<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220631320230502140727227" descrizione="" gruppo="20220631320230502140727227" modifica="5/3/2023 10:31:36 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Pietro Cioccoloni" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="06313"/><fascicolo anno="2023" n="04719"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220631320230502140727227.xml</file><wordfile>20220631320230502140727227.docm</wordfile><ricorso NRG="202206313">202206313\202206313.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>03/05/2023 09:40:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Di Carlo</firma><data>02/05/2023 20:07:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Valentini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. 1079/2022</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6313 del 2022, proposto dal signor Pietro Cioccoloni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ginosa, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Bluserena S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e di Bluserena S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Valla, Tommaso Marchese e Giuseppe Misserini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il signor Pietro Cioccoloni è proprietario nel Comune di Ginosa di una vasta area boscata, destinata in parte ad attività turistica (“parco avventura”) e con accesso diretto al mare. </h:div><h:div>Tale area è confinante con l’area sulla quale insiste il “Villaggio Torre Serena”, realizzato dalla controinteressata Bluserena S.p.A. in esecuzione del piano di lottizzazione adottato ed approvato dal Consiglio comunale di Ginosa, rispettivamente, con le delibere n. 102 del 23 ottobre 1995 e n. 55 del 30 agosto 1999, al quale è stata allegata apposita convenzione per regolare le specifiche obbligazioni assunte dalle parti, mediante atto pubblico rogato in data 9 dicembre 1999.</h:div><h:div>2. Il ricorrente sostiene che, nonostante sia integralmente decorso il termine decennale previsto per l’esecuzione del predetto piano, la lottizzante Bluserena si sarebbe resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi convenzionali, con gravissimo danno sia per la collettività, sia per la propria sfera personale e patrimoniale, nei termini che si seguito si illustreranno.</h:div><h:div>3. Al fine di comprendere meglio i fatti che costituiscono l’odierna materia del contendere, è opportuna una sintetica ricostruzione delle vicende che hanno preceduto l’emanazione degli atti impugnati, e di quelle che sono seguite durante il giudizio di primo grado. </h:div><h:div>Tutto ha avuto inizio con la diffida presentata dall’odierno ricorrente all’intimato Comune di Ginosa di porre in essere ogni attività idonea a dare esecuzione alle previsioni del piano di lottizzazione stipulato con l’odierna controinteressata.</h:div><h:div>Persistendo il silenzio dell’Amministrazione sulla detta diffida, l’odierno ricorrente si è determinato a proporre ricorso davanti al TAR della Puglia, sede di Lecce (n. 1667/2019), chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Ginosa di:</h:div><h:div>a) ordinare alla Bluserena s.p.a., in qualità di soggetto lottizzante, di realizzare e successivamente cedere al Comune tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di lottizzazione, fra cui i parcheggi pubblici, e di preservare l’esistente camminamento pubblico per Torre Mattoni.</h:div><h:div>b) accertare l’esistenza dei molteplici abusi edilizi commessi dalla società lottizzante, al fine di adottare gli atti di repressione previsti dalla legge, ivi compresa la confisca per lottizzazione abusiva.</h:div><h:div>c) dichiarare la società lottizzante decaduta dalla convenzione di lottizzazione per inadempimento alle relative obbligazioni, con ogni connessa determinazione sanzionatoria, ivi compresa la dichiarazione di inagibilità degli esercizi pubblici esercitati negli immobili del villaggio vacanza, per difformità dei relativi titoli edilizi; </h:div><h:div>d) dichiarare la società medesima decaduta anche dalla concessione demaniale, per non avere consentito l’accesso pubblico al mare, così come prescritto dall’art. 8.1 delle NTA allegate al Piano Regionale delle Coste; </h:div><h:div>e) in ogni caso, ordinare alla società in questione di cedere al Comune di Ginosa l’accesso pubblico al mare e al lago Salinella e relativa area attrezzata, nonché ogni altra opera di urbanizzazione ancora non ceduta.</h:div><h:div>Nel frattempo, il Comune aveva avviato un procedimento per verificare la sussistenza delle responsabilità denunciate nella succitata diffida. </h:div><h:div>Con ordinanza interlocutoria del 3 giugno 2020, n. 578, il Tar ha perciò disposto che il Comune di Ginosa chiarisse “<corsivo>mediante apposita relazione scritta, se e come il procedimento avviato e di cui si è dato atto abbia a oggetto tutti i profili rispetto ai quali lo stesso Comune era investito dalla diffida del 10 giugno</corsivo>”. </h:div><h:div>A quel punto, il Comune di Ginosa depositava il provvedimento datato 3 ottobre 2020, prot. n. 26431, in cui dava atto dell’insussistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza dalla concessione marittima, disponendo l’archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio.</h:div><h:div>Questo provvedimento è stato impugnato dal ricorrente mediante motivi aggiunti.</h:div><h:div>La società controinteressata, invece, depositava l’ordinanza datata 5 ottobre 2020, prot. n. 26459, con cui il medesimo Comune le aveva intimato: i) di procedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, alla cessione gratuita delle aree per standard urbanistici per una superficie totale di 2.622,60 mq.; ii) di procedere alla demolizione delle opere realizzate senza titolo o in difformità dalle concessioni, permessi, autorizzazioni e assensi comunque denominati, ed in particolare la chiusura perimetrale delle tettoie aperte di pertinenza della sala ristorante, con ripristino dello stato dei luoghi. </h:div><h:div>Anche questo provvedimento è stato impugnato dal ricorrente, con un secondo atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>È stato così che il Tar, con una nuova ordinanza interlocutoria (la n. 1124 del 19 ottobre 2020), sollecitava il Comune a prendere definitivamente posizione sulla vicenda.</h:div><h:div>A quel punto il Comune, con il provvedimento prot. n. 17052 del 9 giugno 2021, confermava le precedenti ordinanze del 3 e del 5 ottobre 2020, rispettivamente, di archiviazione del procedimento volto alla decadenza della concessione del demanio marittimo, e di demolizione e ripristino, rispetto al quale la controinteressata avrebbe già spontaneamente ottemperato.</h:div><h:div>Anche avverso quest’atto venivano proposti dal ricorrente ulteriori motivi aggiunti.</h:div><h:div>4. Con la sentenza impugnata, il Tar ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando tuttavia le spese del giudizio.</h:div><h:div>5. Nel censurare la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, il ricorrente ha devoluto al giudice di appello tutta l’originaria materia del contendere, articolando i motivi di ricorso e i motivi aggiunti quali censure specifiche avverso la sentenza.</h:div><h:div>Più nel dettaglio, l’appellante lamenta:</h:div><h:div>I) <corsivo>Violazione degli artt. 3 e 6, legge n. 241/90, ed eccesso di potere per i profili sintomatici del difetto di motivazione, dell’erroneità dei presupposti e dello sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>Si sostiene che l’ultimo provvedimento emanato dal Comune di Ginosa (prot. n. 17052 del 9 giugno 2021) avrebbe ignorato del tutto le relazioni istruttorie del RUP e gli esiti degli accertamenti tecnici espletati, giungendo a confermare le precedenti ordinanze del 3 e del 5 ottobre 2020 in totale assenza dei presupposti di fatto, in relazione:</h:div><h:div>i) alle opere di mitigazione ambientale previste dalla VIA;</h:div><h:div>ii) al ponte in legno; </h:div><h:div>iii) alle opere stagionali; </h:div><h:div>iv) all’accesso pubblico al mare e al sito di Torre Mattoni;</h:div><h:div>v) alle tettoie;</h:div><h:div>vi) alla fruizione pubblica dell’area contermine al Lago Salinella; </h:div><h:div>vii) alla realizzazione e successiva cessione delle opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>II) <corsivo>Eccesso di potere e violazione del giudicato</corsivo>.</h:div><h:div>Si sostiene che a seguito della determina dirigenziale della Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto, n. 18 dell’11 dicembre 1998, volta a tutelare la pineta presente all’interno della lottizzazione, si è previsto (punto 6) che “… <corsivo>Non potrà essere realizzato il viale pedonale pubblico, previsto ai margini del lago ed attraversante della pineta</corsivo>...” e che questo ha comportato l’autorizzazione (con delibera comunale n. 25 del 2 maggio 2006) di uno spostamento di circa 170 metri nella realizzazione dell’accesso al mare e al lago Salinella, all’interno di un sito di pertinenza del villaggio turistico e quindi sottratto al pubblico transito, in un’area diversa da quella originariamente prevista nella convenzione allegata al piano di lottizzazione (a bordo lago), e mai ceduta al Comune, né tantomeno aperta all’uso pubblico, con conseguente violazione degli obblighi convenzionalmente assunti dalla lottizzante, fra cui quello di preservare il camminamento per Torre Mattoni verso la particella 71.</h:div><h:div>Si rappresenta, inoltre, che l’obbligo a carico della società lottizzante di realizzare sul proprio suolo e successivamente cedere al Comune l’area che consente l’accesso al mare, oltre ad essere stato previsto in convenzione, è stato anche oggetto di accertamento giurisdizionale in un pregresso contenzioso svoltosi fra le stesse parti dinanzi al medesimo Tar, avente ad oggetto il ricorso dell’odierno ricorrente avverso gli atti della serie procedimentale volta all’esproprio dei beni di sua proprietà, al fine di realizzare un accesso pubblico al mare alternativo rispetto a quello previsto nel piano di lottizzazione e nell’allegata convenzione.</h:div><h:div>In particolare, il Tar, con la sentenza n. 601/2011, passata in giudicato, ha annullato, tra gli altri provvedimenti, la delibera di Giunta comunale n. 150 del 2 maggio 2008, “<corsivo>con la quale il Comune ha preso atto dell’impossibilità di realizzare l’accesso al mare come previsto dalla convenzione di lottizzazione stipulata in data 9.12.1999 e ha modificato detta convenzione autorizzando la società Bluserena a realizzare altra opera pubblica</corsivo>”, con la conseguenza che, ancora ad avviso del ricorrente, non potrebbe oggi farsi ricadere su di lui e sui suoi beni l’onere o obbligo di consentire l’accesso al mare, dal momento che i propri suoli non fanno parte del pubblico demanio, non sono mai divenuti oggetto di obblighi convenzionali in tal senso e non sono nemmeno mai stati asserviti all’uso pubblico o alla servitù di pubblico transito.<corsivo/></h:div><h:div>III) <corsivo>Violazione degli artt. 21 e 27, della L.R. della Puglia n. 56/1980, nella parte in cui disciplinano il procedimento di formazione dei piani di lottizzazione</corsivo>. </h:div><h:div>Si sostiene che non è mai stato instaurato e concluso un legittimo procedimento amministrativo di variante al piano di lottizzazione a suo tempo adottato e approvato dal Comune di Ginosa. In particolare, si afferma che: i) è mancata la previa pubblicazione della variante; ii) è mancato l’apporto partecipativo dei privati nel procedimento di modificazione del piano; iii) la delibera comunale n. 25 del 2 maggio 2006, che ha autorizzato lo spostamento di circa 170 metri nella realizzazione dell’accesso al mare e al lago Salinella successiva definitiva approvazione, non è qualificabile quale efficace atto di variante al piano di lottizzazione rispetto alla localizzazione delle opere di urbanizzazione, ivi compreso il previsto camminamento per Torre Mattoni, trattandosi di un atto atipico; iv) solo la variante al piano può consentire l’efficace verifica circa la corrispondenza quantitativa degli <corsivo>standard</corsivo> (ivi comprese le aree destinate a parcheggi pubblici, pari a ben 2.500 mq secondo l’originaria convenzione) rispetto a quelli previsti nella convenzione di lottizzazione e la compatibilità della diversa localizzazione delle opere urbanizzative (compreso il diverso “camminamento” per Torre Mattoni) rispetto alle determinazioni urbanistiche derivanti da altri livelli di pianificazione.</h:div><h:div>IV) <corsivo>Eccesso di potere per travisamento del fatto e falso presupposto di fatto</corsivo> – <corsivo>Nullità per violazione del giudicato – Violazione dell’art. 23, delle N.T.A del P.R.G.</corsivo></h:div><h:div>Si rappresenta che la tavola 4 del piano di lottizzazione individua esattamente il camminamento per</h:div><h:div>Torre Mattoni, interno alla lottizzazione.</h:div><h:div>Di conseguenza, il camminamento alternativo a cui ci si riferisce nell’impugnato provvedimento datato 5 ottobre 2020, confermato con il provvedimento del 9 giugno 2021, risulta esterno all’area lottizzata e non è rappresentato nelle tavole grafiche della lottizzazione, in quanto attraverso la proprietà del ricorrente, come anche acclarato dalla succitata sentenza del Tar n. 601/2011.</h:div><h:div>Inoltre, si sostiene che l’aver precluso l’accesso pubblico al Lago Salinella si porrebbe anche in contrasto con l’art. 23, delle N.T.A. allegate al P.R.G., in forza del quale l’area contermine al lago stesso può essere sfruttata a condizione che gli interventi siano diretti al miglioramento ambientale e disciplinati da apposita convenzione che assicurino la fruibilità pubblica dell’area (al riguardo, cfr. relazione del RUP del 14 maggio 2021, pagine 6 e 7).</h:div><h:div>Nel caso all’esame, invece, la lottizzante avrebbe realizzato interventi, nell’area contermine al Lago Salinella, la cui volumetria non sarebbe stata computata dal Comune, e che comunque sarebbero stati sottratti all’accesso pubblico.</h:div><h:div>V) <corsivo>Violazione degli artt. 11 e 12, della L.R. della Puglia n. 17/2006, dell’art. 47, cod. nav., e dell’art. 8.1. delle N.T.A. allegate al Piano Regionale delle Coste, nella parte in cui si fa obbligo al concessionario di consentire l’accesso al mare</corsivo>.</h:div><h:div>Si rappresenta che il citato art. 11 prevede che “<corsivo>Al concessionario è fatto obbligo di garantire: … e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC</corsivo>” e che l’art. 8.1 dispone che “<corsivo>Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l’obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare</corsivo>”, con la conseguenza che dal mancato rispetto della normativa in questione (in particolare, l’art. 12 cit. richiama l’art. 47 del cod. nav. in riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa), è derivata la automatica decadenza del concessionari dalla concessione demaniale.</h:div><h:div>VI) <corsivo>Violazione dell’art. 4, della L.R. della Puglia n. 11 del 12 aprile 2001, nella parte in cui disciplina le condizioni di assoggettamento a VIA degli impianti fotovoltaici</corsivo>.</h:div><h:div>Si sostiene che il vasto parco fotovoltaico realizzato dalla lottizzante non sarebbe stato preceduto da VIA, benché ricadente in area naturale protetta.</h:div><h:div>VII) <corsivo>Violazione degli artt. 3, lett. e), e 31, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui si disciplina il rilascio dei titoli edilizi</corsivo>.</h:div><h:div>Si asserisce che le tettoie realizzate dalla ricorrente sono di grandi dimensioni e, come tali, sono aggettate a rilascio del permesso di costruire, oltre che a nulla osta paessagistico.</h:div><h:div>5. Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Ginosa ha insistito circa la legittimità del proprio operato e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>6. Anche la società controinteressata si è costituita in giudizio e, nel contestare partitamente gli avversi motivi di appello, ha insistito a dire di avere legittimamente adempiuto a tutti gli obblighi convenzionali assunti e di avere realizzato le opere conformemente alla legge e alla convenzione urbanistica, instando anch’essa per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>7. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 7 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9. L’appello è parzialmente fondato.</h:div><h:div>10. In particolare, è fondato il gruppo di motivi con cui si censura la legittimità della variante al piano di lottizzazione adottato ed approvato dal Consiglio comunale di Ginosa, rispettivamente, con le delibere n. 102 del 23 ottobre 1995 e n. 55 del 30 agosto 1999, accertamento al quale consegue poi quello dell’illegittimità, sia propria, sia in via derivata, degli ulteriori provvedimenti aventi ad oggetto l’asserito adempimento, da parte della lottizzante, delle obbligazioni convenzionali concernenti l’accesso al mare e al Lago Salinella, e la conservazione del camminamento per Torre Mattoni.</h:div><h:div>A questo riguardo, occorre prendere le mosse, in primo luogo, dal contenuto del piano di lottizzazione e dall’allegata convenzione urbanistica, che circoscrivono esattamente l’area all’interno della quale si sarebbero dovute realizzare le relative opere; e, in secondo luogo, dal giudicato rappresentato dalla sentenza n. 601/2011 del Tar della Puglia, Lecce, che, nell’annullare gli atti della serie procedimentale volta all’esproprio di terreni dell’odierno ricorrente, ha definitivamente acclarato che:</h:div><h:div>i) l’obbligo assunto convenzionalmente dalla società Riva di Ugento (alla quale è poi subentrata la Bluserena spa) nei riguardi del Comune di Ginosa con atto del 9 dicembre 1999, comporta che la società lottizzante debba non solo a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e i parcheggi pubblici indicate alla tavola n. 4 del piano di lottizzazione (art. 3, comma 1, della convenzione di lottizzazione) ma anche di preservare l’esistente camminamento per Torre Mattoni (art 4, della convenzione citata);</h:div><h:div>ii) la sussistenza dell’obbligo posto a carico di un privato diverso dal ricorrente di assicurare un accesso al mare in sede di realizzazione di un programma costruttivo precedentemente approvato, imponeva alla P.A. la doverosa comparazione tra le due soluzioni in vista della scelta discrezionale più appropriata;</h:div><h:div>iii) la suddetta questione non è stata legittimamente valutata con la delibera di Giunta comunale n. 150 del 2 maggio 2008, dal momento che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare circa le ragioni che imponevano di modificare la originaria convenzione di lottizzazione intercorsa con la società Riva di Ugento (poi Bluserena spa), piuttosto che esigere dalla medesima società un corretto adempimento di obblighi assunti in via convenzionale; ma anche i motivi che inducevano ad insistere per l’espropriazione programmata nei riguardi del ricorrente, i cui suoli non rientravano nella suddetta lottizzazione, e che, sebbene attinto limitatamente ad un’area di 543 mq, aveva illustrato il pregiudizio che la sua proprietà avrebbe subito, a fronte dei vantaggi edificatori percepiti dalla controinteressata.</h:div><h:div>iv) l’uso legittimo della discrezionalità amministrativa presuppone la ponderazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi secondari (pubblici, collettivi e privati) e l’osservanza delle garanzie procedimentali partecipative previste in favore del privato, con la conseguenza che l’Amministrazione non potrà sacrificare la posizione del privato i cui beni non rientrano nel programma urbanistico, espropriando l’area di sua proprietà, senza valutare adeguatamente possibili soluzioni alternative, egualmente capaci di soddisfare l’interesse pubblico primario, che trovano fondamento in pregressi piani urbanistici adottati e approvati in favore di determinati soggetti lottizzanti.</h:div><h:div>Oltre a ciò, non va poi sottaciuto che il Comune di Ginosa, sia prima, sia durante, sia dopo l’annullamento dei suddetti atti prodromici all’esproprio dei suoli del ricorrente, non si sia attivato per adottare e approvare la necessaria variante al piano di lottizzazione, limitandosi (con la delibera comunale n. 25 del 2 maggio 2006) a recepire l’indicazione contenuta nella determina dirigenziale della Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto, n. 18 dell’11 dicembre 1998, volta a tutelare la pineta presente all’interno della lottizzazione.</h:div><h:div>A questo proposito, se non vi possono essere dubbi circa la doverosità di dare attuazione a questa indicazione, essendo la tutela del patrimonio boschivo interesse primario a livello ambientale, è tuttavia da sottolineare che tale tutela non costituisce una causa di esonero in capo all’Amministrazione comunale circa l’osservanza delle norme che disciplinano l’emanazione delle varianti ai piani urbanistici, ivi compreso il piano di lottizzazione, in quanto in nessun’altra sede, se non in quella della variante, potrebbe essere rivalutato l’equilibrio del sinallagma compromesso.</h:div><h:div>Ciò comporta, in uno all’annullamento dell’autorizzazione resa con delibera n. 25 del 2 maggio 2006, la necessità che l’Amministrazione riediti il proprio potere nelle forme tipiche del procedimento di variante, preceduto da apposita pubblicità e coinvolgimento dei privati interessati attraverso le garanzie partecipative previste, e che, verificata la sopravvenienza di una causa oggettiva di impossibilità, anche parziale, di una delle obbligazioni dedotte nella convenzione urbanistica, si approvi una variante di contenuto tale da ricondurre ad equità gli obblighi nella stessa assunti, non potendosi tollerare uno squilibrio convenzionale in danno della collettività, laddove, come nel caso di specie, a fronte di vantaggi in capo alla lottizzante, la generalità dei consociati vede invece compromessa la possibilità di fruire del libero accesso al mare e al lago Salinella e del mantenimento delle condizioni per il transito verso Torre Mattoni.</h:div><h:div>Né, del resto, il perseguimento di tali superiori esigenze di pubblico interesse potrebbe essere attuato mediante l’imposizione di ingiusti e non previsti oneri, sulla base del vigente quadro giuridico di riferimento, in capo al vicino della lottizzante, estraneo al piano di lottizzazione in questione.</h:div><h:div>11. Sulla base delle suddette considerazioni, vanno dunque assorbiti tutti i motivi che censurano il corretto adempimento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di lottizzazione, fra cui i parcheggi pubblici, dovendo l’Amministrazione ripronunciarsi sui detti aspetti in sede di complessiva rivalutazione dell’equilibrio convenzionale, ed essendo viceversa precluso al giudice amministrativo decidere su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34 c.p.a.</h:div><h:div>Analogamente è a dirsi in relazione agli asseriti abusi edilizi commessi dalla società lottizzante, dovendo l’Amministrazione rivalutare la complessiva volumetria autorizzabile secondo il mutato assetto materiale dei luoghi.</h:div><h:div>12. Infine, vanno respinti i motivi con cui si censura la legittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione comunale di Ginosa per avere omesso di dichiarare la società lottizzante decaduta dalla convenzione di lottizzazione e dalla concessione demaniale.</h:div><h:div>In particolare, in relazione al primo aspetto, la dichiarazione di decadenza dalla convenzione di lottizzazione presuppone l’accertamento e la contestazione di un comportamento colpevole imputabile alla parte stipulante, mentre nel caso all’esame difetta la suddetta rimproverabilità, dal momento che il Comune ha avallato la modifica delle condizioni convenzionali illegittimamente, alla luce di quanto si è detto sopra.</h:div><h:div>In relazione al secondo aspetto, invece, la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale presuppone, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, una valutazione discrezionale dell’illecito commesso, sicché non è condivisibile la premessa logica dalla quale muove il motivo di ricorso, ovverossia che la società andrebbe automaticamente decaduta dal titolo concessorio per non avere consentito l’accesso pubblico al mare, anche alla luce del fatto che è stato il Comune di Ginosa, per primo, ad indurre la società a ritenere equipollente e non violativo degli obblighi convenzionali, l’accesso al mare costituito sui suoli del ricorrente.</h:div><h:div>13. In definitiva, l’appello va accolto limitatamente ai soli profili concernenti le obbligazioni di consentire l’accesso al mare e al Lago Salinella e di conservare il camminamento per Torre Mattoni; va respinto in relazione ai profili concernenti la declaratoria di decadenza dalla convenzione di lottizzazione e dalla concessione demaniale; sui restanti profili, concernenti essenzialmente gli aspetti edilizi, l’Amministrazione si ripronuncerà nell’esercizio della sua inesauribile discrezionalità all’atto di approvare la necessaria variante al piano di lottizzazione, rivalutando complessivamente l’equilibrio sinallagmatico fra le obbligazioni assunte dalle parti.</h:div><h:div>Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e vanno di conseguenza annullati gli atti impugnati.</h:div><h:div>14. Le spese del doppio grado sono liquidate in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6313/2022, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Ginosa e la società controinteressata, in solido fra di loro, a rifondere in favore del ricorrente le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniela Di Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>