<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220837520230216174831089" id="20220837520230216174831089" modello="3" modifica="12/04/2023 11:27:27" pdf="0" ricorrente="Agrinola Società Cooperativa Agricola" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="08375"/><fascicolo anno="2023" n="03756"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220837520230216174831089.xml</file><wordfile>20220837520230216174831089.docm</wordfile><ricorso NRG="202208375">202208375\202208375.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\960 Raffaele Greco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Greco</firma><data>11/04/2023 12:21:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>08/04/2023 16:16:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Presidente</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio Di Rubbo,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la revocazione</h:div><h:div>della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, -OMISSIS- del 2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale n. 8375 del 2022, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gaito, Massimo Luciani e Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Luciani in Roma, al Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, l’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Agea - Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tommaso Paparo in Roma, via Lazio, n. 9;</h:div><h:div>- della Regione Lazio, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di Agea - Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura e del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il presente ricorso la -OMISSIS- in epigrafe indicata chiede la revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., della sentenza -OMISSIS- del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e riformato la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, -OMISSIS- e, per l’effetto, confermato la legittimità dell’interdittiva antimafia, prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2020 adottata dalla Prefettura della Provincia di Viterbo nei confronti della medesima -OMISSIS- e, con essa, i conseguenziali atti assunti dagli altri enti appellati.</h:div><h:div>2. La ricorrente, operante nel territorio della Provincia di Viterbo nel settore -OMISSIS-, espone in punto di fatto di essere stata attinta, in data 26 novembre 2020, da un’interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di Viterbo, cui facevano seguito i provvedimenti assunti dal G.S.E. e dall’Agea, rispettivamente di risoluzione della convenzione e di decadenza e revoca del provvedimento di concessione degli incentivi.</h:div><h:div>L’appellante, dunque, impugnava avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, il visto atto adottato dall’Ufficio Territoriale del Governo unitamente ai provvedimenti adottati dal G.S.E. e dalla Agea, censurandone la manifesta illegittimità.</h:div><h:div>3. Il giudice di prime cure, con sentenza -OMISSIS- del 2022, accoglieva il ricorso evidenziando come dall’istruttoria condotta risultava la risalenza nel tempo degli elementi di valutazione a carico del soggetto controindicato la cui posizione all’interno della ditta interdetta doveva ritenersi subalterna e comunque ininfluente rispetto alla gestione aziendale. </h:div><h:div>In particolare riteneva che il rigetto da parte del Tribunale di Roma della richiesta di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34 <corsivo>bis</corsivo>, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, avrebbe confermato l’insussistenza di concreti e attuali elementi di contatto con i clan camorristi ovvero di comportamenti indice di pericolosità sociale successivamente all’anno 2011.</h:div><h:div>4. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso in appello il Ministero dell’Interno, l’Anac e l’Agea, deducendo la violazione delle previsioni normative di riferimento. In particolare secondo le appellanti, il primo giudice si sarebbe irritualmente limitato ad una visione atomistica delle diverse emergenze penali; laddove una visione d’insieme di tali emergenze avrebbe ragionevolmente fatto presumere un’effettiva ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, tenuto conto anche conto che il soggetto controindicato dimora nello stesso stabile -OMISSIS-, ubicato nel medesimo comprensorio ove insistono le aziende:</h:div><h:div>Inoltre, la presenza del medesimo soggetto nella sede della -OMISSIS- sarebbe stata ampiamente dimostrata nelle informative acquisite, e confermata dalla stessa ricorrente; così come il dato che -OMISSIS- – da un lato - ricopre la veste di -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- è -OMISSIS-, ed -OMISSIS- condividono ulteriori partecipazioni e cariche in aziende del settore, anche unitamente allo stesso.</h:div><h:div>La Direzione investigativa antimafia di Roma ha, ancora, riferito che il medesimo soggetto è stato controllato dalle forze dell’ordine in data 9 giugno 2020 e 8 dicembre 2021 a bordo di un veicolo di rappresentanza di proprietà della stessa società e risulta aver costituito altra società avente la medesima sede legale, nella quale dalla data di costituzione riveste la carica di amministratore unico e socio unico.</h:div><h:div>5. Con la decisione oggi in contestazione, questa Sezione ha accolto l’appello e, riformando l’esito del giudizio di primo grado, ha confermato il provvedimento interdittivo e gli atti ad esso consequenziali.</h:div><h:div>6. Con il ricorso revocatorio in argomento la ricorrente denuncia tre errori revocatori lamentando in particolare che: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) il Collegio giudicante pur prendendo atto della richiesta che “<corsivo>il presente giudizio sia sospeso in attesa della pronuncia dell’Adunanza plenaria sulle questioni di diritto poste dalle ordinanze di questa Sezione nn. -OMISSIS-</corsivo>”, ha erroneamente affermato che “<corsivo>in questo caso la domanda di ammissione al controllo giudiziario è stata respinta</corsivo>”; laddove, invece, -OMISSIS- era stata ammessa a tale misura di salvaguardia. Il Collegio nella sentenza fatta oggetto di ricorso per revocazione avrebbe, in sintesi,  ritenuto insussistente un fatto (l’ammissione al controllo giudiziario), pacifico tra le parti, che a dire della ricorrente avrebbe altresì configurato l’ errore come decisivo, atteso che, ove anche il Collegio si fosse avveduto che <corsivo>medio tempore</corsivo> la Corte d’appello aveva ammesso l’impresa appellante al controllo giudiziario, evidentemente sarebbe addivenuto a conclusioni diverse<corsivo>;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) il secondo errore lamentato nel ricorso inerisce, ancora, all’omesso esame dei motivi rimasti assorbiti in primo grado, che l’odierna ricorrente allega di avere ritualmente riproposto in appello ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a. e reitera nella presente sede a fini rescissori;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) infine, quanto al terzo errore revocatorio, -OMISSIS- si duole che il Collegio non si sia avveduto del provvedimento del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2013, che al momento della decisione aveva annullato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale al sig. -OMISSIS- (misura quest’ultima peraltro riformata dalla Corte di cassazione, come comprovato dalla documentazione prodotta dall’appellata). Tale svista avrebbe portato il Collegio all’erronea valutazione del ruolo ricoperto dal suindicato soggetto in una “<corsivo>trama relazionale fra la gestione della società appellante e soggetti appartenenti al mondo della criminalità organizzata</corsivo>”.</h:div><h:div>Esaurita in questi termini la domanda relativa alla fase rescindente, quanto al giudizio rescissorio, la difesa ricorrente si riporta alle circostanze di fatto e agli elementi probatori posti a fondamento della decisione di prime cure.</h:div><h:div>7. Resistono in giudizio il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. di Viterbo e l’ANAC.</h:div><h:div>Si è inoltre costituito in appello il Gestore dei Servizi Energetici, associandosi alle medesime conclusioni.</h:div><h:div>8. Nell’udienza pubblica del 16 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>9. In punto di diritto occorre premettere che l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: <corsivo>a</corsivo>) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; <corsivo>b</corsivo>) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; <corsivo>c</corsivo>) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).</h:div><h:div>L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).</h:div><h:div>Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale - senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053) - esso, invece, non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5657; Sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 13; 26 agosto 2015 n. 3993; Sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5187; Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; Sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).</h:div><h:div>L’errore revocatorio è, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; 22 gennaio 2015, n. 264; Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099).</h:div><h:div>10. Alla luce dei consolidati principi di diritto poc’anzi illustrati, deve ora valutarsi se i tre motivi di censura dedotti dal ricorrente rappresentino o meno elementi tipici dell’errore di fatto che giustifichino e legittimino la proposizione del ricorso per revocazione.</h:div><h:div>11. Segnatamente, l’azione qui esperita, quanto alla fase rescindente, deve ritenersi, anzitutto, ammissibile, specie con riguardo alla prima censura dedotta (pp. 12-15 del ricorso).</h:div><h:div>11.1. Ha, invero, fondamento la deduzione della società ricorrente, quanto al primo motivo revocatorio, inerente al denunciato errore di fatto in cui è incorsa questa Sezione, nella parte in cui ha affermato un fatto - la mancata ammissione dell’impresa appellata al controllo giudiziario - che era, invece, smentito dalla documentazione versata in atti (<corsivo>rectius</corsivo>: sentenza della Corte d’appello di Roma -OMISSIS- depositata in atti).</h:div><h:div>11.2. Si tratta in realtà di un motivo che, pur incidendo sul profilo rescindente del giudizio risulta, ad avviso del Collegio, irrilevante sul piano rescissorio.</h:div><h:div>11.2.1. Più in particolare, parte ricorrente insiste ora nel ritenere che, ove il Collegio avesse preso contezza della decisione della Corte d’appello - proprio in ragione della peculiarità delle motivazioni in essa contenute - avrebbe dovuto sospendere senz’altro il giudizio; richiesta di sospensione ribadita ora in via rescissoria. Così come, a dire della ricorrente, sarebbe stato opportuno, attendere l’esito del controllo giudiziario, che solo avrebbe potuto consentire alla allora società appellante di proseguire l’attività.</h:div><h:div>L’errore sarebbe - ad avviso della ricorrente – anche decisivo, stante il rapporto di causalità che intercorre tra l’erronea insussistenza dell’ammissione al controllo giudiziario e la pronuncia resa, fondata su tale presupposto di fatto all’evidenza erroneo. Del resto, tale circostanza di fatto, erroneamente percepita dal giudice d’appello, non sarebbe stata, da un lato, contraddetta dall’Amministrazione e, dall’altro, risulta dimostrata dall’interessata, avendo -OMISSIS- depositato tempestiva memoria, portante la decisione della Corte d’Appello; laddove, la sentenza oggetto di revocazione aveva, invece, espressamente affermato che il controllo giudiziario era stato escluso dal Tribunale.</h:div><h:div>Conclude la ricorrente affermando che il giudizio rescissorio, ove depurato dal suddetto errore, avrebbe in via automatica condotto alla conferma della sentenza di prime cure.</h:div><h:div>11.2.2. La doglianza, quanto al primo motivo, non risulta inammissibile.</h:div><h:div>Sul piano rescindente deve, infatti, affermarsi, che la sentenza -OMISSIS- del 26 settembre 2022 di questo Consiglio sia effettivamente incorsa per mera svista nell’affermazione di un fatto che, secondo la tesi propugnata dalla -OMISSIS-, sarebbe anche decisivo e, dunque, sotto questo profilo il ricorso deve ritenersi ammissibile sul piano rescindente, poiché nella prospettazione stessa del ricorrente vi sarebbero stati i presupposti anche con riguardo alla decisività; laddove, spetterà ora al Collegio – in fase rescissoria - verificare se anche nel merito l’errore denunziato sia o meno rilevante </h:div><h:div>11.2.3. Sotto tale ultimo aspetto il Collegio è tuttavia dell’avviso che il ricorso sia nel merito infondato per le considerazioni di cui appresso.  </h:div><h:div>Va anzitutto rilevato che, avendo il Collegio dato atto di poter decidere la causa, indipendentemente dall’esito che sarebbe stato pronunciato dalla Plenaria in ordine al rapporto tra procedimento di controllo giudiziario e impugnazione della retrostante informativa interdittiva, tale giudizio d’ irrilevanza non poteva non ricomprendere la circostanza fattuale dell’essere stata o meno la società istante ammessa al controllo; così pure per le motivazioni addotte dal giudice della prevenzione a sostegno dell’ammissione o della mancata ammissione. </h:div><h:div>Ed ancora, posto che nella specie deve escludersi che ricorra un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, la decisione di sospendere o meno il giudizio non poteva che essere rimessa alla insindacabile valutazione di opportunità dell’organo giudicante; donde, l’impossibilità di affermare che in assenza dell’errore di fatto la invocata sospensione sarebbe stata sicuramente disposta dal Collegio.</h:div><h:div>Né la richiesta dell’appellante di attendere l’esito del controllo giudiziale, risulta, ad avviso del Collegio, del tutto lineare e coerente con le motivazioni stesse impiegate dalla Corte d’appello ai fini dell’ammissione, dovendo semmai, tale situazione, indurre l’odierna ricorrente a richiedere la sollecita definizione del presente giudizio, potendo “spendere” in tale sede le argomentazioni impiegate dalla Corte d’appello in merito all’allegata insussistenza di elementi idonei a sorreggere l’interdittiva e ottenerne nel contempo l’annullamento di quest’ultima e la conseguente caducazione del controllo giudiziario.</h:div><h:div>Dal ricorso sembra invero emergere che il vero fine perseguito dalla -OMISSIS-, non fosse tanto quello di aggredire la misura cautelare e preventiva dell’interdittiva emessa dal Prefetto di Viterbo, quanto piuttosto di ottenerne la sospensione quale conseguenza dell’ammissione al controllo giudiziario.</h:div><h:div>11.3. La sentenza qui impugnata non è, peraltro, incorsa in una svista nell’esame delle motivazioni espresse dal primo giudice, posto che dall’esame complessivo delle motivazioni può desumersi che il Collegio, anticipando per così dire quanto poi affermato dalla sentenza della Adunanza plenaria ha ritenuto la piena autonomia dei due giudizi.</h:div><h:div>In ogni caso, nonostante la ricorrente insista anche per la decisività dell’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice deve, in contrario, osservarsi che -OMISSIS- non ha dimostrato in maniera convincente che il suddetto errore sarebbe stato decisivo, da intendersi tale parametro - come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza in tema di revocazione – nel senso di idoneo, ove percepito, a indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle raggiunte (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2229 del 12 maggio 2017).</h:div><h:div>Ed invero, come si è accennato, la sentenza gravata ha in ogni caso chiarito non solo l’irrilevanza della vista questione sottoposta al vaglio della Adunanza plenaria ma anche analizzato puntualmente le motivazioni del provvedimento dell’Amministrazione traendone la motivata conclusione che non si trattasse di notizie isolate e parcellizzate, ma di un quadro indiziario complessivo valutato in modo approfondito quanto al sotteso pericolo di infiltrazioni mafiose (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., Sez. III, 27 giugno 2019, n. 4431), mediante un adeguato <corsivo>iter</corsivo> logico-argomentativo, prendendo atto che la valutazione del Prefetto sugli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa è caratterizzata da una discrezionalità molto elevata (Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 222).</h:div><h:div>11.4. Il primo motivo deve essere, pertanto, respinto.</h:div><h:div>12. Venendo ora all’esame dell’ulteriore motivo - rubricato nel ricorso come terzo errore revocatorio - il Collegio ritiene, per ragioni di chiarezza, di esaminarlo prioritariamente.</h:div><h:div>12.1. Nella prospettazione della difesa ricorrente l’errore revocatorio, viene individuato per:</h:div><h:div><corsivo>i.</corsivo> non essersi il Collegio avveduto che il provvedimento del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2013, che aveva irrogato al sig. -OMISSIS- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale dell’obbligo di soggiorno, al momento della decisione era stato già annullato e riformato dalla Corte di cassazione (come puntualmente allegato e documentato dall’appellata);ù</h:div><h:div><corsivo>ii. </corsivo>avere, conseguentemente, ritenuto sussistente il ruolo del suindicato soggetto in una “<corsivo>trama relazionale fra la gestione della società appellante e soggetti appartenenti al mondo della criminalità organizzata</corsivo>”.</h:div><h:div>12.2. Ma, sotto tale profilo, ritiene il Collegio che <corsivo>in</corsivo>
				<corsivo>parte qua</corsivo> il ricorso sia inammissibile, non essendo stata provata dalla ricorrente alcuna sussistenza di errore revocatorio e dovendosi, pertanto, condividere l’opinione dell’Amministrazione, là dove ha rilevato che “<corsivo>per questa parte la società ricorrente intende sollecitare un non consentito terzo grado di giudizio</corsivo>”.</h:div><h:div>L’ininfluenza di siffatta argomentazione difensiva della -OMISSIS-, ai fini del decidere, risulta pienamente confermata dalla piana lettura della sentenza gravata, là dove emerge con evidenza che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) il richiamo al provvedimento del Tribunale di Napoli del 2013 era fatto nella parte iniziale della motivazione, allorché si stavano semplicemente riepilogando gli argomenti posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio appello;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) non appare esservi un rapporto di diretta derivazione causale tra il richiamo del predetto provvedimento e la conclusione raggiunta circa il ruolo determinante del sig. -OMISSIS- quale tramite tra la società e la criminalità organizzata, conclusione che viene raggiunta solo nella parte finale della motivazione e manifestamente sulla scorta dell’insieme degli elementi allegati e documentati all’Amministrazione appellante (e non esclusivamente del suindicato provvedimento del 2013);</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) conseguentemente non vi è prova oggettiva dell’errore lamentato dalla ricorrente, potendo essersi verificato non che il Collegio non si sia avveduto della sopravvenuta riforma del provvedimento del Tribunale di Napoli, ma semplicemente che di tale evento non sia stata fatta menzione perché ritenuto irrilevante ai fini delle conclusioni raggiunte (sulla base, come detto, di un più ampio complesso di elementi;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) pertanto, qualsiasi elemento di criticità o opinabilità dedotto dalla ricorrente, sarebbe in ogni caso da ascrivere alla categoria degli errori logici o di diritto, ontologicamente estranei al perimetro del giudizio di revocazione.</h:div><h:div>12.3. <corsivo>In parte qua, </corsivo>dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile in accoglimento della puntuale eccezione delle Amministrazioni appellate.</h:div><h:div>13. Con il secondo motivo, ancora, l’odierna ricorrente denuncia un secondo errore revocatorio lamentato nel ricorso, riguardante l’omesso esame dei motivi rimasti assorbiti in primo grado, che l’odierna ricorrente aveva ritualmente riproposto in appello ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a..</h:div><h:div>In particolare, -OMISSIS- aveva proposto, nel primo grado di giudizio, due motivi di censura allegatamente non esaminati dal Tribunale: il primo, di ordine processuale concernente la violazione delle garanzie procedimentali; l’altro, di natura sostanziale.</h:div><h:div>13.1. La censura non è destituita di giuridico fondamento, quanto al piano rescindente e limitatamente al suesposto primo motivo, assorbito dal primo giudice.</h:div><h:div>Osserva, anzitutto, il Collegio che, seppure in termini astratti, deve riconoscersi che di esso nella sentenza gravata non si fa menzione, con la conseguenza che l’omesso esame di una censura, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2015 n. 5657), può configurare errore di fatto revocatorio <corsivo>ex </corsivo>art. 395, n. 4, c.p.c., allorché emerga che è derivato da svista del giudicante ovvero come nella specie è avvenuto da una mera dimenticanza.</h:div><h:div>13.2. Tuttavia, la prospettazione della -OMISSIS- ricorrente è condivisa dal Collegio solo limitatamente alla riproposta censura, riguardante la violazione delle garanzie partecipative.</h:div><h:div>13.2.1. Emerge invero <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla sentenza di primo grado che: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) l’originaria ricorrente aveva sviluppato nel ricorso introduttivo due ordini di censure, uno avente natura “procedimentale”, ossia sulla violazione delle norme in materia di partecipazione e, l’altro, di  carattere “sostanziale”, attinente al difetto di istruttoria e di motivazione; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) il primo giudice ha riconosciuto carattere “<corsivo>assorbente</corsivo>” al secondo ordine di censure, accogliendo l’impugnazione sulla base di esso e omettendo di pronunciarsi sul primo.</h:div><h:div>13.2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che la società originaria ricorrente, ferma restando la riproposizione del primo ordine di censure, ha operato una sorta di “scissione”, assumendo (v. pagg. 23-24 del ricorso) che il primo giudice si sarebbe pronunciato solo su alcuni dei “<corsivo>profili</corsivo>” in cui era possibile suddividere il secondo motivo di impugnazione, e non su altri.</h:div><h:div>Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio, dovendosi invero ritenere che il primo giudice, una volta che ha vagliato il primo motivo accogliendolo, lo abbia deciso nella sua globalità.</h:div><h:div>In altri termini non risulta ragionevole operare distinzioni, nell’ambito di un medesimo motivo di ricorso, tra “<corsivo>profili</corsivo>” di doglianza esaminati e non esaminati, in quanto ciò creerebbe difficoltà in sede di applicazione dell’articolo 101, comma 2, c.p.a. ed <corsivo>a fortiori</corsivo> in sede di revocazione.</h:div><h:div>In altri termini, diversamente ragionando, ossia assumendo che, qualora il giudice ometta di pronunciarsi su ciascun singolo tema o argomento sviluppato dalle parti in un unico motivo di censura, si è in presenza di “assorbimento” in senso tecnico, si perverrebbe alla conclusione di rendere evanescente l’effetto devolutivo dell’appello, onerando le parti della riproposizione espressa di qualsiasi profilo o argomento che non trovi espresso riscontro nella sentenza appellata.</h:div><h:div>Correlativamente, lo strumento della revocazione sarebbe trasformato in un rimedio per vero ipertrofico per omessa pronunzia, il che non appare ragionevole e coerente con la finalità del ridetto mezzo di impugnazione straordinaria.</h:div><h:div>13.2.3. Del resto, anche sul piano testuale ciò che può essere assorbito o non esaminato e risottoposto al giudice d’appello ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a. sono essenzialmente le “<corsivo>domande</corsivo>”, e per estensione i motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 27 aprile 2015, n. 5), ma non anche i singoli “<corsivo>profili</corsivo>” e argomenti sviluppati all’interno di un medesimo motivo di impugnazione.</h:div><h:div>Nella specie, dunque, di assorbimento in senso tecnico - con conseguente rituale riproposizione - può parlarsi essenzialmente con riguardo al primo ordine di censure; laddove, invece, esso deve senz’altro escludersi con riguardo al secondo, dovendo ritenersi che le decisioni assunte su di esso, ossia di accoglimento in primo grado e di reiezione in secondo grado, abbiano consumato la <corsivo>potestas judicandi</corsivo>, inglobando, in ogni, caso l’esame del motivo <corsivo>de quo</corsivo> in tutte le sue componenti.</h:div><h:div>13.3. Ciò premesso, e limitando dunque l’esame al motivo suindicato di carattere procedimentale, va anzitutto detto che esso pur non essendo stato effettivamente esaminato è stato introdotto nel presente contenzioso che sconta l’applicazione <corsivo>ratione temporis</corsivo> del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella versione anteriore alle recenti riforme che hanno introdotto il comma 2-<corsivo>bis</corsivo> nell’articolo 92.</h:div><h:div>Ciò premesso, il motivo va ritenuto infondato nel merito, dovendosi richiamare la pacifica giurisprudenza in tema di “attenuazione” del diritto al contraddittorio a fronte delle esigenze di difesa sociale sottese alla disciplina delle misure interdittive antimafia, aggiungendosi la manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità e/o incompatibilità comunitaria sollevate dalla ricorrente.</h:div><h:div>Ed invero, la delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare anche un’attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, come chiarito dalla stessa Corte di giustizia UE nella sua giurisprudenza (cfr. Corte cost., sent. n. 309 del 1990 e sent. n. 71 del 2015), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (articolo 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565). </h:div><h:div>Quanto poi alla questione comunitaria, è sufficiente rammentare che la Corte di giustizia UE, sez. IX, con ordinanza del 28 maggio 2020 (causa C-17/20), si è pronunciata con una decisione in rito, dichiarando irricevibile la domanda pregiudiziale proposta dal T.A.R. Puglia sullo specifico profilo che qui interessa, ma al tempo stesso ha affermato che il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che “<corsivo>queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti</corsivo>” (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata) e, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, seppure ad altri fini (la compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario), ha di recente ribadito che “<corsivo>il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici</corsivo>” (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37).</h:div><h:div>Conseguentemente il principio del contraddittorio, valevole in ambiti ordinari, in materia di interdittiva può e deve essere ragionevolmente bilanciato, anche attraverso il suo ridimensionamento, così da dare ingresso ad interessi antagonistici di pari rango dettati dalla necessità di arginare il fenomeno mafioso che, per la sua estrema insidiosità, aumenta gravemente il rischio di vanificare il complesso lavoro degli organi deputati alle indagini. </h:div><h:div>L’esigenza di assicurare il suddetto bilanciamento aveva indotto il legislatore, fino alle modifiche introdotte dall’articolo 48, comma 1, lett. <corsivo>a</corsivo>), n. 2), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a non prevedere, all’interno del sistema regolatorio conchiuso del codice antimafia, l’obbligo di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento evidentemente in ragione del fatto che più si avanzano le garanzie partecipative più è concreto il rischio che la <corsivo>discovery </corsivo>anticipata di elementi o notizie a disposizione degli inquirenti ponga nel nulla gli sforzi e le risultanze raggiunte. Tanto proprio a cagione della natura subdola, insidiosa, a volte silente, del fenomeno mafioso posto che l’autorità amministrativa, nelle parole della Corte costituzionale, ha il compito di “<corsivo>prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento</corsivo>” (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57), rapidità necessitata dalla capacità delle mafie di rimescolare gli elementi disponibili fino a far scomparire quelle che già erano tracce, sintomi, segni di conoscenza spesso solo indiretta.</h:div><h:div>Di conseguenza, anche la circostanza evidenziata dalla ricorrente (incidenza dell’interdittiva sulla fruizione di benefici comunitari), che in tesi dovrebbe consentire nella specie di superare le ragioni addotte nel 2020 dalla Corte a sostegno dell’irricevibilità della questione, sono elise dalla manifesta infondatezza della questione come è possibile ritenere alla stregua della già esistente (e copiosa) giurisprudenza della stessa Corte di giustizia in materia.</h:div><h:div>14. In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.</h:div><h:div>15. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità delle questioni analizzate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, nonché delle persone fisiche ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simonpietro Ferrara</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>