<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220768620230809132640894" descrizione="" gruppo="20220768620230809132640894" modifica="26/09/2023 18:42:37" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="07686"/><fascicolo anno="2023" n="08641"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220768620230809132640894.xml</file><wordfile>20220768620230809132640894.docm</wordfile><ricorso NRG="202207686">202207686\202207686.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>26/09/2023 18:42:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 24 maggio 2022, n. 6693, resa tra le parti; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7686 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 81283942ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege </corsivo>in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32; </h:div><h:div>Converge S.p.A., Sorint.Lab S.p.A., Bt Italia S.p.A. in proprio e quale mandataria RTI con Enterprise Services Italia S.r.l. e Fastweb S.p.A., Italware S.r.l. in proprio e quale mandataria RTI con Infordata S.p.A., Engineering D. Hub S.p.A. in proprio e quale mandante RTI, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. e di Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Perfetti, dello Stato Pintus, Clarich;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Nell’ambito della più ampia strategia di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione contenuta nel Piano Triennale per l’Informatica 2017 – 2019, Consip S.p.A. bandiva, in data 20 dicembre 2019, una gara per la conclusione di un <corsivo>“Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni”</corsivo>, suddivisa in 11 lotti.</h:div><h:div>1.1. In particolare, il lotto 1, di interesse del presente giudizio, aveva ad oggetto la fornitura di servizi <corsivo>“Public Cloud IaaS e PaaS”</corsivo>, del valore complessivo di € 390.000.000,00, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo la modalità di affidamento dell’Accordo Quadro c.d. multifornitore ex art. 54, quarto comma, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016. </h:div><h:div>2. Nel dettaglio, giova sin d’ora evidenziare che:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> il servizio <corsivo>cloud IaaS</corsivo> (<corsivo>infrastructure as a service</corsivo>) è un modello di <corsivo>servizio cloud</corsivo> in cui la facoltà fornita all’utilizzatore è quella di acquisire elaborazione, memoria, rete e altre risorse fondamentali di calcolo (ivi inclusi sistemi operativi e applicazioni), mentre il servizio <corsivo>PaaS</corsivo> (<corsivo>platform as a service</corsivo>) è un modello di servizio<corsivo> cloud</corsivo> in cui la facoltà fornita all’utilizzatore è quella di distribuire sull’infrastruttura<corsivo> cloud</corsivo> applicazioni create in proprio (oppure acquisite da terzi) utilizzando linguaggi di programmazione supportati dallo stesso fornitore;</h:div><h:div><corsivo>b) </corsivo>ogni concorrente doveva offrire<corsivo>
				</corsivo>servizi<corsivo> cloud </corsivo>messi a disposizione da un unico <corsivo>Cloud Service Provider</corsivo> (ad esempio Amazon o Google o Microsoft)<corsivo>;</corsivo>
			</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> la disciplina di gara prevedeva: i) una prima fase competitiva per la individuazione del miglior concorrente tra le offerte che avevano indicato il medesimo <corsivo>Cloud Service Provider</corsivo> (CSP), salvo il caso in cui per un determinato <corsivo>Cloud Service Provider</corsivo> avesse presentato offerta un solo concorrente (che sarebbe quindi passato, direttamente, alla fase successiva); ii) una seconda fase in cui i migliori selezionati sulla base dei punteggi totali ottenuti (uno per ogni <corsivo>Cloud Service Provider</corsivo>) erano messi in <corsivo>“competizione”</corsivo> tra loro (in base ai criteri di valutazione tecnici ed economici previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara) per individuare gli aggiudicatari con i quali stipulare l’Accordo quadro;</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo> la migliore offerta era individuata sulla base del punteggio complessivo più alto, sommando il <corsivo>“Punteggio Tecnico”</corsivo> (PT) e il <corsivo>“Punteggio Economico”</corsivo> (PE), con un punteggio massimo attribuibile di ottanta punti per l’offerta tecnica e di venti punti per l’offerta economica;</h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo> il capitolato d’oneri prevedeva trenta criteri di valutazione dell’offerta tecnica, alcuni dei quali attributivi di un punteggio discrezionale (il massimo ottenibile da ciascuna concorrente ammontava a 35 punti) ed altri attributivi di un punteggio tabellare (massimo 45 punti); </h:div><h:div><corsivo>f)</corsivo> ciascun criterio di valutazione rientrava nel “perimetro” di competenza di una determinata macro-area tematica, che erano in tutto 10: <corsivo>Provider – Compute – Kubernetes – Storage – Network - Application Platform - Database relazionale - DB non relazionale- Application Platform, Database Relazionale, Database non Relazionale - Developer tools</corsivo>; nella macro-area tematica <corsivo>“Provider”</corsivo> rientravano 11 diversi criteri di valutazione, per un totale nel complesso di 32 punti assegnabili;</h:div><h:div><corsivo>g)</corsivo> all’elemento economico era attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato secondo la seguente formula <corsivo>“concava a punteggio assoluto”</corsivo>: Ci=1-(1-Ri) k. (dove: - la voce <corsivo>“Ci”</corsivo> è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; - la voce <corsivo>“Ri”</corsivo> è il ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; la voce <corsivo>“k”</corsivo> (pari a 2) è il parametro che determina la concavità della curva di punteggio); il ribasso percentuale offerto era calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto, da intendersi come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate, e BA è l’importo totale a base di gara;</h:div><h:div><corsivo>h)</corsivo> l’affidamento degli incarichi (contratti esecutivi) a una delle imprese aggiudicatarie, a valle dell’accordo quadro e durante il suo periodo di vigenza (pari a ventiquattro mesi), era regolato secondo le modalità di cui all’art. 54, quarto comma, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, e cioè (cfr. pag. 123 Capitolato d’oneri): </h:div><h:div>- quanto ai servizi di base di volta in volta richiesti dalle Amministrazioni, alle medesime condizioni (economiche e tecnico prestazionali) stabilite nell’accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, tramite il c.d. <corsivo>“configuratore” </corsivo>che, a seguito dell’inserimento delle specifiche del proprio fabbisogno (<corsivo>id est</corsivo> quantità e qualità dei singoli servizi/prodotti tra quelli oggetto dell’Accordo Quadro) da parte della singola amministrazione, avrebbe calcolato il punteggio tecnico ed economico ottenuto in gara da ciascuna impresa aggiudicataria per lo specifico fabbisogno espresso, secondo le rispettive modalità di calcolo indicate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, individuando così l’impresa esecutrice del singolo incarico; </h:div><h:div>- con riapertura del confronto competitivo (indi all’esito di un’ulteriore selezione tra le sole imprese aggiudicatarie), quanto ad appalti specifici di volta in volta conferiti dalle singole Amministrazioni;</h:div><h:div>- il configuratore, organizzato secondo le categorie sopra riportate (descritte ai paragrafi 2.3 -2.11 del Capitolato tecnico parte speciale del Lotto 1) e mediante il quale le amministrazioni ponderano il proprio fabbisogno rispetto ai servizi di base offerti in gara, è alimentato sia dai punteggi tecnici complessivi assegnati ad ogni aggiudicatario per tutte le categorie, sia dai prezzi delle singole voci di costo dei servizi, così come offerti in gara per ciascun aggiudicatario; in particolare, inserite le specifiche relative alle esigenze dell’amministrazione, il configuratore sommerà il punteggio tecnico ottenuto per il singolo criterio di cui è espressione il fabbisogno dell’Amministrazione al punteggio tecnico conseguito in gara per tutti i criteri di valutazione ricompresi nell’ambito <corsivo>“provider”</corsivo>, mentre per quanto concerne il punteggio economico il configuratore, in relazione allo specifico fabbisogno dell’Amministrazione, valuterà lo sconto che si ottiene applicando i prezzi offerti in gara a partire dai prezzi a base d’asta, assegnando il punteggio economico secondo la sopra indicata formula concava.</h:div><h:div>3. All’esito della gara (cui partecipavano sette operatori economici), con provvedimento del 22 novembre 2021, Consip comunicava l’aggiudicazione dell’accordo quadro per il lotto 1 in favore dei seguenti quattro operatori (ciascuno dei quali risultato miglior concorrente per ogni tecnologia CSP, come previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>), secondo l’ordine di graduatoria basato sul punteggio ottenuto in sede di gara:</h:div><h:div>I) RTI Almaviva- The Italian Innovation Company S.p.A. – Engineering D. Hub S.p.A. (di seguito <corsivo>“Almaviva”</corsivo> o <corsivo>“RTI Almaviva”</corsivo>), con il punteggio totale di 89,938782351;</h:div><h:div>II) BT Italia S.p.A. (punteggio totale 87,258353376);</h:div><h:div>III) Telecom Italia S.p.A. (punteggio totale 85,999234436);</h:div><h:div>IV) RTI Italware S.r.l. – Infordata S.p.A. (punteggio totale 79,84).</h:div><h:div>4. Di tale aggiudicazione e di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, Telecom Italia S.p.A. (di seguito <corsivo>“Telecom”</corsivo>) domandava l’annullamento al T.a.r. del Lazio, con ricorso articolato in tre motivi di impugnazione e poi integrato da motivi aggiunti, dolendosi in particolare che le regole di gara, per come congegnate, avrebbero determinato l’aggiudicazione degli appalti specifici soltanto in favore del RTI Almaviva, primo classificato nella procedura, con quanto ne sarebbe derivato in termini di accresciuto rischio di <corsivo>lock-in</corsivo> tecnologico (cioè di dipendenza delle amministrazioni da un singolo operatore economico), amplificato anche dall’esiguo punteggio attribuito al criterio dell’interoperabilità.  </h:div><h:div>4.1. La ricorrente formulava, quindi, plurime censure di violazione di legge (segnatamente, degli artt. 30 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016), di violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, di violazione del principio di tutela della concorrenza e dei principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione), lamentando altresì difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, perplessità e contraddittorietà, nullità per indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto, censurando anche il contrasto con la delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017, n. 8 nonché con la Comunicazione della Commissione contro il <corsivo>lock in</corsivo> n. 455 del 25 giugno 2013. </h:div><h:div>4.2. La ricorrente lamentava, altresì, una scarsa chiarezza degli atti di gara che ne avrebbe a suo avviso imposto la ripubblicazione da parte di Consip. </h:div><h:div>4.3. Con i successivi motivi aggiunti Telecom arricchiva le censure formulate, lamentando inoltre, in relazione alla valutazione dei requisiti migliorativi, la violazione della normativa speciale di gara, la violazione dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016 e dei principi in materia di valutazione delle offerte, nonché eccesso di potere per <corsivo>“travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione, contrasto con l’interesse pubblico e carenza dell’istruttoria, sotto vari profili”</corsivo>.</h:div><h:div>4.4. Su queste basi, la ricorrente domandava, pertanto, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per equivalente, da quantificare in corso di causa.</h:div><h:div>5. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza di Consip e della controinteressata Almaviva, il Tribunale amministrativo, disattese <corsivo>in limine</corsivo> le eccezioni preliminari di tardività e inammissibilità del gravame, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati nel merito e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.  </h:div><h:div>5.1. In particolare, il Tribunale ha fondato la decisione di rigetto sui seguenti essenziali passaggi argomentativi: </h:div><h:div>- ha ritenuto non illogico né irragionevole il criterio tecnico adottato da Consip, perché volto a privilegiare, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e afferente a servizi di sicurezza informatica destinati a proteggere tutte le pubbliche amministrazioni, il profilo tecnico qualitativo e altresì immune dai vizi denunciati la formula matematica concava adottata per l’assegnazione del punteggio economico, evidenziando poi come non potesse ritenersi frustrata in radice la natura <corsivo>“multi-fornitore”</corsivo> (prescritta dall’art. 54, comma 4, lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016) dell’Accordo quadro, in quanto i contratti esecutivi potranno essere assegnati anche ad imprese diverse da Almaviva, anche se, come è fisiologico nel modello dell’accordo quadro senza la riapertura del confronto competitivo, la prima aggiudicataria avrà verosimilmente maggiori <corsivo>chances</corsivo> di affidamento dei predetti contratti rispetto alle altre imprese che seguono in graduatoria;</h:div><h:div>- ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo del ricorso introduttivo relativo al peso assegnato nel capitolato d’oneri al criterio tecnico dell’interoperabilità, essendo la valutazione dell’Amministrazione sul punto espressione di discrezionalità non illegittimamente esercitata, siccome non manifestamente illogica né irragionevole; </h:div><h:div>- ha considerato infondate anche le censure relative alla scarsa chiarezza della legge di gara, sia perché Consip ha puntualmente reso accessibili <corsivo>online</corsivo> tutti i chiarimenti periodicamente resi, sia perché la ricorrente non ha indicato né gli elementi oscuri di cui si duole né in che modo tali “oscurità” abbiano riverberato effetti negativi sulla propria offerta, mancando sul punto una specifica allegazione;</h:div><h:div>- ha ritenuto non suscettibili di positivo apprezzamento anche i motivi aggiunti afferenti alla valutazione delle offerte della controinteressata perché, contrariamente a quanto sostenuto da Telecom: <corsivo>a)</corsivo> l’offerta del RTI Almaviva <corsivo>“include un sistema di protezione dagli attacchi informatici DDoS, sicché non appare vero che tale sistema venga somministrato soltanto se pagato a parte”</corsivo>;<corsivo> b) </corsivo>le censure mosse dalla ricorrente opinano in merito all’attribuzione dei singoli punteggi denunciati senza travalicare la soglia di ammissibilità del sindacato giurisdizionale; <corsivo>c)</corsivo> il RTI Almaviva ha offerto il servizio EKS idoneo a soddisfare quanto richiesto dagli atti di gara.</h:div><h:div>6. Contro la sentenza Telecom ha proposto appello, affidandolo a sei motivi di impugnazione con cui ha sostanzialmente reiterato le corrispondenti doglianze formulate in primo grado col ricorso introduttivo e con i tre motivi aggiunti, a suo avviso erroneamente apprezzate e ingiustamente respinte dal Tribunale.  </h:div><h:div>Ha quindi riproposto le domande demolitorie e risarcitorie formulate in primo grado, oltre a formulare, in subordine, specifiche istanze istruttorie. </h:div><h:div>6.1. Anche nel giudizio di appello promosso da Telecom si sono costituite Consip e Almaviva, insistendo per il rigetto del gravame, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza. </h:div><h:div>6.2. All’udienza pubblica del 9 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appello proposto Telecom torna a contestare le regole di gara stabilite da Consip per l’affidamento di servizi di informatizzazione volti a supportare le Pubbliche Amministrazioni nel processo di trasformazione digitale e migrazione al<corsivo> cloud</corsivo>, secondo la formula dell’accordo quadro multi aggiudicatario c.d. misto (con l’alternativa tra la riapertura del confronto competitivo in fase di appalto specifico e l’uso del c.d. “configuratore” per gli ordinativi), lamentando che essa appellante, benché formalmente tra le aggiudicatarie dell’Accordo quadro, non potrebbe di fatto risultare affidataria dei contratti applicativi, in quanto il sistema di gara predisposto dalla stazione appaltante li attribuirebbe nella quasi totalità dei casi al primo graduato RTI Almaviva, pur avendo quest’ultimo offerto servizi sostanzialmente equivalenti a quelli di Telecom sul piano tecnico-prestazionale, ma di gran lunga più costosi e meno competitivi sotto il profilo economico. </h:div><h:div>1.1. In tal modo, il sistema di gara congegnato da Consip finirebbe con l’attribuire al RTI Almaviva, primo degli aggiudicatari dell’accordo quadro, un indebito vantaggio competitivo, producendo un effetto distorsivo della concorrenza in forza del meccanismo sottostante al configuratore e della formula concava di attribuzione del punteggio economico prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, che, in uno ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (calibrati assegnando un eccessivo peso all’ambito <corsivo>provider</corsivo>), avrebbe sterilizzato la componente economica (già compressa nel limite del solo 20% del punteggio complessivo), privandola di qualsiasi rilevanza (posto che all’aumentare del ribasso offerto tenderebbe a diminuire l’incremento del punteggio economico associato), precludendo così alle imprese concorrenti di “competere sul prezzo”, compensando un’offerta tecnica di poco inferiore rispetto a quella prima classificata con una ben più conveniente offerta economica.</h:div><h:div>1.2. Al contempo, sarebbe così vanificato lo stesso intento perseguito con l’indizione della gara in questione, ossia quello di prevenire il rischio del c.d. <corsivo>lock-in</corsivo> mediante la differenziazione dei servizi e dei sistemi operativi offerti dagli aggiudicatari, e frustrata in radice la natura <corsivo>“multi fornitore”</corsivo> (prescritta dall’art. 54, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 50 del 2016) dell’accordo quadro.</h:div><h:div>1.3. Telecom contesta poi la sentenza per non aver accertato che i criteri adottati da Consip sarebbero inidonei a prevenire il rischio del c.d. <corsivo>lock-in</corsivo> anche sotto altro profilo (secondo motivo), oltre che per non aver stigmatizzato la poca chiarezza degli atti di gara (terzo motivo). </h:div><h:div>1.3. Infine, con ulteriori tre ordini di doglianze, l’appellante critica le statuizioni della sentenza che hanno respinto le censure formulate coi motivi aggiunti concernenti i punteggi assegnati all’offerta del RTI Almaviva in merito ad alcuni criteri di valutazione della componente tecnica.  </h:div><h:div>2. Per converso, le appellate evidenziano che le regole di gara, garantendo la presenza di una pluralità di <corsivo>cloud service provider</corsivo> nel novero degli aggiudicatari, mirano ad evitare il <corsivo>lock in</corsivo> tecnologico paventato dall’appellante, sebbene la presenza di tante imprese aggiudicatarie per quanti sono i<corsivo> cluster</corsivo> offerti non possa di per sé implicare per le medesime la certezza  di affidamento di una quota di contratti esecutivi, ciò dipendendo- come è naturale che sia- dalle specifiche dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni aderenti all’accordo quadro nonché dal posizionamento del concorrente nella graduatoria di merito, sulla base del punteggio ottenuto in sede di gara e della qualità dell’offerta presentata.  </h:div><h:div>2.1. Nel caso di specie Telecom non potrebbe quindi dolersi del più esiguo numero di contratti specifici che le saranno affidati in quanto ciò dipenderebbe- come correttamente riconosciuto dalla sentenza appellata- non dall’asserito effetto distorsivo delle regole di gara (<corsivo>i.e.</corsivo> dall’irragionevolezza delle formule utilizzate e dal funzionamento del configuratore), ma in tesi solo dal fatto che il punteggio attribuitole, all’esito della prima fase selettiva per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, è risultato inferiore per entrambi i profili- tecnico ed economico- a quello conseguito dal RTI Almaviva, in relazione a componenti essenziali dei servizi <corsivo>cloud</corsivo>.</h:div><h:div>2.2. Anche la formula matematica di determinazione del punteggio economico non meriterebbe le critiche rivolte dall’appellante, tanto più che l’utilizzo di una formula c.d. lineare avrebbe finanche aumentato il divario tra le due offerte, a vantaggio del RTI Almaviva. </h:div><h:div>2.4. Consip ribadisce poi di aver efficacemente perseguito gli obiettivi cui è preordinato l’intero impianto di gara, ovvero quello di mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni il maggior numero di tecnologie <corsivo>cloud</corsivo> distinte (rappresentate dai vari CSP), al fine di individuare, attraverso una comparazione basata su criteri oggettivi, la migliore tecnologia in relazione alle proprie specifiche esigenze e di selezionare la migliore offerta in termini tecnico-economici, così da garantire l’effettiva concorrenza, sulla base di un meccanismo di valutazione che, pur privilegiando la qualità delle offerte, non ha tuttavia affatto trascurato la componente economica, evitando soltanto che la procedura di gara potesse tradursi nella mera spartizione di quote di mercato tra <corsivo>i cloud service provider</corsivo> (ovvero tra i loro rivenditori), in modo slegato dalle effettive risultanze del confronto competitivo. </h:div><h:div>2.5. In questa ottica si collocherebbe la scelta della stazione appaltante di selezionare in una prima fase più operatori economici aggiudicatari secondo il paradigma normativo di cui all’art. 54, comma 4, del codice dei contratti pubblici, rimettendo poi alla singola Amministrazione la facoltà di affidare il contratto esecutivo, al verificarsi delle relative condizioni oggettive, senza la riapertura del confronto competitivo, mediante ordinativi (all’aggiudicatario individuato come migliore offerente sulla base della combinazione imputata nel configuratore, a seguito di una richiesta di una pubblica amministrazione espressa in termini di servizi, sottoservizi e quantità relative), o con riapertura del confronto competitivo, tramite appalto specifico.</h:div><h:div>2.6. Sempre in questa prospettiva non sarebbe neppure illegittimo riconoscere astrattamente maggiori <corsivo>chances</corsivo> di aggiudicazione dei contratti esecutivi agli operatori che sono risultati migliori offerenti nella prima fase della selezione, ciò non escludendo che nel corso della esecuzione contrattuale le Amministrazioni si rivolgeranno alternativamente a tutti gli aggiudicatari, come dimostra l’esistenza di plausibili combinazioni di elementi di servizio (effettivamente corrispondenti a potenziali fabbisogni di Amministrazioni aderenti all’accordo quadro) per le quali l’offerta specificamente migliore risulta quella della seconda o della terza classificata, quantunque non sia allo stato possibile stabilire - <corsivo>ex ante</corsivo> e con assoluta certezza- quale operatore riceverà il maggior numero di ordinativi, ciò dipendendo in concreto dai fabbisogni che verranno, di volta in volta, inseriti nel configuratore dall’Amministrazione che emetterà l’ordine.</h:div><h:div>2.7. Il complesso delle esposte argomentazioni confermerebbe la ragionevolezza dell’impianto di gara, positivamente apprezzato anche dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato- AGCM, nel parere reso a seguito del procedimento avviato in data 15 luglio 2020, su segnalazione di altro operatore economico (il CSP Oracle s.r.l., posizionatosi poi tra gli aggiudicatari mediante il proprio rivenditore RTI Italware- Infordata). </h:div><h:div>2.7. Le appellate hanno poi eccepito l’inammissibilità delle censure formulate con tutti e tre i motivi aggiunti formulati in primo grado, che si risolverebbe in una sostanziale rilettura delle offerte tecniche considerate, pretendendo di sostituire il proprio personale giudizio a quello formulato dalla commissione, senza che vengano in rilievo macroscopici profili di illogicità o irragionevolezza della valutazione effettuata.</h:div><h:div>3. Così sintetizzate le opposte tesi, ritiene il Collegio che la causa si presenti matura per la decisione, sicché vanno anzitutto disattese le istanze istruttorie formulate in subordine dall’appellante di disporre verificazione o consulenza tecnica d’ufficio <corsivo>“sul funzionamento del configuratore e sull’applicazione della formula alle classi più frequenti di fabbisogno delle amministrazioni utenti”</corsivo> e di ordinare a Consip <corsivo>“l’esibizione e la produzione in giudizio degli ordinativi relativi ai contratti esecutivi in attuazione dell’Accordo Quadro”</corsivo>.</h:div><h:div>3.1. Entrambe le richieste non sono, infatti, utili ai fini della decisione in quanto, per il giudizio di legittimità delle regole di gara predisposte dalla stazione appaltante, ciò che rileva, per quanto più diffusamente si esporrà in prosieguo, è la comprovata esistenza di ipotesi (non contestate) in cui anche aggiudicatari diversi dal RTI Almaviva, primo classificato, possono risultare affidatari dei contratti applicativi, secondo le modalità e la <corsivo>ratio</corsivo> dell’accordo quadro c.d. multifornitore. </h:div><h:div>3.2. Anche il documento da ultimo prodotto dall’appellante (il verbale del Comitato tecnico dell’Accordo quadro) non conduce a diverse conclusioni, in quanto, come bene evidenziato dal RTI Almaviva nella memoria di replica per l’udienza pubblica, tale documento, da un lato, conferma che anche altri aggiudicatari possono stipulare contratti esecutivi ed essere contattati dalle amministrazioni che manifestino interesse per i servizi dell’Accordo quadro, dall’altro evidenzia che lo scarso utilizzo dell’Accordo quadro da parte delle amministrazioni dipende da circostanze, in larga parte sopravvenute, che non hanno attinenza con il sistema di gara e non riguardano, pertanto, le questioni poste dai motivi di appello. </h:div><h:div>4. Tanto premesso, l’appello è infondato, non meritando la sentenza di prime cure le critiche che le sono rivolte.  </h:div><h:div>5. Nel procedere all’esame delle singole doglianze, in primo luogo si osserva che non può essere condiviso il primo motivo di gravame che sostiene l’erroneità della sentenza (per <corsivo>“difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione; difetto di istruttoria e travisamento di fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016”</corsivo>) nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, volto a censurare sia i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici sia la formula “concava” di determinazione dei punteggi economici.</h:div><h:div>5.1. Secondo l’appellante la sentenza di prime cure avrebbe errato nel ritenere, con motivazione apparente e contraddittoria, oltre che sfornita del supporto di qualsivoglia approfondimento istruttorio in relazione agli esiti derivanti dall’applicazione del configuratore:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> legittimo, in quanto non illogico né irragionevole, il peso attribuito all’ambito “Provider” laddove influenza il punteggio tecnico di ogni affidamento, in modo da assegnare gli ordinativi di seconda fase prevalentemente al R.T.I. Almaviva; </h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> non manifestamente irragionevole la formula concava di attribuzione del punteggio economico, che attribuisce minore rilevanza all’aumento della differenza del ribasso del prezzo; </h:div><h:div>c) non irragionevole il fatto che in taluni scenari di fabbisogno il contratto sarà ineluttabilmente affidato alla prima aggiudicataria, essendovi anche <corsivo>“scenari di fabbisogno a fronte dei quali il contratto sarà affidato alla stessa ricorrente (oppure alla seconda classificata)”</corsivo>.</h:div><h:div>5.2. In particolare, ad avviso dell’appellante il primo giudice avrebbe:</h:div><h:div>- omesso di considerare le puntuali analisi e simulazioni tecnico-matematiche fornite da Telecom nel giudizio di primo grado, volte a dimostrare, sulla base di diversi fabbisogni <corsivo>“rappresentativi” </corsivo>di servizi informatici comunemente espressi dalle pubbliche amministrazioni,  l’irragionevole <corsivo>“effetto di normalizzazione”</corsivo> dei punteggi tecnici nonché le connesse distorsioni competitive e anticoncorrenziali (derivanti dal fatto che all’operatore col maggior punteggio nell’ambito <corsivo>provider</corsivo> si attribuiscano sempre punteggi aggiuntivi, riconoscendogli così una sorta di <corsivo>“rendita di posizione”</corsivo>, a prescindere da qualsivoglia miglioramento qualitativo o economico dei servizi offerti);</h:div><h:div>- trascurato la sostanziale elisione della componente economica, resa del tutto irrilevante dalla formula eccessivamente concava di attribuzione dei punteggi economici;</h:div><h:div>- travisato gli obiettivi sottesi alla gara (tra cui quello di non trascurare la componente economica dell’offerta), la disciplina posta dal decreto legislativo n. 50/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (che consente alle stazioni appaltanti anche di far competere i concorrenti sui soli criteri qualitativi, purché ad un prezzo fisso) e la logica multi-fornitore sottesa all’accordo quadro per cui è causa;</h:div><h:div>- ritenuto erroneamente che la complessiva irragionevolezza del sistema di gara possa esser “bilanciata” da isolati affidamenti di contratti applicativi a favore della ricorrente. </h:div><h:div>5.3. Ritiene, invece, il Collegio che le statuizioni della sentenza di prime cure sono corrette e meritevoli di conferma.  </h:div><h:div>5.4. La sentenza appellata ha anzitutto puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, a partire da quanto dispone il 61° considerando della direttiva 2014/24/UE a mente del quale: “<corsivo>le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell’ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico e in cui sono riportati tutti i termini. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ottenere lavori, servizi o forniture specifici contemplati dall’accordo quadro, o richiedendoli da uno degli operatori economici determinato in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti, o aggiudicando un appalto specifico per i lavori, i servizi e le forniture in questione in base a una mini-gara tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro”</corsivo>.</h:div><h:div>5.5. La sentenza ha quindi esattamente constatato che a valle di un accordo quadro multi-fornitore l’Amministrazione può affidare lavori, servizi e forniture con due modalità tra loro alternative, e cioè o effettuando una mini-gara tra le imprese che hanno ottenuto l’aggiudicazione dell’accordo quadro (c.d. affidamento con confronto competitivo) oppure procedendo ad affidamenti diretti e senza gara alle imprese aggiudicatarie <corsivo>“in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti”</corsivo> (c.d. affidamento senza confronto competitivo).</h:div><h:div>Ha poi rilevato che questo assetto regolatorio è stato integralmente recepito dalla norma dell’art. 54, quarto comma, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, nella quale è ulteriormente precisato che <corsivo>“la scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro”</corsivo>.</h:div><h:div>5.6. In secondo luogo, la sentenza appellata, acclarato che l’Amministrazione può dunque ricorrere ad affidamenti senza gara alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro purché tali affidamenti avvengano <corsivo>“in base a criteri oggettivi”</corsivo> predefiniti <corsivo>ex ante</corsivo> dagli atti di gara, ha correttamente ritenuto che nel caso di specie queste regole certe (che di volta in volta consentano di individuare <corsivo>ex ante</corsivo> l’impresa, tra quelle aggiudicatarie dell’accordo quadro, legittimata a stipulare il singolo contratto) sono chiaramente declinate nell’art. 24 del Capitolato d’Oneri (paragrafo <corsivo>“affidamento senza la riapertura del confronto competitivo (ordini mediante configuratore”</corsivo>) e attribuiscono a ciascun aggiudicatario (in corrispondenza di ciascuna richiesta di contratto avente ad oggetto uno o più prodotti inclusi nell’accordo quadro):</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> lo specifico punteggio tecnico che l’aggiudicatario in questione aveva conseguito in gara per il criterio di valutazione (o categoria) in cui ricade il fabbisogno espresso dall’Amministrazione;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> il punteggio tecnico che detto aggiudicatario aveva complessivamente conseguito in gara per tutti i criteri di valutazione ricompresi nell’ambito <corsivo>“provider”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> lo specifico punteggio economico che l’aggiudicatario aveva conseguito in gara per il prodotto oggetto di fabbisogno.</h:div><h:div>5.6.1. Su queste condivisibili premesse e considerato inoltre che il punteggio tecnico assegnato nel caso di specie dal <corsivo>“configuratore”</corsivo> risulta influenzato da due distinte componenti, ossia la qualità dello specifico servizio oggetto del singolo contratto esecutivo e la variabile <corsivo>“trasversale”</corsivo> della capacità organizzativa e gestionale del concorrente, il Tribunale, dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla piena discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nell’individuazione dei criteri di gara, ha altrettanto condisivibilmente ritenuto che il fatto che questa seconda variabile- la generale capacità organizzativa e gestionale di ciascun concorrente che è premiata dall’ambito <corsivo>provider</corsivo>- influenzi il punteggio tecnico di ogni affidamento è logico e ragionevole, ove si ponga mente, per un verso, alla sua sostanziale <corsivo>“trasversalità”</corsivo>, e cioè <corsivo>“alla sua indubitabile essenzialità per ogni servizio  offerto (indipendentemente dal suo contenuto)”</corsivo>, per altro verso al fatto che nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha certamente il potere di ponderare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti il minor prezzo. </h:div><h:div>5.6.2. Quel che conta è, infatti, che i criteri prescelti per la valutazione dell’offerta siano pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto messo a gara, oltre che trasparenti e intelligibili, consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta, con la conseguenza che in tale contesto può assumere senz’altro importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l’aggiudicazione del servizio, con il solo limite dell’irragionevolezza o illogicità dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara. </h:div><h:div>5.6.3. Orbene, nel caso di specie, come bene ritenuto dal primo giudice, la scelta di Consip di attribuire al singolo aggiudicatario in sede di configuratore – in aggiunta al punteggio tecnico per la specifica categoria oggetto di affidamento – anche il punteggio tecnico ottenuto in gara per tutti i numerosi criteri di valutazione dell’area <corsivo>“provider”</corsivo>, non esorbita dalla sfera della ragionevolezza ed opinabilità.</h:div><h:div>5.6.4. Infatti, l’ambito <corsivo>“provider”</corsivo> – che assorbe il 40% del complessivo punteggio tecnico – si compone di sotto-voci concernenti: (i) l’organizzazione delle infrastrutture da cui vengono erogati i servizi (criteri R1 ed R2); (ii) gli strumenti messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche per la gestione e monitoraggio dei servizi (criteri R3, R4 ed R7); (iii) le certificazioni di sicurezza possedute dal CSP (criterio R5); (iv) il livello percentuale di disponibilità dei servizi erogati (criterio R13); (v) la capacità di banda, le caratteristiche di affidabilità e sicurezza e la numerosità delle interconnessioni del CSP con i principali nodi della rete Internet (criteri R21 ed R22). </h:div><h:div>5.6.5. Mentre, dunque, i punteggi assegnati negli altri nove ambiti <corsivo>“premiano”</corsivo> la qualità e le caratteristiche tecniche dei singoli servizi offerti, l’ambito <corsivo>“provider”</corsivo> valuta e premia la generale capacità organizzativa e gestionale di ciascun concorrente, oltre alla qualità delle infrastrutture e delle soluzioni messe in campo dai CSP per l’erogazione dei servizi.</h:div><h:div>5.6.6. Ad avviso della Sezione, tale trasversalità giustifica, dunque, il maggior peso riconosciuto a tale categoria nella valutazione dell’offerta tecnica.  </h:div><h:div>5.7. In terzo luogo, la sentenza di prime cure, accertato che Consip ha prestabilito le regole per l’affidamento dei contratti esecutivi e che ha quindi selezionato dei fornitori in virtù delle caratteristiche tecniche ed economiche espresse da ciascuno in sede di gara, ha di conseguenza correttamente escluso che ciò possa comportare assoluta garanzia di affidamento di un determinato numero di contratti nella fase esecutiva per gli aggiudicatari dell’Accordo quadro, a prescindere dal posizionamento ottenuto nella graduatoria di merito sulla base dei rispettivi punteggi tecnici ed economici, attribuiti secondo i criteri individuati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.  </h:div><h:div>5.7.1. Se infatti, come evidenziato, le regole a monte non impediscono agli aggiudicatari dell’Accordo quadro di essere potenzialmente affidatari dei contratti applicativi, è legittimo che tale astratta possibilità venga condizionata alla qualità dell’offerta presentata da ciascun concorrente. </h:div><h:div>5.7.2. Pertanto, dimostrata la possibilità di qualsiasi aggiudicatario di conseguire una quota di contratti esecutivi in seconda fase secondo la natura <corsivo>“multi-fornitore”</corsivo> (prescritta dall’art. 54, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 50 del 2016) dell’accordo quadro <corsivo>de quo</corsivo>, il primo giudice ha correttamente ritenuto che l’impianto di gara è esente dalle censure dedotte.</h:div><h:div>Infatti, il modello dell’accordo quadro senza la riapertura del confronto competitivo è basato “<corsivo>su una dinamica di affidamento dei contratti esecutivi inevitabilmente “agganciata” ai risultati della selezione che ha preceduto l’aggiudicazione dell’accordo quadro”</corsivo>, sì da risultare fisiologico <corsivo>in re ipsa</corsivo> che la prima aggiudicataria abbia maggiori <corsivo>chances</corsivo> di affidamento rispetto alle imprese che seguono in graduatoria. </h:div><h:div>5.7.3. Analoghe considerazioni valgono in ordine al configuratore, che è lo strumento utilizzato per regolamentare l’affidamento dei contratti esecutivi e tramite il quale le pubbliche amministrazioni ponderano il proprio fabbisogno, il cui obiettivo perciò non è quello di garantire una distribuzione degli appalti specifici più o meno omogenea tra gli aggiudicatari dell’accordo quadro, ma di assicurare, nell’ambito della dinamica competitiva, che ciascuna amministrazione appaltante, in funzione del proprio specifico fabbisogno, aggiudichi il contratto all’operatore economico la cui offerta meglio è in grado, sotto il profilo tecnico ed economico, di soddisfare le proprie esigenze.</h:div><h:div>Pertanto, sono corrette le statuizioni della sentenza che hanno evidenziato come il meccanismo apprestato da Consip risulti coerente con lo scopo tipico del configuratore, <corsivo>“che non è quello “perequativo” di distribuire i contratti esecutivi in egual misura tra i più aggiudicatari dell’accordo quadro, bensì quello di traslare su detti contratti i risultati della competizione svoltasi prima dell’accordo quadro”</corsivo>. </h:div><h:div>5.7.4. Le simulazioni prodotte da Telecom non sovvertono le corrette conclusioni cui è pervenuto il primo giudice. </h:div><h:div>5.7.5. Infatti, la sentenza appellata, richiamati i margini di discrezionalità di cui le stazioni appaltanti godono quando definiscono il quadro di regole per l’assegnazione dei contratti scaturenti dall’aggiudicazione di un accordo quadro, ha correttamente escluso che il meccanismo di aggiudicazione degli appalti specifici favorisca soltanto il primo aggiudicatario, essendo invece probabile- anche se allo stato non predeterminabile con certezza in quanto ciò sarà in concreto determinato dalle specifiche esigenze delle singole amministrazioni, ovvero dai fabbisogni di volta in volta inseriti nel configuratore- che una quota non trascurabile di ordinativi risulti appannaggio della seconda classificata e anche della stessa appellante (terza classificata), naturalmente per quelle determinate categorie di prodotti e servizi per i quali tali concorrenti hanno presentato la migliore offerta. </h:div><h:div>5.7.6. Se poi dovessero effettivamente risultare limitati gli ambiti di servizio su cui l’appellante è in posizione utile ad aggiudicarsi ordinativi, ciò non dipende da distorsioni del meccanismo di attribuzione del punteggio, bensì - come comprovato dalle appellate - dal fatto che l’offerta presentata da Telecom è stata valutata dalla stazione appaltante, con giudizio discrezionale immune da profili di erroneità, inferiore rispetto a quella delle offerte concorrenti, sotto profili tecnici ed economici di preminente rilevanza in appalti di servizi <corsivo>cloud</corsivo>, ovvero in relazione a specifici ambiti di valutazione tecnica che rivestono un ruolo centrale rispetto all’oggetto dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivati, quali sono le categorie <corsivo>provider</corsivo> e <corsivo>compute</corsivo>, in un contesto di gara in cui la stazione appaltante ha chiaramente scelto di attribuire un peso preponderante alla qualità dell’offerta. </h:div><h:div>5.7.7. Si è detto, infatti, che la categoria <corsivo>provider</corsivo> valuta, tra l’altro, la qualità delle infrastrutture messe a disposizione dai CSP per l’erogazione dei servizi <corsivo>cloud</corsivo> alle Amministrazioni, il che giustifica il peso (relativamente) maggioritario che ad essa è attribuito nella valutazione tecnica di prima fase e il fatto che nel configuratore essa si comporti da punteggio “trasversale”, utilizzato cioè nell’assegnazione di tutti gli ordinativi, indipendentemente dai servizi specificamente richiesti da ciascuna Amministrazione.</h:div><h:div>Parimenti legittimo, per le spiegate ragioni, è che il punteggio relativo a questa trasversale categoria di valutazione sia poi debitamente “<corsivo>riproporzionato”</corsivo> all’interno del configuratore, nell’ambito del meccanismo di <corsivo>“normalizzazione”</corsivo> dei punteggi tecnici, che rappresenta un passaggio matematico essenziale affinché sia costantemente rispettata, nell’aggiudicazione dei singoli contratti esecutivi, la proporzione di punteggi tecnici ed economici stabilita dalla legge di gara quale criterio di aggiudicazione dell’Accordo quadro. </h:div><h:div>5.7.8. Analogamente, un ruolo centrale riveste la categoria <corsivo>compute</corsivo>, in quanto essa caratterizza i servizi computazionali che, come chiaramente specificato dal Capitolato tecnico speciale lotto 1, sono necessari all’implementazione di tutti i principali servizi <corsivo>cloud</corsivo>; dal che la rilevanza attribuita anche a tale punteggio tra quelli utilizzati all’interno del configuratore.</h:div><h:div>Le appellate hanno poi comprovato come l’offerta di Telecom presenti sempre il prezzo più alto per la componente CPU (c.d. <corsivo>core</corsivo>) che costituisce l’elemento di base per qualsiasi servizio computazionale previsto in gara. </h:div><h:div>5.7.9. Anche il riferimento al rischio di <corsivo>lock in</corsivo> tecnologico non conduce ad opposte conclusioni.</h:div><h:div>Infatti, quand’anche il meccanismo su cui si basa il configuratore finisse per attribuire una quota maggioritaria di appalti specifici a due piuttosto che a tre operatori economici in ragione dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni e della convenienza tecnico-economica delle offerte, non è provato che ciò comporti in alcun modo un fenomeno configurabile quale <corsivo>lock in</corsivo>, implicante la difficoltà di un’Amministrazione che abbia adottato una determinata tecnologia di optare successivamente per una tecnologia differente. </h:div><h:div>5.8. La sentenza è immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto non manifestamente irragionevole la formula concava di assegnazione del punteggio economico, stante la <corsivo>“conclamata volontà di Consip di attribuire rilievo essenziale alle componenti qualitative dell’offerta”</corsivo>, nonché per il fatto che l’appalto in questione <corsivo>“è indubitabilmente contrassegnato da un elevato tasso tecnico”</corsivo>.</h:div><h:div>5.8.1. Infatti, la sentenza, richiamato anche qui il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica e i relativi limiti- nella specie in concreto non travalicati- del sindacato del giudice su tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026), anche con specifico riferimento alle formule matematiche non lineari (o quadratiche) come quella di cui si controverte (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 28 ottobre 2019, n. 7389; Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6065; V, 10 aprile 2018, n. 2185; così Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6639), ha correttamente evidenziato come il criterio in questa sede contestato è finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione (nell’ambito di un criterio di aggiudicazione che riserva, comunque, il venti per cento del punteggio all’offerta economica), allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta nell’ambito di un appalto ad elevato tasso tecnico.</h:div><h:div>5.8.2. Come bene esposto dalle appellate, l’adozione di una formula concava risponde, dunque, a un ragionevole criterio di progressività in base al quale il distacco tra i punteggi economici attribuiti a due concorrenti tende a ridursi (a parità di differenza di prezzi offerti) quanto più i ribassi rispetto alla base d’asta risultino elevati. </h:div><h:div>5.8.3. Infatti, l’adozione di una formula concava fa sì che laddove i ribassi offerti dai concorrenti risultino particolarmente elevati rispetto ai prezzi posti a base d’asta (e dunque siano tali da garantire pienamente la convenienza economica per la stazione appaltante), rilievo relativamente maggiore assuma per contro la componente tecnica, in modo da riconoscer preminenza alle differenze qualitative su componenti essenziali della fornitura. Per converso, ove i ribassi confrontati siano inferiori, relativamente maggiore è il rilievo che la componente economica della valutazione assume rispetto a quella tecnica.</h:div><h:div>5.8.4. In altri termini, il significato sostanziale del criterio di “progressività” insito nella scelta di una formula concava di attribuzione del punteggio risiede nel fatto che il rilievo della componente economica della valutazione diminuisce progressivamente quanto più, all’aumentare dei ribassi offerti, gli obiettivi di convenienza economica della stazione appaltante vengono raggiunti, per cui risulta più conveniente far pesare relativamente di più le differenze di valutazione tecnica.</h:div><h:div>5.8.5. I rilievi di Telecom secondo cui la formula concava svilirebbe le differenze di prezzo risultano poi confutati dalle appellate per gran parte dei prezzi offerti in gara, mentre negli esempi riportati dall’appellante gli effetti contestati sono giustificati, secondo l’illustrato criterio di progressività, dal fatto che entrambi i prezzi confrontati corrispondono, comunque, a ribassi particolarmente elevati, non impedendo dunque l’obiettivo della gara di conseguire risultati economici convenienti.</h:div><h:div>5.8.6. Il complesso di tali considerazioni induce, dunque, a ritenere che la sentenza di primo grado ha correttamente riconosciuto come nel caso di specie <corsivo>“l’esigua differenza di punti percentuali tra il minimo ribasso e il massimo ribasso risulta giustificata …dalla conclamata volontà di Consip di attribuire rilievo essenziale alle componenti qualitative dell’offerta, nonché dal fatto che l’appalto è indubitabilmente contrassegnato da un elevato tasso tecnico”</corsivo>. </h:div><h:div>5.8.7. Anche l’ulteriore considerazione di Telecom circa la possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente attribuendo <corsivo>“all’elemento economico la forma di un ‘costo fisso’, facendo di conseguenza competere i concorrenti su soli criteri qualitativi”</corsivo>, non indebolisce- ma conferma- gli argomenti della sentenza di prime cure.</h:div><h:div>5.8.8. Infatti, se la norma consente alle stazioni appaltanti, ricorrendone i presupposti di legge, finanche di non rendere l’elemento economico oggetto di competizione, non può che considerarsi legittima la scelta di Consip di limitare progressivamente l’impatto della competizione sul prezzo al crescere dei ribassi offerti in gara, tanto più in una gara come quella di specie, in cui è evidente, a partire dal bilanciamento tra il peso di punteggio tecnico ed economico, il prevalente obiettivo di massimizzare la qualità.</h:div><h:div>La sentenza si è così conformata a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene “<corsivo>non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi”</corsivo> (da ultimo, Cons. St., Sez. III, 14 dicembre 2021, n. 8353 e giurisprudenza ivi richiamata) e, applicando correttamente tali coordinate al caso di specie, ha quindi ritenuto che la formula matematica concava di cui si controverte non sia manifestamente irragionevole, in quanto funzionale alla esigenza di attribuire preminente rilievo alle componenti qualitative dell’offerta, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, relativo a servizi di sicurezza informatica destinati a proteggere tutte le pubbliche amministrazioni.</h:div><h:div>Per le ragioni indicate, come ritenuto dalla sentenza, l’esigua differenza di punti percentuali tra il minimo ribasso e il massimo ribasso risulta pienamente giustificata come opzione logica e ragionevole, “<corsivo>soprattutto nell’attuale contingenza temporale”</corsivo>.</h:div><h:div>5.8.9. Vanno altresì confermate le statuizioni di prime cure che hanno acclarato come la funzione di calcolo del punteggio economico utilizzata da Consip (il cui coefficiente K è stato ridotto da 5 a 2 allo specifico scopo di ridurre la concavità della formula) è stata positivamente apprezzata dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come risulta dal parere reso e versato in atti da Consip (in quanto <corsivo>“Riducendo la concavità della funzione, infatti, è possibile ottenere maggiore variabilità dei punteggi economici, favorendo un processo di concorrenza basato su prezzi e qualità e permettendo a diversi soggetti di essere selezionati mediante il meccanismo del c.d. configuratore”</corsivo>).</h:div><h:div>5.9. Meritano infine condivisione anche le argomentazioni della sentenza che hanno rimarcato come, sebbene in base ad alcune simulazioni prodotte dalla originaria ricorrente possono configurarsi scenari di fabbisogno a fronte dei quali il contratto sarà ineluttabilmente affidato alla prima aggiudicataria (<corsivo>id est</corsivo> Almaviva) pur avendo quest’ultima offerto un prezzo superiore rispetto a quello della ricorrente, è tuttavia anche vero, però, che le parti resistenti hanno allegato ulteriori simulazioni- i cui risultati non sono smentiti dai rilievi di Telecom- attestanti scenari di fabbisogno a fronte dei quali il contratto sarà affidato alla stessa ricorrente (oppure alla seconda classificata BT Italia S.p.A., la quale <corsivo>“grazie alla combinazione del maggior sconto offerto e del lievissimo divario di punteggio tecnico per la categoria Provider”</corsivo> rispetto all’offerta di Almaviva avrà maggiori probabilità di vedersi assegnato il singolo contratto): scenari parimenti verosimili e comunque mai specificamente contestati da Telecom, da ritenersi conseguentemente pacifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. come ritenuto dall’appellata sentenza.</h:div><h:div>5.9.1. Sotto altro profilo va altresì osservato che, attraverso la riapertura del confronto competitivo (descritto a pag. 124 e seg. del Capitolato d’Oneri), la stessa appellante ben potrà ricalibrare la propria offerta al fine di ottenere l’affidamento degli appalti specifici. </h:div><h:div>5.9.2. In conclusione, la disciplina di gara non ha previsto un sistema irragionevole o limitativo della concorrenza, bensì volto, da un lato, a dare rilevanza alle specifiche esigenze dell’amministrazione richiedente e, dall’altro, a non porre nel nulla i risultati del confronto competitivo che ha portato alla conclusione dell’accordo quadro con gli aggiudicatari; il che rispecchia l’obiettivo generale della gara in questione, più volte richiamato, di premiare la qualità dell’offerta.</h:div><h:div>5.9.3. In considerazione di quanto precede, il primo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.</h:div><h:div>6. Col secondo motivo l’appellante contesta le statuizioni di rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo (per <corsivo>“violazione degli artt. 30 e 83 del d. 20 lgs. n. 50 del 2016, violazione del capitolato tecnico (parte generale e speciale) e del capitolato d’oneri, difetto di istruttoria, contrasto con i principi di cui alla delibera Anac n. 950 del 13 settembre 2017 n. 8 e Comunicazione della Commissione contro il lock-in n. 455 del 25 giugno 2013”</corsivo>).</h:div><h:div>6.1. Con tali doglianze Telecom ha lamentato l’insufficienza dei meccanismi apprestati da Consip per prevenire il rischio di <corsivo>lock-in</corsivo> tecnologico (<corsivo>i.e.</corsivo>: la dipendenza da un unico operatore a causa dell’indisponibilità delle informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore, alla scadenza del periodo contrattuale, di subentrare in modo efficiente), dovuto, da un lato, al sistema del configuratore e al meccanismo di attribuzione dei punteggi che avrebbe reso il confronto competitivo soltanto “formale” (in quanto, come già dedotto col primo motivo, i contratti applicativi verrebbero sostanzialmente sempre assegnati al primo classificato), e, dall’altro, al fatto che  la stazione appaltante ha assegnato al criterio dell’interoperabilità una componente molto contenuta (fino a 2 punti) di punteggio tecnico.</h:div><h:div>6.2. Pertanto, le regole di gara non garantirebbero l’eliminazione dell’effetto di <corsivo>lock-in</corsivo>, contravvenendo anche alle raccomandazioni dell’AGCM <corsivo>«di valorizzare, nella valutazione dell’offerta tecnica, l’interoperabilità e la capacità di migrazione dei servizi tra fornitori, così da scongiurare possibili effetti di lock-in tecnologico»</corsivo> (segnalazione del 3 settembre 2020). </h:div><h:div>6.3. Anche tali doglianze non possono essere accolte. </h:div><h:div>6.4. Come ritenuto dal primo giudice, le regole di gara non comportano alcuna lesione del principio di interoperabilità né accrescono il rischio di <corsivo>lock-in</corsivo> tecnologico.</h:div><h:div>6.5. Innanzitutto, la sentenza ha correttamente evidenziato che la valutazione dell’Amministrazione sul punteggio assegnabile agli strumenti di interoperabilità è espressione paradigmatica di discrezionalità, nella specie non sindacabile perché non illogicamente o irragionevolmente esercitata.</h:div><h:div>6.6. In secondo luogo, se il funzionamento del configuratore non esclude in radice la possibilità di affidamenti senza confronto competitivo ad imprese diverse dalla prima classificata (per quanto già detto esaminando il primo motivo di appello), giova evidenziare che, come rammentato dal primo giudice, l’accordo quadro in discorso prevede – in aggiunta agli affidamenti senza confronto competitivo – anche affidamenti con confronto competitivo, che sicuramente consente di salvaguardare la possibilità di un coinvolgimento di più operatori in ossequio al principio di interoperabilità, nell’ambito di una gara già impostata a monte in modo da assicurare alle amministrazioni la possibilità di ottenere i servizi <corsivo>cloud</corsivo> da più sistemi (evitando così un effetto di <corsivo>lock in</corsivo> tecnologico); tant’è vero che è stato previsto che ogni <corsivo>cluster</corsivo> avesse un proprio aggiudicatario.  </h:div><h:div>6.7. Inoltre, le scelte di Consip non si pongono in contrasto con le indicazioni dell’AGCM né con la comunicazione della Commissione europea.</h:div><h:div>6.8. Al contrario la legge di gara, conformandosi a tali indicazioni, ha conferito maggior risalto ai criteri specifici in termini di interoperabilità e di capacità di migrazione, prevedendo l’apposito criterio R30, concernente l’interoperabilità dei servizi offerti, mediante il quale valutare, nell’ambito delle categorie <corsivo>Application Platform, Database Relazionale, Database non Relazionale</corsivo> (cioè quelle effettivamente più esposte a tale rischio)<corsivo>“le caratteristiche di portabilità verso ambienti di altri CSP con particolare riferimento ai formati dei dati”</corsivo>: criterio che si affianca, come fonte di punteggio premiante, ai già previsti requisiti minimi di standardizzazione dei dati e durata del <corsivo>grace period</corsivo>, nonché alle condizioni stabilite per la qualificazione dei servizi stessi nel catalogo tenuto dall’AgID (e integralmente già previsti nella documentazione di gara) vincolati dalla circolare AgID n. 2 del 2018, richiamata più volte dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> (cfr. capitolato d’oneri, § 22, lett. h) e j), pag. 117; capitolato tecnico generale, § 1;  capitolato tecnico speciale lotto 1, § 2.1 ove si legge che “<corsivo>Tutti i servizi Public cloud offerti (sia secondo i requisiti minimi che migliorativi) dovranno essere qualificati secondo quanto stabilito nella Circolare n. 2 del 9 aprile 2018 “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA” e sue eventuali modifiche e integrazioni …”</corsivo>).</h:div><h:div>6.9. Pertanto, oltre quanto già richiesto da A.G.C.M. (ossia l’assegnazione di punteggi premianti), la gara già prevedeva un quadro chiaro e preciso delle misure atte ad evitare il <corsivo>lock-in</corsivo>, richiedendo il rispetto dei requisiti di interoperabilità e migrazione come requisito minimo.  </h:div><h:div>7. È altresì infondato il terzo motivo di appello che critica le statuizioni di rigetto del terzo motivo del ricorso di primo grado volto a censurare la scarsa chiarezza, la contraddittorietà, ambiguità ed erroneità degli atti di gara, lamentando <corsivo>“Violazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 50 del 2016. Violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione. nullità per indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria”</corsivo>.</h:div><h:div>7.1. In particolare, secondo l’appellante, la mancata ripubblicazione di una versione aggiornata del capitolato tecnico,  a valle della pubblicazione di più di 400 pagine di chiarimenti a oltre 1100 quesiti presentati dai concorrenti alla stazione appaltante, avrebbe in concreto impedito a Telecom di formulare “la migliore offerta”, stante le numerose incertezze su vari profili rilevanti, la contraddittorietà e talvolta la mancanza di risposte nei chiarimenti pubblicati (quale ad esempio il chiarimento n. 369) e l’elevato numero di refusi, che avrebbero reso oscura e incomprensibile la già complessa disciplina di gara. </h:div><h:div>7.2. Per converso, il Collegio rileva che la sentenza appellata ha correttamente respinto le doglianze ravvisandone in via assorbente l’infondatezza, perché, se da un lato Consip ha puntualmente reso accessibili <corsivo>on line</corsivo> (accanto agli atti di gara) tutti i chiarimenti periodicamente resi, sicché essi sono risultati sempre prontamente disponibili, ciò rendendo quindi non strettamente indispensabile la ripubblicazione del capitolato consolidato, dall’altro lato la ricorrente <corsivo>“non ha specificamente indicato non soltanto gli elementi oscuri di cui si duole, ma anche come tali oscurità abbiano riverberato effetti negativi sulla propria offerta”</corsivo>, risultando così violato il canone di specificità delle doglianze ex art. 40, comma 1, lettera d), cod. proc. amm.</h:div><h:div>7.3. Le motivazioni della sentenza meritano conferma. </h:div><h:div>7.4. In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, era necessario indicare le regole di gara in tesi oscure, gli effetti negativi che tali regole avrebbero prodotto sulla propria offerta, il nesso di causalità tra le prime ed i secondi: poiché ciò non è avvenuto (non potendosi ritenere sufficiente il riferimento al deposito dei chiarimenti in assenza di una specifica censura nel ricorso), le doglianze formulate sono anzitutto inammissibili per difetto di specificità in mancanza di una puntuale allegazione, come rilevato dal Tribunale. </h:div><h:div>7.5. Infatti, l’appellante si limita anche in questa sede a lamentare genericamente che il contegno di Consip avrebbe reso oscura e, di fatto, incomprensibile la disciplina di gara e che la mancata ripubblicazione del capitolato tecnico (con le relative difficoltà di ricostruire l’esatta disciplina di gara che ne sono conseguite) le avrebbero impedito di formulare la migliore offerta, senza però dimostrare di essersi venuta a trovare, per effetto di incertezze e ambiguità presenti nella disciplina di gara, in una situazione deteriore rispetto alle altre concorrenti.</h:div><h:div>7.6. L’appellante non ha dunque provato che la condotta della stazione appaltante abbia leso il principio di <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>, penalizzandola in corso di gara per la concreta impossibilità di presentare un’offerta poco competitiva. </h:div><h:div>7.6.1. Al contrario, come puntualmente dimostrato dall’Avvocatura (cfr. memoria di Consip pagg. 35-36), risulta evidente, analizzando lo stralcio della tabella prezzi, come l’offerta di Telecom sia sempre la seconda migliore per le voci <corsivo>VPN </corsivo>e <corsivo>object storage</corsivo>, portate dall’appellante ad esempio della disciplina tecnica asseritamente poco chiara; analoghe considerazioni si traggono analizzando il punteggio tecnico ottenuto da Telecom.  </h:div><h:div>7.7. In secondo luogo, tali difficoltà, quand’anche effettivamente sussistenti, non avrebbero pregiudicato la sola Telecom, ma tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura che però, al pari dell’odierna appellante, non hanno impugnato e contestato la disciplina di gara in ragione di clausole in tesi ostative alla formulazione della migliore offerta, salvo richiedere i necessari chiarimenti alla stazione appaltante.</h:div><h:div>7.7.1. In effetti, solo con il presente appello Telecom si duole che il contegno poco trasparente e chiaro di Consip avrebbe <corsivo>“reso estremamente difficoltosa l’elaborazione dell’offerta tecnica”,</corsivo> condizionandone negativamente la relativa formulazione.</h:div><h:div>7.7.2. Tuttavia, Telecom risulta aggiudicataria dell’Accordo quadro, il che di suo smentisce che la stessa abbia subito concreto pregiudizio dalle lamentate difficoltà interpretative degli atti di gara.</h:div><h:div>7.8. In terzo luogo, le integrazioni documentali, le varie rettifiche effettuate, la mole di chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante (non riguardanti, peraltro, il solo Lotto 1 e, in molti casi, per così dire <corsivo>“duplicati”</corsivo> dagli operatori di mercato, come dimostra la tabella di rappresentazione dei chiarimenti omogenei – c.d. doppioni –suddivisi per lotto, di cui alle memoria dell’Avvocatura pag. 34, la quale ha evidenziato che <corsivo>“eliminando i chiarimenti fotocopia essi si riducono a 647”</corsivo>)  appaiono evenienze del tutto fisiologiche nell’ambito di una procedura di oggettiva complessità, quale è quella in esame. </h:div><h:div>7.8.1. Semmai i numerosi quesiti rivolti alla stazione appaltante testimoniano l’interesse del mercato per la gara in esame, per la quale ampia è stata la partecipazione degli operatori economici - sono state presentate entro il termine fissato otto offerte, rappresentative dei principali <corsivo>cloud service provider</corsivo>-, nessuno dei quali, come evidenziato, ha messo in discussione l’impianto di gara né ha mai contestato le rettifiche apportate e i chiarimenti forniti.</h:div><h:div>7.8.2. Tali circostanze, in uno all’aggiudicazione del lotto 1 a favore quattro concorrenti (tra cui la stessa Telecom), sono di per sé sintomatiche della infondatezza della censura.  </h:div><h:div>7.8.3. Infine, Consip ha dimostrato di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le versioni della documentazione di gara con i relativi chiarimenti, non essendo perciò indispensabile, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la ripubblicazione di una versione consolidata (comprensiva cioè di tutti i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante).</h:div><h:div>7.9. In ragione di quanto precede, pertanto, anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.</h:div><h:div>8. Sono parimenti infondate le doglianze con cui si critica la sentenza di primo grado per aver respinto i motivi aggiunti, lamentando sotto vari profili difetto di motivazione e travisamento di fatti.</h:div><h:div>9. Non possono, infatti, essere condivise le censure articolate col quarto motivo di appello che contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo aggiunto in merito all’errata valutazione dell’offerta del RTI Almaviva con riferimento al criterio R21. </h:div><h:div>9.1. In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, Consip avrebbe dovuto escludere il RTI Almaviva o, a tutto voler concedere, riconoscergli (per il criterio in esame) un punteggio pari a zero, poiché la tabella che indica i prodotti e i servizi offerti (come quella di altre controinteressate), in corrispondenza del servizio DDoS, prevede che il servizio AWS Shield Advanced abbia un prezzo autonomo, il che implicherebbe che <corsivo>“se il servizio DDoS non sia acquistato nella sua completezza (i.e. anche con protezione richiesta AWS Shield Advanced o equivalente) nel pacchetto dei servizi che l’amministrazione cliente finale acquista, il sistema messo a disposizione sarà privo della protezione AWS Shield Advanced o equivalente”</corsivo>. </h:div><h:div>9.2. Pertanto, secondo l’appellante l’offerta della controinteressata non includerebbe il servizio di protezione da attacchi informatici c.d. DDoS (consistenti nell'inviare intenzionalmente grandi quantità di dati a un obiettivo da diverse fonti per impedire di accedere a una risorsa di rete) richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, se non attraverso il pagamento di un prezzo aggiuntivo, non meritando quindi l’attribuzione di 4,664 punti (sui 5 massimi previsti per il criterio in esame): ciò perché per poter usufruire di tale funzionalità proposta, a titolo gratuito, come elemento migliorativo nell’ambito del criterio di valutazione R21 relativo alle caratteristiche <corsivo>provider </corsivo>del CSP offerto, è necessario che la singola Amministrazione contraente ordini il servizio a catalogo DDoS, pagando quindi il corrispondente prezzo a listino.</h:div><h:div>In altri termini, la soluzione offerta dal RTI Almaviva, includendo nel suo pacchetto base il solo servizio <corsivo>standard</corsivo>, offrirebbe sì un servizio DDoS, ma insufficiente ad assicurare un sistema di protezione completa da tale tipologia di attacchi informatici alle applicazioni in uso all’utente.</h:div><h:div>Verrebbe così meno, secondo Telecom, <corsivo>“la caratteristica di elemento migliorativo e intrinseco valutato dalla commissione giudicatrice nell’ambito del criterio R21 in relazione alle offerte presentate dalle controinteressate”</corsivo>.</h:div><h:div>9.3. I rilievi dell’appellante non possono essere condivisi, mentre, ad avviso del Collegio, sono corrette le statuizioni della sentenza alla stregua delle seguenti osservazioni. </h:div><h:div>9.4. In primo luogo, occorre richiamare la disciplina di gara che con riguardo al criterio in questione (R21) ha previsto che: “<corsivo>Accesso pubblico al cloud: Il fornitore dovrà garantire la possibilità di erogare dalla piattaforma cloud bande internet elevate, descrivendo in offerta tecnica la capacità di interconnessione e di banda verso Internet eXchange (IX) e peering diretti al fine di offrire migliori prestazioni di rete end-to-end (velocità, affidabilità, ecc) e capacità di mitigare attacchi DDoS”</corsivo> (cfr. pag. 44 del Capitolato d’oneri).</h:div><h:div>Il criterio in esame richiedeva, pertanto, che il servizio offerto avesse la <corsivo>“capacità di mitigare attacchi DDoS”</corsivo>, senza contenere alcun riferimento al servizio di “<corsivo>protezione AWS Shield Advanced o equivalente”</corsivo>.</h:div><h:div>9.5. Chiarito ciò, deve poi evidenziarsi come, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, l’offerta del RTI Almaviva ha incluso servizi per mitigare attacchi DDoS (gli unici richiesti dalla legge di gara), poiché,  come correttamente rilevato dal primo giudice “<corsivo>la relazione tecnica presentata dalla prima classificata Almaviva (cfr. pag. 28 di tale relazione) dimostra chiaramente che la versione base dei suoi servizi include un sistema di protezione dagli attacchi informatici DDoS, sicché non appare vero che tale sistema venga somministrato soltanto se pagato a parte”</corsivo>. </h:div><h:div>9.5.1. Il sistema di protezione da tale tipologia di attacchi informatici è, dunque, già incluso nella versione base dell’offerta del RTI Almaviva, ovvero <corsivo>AWS Shield Standard</corsivo>.  </h:div><h:div>9.5.2. Come accertato dal Tribunale, ciò emerge con adeguato grado di chiarezza:</h:div><h:div>- dall’offerta tecnica della controinteressata in cui si chiarisce che l’infrastruttura Cloud di AWS, oltre a supportare certificati di sicurezza e programmi di conformità di terze parti, è dotata di strumenti di monitoraggio che sono ottimizzati per rilevare attività insolite e problemi di sicurezza quali attacchi DDoS (<corsivo>Distributed Denial of Service</corsivo>), MITM (<corsivo>Man in the Middle</corsivo>), <corsivo>spoofing IP</corsivo> o attività di scansione delle porte (pag. 28 della relazione tecnica del RTI Almaviva);</h:div><h:div> - dal sito internet del cluster offerto dal RTI Almaviva (AWS Amazon) nel quale, sotto la voce <corsivo>AWS Shield Standard</corsivo> (offerto dalla controinteressata), si chiarisce che “<corsivo>Tutti i clienti AWS beneficiano delle funzionalità di protezione automatica di AWS Shield Standard, senza costi aggiuntivi. AWS Shield Standard protegge dagli attacchi DDoS di rete e di livello trasporto più comuni e frequenti a siti web o applicazioni”</corsivo>. </h:div><h:div>9.6. La protezione <corsivo>AWS Shield Advanced</corsivo> rappresenta, invece, un prodotto ulteriore che è possibile aggiungere, eventualmente, a quello base, implementandone le prestazioni. </h:div><h:div>9.6.1. A tal riguardo, l’offerta del RTI Almaviva, dopo aver descritto il sistema <corsivo>AWS Shield Standard</corsivo> (pag. 28 della relazione tecnica), afferma, infatti, che “<corsivo>Il RTI a ulteriore protezione per gli attacchi DDOS fornisce come elemento migliorativo il servizio gestito AWS Shield Advanced che garantisce livelli di sicurezza elevati e meccanismi di protezione evoluti. […] Il servizio AWS Shield, di cui l’Advanced è un’estensione, utilizza tecniche di mitigazione automatiche agli attacchi”</corsivo> (pag. 29 della relazione tecnica del RTI Almaviva).</h:div><h:div>9.6.2. Pertanto, il punteggio ottenuto dal RTI Almaviva nel suddetto criterio deriva dalla positiva valutazione sia degli elementi base offerti sia di quelli ulteriori e migliorativi che la concorrente ha incluso nel pacchetto offerto. </h:div><h:div>9.7. Invero, come correttamente riconosciuto dal primo giudice, nulla osta a che l’erogazione di un servizio aggiuntivo a pagamento possa essere qualificato dalla stazione appaltante – soprattutto in un appalto teso a valorizzare la componente qualitativa – alla stregua di elemento migliorativo attributivo di un punteggio ulteriore, anche perché nella specie la documentazione di gara non ha previsto che gli elementi migliorativi offerti in risposta al criterio R21 (così come per tutti i criteri della categoria <corsivo>Provider</corsivo>) debbano essere sempre messi a disposizione delle Amministrazioni contraenti a titolo gratuito. </h:div><h:div>9.7.1. I criteri della categoria <corsivo>provider</corsivo> premiano, infatti, le potenzialità e capacità delle infrastrutture del <corsivo>Cloud Service Provider</corsivo> e non la presenza di specifici elementi di servizio a titolo gratuito per le Amministrazioni.</h:div><h:div>9.7.2. In definitiva, i servizi <corsivo>cloud </corsivo>offerti dal RTI Almaviva possiedono meccanismi di protezione dell’infrastruttura da attacchi DDoS, suscettibili di essere rafforzati e migliorati attraverso sistemi aggiuntivi di mitigazione da attacchi informatici (<corsivo>AWS Shield Advanced</corsivo>).</h:div><h:div>9.8. In terzo luogo, vanno confermate le statuizioni della sentenza che hanno accertato come la capacità di <corsivo>“mitigare attacchi DDoS”</corsivo> era solo uno degli aspetti che la commissione era chiamata a giudicare nell’ambito del più ampio criterio di valutazione in discorso, sicché il punteggio assegnato per tale criterio esprime un apprezzamento globale di molteplici elementi.</h:div><h:div>9.8.1. Infatti, con riferimento al criterio in questione, la Commissione, senza incorrere in macroscopiche illogicità, ha valutato <corsivo>“ottima”</corsivo> nel suo complesso la proposta del RTI Almaviva, non solo per il sistema di protezione dagli attacchi informatici DDoS, ma soprattutto relativamente alle caratteristiche per l’accesso pubblico al sistema <corsivo>cloud</corsivo>. </h:div><h:div>In dettaglio, la motivazione del giudizio sull’offerta del RTI Almaviva riporta testualmente che <corsivo>“Particolarmente apprezzata la proposta in termini di caratteristiche offerte per l'accesso pubblico al cloud”,</corsivo> mentre<corsivo> “la proposta per mitigare gli attacchi DDoS (AWS Shield Advanced e AWS WAF)”</corsivo> è stata ritenuta <corsivo>“efficace</corsivo>”.</h:div><h:div>9.8.2. Del resto, che il servizio DDoS rappresenti solo una parte del criterio censurato (valutato nella sua complessità dalla Commissione di gara) si desume anche dalla relazione tecnica della controinteressata nella quale, la parte relativa al criterio R21 (2<corsivo>.8. R21 Accesso pubblico al Cloud</corsivo>) è suddivisa in tre punti, dei quali uno soltanto (e segnatamente l paragrafo <corsivo>“2.8.4. Sicurezza”</corsivo>) tratta il servizio DDoS. In modo non dissimile, la stessa relazione tecnica dell’appellante affronta la problematica degli attacchi DDoS solo al punto <corsivo>“2.8.5 Sicurezza Accesso Google Cloud Platform”</corsivo> dei cinque paragrafi in cui era articolata la relativa proposta tecnica (v. pag. 31 della relazione tecnica di Telecom).</h:div><h:div>9.8.3. Le contestazioni dell’appellante non smentiscono le corrette statuizioni della sentenza impugnata neanche laddove hanno ritenuto non manifestamente illogica o irragionevole la scelta di Consip di attribuire un punteggio aggiuntivo all’offerta della controinteressata nella parte in cui essa prevede che il servizio AWS WAF venga erogato soltanto se l’Amministrazione ordina (e paga) anche il servizio di <corsivo>Virtual Load Balancing</corsivo>.  </h:div><h:div>Infatti, come evidenziato, la legge di gara non prevede necessariamente che gli elementi migliorativi offerti in risposta al criterio R21, così come per tutti i criteri della categoria <corsivo>provider</corsivo>, debbano essere inclusi e sempre messi a disposizione delle Amministrazioni contraenti in modo gratuito e indipendentemente dai servizi contrattualizzati.</h:div><h:div>9.8.4. Come poi evidenziato da Consip, il servizio DDoS (<corsivo>Distributed Denial of Service</corsivo>) è un prodotto definito all’interno del capitolato tecnico al paragrafo 2.6 <corsivo>“Categoria Security”</corsivo>, acquistabile dall’Amministrazione, e ha una propria voce di offerta economica dedicata (nel caso di specie al prezzo indicato l’amministrazione comprerebbe sia il servizio DDoS che il servizio AWS shield advanced), mentre la tabella A rappresenta esclusivamente l’elenco dei servizi offerti dal concorrente per soddisfare i requisiti minimi e migliorativi. </h:div><h:div>9.8.5. In gara è dunque prevista un’unica voce di offerta economica associata al <corsivo>“servizio DDoS”</corsivo>, (denominata “servizio DDoS”), senza possibilità di personalizzazione da parte del concorrente, per cui il servizio <corsivo>AWS Shield Advanced</corsivo> è incluso nel servizio DDoS offerto dal RTI Almaviva per il prezzo unitario (pari ad € 2,3), relativo all’intero “servizio DDoS” e non ad un singolo prodotto di cui esso è composto. </h:div><h:div>9.8.6. Pertanto, essendo il servizio AWS shield advanced incluso nel “servizio DDoS”, l’Amministrazione, acquistando quest’ultimo, acquisterà al prezzo offerto anche il servizio migliorativo AWS shield advanced. </h:div><h:div>9.9. In conclusione, nel quadro complessivo delle regole di gara le doglianze di Telecom sono infondate: il giudizio della Commissione è immune da censure poiché l’offerta del RTI Almaviva rispetta le specifiche tecniche quanto alla capacità di mitigazione dagli attacchi informatici, includendo nella propria offerta anche servizi aggiuntivi e migliorativi del sistema di protezione proposto. </h:div><h:div>10. Deve essere respinto anche il quinto motivo con cui l’appellante impugna le statuizioni di rigetto del secondo motivo aggiunto.</h:div><h:div>10.1. In particolare, l’appellante contesta la sentenza per non aver ritenuto erronea la valutazione della commissione in ordine al requisito R21, nella parte in cui all’odierna appellante (oltre che a BT Italia) sono stati attribuiti punteggi inferiori a quelli assegnati alle altre controinteressate, nonostante l’offerta di Telecom avesse esplicitato che, per una migliore protezione delle applicazioni delle amministrazione beneficiarie, le<corsivo> best practice </corsivo>suggeriscono di attivare nell’ambito del servizio DDoS anche il servizio a pagamento <corsivo>“Cloud Armor”</corsivo>, mentre il RTI Almaviva <corsivo>“non ha in alcun modo specificato che i servizi AWS Shield Advanced e AWS WAF fossero a pagamento, lasciando intendere che fossero sempre compresi nell’offerta base, falsando così la valutazione della commissione giudicatrice”</corsivo>.</h:div><h:div>10.2. Pertanto, la commissione o non avrebbe inteso che “<corsivo>nell’offerta di Almaviva i servizi AWS Shield Advanced e AWS WAF sono a pagamento”</corsivo>, oppure <corsivo>“senza alcuna razionale giustificazione ha ritenuto di premiare la controinteressata per un miglioramento solo potenziale”</corsivo>.</h:div><h:div>10.3. L’appellante sostiene poi che vi sarebbe stata anche una duplicazione della valutazione dello stesso criterio con alterazione della parità tra i concorrenti, non giustificata neanche- come invece ritenuto dal Tribunale- dalla natura trasversale dei servizi <corsivo>Provider</corsivo>.</h:div><h:div>10.4. Anche tali doglianze non possono condividersi, mentre sono corrette le statuizioni della sentenza. </h:div><h:div>10.5. Innanzitutto, correttamente il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile nella misura in cui opina in merito all’attribuzione dei singoli punteggi denunciati, ma senza travalicare la soglia di ammissibilità del sindacato giurisdizionale. </h:div><h:div>L’appellante non ha infatti dimostrato la palese erroneità e irrazionalità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice.</h:div><h:div>La censura è poi inammissibile anche sotto altro profilo per mancato superamento della prova di resistenza, giacché non dimostra come Telecom possa ottenere, in modo oggettivo, un punteggio maggiore, superando il RTI Almaviva.</h:div><h:div>10.6. Inoltre, come bene evidenziato dalle appellate il fatto che il RTI Almaviva abbia indicato nel <corsivo>file</corsivo> prodotto nel sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta il costo del servizio <corsivo>AWS Shield Advanced</corsivo> (nel foglio dedicato all’ambito Security) presuppone che la Commissione abbia inteso che il servizio sia acquistabile a pagamento e che abbia, quindi, correttamente valutato tale aspetto sulla base degli elementi complessivi forniti in sede di gara dalla concorrente (la quale aveva peraltro già indicato nella propria offerta tecnica che il RTI Almaviva <corsivo>“a ulteriore protezione per gli attacchi DDOS, fornisce come elemento migliorativo il servizio gestito AWS Shield Advanced che garantisce livelli di sicurezza elevati e meccanismi di protezione evoluti”</corsivo>). </h:div><h:div>Corretto è, dunque, il convincimento del primo giudice circa il fatto che la documentazione di gara non faccia trapelare il benché minimo fraintendimento sul punto da parte della Commissione. </h:div><h:div>10.7. In secondo luogo, come già rilevato, nulla ostava a che le concorrenti offrissero ulteriori elementi opzionali per i servizi di protezione dagli attacchi di DDoS, in aggiunta alla propria offerta base, ovvero servizi migliorativi che, come tali, sarebbero stati valutati dalla Commissione di gara.</h:div><h:div>Tanto hanno fatto sia il RTI Almaviva che la stessa Telecom, prevedendo entrambi, in relazione agli specifici servizi di protezione dagli attacchi di DDoS e in aggiunta al servizio di protezione base, anche elementi ulteriori a pagamento: ovviamente, di diversa provenienza e fornitore. </h:div><h:div>Pertanto, acclarato che Telecom e il RTI Almaviva hanno presentato gli stessi servizi, devono ritenersi corrette le statuizioni della sentenza secondo cui <corsivo>“a fronte di due prodotti omologhi (ma di diversa provenienza) di due diversi concorrenti, la scelta della stazione appaltante di preferire l’uno rispetto all’altro rientra in quell’area di discrezionalità di per sé insuscettibile di sindacato”</corsivo>.</h:div><h:div>Non si ravvisano, infatti, al riguardo nella valutazione delle offerte tecniche e nell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.</h:div><h:div>10.8. Il motivo di appello è altresì infondato laddove critica la sentenza per non aver accolto la doglianza con cui Telecom “<corsivo>ha lamentato che nella Tabella A di prospetto dei servizi/prodotti offerti sia dell’offerta del RTI Almaviva sia di quella di Sorint.Lab, il servizio AWS Shield Advanced viene indicato sia nella categoria Network come requisito migliorativo, sia nella categoria Security come requisito minimo</corsivo>”.</h:div><h:div>Infatti, come riconosciuto dal Tribunale, con statuizioni rimaste prive di sostanziale confutazione, l’inserimento del servizio in due categorie non comporta alcuna duplicazione nella valutazione del requisito migliorativo, trattandosi <corsivo>“di un servizio trasversale che interessa più categorie, sicché appare normale che esso venga indicato in tutte le categorie che lo riguardano”.</corsivo>
			</h:div><h:div>Invero, considerato che detto servizio garantisce soluzioni sia per la categoria <corsivo>“Security”</corsivo>, sia per quella <corsivo>“Network”</corsivo> (per la quale esso rappresenta un requisito migliorativo rispetto alle prescrizioni minime della <corsivo>lex specialis</corsivo>), deve rilevarsi che il RTI Almaviva si è limitato a descrivere le caratteristiche tecniche del servizio offerto, riguardante in questo caso più categorie. </h:div><h:div>10.9. A tal proposito la sentenza ha poi anche correttamente riconosciuto che la legge di gara non esclude la possibilità che lo stesso servizio (in questo caso, <corsivo>AWS Shield Advanced</corsivo>) sia presente su più voci della tabella A, come specificato anche in sede di chiarimenti con la risposta al quesito n. 492 (che ha confermato “<corsivo>che un servizio IaaS o PaaS pubblicato nel catalogo AgID possa essere offerto su una o più categorie esposte nel capitolato tecnico, fatta salva la possibilità di essere acquisiti in modo indipendente secondo le regole del capitolato”</corsivo>), precisando che parte ricorrente non ha comunque allegato né provato come la censurata duplicazione abbia favorito la controinteressata. </h:div><h:div>11. Con il sesto motivo di appello, Telecom censura la sentenza impugnata perché, respingendo il terzo motivo aggiunto, ha omesso di rilevare il rischio di <corsivo>lock-in</corsivo> tecnologico conseguente alla mancata offerta da parte delle controinteressate del servizio <corsivo>Kubernetes</corsivo> e quindi alla censurata assenza di una soluzione <corsivo>open-source</corsivo>, vale a dire <corsivo>“gratuita e trasportabile verso altri sistemi”</corsivo>, con riflessi sulla valutazione del criterio R12.</h:div><h:div>11.1. Ad avviso dell’appellante, la censura sarebbe stata respinta apoditticamente dalla sentenza, sulla base di un’interpretazione meramente letterale del citato par. 2.8 del Capitolato tecnico speciale (e cioè sul rilievo secondo cui la <corsivo>lex specialis</corsivo> non richiederebbe, per la categoria <corsivo>Containers</corsivo>, soluzioni <corsivo>open-source</corsivo>), in quanto sebbene il capitolato di gara non richieda espressamente soluzioni <corsivo>open-source</corsivo>, al contempo esso precisa che <corsivo>«tramite la categoria le PPAA potranno inoltre acquisire servizi gestiti Kubernetes»</corsivo>, lasciando in questo modo limpidamente trasparire il favore di Consip rispetto a tale tipologia di presidio tecnologico e il ruolo chiave riconosciutogli per la migrazione al <corsivo>cloud</corsivo>, anche avuto riguardo alla disciplina prevista per gli altri lotti.</h:div><h:div>Invece, il R.T.I. Almaviva ha offerto un servizio (di <corsivo>container in tecnologia Docker</corsivo>) che, a differenza di quanto richiesto dagli atti di gara, non sarebbe <corsivo>“portabile”</corsivo> sugli altri <corsivo>cloud service provider</corsivo>, con conseguente rischio di lock-in tecnologico: pertanto, quanto al criterio R12 la sua offerta non avrebbe dovuto ricevere alcun punteggio o al più essere valutata con sfavore, non garantendo il rispetto del principio fondamentale sui cui si basa la gara bandita da Consip, ovvero la trasparenza e la portabilità delle soluzioni di <corsivo>public cloud </corsivo>offerte.</h:div><h:div>11.2. Ritiene il Collegio che anche tali argomentate censure non possono essere condivise. </h:div><h:div>11.3. La sentenza ha, infatti, correttamente respinto il terzo motivo aggiunto sulla base del duplice motivato assunto per cui, da un lato, <corsivo>«la documentazione di gara non richiede, per l’elemento di servizio in questione (id est il criterio Containers), soltanto servizi open-source (cfr. par. 2.8 del capitolato tecnico speciale – lotto 1)»</corsivo>, dall’altro la proposta del servizio AWS EKS consente comunque alle controinteressate di ottenere validamente il punteggio ricevuto sul criterio migliorativo R12. </h:div><h:div>11.4. Le riportate statuizioni sono corrette.</h:div><h:div>11.5. Infatti, se per un verso è chiaro, sotto il profilo letterale, qual è la volontà espressa dalla stazione appaltante nella <corsivo>lex specialis</corsivo> (non richiedere per l’elemento in questione soltanto servizi <corsivo>open source</corsivo>, non essendovi alcuna esplicita indicazione in tal senso), per altro verso è stato dimostrato che il servizio offerto dal RTI Almaviva (AWS ECS) offre e garantisce tale requisito, escludendo così in radice il rischio di un <corsivo>lock-in</corsivo> tecnologico. </h:div><h:div>11.6. Infatti la controinteressata offre un servizio di <corsivo>“container in tecnologia Docker”</corsivo>, grazie al quale è sempre possibile “migrare” verso una differente piattaforma di orchestrazione, assicurando adeguatamente il requisito della portabilità, di modo che un servizio offerto da uno specifico sistema possa essere accessibile anche con altri sistemi diversi. </h:div><h:div>In particolare, le procedure pubblicate sul sito del <corsivo>Cloud Provider</corsivo> offerto dal RTI Almaviva (AWS-Amazon) chiariscono come tale portabilità avvenga in maniera semplice e automatica tramite progetti <corsivo>open-source</corsivo>: ancora più in dettaglio, la configurazione <corsivo>Docker Compose</corsivo>, supportata da AWS ECS (offerto dalla controinteressata), può essere convertita nell’equivalente <corsivo>Kubernetes</corsivo> (richiesto dagli atti di gara), tramite <corsivo>software</corsivo> disponibili per tutti i sistemi. </h:div><h:div>11.7. Per converso, l’appellante non ha dimostrato perché i servizi offerti dal RTI Almaviva non sarebbero “migrabili” da un <corsivo>cloud</corsivo> all’altro, limitandosi a sostenere in modo apodittico e contraddittorio che, sebbene  sia possibile utilizzare strumenti di traduzione come il <corsivo>“container in tecnologia Docker”</corsivo> offerto da Almaviva,  tuttavia <corsivo>“un’amministrazione che fruisse del servizio Container non potrebbe giovarsi della caratteristica migliorativa costituita dalle tre modalità di autoscaling previste da Kubernetes”</corsivo>.</h:div><h:div>Come invece accertato dal primo giudice sulla base delle risultanze di causa, il RTI Almaviva ha offerto la soluzione EKS, di cui ha descritto dettagliatamente, nella relazione tecnica, le funzionalità di scalabilità automatica in ambito <corsivo>kubernetes</corsivo> (cfr. punto 3.8. R12 <corsivo>“Supporto modalità autoscaling Kubernetes</corsivo>” della relazione tecnica del RTI Almaviva, ove si afferma espressamente che il <corsivo>“RTI conferma la funzionalità di supporto all’autoscaling per Kubernetes”</corsivo>, con l’ulteriore precisazione per cui <corsivo>“il servizio gestito per Kubernetes (Amazon EKS) supporta i seguenti tre modelli di autoscaling: • Cluster Autoscaler (…)• Horizontal Pod Autoscaler • Vertical Pod Autoscaler (…)”</corsivo>, al fine di <corsivo>“utilizzare meglio le risorse del cluster e liberare CPU e memoria per altri pod”</corsivo>). </h:div><h:div>Inoltre, il RTI Almaviva ha offerto in aggiunta il servizio AWS ECS, anch’esso con funzionalità di scalabilità automatica, come emerge anche dal relativo sito internet nel quale si chiarisce che <corsivo>“La scalabilità automatica è la capacità di aumentare o diminuire automaticamente il numero di processi nel servizio Amazon ECS. Amazon ECS utilizza il servizio di Application Auto Scaling per fornire questa funzionalità”</corsivo>. </h:div><h:div>A ciò si aggiunga che Consip ha comunque adottato specifici criteri volti a contenere il rischio di <corsivo>“lock -</corsivo>
				<corsivo>in”</corsivo>, in particolare prevedendo il criterio premiale R30 del capitolato d’oneri, che si applica a determinate categorie (<corsivo>Application Platform, DB relazionale e DB non relazionale</corsivo>), rispetto alle quali tale rischio è più elevato (come confermato dal chiarimento reso in risposta al quesito n. 1146).</h:div><h:div>11.8. Inoltre, quanto alla censura secondo cui l’offerta delle controinteressate non avrebbe dovuto ricevere alcun punteggio per il requisito migliorativo R12 <corsivo>Supporto autoscaling Kubernetes</corsivo> che sarebbe propriamente assente per il servizio AWS ECS (pur essendo presenti i requisiti minimi richiesti), correttamente la sentenza ha riconosciuto, con statuizioni non specificamente contestate, che con riferimento all’offerta del RTI Almaviva il punteggio relativo al criterio R12, sia in offerta tecnica che in sede di comprova tecnica (busta D), è stato acquisito e verificato mediante la proposta del servizio AWS EKS (e non del servizio AWS ECS), precisando ulteriormente che la stessa ricorrente ha, d’altro canto, ammesso che le controinteressate hanno offerto il servizio EKS per soddisfare i requisiti della categoria.</h:div><h:div>11.9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la valutazione del criterio R12 (ambito<corsivo> kubernetes</corsivo>) per l’offerta del RTI Almaviva è complessivamente scevra da profili di manifesta erroneità, illogicità e irragionevolezza, che ne consentano il sindacato in questa sede. </h:div><h:div>12. In conclusione, l’appello va, pertanto, respinto. </h:div><h:div>13. Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure proposte nell’appello, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa.</h:div><h:div>14. Sussistono giusti motivi, data la complessità e la novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>