<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220760720230305204414685" id="20220760720230305204414685" modello="3" modifica="05/03/2023 21:42:31" pdf="0" ricorrente="Francesca Diosono" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="07607"/><fascicolo anno="2023" n="02408"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220760720230305204414685.xml</file><wordfile>20220760720230305204414685.docm</wordfile><ricorso NRG="202207607">202207607\202207607.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\470 Roberto Giovagnoli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>brunella bruno</firma><data>05/03/2023 21:37:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Presidente</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div><h:div>Brunella Bruno,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7607 del 2022, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Gorizia, n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Nucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lima, n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre e della dott.ssa -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 5201 del 3 novembre 2022, di accoglimento della domanda cautelare;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Brunella Bruno e uditi l’avvocato Augusto Sinagra per la parte appellante e l’avvocato Maurizio Nucci per la controinteressata;</h:div><h:div>Nessuno è comparso per l’Università appellata;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con decreto rettorale n. 1066/2020 del 15 luglio 2020, l’Università degli Studi Roma Tre ha indetto la procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di studi umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, S.S.D. L-ANT/10 – Metodologie della Ricerca Archeologica.</h:div><h:div>L’odierna appallante ha partecipato alla sopra indicata procedura, conclusasi con la nomina quale vincitrice della dott.ssa -OMISSIS-.</h:div><h:div>1.1. Avverso gli atti della procedura la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al competente TAR per il Lazio, deducendo vizi di illegittima composizione della commissione esaminatrice, in considerazione di circostanziati elementi che denoterebbero la sussistenza di conflitti di interesse, in specie – anche se non esclusivamente –, quanto ai rapporti tra la candidata risultata vincitrice e la prof.ssa -OMISSIS- componente e segretario dell’organo collegiale tecnico, nonché vizi inficianti, per plurimi profili, l’attività valutativa, con contestazioni riferite anche alla carenza di motivazione.</h:div><h:div>1.2. Con ordinanza n. 1977 del 2021, il primo giudice ha respinto la domanda cautelare, stante la ritenuta insussistenza dei relativi presupposti; tale ordinanza è stata, tuttavia riformata da questo Consiglio (Sezione VI) con ordinanza n. 4456 del 2021 che, accogliendo l’appello cautelare, ha individuato specifici profili necessitanti di congruo approfondimento nel merito da parte del giudice di primo grado.</h:div><h:div>1.3. L’adito TAR con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, non ravvisando, nel complesso degli elementi allegati dall’originaria ricorrente, globalmente considerati, la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi dei componenti della commissione esaminatrice, anche tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinare oggetto della procedura, connotato da un limitato numero di docenti allo stesso afferenti, nonché ritenendo infondate le ulteriori censure concernenti la valutazione di preminenza espressa dalla commissione nei confronti della controinteressata vincitrice della selezione.</h:div><h:div>2. L’appellante critica, con articolate argomentazioni, la sentenza impugnata deducendo erroneità nelle quali sarebbe incorso il primo giudice sia nella valutazione degli elementi dai quali emergerebbe un evidente <corsivo>vulnus</corsivo> alle garanzie di imparzialità che avrebbero dovuto essere assicurate nello svolgimento della selezione, corroborati, peraltro, anche da accadimenti successivi alla proposizione del giudizio di primo grado ma antecedenti alla pubblicazione della sentenza impugnata, sia in relazione alle ulteriori contestazioni formulare con il ricorso originario ritenute infondate dal giudice di primo grado.</h:div><h:div>3. L’Università appellata si è costituita solo formalmente in giudizio producendo documentazione.</h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, concludendo per il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>5. Con ordinanza di questa Sezione n. 5201 del 3 novembre 2022, in accoglimento della domanda cautelare, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.</h:div><h:div>6. Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti e memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 17 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. L’appello è fondato, rivestendo carattere assorbente la fondatezza delle deduzioni incentrate sulla illegittima composizione della commissione, stante la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, secondo quanto di seguito esposto.</h:div><h:div>9. Come sottolineato anche nella sopra richiamata ordinanza di questo Consiglio n. 4456 del 2021 (con la quale, in riforma del provvedimento di primo grado, è stata accolta la domanda cautelare), sebbene debba riaffermarsi il principio giurisprudenziale per cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste, deve parimenti evidenziarsi che, nell’applicazione concreta di tale principio, questo Consiglio ha precisato la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l’intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l’idoneità a determinare “<corsivo>per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresì) di vita professionale potrebbe infatti connotarsi per un’intensità “<corsivo>tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).</h:div><h:div>9.1. La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l’attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell’art. 6 <corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell’organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale.</h:div><h:div>9.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella fattispecie emergono plurimi elementi che, valutati non singolarmente ma complessivamente, convergono nel senso di ritenere integrata la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sia avuto riguardo ai rapporti di collaborazione intercorrenti tra la vincitrice della selezione e i commissari, tra i quali, in specie, la prof.ssa -OMISSIS- sia tenuto conto di ulteriori accadimenti occorsi nello svolgimento della selezione.</h:div><h:div>9.3. Dalla documentazione agli atti del presente giudizio e di quello di primo grado, infatti, constano evidenze in ordine alla sussistenza di rapporti accademici intensi tra la controinteressata e la prof.ssa -OMISSIS- come sopra esposto componente e segretario della commissione, oltre che responsabile del progetto per il quale è stata bandita la procedura –, con la quale la dott.ssa -OMISSIS- non ha semplicemente conseguito la laurea ma ha avviato una significativa collaborazione, figurando entrambe quali autrici di una delle due monografie della suddetta candidata valutate nella procedura in questione, avendo, peraltro, il capitolo riferibile alla dott.ssa -OMISSIS-ad oggetto la tematica trattata quale tesi di laurea specialistica della quale è stata relatrice proprio la prof.ssa -OMISSIS- nonché emergendo la non occasionalità di rapporti anche dai dati esposti nel <corsivo>curriculum</corsivo> della suddetta candidata quanto agli atti di convegni, alle attività di docenza svolte per periodi che non possono ritenersi esigui e ad ulteriori contributi scientifici.</h:div><h:div>9.4. Alle sopra indicate evidenze si associano altre circostanze idonee a radicare, secondo ragionevolezza, la compromissione delle imprescindibili garanzie di imparzialità.</h:div><h:div>9.5. Non può essere condivisa, infatti, la valutazione del primo giudice circa la sostanziale scarsa significatività dell’episodio verificatosi in occasione della discussione pubblica della controinteressata svoltasi in modalità telematica, il quale, anzi, ad avviso del Collegio è connotato da rilevanza e gravità.</h:div><h:div>Non è in contestazione che nel corso del colloquio orale dei candidati, la dott.ssa -OMISSIS- ha dichiarato di essere esperta di archeologia pubblica avendo “<corsivo>fatto vent’anni di scout</corsivo>”. In disparte la scarsa plausibilità delle argomentazioni addotte dalla difesa della controinteressata a giustificazione di tale affermazione, all’evidenza singolare, si è verificato che uno dei componenti della commissione ha reso accidentalmente pubblico i messaggi whatsapp con altro membro (nonché Presidente della commissione) del seguente tenore: “Scout??”, con ciò manifestando una inequivoca perplessità; a tale messaggio ha fatto seguito quello dell’interlocutore, il quale rispondeva rappresentando: “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, con ulteriore seguito dell’altro componente che concludeva rispondendo “<corsivo>Mah, vedremo</corsivo>”.</h:div><h:div>Deve in primo luogo escludersi che in relazione ai messaggi sopra riportati gli autori siano legittimati ad opporre la tutela della privacy, non pertinentemente invocata nella relazione dai medesimi predisposta, agli atti del giudizio di primo grado; ciò per l’evidente ragione che nel momento in cui, sia pure per proprio errore, quei messaggi sono stati divulgati pubblicamente attraverso la condivisione nel corso di svolgimento della procedura, hanno perso qualsiasi connotazione di riservatezza.</h:div><h:div>Verosimilmente, il “-OMISSIS-” indicato nel suddetto messaggio deve identificarsi nel prof. --OMISSIS-, già professore ordinario della materia nella stessa Università, studioso autorevole del settore, il quale è stato <corsivo>tutor</corsivo> della controinteressata con riferimento alla tesi di dottorato di quest’ultima, costituente la seconda monografia presentata nella procedura in contestazione.</h:div><h:div>A prescindere, però, dalla riferibilità a meno al suddetto docente dell’esternazione di un giudizio di valore favorevole per la candidata risultata vincitrice, l’interlocuzione riportata per tempi, modi e contenuti è sintomatica di una compromissione dei valori di imparzialità e indipendenza tutelati dall’ordinamento attraverso la disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.</h:div><h:div>9.6. A quanto esposto va altresì soggiunto un ulteriore elemento e cioè che per la monografia da ultimo indicata – come documentato dall’appellante con l’allegazione del pertinente documento agli atti del giudizio di primo grado – la controinteressata ha conseguito un premio, indicato anche nel <corsivo>curriculum</corsivo> prodotto in sede di partecipazione alla selezione, in occasione di una manifestazione presentata dal prof. --OMISSIS-, la cui commissione di premiazione era presieduta proprio dal docente componente e presidente della commissione del concorso in argomento. </h:div><h:div>10. Nel complesso, il Collegio ritiene, secondo il proprio prudente apprezzamento, che sussistono elementi significativi e concordanti, rimasti insuperati, che, nel complesso considerati, conducono alla fondatezza delle censure dell’appellante, denotando un gradiente di rischio tale da poter essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell’organo valutativo tecnico nel contesto della procedura.</h:div><h:div>11. Tali conclusioni prescindono dagli accadimenti <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuti, estranei al presente giudizio e alla base di un ulteriore ricorso proposto dall’appellante innanzi al TAR Lazio, concernenti la decisione della controinteressata, successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado ma precedentemente alla pubblicazione della sentenza impugnata dall’appellante, di dimettersi dal posto di ricercatore ricoperto in esito alla selezione <corsivo>de qua</corsivo>, conseguendo un assegno di ricerca richiesto proprio dalla prof.ssa -OMISSIS- e finanziato con fondi PRIN – relativamente al quale l’appellante ha censurato, tra l’altro, la mancanza di pubblicità –  salvo, poi, ottenere, successivamente alla sentenza impugnata, per lei favorevole, la “<corsivo>ripresa del contratto precedentemente in essere</corsivo>”.</h:div><h:div>12. Deve, inoltre, escludersi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che la ristrettezza del numero di docenti afferenti allo specifico settore che viene in rilievo possa giustificare la violazione dei principi di imparzialità e indipendenza e, comunque, tale ristrettezza non precludeva né preclude la costituzione di una commissione diversamente composta, tenuto conto non solo del numero di professori di prima fascia ma anche di quelli di seconda fascia allo stesso afferenti, dovendo essere primariamente salvaguardate le ineludibili garanzie sopra indicate.</h:div><h:div>13. Il riscontrato vizio riveste portata assorbente, riverberandosi con efficacia viziante sull’intera sequenza degli atti posti in essere dalla commissione, sino alla finale individuazione della candidata vincitrice, venendo in rilievo un collegio perfetto.</h:div><h:div>14. In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto – assorbiti gli ulteriori motivi che risultano dequotati quanto all’interesse azionato – in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>15. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. si dispone, per la corretta attuazione del giudicato, che l’Università degli Studi Roma Tre proceda alla rinnovazione della procedura, a partire dalla nomina della commissione, che dovrà essere diversamente composta, stante la riscontrata sussistenza di vizi di incompatibilità della commissione originaria.</h:div><h:div>16. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano, nondimeno, sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 7607 del 2022), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, secondo quanto indicato in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e di tutti i soggetti menzionati in sentenza, nonché degli estremi della sentenza impugnata, dell’Università e del concorso di che trattasi.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cinzia Massimi</h:div><h:div>Brunella Bruno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>