<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220882420230720211813800" descrizione="" gruppo="20220882420230720211813800" modifica="09/09/2023 12:32:37" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Civab Snc di Cardini Piero e Cardini Renzo" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="08824"/><fascicolo anno="2023" n="08275"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220882420230720211813800.xml</file><wordfile>20220882420230720211813800.docm</wordfile><ricorso NRG="202208824">202208824\202208824.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo lopilato</firma><data>08/09/2023 13:30:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Martino</firma><data>28/08/2023 16:39:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente FF</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Di Rubbo,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 580 del 2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2022, proposto dalla società Civab s.n.c. di Cardini Piero e Cardini Renzo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Lerici, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Federico Pardini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2023 il consigliere Silvia Martino;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con ricorso proposto in primo grado innanzi al T.a.r. per la Liguria, l’odierna appellante esponeva di essere proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Lerici, di superficie complessiva di mq 4296 sito in zona A1 (agricola) del PUC.</h:div><h:div>La società – al fine di avvalersi della disciplina di cui alla l.r.  49/2009 sul c.d. “Piano casa” ed in particolare degli artt. 7 e 7 <corsivo>bis</corsivo> per procedere alla riqualificazione degli immobili di detto compendio, ricompreso in area ad elevato rischio idraulico del Piano di Bacino vigente - presentava al Comune di Lerici istanza per ottenere il nulla osta paesaggistico in relazione agli interventi da eseguire.</h:div><h:div>Tuttavia, in data 15 ottobre 2021, l’istanza veniva archiviata sul presupposto della sua improcedibilità in quanto collidente con le previsioni dell’adeguamento al PUC adottato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 30 settembre 2021, avente il fine di attuare l’art. 1, comma 2, seconda parte, della citata l.r. n. 49 del 2009.</h:div><h:div>Nello specifico, l’intervento consiste nella demolizione di un capannone produttivo dismesso, situato in zona agricola del Comune di Lerici e nella utilizzazione del volume da demolire per realizzare (con ampliamenti) due ville di civile abitazione in due aree di particolare pregio paesaggistico-ambientale, distanti alcuni chilometri.</h:div><h:div>1.1.	Nel ricorso di primo grado, la ricorrente ha criticato le seguenti previsioni della disciplina per “l’adeguamento e il rinnovo del patrimonio esistente” di cui all’allegato B1 del PUC:</h:div><h:div>- par. 6.2  – esposizione a rischio idraulico o geomorfologico – che ammette, per gli edifici ricompresi nelle zone a rischio idraulico “molto elevato” ed “elevato” del Piano di bacino del fiume Magra, il trasferimento volumetrico tra i soli ambiti R9.1 e R9.2 e R14.1 e R14.3.</h:div><h:div>La proprietà C.I.V.A.B. è all’interno dell’ambito A.1, che il Piano di bacino del Magra ricomprende in area classificata “PI4a – aree inondabili con T=30 a maggior pericolosità relativa”, per cui il trasferimento del volume esistente è limitato allo stesso Ambito;</h:div><h:div>- par. 6.5 - interventi di demolizione e ricostruzione su edifici esistenti di volumetria superiore a 1.500 metri cubi.</h:div><h:div>La ipotizzata riduzione della volumetria prevista dall’art.7 della l.r. n. 49 del 2009 non consentirebbe di realizzare l’iniziativa così come progettata;</h:div><h:div>- par. 7 - demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale. </h:div><h:div>Nell’aggiornamento è stato introdotto il divieto di cambio della destinazione d’uso verso la residenza degli edifici con attuale destinazione produttiva e commerciale. </h:div><h:div>1.2.	Avverso il provvedimento di archiviazione e la delibera di aggiornamento del PUC, sono state dedotte due articolate censure (estese da pag. 5 a pag. 16 del ricorso di primo grado).</h:div><h:div>1.3.	Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato la delibera consiliare del 30 dicembre 2021 n. 62 avente ad oggetto “<corsivo>Aggiornamento al PUC vigente. Valutazione delle osservazioni pervenute a sensi dell’art. 43, comma 6, l.r. 36/1997</corsivo>” nonché la delibera consiliare 17 gennaio 2022 n. 3 avente ad oggetto l’approvazione dell’aggiornamento del PUC.</h:div><h:div>L’odierna appellante ha dedotto tre mezzi di gravame, i primi due sostanzialmente di illegittimità derivata, l’ultimo relativo a vizi propri degli atti impugnati.</h:div><h:div>2.	Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. per la Liguria:</h:div><h:div>- ha respinto le eccezioni preliminari;</h:div><h:div>- ha in parte rigettato e dichiarato inammissibile per il resto il ricorso principale;</h:div><h:div>- ha rigettato i motivi aggiunti;</h:div><h:div>- ha compensato tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>3.	L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I. <corsivo>Nullità della Sentenza per difetto di motivazione, con violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, comma 1, lett. d) e dell’art. 105, comma 1, d.lgs. 104/2010.</corsivo></h:div><h:div>L’appellante ha anzitutto criticato il rigetto del motivo di ricorso 2.1, nella parte in cui sono stati censurati gli atti di “aggiornamento” del PUC del Comune di Lerici per non avere utilizzato lo strumento della variante.</h:div><h:div>La riduzione della volumetria insediabile si porrebbe, infatti, in contrasto con l’art. 1, comma 2, l.r. 49/2009, poiché l’introduzione delle premialità previste dal “Piano casa” nel PUC non richiederebbe necessariamente tagli “compensativi”.</h:div><h:div>In ogni caso, nelle delibere impugnate, non vi sarebbe traccia dell’esito dell’istruttoria svolta. </h:div><h:div>II.	<corsivo>Sul rigetto del motivo 1.1 del ricorso introduttivo. Erroneità/nullità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 42/2004 e degli artt. 7 e7 bis, l.r. 49/2009, nonché per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Sulla fondatezza del primo motivo di ricorso.</corsivo></h:div><h:div>Il T.a.r. non avrebbe chiarito perché nel caso di specie sussistesse un contrasto tra l’intervento edilizio oggetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e la disciplina urbanistica vigente. Da tali previsioni sarebbe potuto derivare, al più, una sospensione del procedimento, ma non il rigetto o l’archiviazione dell’istanza. E ciò perché dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 si ricava il principio dell’autonomia tra le valutazioni da operare ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quelle da operare in sede di assenso all’intervento edilizio. </h:div><h:div>III.	<corsivo>Sul rigetto del motivo 1.2 del ricorso introduttivo. Erroneità/nullità della Sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 7 e 7 bis l.r. 49/2009 in relazione all’art. 42 l.r. 36/1997. Sulla fondatezza del secondo motivo del ricorso originario</corsivo>.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di impugnazione della determina del 15 ottobre 2021, l’odierna appellante aveva censurato che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 36/1997, l’adozione di un aggiornamento al PUC non comporta l’immediata efficacia dello stesso ma esclusivamente la sospensione, a fini cautelari, di ogni determinazione sulle istanze di titolo abilitativo contrastanti con lo strumento urbanistico <corsivo>in itinere</corsivo>.</h:div><h:div>Ciò varrebbe anche rispetto alle istanze di autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>La sentenza impugnata ha mancato di esaminare questa specifica censura.</h:div><h:div>IV. <corsivo>Sul rigetto del motivo 1.3 del ricorso introduttivo. Erroneità/nullità della Sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c. Sulla fondatezza del terzo motivo di ricorso originario</corsivo>.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di impugnazione della determina del 15 ottobre 2021, la società aveva censurato il provvedimento anche per difetto di motivazione.</h:div><h:div>L’Amministrazione non avrebbe infatti specificato rispetto a quali delle norme, di salvaguardia o sostanziali, dell’aggiornamento del PUC l’intervento non sarebbe assentibile.</h:div><h:div>Solo in sede processuale il Comune di Lerici avrebbe integrato la motivazione affermando che un progetto di demolizione di un capannone produttivo esistente nell’Ambito A1 e di utilizzo della volumetria da demolire con introduzione della destinazione residenziale è in sé vietato e non è comunque localizzabile nell’area di “atterraggio” previste dal progetto.</h:div><h:div>V. <corsivo>Sul rigetto del motivo 2.1 del ricorso originario e del motivo 3.1 del ricorso per motivi aggiunti. Erroneità/nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 44, l.r. 36/1997 in relazione all’art. 1, comma 2, l.r. 49/2009. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o sviamento di potere. Sulla fondatezza dei citati motivi di ricorso</corsivo>.</h:div><h:div>La società, in primo grado, ha censurato le delibere consiliari n. 46/2021 e n. 3/2022 perché, mediante l’adozione di un aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 l.r. 36/1997, non avrebbero dato corretta attuazione al precetto contenuto nell’art. 1, comma 2, seconda parte della l.r. 49/2009. </h:div><h:div>Segnatamente, le disposizioni contenute negli artt. 7 e 7-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. n. 49 del 2009, dispongono che la demolizione e ricostruzione di immobili a destinazione non residenziale siano ammissibili anche nel caso in cui esse comportino (come nella specie) la delocalizzazione della volumetria in altro sito, indicando ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 le aree di atterraggio consentite. </h:div><h:div>Si tratta delle aree dotate delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, l.r. 25/95, ove il piano urbanistico vigente, o appositamente variato, ammette la destinazione d'uso residenziale o la destinazione agricola di tipo E.</h:div><h:div>Nella specie, per contro, l’aggiornamento adottato e poi approvato al PUC del Comune di Lerici contiene una previsione assai più limitativa, restrittiva e penalizzante, in quanto individua la possibilità di atterraggio soltanto in alcune limitate aree specificamente individuate e non anche in tutte le altre ammissibili a sensi dell’art. 7, così introducendo una misura limitativa che, secondo la ricorrente, violerebbe l’art. 1, comma 2, seconda parte, della l.r. n. 49/2009.</h:div><h:div>La costruzione esistente è localizzata in un’area qualificata dal Piano di Bacino del fiume Magra come inondabile, ragione per cui il fabbricato non è suscettibile di interventi ulteriori rispetto a modesti ampliamenti di adeguamento igienico, sanitario e tecnologico (art. 18 delle norme di attuazione del PAI).</h:div><h:div>La l.r. n. 49 del 2009 indica, tra gli edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale proprio quelli che si trovano esposti a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino. </h:div><h:div>Nel caso di specie, gli unici edifici esposti a rischio idraulico sono localizzati nell’ambito A.1 e, in parte, nel Sub ambito R9.2, che però è inserito nell’aggiornamento del PUC tra quelli dove è possibile portare nuove volumetrie da altri Ambiti.</h:div><h:div>La limitazione delle aree di atterraggio non sarebbe giustificata con il richiamo alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche del territorio, non essendo stata svolta – secondo la ricorrente – una adeguata istruttoria.</h:div><h:div>Lo stesso varrebbe per le altre previsioni del PUC aggiornato che limitano l’applicazione delle premialità previste dagli artt. 7 e 7<corsivo>bis</corsivo> della l.r. n. 49 del 2009.</h:div><h:div>Il Comune sarebbe, inoltre, ricorso al semplice aggiornamento del PUC mediante la strumentale limitazione dei volumi insediabili in altre aree.</h:div><h:div>Tuttavia l’effettivo carico urbanistico derivante dal PUC non sarebbe individuabile <corsivo>ex ante</corsivo>, in sede di approvazione del Piano, ma solo in base ai progetti che verranno effettivamente presentati.</h:div><h:div>Ne conseguirebbe anche la violazione delle disposizioni in materia di VAS.</h:div><h:div>VI. 	<corsivo>Sul rigetto del motivo 3.3 del ricorso per motivi aggiunti. Erroneità/nullità della Sentenza per difetto di motivazione, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 105 d.lgs. 104/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 l.r. 36/1997 in relazione all’art. 2 della medesima l.r. 36/1997. Difetto di motivazione. Falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Sulla fondatezza del citato motivo di ricorso per motivi aggiunti</corsivo>.</h:div><h:div>I contenuti delle osservazioni della ricorrente non sarebbero stati rettamente compresi dal Consiglio comunale.</h:div><h:div>L’Amministrazione non avrebbe inoltre considerato che l’art. 2 della l.r. 36/1997 stabilisce espressamente che le scelte pianificatorie comunali siano sostenute da chiara e motivata esplicitazione delle relative determinazioni.</h:div><h:div>Nell’attuazione dell’art. 1, comma 1 della l r. n. 49 del 2009, l’Amministrazione avrebbe, altresì, violato il principio di legalità.</h:div><h:div>4.	Si è costituito, per resistere, il Comune di Lerici, che ha proposto, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza che ne ha respinto le eccezioni preliminari.</h:div><h:div>5.	Le parti hanno depositato ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 20 luglio 2023, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>6.	L’appello principale è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>7.	Giova richiamare, per una migliore comprensione dei fatti di causa, l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 49 del 2009 (recante “<corsivo>Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio</corsivo>”), secondo cui “<corsivo>Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio</corsivo>”.           </h:div><h:div>8.	Ciò posto, la tesi principale svolta dalla ricorrente, variamente declinata, è che il Comune di Lerici avrebbe dovuto recepire <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> nel proprio strumento urbanistico la legislazione regionale speciale relativa al c.d. “Piano casa”.</h:div><h:div>8.1.	Tale argomentazione non può essere condivisa. </h:div><h:div>Essa contrasta, anzitutto, con il tenore letterale della suddetta norma, secondo la quale i Comuni, nell’adeguare i propri strumenti urbanistici alla “<corsivo>disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente</corsivo>”, tengono conto “<corsivo>dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio</corsivo>”.</h:div><h:div>In secondo luogo, sul piano logico – sistematico, l’appellante non considera che le norme sul Piano – casa che hanno autorizzato interventi in deroga agli strumenti urbanistici, sono per loro natura temporanee. </h:div><h:div>La Corte costituzionale le ha infatti ritenute legittime proprio ed esclusivamente in ragione della loro natura derogatoria, avuto riguardo alla finalità di rilancio dell’attività edilizia.</h:div><h:div>Al contrario, le continue proroghe, o comunque una permanenza indefinita nel tempo di una disciplina derogatoria (come quella auspicata nel caso in esame), si porrebbero irrimediabilmente in conflitto con una regolamentazione organica e razionale dell’assetto del territorio (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 28 gennaio 2022, par. 6.5.1, che richiama, altresì, la precedente sentenza n. 170 del 2021).</h:div><h:div>8.2.	Nel caso in esame, il legislatore ligure ha stabilito che l’applicazione delle norme sul “Piano casa” si sarebbe protratta solo fino all’adeguamento dei Piani urbanistici comunali.</h:div><h:div>Questi ultimi sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici i principi informatori della disciplina regionale ma non a riprodurne pedissequamente le relative disposizioni. </h:div><h:div>Ogni diversa interpretazione della disciplina regionale condurrebbe a risultati palesemente non conformi ai principi costituzionali in materia e alla vanificazione dei poteri dei Comuni in materia di pianificazione del proprio territorio.</h:div><h:div>9.	Alla luce di tali considerazioni, anche i restanti motivi articolati in primo grado e riproposti, criticamente, in appello, risultano infondati.</h:div><h:div>9.1.	In primo luogo, il provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è stato motivato dal Comune “<corsivo>per relationem</corsivo>”, avuto riguardo alla “<corsivo>sopravvenuta normativa di aggiornamento al Puc </corsivo>ex<corsivo> art.43 l.r. 36/97 adottata con deliberazione di C.C. n. 46 del 30.09.2021 che non ammette l’intervento di che trattasi</corsivo>”.</h:div><h:div>La società ricorrente ha peraltro dimostrato di avere ben compreso quali fossero le disposizioni ostative al suo progetto, tanto che ad esse ha fatto puntuale riferimento nella parte introduttiva del ricorso di primo grado, come si è in precedenza riportato.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, non è quindi ravvisabile alcun difetto di motivazione.</h:div><h:div>9.2.	Per altro verso -  relativamente alla doglianza secondo cui, in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare l’istanza di autorizzazione paesaggistica - va confermata la tesi del primo giudice, il quale ha sottolineato che la società non aveva alcun interesse all’esame di tale istanza, stante il contrasto dell’intervento in progetto con la disciplina urbanistica <corsivo>in itinere</corsivo>.</h:div><h:div>In tale senso, la difesa del Comune ha correttamente richiamato la pronuncia della VI Sezione di questo Consiglio (30 novembre 2020 n. 7523) la quale, in coerenza con il  “<corsivo>principio di economia dei procedimenti amministrativi</corsivo>” già enunciato dall’Adunanza plenaria (n. 8 del 3 ottobre 1988), ha sottolineato che “<corsivo>così come l'atto dell’autorità preposta alla tutela del vincolo può avere un contenuto negativo, quando risultino ragioni urbanistiche ostative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, allo stesso modo un permesso di costruire, anche in sanatoria, può essere negato senza acquisire il parere (di per se superfluo) dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, quando risultino ragioni urbanistiche o altre preclusioni normative al rilascio del titolo abilitativo edilizio</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale ipotesi, la valutazione dell’intervento – sotto l’uno o l’altro profilo, benché reciprocamente autonomi – risulta priva di ogni apprezzabile utilità. </h:div><h:div>9.3.	Va aggiunto che, in tale ipotesi, la determinazione più corretta è proprio quella di “improcedibilità” dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, essendo venuto a mancare uno dei presupposti per la realizzazione del progetto.</h:div><h:div>Si tratta, peraltro, di una determinazione che non lede affatto le aspettative dell’istante, il quale potrà ripresentare la domanda una volta venute meno le misure di salvaguardia ovvero qualora una successiva modifica della disciplina urbanistico – edilizia renda ammissibile l’intervento.</h:div><h:div>10.	Anche le ulteriori censure relative all’adozione e alla successiva approvazione della disciplina di “aggiornamento” del PUC vanno respinte. </h:div><h:div>10.1.	In primo luogo, l’impostazione del Piano e i principi ispiratori delle scelte del Comune di Lerici sono stati declinati nella Relazione generale e nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS. </h:div><h:div>Come sottolineato dalla difesa del Comune, la nuova disciplina - inserendo a regime nel PUC le disposizioni dettate con la legge sul Piano caso ed agevolatrici del recupero/rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni critiche di stabilità o di rischio idraulico-idrogeologico - ha tenuto conto delle specificità locali, dei valori ambientali e paesaggistici e delle condizioni urbanistiche del territorio di Lerici “<corsivo>molto delicato e perla del turismo non solo nazionale ma anche internazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>I “criteri guida”, le ragioni, il fondamento e le motivazioni della introdotta disciplina locale sono stati illustrati nella “Relazione” (cfr., in particolare, il § 1.1 e il § 2).</h:div><h:div>Significative, in tal senso, sono altresì le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente (cfr. il doc. 5.1. depositato in primo grado dal Comune il 24 gennaio 2022), in cui si legge, ad esempio, che “<corsivo>per quanto riguarda le delocalizzazioni, artt. 6 e 7, si è ritenuto che lo spostamento di volumetrie dalla piana del Senato verso le frazioni rivolte a mare, caratterizzate dall’assenza di nuovi previsioni insediative, fosse da disciplinare in ragione degli squilibri</corsivo>
				<corsivo>urbanistici che ne derivano</corsivo>. [...] <corsivo>A fronte della delicatezza e fragilità del territorio di Lerici si è ritenuto di ridurre la diffusione non controllata di nuovi insediamenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Ed inoltre “<corsivo>Nella introduzione della LR 49/09 all'interno del PUC il Comune esercita la potestà di introdurre le modifiche che derivano dalle condizioni locali. Per il Comune di Lerici, dove vige una importante tutela paesaggistica, e dove la normativa urbanistica vigente prevede interventi di nuova costruzione estremamente rarefatti, la declinazione della LR 49/09 ha ritenuto essenziale contenere i fenomeni di diffusione incontrollata di volumetrie che "transitano" verso localizzazioni a più alto valore immobiliare. Allo scopo sono state introdotte le norme che stabiliscono gli ambiti di possibile spostamento delle volumetrie delocalizzate e le riduzioni per le soglie ex artt. 6 e 7 LR 49/09</corsivo>”.</h:div><h:div>La stessa <corsivo>ratio</corsivo> è poi ravvisabile anche nella scelta, contenuta nel par. 7 della nuova disciplina (cfr. sempre l’allegato B1, che modifica l’art. 24 delle NTA del PUC”) di vietare “<corsivo>il cambio di destinazione d’uso verso la Residenza degli edifici con attuale destinazione Produttiva e Commerciale</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Comune ha infatti controdedotto alle osservazioni della ricorrente facendo osservare che tale divieto “<corsivo>è stato introdotto per limitare gli interventi di delocalizzazione ai casi di effettiva messa in sicurezza delle attività esistenti. </corsivo><corsivo>Nella declinazione delle specificità locali è risultato che la conversione di volumetrie a destinazione produttiva in Residenze da delocalizzare in ambiti attualmente non edificabili, pregiati paesaggisticamente e ad alto valore immobiliare costituisce un Indice edificatorio improprio, non previsto nelle finalità della LR 49/09</corsivo>”.</h:div><h:div>10.2.	Anche la scelta di procedere ad un “aggiornamento” del PUC (ai sensi dell’art. 43 della l.r. n. 36 del 1997) e non ad una variante, si rivela esente da censure.</h:div><h:div>10.2.1. Al riguardo, giova anzitutto ricordare che l’ordinamento urbanistico ligure prevede un sistema di pianificazione a due stadi, imperniato sul binomio piano strutturale-piano operativo (cfr. l’analisi di tale disciplina regionale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale, n. 50 del 10 marzo 2017).</h:div><h:div>Il PUC (piano urbanistico comunale) è lo strumento urbanistico di primo livello, il cui sviluppo operativo è affidato nei distretti di trasformazione al PUO (progetto urbanistico operativo) (artt. 24 e seguenti della l.r. n. 36 del 1997).</h:div><h:div>Questa articolazione del piano comunale consente di non adottare decisioni puntuali immediate e di modulare progressivamente la prescrittività delle scelte urbanistiche mano a mano che maturano le condizioni propizie alla loro concreta realizzazione, senza che sia necessario ricorrere di volta in volta a procedure di variante.</h:div><h:div>A tale fine, determinati criteri e vincoli fissati dal piano di primo livello (densità abitativa, popolazione insediabile, limiti d’altezza delle costruzioni, standards urbanistici, ed altro) sono fisiologicamente dotati di un certo margine di flessibilità, principalmente negli ambiti (di trasformazione o di riqualificazione) in cui non è possibile prevedere quale sarà la specifica tipologia della domanda di insediamento, ovvero quando occorrono interventi molto complessi che richiedono il coinvolgimento delle disponibilità finanziarie private.</h:div><h:div>Tra i margini di flessibilità del PUC – purché non incidano “<corsivo>sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle indicazioni applicative</corsivo>” (art. 43, comma 3, della l.r. n. 36 del 1997) – figurano “<corsivo>le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC</corsivo>” (lett. c).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il Consiglio comunale di Lerici, nel provvedere al recepimento nel proprio strumento urbanistico della disciplina sul “Piano casa”, ha modificato contestualmente anche la disciplina dettata per il recupero abitativo dei sottotetti. </h:div><h:div>In particolare, è stato stabilito (cfr. il par. 3.3. della Relazione) che “<corsivo>gli incrementi derivanti dalla introduzione nel PUC della disciplina della l.r. 49/2009 sono alternativi e non cumulabili con quelli già previsti dalle NTA vigenti</corsivo>” ed inoltre che “<corsivo>l’introduzione della nuova disciplina è accompagnata dalla eliminazione degli incrementi derivanti dall’applicazione dell’art. 10.3. delle NTA del PUC</corsivo>”.</h:div><h:div>Poiché il carico insediativo è rimasto invariato, non è stato quindi necessario adottare una vera e propria variante di PUC, ai sensi dell’art. 44 della richiamata legge urbanistica regionale (cfr., in materia, la sentenza della Sezione n.8801 del 24 dicembre 2019).</h:div><h:div>10.2.2	Si aggiunga che secondo orientamenti giurisprudenziali consolidati:</h:div><h:div>- le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;</h:div><h:div>- in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell’impostazione del piano stesso (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1999, n. 24, nonché, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, IV, 19 novembre 2018, n. 6483; id., 28 giugno 2018, n. 3987);</h:div><h:div>- l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710);</h:div><h:div>- la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2014, n. 1459);</h:div><h:div>- una motivazione “rafforzata” è richiesta solo in presenza di superamento degli standard minimi, di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, di pronunce di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento, passate in giudicato (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4343 del 25 giugno 2019).</h:div><h:div>A tale esegesi, nel caso in esame, non fa eccezione l’art. 2 della l. n. 36 del 1997, invocato dalla società appellante, secondo cui “<corsivo>La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale previsione va infatti interpretata in conformità alla natura generale dell’atto cui la “motivazione” accede nonché ai principi fondamentali in materia di governo del territorio, quali ricavabili dall’esegesi giurisprudenziale della legislazione statale urbanistica, nonché della legge generale sul procedimento amministrativo.</h:div><h:div>11.	 Sono altresì infondate le censure formulate dalla ricorrente in ordine al rigetto delle osservazioni presentate.</h:div><h:div>Esse, invero, sono state controdedotte dal Comune in maniera diffusa e puntuale (cfr. il già menzionato doc. 5.1. depositato dal Comune di Lerici in primo grado il 24 gennaio 2022).</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che – nell’ambito di formazione dello strumento urbanistico generale – le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione di un obbligo puntuale di motivazione del rigetto delle osservazioni medesime, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle scelte discrezionali assunte (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21).</h:div><h:div>Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui le osservazioni della ricorrente tendevano in sostanza a contestare il merito delle scelte fondamentali poste alla base dell’impostazione data dal Comune al Piano di adeguamento e rinnovo del patrimonio edilizio esistente.</h:div><h:div>12.	In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello principale deve essere respinto.</h:div><h:div>Ne deriva, altresì, l’improcedibilità dell’appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>12.1.	In relazione alla novità delle questioni, risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8824 del 2022, di cui in epigrafe:</h:div><h:div>- respinge l’appello principale;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del grado.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Silvia Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>