<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220598320221201233536593" descrizione="" gruppo="20220598320221201233536593" modifica="01/12/2022 23:43:52" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ati Diamar S.r.l. – Argo S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05983"/><fascicolo anno="2022" n="11519"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220598320221201233536593.xml</file><wordfile>20220598320221201233536593.docm</wordfile><ricorso NRG="202205983">202205983\202205983.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Antonio Pasquale Francola</firma><data>01/12/2022 23:43:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/12/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 186/2022, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5983 del 2022, proposto dalla</h:div><h:div>Ati Diamar S.r.l. – Argo S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via n. Fasano n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>L’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Pb Tankers S.p.A., nella qualità di mandataria del R.T.I. Oceano con Mama Shipping S.A.R.L. e Monegle Shipping Ltd, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Pb Tankers S.p.A., nella qualità di mandataria del R.T.I. Oceano con Mama Shipping S.A.R.L. e Monegle Shipping Ltd;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Basile e Andrea Mozzati;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con determina a contrarre n.76 ADW del 5 marzo 2020, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale bandiva una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento biennale, rinnovabile di un anno, del servizio (C.I.G. 81395400E6) di gestione armatoriale della N/R Laura Bassi, nave rompighiaccio conforme al Polar Code entrato in vigore in data 1 gennaio 2019 ed unica nave italiana abilitata alla navigazione nelle acque dell’Artico e dell’Antartico.</h:div><h:div>Con successiva determinazione n.110 ADW del 14 aprile 2020, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale rettificava il disciplinare di gara, mantenendo inalterate le originarie disposizioni inerenti ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti ed in relazione ai quali l’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l., nella sua qualità di aggiudicataria (all’esito della procedura negoziata indetta con determinazione n. 159/2019 ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. <corsivo>b</corsivo> e <corsivo>c</corsivo> D.Lgs. n. 50/2016) del servizio provvisorio di gestione armatoriale della nave IMO 9114256 (poi denominata “Laura Bassi”), rappresentava le proprie perplessità, domandando in data 18 giugno 2020 ed in data 10 luglio 2020 l’annullamento in autotutela della predetta procedura aperta, in ragione dell’inadeguatezza dei requisiti di partecipazione previsti rispetto a quelli che, invece, sarebbero stati necessari per l’affidamento del servizio in conformità alle previsioni del Polar Code.</h:div><h:div>L’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale rigettava entrambe le istanze e proseguiva le operazioni di gara sino a concluderle con l’aggiudicazione disposta in favore del costituendo R.T.I. Oceano con determina n. 184 ADW del 15 giugno 2021.</h:div><h:div>Durante la successiva fase di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dalle tre società partecipanti al costituendo R.T.I. aggiudicatario, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, con determina n.275 ADW del 24 agosto 2021, prorogava la durata del contratto stipulato con l’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l., al fine di garantire il corretto svolgimento della missione antartica in partenza il 20 ottobre 2021 sino al completamento della campagna stimato tra il 22 marzo ed il 10 aprile 2022, ritenendo opportuna ed auspicabile anche la partecipazione di uno o due dipendenti dell’armatore subentrante.</h:div><h:div>Rinvenendo, dunque, nel predetto provvedimento il riconoscimento dell’inesperienza dell’armatore subentrante quale conseguenza dell’inadeguatezza dei generici requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave Laura Bassi, l’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l. nuovamente sollecitava, con p.e.c. del 8 novembre 2021, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale a rivalutare l’interesse pubblico al mantenimento degli atti di gara.</h:div><h:div>Ma l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale rispondeva, con p.e.c. del 3 dicembre 2021, che l’aggiudicatario selezionato era in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’affidamento del servizio.</h:div><h:div>L’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l., allora, sollecitava, con p.e.c. del 31 gennaio 2022, la verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al costituendo R.T.I. Oceano aggiudicatario.</h:div><h:div>Ma il R.U.P. comunicava che il Direttore Generale, con determinazione n. 62 ADW del 21 febbraio 2022, aveva dichiarato efficace l’aggiudicazione, avendo riscontrato nell’aggiudicatario il possesso dei requisiti dichiarati.</h:div><h:div>Quindi, l’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l. consegnava, con riserva, la nave in data 31 marzo 2022 provvedendo in seguito ad impugnare il bando di gara, l’aggiudicazione e la successiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, onde sentirne pronunciare l’annullamento dal T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia tanto per sopravvenuta carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati ai sensi dell’art. 7.3 lett. <corsivo>e</corsivo>) del disciplinare di gara dal costituendo R.T.I. Oceano aggiudicatario, quanto per la genericità dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in questione.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, la PB Tankers S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. Oceano con le mandanti Mama Shipping s.a.r.l. e Monegle Shippind ltd, si opponeva all’accoglimento del ricorso in quanto, oltre e prima ancora che infondato nel merito, inammissibile per carenza di legittimazione attiva, irricevibile per tardiva impugnazione, inammissibile per omessa impugnazione della disciplina di gara, inammissibile per insindacabilità delle valutazioni di merito dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Anche l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si opponevano all’accoglimento del ricorso, contestandone l’ammissibilità e la fondatezza.</h:div><h:div>Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art.60 c.p.a. n.186/2022 pubblicata il 9 aprile 2022 e non notificata da alcuna delle parti in causa, il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal R.T.I. aggiudicatario controinteressato ed alla quale aveva aderito in camera di consiglio anche l’Amministrazione resistente, condannando, poi, l’appellante alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 in favore delle altre parti costituite.</h:div><h:div>Con appello notificato il 7 luglio 2022 e depositato il 20 luglio 2022, l’A.T.I. Diamar s.r.l. – Argo s.r.l. domandava la riforma della predetta sentenza, riproponendo tutti i motivi di ricorso già dedotti in primo grado.</h:div><h:div>Le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata si costituivano, opponendosi all’accoglimento dell’appello, riproponendo le medesime difese già formulate nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza appellata, anche in relazione alle eccezioni di rito implicitamente ritenute assorbite dalla dichiarata carenza di legittimazione attiva dell’appellante.</h:div><h:div>Dopo di che, le parti depositavano memorie conclusive.</h:div><h:div>L’appellata controinteressata, in particolare, eccepiva la tardività della memoria depositata dall’appellante in data 24 ottobre 2022.</h:div><h:div>L’appellante, con memoria depositata il 28 ottobre 2022, replicava alle difese di controparte.</h:div><h:div>All’udienza pubblica celebratasi in data 8 novembre 2022, il Consiglio di Stato, dopo avere udito i procuratori presenti delle parti costituite come da verbale in atti, tratteneva l’appello in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Consiglio di Stato ritiene di poter soprassedere sull’eccezione di inammissibilità della memoria depositata il 24 ottobre 2022 dall’appellante in ragione della infondatezza dell’appello.</h:div><h:div>Ed invero, l’appello consta di tre motivi: il primo, dedicato alla contestazione della (ritenuta erronea) decisione in rito assunta dall’adito T.a.r., e gli altri due meramente replicativi delle doglianze già dedotte in primo grado e con le quali, rispettivamente, è stato censurato l’operato dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, anzitutto, durante la fase di accertamento, a valle, dei requisiti dichiarati dal R.T.I. aggiudicatario, e poi, a monte, in relazione alla decisione di prevedere nel bando di gara requisiti di partecipazione generici e, quindi, inidonei a comprovare il possesso di qualsivoglia esperienza in aree artiche e antartiche.</h:div><h:div>E poiché al primo motivo, per evidenti ragioni logico-giuridiche dipendenti dalla sua natura di questione preliminare di rito ritenuta dirimente dal giudice di primo grado, deve riconoscersi una rilevanza prioritaria rispetto agli altri due motivi di appello, deve, anzitutto, procedersi dall’esame delle censure espressamente dedotte avverso la sentenza impugnata.</h:div><h:div>1.1. Come noto, infatti, l'art. 101, comma 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, richiedendo, invece, la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 19 agosto 2021 n. 5939). L'effetto devolutivo dell'appello, infatti, non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non siano condivisibili, non potendo l'appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5534 e Sez. II, 21 luglio 2021 n. 5504), a pena di inammissibilità della censura relativa al capo della decisione rimasto estraneo alle critiche svolte nell'atto d'appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005), con conseguente reiezione del gravame se detto autonomo capo della sentenza sia idoneo a sorreggere di per sé la decisione assunta, promanando dal principio di cui all'art. 329 comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l’estraneità al <corsivo>thema decidendum</corsivo> dei capi della decisione non oggetto di specifica contestazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5820).</h:div><h:div>1.3. E poiché la rilevata carenza di legittimazione attiva dell’appellante costituisce una questione preliminare rispetto a quelle di merito riproposte con il secondo ed il terzo motivo di appello, occorre procedere dall’esame del primo motivo con il quale si contesta la fondatezza della decisione adottata dal giudice di primo grado. Come, infatti, precisato dall'Adunanza Plenaria, «<corsivo>nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell'astratto interesse generale, ma è finalizzata all'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice. Poiché il ricorso non è mera "occasione" del sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all'esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell'impulso di parte</corsivo>» (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).</h:div><h:div>2. Come noto, l’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, similmente all’azione disciplinata dal codice di procedura civile (di cui mutua le fondamentali caratteristiche anche in virtù del rinvio esterno contemplato dall’art.39 co.1 c.p.a.), è contraddistinta dalle seguenti condizioni: <corsivo>a</corsivo>) <corsivo>il c.d. titolo dell’azione o possibilità giuridica dell'azione o legittimazione a ricorrere</corsivo>, cioè la prospettazione di una situazione giuridica soggettiva indicativa della strumentalità dell’azione proposta al soddisfacimento di un interesse che sia, ad un tempo, qualificato sul piano oggettivo, in quanto meritevole di tutela e dunque protetto dall’ordinamento giuridico, e differenziato sul piano soggettivo, poiché distingue dal <corsivo>quisque de populo</corsivo> il suo titolare, in virtù della speciale posizione rivestita rispetto all’esercizio del potere pubblico di cui si lamenta l’illegittimità; <corsivo>b</corsivo>) la <corsivo>legitimatio ad causam</corsivo> (detta anche legittimazione attiva), vale a dire l’affermazione in domanda della titolarità della situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata per la cui tutela si agisce in giudizio; <corsivo>c</corsivo>) la <corsivo>legittimazione attiva in senso proprio</corsivo>, ossia l’accertamento <corsivo>della legitimatio ad causam</corsivo> che, secondo una certa opinione si tradurrebbe in un giudizio di merito, mentre secondo un diverso pensiero costituirebbe una questione propriamente processuale ascrivibile nell’ambito delle condizioni dell’azione; <corsivo>d</corsivo>) l’<corsivo>interesse ad agire </corsivo>(<corsivo>rectius</corsivo>, <corsivo>a ricorrere</corsivo>) di cui all’art.100 c.p.c., consistente nell’utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, identificandosi (Ad. Plen. n.9/2014) con il bisogno di tutela giurisdizionale al punto da prospettarsi il ricorso al giudice amministrativo quale rimedio indispensabile per rimuovere lo stato di fatto lesivo, sempreché non sussistano elementi tali da indurre a ritenere che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. St. n. 3829/2016).</h:div><h:div>2.1. La legittimazione a ricorrere si distingue, quindi, dall’interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico. Il che induce, preliminarmente, ad accertare se l’appellante sia o meno titolare di un interesse qualificato e differenziato legittimante l’azione di annullamento proposta, rilevando i vantaggi dell’eventuale caducazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in un secondo momento, allorché risulti comprovata la legittimazione a ricorrere dell’interessato, non potendosi, in mancanza, ascrivere rilievo legittimante soltanto alle utilità pratiche perseguite in giudizio.</h:div><h:div>2.2. L’interesse a ricorrere, infatti, impone un accertamento sia di diritto che di fatto nella parte in cui occorre in concreto valutare (a valle) le conseguenze pratiche del chiesto annullamento sulla sfera giuridica del ricorrente, mentre la legittimazione a ricorrere costituisce una questione preliminare in quanto puramente di diritto, implicando per il giudice la verifica prioritaria (a monte) della strumentalità dell’azione proposta rispetto ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata a prescindere dalle pratiche utilità perseguite da colui il quale agisce in giudizio.</h:div><h:div>2.3. Nella caso in esame, l’appellante, nella vantata sua duplice qualità di affidatario provvisorio del servizio di gestione armatoriale della nave IMO 9114256 (poi denominata “Laura Bassi”) e di non partecipante alla gara indetta per l’affidamento biennale, rinnovabile di un anno, del medesimo servizio armatoriale concernente la medesima nave, domanda l’annullamento dei provvedimenti impugnati a tutela del suo interesse strumentale dipendente dall’eventuale proroga dell’affidamento provvisorio a lei in precedenza concesso dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e dalla eventuale riedizione della gara nella prospettiva di una futura partecipazione.</h:div><h:div>2.4. Il Consiglio di Stato osserva che in relazione all’affidamento dei contratti pubblici gli interessi legittimi degli operatori economici rilevanti sono, in genere, di tipo pretensivo, in quanto tendenti al conseguimento del bene della vita anelato coincidente con la stipula del contratto per il quale l’Amministrazione competente indice una certa procedura selettiva. Di conseguenza, l’interesse legittimante l’impugnazione degli atti di gara è, di regola, quello, chiaramente pretensivo, all’aggiudicazione, nell’ottica della futura stipula del contratto per il cui affidamento è stata bandita la procedura competitiva nel rispetto, tra l’altro, della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti.</h:div><h:div>Il che implica il riconoscimento di un interesse qualificato (in quanto tutelato dall’ordinamento giuridico nazionale ed Eurounitario) e differenziato (in ragione della palesata aspirazione individuale all’affidamento del contratto pubblico in questione) nei confronti di quanti abbiano, in concreto, partecipato alla gara, difendendo, per tutta la durata della procedura, il proprio interesse a vincere.</h:div><h:div>2.5. In tal senso depone quanto previsto dall’art.2 <corsivo>bis</corsivo> par. 2 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 11 dicembre 2007 n.66, secondo cui “<corsivo>Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso</corsivo>”. </h:div><h:div>Donde, la conclusione secondo cui per soggetto interessato, come tale legittimato ad impugnare gli atti della procedura, deve intendersi esclusivamente colui il quale sia un partecipante alla gara non definitivamente escluso, ossia non attinto da un provvedimento di esclusione non più impugnabile. L’esclusione definitiva, infatti, incide sull’interesse a contestare l’esito di una gara, poiché pregiudica l’aspirazione a stipulare il contratto pubblico in affidamento ed implica la considerazione del candidato escluso alla stessa stregua di un mero operatore economico che non abbia mai partecipato alla procedura competitiva indetta dall’Ente aggiudicatore, con conseguente venir meno della legittimazione a ricorrere per carenza di titolarità di una posizione qualificata e differenziata.</h:div><h:div>2.5.1. In tal senso sono particolarmente indicativi i rapporti tra l’esclusione e l’aggiudicazione, come ormai da tempo definiti dalla giurisprudenza, sulla base di un consolidato orientamento per il quale l'operatore economico che abbia presentato offerta e sia stato escluso dalla gara è legittimato ad impugnare gli atti successivi alla sua esclusione, ivi compresa l'aggiudicazione, fino a quando il provvedimento di esclusione non sia divenuto definitivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2020, n. 5036; III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787; V, 18 ottobre 2018, n. 5958; V, 21 giugno 2017, n. 3029).</h:div><h:div>2.5.2. L’indirizzo è, peraltro, conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-355/15 <corsivo>Bietergemeinschaft Tchnische Gebaudedetreuung Gesmbh un Caverion Osterreich</corsivo>, secondo cui la direttiva 89/655/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori) non può essere interpretata nel senso che osta a che a un concorrente sia negata la possibilità di ricorrere avverso la decisione di aggiudicazione dell'appalto qualora sia un offerente definitivamente escluso dalla procedura con una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva.</h:div><h:div>In seguito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza 11 maggio 2017, nella causa C-131/16 <corsivo>Archus</corsivo> è tornata sull'argomento riconoscendo che, in presenza di un ricorso proposto da un'impresa esclusa dalla stazione appaltante che ha impugnato la propria esclusione e l'aggiudicazione all'impresa concorrente, sussiste la legittimazione ad impugnare anche l'altrui aggiudicazione perché non può considerarsi definitiva l'esclusione, non essendo ancora confermata con sentenza passata in giudicato (principi ribaditi nella sentenza 5 settembre 2019, nella causa C-333/18 Lombardi s.r.l.).</h:div><h:div>2.5.3. Inoltre, si è chiarito, in ambito nazionale, che nel caso di proposizione del ricorso avverso la propria esclusione, l'impresa concorrente è soggetto non definitivamente escluso dalla procedura per tutta la durata del giudizio poiché tale condizione dipende dall'esito dello stesso, e, comunque, fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia respinto il ricorso (cfr Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7386).</h:div><h:div>2.6. Se, dunque, l’esclusione non impugnabile preclude qualsivoglia legittimazione a contestare gli atti di gara, in ragione della carenza di interesse rispetto al prosieguo ed all’esito della procedura desumibile dall’accettazione dell’estromissione decisa nei propri confronti dall’Ente aggiudicatore, alle medesime conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, allorché una domanda di partecipazione non sia stata nemmeno presentata, paventandosi, così, sin dal tempo del bando, un disinteresse non più suscettibile di successivo ripensamento, in ossequio ai principi nazionali e sovranazionali di certezza dei rapporti di diritto pubblico e di celerità delle procedure selettive dei contraenti cui affidare i contratti pubblici.</h:div><h:div>Se, quindi, intendeva ottenere l’affidamento del servizio in questione, l’appellante era tenuta a partecipare alla relativa gara, anche se riteneva inadeguati, perché troppo generici, i requisiti di partecipazione previsti nel bando, tanto più considerato che la propria specializzazione vantata nel settore sarebbe stata verosimilmente apprezzata dall’Amministrazione.</h:div><h:div>2.7. In tal senso, sono inequivocabilmente indicativi i principi espressi dall’Ad. Plen. n. 4 del 26 aprile 2018 e con i quali è stato «<corsivo>ribadito il consolidato orientamento secondo il quale l'operatore del settore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a contestare le clausole di un bando di gara che non rivestano nei suoi confronti portata escludente, precludendogli con certezza la possibilità di partecipazione</corsivo>», non sussistendo ragioni<corsivo>
				</corsivo>«<corsivo>per mutare orientamento, tenuto conto che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) la presentazione di una domanda di partecipazione alla gara non sembra imporre all'operatore del settore alcuno spropositato sacrificio;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) in alcun modo la detta domanda di partecipazione può pregiudicare sul piano processuale il medesimo, tenuto conto della granitica giurisprudenza secondo cui (si veda ancora di recente Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5438) "nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale";</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) la situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, è ricollegabile unicamente alla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione: la procedura cui non si sia partecipato è res inter alios acta e non legittima l'operatore economico ad insorgere avverso la medesima (Adunanza plenaria 7 aprile 2011, n. 4, Adunanza plenaria 25 febbraio 2014, n. 9)</corsivo>».</h:div><h:div>2.7.1. Secondo quanto, dunque, affermato dal Consiglio di Stato, legittimato ad impugnare l’esito di una gara pubblica è solamente colui che vi abbia partecipato, in ragione della vantata posizione differenziata con il potere pubblico derivante proprio dalla partecipazione; diversamente, l’operatore del settore rimasto estraneo non può vantare la medesima legittimazione a ricorrere in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato, alla caducazione dell'intera selezione nell’ottica di un’eventuale partecipazione futura in sede di riedizione della gara corrispondente ad una volontà del tutto ipotetica e priva di oggettivi riscontri e, quindi, in contrasto con le esigenze di celerità e certezza dei rapporti di diritto pubblico particolarmente avvertite in un settore così rilevante come quello dell’affidamento dei contratti pubblici.</h:div><h:div>2.7.2. La presentazione della propria candidatura ad una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico, infatti, costituisce un atto privato inequivocabilmente esplicativo di un interesse all’aggiudicazione che qualifica l’operatore economico distinguendolo da tutti gli altri rimasti formalmente estranei, in quanto disinteressati alla stipulazione del contratto. Donde, la conseguente e ragionevole <corsivo>summa divisio</corsivo> tra quanti abbiano manifestato l’interesse all’aggiudicazione della commessa pubblica in affidamento e quanti, invece, abbiano ritenuto di non prendere parte alla gara, serbando una condotta omissiva presuntivamente indicativa di disinteresse alle vicende dipendenti dal potere pubblicistico esercitato dall’Ente aggiudicatore per l’individuazione del contraente con cui stipulare un dato contratto pubblico, salvo casi eccezionali in cui sia configurabile anche nei confronti di costoro una diretta e concreta lesione della propria sfera giuridica.</h:div><h:div>2.7.3. Ed invero, alla regola secondo cui in assenza di una domanda di partecipazione non si configurerebbe alcuna legittimazione a ricorrere per carenza di un interesse differenziato legittimante può derogarsi soltanto in tre tassative ipotesi, ed ossia, allorché: 1) si contesti in radice l'indizione della gara; 2) al contrario, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; 3) oppure, si impugnino direttamente le clausole del bando assumendone la portata immediatamente escludente. Legittimanti, infatti, l’impugnazione immediata di un bando pur in assenza di una domanda di partecipazione e di un eventuale provvedimento di esclusione, in quando di carattere escludente e quindi direttamente lesive, possono essere, secondo un’elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva della possibile casistica:</h:div><h:div>a) le clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione;</h:div><h:div>b) le regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. n. 3 del 2001);</h:div><h:div>c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980);</h:div><h:div>d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293);</h:div><h:div>e) le clausole impositive di obblighi <corsivo>contra ius</corsivo>;</h:div><h:div>f) le gravi carenze nei bandi in punto di indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure le clausole contemplanti formule matematiche del tutto errate;</h:div><h:div>g) l’omessa indicazione nel bando dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421).</h:div><h:div>La caratteristica comune di tali ipotesi è la loro attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, la formulazione di un’offerta corretta, con conseguente lesione dell’interesse legittimo di un’impresa a partecipare alla gara, non essendo, per converso, ammissibile un’azione di diritto oggettivo preordinata soltanto alla tutela “dell’interesse della legge”. </h:div><h:div>2.7.4. Secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2016 n. 4180), quindi, le possibilità di impugnare il bando pur senza aver presentato una domanda di partecipazione sono riferite alle ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui i requisiti richiesti, sia sul piano tecnico che economico, siano tali da rendere realmente "<corsivo>impossibile la presentazione di una offerta</corsivo>", dovendosi considerare «<corsivo>clausole immediatamente escludenti del bando, comportanti l'onere della immediata impugnazione di questo, solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico</corsivo>» (in termini, Consiglio di Stato sez. V, 08/01/2021, n. 284; Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4) che, dunque, ai fini della dimostrazione del proprio interesse ad agire, è tenuto a provare in giudizio sia di non aver potuto formulare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un'offerta oggettivamente competitiva, sia, nel merito, l'illegittimità della legge di gara impugnata nella parte in cui contempla una regola talmente ostativa da rendere impossibile la partecipazione alla procedura alla maggioranza delle imprese operanti nel settore (cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 24.12.2021, n. 8584).</h:div><h:div>2.8. E poiché la genericità dei requisiti di partecipazione non ascrive alla clausola del bando che li contempla alcuna valenza escludente, non sussisteva un onere di immediata impugnazione, con conseguente onere, per l’appellante, di presentare un’istanza di partecipazione se, interessata a contestare l’eventuale esito della procedura.</h:div><h:div>Nel caso in esame, infatti, non ricorre alcuna delle ipotesi suindicate o alle stesse assimilabili e, di conseguenza, le clausole del bando contestate dall'appellante dovevano essere impugnate insieme con l’aggiudicazione. Ma per poterle legittimamente impugnare occorreva manifestare il proprio interesse differenziato all’affidamento dell’appalto mediante la partecipazione alla procedura stessa.</h:div><h:div>2.8.1. E poiché l’appellante non ha inteso partecipare alla gara, non può ritenersi legittimato a contestarne l’esito, neanche nella prospettiva dell’eventuale soddisfacimento del vantato interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, in quanto non differenziato rispetto a quello di mero fatto dell’operatore che non abbia mai presentato alcuna domanda di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>2.8.2. L’interesse residuale, infatti, giustificante il sindacato di legittimità degli atti contestati da chi intenda salvaguardare le proprie possibilità di aggiudicazione in una futura e rinnovata procedura è riconosciuto e garantito dalla giurisprudenza soltanto a colui il quale non “possa” partecipare (in ragione delle clausole escludenti che rendono il bando immediatamente lesivo della sfera giuridica degli operatori economici potenzialmente interessati) o, pur avendovi partecipato, sia stato escluso con un provvedimento non ancora definitivo. Sebbene, infatti, sul piano qualitativo e quantitativo di minore rilievo per la sfera giuridica dell’interessato rispetto all’interesse principale all’affidamento del contratto pubblico, l’interesse strumentale alla riedizione della gara deve pur sempre essere qualificato e differenziato per poter legittimare la domanda di annullamento dell’intera procedura indetta dall’Ente aggiudicatore, poiché diversamente opinando si legittimerebbe l’iniziativa giudiziale nella prospettiva della mera tutela del generico interesse al ripristino della legalità dell’azione amministrativa, ammettendosi una non consentita esegesi della disciplina delle condizioni dell'azione determinante una derogatoria giurisdizione di diritto oggettivo, in spregio all’opposto orientamento secondo cui la giurisdizione amministrativa è di tipo soggettivo in quanto diretta alla tutela degli interessi legittimi sostanziali concretamente lesi dall'esercizio del potere, essendo il punto di equilibrio fra la tutela dell'interesse pubblico e la tutela degli interessi privati, nel processo amministrativo, dominato dal principio della domanda (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572).</h:div><h:div>2.9. L’appellante, dunque, non era legittimato ad impugnare gli atti della procedura in questione.</h:div><h:div>3. A differente conclusione non può pervenirsi neanche rivalutando la vantata qualità di affidatario provvisorio del servizio di gestione armatoriale della nave IMO 9114256 (poi denominata “Laura Bassi”), poiché l’elemento differenziante l’interesse dell’operatore economico al punto da legittimare l’impugnazione degli atti di gara dipende dalla diretta connessione con il potere pubblico esercitato dall’Amministrazione per l’individuazione del contraente a cui affidare il servizio e, quindi, dalla partecipazione alla procedura, come detto, non necessaria soltanto qualora si contesti in radice l’indizione o la mancata indizione della gara, ovvero si impugnino direttamente le clausole del bando in quanto asseritamente escludenti (da ultimo, Cons. St., Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242, e 30 dicembre 2015, n. 5862; cf. anche 23 ottobre 2013, n. 5131; 21 giugno 2013, n. 3404; Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).</h:div><h:div>3.1. E poiché le predette circostanze eccezionali non ricorrono nella fattispecie, avendo l’appellante non lamentato la presenza di clausole escludenti ma soltanto contestato la genericità dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e, quindi, (sostituendosi, peraltro, alle valutazioni di merito dell’Amministrazione) l’idoneità della procedura bandita a selezionare un operatore economico dotato delle capacità tecnico-professionali richieste per l’espletamento del servizio da affidare, oltre, poi, alla valutazione espressa dall’Amministrazione appellata in ordine alla titolarità dei requisiti di partecipazione dichiarati dal R.T.I. Oceano aggiudicatario, l’interesse all’annullamento della procedura di gara indetta non può ritenersi differenziato in ragione della prospettata volontà di conservare una situazione di fatto eventuale ed ipotetica, quale deve considerarsi la proroga dell’affidamento provvisorio del servizio, e rispetto alla quale la stazione appaltante si era già determinata in senso negativo con l’indizione della gara di cui, in questa sede, si contesta la legittimità.</h:div><h:div>3.2. Sul punto, infatti, occorre chiarire che l’interesse prospettato dall’appellante nella vantata qualità non tende a censurare la decisione in sé dell’indizione di una nuova gara per carenza dei necessari presupposti di legge o per violazione di un diritto soggettivo alla proroga <corsivo>ex lege </corsivo>del contratto già stipulato e che avrebbe legittimato l’impugnazione (però) immediata del bando (con conseguente irricevibilità del ricorso proposto in primo grado), essendo, invece, preordinato a salvaguardare soltanto il vantaggio di fatto scaturente dalla, teorica, possibilità di proseguire provvisoriamente il rapporto con l’Amministrazione durante il periodo occorrente per la scelta del nuovo contraente all’esito della nuova gara che sarebbe stata di lì a poco bandita. </h:div><h:div>3.3. Il che esclude il riconoscimento, di per sé, di una posizione giuridica differenziata rispetto al potere nell’occasione esercitato dall’Amministrazione con l’indizione del bando di gara in questione e, quindi, legittimante la proposta domanda di annullamento, considerato che, come ripetutamente affermato in linea di principio dalla giurisprudenza, il ricorso alla proroga tecnica costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato sez. V, 23/09/2019, n.6326; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521) che nella circostanza sono stati utilmente posti in essere.</h:div><h:div>4. Il primo motivo di appello, pertanto, è destituito di fondamento ed implica l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.</h:div><h:div>5. Deve, inoltre, condividersi l’eccezione di tardività sollevata in primo grado dalla PB Tankers S.p.A., in proprio e nella qualità della mandataria del R.T.I. oceano costituito con Mama Shipping s.a.r.l. e Monegle Shipping Ltd.</h:div><h:div>5.1. Al riguardo si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, III, 19 marzo 2014 n. 1357; IV, 14 aprile 2014 n. 1816; V, 4 agosto 2014 n. 4157; 10 agosto 2016 n. 3568), l'art. 101, comma 2, del Cod. proc. amm. consente alle parti diverse dall'appellante di riproporre le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, mediante memoria difensiva da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime; nell'ipotesi, invece, in cui un'eccezione pregiudiziale sia stata esaminata e respinta dal giudice di primo grado, la parte che intende riproporre quella eccezione ha l'onere di impugnare il relativo capo della sentenza nelle forme dell'appello incidentale, anche condizionato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2018 n.6551).</h:div><h:div>5.1.1. Con riguardo al caso in esame, la controinteressata si è costituita nel presente giudizio il 2 settembre 2022, depositando poi la propria memoria difensiva il 6 settembre 2022, ossia entro il termine di costituzione di 30 giorni previsto dall’art.46 c.p.a. (e dimidiato in ragione del rito di cui all’art. 119 co.1 lett. <corsivo>a</corsivo> e co.2 c.p.a. ed all’art.120 co.3 e co.11 c.p.a.) per le parti intimate decorrente dal perfezionamento nei loro confronti della notifica del ricorso introduttivo (nella fattispecie coincidente con la notificazione dell’appello perfezionatasi il 7 luglio 2022) ed applicabile al giudizio di appello in virtù del rinvio interno contemplato dall’art.38 c.p.a., tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale previsto dall’art.54 co.2 c.p.a.</h:div><h:div>5.1.2. Pertanto, avendo la PB Tankers S.p.A. con la memoria difensiva tempestivamente depositata proposto eccezioni di rito già sollevate in primo grado e non esaminate dall’adito T.a.r. perché ritenute assorbite, occorre procedere all’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.</h:div><h:div>5.2. Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva, anzitutto, che l’irricevibilità del ricorso di prime cure non potrebbe, in astratto, ritenersi incompatibile con i principi unionali e costituzionali ad un equo processo, di effettività ed equivalenza ovvero di buona amministrazione (ex artt. 41 e 47 CDFUE), derivando dall'applicazione di una regola generale del processo amministrativo, incentrata sulla perentorietà dei termini di decadenza dall'azione di annullamento, posta a garanzia delle esigenze di certezza e di stabilità dei rapporti pubblicistici.</h:div><h:div>In particolare, spetta agli Stati membri stabilire, per le normative nazionali ricomprese nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, i termini di ricorso, in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione.</h:div><h:div>5.2.1. Al riguardo, la Corte di Giustizia «<corsivo>ha riconosciuto la compatibilità con il principio di effettività della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione intentata (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C-500/16, EU:C:2017:996, punto 42). In particolare, la Corte non considera una difficoltà eccessiva l'imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale l'interessato sia venuto a conoscenza dell'annuncio o, quantomeno, sarebbe dovuto venirne a conoscenza (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, punti 55 e 57; del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 45, nonché dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 96)</corsivo>» (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in causa C-280/18, 7 novembre 2019, punti 54 e 55).</h:div><h:div>5.2.2. Anche la Corte costituzionale ha valorizzato la rilevanza, nell'ambito del processo amministrativo, della sottoposizione del diritto di azione a termini perentori, a pena di decadenza, in quanto funzionale alla garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2017).</h:div><h:div>5.3. Ne deriva che l'azione giudiziaria deve essere comunque proposta entro il termine di decadenza dettato dall'ordinamento interno, non implicando un tale onere un sacrificio eccessivo per la parte, incompatibile con i principi costituzionali ed unionali invocati dai ricorrenti.</h:div><h:div>Avuto riguardo all'ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 41 e 120 co.5 c.p.a., il termine per la proposizione dell'azione di annullamento avverso gli atti di una procedura indetta per l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è di 30 giorni decorrente, per l’aggiudicazione, dalla comunicazione di cui all'art. 76, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 o dalla pubblicazione degli atti di gara sul profilo istituzionale dell’Ente aggiudicatore ai sensi dell’art.29 co.1 D.Lgs. n. 50/2016 o, comunque, dalla conoscenza.</h:div><h:div>5.4. Al riguardo, occorre precisare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sempre ritenuto congruo il termine di 30 previsto per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, purché decorrente dal momento in cui si realizza la conoscenza effettiva delle ragioni del provvedimento da impugnare e dei documenti utili a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa dell’interessato. È stato, infatti, chiarito che «<corsivo>La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata</corsivo>» (Corte giustizia UE sez. IV, in causa C-54/18, 14/02/2019). </h:div><h:div>Non può, dunque, condividersi in un settore come quello degli appalti pubblici l’orientamento secondo cui la comunicazione dell’aggiudicazione dovrebbe ritenersi di per sé sufficientemente indicativa degli elementi lesivi che radicano l’interesse a ricorrere al punto da legittimare l’immediata decorrenza del termine per impugnare, in seguito, eventualmente, potendosi anche ampliare l’oggetto del giudizio con un ricorso per motivi aggiunti da proporre una volta acquisiti gli ulteriori documenti richiesti con la presentazione di un’apposita istanza di accesso agli atti asseritamente non incidente sulla tempistica dell’impugnazione dell’atto originario. Secondo quanto, infatti, affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea «<corsivo>La possibilità (come quella prevista dall'art. 43 d.lg. n. 104/2010) di sollevare "motivi aggiunti" nell'ambito di un ricorso iniziale proposto contro la decisione di aggiudicazione non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Gli offerenti, nel caso in questione, sarebbero costretti a impugnare "in abstracto" la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso</corsivo>» (Corte giustizia UE sez. V, in causa C-161/13, 08/05/2014).</h:div><h:div>5.4. Il decorso del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, pertanto, può dipendere anche dall’acquisizione di documenti, in seguito acquisiti all’esito dell’accesso agli atti chiesto, esplicativi di illegittimità che non potevano essere dedotte prima, perché non desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato. I principi di effettività della tutela giurisdizionale enucleati anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 maggio 2014, nella causa C-161/13), infatti, inducono a ritenere che il potere d'impugnazione non si consuma con il decorso del termine previsto dalla legge, qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l'accesso o qualora assuma una condotta di tipo dilatorio, dilungandosi il termine dei giorni necessari per poter acquisire effettiva conoscenza dei documenti richiesti.</h:div><h:div>5.5. Da ultimo, l’Ad. Plenaria n. 12/2020 ha chiarito che: a) il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.</h:div><h:div>Pertanto, secondo l’Ad. Plen. n. 12/2020, in considerazione dell'immutato testo dell'art. 120, co. 5, del c.p.a., degli articoli 29, comma 1, e 76 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, per determinare il <corsivo>dies a quo</corsivo> per l'impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della '<corsivo>data oggettivamente riscontrabile'</corsivo>, cui ancora si riferisce il citato comma 5. </h:div><h:div>La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla '<corsivo>informazione'</corsivo> e alla '<corsivo>pubblicazione</corsivo>' degli atti, nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una '<corsivo>richiesta scritta</corsivo>', per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, applicabile per identità di <corsivo>ratio</corsivo> anche all'accesso informale. </h:div><h:div>Pertanto, se in linea di principio (ossia nei casi in cui la documentazione sia stata integralmente messa a disposizione) il <corsivo>dies a quo</corsivo> per l'impugnazione degli atti di gara decorre dalla pubblicazione di cui all'art. 29 co.1 D.Lgs. n. 50/2016 o, al più, allo scadere dei quindici giorni per ottenere l'accesso di cui all'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016, con riguardo alle censure inerenti ai contenuti più specifici dell'offerta nonché alle giustificazioni rese in sede di giudizio di anomalia, l’Adunanza Plenaria ha avuto cura di chiarire l’applicabilità del medesimo principio della piena conoscenza o conoscibilità anche in siffatte ipotesi, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria, poiché con il venir meno dell'accesso semplificato e accelerato di cui al comma 5-<corsivo>quater</corsivo> dell'art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 lo stesso bagaglio informativo prima assicurato non risulterebbe più ulteriormente garantito con l'attuale art. 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016: di qui la concreta possibilità che a tale forma di accesso semplificato (ma non più accelerato) possa fare seguito una ulteriore domanda di accesso ordinario ai sensi dell'art. 22, L. n. 241 del 1990 (la Plenaria pone un particolare accento anche sull'accesso "informale" di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006) onde acquisire maggiori e più approfondite informazioni. Con il nuovo sistema delineato dall'art. 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in altre parole, le informazioni sono oggettivamente inferiori in termini quantitativi ed anche qualitativi: dunque anche le probabilità di acquisire una piena conoscenza degli atti - o almeno di una parte di essi - sono destinate notevolmente a diminuire. Dalla ridetta minore estensione oggettiva dell'art. 76 deriva pertanto l'esigenza di poter ricorrere in via suppletiva, ossia per le informazioni non altrimenti ottenibili con i meccanismi di cui all'art. 76 (es. verbali della commissione, schede tecniche offerta e dichiarazioni produttore, atti del giudizio di anomalia: in sostanza, la gran parte della documentazione intorno alla quale si sviluppa il contenzioso sugli appalti pubblici), all'istituto ordinario e generale dell'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. V, 04/10/2022, n. 8496).</h:div><h:div>5.6. Con riguardo al caso in esame, l’appellate ha dedotto in primo grado due motivi con i quali ha, come detto, contestato il continuato possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal R.T.I. Oceano aggiudicatario e l’attitudine dei requisiti di partecipazione prescelti a consentire l’individuazione di un operatore economico idoneo all’espletamento del servizio in affidamento.</h:div><h:div>5.7. Sennonché, in relazione al primo profilo, la domanda è stata tardivamente proposta con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perfezionatasi il 22 marzo 2022, poiché l’aggiudicazione, disposta con determina n. 184 ADW del 15 giugno 2021, è stata pubblicata, come tutta la documentazione della procedura, nella piattaforma telematica della gara Unity FVG ai sensi dell’art.29 co.1 D.Lgs. n.50/2016 e, comunque, è stata, in seguito, comunicata all’appellante in occasione della proroga del precedente contratto in suo favore disposta con la determinazione n. 275 del 24 agosto 2021. Deve, dunque, ritenersi che quest’ultima fosse a conoscenza delle ragioni di diritto dedotte con il motivo in esame sin diversi mesi prima rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, comunque, almeno dal 31 gennaio 2022, data in cui ha invitato, con p.e.c. (all. 15 fasc. ricorrente di primo grado), l’Amministrazione resistente alla verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario R.T.I. Oceano (pag. 8 dell’appello), esponendo puntuali contestazioni poi ribadite dinanzi all’adito T.a.r. con l’apposito motivo.</h:div><h:div>5.7.1. Non può, dunque, ascriversi rilievo, sul piano della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, all’istanza di accesso documentale presentata dall’appellante il 2 ed il 14 marzo 2022 e, quindi a distanza di oltre un mese dall’inoltro della predetta p.e.c., poiché, diversamente opinando, si legittimerebbe quella condotta dilatoria non consentita secondo i principi di diritto enunciati dall’Ad. Plen. n. 12/2020.</h:div><h:div>5.7.2. Né, peraltro, può ritenersi rilevante l’attesa ultimazione della fase procedimentale di verifica dei requisiti dichiarati dal R.T.I. aggiudicatario Oceano, poiché, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 15 marzo 2019 n. 1710), rileva soltanto la comunicazione o la conoscenza dell’aggiudicazione. Ed invero, l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della "aggiudicazione provvisoria", distinguendo soltanto tra la "proposta di aggiudicazione", adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e la "aggiudicazione" <corsivo>tout court</corsivo>, ossia il provvedimento conclusivo che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 33, co. 1 del cit. d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Ed invero, i tre provvedimenti amministrativi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici suscettibili di impugnazione sono: il bando, l’esclusione, l’aggiudicazione.</h:div><h:div>Con riguardo a quest’ultima, come noto, in passato si era soliti distinguere tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.</h:div><h:div>La giurisprudenza ammetteva l’impugnabilità di entrambe con la sostanziale precisazione che qualora fosse stata impugnata l’aggiudicazione provvisoria doveva essere, in seguito, proposta l’impugnazione anche dell’aggiudicazione definitiva a pena di improcedibilità del ricorso. Infatti, costituiva e costituisce principio consolidato quello per cui il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti all'aggiudicazione è, comunque, tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione, <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuto, a salvaguardia dell’originario interesse a ricorrere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2018, n. 5179; sez. V, 28 luglio 2015, n. 3708; sez. V, 4 giugno 2015, n. 2759; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1185; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2826).</h:div><h:div>Tuttavia, l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria destava più di qualche perplessità poiché, da un lato, aveva carattere facoltativo, quando nel processo amministrativo l’impugnazione è invece onerosa, e, dall’altro, non esonerava il ricorrente dall’onere di impugnazione anche dell’aggiudicazione definitiva. Ciò nonostante, la giurisprudenza era solita ammetterla in quanto propedeutica a consentire quell’anticipazione della tutela cautelare inibita dalla mancata previsione (sino al 2006 per il contenzioso sugli appalti ed in generale sino al 2010 per tutte le altre tipologie di contenzioso) di una disciplina normativa che ammettesse la proposizione nel processo amministrativo di un’istanza cautelare <corsivo>ante causam</corsivo>, ossia non incidentale ad un ricorso di merito, al pari di quanto previsto già da tempo per il processo civile dall’art.669 <corsivo>ter </corsivo>c.p.c.</h:div><h:div>Sennonché, oggi la differenza tra aggiudicazione provvisoria e definitiva è venuta meno. </h:div><h:div>Ed invero, da un lato, le esigenze cautelari che giustificavano l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria non sono più attuali, considerato che la tutela cautelare <corsivo>ante causam </corsivo>è stata introdotta nel processo amministrativo,<corsivo>
				</corsivo>a seguito della sentenza della Corte di Giust. CE del 29 aprile 2004, nella sola materia degli appalti dall’art. 245 del d.lgs. n. 163/2006, per poi assumere portata generale nel 2010 con l'entrata in vigore del c.p.a. che espressamente la contempla all’art. 61 c.p.a.</h:div><h:div>In secondo luogo, va osservato che il legislatore, denominando la precedente aggiudicazione provvisoria come “<corsivo>proposta di aggiudicazione</corsivo>” (art.33 D.Lgs. n.50/2016), ha definitivamente sancito la natura endoprocedimentale dell’atto, escludendone espressamente l’impugnabilità autonoma nell’art.120 co.2 <corsivo>bis </corsivo>c.p.a. aggiunto dall’art. 204 co.1 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successivamente abrogato dall’art.1 co.22 lett. a) D.L. 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55.</h:div><h:div>L’abrogazione della predetta norma ha destato qualche perplessità che la giurisprudenza ha, però, risolto categoricamente escludendo l’impugnabilità della proposta di aggiudicazione, tenuto conto che la stessa distinzione, operata dal legislatore, tra "proposta di aggiudicazione" ed "aggiudicazione" <corsivo>tout court</corsivo> «<corsivo>elimina in radice la possibilità che un atto adottato dalla stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara possa essere ragionevolmente confuso per aggiudicazione provvisoria, proprio perché, a partire dall'ingresso in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, la figura dell'aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall'ordinamento</corsivo>» (Consiglio di Stato sez. V, 15/02/2021, n.1318; Cons. Stato, V, 15 marzo 2019, n. 1710).</h:div><h:div>Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che non possono integrare i presupposti dell'errore scusabile eventuali richiami - tanto nel provvedimento, quanto nella relativa comunicazione - del carattere provvisorio dell'aggiudicazione, proprio perché privi di significato alla luce dell'attuale regime in ordine al procedimento di affidamento dei contratti pubblici, che ignora ormai la categoria dell'aggiudicazione provvisoria (Consiglio di Stato sez. V, 15/02/2021; Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6904).</h:div><h:div>Chiarita, dunque, la natura giuridica, occorre soffermarsi sugli effetti dell’atto impugnato, dovendosi, infatti, precisare che, nell’ambito del rinnovato quadro di riferimento normativo, la verifica dei requisiti di partecipazione costituisce una mera condizione di efficacia dell'aggiudicazione e non di validità, in quanto attiene, sotto il profilo procedimentale, alla "<corsivo>fase integrativa dell'efficacia</corsivo>" di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, i cui effetti giuridici sono sottoposti alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 D.Lgs. n. 50/2016 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta (Cons. Stato sez. V, 15.03.2019, n. 1710; sez. V, 01.08.2018, n. 4765).</h:div><h:div>Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione, dunque, non dipende dalla conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, rilevando soltanto per quest’ultimo quale condizione di efficacia costituente presupposto per la stipula del contratto pubblico oggetto della procedura selettiva vinta (Cons. Stato sez. V, 15.03.2019, n. 1710).</h:div><h:div>5.7.3. Pertanto, il ricorso è stato tardivamente proposto dall’appellante.</h:div><h:div>5.8. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche (ed a maggior ragione) con riguardo al secondo motivo, poiché l’asserita inidoneità dei requisiti di partecipazione prescelti dall’Amministrazione per la selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio in questione erano noti all’appellante sin da prima dell’aggiudicazione disposta con la determina n. 184 ADW del 15/06/2021, essendo stati da quest’ultima espressamente contestati con le p.e.c. del 18 giugno 2020 e del 10 luglio 2020 (all. 9 e 10 fasc. ricorrente di primo grado).</h:div><h:div>6. In conclusione, il ricorso proposto dall’appellante è tanto inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere quanto irricevibile per tardiva notificazione.</h:div><h:div>7. L’appello, pertanto, è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>8. Le spese processuali seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore della controversia ed all’attività difensiva espletata, vanno liquidate, per ciascuna delle parti intimate, in complessivi € 4.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori se dovuti secondo legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione appellata e dalla controinteressata appellata che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 4.000,00 oltre oneri accessori secondo legge.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>