo da questi rassicurazioni circa la correttezza della denuncia di smarrimento [sempre pag. 5]), senza alcun “<corsivo>automatismo immotivato</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2.2. - Con il motivo <corsivo>sub</corsivo> 3) il-OMISSIS- contesta la “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1393 e 1389, 1355, 1370 e 1375 d.lgs. n. 66 del 2010 nel testo vigente ante modifiche apportate dalla l. 7.8.2015, n. 124; nonché’ degli artt. 103, c. 2, 117 e 120 del t.u. n. 3/1957 (dpr 10.1.1957, n. 3). Illegittimità del provvedimento impugnato per mancato accertamento dei fatti contestati, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990: difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che ha determinato ex actiis e per relationem la responsabilità disciplinare dell’incolpato, senza tuttavia svolgere alcuna autonoma indagine o valutazione, anche in merito alle difese presentate in sede procedimentale dall’inquisito, nonché in assenza di un giudicato penale di condanna a suo carico</corsivo>”.</h:div><h:div>L’interessato ripropone in sostanza la censura relativa alla utilizzazione, da parte dell’Autorità disciplinare, di una “<corsivo>motivazione del tutto stereotipa, generica ed insufficiente</corsivo>” che avrebbe determinato la responsabilità disciplinare dell’incolpato e l’irrogazione della massima sanzione di stato senza svolgere alcuna autonoma indagine e un’adeguata valutazione in merito alla vicenda storica, peraltro in assenza di un giudicato penale di condanna. Inoltre, secondo la prospettazione dell’appellato l’Amministrazione, a fronte della smentita dei fatti operata dallo stesso -OMISSIS- aveva l’onere di prendere posizione in ordine alle controdeduzioni dell’interessato e di fornire la prova positiva dei fatti contestati, onere non adempiuto dalla P.A., indicando le prove concrete ed i riscontri obiettivi di quanto ipotizzato in sede indiziaria. Infine, l’Amministrazione non avrebbe applicato correttamente i criteri di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, di cui all’art. 1355, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66/2010, non avendo tenuto conto dei precedenti di servizio del-OMISSIS- sempre risultati positivi.</h:div><h:div>La doglianza va disattesa, in quanto gli atti del procedimento sono stati adottati - come visto in precedenza - nel rispetto del contraddittorio procedimentale, come emerge dalla lettura della relazione finale dell’8 luglio 2020 richiamata dal verbale della Commissione di disciplina, verbale a sua volta richiamato dal gravato provvedimento disciplinare del 17 dicembre 2020, dal cui esame emerge chiaramente come l’Amministrazione abbia fornito elementi concreti e riscontri in ordine alla contestazione disciplinare formulata nei confronti dello stesso-OMISSIS-.</h:div><h:div>Quanto alla rilevanza dei precedenti di servizio deve escludersi che i precedenti comportamenti possono costituire ostacolo all’irrogazione di una sanzione disciplinare finanche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente sia ritenuto - come nel caso di specie - meritevole di un elevato stigma (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 6993).</h:div><h:div>7.2.3. - Con il motivo <corsivo>sub</corsivo> 4) l’appellato contesta l’“<corsivo>Eccesso di potere disciplinare per carenza ed illogicità della motivazione, nonché per difetto di istruttoria, proporzionalità, ragionevolezza e gradualità delle sanzioni disciplinari</corsivo>”. Secondo il-OMISSIS- l’Amministrazione avrebbe omesso di sospendere immediatamente il procedimento disciplinare incautamente avviato dopo l’esercizio dell’azione penale sugli stessi fatti che ne erano oggetto occorsi - secondo la stessa ipotesi accusatoria - a carico di un militare nell’esercizio delle sue funzioni e nella sua veste di pubblico ufficiale; l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto ai fini disciplinari che, in relazione all’episodio contestato, l’interessato non è stato condannato in sede penale, bensì solo sottoposto al relativo giudizio; sarebbe stata data per scontata la responsabilità in sede disciplinare del ricorrente senza svolgerne tuttavia alcuna autonoma ed imparziale e corretta attività istruttoria e valutativa, sia in punto di fatto che in punto di diritto, e violando anche i diritti costituzionali di difesa e di presunzione non colpevolezza previsti dagli artt. 24 e 27 della Costituzione; la P.A. avrebbe adottato una motivazione del tutto generica ed insufficiente senza svolgere alcuna autonoma indagine e valutazione in merito alla vicenda storica; gli atti difensivi e di discolpa dell’inquisito in sede d’istruttoria procedimentale sarebbero stati immotivatamente negletti e non valutati dalla P.A.; l’Amministrazione non avrebbe dato conto in motivazione di come abbia applicato i criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; non si evincerebbero, infatti, le ragioni logico-giuridiche ed i presupposti di fatto e di diritto che possano giustificare come adeguata, ragionevole e proporzionata la decisione di infliggere al-OMISSIS- la massima sanzione disciplinare prevista dall’ordinamento militare, ossia la perdita del grado per rimozione.</h:div><h:div>Anche in tal caso le contestazioni del-OMISSIS- vanno respinte, essendo sufficiente rinviare ai punti precedenti, trattandosi di mera riproposizione di questioni già analizzate e tenuto conto che il censurato provvedimento del 17 dicembre 2020 motiva adeguatamente l’applicazione della più radicale delle sanzioni disciplinari proprio in relazione alla gravità del comportamento posto in essere dall’appellato consistente in fatti di corruzione, non potendosi pertanto ravvisare, diversamente da quanto sostenuto dallo stesso -OMISSIS- alcuna violazione del principio di proporzionalità e dovendosi, pertanto, ritenere il provvedimento impugnato correttamente motivato sul punto (cfr. pag. 2: “<corsivo>Condivise le conclusioni della citata Commissione di Disciplina, tenuto conto della gravità del fatto commesso dall’inquisito che, con la sua condotta, ha leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei carabinieri, nonché irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente</corsivo>”).</h:div><h:div>Si richiama sui temi affrontati il seguente precedente di Sezione (Cons. Stato, Sez. II, 25 novembre 2024, n. 9450):</h:div><h:div>«… <corsivo>A tal riguardo va evidenziato che la scelta compiuta dalla Direzione Generale, in ordine al tipo di sanzione da irrogare, non è censurabile davanti al Giudice amministrativo, salvo che non appaia manifestamente illogica e ingiusta (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2018, n. 5451). Nel caso di specie alla luce delle considerazioni in precedenza esposte non solo il provvedimento impugnato non appare irragionevole, ma semmai è ragionevole, stante la gravità della condotta posta in essere dal -OMISSIS-.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In ogni caso non è meritevole di positivo apprezzamento la prospettazione difensiva dell’appellante, dovendosi ritenere sussistente nel caso in esame il nesso di proporzionalità, anche alla luce del carattere unitario ed indivisibile della sanzione della perdita del grado, strutturalmente non suscettibile di graduazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 8 marzo 2017, n. 1086; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 823 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1547, secondo cui «… Né sarebbe ipotizzabile la lesione del principio di proporzionalità in relazione alla sanzione della rimozione, “giacché questa è unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di regolarne un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio”. …»).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>È, inoltre, un dato acquisito in giurisprudenza che i buoni precedenti comportamentali non sono di ostacolo all’irrogazione di una sanzione disciplinare anche di carattere radicale, allorquando - come nella fattispecie - il disvalore del comportamento posto in essere dal dipendente sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1312; Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5401; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1903).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Quanto all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, si può ritenere che lo stesso sia stato assolto anche quando la motivazione può essere ricavata - come nel caso di specie - per relationem dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 944), attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’Amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6169)</corsivo>. …».</h:div><h:div>8. - In conclusione l’appello del Ministero della Difesa va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>9. - In considerazione della peculiarità della materia trattata sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mario Improta</h:div><h:div>Francesco Cocomile</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>