<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220784420230323205127279" descrizione="" gruppo="20220784420230323205127279" modifica="21/04/2023 16:29:08" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ristor Plus S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="07844"/><fascicolo anno="2023" n="04115"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220784420230323205127279.xml</file><wordfile>20220784420230323205127279.docm</wordfile><ricorso NRG="202207844">202207844\202207844.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1072 Giovanni Pescatore\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>21/04/2023 10:43:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>17/04/2023 17:48:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Presidente FF</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonella De Miro,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01036/2022, resa tra le parti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2022, proposto dalla società Ristor <corsivo>Plus</corsivo> s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano di San Giuseppe;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’odierna appellante società Ristor <corsivo>Plus</corsivo> s.r.l. è una società operante da anni nel servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia nel territorio del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in virtù dell’accordo negoziale 8 ottobre 2012, rep. n. 743. </h:div><h:div>Con la determinazione dirigenziale n. 151/2006, l’Ente comunale ha affidato alla società appellante il visto servizio, avendo aderito il Comune intimato alla procedura concorsuale per la formazione di un <corsivo>PIRP</corsivo>, indetta dalla Regione Puglia giusta delibera n. 870 del 2006.</h:div><h:div>Ristor Plus ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, la nota n. 11613 del 2021, a mezzo della quale l’Ente civico ha accolto soltanto parzialmente l’istanza di revisione dei prezzi da essa proposta ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento. Il primo giudice ha, in particolare accolto il ricorso, nella parte in cui ha disposto: “che il corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice in forza del contratto rep. 743/2012 sia sottoposto a rivalutazione esclusivamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”; contestualmente ritenendo tuttavia “privo di fondamento il preteso incremento del corrispettivo, per quel che concerne il costo del personale, alla luce delle variazioni del costo orario del lavoro”.</h:div><h:div>Nel primo grado del giudizio si è costituito il comune di San Marzano di San Giuseppe per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1036 del 22 giugno 2022 ha - per la parte oggetto di gravame - respinto il ricorso, facendo richiamo alla costante giurisprudenza in base alla quale <corsivo>l’indice FOI</corsivo> costituisce il limite massimo oltre il quale – salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa – essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Cons. Stato, Sez. III, 20 novembre 2015, n. 5291). </h:div><h:div>Avverso tale sentenza ha proposto appello Ristor <corsivo>Plus </corsivo>deducendo tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di San Marzano di San Giuseppe per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Nella udienza pubblica del 23 marzo 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>L’appello è infondato. </h:div><h:div>Il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dal Comune di San Marzano di San Giuseppe, essendo il ricorso infondato nel merito.</h:div><h:div>Tanto premesso, con il primo, articolato, motivo di appello (pp. 9-17 del ricorso) l’odierna società ricorrente lamenta <corsivo>l’error in iudicando</corsivo>, la violazione e la falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs. n.163 del 2006; la violazione dell’art.115 del d.lgs. n.163/2006; la violazione e la falsa applicazione degli artt.  1 e 3 della L. n.241/1990 e il difetto di motivazione della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Errerebbe il primo giudice nel limitare il meccanismo di revisione al visto indice <corsivo>Istat Foi,</corsivo> “pulizia al soccorso di materiali”, escludendo, nel contempo, l’invocata revisione con riguardo al “costo della manodopera”, sul presupposto della asserita assenza di referenti normativi o convenzionali in grado di giustificare questa parte della domanda.</h:div><h:div>In estrema sintesi, la società appellante invoca l’applicazione delle tabelle ministeriali per la revisione - distinta e autonoma - del costo della manodopera.</h:div><h:div>Il motivo va disatteso.</h:div><h:div>Si devono infatti condividere le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, il quale ha rilevato, sulla scorta della giurisprudenza prevalente, che la voce del <corsivo>costo del lavoro</corsivo> è già inclusa nel costo del pasto, dovendosi altrimenti ritenere alquanto problematico il suo scorporo ai soli fini della revisione.</h:div><h:div>Del tutto condivisibilmente l’Amministrazione  ha respinto la voce <corsivo>costi del personale</corsivo>, perché si tratta di costi  che ineriscono <corsivo/>a  <corsivo>eventi ordinari e prevedibili per una impresa qualificata del settore specifico</corsivo>, come confermato dalla nota 11613 del 2021; i costi che riguardavano “l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, sono stati invece riconosciuti alla Ristor Plus proprio in quanto, gli stessi non potevano ritenersi altrettanto prevedibili. </h:div><h:div>Analogamente, sul versante giurisprudenziale è stato chiarito  che  “il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede anzitutto che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'Istat sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti;… ma la giurisprudenza consolidata ha  altresì chiarito che:  la revisione va calcolata utilizzando l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato dall’ISTAT, con esclusione dell’incremento dei costi per l’Impresa derivanti da altri fattori, quali l’aumento del costo del lavoro, ove la stessa non adduca e dimostri di avere effettivamente subito detto incremento dei costi (cfr. la sentenza della sez. V di questo TAR del 6/7/2016 n. 3403: “"ai fini della quantificazione della somma dovuta dalla p.a. a titolo di revisione prezzi deve essere applicato in via suppletiva, ai sensi dell'art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537, l'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale" tale "indice ... costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale" (Cons. di St., sez. V, 20.11.2015, n. 5291)</h:div><h:div>Nella specie, tale dimostrazione circa l’inadeguatezza degli indici ordinari non è stata peraltro fornita da Ristor Plus e, conseguentemente, va disattesa l’istanza articolata su questo specifico presupposto<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>In altri termini, al di là dell’obiettiva richiamata problematicità relativa allo scorporo del costo del lavoro da quello del pasto, tale limite massimo non può essere oltrepassato a meno che – come detto – non ricorrano circostanze eccezionali che devono, tuttavia, essere compiutamente provate dall'impresa interessata. </h:div><h:div>Del resto, come è stato puntualmente rilevato dalla difesa comunale,  il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture delineato dal visto art.115 postula - ai fini della revisione – la conduzione di un’istruttoria fondata sui dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’Istat circa l’andamento dei prezzi dei servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti.</h:div><h:div>Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1309 del 2016) la pubblica amministrazione deve infatti attenersi all’indice Istat, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell’istituto che è volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, l’esigenza della Pubblica Amministrazione di non sconvolgere il proprio quadro finanziario.</h:div><h:div>Per le ragioni sopra esposte, si deve pertanto ritenere infondato il motivo di censura in esame.</h:div><h:div>L’appellante con il secondo motivo di gravame deduce, ancora, l’erroneità della sentenza gravata per avere il primo giudice disatteso la revisione del corrispettivo in violazione degli accordi negoziali intercorsi fra le parti.</h:div><h:div>Anche questo motivo è infondato perché, da un lato, le regole che governano la revisione dei prezzi devono seguire, come detto, un <corsivo>iter procedurale</corsivo> ben delineato dalla legge, che non può prescindere dalla pubblicazione di dei dati da parte dell’Istat; dall’altro, perché l’articolo 115 del decreto legislativo 163 del 2006, così come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 19.6.2009 n.4079), rappresenta una norma imperativa in grado di sostituirsi <corsivo>ope legis</corsivo> ad eventuali pattuizioni contrarie dei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di gravame, ancora, l’appellante contesta la sentenza del Tribunale per avere respinto erroneamente, a suo dire, il profilo di censura dell’originario ricorso concernente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, nella parte in cui non avrebbe considerato l’eccezionalità della emergenza pandemica quale evento straordinario ed imprevedibile autonomamente idoneo a giustificare l’invocata revisione anche del costo della manodopera.</h:div><h:div>La doglianza della ricorrente risulta infondata non solo perché l’aumento del costo della manodopera costituisce elemento del tutto fisiologico dei contratti di durata; ma anche perché la crisi pandemica, con le implicazioni restrittive che ne sono derivate nel settore scolastico, ha prodotto la prolungata chiusura delle mense scolastiche, di tal che deve escludersi che essa possa avere determinato riflessi di costo pregiudizievoli sull’esercizio dell’attività di impresa della appellante.</h:div><h:div>Con il quarto motivo Ristor plus lamenta, infine, l’omessa pronuncia del Tribunale relativamente alla dedotta illegittimità del diniego di revisione anche in relazione alla violazione delle garanzie procedimentali (art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della legge 241 del 1990)</h:div><h:div>In disparte il rilievo che l’istanza di revisione della ricorrente è stata, seppur parzialmente, accolta, l’infondatezza dei motivi replicati in appello rende evidente che, quand’anche il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della legge 241 del 1990 fosse stato comunicato all’interessata, l’esito della vicenda sarebbe rimasto invariato.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.</h:div><h:div>Le spese del presente grado, stante la complessità delle ragioni esposte, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div><h:div>Rimane definitivamente a carico della società appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Compensa le spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pietro Farci</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>