<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220927420230611095310166" id="20220927420230611095310166" modello="2" modifica="11/06/2023 10:17:30" pdf="0" ricorrente="Fethi Si Ali" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="09274"/><fascicolo anno="2023" n="05753"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220927420230611095310166.xml</file><wordfile>20220927420230611095310166.docm</wordfile><ricorso NRG="202209274">202209274\202209274.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonella De Miro</firma><data>11/06/2023 10:17:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella De Miro,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento della nota del Ministero dell'Interno del 20 aprile 2022 concernente il diniego all'accesso dei documenti amministrativi aventi classifica di segretezza nel procedimento inerente la domanda di cittadinanza dell'appellante -OMISSIS- ed emanazione ordine di esibizione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi, n.12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div/><h:div>1.Con nota del 20 aprile 2022, caricata sul portale telematico in data 22 aprile 2022, il Ministero dell’Interno ha comunicato all’odierno appellante il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90 dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana. </h:div><h:div>Tale provvedimento ha tratto fondamento sulla circostanza che “sono emersi sul conto del fratello (dell’appellante) Sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza italiana.”</h:div><h:div>Si legge ancora nel provvedimento impugnato che “si fa presente che i richiamati elementi rientrano tra i documenti indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d) del DM 10 maggio 1994, n. 415, recante disposizioni relative alle categorie di documenti sottratti all’esercizio del diritto di accesso la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale e che solo in sede giurisdizionale potranno essere esibiti su espressa Ordinanza del Giudice”.</h:div><h:div> 2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio, il cittadino straniero ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione con ordine di esibizione ex art. 116 comma 4 c.p.a. e 42 comma 8 L. 124/2007 con le cautele più opportune nonché un’indagine istruttoria al fine di verificare con precisione la data di apposizione del vincolo di segretezza, dal momento che potrebbe essere spirato il termine quinquennale previsto dalla legge per la declassificazione. </h:div><h:div>3. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso ritenendo che “I principi richiamati e l’esigenza di assicurare l’equo contemperamento dei contrapposti interessi, bilanciando l’interesse dello straniero a verificare tutti gli elementi che ostacolano la realizzazione della sua aspirazione ad ottenere il radicamento nel Paese ospite e ad influenzarne il destino mediante l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo o, in caso di guerra, nell’espletamento del dovere di difesa anche militare (si ricorda che il quid pluris che viene conferito con la cittadinanza consiste, sostanzialmente, nei cd. diritti politici, dato che allo straniero lungosoggiornante sono riconosciuti tutti i diritti civili e socio-economici, nonché la parità di condizioni con il cittadino italiano nei rapporti con la PA, incluso il diritto alle prestazioni e servizi pubblici, come sancito dall’art. 9 co. 12 d.lgs. n. 286/1998) con l’interesse dello Stato alla salvaguardia delle proprie Istituzioni ed alla sua stessa sopravvivenza (che potrebbe essere minacciata dal conferimento della cittadinanza a chi la richieda in via “strumentale” per agevolare le attività che la norma intende prevenire), impongono di effettuare ogni valutazione in merito alla necessità di acquisire gli atti riservati, che costituiscono il presupposto del diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza, nella sede giurisdizionale propria, che è quelladell’impugnativa del relativo provvedimento - ed è in quella stessa sede potrà essere esaminata ogni contestazione in merito alla qualificazione ed alla natura di tali atti presupposti – precludendone l’accesso in sede procedimentale.</h:div><h:div>Per gli stessi motivi, a maggior ragione, si esclude che l’acquisizione della predetta documentazione possa avvenire in sede amministrativa con le richieste modalità telematiche, irragionevolmente disattendendo quelle garanzie che invece sarebbero imposte in caso di esibizione della stessa in sede giurisdizionale (cioè consentendone la sola visione con esclusione di copia), vanificando in tal modo, senza alcuna ragione, l’esigenza di riservatezza delle notizie fornite dai servizi di sicurezza”.</h:div><h:div>4. Avverso la sentenza di primo grado è insorto l’odierno appellante, con appello notificato il 3 dicembre 2022 e depositato in pari data, con cui sono state riprodotte le censure non accolte in primo grado in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata.</h:div><h:div>5. L’Amministrazione si è costituita tardivamente in data 6 febbraio 2023 depositando il fascicolo di primo grado. </h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La questione all’attenzione del Collegio attiene alla facoltà di accesso, a fini difensivi, a documenti classificati come “riservati” di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta al privato, almeno in assenza di cautele imposte in sede giurisdizionale. Il thema decidendum non riguarda l’an del diritto di accesso dell’appellante, inteso come possibilità di accedere ad un documento classificato come “riservato”, bensì il quomodo.</h:div><h:div>L’odierno appellante ha impugnato, infatti, il provvedimento reso dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 relativo all’istanza di cittadinanza italiana, dopo aver richiesto la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana al fine di avere il tempo necessario ad acquisire, previo ricorso all’Autorità Giudiziaria, “gli asseriti elementi ostativi indicati dal Ministero per esercitare il diritto di difesa e, conseguentemente, presentato in data 30 aprile 2023 una richiesta di accesso agli atti a cui l’Amministrazione riscontrava negativamente. </h:div><h:div>Con il primo motivo, l’appellante si duole della illogicità, erroneità della sentenza impugnata per aver travisato i fatti di causa. Il Giudice di prime cure non sarebbe giunto alle conclusioni logicamente deducibili dalle premesse in fatto e in diritto. </h:div><h:div>Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo.</h:div><h:div>Le modalità di diffusione, conservazione dei documenti cosiddetti “classificati” sono disciplinati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, in particolare dall’art. 42 secondo cui “1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.</h:div><h:div>1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).</h:div><h:div>2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.</h:div><h:div>3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.</h:div><h:div>4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.</h:div><h:div>5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.</h:div><h:div>6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</h:div><h:div>7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.</h:div><h:div>8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.</h:div><h:div>9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</h:div><h:div>Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo - livello di segretezza - gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.</h:div><h:div>Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) DPCM 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). </h:div><h:div>Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.</h:div><h:div>Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. </h:div><h:div>Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti l’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 71 del succitato dpcm, le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:</h:div><h:div>a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza.</h:div><h:div>L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale. </h:div><h:div>Di tale punto di equilibrio ne ha dato contezza la giurisprudenza in più occasioni, richiamate dallo stesso appellante e il giudice di primo grado ha dimostrato di averne fatto buon governo nell’impianto motivazionale.</h:div><h:div>Non è condivisibile, invero, la posizione di parte appellante laddove afferma che il giudice di primo grado è entrato in contraddizione richiamando il precedente di questa Sezione n. 130/2015. Secondo tale pronuncia, infatti, “in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., tra le altre, VI, dicembre 2009 n. 7637 e 2 marzo 2009, n. 1173)”.</h:div><h:div>Nel caso di specie non viene in rilievo il diritto di accedere alla documentazione sottoposta al vincolo della segretezza in quanto “atto riservato” – che sarà consentito nel rispetto del contraddittorio di fronte al giudice - bensì la modalità con cui è stato richiesto l’accesso. Il ricorrente in primo grado ha infatti esperito due canali: dapprima, con memoria del 30 aprile 2022 ha presentato al Ministero appellato una richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 13 DPR 184/2006 per tutti gli atti non “riservati” e, in data 16 maggio 2022, ha depositato ricorso al TAR, impugnando il provvedimento di preavviso di rigetto. </h:div><h:div>Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, in armonia con il quadro normativo summenzionato, è quella giurisdizionale - nell’ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l’unica sede idonea all’esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell’ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l’accesso nel rispetto dei vincoli di legge. </h:div><h:div>Anche il secondo motivo di appello relativo all’asserita mancata pronuncia sull’istanza istruttoria deve ritenersi infondato, in quanto, assorbito nelle ragioni appena richiamate. Non è infatti il giudizio di accesso esperito dinanzi al TAR la sede atta ad acquisire l’atto, dovendo essere quella del giudice che decide della mancata concessione della cittadinanza italiana quella preposta alla valutazione sulla qualificazione e sulla natura degli atti presupposti. </h:div><h:div>Tutto quanto premesso, l’appello è infondato. Tuttavia, le spese del doppio grado di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 febbraio 2023, 20 aprile 2023, 6 giugno 2023,  con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Federica Valentini</h:div><h:div>Antonella De Miro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>