<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220638320221103123630303" descrizione="" gruppo="20220638320221103123630303" modifica="11/5/2022 10:18:00 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="06383"/><fascicolo anno="2022" n="09719"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220638320221103123630303.xml</file><wordfile>20220638320221103123630303.docm</wordfile><ricorso NRG="202206383">202206383\202206383.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\281 Luigi Maruotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>04/11/2022 22:07:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>04/11/2022 12:13:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Di Rubbo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli (Sezione Quinta), n. 3710/2022, resa tra le parti, concernente l’esito della gara indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per la fornitura di servizi di sterilizzazione, noleggio, manutenzione e distribuzione dello strumentario chirurgico utilizzato presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazi di Pozzuoli.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6383 del 2022, proposto dalla s.r.l. Servizi Sanitari Integrati, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Eco-Lan Trasporti Ecologici s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara ed Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Augusto Chiosi in Roma, viale Regina Margherita, n. 269; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della s.p.a. Adapta, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con Demax Depositi e Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scacchi ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Elio Leonetti in Roma, via XXIV Maggio, n. 43; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Adapta e della A.S.L. Napoli 2 Nord;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Servizi Sanitari Integrati (nel séguito “SSI”) ha impugnato dinanzi al TAR Campania – Sede di Napoli l’aggiudicazione disposta in favore del costituendo RTI tra Adapta e Demax Depositi e Trasporti S.p.A. (nel séguito “Adapta”) ed avente ad oggetto la gara a procedura aperta  ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 indetta dall’Azienda Sanitaria Locale  Napoli 2 Nord per l’affidamento del servizio di sterilizzazione, noleggio, manutenzione e distribuzione dello strumento chirurgico utilizzato presso il presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” del Comune di Pozzuoli.</h:div><h:div>2. La ricorrente, classificatasi al secondo posto in graduatoria con un divario di 6,4 punti dalla prima classificata Adapta, ha contestato gli esiti della gara mediante un ricorso principale e un successivo atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo, SSI ha lamentato la violazione degli articoli 83 e 87 del Codice appalti, la violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (artt. II, V e Sez. 5.05 del capitolato tecnico nonché del paragrafo 7.3, lett. e), del Disciplinare) e il difetto di istruttoria, sostenendo che il RTI Adapta avrebbe dovuto essere escluso in quanto privo dei requisiti partecipativi di capacità tecnica e professionale, non risultando proprietario di una centrale di sterilizzazione, esclusivamente dedicata al servizio e già munita di certificazioni, come invece espressamente richiesto dalla disciplina di gara.</h:div><h:div>Con il secondo motivo SSI ha censurato la violazione dell’articolo 83 del Codice, la violazione e falsa applicazione del paragrafo 7.3, lett. f), g) ed h) del disciplinare e il difetto di istruttoria, per non essere stato comprovato da parte della controinteressata, secondo le tassative modalità richieste dal disciplinare di gara, il possesso dell’autorizzazione ADR al trasporto di merci pericolosi.</h:div><h:div>Con il terzo motivo, SSI ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 80, commi 5, lettera c-ter) e 10-bis) del Codice, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la determinazione di ammissione del RTI Adapta alla procedura selettiva risulterebbe priva di motivazione, e, comunque, <corsivo>ex se</corsivo> illogica ed inficiata da palesi errori nella valutazione di fatto, non essendosi dato adeguatamente conto - ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c-ter), del Codice contratti - dell’incidenza, sul giudizio di affidabilità  della concorrente, della risoluzione disposta nei suoi confronti dall’ASST Sette Laghi.</h:div><h:div>Con il quarto motivo, SSI ha lamentato, sotto altro profilo, che l’attività valutativa della commissione di gara sarebbe inficiata da ulteriori profili di difetto istruttorio, in quanto non avrebbe rilevato carenze, incongruenze e lacune connotanti la relazione tecnica presentata dal RTI aggiudicatario.</h:div><h:div>4. Con successivi motivi aggiunti proposti a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso alla residua documentazione di gara, la ricorrente ha ribadito le censure già proposte con il ricorso introduttivo, osservando che: </h:div><h:div><corsivo>(i)</corsivo> anche dalla nuova documentazione risulterebbe che il RTI Adapta ha offerto di svolgere il servizio utilizzando la centrale di sterilizzazione di proprietà dell’Ospedale del mare, di cui, tuttavia, ha una disponibilità limitata nel tempo, tale da non consentirgli di coprire l’intera durata dell’appalto in parola (pari a cinque anni, prorogabili per altri due), come invece dichiarato nella propria offerta tecnica; </h:div><h:div><corsivo>(ii)</corsivo> dalla nota del RUP trasmessa in data 9 luglio 2021 emerge la mancanza di ogni valutazione in ordine all’accertata sussistenza di un’ipotesi di inadempimento contrattuale, riconducibile alla causa di esclusione, non automatica, del grave illecito professionale.</h:div><h:div>5. Con la sentenza n. 3710 del 31 maggio 2022, il TAR ha respinto il ricorso, condannando SSI al pagamento delle spese di giudizio.</h:div><h:div>6. L’odierno giudizio, svoltosi nel contraddittorio con Adapta e l’ASL Napoli Sud, a seguito del rinvio al merito dell’istanza cautelare è passato in decisione all’udienza pubblica del 3 novembre 2022.</h:div><h:div>7. Con il primo motivo di appello (pagg. 14-21), viene censurato il capo decisorio che ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo. </h:div><h:div>Secondo la prospettazione di SSI, la centrale di sterilizzazione proposta dalla controinteressata non sarebbe conforme ad alcune previsioni di cui agli artt. II e V del Capitolato Tecnico, nella misura in cui:</h:div><h:div><corsivo>(i)</corsivo> non risulta di proprietà e nemmeno nella disponibilità di Adapta;</h:div><h:div><corsivo>(ii)</corsivo> non è destinata in via esclusiva al servizio posto a base di gara.</h:div><h:div>7.1. Il TAR ha evidenziato sul punto che “<corsivo>.. le prescrizioni all’uopo poste si concretano, piuttosto, in condizioni di esecuzione, che si sostanziano in mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante</corsivo>”; e che, “<corsivo>.. sebbene in un passaggio descrittivo si faccia riferimento allo svolgimento delle procedure di sterilizzazione “presso una centrale di proprietà dell’aggiudicataria”, altrove ben si chiarisce che il processo dovrà realizzarsi “mediante utilizzo di un’unica centrale di sterilizzazione esterna al Presidio Ospedaliero nelle disponibilità della ditta aggiudicataria”, lasciando intendere, alla stregua di un’interpretazione sistematica delle su richiamate disposizioni, che ciò che importa ai fini della corrispondenza dell’offerta tecnica con le richieste della S.A. è l’approntamento di adeguate garanzie circa l’attuale disponibilità di un titolo giuridico, che consenta al concorrente, ove aggiudicatario della procedura, di rispettare in maniera puntuale gli “impegni assunti” con la propria offerta tecnica in sede di gara. Del resto una diversa lettura, che tenga conto della prospettazione avversaria, si porrebbe in contrasto con i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, oltre ad essere contraria ai principi di massima partecipazione nelle gare pubbliche, posto che risulterebbe inidoneo, ai fini dello svolgimento del servizio, qualunque titolo giuridico diverso dalla proprietà, sebbene, si ribadisce, una tale prescrizione non sia affatto necessaria ai fini del soddisfacimento degli interessi della stazione appaltante</corsivo>” (§ 6.1 della sentenza).</h:div><h:div>Il TAR ha poi aggiunto che tale centrale “<corsivo>è già nella disponibilità giuridica dell’aggiudicataria, tenuto conto del contratto rep. 660 del 15 aprile 2021 sottoscritto con la ASL NA 1 Centro, ove è espressamente prevista la facoltà di erogazione di servizi a terzi (cfr. art. 2 “oggetto del contratto”, pagg. 3 e 4), nonché delle autorizzazioni all’uopo rilasciate dalla medesima ASL, alla stregua dei nulla osta e pareri favorevoli dei Direttori Sanitari, all’esito dell’istruttoria svolta su richiesta formulata da Adapta, in atti</corsivo>” (§ 6.1 della sentenza).</h:div><h:div>Quanto alla contestazione secondo cui la centrale dovrebbe essere destinata in via esclusiva al servizio posto a base di gara, il TAR ha rilevato che detta tesi non è “<corsivo>.. confermata dalla lettera della disciplina di gara, che si limita a chiedere che la centrale sia dedicata ai processi di sterilizzazione di cui al servizio a base di gara, escludendo, all’evidenza, un uso promiscuo della struttura, ma non precludendo affatto il separato utilizzo della stessa per diversi processi. Anche in tal caso, del resto, una diversa interpretazione della disciplina di gara risulterebbe sproporzionata ed eccessivamente restrittiva della concorrenza</corsivo>” (§ 6.3).</h:div><h:div>7.2. Secondo SSI, il TAR avrebbe fornito un’interpretazione errata delle previsioni della <corsivo>lex specialis </corsivo>ove si fa riferimento alla “<corsivo>proprietà del centro di sterilizzazione</corsivo>” (art. 2) e alla “<corsivo>disponibilità</corsivo>” della stessa da parte del soggetto aggiudicatario (art. 5), in quanto la chiarezza testuale della prima previsione non consentirebbe margini interpretativi ed imporrebbe una soluzione univoca, rispondente al volere della stazione appaltante e maggiormente tutelante la <corsivo>par condicio</corsivo> tra concorrenti.   </h:div><h:div>7.3. La tesi non è condivisibile, per molteplici ragioni.</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> - Innanzitutto, l’asserita chiarezza e univocità testuale della<corsivo> lex specialis</corsivo> è contraddetta dal dissidio letterale tra formule lessicali non coincidenti, che la ricorrente risolve ritenendo di poterne far prevalere una sulle altre. A tal fine, tuttavia, non solo non vengono forniti argomenti a supporto del proposto criterio gerarchico per effetto del quale una previsione dovrebbe prevalere sull’altra, ma, ancora più in radice, non risulta condividibile la chiave di lettura che interpreta una siffatta combinazione di disposizioni in termini di univocità e chiarezza, tali da non consentire “<corsivo>opzioni ermeneutiche dissonanti</corsivo>” (pag. 19 atto di appello).</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> Muovendo, allora, proprio dall’esegesi testuale delle previsioni di gara, occorre evidenziare che tra i requisiti di carattere speciale elencati nel disciplinare di gara non ne figura alcuno relativo alla centrale di sterilizzazione presso cui avrebbe dovuto essere realizzata una porzione del servizio. </h:div><h:div>Il riferimento alla centrale di sterilizzazione compare esclusivamente nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica: e, tra gli elementi qualitativi ivi riportati, emerge esclusivamente quello relativo al “<corsivo>Servizio di gestione della centrale di sterilizzazione</corsivo>” (max 13 punti su 80), nell’ambito del quale, tuttavia, alcun sub-criterio corrisponde alle difformità rilevate da SSI (cfr. punto 18.1 del Disciplinare). </h:div><h:div>Non a caso, quanto dichiarato dal RTI Adapta in sede di offerta tecnica in merito agli elementi contestati da SSI non ha inciso sull’attribuzione del punteggio operata dalla Commissione, né tale attribuzione ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte di SSI.</h:div><h:div><corsivo>iii)</corsivo> - Venendo poi a quanto previsto dal capitolato tecnico, si rileva che il relativo art. 5 (rubricato “<corsivo>modalità di espletamento del servizio</corsivo>”) prevede che “<corsivo>il processo di sterilizzazione dovrà essere realizzato mediante utilizzo di una unica centrale di sterilizzazione esterna ai Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Sanitaria, che dovrà essere certificata e conforme alle Direttive europee per il processo di sterilizzazione</corsivo>”; ed alla sezione 05 è inoltre previsto che “<corsivo>Il processo di sterilizzazione dovrà essere realizzato mediante utilizzo di un’unica centrale di sterilizzazione esterna al Presidio Ospedaliero nelle disponibilità della ditta aggiudicataria e dedicata ai processi di sterilizzazione del presente servizio, che dovrà essere certificata e conforme alle normative Regionali, Nazionali ed Europee per il processo di sterilizzazione. La centrale di sterilizzazione della Ditta aggiudicataria proposta dovrà possedere requisiti, dotazioni strutturali, strumentali ed umane adeguati al volume di produzione richiesta</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, dalle richiamate disposizioni si evincono  molteplici spunti testuali -  il reiterato impiego del tempo futuro (tutte le locuzioni utilizzano la forma “<corsivo>dovrà</corsivo>”), il riferimento alla “<corsivo>ditta aggiudicataria</corsivo>” (e non alle imprese concorrenti), l’assenza di previsioni implicanti l’attuale disponibilità della centrale al momento della presentazione dell’offerta - coerenti con la tesi propugnata da Adapta e condivisa dal TAR secondo la quale, nelle previsioni della stazione appaltante, la centrale di sterilizzazione costituisce un requisito di esecuzione del contratto di appalto e non un requisito speciale di ammissione alla gara.</h:div><h:div>Come osservato dal primo giudice, “<corsivo>i riferimenti alla centrale di sterilizzazione e alle relative caratteristiche sono a più livelli rinvenibili nella lex specialis</corsivo>”, ma solo “<corsivo>nell’ambito della definizione degli obiettivi della procedura e delle modalità di espletamento delle prestazioni, in relazione alle caratteristiche generali del futuro servizio</corsivo>” (§ 6.1 della sentenza).</h:div><h:div><corsivo>iv)</corsivo> – Nel medesimo senso va considerato, sul piano logico-teleologico, che la disponibilità della centrale, ove intesa come “<corsivo>requisito</corsivo>” di ammissione dell’offerta e non di esecuzione del contratto, recherebbe con sé l’inconveniente di determinare un’ingiustificata restrizione della concorrenza, perché si verrebbe ad imporre a tutti i concorrenti un onere economico e organizzativo potenzialmente ultroneo e non giustificato dalla aggiudicazione dell’appalto ( cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7479 del 2021; n. 5734 del 2020; n. 5929 del 2017; sez. III, n. 8584 del 2021). </h:div><h:div><corsivo>v)</corsivo> - Non solo, ma come correttamente rilevato dal TAR la lettura chiesta dalla parte appellante risulterebbe ulteriormente irragionevole, poiché escluderebbe - anche qui con effetti immotivatamente restrittivi della concorrenza - l’idoneità, ai fini dello svolgimento del servizio, di qualunque titolo giuridico diverso dalla proprietà (avvalimento, locazione, convenzione o accordi preliminari, etcc.),  in contrasto con la sezione 5.05 del capitolato (rubricato “<corsivo>Servizio di sterilizzazione esterna ed area di stoccaggio</corsivo>”) ove si fa riferimento alla necessità di “<corsivo>un’unica centrale .. nella disponibilità della ditta aggiudicataria</corsivo>”, con impiego quindi di una forma lessicale assai ampia (la “<corsivo>disponibilità</corsivo>”) non riducibile ad una sola tipologia di titolo giuridico (la<corsivo> “proprietà</corsivo>”) (v. Cons. Stato, sez. III, n. 5541 del 2017). </h:div><h:div><corsivo>vi)</corsivo> - Vero è, come già anticipato, che in altro passaggio della <corsivo>lex specialis</corsivo> (art. 2 Capitolato rubricato “<corsivo>Obiettivi della procedura</corsivo>”) figura il riferimento alla “<corsivo>proprietà</corsivo>” della centrale, ma, in disparte la prevalenza “funzionale” della più specifica previsione di cui all’art. 5 del capitolato (appositamente predisposta per definire le caratteristiche e le modalità operative del servizio), va considerato che, per costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di contrasto tra due previsioni della<corsivo> lex specialis</corsivo>, deve essere preferita quella maggiormente tutelante la massima estensione della concorrenza.</h:div><h:div><corsivo>vii)</corsivo> - Dalla riportata formulazione non si evince, ancora, quanto sostenuto da SSI, ovvero che nella centrale individuata debbano svolgersi solo ed esclusivamente i servizi di sterilizzazione destinati all’Asl Napoli 2 Nord. </h:div><h:div>Anche qui, in assenza di espresse previsioni legittimanti l’ipotesi dell’utilizzo “in via esclusiva”, risulta conforme ad un più razionale svolgimento del confronto concorrenziale - oltre che ad una piena ottimizzazione del processi produttivi - ritenere che la centrale debba essere dedicata ai processi di  sterilizzazione di cui al servizio posto a base di gara, nel senso  che non è ammesso un uso “promiscuo” della struttura, ovverosia lo svolgimento presso la stessa di processi distinti rispetto a quello di sterilizzazione. Questa impostazione non esclude, tuttavia, la possibilità di un uso razionale e condiviso di risorse e di attrezzature presenti presso la centrale per lo svolgimento del medesimo servizio a vantaggio di diversi presidi.</h:div><h:div>Rilevano, in parallelo a quanto testé esposto, tutti gli argomenti logico-testuali già svolti nella disamina del precedente profilo di censura.</h:div><h:div>7.4. L’interpretazione di cui si è dato conto si pone in continuità con uno specifico precedente della Sezione, reso su fattispecie del tutto analoga alla presente (Cons. Stato, sez. III, n. 4859 del 2017), nel quale si è tra le altre cose affermato che: </h:div><h:div>-- laddove la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, nel declinare le modalità di esecuzione dell’appalto, riferendosi ad una determinata prestazione (nella specie la disponibilità quinquennale della centrale di sterilizzazione), non qualifichi espressamente il predetto elemento dell’offerta come requisito di ammissione alla procedura di gara, l’eventuale mancanza o discordanza non può determinare l’esclusione del concorrente a pena di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;</h:div><h:div>-- viste le loro diverse natura e finalità, i requisiti di esecuzione non possono essere confusi in requisiti di partecipazione, anche perché ciò determinerebbe la violazione dei criteri ermeneutici relativi all’interpretazione del contratto, applicabili alla materia degli appalti (art. 1362 e seguenti, ed in particolare la violazione del principio di cui all’art. 1366 c.c.), incidendo in questo modo sul legittimo affidamento dei concorrenti: l’introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso dalla stazione appaltante lederebbe – infatti – la buona fede dei concorrenti che, facendo affidamento sull’interpretazione letterale delle clausole di gara, non hanno riscontrato l’esistenza di un requisito di ammissione “implicito” e dunque “nascosto” e, conseguentemente, non si sono avvalsi degli strumenti apprestati dall’ordinamento (ad es. avvalimento, ricorso al R.T.I.), per procurarselo;</h:div><h:div>-- i bandi di gara (ed i relativi atti connessi, disciplinari, capitolati speciali) devono essere chiari in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti richiesti, sicché non è ammissibile un’interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all’esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione “nascosti” o “impliciti”, facendo leva sul concetto di “essenzialità”.</h:div><h:div>8. Nei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, SSI è tornata sul tema sin qui esaminato, aggiungendo che la durata complessiva del contratto stipulato con l’ASL Napoli 1 Centro (in forza del quale Adapta detiene la centrale di sterilizzazione sita presso l’Ospedale del Mare) non consentirebbe di garantire la disponibilità della centrale di sterilizzazione per tutta la durata del servizio. Detto contratto andrà infatti a cessare nell’aprile del 2026 (o, al più, considerato una eventuale proroga, due anni dopo), prima della conclusione del contratto con l’A.S.L. Napoli 2 Nord, essendo questo stato stipulato in data 23 febbraio 2022 per la durata di cinque anni.</h:div><h:div>In ogni caso, ove anche Adapta si avvalesse, per la durata residua del contratto, del centro di sterilizzazione in sua titolarità sito nello stabilimento di Pomezia, essa vedrebbe un incremento dei costi di trasporto dello strumentario (“da” e “per” lo stabilimento di Pomezia) tale da erodere il suo margine di utile: invero, considerata la distanza di 192 chilometri tra Pozzuoli e Pomezia, ipotizzando, a titolo esemplificativo, anche un solo trasporto giornaliero (da e per Pozzuoli) e l’utilizzo di un autoveicolo di piccola cilindrata, i costi di trasporti annuali – calcolati su 320 giornate lavorative – sarebbero pari a € 49.152, superando di gran lunga l’utile dichiarato in gara, pari a € 23.715,88/annui.</h:div><h:div>8.1. Il TAR ha rigettato il motivo, osservando che “<corsivo>..  per l’eventuale periodo residuo, ulteriore rispetto a quello coperto dal contratto con l’Asl Napoli 1, la Adapta ben potrà utilizzare la sede di Pomezia, senza che ne derivi solo per tale circostanza l’inattendibilità dell’offerta nel suo complesso, posto che, trattandosi di un periodo temporale certamente limitato rispetto all’intero appalto, si rivelano affatto erronei i calcoli effettuati dalla ricorrente, su un numero di giorni del tutto arbitrariamente considerato e che non tengono conto della possibilità di rinnovo del contratto con l’ASL Na1, né di una possibile riconferma nello svolgimento del servizio all’esito di nuova gara. In ogni caso l’incremento in termini di costi, pur nella ipotesi meno favorevole, prospettata da parte ricorrente, non sarebbe comunque in grado di esaurire l’intero utile stimato dall’impresa</corsivo>” (§ 6.2 della sentenza).</h:div><h:div>8.2. Nel ricorso in appello, SSI sostiene, con un secondo motivo (pagg. 21-24), l’erroneità di tale capo decisorio nella misura in cui il TAR baserebbe la sua statuizione su “<corsivo>elementi assolutamente ipotetici</corsivo>”.</h:div><h:div>8.3. L’argomentazione non può essere condivisa. </h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> - Ai sensi dell’art. 4.1 del disciplinare, la stazione appaltante ha facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, con comunicazione da inviare almeno tre mesi prima della scadenza. </h:div><h:div>Tanto consente di affermare, in prima battuta, che, ove la ASL non dovesse esercitare tale facoltà, verrebbero meno <corsivo>in nuce</corsivo> tutte le criticità ipotizzate da controparte quanto ad incremento dei costi conseguenti al trasporto dello strumentario.</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> - Sotto un secondo profilo, va considerato che l’incremento dei costi (pari ad € 49.152,00) ipotizzato da SSI, pur se superiore all’utile annuo, comunque non riuscirebbe ad erodere l’utile complessivo di commessa dichiarato dal RTI Adapta, che è pari ad € 118.549,40 (cfr. “<corsivo>Piano Economico-Finanziario RTI Adapta-Demax</corsivo>”).</h:div><h:div>Questa argomentazione - sviluppata nella pronuncia di primo grado e dotata di portata motivazionale piena e autonoma - non è stata investita da alcuna contestazione, il che comporta che il motivo di appello <corsivo>ex se</corsivo> risulta non ammissibile e comunque infondato.</h:div><h:div>9. Il terzo motivo di appello (pagg. 24-29) riprende i rilievi contenuti nel ricorso di primo grado, con i quali SSI aveva dedotto la difformità della suddetta centrale di sterilizzazione rispetto a quanto previsto al paragrafo 7.3 del disciplinare e alle certificazioni di qualità ivi richieste: le certificazioni prodotte da ADAPTA sarebbero infatti riferite alla centrale di sterilizzazione di Pomezia (fatta eccezione per il certificato UNI EN ISO 13485:2006, riferita anche alla centrale del P.O. di Belcolle in Viterbo) e non, dunque, alla centrale di sterilizzazione dell’Ospedale del Mare, quale sede indicata per lo svolgimento del servizio. </h:div><h:div>Anche tale difformità – ad avviso di SSI – avrebbe dovuto condurre la commissione all’esclusione di Adapta.</h:div><h:div>9.1. Il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso anche sotto tale profilo, sulla base delle seguenti considerazioni: “<corsivo>il requisito in parola, infatti, alla luce del tenore espresso delle disposizioni evocate dalla ricorrente, ma anche a una lettura sistematica della intera disciplina di gara, risulta, a ben vedere, previsto e richiesto come requisito a sé stante, senza alcuna necessaria connessione alla centrale di sterilizzazione utilizzata nell’appalto.  Al contrario, essendo la previsione di detto requisito inserita nell’ambito degli elementi concreti atti a dimostrare, in generale, il possesso di un elevato livello di professionalità in capo a ciascuna ditta partecipante, esso appare sufficientemente garantito dal possesso delle prescritte certificazioni di qualità, attestanti la capacità dell’impresa di applicare il sistema di gestione della qualità in questione nella gestione dei dispositivi medici e relativi servizi, indipendentemente dal sito in cui esso opera. Ne consegue che il possesso della qualità, in relazione alla specifica centrale di sterilizzazione proposta in sede di offerta tecnica, non rientrando tra i requisiti partecipativi, non era necessario al momento della scadenza del termine per presentare domanda, dovendo invece essere verificato rispetto al momento dell’avvio del servizio (circostanza, quest’ultima, poi appurata dalla S.A., avendo la controinteressata prodotto certificazione di qualità rilasciata in data 3 febbraio 2022). L’indebito collegamento, compiuto da parte ricorrente, tra requisiti di capacità tecnico-professionale (rilevanti ai fini della partecipazione) e requisiti di esecuzione, afferenti alla strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento del servizio (rilevanti ai fini del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali), oltre ad alterare le regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale, finisce per tradursi in un’imposizione di un onere economico e organizzativo ai partecipanti che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario e, in ultima analisi, in un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8584)</corsivo>” (§ 6.2 della sentenza).</h:div><h:div>9.2. Nel ricorso in appello, SSI sostiene l’erroneità di tale passaggio decisionale, insistendo nel proporre una lettura della <corsivo>lex specialis</corsivo> alla stregua della quale la centrale di sterilizzazione proposta in sede di offerta avrebbe già dovuto essere certificata, non essendo sufficiente il possesso delle richieste certificazioni di qualità da parte dell’operatore economico (cfr. pag. 27 ricorso in appello).  SSI fonda la sua censura sulla circostanza che tali certificazioni, sebbene esistenti, non fossero riferite alla centrale di sterilizzazione proposta in sede di offerta tecnica, bensì a distinti stabilimenti (i.e. lo stabilimento di Pomezia, ove ha sede legale Adapta, e la centrale di sterilizzazione presso il P.O. di Bercolle).  </h:div><h:div>9.3. La tesi non è condivisibile.</h:div><h:div>a) Va innanzitutto precisato che il disciplinare di gara al punto 7.3. lett. e) richiede il possesso delle certificazioni ISO, senza alcuna specificazione ulteriore (cfr. “<corsivo>e) Possesso delle seguenti certificazioni di qualità: - UNI EN ISO 13485:2016; - UNI EN ISO 9001: 2015 o equivalente; - UNI EN ISO 14001:2015; - UNI ISO 45001</corsivo>”). </h:div><h:div>b) Quanto al capitolato, esso, nell’indicare i requisiti (di esecuzione) relativi alla centrale di sterilizzazione, utilizza sistematicamente il tempo verbale futuro (cfr., ad esempio, pag. 14 del capitolato: “<corsivo>dovrà essere certificata e conforme alle normative Regionali, Nazionali ed Europee per il processo di sterilizzazione</corsivo>”). </h:div><h:div>Dunque, a tutto voler concedere, la sussistenza di tale requisito andrà verificata in fase di esecuzione del contratto.</h:div><h:div>c) Va poi aggiunto - come correttamente osservato dal TAR, con rilievo non confutato da SSI - che le certificazioni di qualità richieste dal disciplinare consentono che il sistema di gestione della qualità utilizzato da una certa società sia conforme ai requisiti delle norme sui dispositivi medici. </h:div><h:div>Il possesso di tale certificazione implica dunque che la società applichi il sistema di gestione della qualità in parola nella gestione dei dispositivi medici, indipendentemente dal sito in cui si opera.  </h:div><h:div>d) In questo senso del tutto ragionevolmente il disciplinare ha richiesto il possesso di tali certificazioni in capo ai concorrenti al fine di dimostrare che gli stessi fossero in grado di sviluppare e gestire determinati processi e sistemi di gestione.  </h:div><h:div>Come osservato dalla parte appellata – anche qui con rilievi che non hanno incontrato il contrasto di controdeduzioni di segno alternativo -  la certificazione del sistema di gestione ISO 13485:2006 non è una procedura “preventiva”, ma si basa su evidenze di corretto funzionamento del sistema, riscontrabili dopo un certo periodo di tempo in cui lo stesso viene pienamente attuato. Sicché, considerando che nell’oggetto dell’appalto rientra “<corsivo>il servizio di realizzazione (…) della centrale di sterilizzazione</corsivo>” (in outsourcing), sarebbe stato impossibile ottenere certificazioni di qualità preventive, dal momento che tali certificazioni (<corsivo>rectius,</corsivo> gli audit propedeutici al rilascio delle stesse) impongono delle verifiche in loco che accertino l’operatività della struttura e dei processi ivi realizzati. </h:div><h:div>La richiesta in via preventiva delle certificazioni sulla centrale in relazione a un servizio da attivare, oltre a non essere pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto, avrebbe dunque comportato l’imposizione a tutti i concorrenti un onere economico e organizzativo che sarebbe potuto risultare ultroneo per chi non fosse risultato aggiudicatario e, in ultima analisi, si sarebbe tradotta in un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole.</h:div><h:div>9.4. Dunque, la prospettazione interpretativa avanzata dalla parte appellante va respinta in quanto, oltre a porsi in contrasto con la documentazione di gara, confligge con i principi generali del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, di proporzionalità e di ragionevolezza.</h:div><h:div>10.	Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, SSI aveva dedotto che la dichiarazione resa nel DGUE della mandante DEMAX in relazione al requisito di partecipazione di cui al punto 7.3. lett. f) (“<corsivo>Possesso dell’autorizzazione ADR al trasporto di merci pericolose per la classe 6.2 "materie infettanti</corsivo>”) e la documentazione prodotta dal RTI Adapta in riscontro alla richiesta della commissione non sarebbero rispondenti alle modalità di comprova previste sul punto dal disciplinare. </h:div><h:div>Il RTI Adapta non avrebbe comprovato nemmeno i requisiti di cui al punto 7.3 lettere g) e h) del Disciplinare (“<corsivo>g) Possesso di almeno n. 2 automezzi speciali autorizzati ADR classe 6.2 da adibire al solo trasporto dello strumentario sporco; h) Possesso di almeno n. 2 autisti muniti di patente di guida ADR classe 6.2</corsivo>”).</h:div><h:div>10.1. Il TAR ha respinto detti rilievi, osservando che “<corsivo>.. il RTI Adapta ha fornito documentazione (segnatamente, per quanto ne importa: comunicazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. di Roma – Ufficio ADR della nomina del consulente per i trasporti di merci pericolose (ADR) per le classi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, unitamente a copia del Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in corso di validità, del consulente nominato per la classe 6.2 tra le altre elencate nel certificato) che, in aggiunta all’ulteriore documentazione incontestatamente prodotta, del tutto ragionevolmente, è stata stimata adeguata dalla S.A. a fornire dimostrazione del requisito richiesto dal Disciplinare. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Invero, non esistendo una specifica iscrizione, abilitazione in ruoli o ad un albo per l’esercizio del trasporto in ADR di merce della classe 6.2 (infettanti), le imprese che intendano esercitare il trasporto in ADR nella classe di interesse hanno l’obbligo di nominare un consulente ADR qualificato presso la propria motorizzazione, utilizzare mezzi allestiti conformemente a quanto richiesto dall’ADR (e.g. cartellonistica, DPI, equipaggiamenti vari, etc.), impiegare autisti in possesso di patentino ADR: detti elementi risultano sufficientemente comprovati dal RTI Adapta. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Del resto, parte ricorrente, più che contestare detta circostanza, si duole piuttosto della mancata produzione da parte del RTI Adapta di una “relazione annuale sulla sicurezza dei trasporti delle merci pericolose redatta dal consulente”, sebbene detta relazione non sia stata nemmeno richiesta dalla S.A.</corsivo>” (§ 7 della sentenza).</h:div><h:div>10.2. Con il quarto motivo di appello (pagg. 29-32), SSI ribadisce che, in seguito al procedimento istruttorio attivato dall’A.S.L., DEMAX, in data 1° luglio 2021, ha prodotto non già copia conforme dell’autorizzazione ADR, ma esclusivamente una nota “<corsivo>…Prot. DXD17/71 del 24.03.2017 - Comunicazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. di Roma – Ufficio ADR della nomina del consulente per i trasporti di merci pericolose (ADR) per le classi 1, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 unitamente alla ricevuta della raccomandata e ricevuta esito positivo spedizione della stessa</corsivo>”, fornita peraltro in forma di sola fotocopia e non di copia conforme.</h:div><h:div>Essa aggiunge, poi, che l’obbligo di produzione della “<corsivo>relazione annuale sulla sicurezza dei trasporti delle merci pericolose redatta dal consulente</corsivo>” è previsto dalla circolare del 5 aprile 2011, n. 10898, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sicché, indipendentemente dalla richiesta da parte della stazione appaltante, la produzione del documento <corsivo>de quo</corsivo> si configura quale onere ineludibile - nel caso di specie disatteso - onde dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose.</h:div><h:div>10.3. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>-- Risulta innanzitutto inconfutata l’affermazione del primo giudice – reiterata dalla difesa di Adapta e non investita da specifiche controdeduzioni di SSI – secondo la quale non esiste una specifica iscrizione, abilitazione in ruoli o ad un albo per l’esercizio del trasporto in ADR di merce della classe 6.2 (infettanti), il che legittima la scelta della Commissione, una volta “<corsivo>verificata la conformità e la regolarità della documentazione integrativa rispetto alle previsioni di cui agli atti di gara</corsivo>”, di ammettere il RTI Adapta “<corsivo>al prosieguo della procedura di gara</corsivo>” (cfr. verbale n. 3 del 5 luglio).</h:div><h:div>Come posto in rilievo dalla difesa di Adapta, ai sensi della vigente normativa le imprese che intendano esercitare il trasporto in ADR nella classe di interesse hanno l’obbligo di nominare un consulente ADR qualificato presso la propria motorizzazione, utilizzare mezzi allestiti conformemente a quanto richiesto dall’ADR (e.g. cartellonistica, DPI, equipaggiamenti vari, etc.), impiegare autisti in possesso di patentino ADR (si tratta di tutti elementi opportunamente comprovati dal RTI Adapta), non esistendo, invece, una specifica iscrizione, abilitazione in ruoli o ad un albo per l’esercizio del trasporto in ADR di merce della classe 6.2 (infettanti).  </h:div><h:div>-- Quanto al diverso profilo della mancata produzione, da parte del RTI Adapta, di una “<corsivo>relazione annuale sulla sicurezza dei trasporti delle merci pericolose redatta dal consulente</corsivo>” (cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo), occorre considerare che detto documento – la cui redazione rientra tra i compiti affidati dal consulente ADR nominato – non è richiesto dal disciplinare né in fase di gara, né in fase di comprova. </h:div><h:div>-- Non solo, ma ai sensi del disciplinare “<corsivo>Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati</corsivo>” (cfr. punto 7.3).</h:div><h:div>-- Quanto alla circolare del 5 aprile 2011, n. 10898, dalla stessa non si ricava alcun obbligo di produzione della relazione ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, né sotto questo specifico profilo (la mancata integrazione dell’obbligo di allegazione in gara della relazione) il disciplinare è stato fatto oggetto di specifica impugnazione. </h:div><h:div>La censura è quindi infondata a va respinta.</h:div><h:div>11. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, SSI aveva contestato la valutazione discrezionale operata dalla stazione appaltante (ad esito di un apposito subprocedimento) in merito ad una situazione astrattamente riconducibile nell’ambito degli illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice (nella specie una risoluzione contrattuale subita da Adapta), puntualmente dichiarata in occasione della partecipazione alla gara.	</h:div><h:div>11.1. Il TAR, dopo aver fatto rinvio alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, ha rigettato anche tale motivo sulla base delle seguenti considerazioni: “<corsivo>Nel caso all’esame, è evidente che la valutazione di non gravità del fatto in contestazione è stata svolta dalla S.A. che ha ragionevolmente ammesso alla gara dell’impresa, solo all’esito dell’approfondimento istruttorio demandato al RUP, ritenendo evidentemente che la predetta (unica) circostanza astrattamente rilevante, peraltro ancora sub iudice, non fosse tale da compromettere il rapporto fiduciario riguardo all’appalto da affidare</corsivo>” (§ 8 della sentenza). </h:div><h:div>11.2.	La parte appellante con un quinto motivo (pagg. 32-37) censura tale capo della sentenza, insistendo nel sostenere l’erroneità del giudizio operato dalla stazione appaltante all’esito dell’approfondimento istruttorio condotto, oltre all’insufficienza della stessa verifica procedimentale che avrebbe dovuto essere esplicitato in una valutazione estensivamente motivata.  </h:div><h:div>11.3. Come puntualmente rappresentato da Adapta nella dichiarazione prodotta in occasione della partecipazione della gara, tale società in data 3 giugno 2021 ha subito una risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del Codice e degli artt. 1454 e 1456 c.c., disposta dalla ASST dei Sette Laghi (nota prot. 39415), in relazione al contratto stipulato il 15 aprile 2020 (rep. n. 790) relativo al servizio di lavanolo e servizi connessi per enti sanitari (ovvero di servizio di lavanderia della biancheria ospedaliera e relativo noleggio; quindi, di servizio distinto rispetto a quello per cui è causa), con correlato avvio di procedimento di escussione della garanzia prestata. </h:div><h:div>Avverso tale risoluzione, nonché per resistere all’escussione della garanzia, Adapta in data 15 giugno 2021 ha proceduto a depositare ricorso ex artt. 669bis e 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano – sezione Specializzata Imprese Ib (n.r.g. n. 26838/2021).  </h:div><h:div>11.4. Ciò posto, l’orientamento di questa Sezione – richiamato dalle parti qui appellate – è nel senso che uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell’illecito professionale e la sua incidenza sull’affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell’ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente. </h:div><h:div>Dunque, la motivazione di ammissione può “anche” essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell’impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale.</h:div><h:div>11.5. Sempre in giurisprudenza si è chiarito, altresì, che, in parziale deroga all’indirizzo generale sopra indicato, possono profilarsi particolari situazioni, da valutare singolarmente e in concreto, in cui si richiede che anche l’ammissione del concorrente in gara sia assistita da una motivazione esplicita ed esaustiva: tale situazione si verifica, appunto, a fronte di vicende professionali di rilevante “pregnanza” o che siano state oggetto di specifica “contestazione” in sede di gara (Cons. Stato, sez. III, n. 9002 del 2022).</h:div><h:div>11.6. Nel caso di specie e con riguardo alla concreta fattispecie esaminata, non si rinviene, né viene segnalata da parte ricorrente, alcuna delle due condizioni appena richiamate che avrebbero imposto una motivazione esplicita anche in sede di ammissione alla gara. </h:div><h:div>La valutazione esitata nell’ammissione dell’impresa è giunta, inoltre, a seguito di uno specifico approfondimento demandato al RUP e non si deduce da parte di SSI sotto quale profilo sarebbe quindi mancata o risulterebbe deficitaria l’attività istruttoria propedeutica alla statuizione della stazione appaltante. </h:div><h:div>11.7. Il motivo è quindi infondato a va respinto.</h:div><h:div>12. Con il sesto motivo di appello (pagg. 37-38), SSI lamenta un vizio di mancata pronuncia in cui sarebbe incorso il TAR nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo del ricorso introduttivo – sollevato “in via meramente tuzioristica” – con il quale erano state elencate talune (precisamente nove) asserite incongruenze contenute nella relazione tecnica di Adapta (formata complessivamente da 138 pagine).  </h:div><h:div>12.1.	Il TAR ha osservato che SSI “<corsivo>si duole, affatto genericamente, di asseriti refusi/incongruenze contenuti nella relazione tecnica di Adapta, in tesi idonei a incidere sulla valutazione operata dalla Commissione, senza tuttavia nemmeno indicare quali conseguenze ne deriverebbero in termini di illegittimità sugli atti impugnati e senza peraltro fornire la necessaria prova di resistenza circa la rilevanza di un eventuale accoglimento delle censure rispetto al punteggio finale attribuito</corsivo>” (§ 9 della sentenza).</h:div><h:div>12.2. Tale capo decisorio viene qui censurato sulla base dell’assunto per cui l’elenco delle asserite incongruenze doveva essere valutato (non solo dalla commissione ma anche) dal giudice di prime cure, trattandosi di rilievi in grado di inficiare “<corsivo>nel loro complesso il predetto Progetto Tecnico del RTI aggiudicatario</corsivo>” (cfr. pag. 37 ricorso in appello).</h:div><h:div>12.3. Il motivo è infondato, in quanto carente di sufficiente costrutto argomentativo.</h:div><h:div>Dalle deduzioni di SSI non risulta chiaro in che modo le segnalate incongruenze (parzialmente richiamate anche nel ricorso in appello alle pagg. 38 e 39) avrebbero potuto incidere sulla legittimità della valutazione operata dalla Commissione, posto che la stessa appellante non indica né le correlazioni che sussisterebbero tra dette incongruenze e gli “elementi valutativi” (e connessi sub-criteri) posti dal Disciplinare, né la tipologia di ricaduta critica che dette lacune dovrebbero assumere ai fini dell’andamento della gara, nell’alternativa di un loro riflesso sulla stessa ammissibilità della proposta tecnica o della sua valutazione qualitativa e valutazione premiale. </h:div><h:div>Non si dimostra, in altri termini, in virtù di quale percorso logico l’assenza di tali elementi avrebbe dovuto inficiare la possibilità di sottoporre l’offerta di Adapta ad un valido scrutinio sugli elementi e contenuti essenziali della proposta tecnica avanzata, ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto determinare una decurtazione del punteggio ad essa attribuibile tale da ribaltare gli esiti della selezione. </h:div><h:div>12.4. Va quindi confermata la statuizione di inammissibilità del motivo.</h:div><h:div>13. In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto.</h:div><h:div>14. Le spese del secondo grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 6383 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/11/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco La Cara</h:div><h:div>Giovanni Pescatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>