<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220602220250705072114603" descrizione="" gruppo="20220602220250705072114603" modifica="05/07/2025 19:30:06" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Romano &amp; Sacco Costruzioni Generali S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="06022"/><fascicolo anno="2025" n="05920"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220602220250705072114603.xml</file><wordfile>20220602220250705072114603.docm</wordfile><ricorso NRG="202206022">202206022\202206022.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\49 Giovanni Sabbato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Sabbato</firma><data>05/07/2025 18:52:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carmelina Addesso</firma><data>05/07/2025 15:47:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Presidente FF</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 00352/2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6022 del 2022, proposto da Romano &amp; Sacco Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Ferrero Alberto;</h:div><h:div>Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Comune di Settimo Torinese;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Oggetto del giudizio sono l’ordinanza di demolizione n. 254 del 10 novembre 2020 e il provvedimento del 30 marzo 2021 relativo al diniego di sanatoria delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 8014 del 16 novembre 2009.</h:div><h:div>2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:</h:div><h:div>- la società Romano &amp; Sacco Costruzioni Generali s.r.l. ha ottenuto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione edilizia di un vecchio fabbricato rurale e il recupero funzionale dei rustici annessi. L’intervento è stato assentito in base alla l.r. Piemonte 9/2003, che prevede un regime edilizio-urbanistico eccezionale, volto a promuovere il recupero dei rustici a scopo residenziale. L’edificio, censito al catasto al foglio 53, mappale 624, attualmente ospita otto abitazioni;</h:div><h:div>-con ordinanza n. 254/2020 il Comune di Settimo Torinese ha ingiunto alla società la riduzione in pristino delle opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo. In particolare, il Comune ha riscontrato le seguenti variazioni essenziali al progetto assentito: i) la realizzazione, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, di un aumento volumetrico maggiore del 20% dell’esistente; ii) la demolizione e ricostruzione del fabbricato, in violazione dell’art. 4, comma 2, l.r. 9/2003;</h:div><h:div>- poiché <corsivo>medio tempore</corsivo> la società aveva presentato istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 181, comma 1 <corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. 42/2004, in relazione alla quale la Soprintendenza aveva attestato — nei limiti delle proprie competenze — la compatibilità paesaggistica degli interventi e rimesso al Comune la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, e 181, comma 1 <corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. 42/2004, con la medesima ordinanza n. 254/2020 il Comune ha, altresì, statuito che le opere non fossero suscettibili di sanatoria  paesaggistica, stante la creazione di superfici utili e volumi o, comunque, l’aumento di quelli legittimamente realizzati.</h:div><h:div>3. La società ha impugnato con ricorso introduttivo l’ordinanza sopra indicata e con successivi motivi aggiunti il provvedimento del 30 marzo 2021, con cui il Comune ha negato la sanatoria per mancanza della c.d. doppia conformità poiché: i) la demolizione e ricostruzione dell’edificio confligge con gli artt. 24 e 35 delle N.T.A. evocate dalla società ai fini dell’istanza di sanatoria; ii) l’intervento ha determinato un incremento delle unità abitative (da una a otto), vietato dall’art. 24 punto a.4, lett. a), delle suddette N.T.A.</h:div><h:div>4. Il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 352 del 13 aprile 2022, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti rilevando, in sintesi, che: i) l’intervento realizzato è consistito in una demolizione e ricostruzione vietata dalla l.r. 9/2003; ii) l’esecuzione di una demolizione e ricostruzione, espressamente vietata dalla legge regionale di riferimento, costituisce anch’essa variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.P.R. 380/2001; iii) difetta il requisito della doppia conformità perché le opere sono in contrasto con gli artt. 24 e art 35 NTA che non consentono interventi di demolizione e ricostruzione né incrementi della capacità insediativa.</h:div><h:div>5. Romano &amp; Sacco Costruzioni Generali s.r.l. ha interposto appello, notificato in data 29 giugno 2022 e depositato in data 21 luglio 2022, articolando tre motivi di gravame.</h:div><h:div>6. Si è costituito per resistere il Comune di Settimo Torinese.</h:div><h:div>7. In data 5 giugno 2022 l’appellante ha depositato istanza di cancellazione della causa dal ruolo, avendo presentato al Comune un’istanza di riesame sulla base della nuova disciplina introdotta dal d.l. 69/2024 conv. in l. 105/2024.</h:div><h:div>8. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9. L’istanza di cancellazione della causa dal ruolo non può essere accolta poiché l’art. 73, comma 1 <corsivo>bis</corsivo>, c.p.a. non consente di disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e ammette il rinvio della trattazione della causa solo per circostanze eccezionali, costituite da gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato nn. 4259 e 3254 del 2025, 7218 del 2024), circostanze eccezionali che non possono identificarsi nella riferita istanza di riesame alla luce della sopravvenienza normativa.</h:div><h:div>10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.</h:div><h:div>11. Con il primo motivo di appello la società deduce “E<corsivo>rroneità della sentenza perché fondata su presupposti fattuali insussistenti</corsivo>”. Sarebbe errata l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui l’esecuzione dell’intervento avrebbe comportato la demolizione totale (con successiva ricostruzione totale) del fabbricato preesistente poiché la demolizione è stata solo parziale e resa necessaria dalle condizioni di degrado dell’immobile. Il T.a.r. non avrebbe, inoltre, considerato che la società appellante ha “eliminato” le “eccedenze” in termini di superfici e volumi, riconducendo tali valori a quelli del permesso di costruire.</h:div><h:div>12. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>13. Premesso che l’ottemperanza parziale dell’ordinanza di demolizione, mediante la rimozione delle superfici e dei volumi in eccedenza, conferma, anziché smentire, la legittimità del provvedimento in questione, dalla documentazione in atti emerge che l’intervento realizzato è consistito nella demolizione e ricostruzione pressoché integrale del manufatto, a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinato.</h:div><h:div>14. Come osservato dal T.a.r. (capo 7.1), le tavole allegate all’istanza di sanatoria (doc. n.ri 3 e 4 del Comune) e la relazione prodotta per il rilascio del permesso di costruire originario (doc. n. 31 di parte ricorrente) evidenziano che sono state rimosse e sostituite sia la muratura sia le solette del vecchio edificio, in quanto ormai incapaci di reggere i carichi. I nuovi pilastri portanti sono stati realizzati “all’esterno” della vecchia muratura e in aderenza ad essa, poiché “<corsivo>demolendo e scavando in breccia nella muratura, il terreno e la muratura sovrastante sono ad elevato rischio di franare con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone addette ai lavori</corsivo>”, determinando così “<corsivo>un aumento della larghezza del fabbricato</corsivo>” (cfr. relazione del progettista allegata sub. doc. 31 ricorrente).</h:div><h:div>15. Tali evidenze fattuali, puntualmente messe in luce dal giudice di primo grado, non sono contestate dall’appellante che si limita a richiamare la relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria (doc. 28 di parte ricorrente) la quale, tuttavia, attesta solamente la successiva riduzione del volume e della superficie utile con ripristino di quelli originariamente assentiti. L’avvenuto ripristino non riverbera effetti sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, costituendone mera esecuzione, come sopra evidenziato.</h:div><h:div>16. Il motivo deve, quindi, essere respinto.</h:div><h:div>17. Con il secondo motivo di appello la società deduce “<corsivo>Erroneità della pronuncia appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ritiene legittima l’ordinanza di demolizione impugnata.  Erroneità della pronuncia nella parte in cui si stima che le opere in contestazione integrerebbero una variazione sostanziale o una difformità totale dai titoli abilitativi rilasciati (capi – punti da 7 a 7.7 della sentenza)</corsivo>”. Il T.a.r. avrebbe apoditticamente affermato che l’esecuzione di una demolizione e ricostruzione costituisce variazione essenziale, laddove, invece, essa non integra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 32 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 6 l.r. 19/1999. Inoltre, il permesso di costruire è stato rilasciato per un intervento di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. d) d.P.R. 380/2001, comprende anche la demolizione e ricostruzione. Parimenti errato sarebbe il capo della sentenza che esclude la legittimità delle singole opere sulla base di una considerazione unitaria delle medesime, poiché esse risultano, per consistenza e caratteristiche, autonome ed indipendenti le une dalle altre. </h:div><h:div>18. Le censure sono infondate.</h:div><h:div>19. L’art. 32 d.P.R. 380/2001, nella versione <corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente (prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d-bis), d.l. 69/2024 conv. dalla legge 105/2024, c.d. salva casa), sancisce che gli interventi di cui al comma 1 (ossia quelli che, sulla base della legge regionale, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato), ove eseguiti su immobili vincolati, sono considerati “<corsivo>in totale difformità dal permesso di costruire</corsivo>”, mentre tutti gli altri interventi (diversi da quelli del comma 1) realizzati sui medesimi immobili “<corsivo>sono considerati variazioni essenziali</corsivo>”.</h:div><h:div>20. La giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico costituiscono variazioni essenziali e difformità totali (Cons. stato sez. II, 2 aprile 2025 n. 2814) e che, qualunque un incremento di cubatura in area vincolata è comunque soggetto a demolizione ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del citato d.P.R. 380/2001 (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato sez. VI, 7 novembre 2023 n. 9572; 3 gennaio 2022 n. 1, 29 agosto 22 n. 7504).</h:div><h:div>21. Nel caso di specie, l’intervento è: </h:div><h:div>a) vietato dall’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2003 sulla base della quale è stato rilasciato il titolo edilizio (il quale dispone che “<corsivo>gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici ... non poss[o]no comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti</corsivo>”); </h:div><h:div>b) realizzato su area vincolata; </h:div><h:div>c) caratterizzato da modifica di sagoma e di volume. </h:div><h:div>22. La realizzazione di un intervento <corsivo>ex se</corsivo> vietato dalla legge regionale in base al quale il titolo è stato rilasciato integra senza dubbio una variazione essenziale rispetto al progetto approvato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 380/2001, in quanto determina un radicale mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito (consistente nella ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione).</h:div><h:div>23. Non convince l’assunto difensivo secondo cui l’intervento di demolizione e ricostruzione, in quanto compreso nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, sarebbe stato assentito con il permesso di costruire n. 8014 del 16 novembre 2009.</h:div><h:div>24. La prevalenza dell’art. 3 del citato d.P.R. 380/2001 sugli strumenti urbanistici generali e i regolamenti edilizi, sancita dall’ultimo comma del citato articolo, è circoscritta al profilo definitorio e non si estende alla disciplina sostanziale. Essa, in altri termini, preclude la modifica, in sede di regolamentazione pianificatoria, dell’elencazione degli interventi edilizi compresi in ciascuna categoria, inserendo ovvero eliminando tipologie di intervento, ma non osta all’ammissibilità in particolari e individuate zone di specifici tipi d’intervento (Cons. Stato sez. IV 18 maggio 2016, n. 2009).</h:div><h:div>25. Nel caso di specie, la legge regionale vieta l’intervento di demolizione e ricostruzione perché in contrasto con la <corsivo>ratio</corsivo> ispiratrice, costituita dal recupero dei fabbricati rurali esistenti, ma non assegna all’intervento una definizione diversa da quella contenuta dalla legge statale. </h:div><h:div>26. Parimenti infondata è la tesi dell’autonomia delle singole opere (la tettoia e il ripostiglio pertinenziale) poiché pretermette l’unitarietà funzionale delle stesse, in quanto comprese nell’unico intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato con incremento delle unità abitative (da quattro a otto) di cui tali opere costituiscono pertinenza.</h:div><h:div>27. Per pacifica giurisprudenza, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni; l’opera edilizia abusiva va, in sostanza, identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2024, n. 8032).</h:div><h:div>28. Per tali ragioni anche il secondo motivo deve essere respinto, con conseguente assorbimento del primo motivo di ricorso, incentrato sulla vincolatività del parere della Soprintendenza, dichiarato assorbito dal T.a.r. e riproposto in sede di appello, il cui esame non riveste alcuna utilità per l’appellante, stante l’illegittimità dell’intervento sul piano urbanistico ed edilizio.</h:div><h:div>29. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce la “<corsivo>Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il TAR Piemonte conclude per la legittimità del diniego opposto dal Comune di Settimo  Torinese alla domanda di sanatoria della Società appellante. Erroneità della pronuncia nella parte in cui si afferma che gli interventi in questione sarebbero difformi dal P.R.G.C. (capi – punti da 8 a 8.5 della sentenza)</corsivo>”. La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti, proposti avverso il diniego di sanatoria poiché le opere in questione sono conformi agli artt. 24 e 35 delle N.T.A. del PRG.</h:div><h:div>30. Il motivo è infondato. </h:div><h:div>31. L’intervento di demolizione e ricostruzione non è consentito dallo strumento urbanistico comunale. </h:div><h:div>32. L’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G., relativo al recupero di abitazioni per residenza civile permanente (punto 2.2), permette il recupero funzionale degli edifici mediante gli interventi di cui al punto a.4 dell’art. 24 escludendo espressamente quelli indicati nella lett. I), tra cui la “<corsivo>demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di superfici utili e di unità immobiliari destinate all'abitazione</corsivo>”, ossia proprio l’intervento realizzato dall’appellante.</h:div><h:div>33. L’art. 35 punto 2 (recupero di abitazioni esistenti) richiama, a sua volta, gli “<corsivo>Interventi di recupero igienico funzionale di abitazioni esistenti</corsivo>”, precisando che “<corsivo>Per interventi di recupero igienico funzionale di abitazioni esistenti si intende: 2.A. l’esecuzione di opere di manutenzione, di risanamento e di ristrutturazione parziale di unità immobiliari già destinate all’abitazione</corsivo>”. Come osservato nel diniego impugnato, la finalità della norma è quella di non abbandonare al deperimento un immobile realizzato per fini agricoli, una volta che tali fini siano venuti meno; per tali ragioni, si consente il mantenimento della destinazione residenziale con modesti ampliamenti corrispondenti alle necessità fisiologiche del fabbricato che possono manifestarsi nel tempo.</h:div><h:div>La disposizione ammette, di conseguenza, la sola ristrutturazione parziale e non la ristrutturazione totale mediante demolizione e ricostruzione.</h:div><h:div>34. L’art. 24 lett. a) punto 4 NTA, inoltre, sancisce che “<corsivo>Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi interventi che non comportino aumento della capacità insediativa residenziale esistente</corsivo>”.</h:div><h:div>35. L’incremento del numero di abitazioni-che da quattro assentite sono passate ad otto- determina un aumento del carico urbanistico e, quindi, della capacità insediativa residenziale: di qui il contrasto anche con l’art. 24 N.T.A.</h:div><h:div>36. Inconferente è il richiamo all’art. 20 l.r. 56/1977, in quanto tale disposizione si limita ad indicare i criteri per la determinazione della capacità insediativa ai fini del dimensionamento del piano regolatore, e non riguarda l’incremento della capacità insediativa- come già determinata dal PRG- nelle aree in cui quella stabilita secondo i criteri di legge è esaurita. </h:div><h:div>37. L’incremento della capacità insediativa nelle aree in cui la capacità insediativa, come determinata ai sensi del citato 20 l.r. 56/1977, si è esaurita è vietata dall’art. 24 lett. a) punto 4 N.T.A.</h:div><h:div>38. In conclusione, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>39. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna Romano &amp; Sacco Costruzioni Generali s.r.l. al pagamento, a favore del Comune di Settimo Torinese, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Andrea Bonanno</h:div><h:div>Carmelina Addesso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>